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Art. 12 Finanziamento del fondo di garanzia
Il fondo di garanzia è finanziato mediante i contributi annui degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e mediante il reddito del suo patrimonio.
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Art. 12a Finanziamento dell’Ufficio centrale del 2° pilastro 12
1 Il fondo di garanzia finanzia l’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e fbis LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199413 sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l’articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.14 2 Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l’articolo 12. 12 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044279, 4653). 13 RS 831.425 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).
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Art. 12b Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 15
Il fondo di garanzia versa ogni anno un contributo all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS a copertura delle spese che quest’ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l’utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell’Ufficio centrale del 2° pilastro. 15 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).
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Art. 13 Investimento del patrimonio e contabilità
Il patrimonio del fondo di garanzia è investito conformemente agli articoli 49 e seguenti dell’ordinanza del 18 aprile 198416 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Gli articoli 47 e 48 OPP2 sono applicabili alla contabilità e al rendiconto.
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Art. 14 Sistema di contribuzione
1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati: - a.
- le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
- b.
- gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);
- c.
- gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).17
1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, fbis, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.18 2 Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l’anno civile per il quale i contributi sono dovuti. 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 18 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011 (RU 2011 3435). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).
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Art. 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi 19
1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole, per gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l’articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.20 2 In caso d’entrata o d’uscita durante l’anno civile, il salario coordinato di un assicurato è calcolato pro rata temporis. 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 16 Contributi per prestazioni in caso d’insolvenza e per altre prestazioni
1 La base di calcolo dei contributi per prestazioni in caso d’insolvenza e per altre prestazioni è la somma: - a.
- delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP21 calcolate al 31 dicembre e
- b.
- delle rendite che risultano dal conto d’esercizio moltiplicate per dieci.
2 Se le prestazioni di uscita regolamentari non sono state calcolate al 31 dicembre, si utilizza l’ultimo valore calcolato secondo l’articolo 24 LFLP.
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Art. 17 Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi
1 Gli istituti di previdenza registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia: - a.
- la somma dei salari coordinati;
- b.
- la somma degli accrediti di vecchiaia per un anno civile;
- c.
- la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari secondo l’articolo 2 LFLP22;
- d.
- la somma delle rendite correnti secondo il conto d’esercizio.
2 Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia: - a.
- la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari secondo l’articolo 2 LFLP;
- b.
- la somma delle rendite correnti secondo il conto d’esercizio.
3 Le informazioni per l’anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell’anno civile successivo nella forma prescritta dall’organo di direzione. 4 L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle informazioni.23 5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l’organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari: - a.
- la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d’uscita;
- b.
- il grado di copertura;
- c.
- l’entità del tasso d’interesse tecnico.24
22 RS 831.42 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). 24 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 18 Aliquote di contribuzione
1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.25 2 Esso comunica, entro il 31 ottobre, le aliquote di contribuzione per l’anno civile seguente agli istituti di previdenza. 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
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Art. 19 Esigibilità dei contributi
1 I contributi per un anno civile sono esigibili il 30 giugno dell’anno seguente. Essi sono addebitati a questa data o devono essere pagati entro questa data. 2 Le differenze constatate durante la verifica del conteggio sono richieste o accreditate.
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