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Art. 26 Disposizioni generali
(art. 53k lett. d LPP) 1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 233, eccetto l’articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d’investimento.34 2 Il principio dell’adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d’investimento nel quadro del loro focus di investimento. 3 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d’investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 4 Sono vietati i gruppi d’investimento che possono creare l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 5 La fondazione assicura che in ogni gruppo d’investimento vi sia un’adeguata gestione della liquidità. 6 All’interno del gruppo d’investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. 7 È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell’allegato del conto annuale. 8 Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell’autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d’investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d’investimento o, in assenza di un prospetto, nell’allegato del conto annuale. 9 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. 33 RS 831.441.1 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
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Art. 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società 37
(art. 53k lett. d LPP) 1 Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 238 possono essere superati dai gruppi d’investimento, se questi ultimi: - a.
- fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive d’investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o
- b.
- in base alle loro direttive d’investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte e ripartiscono il patrimonio su almeno dodici controparti; il gruppo d’investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le quote patrimoniali di ciascuna controparte.
2 La fondazione deve pubblicare almeno una volta a trimestre i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d’investimento. 3 Il Dipartimento federale dell’interno può precisare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2.
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Art. 27 Gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. d LPP) 1 I seguenti investimenti dei gruppi d’investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito: - a.
- i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
- b.
- i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento;
- c.
- gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all’acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all’affitto dei propri beni fondiari;
- d.
- i beni fondiari siti all’estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.
2 Per quanto lo consenta il focus del gruppo d’investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l’ubicazione e il tipo di utilizzazione. 3 I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Sono eccettuati i gruppi d’investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite.39 4 Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario. 5 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d’investimento direttamente, mediante filiali secondo l’articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l’onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.40 6 La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo: - a.
- è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
- b.
- è necessario per preservare la liquidità; e
- c.
- è nell’interesse degli investitori.41
7 Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.42 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 40 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). 41 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). 42 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585).
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Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo
(art. 53k lett. d LPP) 1 I gruppi d’investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti: - a.
- in private equity;
- b.
- in materie prime;
- c.
- in insurance linked securities;
- d.
- in liquidità;
- e.43
- in infrastrutture;
- f.44
- in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 3 OPP 245.
2 In casi motivati l’autorità di vigilanza può ammettere altre eccezioni, segnatamente per i managed accounts. 3 I gruppi d’investimento in private equity la cui diversificazione è operata nell’arco di un periodo determinato sono ammessi soltanto se hanno una durata determinata e sono chiusi. 4 I fondi strategici di un gruppo d’investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (hedge funds) o in quello delle infrastrutture possono raccogliere capitale di terzi, sempre che non si tratti di fondi di fondi. Nei gruppi d’investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.46 43 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 44 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 45 RS 831.441.1 46 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
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Art. 29 Gruppi d’investimento misti
(art. 53k lett. d LPP) 1 Ai gruppi d’investimento misti si applicano i principi seguenti:47 - a.
- le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
- b.
- le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
- c.
- gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
- d.48
- in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
- 1.
- il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d’investimento o dal suo complemento,
- 2.
- le direttive d’investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
- 3.
- dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
- e.49
- i limiti di cui all’articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.
2 L’articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. 3 Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: - a.
- i gruppi d’investimento secondo l’articolo 28;
- b.50
- gli investimenti collettivi secondo l’articolo 30;
- c.
- i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 48 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 49 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 50 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
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Art. 30 Investimenti collettivi
(art. 53k lett. d LPP) 1 Il patrimonio d’investimento può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l’articolo 56 capoverso 2 OPP 251 e assoggettati ad adeguati obblighi d’informazione. In singoli casi motivati l’autorità di vigilanza può, in virtù dell’articolo 26 capoverso 9, concedere deroghe a gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi.52 2 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l’investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie. 3 Il patrimonio d’investimento può essere collocato in investimenti collettivi svizzeri, se l’investimento collettivo: - a.
- è assoggettato alla vigilanza della FINMA;
- b.
- è stato lanciato da fondazioni d’investimento svizzere; o
- c.
- è un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) secondo la legge del 23 giugno 200653 sugli investimenti collettivi (LICol).54
3bis La quota di un investimento collettivo estero deve essere limitata a un massimo del 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento; può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento se: - a.
- l’investimento collettivo è stato approvato dalla FINMA conformemente all’articolo 120 capoverso 1 LICol;
- b.
- l’investimento collettivo è assoggettato alla vigilanza di un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol; o
- c.
- la direzione del fondo o la società del fondo nonché l’amministratore di patrimoni dell’investimento collettivo e l’ente di custodia sono assoggettati alla vigilanza della FINMA o di un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol.55
3ter Nel caso di investimenti secondo il capoverso 3 lettera c o 3bis lettera c, la fondazione deve informare gli investitori, per scritto, sui rischi legati a questo investimento.56 4 Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale. 51 RS 831.441.1 52 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). 53 RS 951.31 54 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019 (RU 20192221). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). 56 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
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Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione
(art. 53k lett. d LPP) 1 La legge del 23 giugno 200657 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Il limite di cui all’articolo 26 capoverso 4 non è applicabile. 2 Le operazioni di pensione in cui una fondazione d’investimento agisce quale cedente non sono autorizzate.
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Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 Le filiali nel patrimonio d’investimento sono imprese aventi carattere d’investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. 2 Esse sono ammesse esclusivamente: - a.
- nei gruppi d’investimento immobiliare;
- abis.58
- nei gruppi d’investimento operanti nel settore delle infrastrutture;
- b.59
- nei gruppi d’investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d’investimento è comprovata nell’ambito della procedura d’esame preliminare.
3 Le direttive di investimento disciplinano l’ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. 4 Nei gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili all’estero, l’autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell’interesse degli investitori. 58 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
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Art. 33 Filiali di gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 Lo scopo delle società con oggetto immobiliare può consistere unicamente nell’acquisto, nella vendita, nella locazione o nell’affitto dei propri beni fondiari. 2 La fondazione deve essere l’unica proprietaria delle filiali di gruppi d’investimento immobiliare e la società holding l’unica proprietaria delle proprie filiali. 3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 se la legislazione straniera vieta di essere l’unica proprietaria di una società con oggetto immobiliare o se il fatto di essere l’unica proprietaria di una siffatta società comporta notevoli svantaggi economici. La quota delle società con oggetto immobiliare detenute a titolo di unica proprietaria non può di norma eccedere il 50 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. 4 Il gruppo d’investimento o le sue società holding possono concedere mutui alle proprie filiali. 5 Il gruppo d’investimento o le sue società holding possono prestare garanzie o contrarre fideiussioni a favore delle proprie filiali. Tali garanzie e fideiussioni non possono eccedere complessivamente l’ammontare delle liquidità del gruppo d’investimento o il cinque per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e devono essere concesse soltanto quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte. 6 Per valutare se sono stati rispettati gli articoli 26 e 27 nonché le disposizioni delle direttive di investimento occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali.
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Art. 34 Impegni all’investimento della fondazione
(art. 53k lett. d LPP) Gli impegni all’investimento della fondazione devono essere coperti in ogni tempo da impegni vincolanti all’investimento degli investitori o da liquidità.
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