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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1ter e 1quinquies, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),5

ordina:

3 RS 830.1

4 RS 831.30

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Capo primo: Prestazioni complementari 6

6 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

A. Diritto e basi per il calcolo 7

7 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

I. Diritto 8

8 Introdotto dal il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 1 Interruzione della dimora abituale in
Svizzera. Soggiorni all’estero senza un valido motivo
9  

1 Se una per­sona sog­giorna all’es­tero inin­ter­rot­tamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un an­no civile senza un val­ido motivo, le prestazioni com­ple­ment­ari sono sospese ret­roat­tiva­mente dall’iniz­io del mese in cui la per­sona ha tras­corso il 91° giorno all’es­tero.10

2 Se una per­sona si re­ca nuova­mente all’es­tero nel corso di un an­no civile in cui ha già tras­corso all’es­tero al­meno 90 giorni, le prestazioni com­ple­ment­ari ven­gono sospese dall’iniz­io del mese in cui la per­sona ha las­ci­ato nuova­mente la Svizzera.

3 Il ver­samento delle prestazioni com­ple­ment­ari ri­pren­de dal mese seguente il ri­en­tro in Svizzera.

4 I giorni della partenza e del ri­en­tro non sono con­sider­ati come giorni di sog­giorno all’es­tero.

9 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo 11  

1 Se una per­sona sog­giorna all’es­tero per oltre un an­no per un val­ido motivo, le prestazioni com­ple­ment­ari sono sospese con ef­fetto dalla fine del mese in cui la per­sona ha tras­corso il 365° giorno all’es­tero.

2 Il ver­samento delle prestazioni com­ple­ment­ari ri­pren­de dal mese del ri­en­tro in Svizzera.

3 I giorni della partenza e del ri­en­tro non sono con­sider­ati come giorni di sog­giorno all’es­tero.

4 Sono con­sider­ati val­idi mo­tivi:

a.
una form­azione ai sensi dell’ar­ti­colo 49bis dell’or­din­anza del 31 ot­tobre 194712 sull’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti (OAVS), per la quale è in­dis­pens­abile un sog­giorno all’es­tero;
b.
una mal­at­tia o un in­for­tu­nio del be­ne­fi­ciario o di un fa­mil­i­are secondo l’ar­ti­colo 29sep­ties della legge fed­erale del 20 dicembre 194613 sull’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti (LAVS) re­c­atosi all’es­tero in­sieme con il be­ne­fi­ciario, che rende im­possibile il ri­en­tro in Svizzera;
c.
l’im­ped­i­mento a tor­n­are in Svizzera per cause di forza mag­giore.

5 Se il sog­giorno all’es­tero viene prose­guito sebbene il val­ido motivo su cui basava sia ven­uto meno, gli ul­teri­ori giorni di sog­giorno all’es­tero sono con­sider­ati sog­giorno all’es­tero senza un val­ido motivo.

11In­tro­dotto dal n. I dell’O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

12 RS 831.101

13 RS 831.10

Art. 1b Interruzione del termine d’attesa 14  

Se dur­ante il ter­mine d’at­tesa una per­sona sog­giorna all’es­tero per uno dei mo­tivi di cui all’ar­ti­colo 1a ca­pover­so 4, il ter­mine d’at­tesa si in­ter­rompe solo dopo che la per­sona ha tras­corso il 365° giorno all’es­tero. L’ar­ti­colo 1a ca­pover­so 5 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.

14 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 2 Soglia di sostanza 15  

1 Se su un im­mob­ile che con­form­emente all’ar­ti­colo 9a ca­pover­so 2 LPC non è una com­pon­ente della sostanza netta gravano deb­iti ipo­te­cari, questi non sono con­sider­ati nel cal­colo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all’ar­ti­colo 9a ca­pover­so 1 LPC.

2 Se una per­sona presenta una domanda per una prestazione com­ple­ment­are an­nua, la sostanza de­term­in­ante per il di­ritto è quella dispon­ibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chi­esta la prestazione com­ple­ment­are.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 3 Coniugi separati 16  

1 Se una rendita dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità è ver­sata a en­trambi i coni­ugi o se una rendita com­pletiva dell’as­si-curazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti è ver­sata a un coni­uge secondo l’ar­ti­colo 22bis ca­pover­so 2 della legge fed­erale del 20 dicembre 194617 sull’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti (LAVS), cias­cuno dei coni­ugi ha un di­ritto proprio a prestazioni com­ple­ment­ari se vivono sep­ar­ati.18

2 I coni­ugi che non han­no di­ritto né a una rendita né al ver­samento di una rendita com­pletiva dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti, non pos­sono esigere l’as­seg­nazione di prestazioni com­ple­ment­ari se vivono sep­ar­ati.19

320

4 I coni­ugi sono con­sider­ati come viventi sep­ar­ati secondo i ca­pover­si 1 e 2:21

a.
se la sep­arazione è stata pro­nun­ci­ata con una de­cisione gi­ud­iz­iaria, o
b.
se è in corso un’istanza di divorzio o di sep­arazione, o
c.
se la sep­arazione di fatto dura inin­ter­rot­tamente da al­meno un an­no, o
d.
se è reso cred­ibile che la sep­arazione di fatto durerà re­lativa­mente a lungo.

16Ori­gin­ario art. 1.

17 RS 831.10

18 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Cor­rezione del 3 apr. 2024 (RU 2024 130).

19Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

20 Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

II. Somma delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia 22

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 3a Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un
ospedale. Principio
23  

Nel caso di cop­pie di cui al­meno un coni­uge vive in per­man­enza o per un lungo peri­odo in un isti­tuto o in un os­pedale, la prestazione com­ple­ment­are an­nua per cias­cuno dei coni­ugi è cal­col­ata sep­arata­mente secondo gli ar­ti­coli 4 e 5.

23 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 4 Redditi computabili 24  

1 I red­diti com­put­ab­ili dei due coni­ugi sono som­mati. L’im­porto totale è ri­partito per metà tra cias­cuno di es­si.

2 Le fran­chi­gie ap­plic­ab­ili sono quelle prev­iste per le cop­pie sposate.

3 Se solt­anto uno dei coni­ugi vive in un isti­tuto o in un os­pedale, l’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 2 LPC è ap­plic­abile uni­ca­mente a questo coni­uge.

4 Sono es­clusi dalla somma e dalla ri­par­tiz­ione per metà:

a.
le prestazioni dell’as­sicurazione mal­at­tie e dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni per il sog­giorno in un isti­tuto o in un os­pedale;
b.
gli as­segni per grandi in­val­idi, se pos­sono es­sere com­pu­tati in virtù dell’ar­ti­colo 15b;
c.
il valore loc­at­ivo dell’im­mob­ile abitato da uno dei coni­ugi;
d.
il con­sumo della sostanza.

5 I red­diti di cui al ca­pover­so 4 sono im­putati al coni­uge al quale si riferiscono.

24In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art.5 Spese riconosciute 25  

1 Le spese ricon­os­ciute sono im­putate al coni­uge al quale si riferiscono. Se una spesa con­cerne en­trambi i coni­ugi, essa è com­pu­tata per metà per cias­cuno di es­si.

2 Il coni­uge che non vive in un isti­tuto26 o in un os­pedale è riten­uto per­sona sola ri­guardo al com­puto delle spese di pi­gione.

25 Ori­gin­ario art. 1c. In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

26 Nuova es­pres­sione giusta il n. I cpv. 1 dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è ten­uto con­to in tutto il presente testo.

Art. 6 Superstiti 27  

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua per su­per­stiti aventi di­ritto a una rendita è cal­col­ata come segue:28

a.
per gli aventi di­ritto che vivono in comu­nione do­mest­ica, la prestazione com­ple­ment­are è cal­col­ata glob­al­mente;
b.
per gli aventi di­ritto che vivono sep­ar­ati, la prestazione com­ple­ment­are è cal­col­ata in­di­vidu­al­mente;

2 In caso di cal­colo proprio per or­fani, è ten­uto con­to, oltre che di even­tu­ali prestazioni per sos­ten­ta­mento ac­cord­ate dal pat­rigno o dalla mad­rina, del red­dito del padre o della madre nella misura in cui esso su­pera l’im­porto ne­ces­sar­io al proprio sos­ten­ta­mento e a quello de­gli al­tri mem­bri della famiglia a suo ca­rico.

27Ori­gin­ario art. 4.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 7 Figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI 29  

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua per i figli che dan­no di­ritto a una rendita per figli dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti (AVS) o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità (AI) è cal­col­ata come segue:30

a.
se i figli vivono con i gen­itori, viene cal­col­ata una prestazione com­ple­ment­are glob­ale;
b.31
se i figli vivono con un solo gen­itore che ha di­ritto a una rendita o può far valere il di­ritto a una rendita com­pletiva dell’AVS, la prestazione com­ple­ment­are è fis­sata congi­un­ta­mente alla rendita del gen­itore;
c.
se il figlio non vive con i gen­itori op­pure vive con un gen­itore che non ha di­ritto alla rendita né può far valere al­cun di­ritto ad una rendita com­pletiva, la prestazione com­ple­ment­are è cal­col­ata sep­arata­mente.32

2 Nel caso di com­puto con­form­emente al ca­pover­so 1 lettere b e c, il red­dito dei gen­itori è con­sid­er­ato se su­pera l’im­porto ne­ces­sar­io al sos­ten­ta­mento de­gli stessi e de­gli al­tri mem­bri della famiglia a loro ca­rico.33

29Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

30 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

31 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

32Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

33Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

Art. 8 Figli di cui non si tiene conto 34  

1 Per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua non si tiene con­to delle spese ricon­os­ciute per legge, dei red­diti de­term­in­anti e della sostanza dei figli minorenni che non pos­sono pre­tend­ere una rendita per or­fano, né dare di­ritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

2 Con­form­emente all’ar­ti­colo 9 ca­pover­so 4 LPC, nel cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua non è ten­uto con­to dei figli che pos­sono pre­tend­ere una rendita per or­fano o dare di­ritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui red­diti com­put­ab­ili rag­gi­un­gono o su­per­ano le spese ricon­os­ciute. Per sta­bi­lire di quali figli non bisogna ten­er con­to, si con­frontano i red­diti com­put­ab­ili e le spese ricon­os­ciute dei figli sus­cet­tib­ili di es­sere elim­inati dal cal­colo, in­cluso l’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC.35

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 9 Membri della famiglia domiciliati in un altro Cantone 36  

Per la somma delle spese ricon­os­ciute e dei red­diti de­term­in­anti non si tiene con­to dei mem­bri della famiglia aventi un di­ritto proprio a una rendita e dom­i­cili­ati in un al­tro Cantone.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 10 Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all’estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto  

Per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are, non si tiene con­to del coni­uge o di un al­tro mem­bro della famiglia che sog­giorna all’es­tero per un lungo peri­odo di tempo o il cui luogo di sog­giorno è scon­os­ciuto.

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie 37  

Gli or­gani es­ec­utivi veri­ficano d’uf­fi­cio se nel caso di una per­sona che riceve prestazioni trans­it­or­ie in virtù della legge fed­erale del 19 gi­ugno 202038 sulle prestazioni trans­it­or­ie per i disoc­cu­pati an­zi­ani sia pre­ved­ibile un di­ritto a prestazioni com­ple­ment­ari al mo­mento del rag­gi­ungi­mento dell’età di rifer­i­mento secondo l’ar­ti­colo 21 ca­pover­so 1 LAVS39.

37 In­tro­dotto dall’all. n. 3 dell’O dell’11 giu. 2021 sulle prestazioni trans­it­or­ie per i disoc­cu­pati an­zi­ani (RU 2021 376). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

38 RS 837.2

39 RS 831.10

IIa. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza 40

40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 11 Valutazione del reddito in natura  

1 Il red­dito in natura è valutato secondo le pre­scriz­ioni val­ide per l’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti. Per i figli che non sot­tostan­no all’ob­bligo di pagare i con­tributi prev­isti dalla LAVS, il valore del vitto e dell’al­log­gio è pari alla metà delle ali­quote prev­iste nell’ar­ti­colo 11 OAVS41.42

2 ...43

41 RS 831.101

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

43Ab­rogato dal n. I dell’O del 21 ago. 1991, con ef­fetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Art. 11a Reddito di un’attività lucrativa 44  

Il red­dito an­nuo di un’at­tiv­ità luc­rativa è cal­col­ato de­ducendo dal red­dito lordo le spese per il con­seguimento del red­dito, deb­it­a­mente com­provate, e i con­tributi dovuti alle as­sicurazioni so­ciali ob­blig­at­or­ie prel­ev­ati sul red­dito.

44In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 45  

1 Il valore loc­at­ivo dell’abitazione oc­cu­pata dal pro­pri­et­ario o dall’usu­frut­tu­ar­io come pure il red­dito proveni­ente dal sub­af­fitto sono valutati secondo i cri­teri val­idi in ma­ter­ia d’im­posta can­tonale diretta del Cantone di dom­i­cilio.

2 Se tali cri­teri non es­ist­ono, sono val­idi quelli in ma­ter­ia d’im­posta fed­erale diretta.

45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Art. 13 Reddito risultante da un contratto di vitalizio  

1 Gli as­sicur­ati che be­ne­fi­ciano di un con­tratto di vi­tal­iz­io che con­ferisce loro il di­ritto di es­sere com­pleta­mente sos­ten­tati e cur­ati, non pos­sono pre­tend­ere una prestazione com­ple­ment­are; sono riser­vati i casi ove è provato che il deb­itore del con­tratto di vi­tal­iz­io non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sos­ten­ta­mento ac­cord­ato de­ve, secondo le con­d­iz­ioni loc­ali, es­sere qual­i­fic­ato come par­ti­c­ol­ar­mente mod­esto. È riser­vato il ca­pover­so 2.

2 Se le prestazioni for­nite dal deb­itore del con­tratto di vi­tal­iz­io sono evid­ente­mente spro­porzion­ate in rap­porto a quelle che gli sono state ac­cord­ate dal cred­itore di questo con­tratto, le con­tro­prestazioni cor­rispond­enti alla sostanza ce­duta devono es­sere messe a con­to del cred­itore.

3 Le pre­scriz­ioni dei ca­pover­si 1 e 2 sono val­ide anche per le con­ven­zioni ana­loghe ai con­tratti di vi­tal­iz­io.

Art. 1446  

46 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 14a Computo del reddito dell’attività lucrativa per persone parzialmente invalide 47  

1 Agli in­val­idi si com­puta in lin­ea di massima come red­dito dell’at­tiv­ità luc­rativa qualsi­asi im­porto ef­fet­tiva­mente con­se­guito dur­ante il peri­odo de­term­in­ante.

2 Per gli in­val­idi di età in­feri­ore a 60 anni, il red­dito dell’at­tiv­ità luc­rativa com­pu­tato cor­risponde al­meno:

a.48
all’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali delle per­sone sole secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1 let­tera a nu­mero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di in­valid­ità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b.
all’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali secondo la let­tera a, per un grado di in­valid­ità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c.
ai due terzi dell’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali secondo la let­tera a, per un grado di in­valid­ità fra il 60 e meno del 70 per cento.49

3 Il ca­pover­so 2 non è ap­plic­abile:

a.50
se l’in­valid­ità di per­sone senza at­tiv­ità luc­rativa è stata sta­bil­ita con­form­emente all’ar­ti­colo 28a ca­pover­so 2 della legge fed­erale del 19 gi­ugno 195951 sull’as­sicurazione per l’in­valid­ità (LAI); o
b.
se l’in­val­ido la­vora in un labor­ator­io ai sensi dell’ar­ti­colo 3 ca­pover­so 1 let­tera a della legge fed­erale del 6 ot­tobre 200652 sulle istituzioni che pro­muovono l’in­teg­razione de­gli in­val­idi (LIP­In).53

47In­tro­dotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

48 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

50 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 con­cernente il migli­oramento della con­cili­ab­il­ità tra at­tiv­ità luc­rativa e as­sistenza ai fa­mil­i­ari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

51 RS 831.20

52 RS 831.26

53 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide 54  

Per le vedove non in­val­ide senza figli minorenni il red­dito dell’at­tiv­ità luc­rativa com­pu­tato cor­risponde al­meno:

a.55
al dop­pio dell’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali delle per­sone sole secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1 let­tera a nu­mero 1 LPC, fino al compi­mento del 40° an­no di età;
b.
all’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali secondo la let­tera a, tra il 41° e il 50° an­no di età;
c.
i due terzi dell’am­montare massimo des­tinato alla coper­tura dei bisogni vi­tali secondo la let­tera a, tra il 51° e il 60° an­no di età.

54In­tro­dotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

55 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15 Casi particolari  

1 Per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are, il red­dito realizzato dagli in­val­idi che la­vor­ano nei labor­atori ai sensi dell’ar­ti­colo 3 ca­pover­so 1 let­tera a LIP­In è ten­uto in con­to come red­dito di un’at­tiv­ità luc­rativa per quanto esso fa parte del red­dito de­term­in­ante sot­toposto alla con­tribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’in­val­ido fosse ancora ob­bligato alla con­tribuzione.56

2 Se un as­sicur­ato la­vora nell’eco­nomia do­mest­ica o nell’azienda di un par­ente con­san­guin­eo, le prestazioni in den­aro e in natura che quest’ul­timo gli versa sono ten­ute in con­to come red­dito di un’at­tiv­ità luc­rativa per quanto l’as­sicur­ato sostituisce un al­tro salari­ato.

56 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia 57  

In caso di riscos­sione an­ti­cipata della rendita di vec­chi­aia secondo l’ar­ti­colo 40 ca­pover­so 1 LAVS58, per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua è com­pu­tato come red­dito l’im­porto della rendita in­tera, ridotta a causa dell’an­ti­cipazione.

57In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

58 RS 831.10

Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi 59  

Se la tassa giornali­era di un isti­tuto o di un os­pedale com­pren­de anche le spese di cura a favore di un grande in­val­ido, l’as­segno per grandi in­val­idi dell’AVS, dell’AI, dell’as­sicurazione mil­it­are o dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni sono com­pu­tati come red­dito.

59 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15c Computo delle rendite vitalizie con restituzione 60  

1 Il valore di riscatto delle rendite vi­tal­iz­ie con restituzione è com­pu­tato come sostanza.

2 Nes­sun in­teresse ipo­tetico del valore di riscatto è com­pu­tato come red­dito com­put­abile61.

3 Come red­dito com­put­abile sono com­pu­tate:

a.
la sin­gola rendita ver­sata, fino all’80 per cento;
b.
un’even­tuale parte­cipazione alle ec­ceden­ze, in­teg­ral­mente.

60 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

61 Nuova es­pres­sione giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è ten­uto con­to in tutto il presente testo.

Art. 15d Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente 62  

Se in virtù dell’ar­ti­colo 65d ca­pover­so 3 let­tera b della legge fed­erale del 25 gi­ugno 198263sulla pre­vid­enza pro­fes­sionale per la vec­chi­aia, i su­per­stiti e l’in­valid­ità, è riscosso dai be­ne­fi­ciari di rendite un con­trib­uto des­tinato a ri­as­sor­bire l’im­porto scoperto, per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nuale si tiene con­to come red­dito della rendita di­minu­ita del con­trib­uto.

62 In­tro­dotto dall’all. n. 1 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

63 RS 831.40

Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione 64  

1 Se una per­sona ri­nun­cia volontari­a­mente a un usu­frutto o a un di­ritto di abitazione, il valore an­nuo del medesimo va com­pu­tato quale red­dito.

2 Il valore an­nuo cor­risponde al valore loc­at­ivo de­dotte le spese che il tit­olare dell’usu­frutto o del di­ritto di abitazione ha sos­ten­uto o avrebbe dovuto sos­tenere in relazione con l’usu­frutto o il di­ritto di abitazione.

64 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 16 Spese di manutenzione di fabbricati 6566  

1 Le spese di ma­nuten­zione di fab­bric­ati sono de­dotte in base al tasso for­fettario dell’im­posta can­tonale diretta fis­sato dal Cantone di dom­i­cilio.

2 Se la le­gislazione fisc­ale can­tonale non pre­vede al­cuna de­duzione for­fettar­ia, è val­ida quella dell’im­posta fed­erale diretta.

65Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 16a Forfait per spese accessorie 67  

1 Nei con­fronti di per­sone che abit­ano un im­mob­ile di loro pro­pri­età, per le spese ac­cessor­ie è prev­isto solt­anto un for­fait.

2 Il ca­pover­so 1 si ap­plica pure alle per­sone che be­ne­fi­ciano di un usu­frutto o sono tit­olari di un di­ritto di abitazione sull’im­mob­ile che esse abit­ano.

3 L’im­porto an­nuo del for­fait è di 3060 fran­chi.68

4 La lim­itazione secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1 let­tera b LPC de­ve es­sere rispettata.69

67 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

69 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento 70  

1 Oltre alle spese ac­cessor­ie usu­ali, un for­fait per le spese di riscal­da­mento è con­cesso alle per­sone che vivono in loc­azione in un ap­par­ta­mento da esse stesse riscald­ato e non devono pagare al loc­atore al­cuna spesa di riscal­da­mento ai sensi dell’ar­ti­colo 257b ca­pover­so 1 del Co­dice delle ob­bligazioni71 (CO).

2 L’am­montare an­nuo del for­fait è uguale alla metà dell’am­montare di cui all’ar­ti­colo 16a.

70 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

71 RS 220

Art. 16c Ripartizione della pigione 72  

1 Quando ap­par­ta­menti o case uni­fa­mil­i­ari sono oc­cu­pati anche da per­sone es­cluse dal cal­colo PC, la pi­gione com­put­abile de­ve es­sere ri­partita fra le sin­gole per­sone. Le parti di pi­gione delle per­sone es­cluse dal cal­colo PC non sono prese in con­sid­erazione nel cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua.

2 Di massima, l’am­montare della pi­gione è ri­partito in parti uguali.

72 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 16cbis Pigione in caso di condivisione dell’alloggio con altre persone 73  

Se più per­sone per le quali è ef­fettu­ato un cal­colo comune della prestazione com­ple­ment­are an­nua con­form­emente all’ar­ti­colo 9 ca­pover­so 2 LPC con­di­vidono l’al­log­gio con altre per­sone, i sup­ple­menti sull’im­porto massimo ricon­os­ciuto per la pi­gione di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1 let­tera b LPC sono con­cessi solt­anto per le per­sone com­prese nel cal­colo comune. L’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1bis, primo peri­odo, LPC non è ap­plic­abile.

73 In­tro­dotto dal n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 con­cernente il migli­oramento della con­cili­ab­il­ità tra at­tiv­ità luc­rativa e as­sistenza ai fa­mil­i­ari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 74  

Il pre­mio ef­fet­tivo di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC è il pre­mio che l’autor­ità di vi­gil­anza di cui all’ar­ti­colo 16 della legge del 26 settembre 201475 sulla vi­gil­anza sull’as­sicurazione mal­at­tie ha ap­provato per l’as­sicur­atore-mal­at­tie, il Cantone e la re­gione di premi secondo:

a.
il gruppo di età;
b.
la fran­chi­gia;
c.
la forma par­ti­c­ol­are di as­sicurazione;
d.
la coper­tura in­for­tu­ni del be­ne­fi­ciario.

74 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

75 RS 832.12

Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia 76  

1 Sono ricon­os­ciute le spese per la cus­todia com­ple­ment­are alla famiglia di figli che non han­no ancora compi­uto gli 11 anni di età presso:

a.
strut­ture di cus­todia col­let­tiva di­urna;
b.
strut­ture di cus­todia para­s­col­astiche; e
c.
famiglie di­urne.

2 Le spese sono ricon­os­ciute solt­anto se un gen­itore che educa da solo i figli o en­trambi i gen­itori:

a.
eser­cit­ano sim­ul­tanea­mente un’at­tiv­ità luc­rativa; o
b.
non sono in grado, per mo­tivi di sa­lute, di provvedere in­tera­mente alla cus­todia ne­ces­sar­ia per la tu­tela del bene dei figli.

76 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17 Calcolo della sostanza netta 77  

1 La sostanza netta è de­term­inata de­ducendo dalla sostanza lorda i deb­iti com­provati.

2 I deb­iti ipo­te­cari pos­sono es­sere de­dotti al massimo fino a con­cor­renza del valore dell’im­mob­ile.

3 Dal valore di un im­mob­ile di cui il be­ne­fi­ciario delle prestazioni com­ple­ment­ari o un’al­tra per­sona com­presa nel cal­colo di queste prestazioni è pro­pri­et­ario e che serve quale abitazione a una di queste per­sone sono de­dotti, nell’or­dine:

a.
la fran­chi­gia di cui all’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 1 let­tera c, seconda frase LPC o all’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 1bis LPC;
b.
i deb­iti ipo­te­cari, nella misura in cui, dopo la de­duzione di cui alla let­tera a, non ecce­dono il valore residuo dell’im­mob­ile.

77 In­tro­dotto dal il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17a Valutazione della sostanza 78  

1 La valutazione della sostanza com­put­abile de­ve es­sere ef­fettuata secondo le regole sta­bilite dalla le­gislazione sull’im­posta can­tonale diretta del Cantone di dom­i­cilio.

2 e 379

4 La sostanza im­mob­il­i­are che non serve di abitazione al richiedente o a una per­sona com­presa nel cal­colo delle PC de­ve es­sere com­pu­tata al valore cor­rente.

5 In caso di ali­enazione di un im­mob­ile, a tit­olo oner­oso o gra­tuito, il valore venale è de­term­in­ante per sapere se ci si trova in presenza di una ri­nun­cia a ele­menti pat­ri­mo­ni­ali ai sensi dell’ar­ti­colo 11a ca­pover­so 2 LPC. Il valore venale non è ap­plic­abile se, per legge, es­iste un di­ritto di ac­quisire un im­mob­ile a un valore in­feri­ore.80

6 In­vece del valore venale, i Can­toni pos­sono ap­pli­care uni­form­emente il valore di ri­par­tiz­ione de­term­in­ante per la ri­par­tiz­ione fisc­ale in­ter­can­t­onale.81

78Ori­gin­ario art. 17.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

79 Ab­rog­ati dal n. I dell’O del 16 set. 1998, con ef­fetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

80 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

81 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

Art. 17b Rinuncia a parti di
sostanza. Principio
82  

Vi è ri­nun­cia alla sostanza se una per­sona:

a.
ali­ena parti di sostanza senza es­servi gi­ur­idic­a­mente ten­uta e la con­tro­prestazione equi­vale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b.
nel peri­odo da con­sid­er­are ha speso la sostanza in misura su­peri­ore al lim­ite con­sentito dall’ar­ti­colo 11a ca­pover­so 3 LPC.

82 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione 83  

L’im­porto della ri­nun­cia in caso di ali­enazione cor­risponde alla dif­fer­enza tra il valore della prestazione e quello della con­tro­prestazione.

83 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza 84  

1 L’im­porto della ri­nun­cia in caso di dis­pen­dio ec­cess­ivo della sostanza cor­risponde alla dif­fer­enza tra il dis­pen­dio della sostanza ef­fet­tivo e il dis­pen­dio della sostanza con­sentito nel peri­odo da con­sid­er­are.

2 Il dis­pen­dio della sostanza con­sentito è sta­bilito ap­plic­ando il lim­ite massimo secondo l’ar­ti­colo 11a ca­pover­so 3 LPC a ogni an­no del peri­odo da con­sid­er­are e som­mando gli im­porti an­nui così de­term­inati.

3 Per la de­term­inazione dell’im­porto della ri­nun­cia non sono con­sider­ati:

a.
il con­sumo della sostanza secondo l’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 1 let­tera c LPC;
b.
riduzioni della sostanza dovute a:
1.
spese des­tin­ate a pre­ser­vare il valore di im­mob­ili di cui il be­ne­fi­ciario ha la pro­pri­età o l’usu­frutto,
2.
spese per cure dent­ar­ie,
3.
spese leg­ate a mal­at­tia e in­valid­ità non coperte da as­sicurazioni so­ciali,
4.
spese per il con­seguimento del red­dito di un’at­tiv­ità luc­rativa,
5.
spese per la form­azione e la form­azione con­tinua pro­fes­sion­ali,
6.
spese per il nor­male sos­ten­ta­mento dell’as­sicur­ato negli anni pre­ced­enti la riscos­sione della prestazione com­ple­ment­are an­nua, se il red­dito con­se­guito era in­suf­fi­ciente;
c.
per­dite di sostanza in­volontar­ie, non dovute a dolo o neg­li­genza grave del be­ne­fi­ciario;
d.
ver­samenti a tit­olo di ri­parazione mor­ale, com­preso il con­trib­uto di solid­ari­età secondo l’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 della legge fed­erale del 30 settembre 201685 sulle mis­ure co­er­cit­ive a scopo as­sisten­ziale e i col­loc­a­menti ex­tra­fa­mil­i­ari prima del 1981.

84 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

85 RS 211.223.13

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato 86  

1 Per il cal­colo delle prestazioni com­ple­ment­ari, l’im­porto com­put­abile della sostanza cui si è ri­nun­ci­ato secondo l’ar­ti­colo 11a ca­pover­si 2 e 3 LPC è ridotto an­nu­al­mente di 10 000 fran­chi.

2 L’im­porto della sostanza al mo­mento della ri­nun­cia de­ve es­sere ri­portato in­vari­ato al 1° gen­naio dell’an­no che segue la ri­nun­cia e in se­guito ridotto ogni an­no.

3 Per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua è de­term­in­ante l’im­porto ridotto della sostanza al 1° gen­naio dell’an­no per cui è as­seg­nata la prestazione.

86 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 18 Successione indivisa 87  

Fint­anto che il coni­uge su­per­stite non ha fatto uso del suo di­ritto di opzione sulla suc­ces­sione del coni­uge de­cesso prima del 1° gen­naio 1988, un quarto della suc­ces­sione è con­sid­er­ato sostanza del coni­uge su­per­stite e i tre quarti ri­par­titi in parti uguali fra i figli.

87Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità 88

88 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto 89  

Le spese di mal­at­tia e d’in­valid­ità per i figli di cui non si tiene con­to con­form­emente all’ar­ti­colo 8 ca­pover­so 2 van­no rim­bor­sate nella misura in cui su­per­ano l’ec­cedenza dei red­diti.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 19a90  

90 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo 91  

1 Per le per­sone che vivono a casa e che han­no di­ritto a un as­segno per grandi in­val­idi dell’AI o dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni, l’am­montare di cui all’ar­ti­colo 14 ca­pover­so 3 let­tera a nu­mero 1 LPC è aumentato a 60 000 fran­chi in caso di grande in­valid­ità di grado me­dio, nella misura in cui i costi per le cure e l’as­sistenza non si­ano coperti dall’as­segno per grandi in­val­idi e dal con­trib­uto per l’as­sistenza dell’AVS o dell’AI.92

2 Per i coni­ugi che vivono a casa e che han­no di­ritto a un as­segno per grandi in­val­idi dell’AI o dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni, l’am­montare di cui all’ar­ti­colo 14 ca­pover­so 3 let­tera a nu­mero 2 LPC è aumentato secondo la seguente ta­bella, nella misura in cui i costi per le cure e l’as­sistenza non si­ano coperti dall’as­segno per grandi in­val­idi e dal con­trib­uto per l’as­sistenza dell’AVS o dell’AI:93

Nu­mero di per­sone

Grado della grande in­valid­ità

Am­montare massimo

en­trambi i coni­ugi

el­ev­ato per ognuno

180 000 fran­chi

en­trambi i coni­ugi

me­dio per ognuno

120 000 fran­chi

un coni­uge

el­ev­ato

150 000 fran­chi

un coni­uge

me­dio

solo un coni­uge

el­ev­ato

115 000 fran­chi

solo un coni­uge

me­dio

85 000 fran­chi

91 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 3877). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

92 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115679).

93 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115679).

IV. Disposizioni diverse 94

94 Originario n. III.

Art. 20 Esercizio del diritto 95  

1 La per­sona che vuol far valere il di­ritto a una prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve present­are una domanda tram­ite il mod­ulo uf­fi­ciale. L’ar­ti­colo 67 ca­pover­so 1 OAVS96 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.97

2 Il for­mu­lario di domanda de­ve dare in­dicazioni sulle gen­er­al­ità e sulle con­d­iz­ioni di red­dito e di sostanza di tutte le per­sone in­cluse nel cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

96 RS 831.101

97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

Art. 21 Durata di trattamento 98  

1 La de­cisione sul di­ritto alla prestazione com­ple­ment­are an­nua e sull’im­porto della medesima de­ve es­sere presa per prin­ci­pio en­tro 90 giorni dal rice­vi­mento della re­lativa domanda.

2 Se questo ter­mine non può es­sere rispettato, devono es­sere ver­sati an­ti­cipi ai sensi dell’ar­ti­colo 19 ca­pover­so 4 LP­GA, a con­d­iz­ione che la per­sona richiedente ab­bia com­pleta­mente adempi­uto il suo ob­bligo di col­labor­are e il di­ritto sia ver­osimil­mente com­provato.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati 99  

Gli im­porti mensili della prestazione com­ple­ment­are an­nua van­no ar­rotond­ati al franco su­peri­ore.

99 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 21b Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita 100  

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua è ver­sata mensil­mente per metà e sep­arata­mente a ogni coni­uge se ognuno di es­si ha un di­ritto a una rendita dell’AVS o dell’AI. In caso di rim­borso unico, gli or­gani PC pos­sono versare l’im­porto totale al coni­uge in­teressato.101

2 Me­di­ante una richi­esta comune, i coni­ugi pos­sono in ogni mo­mento chiedere che l’im­porto totale della prestazione com­ple­ment­are sia ver­sato solt­anto a uno di loro; ogni coni­uge può in ogni mo­mento chiedere il ver­samento sep­ar­ato.

3 Sono fatte salve le dis­pos­iz­ioni derog­at­or­ie im­poste dal gi­udice civile.

100Ori­gin­ario art. 21a. In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 102  

Se il be­ne­fi­ciario cede al for­nitore di prestazioni l’im­porto della prestazione com­ple­ment­are an­nua per il sog­giorno in un isti­tuto o in un os­pedale con­form­emente all’ar­ti­colo 21a ca­pover­so 3 LPC, la prestazione com­ple­ment­are an­nua è ver­sata nell’or­dine seguente:

a.
dapprima è ver­sato all’as­sicur­atore-mal­at­tie l’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC;
b.
dalla prestazione com­ple­ment­are re­sid­ua, al be­ne­fi­ciario è ver­sato un im­porto cor­rispond­ente al massimo a quello spet­tantegli per le spese per­son­ali di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 2 let­tera b LPC;
c.
dopo i ver­samenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione com­ple­ment­are re­sid­ua è ver­sato al for­nitore di prestazioni un im­porto cor­rispond­ente al massimo alla tassa giornali­era di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 2 let­tera a LPC;
d.
dopo i ver­samenti di cui alle lettere a–c, l’even­tuale im­porto residuo è ver­sato al be­ne­fi­ciario.

102 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 22 Pagamento di arretrati  

1 Se la domanda di una prestazione com­ple­ment­are an­nua è presentata en­tro i 6 mesi a partire dalla no­ti­fica di una de­cisione di rendita dell’AVS o dell’AI, il di­ritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all’iniz­io del di­ritto alla rendita.103

2 Il ca­pover­so 1 si ap­plica per ana­lo­gia nel caso in cui una rendita in corso dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità sia modi­ficata me­di­ante de­cisione.104

3 Il di­ritto a delle prestazioni com­ple­ment­ari già as­seg­nate ma che non han­no po­tuto es­sere ver­sate al des­tinatario si es­tingue se il paga­mento non è richi­esto nello spazio di un an­no.

4 Se, in at­tesa dell’as­seg­nazione di prestazioni com­ple­ment­ari, un ente as­sisten­ziale pub­blico o privato ha con­cesso a una per­sona an­ti­cipi des­tinati al suo sos­ten­ta­mento dur­ante un peri­odo per il quale sono ver­sate ret­roat­tiva­mente prestazioni com­ple­ment­ari, l’an­ti­cipo può es­sere rim­bor­sato direttamente all’ente in ques­tione al mo­mento del paga­mento posti­cip­ato.105

5 Se ha ac­cord­ato riduzioni di pre­mio nell’as­sicurazione mal­at­tie dur­ante un peri­odo per il quale sono ver­sate ret­roat­tiva­mente prestazioni com­ple­ment­ari, un Cantone può com­pensare il paga­mento di queste ul­time con le riduzioni di pre­mio già ver­sate.106

103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

104Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

105In­tro­dotto dal n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

106 In­tro­dotto dal n. II 1 dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 22a107  

107 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 23 Redditi e sostanza determinanti nel tempo 108  

1 Di regola, per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua sono con­sider­ati i red­diti de­term­in­anti ot­ten­uti nel corso dell’an­no civile pre­ced­ente e lo stato della sostanza al 1° gen­naio dell’an­no in cui è as­seg­nata la prestazione.

2 Per gli as­sicur­ati la cui sostanza e i cui red­diti da con­sid­er­are ai sensi della LPC pos­sono es­sere sta­bil­iti ser­vendosi di una tas­sazione fisc­ale, gli or­gani es­ec­utivi can­ton­ali sono autorizzati a ritenere, come peri­odo di cal­colo, quello su cui si basa l’ul­tima tas­sazione fisc­ale, se nel frat­tempo non è suben­trata nes­suna modi­fica della situazione eco­nom­ica dell’as­sicur­ato.

3 Il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve es­sere ef­fettu­ato ten­endo con­to delle rendite, delle pen­sioni e delle altre prestazioni peri­odiche cor­renti (art. 11 cpv. 1 lett. d e dbis LPC).109

4 Se la per­sona che pre­tende una prestazione com­ple­ment­are an­nua può rendere cred­ibile nella domanda che dur­ante il peri­odo per cui essa chiede la prestazione i suoi red­diti de­term­in­anti saran­no note­vol­mente in­feri­ori a quelli da lei ot­ten­uti nel corso del peri­odo di cal­colo con­form­emente ai ca­pover­si 1 o 2, oc­corre fond­arsi sui red­diti prob­ab­ili de­term­in­anti, con­ver­titi in red­diti an­nui, e sulla sostanza es­ist­ente al mo­mento in cui sorge il di­ritto alla prestazione.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

109 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 24 Obbligo di informare  

La per­sona che ha di­ritto o il suo rap­p­resent­ante le­gale o, nel caso, il terzo o l’autor­ità a cui è ver­sata la prestazione com­ple­ment­are, de­ve comu­ni­care senza ri­tardo all’or­gano can­tonale com­pet­ente per le prestazioni com­ple­ment­ari ogni muta­mento delle con­d­iz­ioni per­son­ali ed ogni variazione im­port­ante della situazione ma­ter­iale del be­ne­fi­ciario delle prestazioni. Questo ob­bligo di in­form­are vale anche per le modi­fiche che ri­guard­ano i mem­bri della famiglia dell’avente di­ritto.

Art. 25 Modificazione della prestazione complementare annua 110111  

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve es­sere aumentata, ridotta o sop­pressa:112

a.113
ad ogni cam­bia­mento nella comu­nione di per­sone che è alla base del cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua;
b.
ad ogni modi­ficazione della rendita dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità;
c.114
ad ogni di­minuzione o aumento delle spese ricon­os­ciute dalla LPC, dei red­diti de­term­in­anti e della sostanza, se durerà pre­ved­ib­il­mente per un peri­odo di tempo ab­bastanza lungo; de­term­in­anti sono i nuovi red­diti e spese durat­uri, cal­col­ati su un an­no, e la sostanza presente alla sopravveni­enza del cam­bia­mento; se il cam­bia­mento è in­feri­ore a 120 fran­chi l’an­no, si può ri­nun­ciare all’ad­at­tamento;
d.115
quando, dur­ante un con­trollo peri­od­ico, viene con­stata­to un cam­bia­mento delle spese ricon­os­ciute dalla LPC, dei red­diti de­term­in­anti e della sostanza; se il cam­bia­mento è in­feri­ore a 120 fran­chi l’an­no, si può ri­nun­ciare all’ad­at­tamento.

2 La prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve es­sere og­getto di una nuova de­cisione dal mo­mento seguente:116

a.
nei casi prev­isti dal ca­pover­so 1 lettere a e b; in caso di cam­bia­mento nella comu­nione di per­sone senza in­flu­enza sulla rendita, dall’iniz­io del mese che segue quello in cui è avven­uto il cam­bia­mento; in caso di una modi­ficazione della rendita, dall’iniz­io del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il di­ritto alla rendita si es­tingue;
b.117
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera c, con l’aumento dell’ec­cedenza delle spese, dall’iniz­io del mese in cui è stato an­nun­ci­ato il cam­bia­mento, ma al più presto dal mese in cui questo è avven­uto;
c.118
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera c, con la di­minuzione dell’ec­cedenza delle spese, al più tardi dall’iniz­io del mese seguente quello in cui è stata em­an­ata la nuova de­cisione; è fatta salva la richi­esta di restituzione ove sia stato vi­ol­ato l’ob­bligo di in­form­are;
d.119
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera d, dall’iniz­io del mese in cui fu an­nun­ci­ato il cam­bia­mento, ma il più presto dall’iniz­io del mese in cui tale cam­bia­mento è in­terven­uto e il più tardi dall’iniz­io del mese seguente a quello in cui è stata em­an­ata la nuova de­cisione. È fatta salva la richi­esta di restituzione ove sia stato vi­ol­ato l’ob­bligo di in­form­are.

3 Un nuovo cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua in se­guito all’erosione della sostanza può es­sere ef­fettu­ato solt­anto una volta all’an­no.120

4 La riduzione di una prestazione com­ple­ment­are in corso in se­guito al com­puto di un red­dito min­imo giusta gli ar­ti­coli 14a ca­pover­so 2 e 14b, non può es­sere ef­fettuata prima dello scadere di un ter­mine di sei mesi a de­cor­rere dalla no­ti­fica della de­cisione re­lativa.121

110Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

120In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

121 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797).

Art. 25a Definizione di istituto 122  

1 È con­sid­erata isti­tuto qualsi­asi strut­tura ricon­os­ciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizza­zione d’eser­cizio can­tonale.

2 Un as­sicur­ato che l’uf­fi­cio AI, nel con­testo della con­ces­sione di un as­segno per grandi in­val­idi, ha riten­uto per­sona sog­giornante in un isti­tuto ai sensi dell’ar­ti­colo 42ter ca­pover­so 2 LAI123 è con­sid­er­ato tale anche in relazione al di­ritto a prestazioni com­ple­ment­ari.124

122 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

123 RS 831.20

124 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 con­cernente il migli­oramento della con­cili­ab­il­ità tra at­tiv­ità luc­rativa e as­sistenza ai fa­mil­i­ari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione 125  

1 La re­gione 1 cor­risponde alla cat­egor­ia 111 della ti­po­lo­gia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa com­pren­de i cinque grandi cent­ri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginev­ra e Losanna.

2 La ri­par­tiz­ione dei rim­anenti Comuni tra le altre due re­gioni si basa sulla ti­po­lo­gia urb­ano-rurale 2012. Nella re­gione 2 ri­en­trano i Comuni delle cat­egor­ie «urb­ana» e «in­ter­me­dia», nella re­gione 3 quelli della cat­egor­ia «rurale».

125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione 126  

1 Il Di­par­ti­mento fed­erale dell’in­ter­no (Di­par­ti­mento) sta­bil­isce in un’or­din­anza:

a.
le mod­al­ità di cal­colo per la riduzione o l’aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1quin­quies LPC;
b.
al più tardi alla fine di ot­tobre di ogni an­no, la riduzione o l’aumento de­gli im­porti massimi per i Comuni in­teressati dall’an­no suc­cess­ivo.

2 La richi­esta di riduzione o di aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1quin­quies LPC va presentata all’Uf­fi­cio fed­erale delle as­sicurazioni so­ciali (Uf­fi­cio fed­erale).

3 Essa de­ve in­di­care in par­ti­c­ol­are:

a.
il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione;
b.
l’en­tità della riduzione o dell’aumento de­gli im­porti massimi;
c.
una mo­tivazione.

4 La richi­esta de­ve es­sere presentata en­tro il 30 gi­ugno dell’an­no pre­ced­ente.

126 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 26b127  

1 ...128

2 ...129

127 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

128 Ab­rogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2022, con ef­fetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

129 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente 130  

1 Il ter­mine per la restituzione di prestazioni per­cepite leg­al­mente, con­form­emente all’ar­ti­colo 16a ca­pover­si 1 e 2 LPC, è di tre mesi a con­tare dal pas­sag­gio in gi­udic­ato della de­cisione di restituzione.

2 Se la restituzione rende ne­ces­sar­ia la vendita di uno o più im­mob­ili, questo ter­mine è pro­lun­gato a un an­no, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasfer­i­mento della pro­pri­età.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 27a Valutazione dell’eredità 131  

1 Per cal­col­are le prestazioni per­cepite leg­al­mente da restituire si de­ve valut­are l’ered­ità secondo le per­tin­enti regole sta­bilite dalla le­gislazione sull’im­posta can­tonale diretta del Cantone di dom­i­cilio. È de­term­in­ante la sostanza al giorno del de­cesso.

2 I beni fon­di­ari van­no com­pu­tati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge pre­vede che alla quota ered­it­ar­ia venga im­putato un valore in­feri­ore.

3 In­vece del valore venale, i Can­toni pos­sono ap­pli­care uni­form­emente il valore di ri­par­tiz­ione de­term­in­ante per la ri­par­tiz­ione fisc­ale in­ter­can­t­onale.

131 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 27b Vertenze in materia di comunicazione di dati 132133  

L’ar­ti­colo 209bis OAVS134 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.

132 Ori­gin­ario art. 27a. In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

134 RS 831.101

Art. 27c Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 135  

L’ar­ti­colo 209ter OAVS136 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.

135 Ori­gin­ario art. 27b. In­tro­dotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

136 RS 831.101

Art. 27d Prestazione transitoria 137  

La prestazione trans­it­or­ia di cui all’ar­ti­colo 32 LAI138 è pari­ficata a una rendita dell’AI.

137 Ori­gin­ario art. 27c. In­tro­dotto dall’all. n. 1 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115679).

138 RS 831.20

B. Organizzazione e procedura

I. Gestione e spese amministrative

Art. 28 Contabilità 139  

1 Gli or­gani in­ca­ri­c­ati di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari devono tenere una con­t­ab­il­ità che per­metta di avere sempre le in­form­azioni ne­ces­sar­ie sul ser­viz­io dei paga­menti e sui cred­iti e i deb­iti in­er­enti alle prestazioni com­ple­ment­ari.

2 Le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS) van­no con­teg­gia­te sep­arata­mente da quelle ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere c o d LPC (PC all’AI).

3 Anche le prestazioni com­ple­ment­ari an­nue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rim­bor­si delle spese di mal­at­tia e d’in­valid­ità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) van­no con­teg­gia­ti sep­arata­mente.

4 I ca­pover­si 2 e 3 sono ap­plic­ab­ili anche per le restituzioni re­clam­ate, con­donate o di­chiar­ate ir­re­cu­per­ab­ili.

5 Le prestazioni di cui all’ar­ti­colo 2 ca­pover­so 2 LPC sono con­teg­gia­te sep­arata­mente, anche se ven­gono pag­ate in­sieme alle prestazioni com­ple­ment­ari.

139 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 28a Notifica delle spese di malattia 140  

1 L’im­porto delle spese di mal­at­tia e d’in­valid­ità rim­bor­sate per an­no civile va no­ti­fic­ato all’Uf­fi­cio fed­erale.141

2 L’Uf­fi­cio fed­erale sta­bil­isce tempi e modi della no­ti­fica con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni.

140 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 29 Atti  

1 Gli atti fornir­an­no, per ogni sin­golo caso, in­form­azioni chiare sulle con­d­iz­ioni per­son­ali ed eco­nomiche dell’avente di­ritto e sul cal­colo delle prestazioni com­ple­ment­ari.

2 Sono ap­plic­ab­ili per ana­lo­gia le norme dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti sulla con­ser­vazione de­gli atti.

3 I Can­toni e Comuni che conce­dono, oltre alle prestazioni com­ple­ment­ari, prestazioni pro­prie d’as­sicurazione o di aiuto, devono iscriverle sep­arata­mente nel foglio del cal­colo e nella de­cisione. Ciò vale anche per le prestazioni com­ple­ment­ari pag­ate in­deb­it­a­mente che sono state og­getto di un or­dine di restituzione o di un con­dono o che han­no dovuto es­sere di­chiar­ate ir­re­cu­per­ab­ili.142

142 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 30 Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua 143  

Gli or­gani in­ca­ri­c­ati di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari devono ries­a­m­in­are peri­od­ic­a­mente, ma al­meno ogni quat­tro anni, le con­d­iz­ioni eco­nomiche dei be­ne­fi­ciari.

143 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 31144  

144 Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 32 Spese amministrative  

1 ...145

2 Se un Cantone ha in­ca­ri­c­ato la sua cas­sa di com­pensazione di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari, esso de­ve ri­fonderle le spese am­min­is­trat­ive oc­cor­renti. Le norme per il rim­borso di queste spese van­no sot­toposte, per ap­provazione, all’Uf­fi­cio fed­erale.146

145 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 32a Registro delle prestazioni complementari senza rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l’invalidità 147  

La Cent­rale di com­pensazione tiene un re­gis­tro di tutti i be­ne­fi­ciari di prestazioni com­ple­ment­ari che non ricevono una rendita dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia, i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità.

147 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

II. Revisioni

Art. 33 Periodicità 148  

I Can­toni che las­ciano ai Comuni il compito di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari devono provvedere af­finché, di norma, l’or­gano comun­ale com­pet­ente sia og­getto di una re­vi­sione ogni an­no.

148Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 34149  

149 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 35 Rapporto di revisione  

1 Ogni re­vi­sione di un or­gano, che fissa e paga prestazioni com­ple­ment­ari, dev’es­sere og­getto di un rap­porto.

2 Il rap­porto va in­d­i­rizzato all’Uf­fi­cio fed­erale e de­ve per­venirg­li in du­plice copia en­tro un ter­mine da esso fis­sato.150

3 L’ar­ti­colo 169 ca­pover­si 2 e 3 OAVS151 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.152

150 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

151 RS 831.101

152 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 36 Spese 153  

Le spese di re­vi­sione sono con­sid­er­ate spese am­min­is­trat­ive ai sensi dell’ar­ti­colo 24 LPC.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 37 Attribuzioni dell’Ufficio federale  

1 Con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni, l’Uf­fi­cio fed­erale può definire i punti da es­a­m­in­are con par­ti­c­ol­are at­ten­zione nella re­vi­sione secondo l’ar­ti­colo 23 ca­pover­so 1 LPC.154

2 Se ri­sulta che pre­scriz­ioni di di­ritto fed­erale non sono state ap­plic­ate, o lo fur­ono er­ronea­mente, l’Uf­fi­cio fed­erale de­ve esigere l’elim­inazione dei difetti, en­tro un con­gruo ter­mine.

154 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

III. Contenzioso

Art. 38155  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale e gli uf­fici can­ton­ali che si sono oc­cu­pati dell’ap­plicazione pos­sono im­pug­nare le de­cisioni del tribunale can­tonale delle as­sicurazioni dav­anti al Tribunale fed­erale. L’Uf­fi­cio fed­erale è in­oltre autorizzato ad im­pug­nare le de­cisioni del Tribunale am­min­is­trat­ivo fed­erale con ri­corso.

2 Le de­cisioni sono no­ti­fic­ate alle autor­ità le­git­tim­ate a ri­cor­rere me­di­ante in­vio rac­coman­dato.

155Nuovo testo giusta il n. II 93 dell’O dell’8 nov. 2006 con­cernente l’ad­egua­mento di or­din­an­ze del Con­siglio fed­erale alla re­vi­sione totale dell’or­ganizza­zione gi­ud­iz­iaria fed­erale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue 156

156 Introdotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione 157  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale sta­bil­isce an­nu­al­mente per ogni Cantone la quota a ca­rico della Con­fed­erazione. La quota è ar­rotondata al primo deci­m­ale secondo regole matem­atiche.

2 Per la fis­sazione della quota per­cen­t­uale a ca­rico della Con­fed­erazione sono de­term­in­anti i casi cor­renti del mese di mag­gio dell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi.158

3 Le basi di cal­colo re­l­at­ive ai casi di cui al ca­pover­so 2 van­no comu­nic­ate all’Uf­fi­cio cent­rale di com­pensazione en­tro il 10 gi­ugno dell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi. L’Uf­fi­cio fed­erale sta­bil­isce i dettagli della comu­nicazione.159

4 Nel quadro delle prestazioni com­ple­ment­ari la Con­fed­erazione non con­tribuisce all’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC.160

157 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale 161  

Sono con­sider­ati red­diti direttamente leg­ati al sog­giorno in un isti­tuto o in un os­pedale ai sensi dell’ar­ti­colo 13 ca­pover­so 2 LPC:

a.
le prestazioni dell’as­sicurazione mal­at­tie e dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni per le prestazioni al­bergh­iere e per le cure e l’as­sistenza nell’isti­tuto o os­pedale;
b.
gli as­segni per grandi in­val­idi com­put­ab­ili con­form­emente all’ar­ti­colo 15b; e
c.
la parte di erosione della sostanza com­put­abile in virtù dell’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 2 LPC.

161 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 40 Conteggio 162  

1 I Can­toni ef­fettu­ano un con­teg­gio delle prestazioni com­ple­ment­ari an­nue.163

2 Sono con­teg­gia­te sep­arata­mente:

a.
le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS); e
b.
le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere c o d LPC (PC all’AI).164

2bis Il con­teg­gio de­ve fornire in­dicazioni in par­ti­c­ol­are sulle prestazioni. L’Uf­fi­cio fed­erale defin­isce i dettagli con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni e può pre­scrivere l’uso di de­term­inati mod­uli.165

3 I Can­toni, che af­fid­ano ai Comuni il compito di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari, devono veri­fi­care i con­teggi dei Comuni e farne un ri­as­sunto per l’Uf­fi­cio fed­erale secondo le sue is­truzioni.

4 Il con­teg­gio si riferisce all’an­no civile e va presentato all’Uf­fi­cio fed­erale en­tro il 31 dicembre dell’an­no in corso.166

162 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

163 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

164 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

165 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

Art. 40a Fissazione dei sussidi 167  

L’Uf­fi­cio fed­erale fissa i sussidi in base al con­teg­gio del Cantone e alla quota a ca­rico della Con­fed­erazione cal­col­ata con­form­emente all’ar­ti­colo 39 ca­pover­so 2.

167 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 41 Pagamento e anticipazioni  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale paga i sussidi, per regola, dur­ante il mese seguente la ricezione del con­teg­gio.

2 L’Uf­fi­cio fed­erale ac­corda tri­mestral­mente ai Can­toni un’an­ti­cipazione nell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi. L’im­porto totale delle an­ti­cipazioni non su­pera di regola, per Cantone e per an­no, l’80 per cento dei sussidi pre­sum­ib­ili.168

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

Art. 42 Restituzione 169  

I sussidi per le prestazioni com­ple­ment­ari an­nue in­deb­it­a­mente pagati devono es­sere restitu­iti con­form­emente all’ar­ti­colo 28 della legge del 5 ot­tobre 1990170 sui sussidi (LSu).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

170 RS 616.1

II. Per le spese amministrative171

171 Introdotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso  

1 La Con­fed­erazione versa i seguenti im­porti for­fettari per sin­golo caso:

a.
210 fran­chi per i primi 2 500 casi;
b.
135 fran­chi per i casi dal 2 501 al 15 000;
c.
50 fran­chi per ogni ul­teri­ore caso.

2 Se un Cantone ha af­fid­ato la fis­sazione e il paga­mento delle prestazioni com­ple­ment­ari a più di un ser­viz­io, i casi sono som­mati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale de­term­ina il nu­mero di casi di ogni Cantone.

2 Fan­no stato i casi cor­renti del mese di mag­gio dell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi.172

3 Ogni sin­golo cal­colo è con­tato come un caso.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

Art. 42c Fissazione e pagamento  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale fissa l’im­porto dei sussidi.

2 L’Uf­fi­cio fed­erale ac­corda tri­mestral­mente ai Can­toni un’an­ti­cipazione nell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi. L’im­porto totale delle an­ti­cipazioni non su­pera di regola, per Cantone e per an­no, l’80 per cento dei sussidi pre­sum­ib­ili. Il cal­colo è ef­fettu­ato sulla base del nu­mero di casi dell’an­no pre­ced­ente.173

3 Il conguaglio è ef­fettu­ato en­tro la metà di dicembre dell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi.174

173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

Art. 42d Restituzione 175  

I sussidi per le spese am­min­is­trat­ive in­deb­it­a­mente pagati devono es­sere restitu­iti con­form­emente all’ar­ti­colo 28 ca­pover­so 1 LSu176.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

176 RS 616.1

III. Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative177

177 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 42e Aliquota massima di riduzione  

Nei casi di cui all’ar­ti­colo 24 ca­pover­so 2 LPC i sussidi fed­er­ali per le spese am­min­is­trat­ive pos­sono es­sere ridotti al massimo del 30 per cento.

Art. 42f Procedura  

1 Se nell’am­bito della sua vi­gil­anza (art. 55) con­stata ri­pe­tute vi­ol­azioni di pre­scriz­ioni da parte di un or­gano es­ec­utivo, l’Uf­fi­cio fed­erale ac­corda a quest’ul­timo un ter­mine ad­eg­uato per l’elim­inazione del difetto ril­ev­ato.

2 Se l’or­gano es­ec­utivo non elim­ina il difetto en­tro questo ter­mine, i sussidi fed­er­ali per le spese am­min­is­trat­ive sono ridotti con ef­fetto dall’an­no seguente.

3 La riduzione dei sussidi è ap­plicata fino al mo­mento in cui l’or­gano es­ec­utivo di­mostra di aver elim­inato il difetto.

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

I. Sussidi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 178

178Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 43 Fissazione e pagamento  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale fissa i sussidi an­nu­ali nei lim­iti dell’ar­ti­colo 17 ca­pover­so 1 LPC e ne paga una metà all’iniz­io del mese di gen­naio e la rest­ante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senec­tute, all’As­so­ciazione Pro In­firmis, e alla Fondazione Pro Ju­ven­tute. L’Uf­fi­cio fed­erale può sta­bi­lire scaden­ze di paga­mento di­verse, ma al massimo quat­tro paga­menti per an­no.179

2 Le istituzioni di util­ità pub­blica devono am­min­is­trare i sussidi sep­arata­mente. Esse devono pre­parare un bil­an­cio pre­ventivo an­nuo sull’uso dei sussidi fed­er­ali. Sui sussidi e le prestazioni con­cesse con es­si, de­ve es­sere ten­uta una con­t­ab­il­ità sep­arata. Even­tu­ali in­teressi devono es­sere us­ati per gli stessi scopi dei sussidi.180

3 Non più del 10 per cento dei sussidi può ser­vire a com­pensare le spese di ap­plicazione com­provate, nella misura in cui questi costi non si­ano già com­pens­ati nell’am­bito di un con­tratto di prestazioni con l’AVS o l’AI. Per quelle che su­per­ano i due milioni di fran­chi la per­cen­t­uale massima è del 5 per cento. Sono con­sid­er­ate spese d’ap­plicazione i salari e gli oneri so­ciali, le spese per i loc­ali, il se­gret­ari­ato e i tras­porti. L’Uf­fi­cio fed­erale può sta­bi­lire le spese da pren­dere in con­sid­erazione e autoriz­zare una parte­cipazione più el­ev­ata alle spese, quando le prove cor­rispond­enti sono pro­dotte.181

4 L’ar­ti­colo 42 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617).

180Nuovo testo giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

181Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

Art. 44 Ripartizione  

1 Dei sussidi ac­cord­ati alla Fondazione Pro Senec­tute, con­form­emente all’ar­ti­colo 10182 ca­pover­so 1 LPC, cinque sesti sono a dis­pos­iz­ione de­gli or­gani can­ton­ali. L’as­seg­nazione dell’im­porto rim­anente è de­cisa dal Comitato diret­tivo con il con­senso dell’Uf­fi­cio fed­erale.183

2 Del sussi­dio as­seg­nato all’As­so­ciazione Pro In­firmis, tre quarti sono dis­tribuiti agli or­gani can­ton­ali des­ig­nati da questa istituzione e un quarto al se­gret­ari­ato cent­rale.

3 Del sussi­dio as­seg­nato all’As­so­ciazione Pro Ju­ven­tute, un quarto è des­tinato ai Can­toni, e tre quarti sono messi a dis­pos­iz­ione della se­gret­er­ia cent­rale.184

4 I fondi messi a dis­pos­iz­ione de­gli or­gani cent­rali delle istituzioni di util­ità pub­blica sono as­seg­nati, a meno che non si­ano ad­oper­ati per prestazioni spe­ciali, agli or­gani can­ton­ali che non pos­sono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

5 Le istituzioni di util­ità pub­blica sta­bil­is­cono una chiave di ri­par­tiz­ione dei sussidi fed­er­ali tra i loro or­gani nei sin­goli Can­toni.

182 Ora: art. 17 cpv. 1 LPC.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

184 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

II. Le prestazioni

Art. 45 Campo di attività delle istituzioni  

Ac­cord­ano prestazioni ai sensi dell’ar­ti­colo 18 LPC:185

a.186
la Fondazione Pro Senec­tute alle per­sone che han­no rag­gi­unto l’età di rifer­i­mento secondo l’ar­ti­colo 21 ca­pover­so 1 LAVS187 e a quelle che riscuo­tono an­ti­cipata­mente la to­tal­ità della rendita di vec­chi­aia;
b.
dall’As­so­ciazione Pro In­firmis agli in­val­idi che non ri­en­trano nella cat­egor­ia di per­sone defin­ita nella let­tera a;
c.188
la Fondazione Pro Ju­ven­tute:
1.
ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non ri­en­trano nelle cat­egor­ie di per­sone di cui alla let­tera a o b,
2.
agli or­fani.

185 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

186 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

187 RS 831.10

188 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 46 Prestazioni ad invalidi bisognosi 189  

Delle prestazioni in den­aro pos­sono anche es­sere con­cesse agli in­val­idi bisognosi, non ammessi al be­ne­fi­cio di una rendita o un as­segno per grandi in­val­idi dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità, che be­ne­fi­cer­an­no ver­osimil­mente di una prestazione di questa as­sicurazione o a cui, a ca­gione dell’avven­uta in­teg­razione o di una di­minuzione del grado di in­valid­ità, non può più es­sere ac­cordata una tale prestazione.

189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 47 Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 190  

1 Le prestazioni in­di­vidu­ali sono pag­ate su domanda. Il richiedente de­ve dare agli or­gani delle istituzioni di util­ità pub­blica le in­form­azioni ne­ces­sar­ie per l’es­ame della situazione per­sonale. Le istituzioni di util­ità pub­blica veri­ficano la veridi­cità delle in­form­azioni for­nite e comu­nicano la de­cisione per iscritto al richiedente.

2 Le prestazioni in den­aro sono pag­ate per mezzo della posta, di una banca o per­son­al­mente con­tro ricevuta.191

190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

191 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 48 Principi 192  

I prin­cipi della Fondazione Pro Senec­tute, dell’As­so­ciazione Pro In­firmis e della Fondazione Pro Ju­ven­tute devono contenere dis­pos­iz­ioni ri­guard­anti:193

a.194
la ri­par­tiz­ione dei sussidi tra gli or­gani nei sin­goli Can­toni;
b.
le con­d­iz­ioni per l’as­seg­nazione delle prestazioni;
c.
i prin­cipi ap­plic­ab­ili al cal­colo delle prestazioni nei sin­goli casi;
d.
la presentazione e il dis­brigo delle domande;
e.
il paga­mento delle prestazioni;
f.
gli uf­fici di con­trollo ed il con­trollo dell’uso cor­retto dei fondi;
g.
la restituzione delle prestazioni in­deb­it­a­mente ricevute;
h.195
la com­pet­enza dell’or­gano cent­rale d’im­partire is­truzioni agli or­gani can­ton­ali circa l’ap­plicazione delle diret­tive in gen­erale e nei casi par­ti­c­ol­ari.

192 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

193 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

194 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

195In­tro­dotta dal n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

III. Controlli e rapporti

Art. 49 Controlli degli uffici di revisione e di controllo  

1 Gli uf­fici di re­vi­sione che veri­ficano la con­t­ab­il­ità delle istituzioni di util­ità pub­blica devono es­tendere il loro con­trollo ai sussidi fed­er­ali, e ne faran­no un rap­porto spe­ciale.

2 Le istituzioni di util­ità pub­blica provve­dono af­finché i fondi us­ati dai loro or­gani can­ton­ali si­ano sot­toposti a un con­trollo peri­od­ico. I rap­porti di con­trollo sono in­d­i­rizzati agli or­gani cent­rali delle istituzioni di util­ità pub­blica e all’Uf­fi­cio fed­erale.196

3 L’Uf­fi­cio fed­erale può af­fid­are ad un uf­fi­cio di re­vi­sione pre­ci­si in­ca­ri­chi di con­trollo o esigere da lui in­dicazioni sup­ple­ment­ari.

196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 50 Controlli dell’Ufficio federale  

1 L’Uf­fi­cio fed­erale con­trolla peri­od­ic­a­mente presso gli or­gani cent­rali delle istituzioni di util­ità pub­blica se i sussidi fed­er­ali sono stati ad­oper­ati con­form­emente alla legge fed­erale. Esso può fare con­trolli com­ple­ment­ari presso gli or­gani can­ton­ali.

2 Sul ri­sultato del con­trollo è steso un rap­porto che è sot­toposto, per parere, alle istituzioni di util­ità pub­blica.

3 Se ap­pare che pre­scriz­ioni ap­plic­ab­ili non sono state os­ser­vate, o lo fur­ono er­ronea­mente, l’Uf­fi­cio fed­erale de­ve esigere che i difetti si­ano sop­pressi en­tro un con­gruo ter­mine.

Art. 51 Rapporti e conti annuali  

Rap­porti e conti an­nu­ali van­no present­ati all’Uf­fi­cio fed­erale. Questo può em­an­are diret­tive con­cernenti la presentazione dei rap­porti, gli ele­menti di car­attere stat­ist­ico che questi devono contenere e il ter­mine en­tro cui van­no present­ati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione

I. Coordinamento

Art. 52 Tra gli organi cantonali  

1 I Can­toni pren­dono i provved­i­menti ne­ces­sari per evitare che uno o più di es­si es­e­g­uano doppi ver­samenti di prestazioni com­ple­ment­ari an­nue. Il sussi­dio fed­erale è con­cesso solt­anto per una sola prestazione com­ple­ment­are dur­ante il medesimo peri­odo. L’Uf­fi­cio fed­erale può esigere in­oltre dai Can­toni che es­si pren­dano dei provved­i­menti per riscon­trare ed evitare i doppi ver­samenti.197

2 ...198

197 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

198 Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 53 Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica  

11 e 2 ...199

3 I Can­toni pos­sono stip­ulare ac­cordi con le istituzioni di util­ità pub­blica per co­ordin­are l’at­tiv­ità di queste con quella de­gli or­gani can­ton­ali che as­seg­nano le prestazioni com­ple­ment­ari.

199 Ab­rog­ati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 54 Tra le casse di compensazione e gli altri organi  

1 ...200

2 L’Uf­fi­cio fed­erale può esigere che le cas­se di com­pensazione in­formino cor­rente­mente gli or­gani d’es­ecuzione sulle modi­ficazioni del di­ritto alla rendita di per­sone ad esse note come be­ne­fi­ciar­ie di prestazioni com­ple­ment­ari.

200 Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 54a Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie 201  

1 I Can­toni non sono autorizzati ad in­seri­re nel con­teg­gio delle prestazioni com­ple­ment­ari gli im­porti an­nui per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC.202

2 ...203

3 Il Di­par­ti­mento fissa gli im­porti for­fettari an­nui per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC al più tardi alla fine di ot­tobre dell’an­no cor­rente per l’an­no suc­cess­ivo.204

4 In caso di cam­bia­mento di dom­i­cilio del be­ne­fi­ciario, la prestazione com­ple­ment­are, com­preso l’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie, è ver­sata:205

a.
dal pre­ced­ente Cantone di dom­i­cilio, fino all’es­tin­zione del di­ritto alla prestazione com­ple­ment­are da versare mensil­mente;
b.
dal nuovo Cantone di dom­i­cilio, dall’iniz­io del di­ritto alla prestazione com­ple­ment­are da versare mensil­mente.

5 L’or­gano can­tonale com­pet­ente per le prestazioni com­ple­ment­ari no­ti­fica al ser­viz­io di cui all’ar­ti­colo 106b ca­pover­so 1 dell’or­din­anza del 27 gi­ugno 1995206 sull’as­sicurazione mal­at­tie (OAMal) i dati di cui quest’ul­timo ne­ces­sita per la pro­ced­ura di no­ti­fica agli as­sicur­atori. Dati che non sono ne­ces­sari per la pro­ced­ura di no­ti­fica, come i dettagli del cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua, non pos­sono es­sere no­ti­fic­ati.207

5bis Gli as­sicur­atori no­ti­ficano su richi­esta al ser­viz­io di cui all’ar­ti­colo 106b ca­pover­so 1 OAMal, en­tro sette giorni civili, i premi ef­fet­tivi per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie dell’an­no cor­rente o di quello suc­cess­ivo per le per­sone che han­no di­ritto a una riduzione dei premi.208

6 Gli ar­ti­coli 106b–106e sono ap­plic­ab­ili per ana­lo­gia.209

201 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

203 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

206 RS 832.102

207 In­tro­dotto dal n. II 1 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

208 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 599). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

209 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 210  

La vi­gil­anza di cui all’ar­ti­colo 28 LPC è eser­cit­ata dall’Uf­fi­cio fed­erale. Esso sorve­glia l’ap­plicazione uni­forme delle pre­scriz­ioni leg­ali e può, a tale scopo e con riserva della gi­ur­is­pru­denza, dare agli or­gani di es­ecuzione le is­truzioni ne­ces­sar­ie per l’ap­plicazione delle dis­pos­iz­ioni in gen­erale e in casi par­ti­c­ol­ari.

210Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 56211  

211 Ab­rogato dal n. I dell’O del 24 set. 2004, con ef­fetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4369).

Art. 57 Approvazione delle prescrizioni  

1 Le dis­pos­iz­ioni d’es­ecuzione can­ton­ali secondo l’ar­ti­colo 29 ca­pover­so 1 LPC devono es­sere sot­toposte all’ap­provazione della Can­cel­ler­ia fed­erale.212

2 Le istituzioni di util­ità pub­blica sot­to­pongono i pro­pri prin­cipi all’ap­provazione dell’Uf­fi­cio fed­erale.213

3 L’Uf­fi­cio fed­erale va in­form­ato di tutte le altre pre­scriz­ioni ri­guard­anti le prestazioni com­ple­ment­ari, in specie delle is­truzioni e diret­tive, come pure de­gli ac­cordi ai ter­mini dell’ar­ti­colo 53 ca­pover­so 3.

212 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

213 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 Disposizioni transitorie 214  

1 La quota a ca­rico della Con­fed­erazione per il 2008 è cal­col­ata sulla base dei casi cor­renti del ver­samento prin­cip­ale del mese di dicembre dello stesso an­no.

2 Il nu­mero di casi da con­sid­er­are nella fis­sazione dell’im­porto for­fettario per il 2008 è sta­bilito sulla base dei casi cor­renti del ver­samento prin­cip­ale del mese di dicembre dello stesso an­no.

214 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 59 Entrata in vigore ed esecuzione  

1 La presente or­din­anza en­tra in vigore il 1° gen­naio 1971. Alla medesima data, è ab­rogata l’or­din­anza del 6 dicembre 1965215 con­cernente la legge fed­erale sulle prestazioni com­ple­ment­ari all’as­sicurazione per la vec­chi­aia, i su­per­stiti e l’in­valid­ità.

2 Il Di­par­ti­mento è in­ca­ri­c­ato della es­ecuzione.

215[RU 1965 1041, 1969 81n. II lett. B n. 6, 1969 135n. V lett. a]

Disposizioni finali della modifica del 12 giugno 1989 216

216RU 1989 1238

a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza)

1 Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.

2 ...217

b. ...218

217 Abrogato dal n. IV 46 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

218 Abrogata dal n. IV 46 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995 219

219RU 1996 695

In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS220, ogni coniuge ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione.

220RU 1996 2466

Disposizioni finali della modifica del 26 novembre 1997 221

221RU 1997296. L’art. 2 ha attualmente un nuovo testo.

a. Modifica dell’articolo 1a OPC-AVS/AI

1 La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede l’entrata in vigore della 3a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l’ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è calcolata secondo il nuovo diritto dall’entrata in vigore della 3a revisione PC.

2 Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall’articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale. In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai limiti previsti nell’articolo 3a capoverso 2 LPC.

b. ...222

222 Abrogata dal n. IV 46 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007 223

223 RU 20076037

1 La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell’AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1° gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completiva in corso dell’AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.

2 Il calcolo di cui al capoverso 1 non è applicabile, se:

a.
il figlio non convive più con il genitore;
b.
i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.

3 La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell’AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.

Disposizione finale della modifica del 29 gennaio 2020 224

224 RU 2020 599

Gli assicuratori sono tenuti a notificare i dati secondo l’articolo 54a capoverso 5bis soltanto dal 1° novembre 2020.

Disposizione finale della modifica del 30 agosto 2023 225

La Fondazione Pro Senectute accorda prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC alle donne che hanno raggiunto l’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021226 della LAVS227.

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