Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19923,
decreta:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
1La presente legge disciplina le pretese dell’assicurato in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d’età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).
3Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l’assicurato ha diritto a prestazioni all’insorgere di un caso di previdenza.
Sezione 2: Diritti e obblighi dell’istituto di previdenza in caso di uscita dell’assicurato
Art. 2 Prestazioni d’uscita
1L’assicurato che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
1bisL’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l’età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).2
1terHa altresì diritto a una prestazione d’uscita l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto dell’assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.3
2L’istituto di previdenza fissa nel regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.4
4Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’articolo 26 capoverso 2.5
1 RS 831.40
2 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5187; FF 2009 879 887).
3 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5187; FF 2009 879 887).
5 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza
1Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
2Se il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
3Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma
1L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP1), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.2
2bisSe l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L’assicurato deve comunicare:
- a.
- all’istituto di libero passaggio, l’entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b.
- al nuovo istituto di previdenza, l’attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.3
3Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
1 RS 831.40
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
3 Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
Art. 5 Pagamento in contanti
1L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:
- a.1
- lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;
- b.
- comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
- c.
- l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.
2Se l’avente diritto è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.2
3Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 5a
…
1 Introdotto dal n. I 8 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 6 Prestazione d’entrata e contributi d’aumento impagati
1Se l’assicurato si è impegnato, entrando nell’istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d’entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d’uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d’uscita.
2Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l’assicurato deve versare contributi d’aumento, la prestazione d’uscita dev’essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d’uscita.
Art. 7 Prestazione d’entrata finanziata dal datore di lavoro
1Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d’entrata dell’assicurato, l’istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d’uscita l’importo finanziato dal datore di lavoro.
2Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell’importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.
Art. 8 Conteggio e informazione
1In caso di libero passaggio, l’istituto di previdenza deve allestire all’assicurato il conteggio della prestazione d’uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d’uscita, l’ammontare del contributo minimo (art. 17) e l’ammontare dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP1).
2L’istituto di previdenza deve indicare all’assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.
Sezione 3: Diritti e obblighi dell’istituto di previdenza in caso d’entrata di un assicurato
Art. 9 Ammissione alle prestazioni regolamentari
1L’istituto di previdenza deve permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sé.
2Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l’istituto di previdenza deve dare all’assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l’articolo 79b LPP1.2
3In occasione del calcolo delle prestazioni, l’istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d’entrata.
1 RS 831.40
2 Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 10 Prestazione d’entrata; calcolo ed esigibilità
1L’istituto di previdenza fissa l’ammontare della prestazione d’entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l’importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d’uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all’articolo 17.
2La prestazione d’entrata è esigibile quando l’assicurato entra nell’istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.
3L’ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d’entrata che non è coperta dalla prestazione d’uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l’assicurato e l’istituto di previdenza.
Art. 11 Diritto di consultazione e prestazione d’uscita
1L’assicurato deve permettere all’istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d’uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.
2L’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
Art. 12 Previdenza
1Con l’entrata nell’istituto di previdenza, l’assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d’entrata che deve essere pagata.
2Se, entrando nell’istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.
Art. 13 Prestazione d’uscita non assorbita
1Se, dopo l’acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d’uscita non è del tutto assorbita, l’assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un’altra forma ammissibile.
2L’assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d’uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L’istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.
Art. 14 Riserve per ragioni di salute
1La previdenza acquisita con la prestazione d’uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.
2Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l’assicurato.
Sezione 4: Calcolo della prestazione d’uscita e diritto ai fondi liberi
Art. 15 Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi
1Nei fondi di risparmio, i diritti dell’assicurato corrispondono all’avere a risparmio; negli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.
2L’avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.
3La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.
4I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l’avere a risparmio personale o la riserva matematica.
Art. 16 Diritti dell’assicurato nel sistema del primato delle prestazioni
1Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell’assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.
2Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:
prestazioni assicurate × | periodo d’assicurazione computabile |
periodo d’assicurazione possibile |
3Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d’assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l’articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.
4Il periodo d’assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d’assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.
5Il periodo d’assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d’assicurazione computabile e prende fine con il limite d’età ordinario previsto nel regolamento.
6Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.
Art. 17 Importo minimo all’uscita da un istituto di previdenza
1Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d’età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
2I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:
- a.
- contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino al limite ordinario d’età;
- b.
- contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d’età;
- c.
- contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d’età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;
- d.
- contributo per spese amministrative;
- e.
- contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
- f.
- contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.1
3Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l’adeguamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi secondo l’articolo 36 LPP2 nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l’articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato.3
4I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.4
5Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.
6L’aumento del 4 per cento per anno d’età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all’articolo 33a LPP.5
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
2 RS 831.40
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
5 Introdotto dal n. II 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria
Art. 18a Liquidazione parziale o liquidazione totale
1In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
2La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP2.3
1 Originario art. 23. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
2 RS 831.40
3 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 19 Disavanzo tecnico
1In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d’uscita.
2Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP2 non sia più raggiunto.3
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
2 RS831.40
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 19a Diritti in caso di scelta della strategia d’investimento da parte dell’assicurato
1Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP2 e offrono diverse strategie d’investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.
2Ai fini della scelta della strategia d’investimento, l’istituto di previdenza informa l’assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L’assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.
3La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5019; FF 2015 1527).
2 RS 831.40
Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari
Art. 20 Modificazione del grado d’occupazione
1Se l’assicurato modifica il grado d’occupazione per almeno sei mesi, l’istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.
2Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l’assicurato o il computo dell’attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.
Art. 21 Cambiamento all’interno dell’istituto di previdenza
1Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l’assicurato passa da uno all’altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l’assicurato cambi cassa o piano di previdenza.
2Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l’assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.
Sezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
Art. 22 Principio
In caso di divorzio, le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122−124e del Codice civile (CC)2 e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)3; gli articoli 3−5 si applicano per analogia all’importo da trasferire.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS210
3 RS272
Art. 22a Calcolo della prestazione d’uscita da dividere
1Per ciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.
2Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC2) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.
3Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione secondo gli articoli 30c LPP3 e 331e del Codice delle obbligazioni4, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all’avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.
4Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d’invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS210
3 RS831.40
4 RS220
Art. 22b Calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995
1In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22a capoverso 1.
2Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
- a.
- la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b.
- la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d’entrata.
3Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’intervallo, compreso l’interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data.
4La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
5I capoversi 1−3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 22c Trasferimento della prestazione d’uscita e della rendita vitalizia
1La prestazione d’uscita da trasferire è prelevata presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPP2 e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC3.
2Una volta trasferita, la prestazione d’uscita o la rendita è accreditata all’avere obbligatorio e agli altri averi presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.
3Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.
4Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d’uscita o la rendita sia distribuita tra l’avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS831.40
3 RS210
Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio
1Dopo il divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPP2 e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l’articolo 22c capoverso 1.
2Dopo il trasferimento di un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC3 non sussiste diritto al riacquisto.
1 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS831.40
3 RS210
Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità
1Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP2), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC3.
2Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età del pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare.
1 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS831.40
3 RS210
Art. 22f Indennità
1Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un’indennità adeguata secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC2, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d’uscita sia imputata sull’indennità.
2Il giudice notifica d’ufficio all’istituto di previdenza l’importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.
3Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l’articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l’importo sia versato all’istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.
1 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS210
Art. 23 Unione domestica registrata
Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
1 Originario art. 22d. Introdotto dall’all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Sezione 6: Informazione dell’assicurato e documentazione in vista di un divorzio
Art. 24
1L’istituto di previdenza informa annualmente l’assicurato sulla prestazione d’uscita regolamentare secondo l’articolo 2.1
2L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato che contrae matrimonio o un’unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell’unione domestica.2 L’istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell’assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.3
3In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l’assicurato o il giudice su:
- a.
- l’importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d’uscita da dividere;
- b.
- la parte dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP4 sull’intero avere di previdenza dell’assicurato.5
4Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d’informazione.6
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 RS831.40
5 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
6 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Sezione 6a: Obblighi d’annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro
Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 24b
…
1 Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 24c Contenuto dell’obbligo d’annuncio
L’annuncio comprende:
- a.
- il cognome e il nome dell’assicurato;
- b.
- il suo numero d’assicurato dell’AVS;
- c.
- la sua data di nascita;
- d.
- il nome dell’istituto di previdenza o dell’istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.
Art. 24d Ufficio centrale del 2° pilastro
1L’Ufficio centrale del 2° pilastro è l’ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.
2Esso annuncia all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all’identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.
3Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce:
- a.
- il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
- b.
- gli indirizzi di persone all’estero.
4L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all’istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l’esercizio dei loro diritti.
5Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 24e Procedura
1Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.
2L’Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:
- a.
- per le autorità cantonali di vigilanza;
- b.
- per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.
Art. 24f Conservazione dei dati
Sezione 6b: Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti
Sezione 7: Applicabilità della LPP
Art. 25 Principio
Le disposizioni della LPP2 concernenti l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, nonché l’assistenza amministrativa si applicano per analogia.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
2 RS 831.40
Art. 25a Procedura in caso di divorzio
1Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC2, il giudice del luogo del divorzio competente secondo l’articolo 73 capoverso 1 LPP3, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d’ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato).5
2I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 RS272
3 RS831.40
4 RS291
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Sezione 8: Coordinamento internazionale
Art. 25b Campo d’applicazione
1Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/20043;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/20094;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/715;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/726.
2Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).
2 RS0.142.112.681
3 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS0.831.109.268.1).
4 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS0.831.109.268.11).
5 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.
6 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.
7 RS0.632.31
Art. 25c Parità di trattamento
1Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione1 non disponga altrimenti.
2Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché la Convenzione AELS emendata2 non disponga altrimenti.
1 RS 0.142.112.681
2 RS 0.632.31
Art. 25d Divieto di clausole di residenza
Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:
- a.
- nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione1 non disponga altrimenti;
- b.
- nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché la Convenzione AELS emendata 2 non disponga altrimenti.
1 RS 0.142.112.681
2 RS 0.632.31
Art. 25e Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.
Art. 25f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia
1L’assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza secondo l’articolo 15 LPP1 fintanto che:
- a.
- è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
- b.
- è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- c.
- risiede nel Liechtenstein.
2Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione2.
3Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione AELS emendata 3.
Art. 25g Applicabilità della LPGA
Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
1 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
2 RS 830.1
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.
2Fissa il tasso d’interesse moratorio e determina un margine pari almeno all’uno per cento nei limiti del quale dev’essere fissato il tasso d’interesse tecnico. Il margine dev’essere determinato sulla scorta dei tassi d’interesse tecnico realmente applicati.
3Per il calcolo delle prestazioni d’uscita da dividere conformemente all’articolo 22a, il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni d’uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.1
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 27 Disposizioni transitorie
1Le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita da un istituto.
1 Abrogati dal n. II 42 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).