(art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP)
1 Alle fondazioni d’investimento si applicano le norme sulla contabilità e sul rendiconto di cui all’articolo 47 OPP 258.
2 Per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d’investimento va tenuta una contabilità separata.
3 L’autorità di vigilanza può porre ulteriori condizioni circa l’articolazione del conto annuale. In quest’ultimo il conto patrimoniale, il conto economico e l’allegato devono essere designati come tali.
4 Nel caso dei gruppi d’investimento, le variazioni del patrimonio netto d’investimento durante l’esercizio e l’utilizzo del risultato devono essere esposti in modo appropriato. La stessa regola si applica per analogia al patrimonio di base.
5 Le spese amministrative devono essere menzionate in modo esauriente nel conto annuale. Devono figurare sia nel conto relativo al patrimonio di base, sia in relazione a ciascun gruppo d’investimento ed essere commentate nell’allegato.
6 Le spese amministrative di terzi poste a carico della fondazione e da questi non direttamente fatturate devono essere menzionate nell’allegato. Se tali spese non sono quantificabili, occorre indicare nell’allegato la quota del patrimonio di base o del gruppo d’investimento amministrato da terzi.
7 Nel rapporto annuale, le fondazioni d’investimento specificano per ciascun gruppo d’investimento indicatori inerenti ai costi, ai rendimenti e ai rischi. L’autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi motivati, può esentare la fondazione dall’obbligo di pubblicazione.
8 Nell’interesse degli investitori, l’autorità di vigilanza può porre alla fondazione d’investimento condizioni supplementari, indipendentemente dalle prescrizioni di cui all’articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell’allegato.