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Art. 1 Nome, forma giuridica e sede
1 Sotto il nome di «Fondo di garanzia LPP» è istituita una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria. 2 La sede della fondazione è a Berna.
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Art. 2 Scopo e compiti
1 La fondazione opera come fondo di garanzia secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a LPP. 2 Adempie i compiti conformemente all’articolo 56 LPP.
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Art. 3 Vigilanza 2
La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza. 2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 4 Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è l’organo superiore della fondazione. Si compone di tre rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro, due rappresentanti dell’amministrazione pubblica nonché di un membro estraneo a questi ambienti.
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Art. 5 Nomina del Consiglio di fondazione
1 Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell’amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell’interno. 2 Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati.
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Art. 6 Organo di direzione del fondo di garanzia
1 Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi. 2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.3 3 L’organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all’istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni. 3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 4 RS 831.42
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Art. 7 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale 5
1 L’ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio del fondo di garanzia. 2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni. 5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 8 Rapporto 6
Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale. 6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 9 Elenco degli istituti di previdenza
1 L’organo di direzione del fondo di garanzia tiene un elenco degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP7. 2 L’elenco contiene nome e indirizzo degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e indica se un istituto di previdenza è registrato. 3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all’elenco.8 7 RS 831.42 8 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 10 Obbligo di notifica delle autorità di vigilanza
Le autorità di vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti degli istituti di previdenza, assoggettati alla LFLP9, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.
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Art. 11 Obbligo di notifica degli istituti di previdenza non sottoposti a vigilanza
Gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP10 ma non sottoposti a vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti che li riguardano, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.
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