Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Parte settima: Coordinamento internazionale 348349

348 Introdotta dal n. I 7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

349 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 89a Campo d’applicazione 350  

1 Ai cit­ta­di­ni sviz­ze­ri o di uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea che so­no o so­no sta­ti sog­get­ti al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za so­cia­le del­la Sviz­ze­ra o di uno o più Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea, ai ri­fu­gia­ti o agli apo­li­di re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, non­ché ai fa­mi­lia­ri e ai su­per­sti­ti di que­ste per­so­ne, in me­ri­to al­le pre­sta­zio­ni che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge, si ap­pli­ca­no i se­guen­ti at­ti nor­ma­ti­vi nel­la ver­sio­ne vin­co­lan­te per la Sviz­ze­ra dell’al­le­ga­to II se­zio­ne A dell’Ac­cor­do del 21 giu­gno 1999351 tra la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, da una par­te, e la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea ed i suoi Sta­ti mem­bri, dall’al­tra, sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne):

a.
re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004352;
b.
re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009353;
c.
re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71354;
d.
re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72355.

2 Ai cit­ta­di­ni sviz­ze­ri, islan­de­si, nor­ve­ge­si o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein che so­no o so­no sta­ti sog­get­ti al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za so­cia­le del­la Sviz­ze­ra, dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein, agli apo­li­di o ai ri­fu­gia­ti re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o sul ter­ri­to­rio dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein, non­ché ai fa­mi­lia­ri e ai su­per­sti­ti di que­ste per­so­ne, in me­ri­to al­le pre­sta­zio­ni che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge, si ap­pli­ca­no i se­guen­ti at­ti nor­ma­ti­vi nel­la ver­sio­ne vin­co­lan­te per la Sviz­ze­ra del­l’al­le­ga­to K ap­pen­di­ce 2 del­la Con­ven­zio­ne del 4 gen­na­io 1960356 isti­tu­ti­va dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (Con­ven­zio­ne AELS):

a.
re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004;
b.
re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009;
c.
re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71;
d.
re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72.

3 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ade­gua i ri­man­di agli at­ti nor­ma­ti­vi dell’Unio­ne eu­ro­pea di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 ogni­qual­vol­ta è adot­ta­ta una mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to II del­l’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne e dell’al­le­ga­to K ap­pen­di­ce 2 del­la Con­ven­zio­ne AELS.

4 Nel­la pre­sen­te leg­ge le espres­sio­ni «Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea», «Sta­ti mem­bri del­la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea», «Sta­ti dell’Unio­ne eu­ro­pea» e «Sta­ti del­la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea» de­si­gna­no gli Sta­ti cui si ap­pli­ca l’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne.

350 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 4 del DF del 17 giu. 2016 (esten­sio­ne al­la Croa­zia dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne), in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

351 RS 0.142.112.681

352 Re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 29 apri­le 2004, re­la­ti­vo al coor­di­na­men­to dei si­ste­mi di si­cu­rez­za so­cia­le (RS 0.831.109.268.1).

353 Re­go­la­men­to (CE) n. 987/2009 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 16 set­tem­bre 2009, che sta­bi­li­sce le mo­da­li­tà di ap­pli­ca­zio­ne del re­go­la­men­to (CE) n. 883/2004 re­la­ti­vo al coor­di­na­men­to dei si­ste­mi di si­cu­rez­za so­cia­le (RS 0.831.109.268.11).

354 Re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71 del Con­si­glio, del 14 giu­gno 1971, re­la­ti­vo all’ap­pli­ca­zio­ne dei re­gi­mi di si­cu­rez­za so­cia­le ai la­vo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti, ai la­vo­ra­to­ri au­to­no­mi e ai lo­ro fa­mi­lia­ri che si spo­sta­no all’in­ter­no del­la Co­mu­ni­tà; nel­la ver­sio­ne in vi­go­re dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e del­la Con­ven­zio­ne AELS ri­ve­du­ta.

355 Re­go­la­men­to (CEE) n. 574/72 del Con­si­glio, del 21 mar­zo 1972, che sta­bi­li­sce le mo­da­li-tà di ap­pli­ca­zio­ne del re­go­la­men­to (CEE) n. 1408/71 re­la­ti­vo all’ap­pli­ca­zio­ne dei re­gi­mi di si­cu­rez­za so­cia­le ai la­vo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti, ai la­vo­ra­to­ri au­to­no­mi e ai lo­ro fa­mi­lia­ri che si spo­sta­no all’in­ter­no del­la Co­mu­ni­tà; nel­la ver­sio­ne in vi­go­re dell’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e del­la Con­ven­zio­ne AELS ri­ve­du­ta.

356 RS 0.632.31

Art. 89b Parità di trattamento  

1 Le per­so­ne al­le qua­li si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 89a ca­po­ver­so 1, re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o nel ter­ri­to­rio di uno Sta­to mem­bro del­la CE, han­no i me­de­si­mi di­rit­ti e do­ve­ri dei cit­ta­di­ni sviz­ze­ri se­con­do la pre­sen­te leg­ge, sem­pre­ché l’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne357 non di­spon­ga al­tri­men­ti.

2 Le per­so­ne al­le qua­li si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 89a ca­po­ver­so 2, re­si­den­ti in Sviz­ze­ra o nel ter­ri­to­rio dell’Islan­da, del Lie­ch­ten­stein o del­la Nor­ve­gia, han­no i me­de­si­mi di­rit­ti e do­ve­ri dei cit­ta­di­ni sviz­ze­ri se­con­do la pre­sen­te leg­ge, sem­pre­ché l’Ac­cor­do AELS emen­da­to358 non di­spon­ga al­tri­men­ti.

Art. 89c Divieto di clausole di residenza  

Il di­rit­to al­le pre­sta­zio­ni in da­na­ro pre­te­se sul fon­da­men­to del­la pre­sen­te leg­ge non può es­se­re ri­dot­to, mo­di­fi­ca­to, so­spe­so, ri­ti­ra­to o re­qui­si­to per il fat­to che l’aven­te di­rit­to ri­sie­de:

a.
nel ter­ri­to­rio di uno Sta­to mem­bro del­la CE, sem­pre­ché l’Ac­cor­do sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne359 non di­spon­ga al­tri­men­ti;
b.
nel ter­ri­to­rio dell’Islan­da, del Lie­ch­ten­stein o del­la Nor­ve­gia, sem­pre­ché l’Ac­­­cor­do AELS emen­da­to360 non di­spon­ga al­tri­men­ti.
Art. 89d Calcolo delle prestazioni  

Le pre­sta­zio­ni com­pre­se nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge so­no cal­co­la­te esclu­si­va­men­te se­con­do le di­spo­si­zio­ni del­la me­de­si­ma.

Art. 89e Applicabilità della LPGA 361  

Gli ar­ti­co­li 32 ca­po­ver­so 3 e 75a–75c LP­GA362 so­no ap­pli­ca­bi­li al­la pre­vi­den­za pro­fes­sio­na­le.

361 In­tro­dot­to dall’all. n. 4 del­la LF del 21 giu. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

362 RS 830.1

Parte ottava: Disposizioni finali363

363 Originaria Parte settima.

Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90  

Le mo­di­fi­ca­zio­ni del di­rit­to fe­de­ra­le si­no­ra in vi­go­re so­no da­te nell’al­le­ga­to, par­te in­te­gran­te del­la pre­sen­te leg­ge.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti  

La pre­sen­te leg­ge non toc­ca i di­rit­ti ac­qui­si­ti da­gli as­si­cu­ra­ti pri­ma del­la sua en­tra­ta in vi­go­re.

Art. 92 a 94364  

364 Abro­ga­ti dal n. II 41 del­la LF del 20 mar. 2008 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia  

Du­ran­te i pri­mi due an­ni do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge, le se­guen­ti ali­quo­te mi­ni­me si ap­pli­ca­no per il com­pu­to de­gli ac­cre­di­ti di vec­chia­ia:

Età

Ali­quo­ta in per cen­to­del sa­la­rio coor­di­na­to

Uo­mi­ni

Don­ne

25–34

25–31

7

35–44

32–41

10

45–54

42–51

11

55–65

52–62

13

Art. 96365  

365 Abro­ga­to dal n. II 41 del­la LF del 20 mar. 2008 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Art. 96a366  

366 In­tro­dot­to dal n. I 10 del­la LF del 19 mar. 1999 sul pro­gram­ma di sta­bi­liz­za­zio­ne 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Abro­ga­to dal n. II 41 del­la LF del 20 mar. 2008 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97 Attuazione  

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le sor­ve­glia l’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge e pren­de mi­su­re per l’at­tua­zio­ne del­la pre­vi­den­za pro­fes­sio­na­le.

1bis Il Con­si­glio fe­de­ra­le ema­na pre­scri­zio­ni sull’ese­cu­zio­ne di in­da­gi­ni e sul­la pub­bli­ca­zio­ne di in­for­ma­zio­ni uti­li ai fi­ni del con­trol­lo dell’ap­pli­ca­zio­ne e del­la va­lu­ta­zio­ne de­gli ef­fet­ti del­la pre­sen­te leg­ge. In par­ti­co­la­re van­no ana­liz­za­ti l’or­ga­niz­za­zio­ne e il fi­nan­zia­men­to de­gli isti­tu­ti di pre­vi­den­za, le pre­sta­zio­ni e i ri­spet­ti­vi be­ne­fi­cia­ri non­ché il con­tri­bu­to del­la pre­vi­den­za pro­fes­sio­na­le al man­te­ni­men­to del te­no­re di vi­ta usua­le.367

2 I Can­to­ni ema­na­no le di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve. ...368

3 I Can­to­ni co­mu­ni­ca­no le lo­ro di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­l’in­ter­no.369

367 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 3 ott. 2003 (1a re­vi­sio­ne del­la LPP), in vi­go­re dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

368 Per. abro­ga­to dal n. II 41 del­la LF del 20 mar. 2008 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

369Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 411 del­la LF del 15 dic. 1989 con­cer­nen­te l’ap­pro­va­zio­ne di at­ti le­gi­sla­ti­vi dei Can­to­ni da par­te del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, in vi­go­re dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 98 Entrata in vigore  

1 La pre­sen­te leg­ge sot­to­stà al re­fe­ren­dum fa­col­ta­ti­vo.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ne de­ter­mi­na l’en­tra­ta in vi­go­re te­nen­do con­to in par­ti­co­la­re del­le con­di­zio­ni so­cia­li ed eco­no­mi­che. Es­so può met­te­re in vi­go­re an­zi­ter­mi­ne sin­go­le di­spo­si­zio­ni.

3 Gli ar­ti­co­li 81 ca­po­ver­si 2 e 3, 82 e 83 de­vo­no es­se­re mes­si in vi­go­re en­tro tre an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge.

4 L’ar­ti­co­lo 83 non è ap­pli­ca­bi­le al­le ren­di­te e al­le li­qui­da­zio­ni in ca­pi­ta­le di isti­tu­ti di pre­vi­den­za o di al­tre for­me pre­vi­den­zia­li a te­no­re de­gli ar­ti­co­li 80 e 82 che:

a.
de­cor­ro­no o di­ven­go­no esi­gi­bi­li pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re dell’ar­ti­co­lo 83, o
b.
de­cor­ro­no o di­ven­go­no esi­gi­bi­li en­tro 15 an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re dell’ar­ti­co­lo 83 e pog­gia­no su un rap­por­to di pre­vi­den­za già esi­sten­te al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re.

Da­ta dell’en­tra­ta in vi­go­re: 370 1° gen­na­io 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° lu­glio 1983
Art. 48, 93: 1° gen­na­io 1984
Art. 60: 1° lu­glio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gen­na­io 1987

370Art. 1 dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827).

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996 371

371RU 1996 3067. Abrogate dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1 revisione della LPP) a372

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso

1 Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’en­trata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

2 Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’en­trata in vigore della presente modifica sono adeguate all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36.

3 L’articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d’invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l’aliquota minima di conversione

1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il 6,8 per cento.

2 Finché l’età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l’aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

3 Per le rendite d’invalidità il Consiglio federale disciplina:

a.
il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l’entrata in vigore della presente modifica;
b.
l’aliquota minima di conversione.

c. Accrediti di vecchiaia

Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l’aliquota del 18 per cento è applicabile per le seguenti età di pensionamento delle donne373:

Anni dopo l’entrata in vigore

Età di pensionamento della donna

meno di 2

63

da 2, ma meno di 6

64

da 6

65

373 Dal 1° gen. 2005: entro l’età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 42794653).

d. Lacune nella copertura

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia colma, per gli istituti di previdenza di cui all’articolo 1 capoverso 2 LFLP374, la lacuna di copertura che risulti dall’ap­pli­cazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare del­l’i­sti­tuto di previdenza.

e. Coordinamento con l’11a revisione dell’AVS

Per quanto concerne l’aumento dell’età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l’aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall’entrata in vigore dell’11a revisione dell’AVS in data posteriore al 1° gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

f. Rendite d’invalidità

1 Le rendite d’invalidità in corso prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

2 Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica le rendite d’invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l’articolo 24 nel tenore del 25 giugno 1982375.

3 Se il grado d’invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest’ultima è applicabile il diritto anteriore.

4 I tre quarti di rendita d’invalidità saranno introdotti soltanto dopo l’entrata in vigore della 4a revisione della LAI del 21 marzo 2003376.

5 Le rendite sorte dopo due anni dall’entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso 4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell’entrata in vigore della 4a revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell’assicurazione invalidità.

Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 377

Coordinamento dell’età di pensionamento

1 Se l’11a revisione dell’AVS378 non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia.

2 Se la modifica del 19 dicembre 2008379 della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento.

378 Nuova versione, primo messaggio, FF 2006 1823

379 FF 2009 19

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale) 380

Gli istituti di previdenza che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) 381

a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali

Entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica, l’organo supremo del­l’istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell’arti­co­lo 72a capoverso 1 lettera b.

b. Forma giuridica degli istituti di previdenza382

Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro attività sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 CO383.

c. Grado di copertura insufficiente

1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all’articolo 72a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all’autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previ­denza, sulla differenza, gli interessi di cui all’articolo 15 capoverso 2.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6 revisione AI, primo pacchetto di misure) a384

Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

Se una rendita dell’AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera adelledisposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI385, il diritto dell’assi­curato alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all’arti­colo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l’assicurato non percepisce più alcuna rendita dell’AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LFLP386. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d’invalidità l’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita secondo l’articolo 2 capoverso 1ter LFLP.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019 (art. 47a) 387

387 RU 20205853835; FF 2020 5797(in vigore fino al 31 dic. 2021).

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) 388

a. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti

1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti con­tinuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA389.

2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazio­ne dell’articolo 24a della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di ri­duzione del grado d’invalidità.

3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vi­gore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’artico­lo 24a della presente legge è ap­plicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un ammontare della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo gra­do d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

4 L’applicazione dell’articolo 24aè differita per il periodo in cui il rapporto di assi­curazione continua a sussistere conformemente all’articolo 26a.

b. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

Allegato

Modifica di leggi federali

...390

390 Le mod. possono essere consultate alla RU 1983 797.

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