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Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute |
Art. 1 Forme di previdenza
1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità3, che
3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio. 4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato. 3 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326). |
Art. 2 Beneficiari
1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6 3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). 5 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). 7 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). |
Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 8
1 Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza. 2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2. 8 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). |
Art. 3 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.9 2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.14 5 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 199415 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.16 6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.17 9Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 10 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755). 11Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399). 13Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379). 14Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379). 16Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379). 17 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). |
Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza 18
1 L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:
2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte. 3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.19 4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento.20 18 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755). 19Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 20Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |
Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione
1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.21 2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d’abitazione dell’assicurato è applicabile per analogia l’articolo 30bLPP22 o l’articolo 331ddel Codice delle obbligazioni23 e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199424 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.25 3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1.26 4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200427 sull’unione domestica registrata).28 21Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379). 25Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379). 26Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455). 28 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). |
Art. 5 Investimenti 29
1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca. 2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche. 3 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). |
Sezione 2: Trattamento fiscale |
Art. 6 Fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l’assoggettamento all’imposta, agli istituti di previdenza secondo l’articolo 80 LPP. |
Art. 7 Deduzione dei contributi
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:
2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.32 3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.33 4 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.34 32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177). |
Sezione 3: Entrata in vigore |
Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001 35 |
Alle beneficiarie delle classi d’età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS36). |
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 37 |
L’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev’essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011. |
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