Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute
(OPP 3)
del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
e l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione,
ordina:
Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute
Art. 1 Forme di previdenza
1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
- a.
- il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;
- b.
- la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità3, che
- a.
- sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP; e
- b.
- sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.
4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
3 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).
Art. 2 Beneficiari
1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
- a.
- in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;
- b.4
- dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
- 1.5
- il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
- 2.
- i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- 3.
- i genitori;
- 4.
- i fratelli e le sorelle;
- 5.
- gli altri eredi.
2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6
3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
5 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
7 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 8
1 Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.
2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.
8 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
Art. 3 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.10
2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
- a.
- l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;
- b.11
- ...
- c.
- l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;
- d.12
- l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
- a.
- l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;
- b.
- l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio;
- c.
- la restituzione di mutui ipotecari.14
4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.15
5 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 199416 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.17
6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.18
10Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
11 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).
12Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399).
14Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
15Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
17Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
18 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza 19
1 L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:
- a.
- utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
- b.
- trasferisce il suo capitale di previdenza a un’altra forma riconosciuta di previdenza.
2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.
3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS20. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, può procedere a un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l’età di pensionamento.
4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l’età ordinaria di pensionamento.
19 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).
20 RS 831.10
Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione
1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.21
2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d’abitazione dell’assicurato è applicabile per analogia l’articolo 30bLPP22 o l’articolo 331ddel Codice delle obbligazioni23 e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199424 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.25
3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1.26
4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200427 sull’unione domestica registrata).28
21Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
23RS 220
25Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
26Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).
27 RS 211.231
28 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Art. 5 Investimenti 29
1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca.
2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.
3 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità.
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
30 RS952.0
Sezione 2: Trattamento fiscale
Art. 6 Fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l’assoggettamento all’imposta, agli istituti di previdenza secondo l’articolo 80 LPP.
Art. 7 Deduzione dei contributi
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:
- a.
- annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;
- b.
- annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.
2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.32
3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS33).34
4 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.35
32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
33 RS 831.10
34 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
Art. 8 Obbligo d’attestazione
Gli istituti d’assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9
1 La presente ordinanza, eccettuato l’articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
2 L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.
Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001 3636 RU 2001 1068
36 RU 2001 1068
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 3838 RU 2008 4651
38 RU 2008 4651