Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° maggio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19942
sull’assicurazione malattie (legge/LAMal);
visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003
sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),5
ordina:
1 RS 830.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
Art. 1 Obbligo d’assicurazione
1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.
2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
- a.7
- gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)9, valevole almeno tre mesi;
- b.10
- gli stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- c.11
- le persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera conformemente all’articolo 18 della legge del 26 giugno 199812 sull’asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l’articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 83 LStrI;
- d.13
- le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo 95a lettera a della legge;
- e.15
- le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati nell’articolo 95a lettera b della legge;
- f.17
- le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;
- g.18
- le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone o all’Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.
7Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).
9 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
10 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).
11 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).
12 RS 142.31
13 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
15 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
16 RS 0.632.31
17 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
Art. 2 Eccezioni all’obbligo d’assicurazione
1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
- a.19
- gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all’assicurazione militare ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e dell’articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199220 sull’assicurazione militare (LAM);
- b.
- le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura;
- c.21
- le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone22 e del relativo allegato II, dell’Accordo AELS23 e del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato;
- d.24
- le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la disoccupazione;
- e.25
- le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K;
- f.26
- le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera;
- g.27
- le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni.
2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.28
3 ...29
4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.30 La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.31
4bis ...32
5 Su domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.33
6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.34
7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.35
8 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.36
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
20 RS 833.1
21 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
23 RS 0.632.31
24 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
25 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
26 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
27 Introdotta dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
29 Abrogato dal n. I dell’O del 22 mag. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
31Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
33Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
Art. 3 Frontalieri
1 A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.37
2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
Art. 4 Lavoratori distaccati all’estero
1 Rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che l’accompagnano, se:
- a.
- erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all’estero e
- b.
- lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera.
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
3 L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto.
4 Per le persone considerate distaccate all’estero ai sensi di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, la protrazione dell’assicurazione corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione. La stessa regola è applicabile alle altre persone che, in base a siffatta convenzione, sono soggette alla legislazione svizzera durante un soggiorno temporaneo all’estero.
Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica
1 Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:
- a.
- gli agenti federali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottoposti a un regime di mutazioni;
- b.
- gli agenti federali del DFAE o di un altro Dipartimento che lavorano all’estero;
- c.
- le persone che lavorano all’estero per conto di altre collettività o istituti svizzeri di diritto pubblico.
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
3 Il personale reclutato sul posto non è soggetto all’assicurazione obbligatoria.
Art. 6 Persone beneficiarie di privilegi in virtù del diritto internazionale 3839
1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 200740 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.
2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione.
3 Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso beneficiari istituzionali secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.41
4 Le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi 1 o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario istitutionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.42
38 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
40 RS 192.12
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
42 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Sezione 2: Inizio e fine dell’assicurazione
Art. 6a Dati del formulario d’affiliazione 43
1 Gli assicuratori possono domandare nel formulario d’affiliazione soltanto i dati necessari per l’adesione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o per il cambiamento dell’assicuratore.
2 Il formulario d’affiliazione non deve contenere nessun dato, nessuna indicazione o qualsivoglia correlazione con le assicurazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 244 della legge o con l’assicurazione facoltativa delle indennità giornaliere ai sensi degli articoli 67–77 della legge.
3 Gli assicuratori possono trattare i dati personali soltanto per i compiti previsti nella legge.
43 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
44 [RU 1995 1328. RU 2015 5137all. n. 2]. Dal 1° gen. 2016 vedi l’art. 2 cpv. 2 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12).
Art. 7 Casi particolari 45
1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.46
2 Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.47
2bis Le persone sprovviste di permesso di dimora di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera g devono essere assicurate dal momento dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera. Anche in caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno in cui comincia l’attività lucrativa.48
3 Per le persone di cui ai capoversi 1 e 2, l’assicurazione cessa il giorno per il quale la partenza dalla Svizzera è stata notificata al competente ufficio del controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato.
3bis Per le persone di cui al capoverso 2bis, l’assicurazione cessa il giorno della fine dell’attività lucrativa in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato.49
4 I frontalieri e i loro familiari che desiderano essere soggetti all’assicurazione svizzera (art. 3 cpv. 1) devono assicurarsi entro tre mesi dall’inizio della validità del permesso di frontaliero. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data della validità del permesso. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.50 L’assicurazione cessa con l’abbandono dell’attività lucrativa in Svizzera, la scadenza o la revoca del permesso di frontaliero, la morte dell’assicurato o la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.
5 I richiedenti l’asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l’artico 27 della legge del 26 giugno 199851 sull’asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d’ammissione provvisoria. L’assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d’asilo o della decisione di ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria. L’assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera o con la morte dell’assicurato.52
6 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all’assicurazione svizzera (art. 6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L’assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L’assicurazione cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.53
7 Gli agenti della Confederazione in attività o in pensione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a che escono dall’assicurazione militare devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore designato nell’articolo 1154 della legge entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione militare. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dall’uscita dall’assicurazione militare.
8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone55 e al relativo allegato II o all’Accordo AELS56, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.57
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
47 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).
48 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
49 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
50 Nuovo testo del primo al terzo per. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
51 RS 142.31
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
53 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).
54 Dal 1° gen. 2016: art. 2 e 3della legge del 16 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12).
56 RS 0.632.31
57 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
Art. 7a Continuazione dell’assicurazione per persone non più soggette d’obbligo 58
Gli assicuratori possono offrire alle persone che sono state soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e c e degli articoli 3–6 la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale. Il contratto può essere stipulato con lo stesso assicuratore o con un altro. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell’assicurazione sociale malattie. I rapporti d’assicurazione soggiacciono alla legge del 2 aprile 190859 sul contratto d’assicurazione.
58Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 3139).
Art. 7b Prolungamento dell’obbligo d’assicurazione 60
Gli assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.
60 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni.61 Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.62
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).
62 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).
Art. 9 Fine del rapporto assicurativo 63
1 Se un assicurato non sottoposto alla legislazione svizzera in materia d’assistenza sociale non paga premi o partecipazioni ai costi e la procedura esecutiva non può essere promossa contro di lui oppure non sfocia nel pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo, previa diffida scritta e avvertenza sulle conseguenze dell’omesso pagamento.
2 Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata contemporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell’istituzione comune secondo l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 201664 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.65
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
64 RS 832.112.1
65 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3917).
Sezione 3: Compiti dei Cantoni
Art. 10
1 I Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.66
2 L’autorità cantonale competente decide delle domande di cui all’articolo 2 capoversi 3–5 e all’articolo 6 capoverso 3.67
3 Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge.68
66 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
67Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
68 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
Capitolo 2: Sospensione dell’obbligo d’assicurazione e della copertura dell’infortunio 6969 Originario avanti l’art. 11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
69 Originario avanti l’art. 11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
Art. 10a Sospensione dell’obbligo d’assicurazione 70
1 La sospensione dell’obbligo d’assicurazione di cui all’articolo 3 capoverso 4 della legge inizia il giorno in cui l’assicurato è soggetto alla LAM71.
2 L’assicurato è esonerato dal pagamento dei premi dall’inizio del suo assoggettamento all’assicurazione militare se ne informa il suo assicuratore almeno otto settimane in anticipo. Se non rispetta questo termine, l’assicuratore lo esonera dal prossimo termine che può prendere in considerazione, ma al più tardi otto settimane dopo l’annuncio.
3 Dopo l’entrata in servizio, l’autorità militare competente provvede affinché l’assicurato annunci al suo assicuratore la durata presumibile dell’assoggettamento all’assicurazione militare e in seguito, eventualmente, la fine anticipata del medesimo.
4 L’autorità competente per il servizio civile provvede affinché l’assicurato annunci al suo assicuratore qualsiasi modifica ulteriore della durata dell’assoggettamento.
5 Se sono pagati premi nonostante la sospensione, l’assicuratore li deduce dai premi ulteriori o li restituisce.
6 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può dare istruzioni agli assicuratori per il calcolo dei premi.
7 L’assicuratore segnala alle autorità cantonali competenti per la riduzione dei premi le persone il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso e la durata della sospensione.
70 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
71 RS 833.1
Art. 11 Sospensione della copertura dell’infortunio 72
1 La sospensione della copertura dell’infortunio prevista nell’articolo 8 della legge, effettuata a domanda scritta dell’assicurato, inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.
2 Prima della fine del rapporto di lavoro, della nascita del diritto all’indennità di disoccupazione o della copertura degli infortuni non professionali, il datore di lavoro oppure l’assicurazione contro la disoccupazione deve informare per scritto l’assicurato circa l’obbligo, per questo, di comunicare all’assicuratore-malattie da quando cessa la copertura dell’infortunio. L’assicurato deve fare detta comunicazione all’assicuratore-malattie nel mese che segue l’informazione del datore di lavoro o dell’assicurazione contro la disoccupazione.
72 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: ...
Art. 12 a 1573
73 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 15a74
74 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Capitolo 2: ...
Art. 16 a 1875
75 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Capitolo 3: Istituzione comune
Art. 19 Adempimento di obblighi internazionali 76
1 All’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.77
2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall’organo competente dell’Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia;
- b.
- appronta entro il 31 maggio un rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero.78
3 I costi inerenti l’esecuzione dei compiti che l’istituzione comune adempie in qualità di istituzione d’assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che l’istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.79
4 Se, giusta l’articolo 42 capoverso 2 della legge, assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione, l’istituzione comune è assimilata, nell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, agli assicuratori convenzionati.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
Art. 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale 80
1 Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a capoverso 3bis secondo periodo LAMal e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni sono determinanti le cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica.
2 Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.
3 I Cantoni sostengono, in proporzione alla loro popolazione residente, i costi dei compiti assegnati all’istituzione comune secondo il presente articolo.
4 Il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento per l’attuazione unitaria della ripartizione della quotaparte cantonale tra Cantoni. Prima di adottarlo consulta i Cantoni e gli assicuratori.
80 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998 (RU 1998 2634). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 19b81
81 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 20e2182
82 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 22 Contenzioso 83
1 In caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore è applicabile l’articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 27 dell’ordinanza del 19 ottobre 201684 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie.85
2 In caso di contestazione tra l’istituzione comune e un fornitore di prestazioni è applicabile l’articolo 89 della legge.
3 L’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196886 sulla procedura amministrativa, in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito:
- a.
- alla ridistribuzione delle riserve secondo l’articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 settembre 201487 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal);
- b.
- ai contributi degli assicuratori per il finanziamento del fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 48 lettera a LVAMal;
- c.
- ai pagamenti effettuati attingendo dal fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 51 capoverso 1 LVAMal.88
3bis In caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.89
4 I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria.90
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
84 RS 832.112.1
85 Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059).
86 RS 172.021
87 RS 832.12
88 Introdotto n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059).
89 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).
90 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
Capitolo 4: Promozione della salute
Art. 23
1 Gli articoli 45 e 46 LVAMal91 si applicano per analogia alla vigilanza sull’istituzione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAMal.92
2 L’istituzione invia all’UFSP, unitamente ai documenti richiesti per la vigilanza, la sua proposta di contributo per l’anno successivo (art. 20 cpv. 1 LAMal). Questa proposta dev’essere corredata del programma d’attività e del preventivo.
3 Il rapporto di gestione è pubblicato.93
91 RS 832.12
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
93 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Capitolo 5: Vigilanza
Sezione 1: ...
Art. 24 a 2694
94 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Sezione 2: Ricorso dell’UFSP
Art. 2795
1 Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGA e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all’UFSP.
2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l’UFSP può interporre ricorso al Tribunale federale.
95 Nuovo testo giusta il n. II 95 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 3: Dati relativi alla vigilanza
Art. 28 Dati degli assicuratori 96
1 I dati che devono essere comunicati dagli assicuratori conformemente all’articolo 35 capoverso 2 LVAMal97 servono a:98
- a.99
- verificare l’applicazione uniforme della legge e della LVAMal;
- b.
- analizzare l’evoluzione dei costi;
- c.
- controllare l’economicità delle prestazioni fornite (controllo statistico dei costi secondo il sesso, l’età, il domicilio, i fornitori di prestazioni);
- d.
- garantire la parità di trattamento degli assicurati;
- e.
- garantire che le differenze di premio corrispondano alle differenze dei costi cantonali e regionali e che le risorse dell’assicurazione sociale siano utilizzate esclusivamente per i suoi scopi;
- f.
- approntare le basi decisionali per eseguire i provvedimenti ordinari o straordinari previsti dalla legge, intesi ad arginare l’evoluzione dei costi;
- g.100
- analizzare gli effetti della legge e della LVAMal e predisporre le basi decisionali per le modifiche della legge e della sua relativa esecuzione che si rendessero necessarie.
2 L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile. Per ridurre tale aggravio può, previa anonimizzazione dei dati, collegare questi ultimi con altre fonti di dati. Mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LVAMal e della legge i risultati delle rilevazioni.101
3 Gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP, in particolare, i seguenti dati di ogni assicurato:
- a.
- l’età, il sesso e il domicilio;
- b.
- le ammissioni, le dimissioni e i decessi;
- c.
- i rami d’assicurazione sottoscritti nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie, con indicazione dell’ammontare dei premi e della franchigia;
- d.
- l’entità, il genere, le posizioni tariffali e i costi delle prestazioni previste dalla legge che risultano dalle fatture ricevute durante un intero anno;
- e.
- i fornitori delle prestazioni;
- f.
- l’ammontare riscosso della partecipazione ai costi.
3bis ...102
4 Forniscono all’UFSP i dati di cui al capoverso 3 mediante supporti elettronici. Possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.
5 Gli assicuratori forniscono tempestivamente i dati secondo il capoverso 3 in modo corretto, completo e a proprie spese. L’UFSP è responsabile affinché, nell’ambito dell’utilizzazione e del collegamento dei dati, sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.103
6 Comunicano annualmente all’UFSP, a proprie spese e in modo completo, i dati del registro del codice creditori.
7 L’UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–6.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
97 RS 832.12
98 Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059).
99 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanzasull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
100 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
101 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
102 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 fino al 31 dic. 2020 (RU 2017623, 2019 4771).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689)
Art. 28a104
104 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 20085097). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 28b Pubblicazione dei dati degli assicuratori 105
1 L’UFSP pubblica i dati di cui all’articolo 28 in modo da fornire informazioni segnatamente sulle forme d’assicurazione, le prestazioni e i costi suddivisi secondo l’età, il sesso e la regione come pure secondo le categorie di fornitori di prestazioni, d’istituti e di cure.
2 L’UFSP pubblica per assicuratore i seguenti dati relativi all’assicurazione malattie sociale:
- a.
- entrate e uscite;
- b.
- risultato per assicurato;
- c.
- riserve;
- d.
- accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati;
- e.
- costi delle cure medico-sanitarie;
- f.
- compensazione dei rischi;
- g.
- costi amministrativi;
- h.
- effettivo degli assicurati;
- i.
- premi;
- j.
- bilancio e conto d’esercizio
105 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
Art. 29 Effettivo medio degli assicurati 106
Per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono comunicare, gli assicuratori sommano i giorni di assicurazione di tutti gli assicurati per l’anno in questione e dividono il totale per il numero di giorni di detto anno.
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 30 Dati dei fornitori di prestazioni 107
I fornitori di prestazioni comunicano all’Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati conformemente all’articolo 59a capoverso 1 della LAMal, purché necessari al controllo dell’economicità e della qualità delle loro prestazioni ai sensi della LAMal:
- a.
- dati sull’attività (art. 59a cpv. 1 lett. a LAMal), segnatamente:
- 1.
- genere di attività e offerta di prestazioni,
- 2.
- sedi,
- 3.
- infrastruttura medico-tecnica,
- 4.
- forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
- b.
- dati sul personale (art. 59a cpv. 1 lett. b LAMal), segnatamente:
- 1.
- effettivo del personale,
- 2.
- offerta di formazione e perfezionamento,
- 3.
- dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche sociodemografiche,
- 4.
- dati sul personale in formazione e perfezionamento;
- c.
- dati sui pazienti (art. 59a cpv. 1 lett. c LAMal), segnatamente:
- 1.
- consultazioni ambulatoriali, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e occupazione dei letti,
- 2.
- diagnosi, tasso di morbilità, tipo di ammissione e dimissione, bisogno di cure e caratteristiche sociodemografiche;
- d.
- dati sulle prestazioni (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente:
- 1.
- genere di prestazione, esami e terapie,
- 2.
- volume delle prestazioni;
- e.
- dati sui costi per prestazioni ospedaliere (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente prezzi di costo e ricavi per ciascun caso;
- f.
- dati finanziari (art. 59a cpv. 1 lett. e LAMal), segnatamente:
- 1.
- costi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria, dalla contabilità dei salari e dalla contabilità delle immobilizzazioni,
- 2.
- ricavi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria,
- 3.
- risultato d’esercizio risultante dalla contabilità finanziaria;
- g.
- indicatori medici della qualità (art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal), segnatamente dati la cui analisi permette di trarre conclusioni sulla misura in cui le prestazioni mediche sono fornite in maniera efficace, efficiente, adeguata, sicura, incentrata sul paziente, tempestiva e rispettosa delle pari opportunità.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
Art. 30a Rilevazione e trattamento dei dati dei fornitori di prestazioni 108
1 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti variabili che figurano nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993109 sulle rilevazioni statistiche, in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell’anonimato dei pazienti.
2 Essi trasmettono i dati all’UST per via elettronica e in forma criptata.
3 I fornitori di prestazioni e l’UST possono sottoporre i dati a un controllo preliminare formale, segnatamente per quanto riguarda la leggibilità, la completezza e la plausibilità.
4 Se constata lacune nella fornitura dei dati, l’UST assegna al fornitore di prestazioni un termine supplementare per fornire dati corretti e completi. Allo scadere del termine, prepara i dati per la trasmissione ai destinatari di cui all’articolo 30b, senza ulteriore verifica e con una nota corrispondente.
5 L’UST, d’intesa con l’UFSP, determina la frequenza e i termini della trasmissione dei dati.
6 Nell’ambito della legislazione in materia di statistica federale, esso può riutilizzare a fini statistici i dati raccolti, in forma anonimizzata o pseudonimizzata.
7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all’articolo 30 con altre fonti di dati. Gli articoli 13h–13n dell’ordinanza del 30 giugno 1993110 sulle rilevazioni statistiche, a eccezione delle disposizioni sul collegamento di dati su mandato di terzi, sono applicabili per analogia.
108 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
109 RS 431.012.1
110 RS 431.012.1
Art. 30b Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni 111
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:
- a.112
- all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 58, 58h e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);
- abis.113alla Commissione federale per la qualità: i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c LAMal;
- b.
- alle autorità cantonali competenti:
- 1.
- i dati di cui all’articolo 30, se necessari per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),
- 2.
- i dati di cui all’articolo 30 lettere a, d ed e, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal);
- c.
- agli assicuratori: i dati di cui all’articolo 30 lettere a, c, d ed e, se necessari per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell’economicità delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- d.
- al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1985114 sulla sorveglianza dei prezzi.
2 Esso garantisce l’anonimato del personale secondo l’articolo 30 lett. b e dei pazienti secondo l’articolo 30 lett. c durante la trasmissione dei dati personali.
3 I dati di cui all’articolo 30 sono trasmessi per principio in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all’articolo 30 lettere b–e e g sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari:
- a.
- all’UFSP;
- b.
- alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.
111 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
113 Introdotta dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
114 RS 942.20
Art. 30c Regolamento per il trattamento 115
Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l’articolo 59a della legge, l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 1993116 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Nel regolamento per il trattamento sono fissate, dopo aver sentito le cerchie interessate, le variabili ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 che i fornitori di prestazioni devono fornire.
115 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
116 RS 235.11
Art. 31 Pubblicazione dei dati dei fornitori di prestazioni 117
1 I risultati delle rilevazioni effettuate dall’Ufficio federale di statistica in virtù dell’articolo 59a della LAMal e dall’UFSP in virtù dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 2006118 sulle professioni mediche (LPMed), sono pubblicati da quest’ultimo in modo da fornire segnatamente i dati e le informazioni seguenti sull’assicurazione sociale malattie secondo i fornitori di prestazioni o le categorie di fornitori di prestazioni:
- a.
- l’offerta di prestazioni dei fornitori di prestazioni;
- b.
- i diplomi e i titoli di perfezionamento dei fornitori di prestazioni;
- c.
- gli indicatori di qualità di natura medica;
- d.
- l’entità e il genere delle prestazioni fornite;
- e.
- l’evoluzione dei costi.
2 L’UFSP pubblica i risultati dei dati trasmessi riguardanti gli ospedali e gli altri istituti secondo l’articolo 39 della LAMal come pure le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio secondo l’articolo 51 della presente ordinanza a livello di singolo istituto, con il loro nome e la loro sede. Per i rimanenti fornitori di prestazioni i dati sono pubblicati per gruppi di fornitori di prestazioni. Non sono pubblicati i dati personali dei pazienti e del personale.
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
118 RS 811.11
Art. 31a Sicurezza e conservazione dei dati 119
Se la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono altrimenti disciplinate, le autorità cui sono stati trasmessi dati di cui all’articolo 59a della LAMal sono tenute a rispettare i seguenti principi:
- a.
- proteggere i dati contro ogni trattamento non autorizzato, mediante i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi;
- b.
- cancellare i dati non appena questi non sono più necessari per raggiungere lo scopo per il quale sono stati trasmessi;
- c.
- distruggere i dati al più tardi cinque anni dopo il loro ricevimento, sempre che non debbano essere archiviati.
119 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
Art. 32 Analisi degli effetti
1 L’UFSP, in collaborazione con gli assicuratori, i fornitori di prestazioni, i Cantoni e rappresentanti del campo scientifico, procede a studi scientifici sull’esecuzione e gli effetti della legge.
2 Questi studi hanno per tema l’esame dell’influsso della legge sulla situazione e il comportamento degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. Servono segnatamente a esaminare se la qualità e l’economicità delle cure di base sono garantite e se gli obiettivi di politica sociale e di concorrenza sono stati raggiunti.
3 Per l’attuazione di questi studi, l’UFSP può ricorrere a istituti scientifici e nominare gruppi di periti.
Titolo 3: Prestazioni
Capitolo 1: Designazione delle prestazioni
Art. 33 Prestazioni generali
Sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa:120
- a.
- le prestazioni dispensate dai medici o dai chiropratici i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o sono assunti solo a determinate condizioni;
- b.121
- le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi 1 e 2 della legge, non dispensate dai medici o dai chiropratici;
- c.
- le prestazioni, nuove o contestate, la cui efficacia, idoneità ed economicità sono ancora in fase di valutazione; stabilisce le condizioni e l’entità della rimunerazione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- d.
- le misure di prevenzione di cui all’articolo 26 della legge, le prestazioni di maternità di cui all’articolo 29 capoverso 2 lettere a e c della legge e le cure dentarie di cui all’articolo 31 capoverso 1 della legge;
- e.
- i mezzi e gli apparecchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 della legge a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione;
- f.
- il contributo alle spese di cura balneare di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera c della legge; questo contributo serve a coprire le spese non coperte da altre prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; può essere accordato al massimo durante 21 giorni per anno civile;
- g.
- il contributo alle spese di trasporto e di salvataggio di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera g della legge; i trasporti da un ospedale a un altro, necessari dal profilo medico, fanno parte del trattamento ospedaliero;
- h.122
- la procedura di valutazione dei bisogni di cure;
- i.123
- il contributo alle cure previsto dall’articolo 25a capoversi 1 e 4 della legge, differenziato in funzione del bisogno di cure.
120 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35256847n. II 2).
122 Introdotta dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35256847n. II 2).
123 Introdotta dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35256847n. II 2).
Art. 34 Analisi e medicamenti
Gli elenchi designati nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numeri 1 (elenco delle analisi) e 2 (elenco dei medicamenti) e lettera b (elenco delle specialità) della legge sono approntati sentita la commissione competente.
Art. 35 Misure terapeutiche in caso d’infermità congenite
Le misure terapeutiche dispensate in caso d’infermità congenite sono successivamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 della legge quando l’assicurato raggiunge il limite d’età prescritto dalla legislazione sull’assicurazione per l’invalidità.
Art. 35a Medicina complementare 124
La valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri:
- a.
- tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni;
- b.
- fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica;
- c.
- trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.
124 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3687).
Capitolo 2: Entità della rimunerazione
Art. 36 Prestazioni all’estero
1 Sentita la competente commissione, il DFI designa le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera.
2 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l’assicurato si reca all’estero allo scopo di seguire questo trattamento.
3 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, nei limiti dell’articolo 29 della legge, i costi del parto effettuato all’estero se questo costituisce la sola possibilità di procurare al figlio la nazionalità della madre o del padre oppure nel caso in cui il figlio, se nascesse in Svizzera, risulterebbe apolide.
4 Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e i trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al capoverso 3, per un importo pari a quello in Svizzera. Per gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Se ad assicurati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e vengono dispensate cure difformemente dalle regole dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi vengono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ultimo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luoghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell’assicuratore.125, 126
5 Sono salve le disposizioni sull’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.127
125 Per. introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° ago (RU 1998 1818).
127 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
Art. 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera 128
1 L’UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.
2 La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell’inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera.
3 Il programma deve adempiere le esigenze seguenti:
- a.
- possono beneficiarne le persone affiliate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano alla cooperazione transfrontaliera le quali risiedono in un Cantone di frontiera che partecipa a tale cooperazione;
- b.
- prevede che gli assicurati non possano essere obbligati a farsi curare all’estero;
- c.
- definisce le prestazioni fornite all’estero i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; le prestazioni devono adempiere le condizioni legali;
- d.
- contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell’ambito della cooperazione transfrontaliera; questi fornitori di prestazioni devono rispettare esigenze simili a quelle della legge;
- e.
- prevede che le tariffe e i prezzi delle prestazioni fornite all’estero siano convenuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri; non possono essere superiori a quelli applicabili nel Cantone di frontiera che partecipa al programma e devono adempiere le esigenze fissate dagli articoli 43, 49 e 52 LAMal;
- f.
- prevede che i fornitori di prestazioni esteri devono attenersi alle tariffe e ai prezzi convenuti e non possano esigere rimunerazioni più elevate per le prestazioni di cui alla lettera c.
128 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero 129
1 Il Cantone di riferimento di cui all’articolo 41 capoverso 2ter LAMal è il Cantone di Berna.
2 Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all’ospedale la loro quotaparte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all’articolo 49a capoverso 3bis primo periodo LAMal come prestazione anticipata. Per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni.
129 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).
Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero 130
Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l’articolo 95a LAMal si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).
Capitolo 3: Commissioni131131Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).
131Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).
Art. 37a Commissioni consultive 132
Le commissioni consultive ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 della legge sono:
- a.
- la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali);
- b.
- la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi);
- c.
- Commissione federale dei medicamenti.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
Art. 37b Disposizioni generali 133
1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commissioni.
2 Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in particolare:
- a.
- il metodo di lavoro della commissione e l’assetto dei comitati;
- b.
- le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni;
- c.
- la partecipazione di periti.
3 La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati.
4 Il regolamento è sottoposto all’approvazione del DFI.
5 Il DFI approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri.
6 L’UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi.
133 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 37c134
134 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
Art. 37d Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali 135
1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.136
2 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali ha segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- definizione di principi nel campo delle prestazioni, esame ed elaborazione di proposte di disposizioni d’ordinanza sui principi da osservare nel campo delle prestazioni;
- b.
- determinazione di principi per garantire la protezione dei dati e degli interessi degli assicurati nell’ambito della designazione delle prestazioni nell’assicurazione malattie;
- c.
- elaborazione di criteri per la valutazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 capoverso 3 della legge e l’articolo 70.
3 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:
- a.
- quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- b.
- un rappresentante degli ospedali;
- c.
- un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti;
- d.
- due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- e.
- due rappresentanti dei medici di fiducia;
- f.
- due rappresentanti degli assicurati;
- g.
- un rappresentante dei Cantoni;
- h.
- un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;
- i.
- un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);
- j.
- due rappresentanti dell’etica medica;
- k.
- un rappresentante dell’industria della tecnica medica.137
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
137 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 37e Commissione federale dei medicamenti
1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77ke 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all’attribuzione di principi attivi e medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell’elenco di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016138 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare. 139
2 Essa si compone di 16 membri, di cui:140
- a.
- un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici);
- b.
- tre medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- c.
- tre farmacisti, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- d.
- un rappresentante degli ospedali;
- e.
- due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- f.
- due rappresentanti degli assicurati;
- g.
- due rappresentanti dell’industria farmaceutica;
- h.
- un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- i.141
- un rappresentante dei Cantoni.142
138 RS 832.112.1
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459).
141 Introdotta dal n. I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459).
142 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 37f Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi 143
1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo del rimborso dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4. 144
2 Essa si compone di 15 membri, di cui:
- a.
- due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici);
- b.
- un medico;
- c.
- un farmacista;
- d.
- due rappresentanti dei laboratori;
- e.
- due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- f.
- un rappresentante dei medici di fiducia;
- g.
- due rappresentanti degli assicurati;
- h.
- un rappresentante dell’industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici;
- i.
- un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi;
- j.
- due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi.145
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
145 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 37g146
146 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 1: Medici147147 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
147 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
Art. 38 Perfezionamento
Art. 39 Equipollenza di attestati scientifici
1 Sono assimilati ai medici titolari di un diploma federale i medici titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed149.
2 Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.150
149 RS 811.11
150 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705).
Sezione 2: Farmacisti151151 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
151 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
Art. 40 Perfezionamento 152
I farmacisti devono aver conseguito un titolo di perfezionamento secondo l’articolo 20 LPMed153.
152 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705).
153 RS811.11
Art. 41 Equipollenza di attestati scientifici 154
1 Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed155.
2 Sono assimilati ai farmacisti titolari di un titolo federale di perfezionamento i farmacisti titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
154 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705).
155 RS 811.11
Sezione 3: Dentisti156156 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
156 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
Art. 42 Autorizzazione
Sono autorizzati i dentisti titolari di un diploma federale e che dispongono di un perfezionamento pratico biennale conseguito in un gabinetto dentistico o in un istituto dentistico.
Art. 43 Equipollenza di attestati scientifici 157
Sono assimilati ai medici-dentisti titolari di un diploma federale i medici-dentisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed158 o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
157 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705).
158 RS 811.11
Sezione 4: Chiropratici
Art. 44
1 I chiropratici devono attestare di aver concluso:
- a.
- una formazione secondo gli articoli 14 e 33 LPMed159;
- b.
- un perfezionamento secondo gli articoli 17–19 LPMed.160
2 ...161
3 Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione di radiazioni ionizzanti in chiropratica, segnatamente l’articolo 182 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 26 aprile 2017162 sulla radioprotezione nonché le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale dell’interno.163
159 RS 811.11
160 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
161 Abrogato dall’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
162 RS 814.501
163 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 7 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
Sezione 5: Levatrici
Art. 45 Autorizzazione 164
1 Le levatrici devono attestare:
- a.165
- il conseguimento del diploma di una scuola per levatrici riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002166 sulla formazione professionale;
- b.167
- un’attività pratica di due anni effettuata:
- 1.
- presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
- 2.
- nel reparto d’ostetricia di un ospedale,
- 3.
- in un gabinetto medico specializzato, o
- 4.
- in un’organizzazione delle levatrici sotto la direzione di una levatrice;
- c.
- l’ottenimento di un’autorizzazione cantonale.
2 ...168
164 Introdotta dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
166 RS 412.10
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
168 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
Art. 45a Organizzazioni delle levatrici 169
Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.
- le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 45;
- d.
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
- e.170
- ...
169 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
170 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
Art. 46 In generale
1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
- a.
- fisioterapista;
- b.
- ergoterapista;
- c.
- infermiere;
- d.
- logopedista;
- e.171
- dietisti;
- f.172
- neuropsicologo.
2 Queste persone devono essere autorizzate in virtù del diritto cantonale e adempiere le altre condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
171Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 3139).
172 Introdotta dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4927).
Art. 47 Fisioterapisti
1 I fisioterapisti devono attestare:
- a.173
- il conseguimento del diploma di una scuola di fisioterapia riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002174 sulla formazione professionale;
- b.175
- un’attività pratica di due anni effettuata presso un fisioterapista o un’organizzazione di fisioterapia autorizzati conformemente alla presente ordinanza o in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia oppure in un gabinetto medico specializzato sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
2 ...176
173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
174 RS 412.10
175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525).
176 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
Art. 48 Ergoterapisti
1 Gli ergoterapisti devono attestare:
- a.177
- il conseguimento del diploma di una scuola di ergoterapia riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002178 sulla formazione professionale;
- b.
- un’attività pratica di due anni effettuata presso un ergoterapista autorizzato conformemente alla presente ordinanza, oppure in un gabinetto medico o in un ospedale o presso un’organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
2 ...179
177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
178 RS 412.10
179 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
Art. 49 Infermieri 180
Gli infermieri devono attestare:
- a.
- il conseguimento del diploma di una scuola di cure infermieristiche riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002181 sulla formazione professionale;
- b.
- un’attività pratica di due anni effettuata presso un infermiere autorizzato conformemente alla presente ordinanza, oppure in un ospedale o presso un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
181 RS 412.10
Art. 50 Logopedisti
I logopedisti devono attestare:
- a.
- una formazione professionale teorica e pratica di almeno tre anni, riconosciuta dal Cantone, e il conseguimento dell’esame concernente le seguenti branche:
- 1.
- linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
- 2.
- logopedia (metodo di terapia logopedica, pedagogia e psicologia per le persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
- 3.
- medicina (neurologia, otorinolaringologia, foniatria, psichiatria, stomatologia),
- 4.
- pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
- 5.
- psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell’apprendimento e la psicologia sociale),
- 6.
- diritto (legislazione sociale);
- b.182
- un’attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui:
- 1.
- almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,
- 2.
- un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un’organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
Art. 50a Dietisti 183
1 I dietisti devono attestare:
- a.184
- il conseguimento del diploma di una scuola di dietetica riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002185 sulla formazione professionale;
- b.186
- un’attività pratica di due anni effettuata presso un dietista o un’organizzazione di dietetica autorizzati ai sensi della presente ordinanza oppure in un ospedale, in un gabinetto medico o presso un’organizzazione privata o pubblica sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
2 ...187
183Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
185 RS 412.10
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).
187 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).
Art. 50b Neuropsicologi 188
I neuropsicologi devono attestare:
- a.
- il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge del 18 marzo 2011189 sulle professioni psicologiche (LPPsi); oppure
- b.
- il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi.
188 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4927).
189 RS 935.81
Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio
Le organizzazioni che dispensano cure e aiuto a domicilio sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.190
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.191
- dispongono del personale specializzato necessario, con formazione corrispondente al loro campo d’attività;
- d.192
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
- e.193
- ...
190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
193 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
Art. 52 Organizzazioni d’ergoterapia
Le organizzazioni d’ergoterapia sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.194
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.195
- dispongono del personale specializzato necessario, con formazione corrispondente al loro campo d’attività;
- d.196
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
- e.197
- ...
194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
197 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia 198
Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.
- le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47;
- d.
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività;
- e.199
- ...
198 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525).
199 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 52b Organizzazioni di dietetica 200
Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.
- le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50a;
- d.
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
- e.201
- ...
200 Introdotto dal n. I dell’O del n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).
201 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 52c Organizzazioni di logopedia 202
Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.
- hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.
- le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50;
- d.
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
- e.203
- ...
202 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
203 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Sezione 7: Laboratori
Art. 53 Principio
Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:
- a.
- eseguono analisi mediche;
- b.
- sono autorizzati giusta il diritto cantonale;
- c.204
- ...
- d.
- adempiono le altre condizioni stabilite per i laboratori dalla legislazione della Confederazione o del Cantone;
- e.205
- dispongono di un’autorizzazione corrispondente dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili;
- ebis.206 dispongono di una corrispondente autorizzazione dell’UFSP se eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari;
- f.
- dispongono delle attrezzature adeguate e del personale specializzato necessario;
- g.
- adempiono le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 54.
204 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
205 Nuovo testo giusta l’art. 27 n. 1 dell’O del 29 apr. 2015 concernente i laboratori di microbiologia, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1497).
206 Introdotta dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).
Art. 54 Condizioni d’autorizzazione
1 È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:
- a.
- il laboratorio del gabinetto medico se:
- 1.
- le analisi sono eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,
- 2.
- il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),
- 3.
- il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,
- 4.207
- le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio;
- b.
- il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno;
- c.
- l’officina del farmacista e il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni.208
2 I laboratori d’ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell’ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell’esecuzione di analisi.
3 I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all’ambito delle cure di base, sono autorizzati se:
- a.
- sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI;
- b.209
- il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.
4 Per l’esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l’esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell’apprestamento dei registri di valutazione.
5 Il DFI può emanare disposizioni d’esecuzione per il capoverso 1 lettera a.210
207 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523).
208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
210 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
Art. 54a Procedura e tasse 211
1 L’UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b.
2 Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.
3 Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l’importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi.
4 La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.
5 Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.
6 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004212 sugli emolumenti.
211 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo
212 RS 172.041.1
Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi
Art. 55
Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto di consegna di mezzi e d’apparecchi diagnostici o terapeutici, può esercitare a carico di questo assicuratore.
Sezione 8a: Case per partorienti213213 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
213 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
Art. 55a
Le case per partorienti sono autorizzate se:
- a.
- soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 39 capoverso 1 lettere b–e della legge;
- b.
- hanno stabilito il proprio campo d’attività conformemente all’articolo 29 della legge;
- c.
- garantiscono una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
- d.
- hanno preso disposizioni per l’adozione di provvedimenti in caso di emergenza medica.
Sezione 9: Imprese di trasporto e di salvataggio
Art. 56
Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto d’esecuzione di trasporti o di salvataggi, può esercitare a carico di questo assicuratore.
Sezione 10: Stabilimenti di cura balneare
Art. 57 In generale
1 Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare che sono posti sotto sorveglianza medica, utilizzano a scopo terapeutico le fonti termali locali, sono dotati di personale curante specializzato, dispongono d’apparecchi diagnostici e terapeutici adeguati e sono autorizzati giusta il diritto cantonale.
2 Il DFI può ammettere eccezioni quanto all’utilizzo delle acque termali locali. Tiene conto in proposito della prassi precedente degli assicuratori.
Art. 58 Fonti termali
1 Sono considerate fonti termali quelle la cui acqua, per specifiche proprietà chimiche o fisiche, e senza che ne sia stata modificata la composizione naturale, procura o lascia presumere un effetto terapeutico scientificamente riconosciuto.
2 Le proprietà chimiche o fisiche devono essere dimostrate mediante analisi peritali dell’acqua e riesaminate ogni tre anni mediante analisi di controllo effettuate dalla competente istanza cantonale.
Sezione 11: Criteri di pianificazione214214 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
214 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097).
Art. 58a Principio
1 La pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera d della legge garantisce le cure ospedaliere in ospedale o in una casa per partorienti e le cure in una casa di cura agli abitanti dei Cantoni che effettuano la pianificazione.
2 I Cantoni verificano periodicamente la loro pianificazione.
Art. 58b Pianificazione del fabbisogno
1 I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti.
2 Determinano l’offerta utilizzata in istituti che non figurano sull’elenco da essi emanato.
3 Determinano l’offerta da assicurare mediante l’inserimento di istituti cantonali ed extracantonali nell’elenco di cui all’articolo 58e affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. Questa offerta corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l’offerta di cui al capoverso 2.
4 Nell’eseguire la valutazione e la scelta dell’offerta da assicurare che figura sull’elenco, i Cantoni considerano in particolare:
- a.
- l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni;
- b.
- l’accesso dei pazienti alle cure entro un termine utile;
- c.
- la disponibilità e la capacità dell’istituto ad adempiere il mandato di prestazioni di cui all’articolo 58e.
5 Nel valutare l’economicità e la qualità, i Cantoni considerano in particolare:
- a.
- l’efficienza della fornitura di prestazioni;
- b.
- la prova della qualità necessaria;
- c.
- nel settore ospedaliero, il numero minimo di casi e lo sfruttamento di sinergie.
Art. 58c Modalità di pianificazione
La pianificazione è:
- a.
- riferita alle prestazioni per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati negli ospedali per la cura di malattie somatiche acute e nelle case per partorienti;
- b.
- riferita alle prestazioni o alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati per la riabilitazione o la cura di malattie psichiatriche in ospedale;
- c.
- riferita alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati nelle case di cura.
Art. 58d Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
In adempimento al loro obbligo di coordinamento intercantonale delle pianificazioni secondo l’articolo 39 capoverso 2 della legge, i Cantoni sono tenuti in particolare a:
- a.
- analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e a scambiarle con i Cantoni interessati;
- b.
- coordinare le misure di pianificazione con i Cantoni la cui copertura del fabbisogno ne è influenzata.
Art. 58e Elenchi e mandati di prestazioni
1 I Cantoni riportano nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’articolo 58b capoverso 3.
2 Negli elenchi è riportato per ogni ospedale il ventaglio di prestazioni previsto dal mandato di prestazioni.
3 I Cantoni attribuiscono a ogni istituto figurante nell’elenco un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. Questo può prevedere in particolare l’obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso.
Capitolo 2: Fatturazione
Art. 59 Fatturazione in generale 215
1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 42 capoverso 3 e 3bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
- a.
- le date delle cure;
- b.
- le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
- c.
- le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
- d.
- il numero d’identificazione della tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 14 febbraio 2007216 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- e.
- il numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946217 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni.
3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 della legge rimangono salve.
4 Se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve far pervenire all’assicurato la copia della fattura prevista nell’articolo 42 capoverso 3 della legge. Può convenire con l’assicuratore che quest’ultimo trasmetta la copia della fattura.
215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).
216 RS 832.105
217 RS 831.10
Art. 59a Fatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG 218
1 Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (diagnosis related groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1. Il DFI stabilisce una struttura uniforme degli insiemi di dati, valida in tutta la Svizzera.
2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri alla cifra 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993219 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
3 Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 59 capoverso 1 al servizio di ricezione dei dati dell’assicuratore. Deve essere garantito che esclusivamente questo servizio di ricezione dei dati ottenga l’accesso alle indicazioni mediche.
4 Il servizio di ricezione dei dati determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito e trasmette all’assicuratore le indicazioni necessarie a questo scopo. L’assicuratore non può impartire al servizio di ricezione dei dati istruzioni concernenti la trasmissione dei dati in relazione a singole fatture.
5 Se nel corso dell’esame l’assicuratore esige dal fornitore di prestazioni ragguagli supplementari di natura medica ai sensi dell’articolo 42 capoverso 4 della legge, l’assicuratore deve informare la persona assicurata riguardo alla possibilità di scelta di cui dispone ai sensi dell’articolo 42 capoverso 5 della legge.
6 Ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati. Quest’ultimo deve essere certificato ai sensi dell’articolo 11 della legge federale del 19 giugno 1992220 sulla protezione dei dati.
7 L’assicuratore informa spontaneamente l’Incaricato ai sensi dell’articolo 26 della legge federale 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L’Incaricato può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall’organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. L’Incaricato pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.
218 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997 (RU 1997 2272). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
219 RS 431.012.1
220 RS 235.1
Art. 59abis Fatturazione nel settore ambulatoriale e nel settore della riabilitazione 221
Per il settore ambulatoriale e per il settore della riabilitazione il DFI emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del principio della proporzionalità. A questo scopo il DFI stabilisce le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera.
221 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2012 (RU 2012 4089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176339). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 lug. 2012 alla fine del presente testo.
Art. 59ater Misure atte a proteggere i dati e conservazione 222
1 Per l’elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 21 e 22 dell’ordinanza del 14 giugno 1993223 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
2 Se le indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 non sono conservate sotto forma criptata, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo per la conservazione di queste indicazioni. La pseudonimizzazione o il criptaggio possono essere tolti soltanto dal medico di fiducia.
222 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).
223 RS 235.11
Capitolo 3: Tariffe e prezzi 224225224 Originario avanti art. 59a. Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
225 RU 1997 2440
224 Originario avanti art. 59a. Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
225 RU 1997 2440
Sezione 1: Principi 226226 Originario avanti art. 59a.Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
226 Originario avanti art. 59a.Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
Art. 59b227
227 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4037). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 59c Tariffazione 228
1 L’autorità che approva ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 della legge verifica che la convenzione tariffaria rispetti segnatamente i principi seguenti:
- a.
- la tariffa copre al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente;
- b.
- la tariffa copre al massimo i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni;
- c.
- un cambiamento del modello tariffale non deve comportare costi supplementari.
2 Le parti contraenti devono verificare regolarmente le tariffe e adeguarle se il rispetto dei principi enunciati nel capoverso 1 lettere a e b non è più garantito. Le autorità competenti devono essere informate dei risultati di dette verifiche.
3 L’autorità competente applica per analogia i capoversi 1 e 2 all’atto di stabilire le tariffe previste negli articoli 43 capoverso 5, 47 o 48 della legge.
228 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 59d Importi forfettari riferiti alle prestazioni 229
1 Le parti contraenti sottopongono la convenzione tariffale all’approvazione del Consiglio federale conformemente agli articoli 46 capoverso 4 e 49 capoverso 2 della legge. La convenzione tariffale include la struttura tariffale uniforme e le modalità di applicazione della tariffa. Alla richiesta di approvazione vanno allegati, in particolare, i seguenti documenti:
- a.
- le basi e il metodo di calcolo;
- b.
- gli strumenti e i meccanismi volti a garantire la qualità delle prestazioni nel quadro dell’applicazione della tariffa;
- c.
- le stime sugli effetti dell’applicazione della tariffa sul volume delle prestazioni e sui costi per tutti i settori di cui all’articolo 49 capoverso 1 della legge, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero.
2 Se è scelto un modello di rimunerazione riferito alle prestazioni basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG (diagnosis related groups), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione. Alla richiesta di approvazione vanno allegati ulteriori documenti relativi ai requisiti necessari affinché gli ospedali possano essere presi in considerazione nell’elaborazione della struttura tariffale.
3 Le parti contraenti sottopongono per approvazione al Consiglio federale le modifiche alla convenzione tariffale, segnatamente alla struttura tariffale o alle modalità di applicazione.
4 Il legame che deve essere stabilito con la prestazione ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge deve permettere una differenziazione della tariffa secondo il tipo e l’intensità della prestazione.
229 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 59e Contributo per ogni caso 230
1 In caso di riscossione di un contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 della legge, i partner tariffali sottopongono all’approvazione del Consiglio federale il relativo importo. Alla richiesta vanno allegati un rapporto di attività dell’organizzazione e un preventivo che giustifichino l’importo proposto.
2 In caso di aumento del contributo per ogni caso, i partner tariffali sottopongono il nuovo importo all’approvazione del Consiglio federale.
3 Per la ripartizione del finanziamento del contributo per ogni caso è applicabile per analogia l’articolo 49a capoversi 1 e 2 della legge.
230 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Sezione 2: Elenco delle analisi231231 Originaria Sez. 1.
231 Originaria Sez. 1.
Art. 60 Pubblicazione 232
L’elenco delle analisi (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMal) è diffuso di regola ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore il 1° lug. 2002 (RU 2002 2129).
Art. 61 Ammissione, radiazione
1 All’UFSP possono essere sottoposte proposte d’ammissione di analisi nell’elenco delle analisi.
2 L’UFSP esamina la proposta e la sottopone alla commissione competente. Per l’esame, può appellarsi a periti esterni. Può, di sua iniziativa oppure sentita la commissione competente, subordinare l’ammissione di un’analisi ad esami suppletivi.
3 Le analisi iscritte nell’elenco delle analisi vanno radiate se non soddisfano più le condizioni d’ammissione.
Art. 62 Designazione separata di determinate analisi 233
1 Il DFI designa le analisi che:
- a.
- possono essere eseguite nell’ambito delle cure di base dai laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 1;
- b.
- possono essere prescritte dai chiropratici conformemente all’articolo 25 capoverso 2 lettera b della legge;
- c.
- possono essere prescritte dalle levatrici conformemente all’articolo 29 capoverso 2 lettera a della legge.
2 Il DFI designa le analisi eseguite nel laboratorio del medico per le quali la tariffa può essere stabilita conformemente agli articoli 46 e 48 della legge.
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 889).
Sezione 3: Elenco dei medicamenti con tariffa234234 Originaria Sez. 2.
234 Originaria Sez. 2.
Art. 63
1 L’elenco dei medicamenti con tariffa (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 2 LAMal) è diffuso di regola ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
2 Per l’ammissione di medicamenti nell’elenco dei medicamenti con tariffa si applicano per analogia le disposizioni relative all’ammissione nell’elenco delle specialità.
Sezione 4: Elenco delle specialità235235 Originaria Sez. 3.
235 Originaria Sez. 3.
Art. 64236
236 Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 64a Definizioni 237
1 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento la cui sostanza attiva è stata omologata per la prima volta dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic (Istituto), compresa qualsiasi forma galenica autorizzata allo stesso momento o ulteriormente.
2 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che per l’essenziale è uguale a un preparato originale ed è intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede una sostanza attiva, una forma galenica e un dosaggio identici.238
3 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che si differenzia da un altro medicamento omologato dall’Istituto (preparato di base) unicamente per la denominazione e l’imballaggio.
237 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 65 Condizioni di ammissione 239240
1 Un medicamento può essere ammesso nell’elenco delle specialità se è stato validamente omologato dall’Istituto.
2 I medicamenti pubblicamente reclamizzati secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 17 ottobre 2001241 sulla pubblicità dei medicamenti non sono ammessi nell’elenco delle specialità.
3 I medicamenti devono essere efficaci, idonei ed economici.
4 Il titolare dell’omologazione di un preparato originale deve consegnare all’UFSP, con la domanda di ammissione nell’elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di protezione nonché la loro data di scadenza.242
5 L’UFSP può vincolare l’ammissione a condizioni e oneri, in particolare:
- a.
- può ammettere per un periodo limitato un medicamento la cui efficacia, idoneità ed economicità sono ancora in fase di valutazione, se mancano terapie alternative o se il medicamento promette una maggiore efficacia rispetto alle terapie esistenti;
- b.
- può vincolare l’ammissione all’obbligo del titolare dell’omologazione di informare l’UFSP se per un determinato periodo il medicamento supera una cifra d’affari prestabilita.243
239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
241 RS 812.212.5
242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 65a Valutazione dell’efficacia 244
La valutazione dell’efficacia dei medicamenti allopatici deve poggiare in ogni caso su studi clinici controllati.
244 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
Art. 65b Valutazione dell’economicità 245246
1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico desiderato.
2 L’economicità è valutata in base ai seguenti confronti:
- a.
- confronto con i prezzi praticati in Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero);
- b.247
- confronto con altri medicamenti (confronto terapeutico trasversale).
3 Il confronto con i prezzi praticati all’estero si basa sul prezzo di fabbrica per la consegna. Se non esistono prezzi di fabbrica per la consegna pubblicamente accessibili, funge da base il prezzo di costo per le farmacie o, se neppure questo è pubblicamente accessibile, il prezzo di vendita al pubblico, detraendone i margini dei grossisti. Il DFI stabilisce l’ammontare della detrazione basandosi sui margini medi dei grossisti. Può prevedere che, invece dei margini medi, siano dedotti i margini effettivi concessi ai grossisti.
4 Gli sconti vincolanti imposti ai fabbricanti negli Stati di riferimento sono detratti dai relativi prezzi di fabbrica per la consegna. Il DFI stabilisce gli sconti da prendere in considerazione. Può prevedere che invece di tali sconti siano detratti gli sconti effettivi dei fabbricanti.
4bis Il confronto terapeutico trasversale esamina i seguenti aspetti:
- a.
- l’efficacia rispetto ad altri medicamenti che sono utilizzati per il trattamento della stessa malattia;
- b.
- il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello di altri medicamenti che sono utilizzati per il trattamento della stessa malattia.248
5 Dopo aver determinato il prezzo medio negli Stati di riferimento nel confronto con i prezzi praticati all’estero e il prezzo medio di altri medicamenti nel confronto terapeutico trasversale, i due prezzi sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno.249
6 Nella valutazione dell’economicità di un preparato originale sono inoltre presi in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo, salvo che si tratti di un preparato originale successore che non comporta alcun beneficio terapeutico supplementare rispetto al preparato originale iscritto nell’elenco delle specialità.
7 Se il medicamento comporta un beneficio terapeutico supplementare significativo, nel quadro del confronto terapeutico trasversale si tiene conto di un premio all’innovazione per un massimo di 15 anni.250
245 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
248 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 65c Valutazione dell’economicità dei generici 251
1 Per la valutazione dell’economicità dei generici si tiene conto del fatto che i corrispettivi costi di sviluppo sono inferiori a quelli relativi ai preparati originali.
2 Ai fini dell’ammissione nell’elenco delle specialità, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna, rispetto al prezzo del preparato originale con cui tale generico è intercambiabile:
- a.
- è inferiore almeno del 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing non supera in media 4 milioni di franchi all’anno;
- b.
- è inferiore almeno del 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno;
- c.
- è inferiore almeno del 50 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno;
- d.
- è inferiore almeno del 60 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno;
- e.
- è inferiore almeno del 70 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing supera in media 25 milioni di franchi all’anno.252
3 Per calcolare il prezzo di fabbrica per la consegna dei generici è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale calcolato secondo l’articolo 65e.253
4 Il volume annuale di mercato svizzero si calcola in base al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing ed è determinato per ogni forma di commercio del medesimo principio attivo. Nell’ambito di una domanda di ammissione di un generico nell’elenco delle specialità, l’UFSP può richiedere al titolare dell’omologazione la notifica del volume di mercato svizzero. Il volume di mercato deve essere determinato in base alla cifra d’affari rilevata da un istituto indipendente.254
5 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati originali secondo l’articolo 65e sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata la differenza di prezzo sopraindicata.
251 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 65d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni 255
1 Ogni tre anni l’UFSP riesamina se tutti i medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità adempiono ancora le condizioni di ammissione. I medicamenti sono suddivisi in tre unità in funzione dell’appartenenza a un gruppo terapeutico dell’elenco delle specialità. Ciascuna unità è riesaminata ogni tre anni.
2 Il confronto con i prezzi praticati all’estero si basa sull’imballaggio con la maggiore cifra d’affari.
3 Il confronto terapeutico trasversale si basa sull’imballaggio più piccolo e sul dosaggio minimo, a meno che l’imballaggio più piccolo e il dosaggio minimo non permettano un confronto adeguato, segnatamente a causa di dosaggi differenti all’inizio della terapia o di dimensioni differenti dell’imballaggio.
4 Se dal riesame risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l’UFSP decide che il prezzo sia ridotto, per il 1° dicembre dell’anno del riesame, al prezzo massimo determinato secondo l’articolo 65b capoverso 5 e l’articolo 67 capoverso 1quater. Il fatto che il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato stabilito il prezzo massimo sia inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna determinato secondo l’articolo 65b capoverso 5 non giustifica un aumento di prezzo.
5 Il titolare dell’omologazione comunica all’UFSP tutte le informazioni necessarie.
6 L’UFSP comunica al titolare dell’omologazione di un generico il livello di prezzo previsto dal 1° dicembre per il preparato originale.
255 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 4245). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 65e Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto 256
1 Immediatamente dopo la scadenza della protezione del brevetto, l’UFSP riesamina i preparati originali per verificare se adempiono ancora le condizioni di ammissione.
2 Nell’ambito del confronto terapeutico trasversale, il confronto dei costi secondo l’articolo 65b capoverso 4bis lettera b si basa esclusivamente su preparati originali il cui brevetto è scaduto. Un eventuale premio all’innovazione non è più preso in considerazione.
3 Per il riesame dell’economicità i costi di ricerca e di sviluppo non sono più presi in considerazione.
4 Se dal riesame dell’economicità risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l’UFSP decide che il prezzo sia ridotto al prezzo massimo determinato secondo l’articolo 65b capoverso 5 e l’articolo 67 capoverso 1quater.
256 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 4245). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 65f Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione 257
1 Se l’Istituto omologa una nuova indicazione per un preparato originale o se il titolare dell’omologazione presenta una domanda di modifica o soppressione di una limitazione a seguito di un’estensione dell’indicazione, l’UFSP riesamina tale preparato originale per verificare se adempie ancora le condizioni di ammissione.
2 Fino al riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 65d, il preparato originale è considerato come economico se il titolare dell’omologazione chiede di rinunciare al 35 per cento della maggiore cifra d’affari prevista; la rinuncia è trasformata in una riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna. Sono esclusi i preparati originali la cui estensione della quantità del numero di imballaggi prevista è 100 volte più elevata rispetto a prima dell’ammissione della nuova indicazione o la cui maggiore cifra d’affari prevista non è determinabile a causa della mancanza di dati.
3 Dopo due anni, l’UFSP valuta se la cifra d’affari complessiva prevista, inclusa la maggiore cifra d’affari prevista, di cui al capoverso 2 corrisponde alla cifra d’affari complessiva effettivamente realizzata, inclusa la maggiore cifra d’affari effettivamente realizzata. Se da tale verifica risulta che la cifra d’affari complessiva prevista, inclusa la maggiore cifra d’affari prevista, è stata superata, l’UFSP decide un’adeguata riduzione del prezzo.258
4 Se il titolare dell’omologazione rinuncia a presentare una richiesta secondo il capoverso 2 primo periodo o in presenza di una deroga ai sensi del capoverso 2 secondo periodo, l’economicità è valutata secondo l’articolo 65b.
5 Se l’Istituto rilascia l’omologazione per una nuova indicazione di un preparato originale, il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicare all’UFSP entro 90 giorni l’estensione dell’indicazione. L’UFSP può impartire un congruo termine supplementare e chiedere la presentazione dei documenti stabiliti dal DFI per il riesame delle condizioni di ammissione.
6 Se le condizioni di ammissione per la nuova indicazione non sono adempiute, l’UFSP può limitare il preparato originale all’indicazione vigente.
257 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. mod. 8.5.2013.
258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 65g Limitazione dell’indicazione 259
1 Se l’Istituto limita l’indicazione per un preparato originale, l’UFSP adegua immediatamente la limitazione nell’elenco delle specialità. L’UFSP può successivamente verificare se le condizioni di ammissione del preparato originale sono adempiute e richiedere i documenti necessari dal titolare dell’omologazione.
2 Se l’UFSP non verifica se il preparato originale adempie le condizioni di ammissione conformemente al capoverso 1, fino al loro riesame secondo l’articolo 65d il preparato originale, i suoi generici o i suoi medicamenti in co-marketing sono considerati come economici. Il prezzo non può essere aumentato in seguito a una limitazione dell’indicazione.
3 Il titolare dell’omologazione comunica all’UFSP entro 30 giorni ogni limitazione dell’indicazione da parte dell’Istituto e gli presenta entro 90 giorni i documenti stabiliti dal DFI.
259 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 66 Indipendenza dei riesami del prezzo 260
I riesami del prezzo di cui agli articoli 65a–65gsono effettuati in modo indipendente gli uni dagli altri. Nell’arco dello stesso anno civile sono possibili diverse riduzioni dei prezzi.
260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 66a Riesame intermedio 261
Dopo l’iscrizione di un medicamento nell’elenco delle specialità, l’UFSP può esaminare in qualsiasi momento se le condizioni di ammissione sono ancora adempiute.
261 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 66b Medicamenti in co-marketing e generici 262
1 Se un preparato originale da riesaminare secondo gli articoli 65a–65gè pure un preparato di base di un medicamento in co-marketing, quest’ultimo è riesaminato contemporaneamente al suo preparato di base. Un medicamento in co-marketing è economico se il suo prezzo non supera quello del preparato di base.
2 Se a seguito di un riesame secondo l’articolo 65f o 65g un preparato originale subisce una limitazione o una modificazione della limitazione, l’UFSP decide la stessa limitazione per i rispettivi generici e medicamenti in co-marketing.
262 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 67 Prezzi 263
1 L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi determinanti per la consegna da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura.264
1bis Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribuzione.265
1ter Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni, consegne comprese, del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera.266
1quater La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta:
- a.
- per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto sono soggetti a prescrizione medica:
- 1.
- di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) che considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere,
- 2.
- di un supplemento per imballaggio, segnatamente per i costi di trasporto, d’infrastruttura e del personale;
- b.
- per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto non sono soggetti a prescrizione medica: di supplemento attinente al prezzo.267
2 Per l’aumento dei prezzi stabiliti nell’elenco delle specialità occorre l’autorizzazione dell’UFSP. L’autorizzazione è accordata solo se:
- a.
- il medicamento adempie ancora le condizioni di ammissione; e
- b.
- sono trascorsi almeno due anni dall’ammissione o dall’ultimo aumento di prezzo.268
2bis ...269
2ter ...270
3 ...271
4 ...272
263 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 2 ott. 2000 alla fine del presente testo.
264 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
265 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
266 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
267 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000 (RU 2000 2835). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
269 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
270 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
271 Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
272Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Abrogato dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
Art. 67a Restituzione delle eccedenze 273
1 Se il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato deciso il prezzo massimo al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità supera di oltre il 3 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione dell’esame dell’economicità e le eccedenze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, il titolare dell’omologazione è obbligato a restituire le eccedenze conseguite dopo l’ammissione all’istituzione comune definita nell’articolo 18 LAMal.
2 Il titolare dell’omologazione è inoltre obbligato a restituire all’istituzione comune le eccedenze conseguite:
- a.274
- durante una procedura di ricorso, se vi è una differenza tra il prezzo applicabile durante la procedura di ricorso e il nuovo prezzo passato in giudicato al termine della procedura di ricorso e il titolare dell’omologazione ha conseguito eccedenze grazie a questa differenza di prezzo;
- b.
- nei due anni successivi alla riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna secondo l’articolo 65fcapoverso 2 primo periodo, se la cifra d’affari effettiva era superiore a quella prevista in occasione della riduzione.
273 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 68 Radiazione
1 Un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è radiato se:
- a.
- non adempie più tutte le condizioni d’ammissione;
- b.
- il prezzo indicato nell’elenco in vigore è stato aumentato senza il consenso dell’UFSP;
- c.275
- il titolare dell’omologazione del preparato originale non adempie le condizioni e gli oneri stabiliti conformemente all’articolo 65 capoverso 5;
- d.276
- il titolare dell’omologazione reclamizza il medicamento, direttamente o indirettamente, pubblicamente;
- e.277
- le tasse e i costi di cui all’articolo 70b non sono pagati per tempo;
- f.278
- il titolare dell’omologazione si rifiuta di presentare i documenti necessari ai riesami di cui agli articoli 65d–65g;
- g.279
- il titolare dell’omologazione si rifiuta di restituire le eccedenze conseguite secondo l’articolo 67a.
2 La radiazione ha effetto decorsi tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio della sanità pubblica (art. 72 lett. a). Se motivi particolari lo giustificano, essa ha effetto dal giorno della pubblicazione.
275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
276 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
277 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
278 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
279 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 69 Domande 280
1 La domanda d’ammissione di un medicamento pronto per l’uso nell’elenco delle specialità va presentata all’UFSP.
2 Per ogni modifica di un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità o del suo prezzo va presentata una nuova domanda. Se è stata modificata la composizione delle sostanze attive, l’atto di modifica dell’omologazione dell’Istituto deve essere allegato alla domanda.281
3 Dai documenti allegati alla domanda deve risultare che le condizioni d’ammissione sono adempiute.
4 La domanda di ammissione nell’elenco delle specialità o di modifica dell’elenco delle specialità può essere presentata quando sono disponibili i dati concernenti le indicazioni e il dosaggio confermati dall’Istituto nel quadro del preavviso di cui all’articolo 8 dell’ordinanza del 21 settembre 2018282 sui medicamenti. L’UFSP entra nel merito della domanda non appena è in possesso della relativa documentazione. Per singole domande, il DFI può prevedere che possano essere presentate solo dopo l’omologazione da parte dell’Istituto.283
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2002 , in vigore il 1° lug. 2002 (RU 2002 2129).
281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
282 RS 812.212.21. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.
283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 69a284
284 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Abrogato n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 70 Ammissione senza domanda 285
L’UFSP può ammettere o mantenere nell’elenco delle specialità un medicamento o un’indicazione di un medicamento che sono stati omologati dall’Istituto, se rivestono una grande importanza per le cure mediche, anche se il titolare dell’omologazione non ha presentato una domanda di ammissione o ne ha chiesto la radiazione. L’UFSP ne stabilisce il prezzo.
285 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 70a Prescrizioni di dettaglio 286
Il DFI emana prescrizioni di dettaglio:
- a.
- sulla procedura d’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità;
- b.
- sui criteri applicabili in materia di valutazione dell’efficacia, dell’idoneità e dell’economicità;
- c.287
- sulla procedura di riesame delle condizioni di ammissione di cui agli articoli 65d–65g;
- d.288
- sulla procedura di restituzione delle eccedenze di cui all’articolo 67a.
286 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
288 Introdotta dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Art. 70b Tasse 289
1 Per le decisioni in merito alle domande di iscrizione nell’elenco delle specialità e per le singole iscrizioni sono riscosse tasse. L’importo delle tasse è definito nell’allegato 1.
2 I costi straordinari, segnatamente per perizie esterne mediche o economiche, possono essere conteggiati in sovrappiù. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
3 Per spese straordinarie, l’UFSP può riscuotere tasse in corrispondenza del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta, a seconda della competenza specifica richiesta, a 100−250 franchi.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004290 sugli emolumenti.
289 Originario art. 71. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1353).
290 RS 172.041.1
Art. 71 Pubblicazioni 291
1 L’UFSP pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal).
2 Al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità e dell’estensione dell’indicazione o della modificazione della limitazione secondo l’articolo 65f, l’UFSP pubblica le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del medicamento, il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. b) e il premio all’innovazione (art. 65b cpv. 7), nonché il prezzo medio di fabbrica per la consegna negli Stati di riferimento (art. 65b cpv. 2 lett. a).292
3 In caso di ammissione nell’elenco delle specialità per un periodo limitato secondo l’articolo 65 capoverso 5 lettera a, l’UFSP pubblica la durata dell’ammissione.
4 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l’UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione.
5 Dopo aver riesaminato le condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto, l’UFSP pubblica i prezzi di fabbrica per la consegna del preparato originale.293
6 Le pubblicazioni di cui ai capoversi 1–5 sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile.294
291 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
294 I documenti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle specialità
Sezione 4a: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso 295295 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
295 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione 296
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata dall’Istituto o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73 se:
- a.
- l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante; oppure
- b.
- l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o può provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile.
2 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere inferiore al prezzo massimo iscritto nell’elenco delle specialità.297
3 ...298
296 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 653).
297 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
298 Abrogato dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento omologato dall’Istituto non ammesso nell’elenco delle specialità 299
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso omologato dall’Istituto, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o b.
2 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione.
299 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2011 (RU 2011 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 71c Assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato dall’Istituto 300
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso non omologato dall’Istituto, che può essere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente dall’Istituto.
2 L’assicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dall’estero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese d’importazione del medicamento prestando attenzione ai costi.
300 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 71d Disposizioni comuni 301
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
2 L’assicuratore verifica se i costi assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono proporzionati al beneficio terapeutico.
3 Se la domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, l’assicuratore decide in merito entro due settimane.
4 Il fornitore di prestazioni addebita all’assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all’articolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui all’articolo 67 capoverso 1quater e dall’imposta sul valore aggiunto.
301 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
Art. 71e Assunzione dei costi dei medicamenti per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 302
Gli articoli 71a–71d si applicano all’assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 e contenenti principi attivi elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020303.
302 Introdotto dal n. III dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° mag. al 31 dic. 2021 (RU 2021 274).
303 RS 818.101.24
Sezione 5: Disposizioni comuni per l’Elenco delle analisi, l’Elenco dei medicamenti con tariffa e l’Elenco delle specialità304304 Originaria Sez. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
304 Originaria Sez. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
Art. 72 Pubblicazioni nel Bollettino dell’UFSP
Nel Bollettino dell’UFSP sono pubblicati:
- a.
- le radiazioni dall’elenco delle specialità;
- b.305
- altre modifiche dell’elenco delle specialità;
- c.
- le modifiche dell’elenco dei medicamenti con tariffa che non comportano una nuova edizione di questo elenco;
- d.306
- le modifiche dell’elenco delle analisi che hanno effetto all’infuori delle edizioni annuali;
- e.307
- le modifiche della lista dei mezzi e degli apparecchi (art. 33 lett. e) che hanno effetto all’infuori delle edizioni annuali.
305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
307 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 73 Limitazioni
L’ammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità e le indicazioni mediche.
Art. 74 Domande e proposte
Sentita la commissione competente, l’UFSP può promulgare direttive riguardo la forma, il contenuto e i termini d’inoltro delle domande concernenti l’elenco delle specialità e le proposte riguardanti l’elenco delle analisi o l’elenco dei medicamenti con tariffa.
Art. 75 Prescrizioni di dettaglio 308
Sentite le commissioni competenti, il DFI emana prescrizioni di dettaglio concernenti l’approntamento degli elenchi.
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
Capitolo 4: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
Art. 76 Dati concernenti le prestazioni fornite
Gli assicuratori possono trattare in comune i dati relativi al genere e all’entità delle prestazioni fornite dai diversi fornitori di prestazioni, come pure quelli relativi alle rimunerazioni fatturate per queste prestazioni, allo scopo esclusivo di:
- a.
- analizzare i costi e la loro evoluzione;
- b.
- controllare e garantire l’economicità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 56 della legge;
- c.
- approntare le convenzioni tariffali.
Art.76a Ripercussione dello sconto 309
1 Il fornitore di prestazioni deve indicare nella fattura secondo l’articolo 42 della legge lo sconto di cui all’articolo 56 capoverso 3 della legge e farne usufruire il debitore della rimunerazione.
2 Se gli sconti sono già considerati nel calcolo delle tariffe e dei prezzi della corrispondente prestazione tramite costi inferiori, non devono più essere esposti separatamente nel quadro della fatturazione.
309 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 apr. 2019 concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).
Art.76b Convenzione concernente la ripercussione non integrale degli sconti 310
1 Le convenzioni secondo l’articolo 56 capoverso 3bis della legge sono stipulate in primo luogo fra le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori.
2 Le convenzioni concernenti la ripercussione non integrale degli sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3bis della legge devono essere stipulate per scritto e contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- tipo ed entità dello sconto nonché modalità di una documentazione trasparente nei giustificativi e nelle fatture;
- b.
- scopo d’impiego dello sconto non ripercosso, compreso l’obiettivo del miglioramento della qualità del trattamento;
- c.
- modalità della prova del miglioramento della qualità del trattamento.
3 I fondi non ripercossi sono utilizzati in primo luogo a favore di programmi di portata nazionale volti a migliorare la qualità del trattamento.
4 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono informare l’UFSP senza indugio in merito alle convenzioni stipulate.
310 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 apr. 2019 concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).
Art.76c Rapporto all’UFSP 311
1 Gli assicuratori fanno rapporto all’UFSP in merito all’osservanza della convenzione di cui all’articolo 76b. Presentano il rapporto all’UFSP senza indugio dopo la cessazione della convenzione. In caso di progetti pluriennali, presentano rapporti intermedi ogni anno.
2 Ogni rapporto e ogni rapporto intermedio devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- prova dell’impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità del trattamento;
- b.
- valutazione dei miglioramenti ottenuti con la convenzione rispetto alla qualità iniziale del trattamento.
3 La valutazione deve essere svolta da un’organizzazione indipendente applicando metodi scientifici secondo standard o linee guida riconosciuti.
311 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 apr. 2019 concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).
Art. 77 Convenzioni sulla qualità 312
1 Le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sono tenute ad adeguare le convenzioni sulla qualità agli obiettivi del Consiglio federale di cui all’articolo 58 LAMal e alle raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all’articolo 58c capoverso 1 lettere c ed h LAMal.
2 Sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità.
4 Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all’articolo 58 capoverso 3 della legge.
312 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77a Commissione federale per la qualità 313
1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.
2 La Commissione è composta di 15 membri, di cui:
- a.
- quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali gli ospedali, una i medici e una gli infermieri;
- b.
- due persone rappresentano i Cantoni;
- c.
- due persone rappresentano gli assicuratori;
- d.
- due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;
- e.
- cinque persone rappresentano il campo scientifico.
3 I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.
4 Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione occorre fare appello a esperti.
5 La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista specialistico e all’UFSP da quello amministrativo.
6 La Commissione redige ogni anno un rapporto all’attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata.
7 Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l’articolo 58c LAMal.
313 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77b Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori 314
1 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, tempestiva e a proprie spese.
2 Devono trasmettere i dati per via elettronica in forma criptata.
3 Se nell’adempimento dei compiti di cui sono stati incaricati secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi assegnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all’assicuratore un termine supplementare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commissione federale per la qualità.
314 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77c Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati 315
1 Alla conservazione, alla cancellazione e alla distruzione dei dati da parte di terzi di cui all’articolo 77b capoverso 3 si applica per analogia l’articolo 31a.
2 I terzi informano i fornitori di dati di cui all’articolo 77b capoverso 1 e la Commissione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati.
315 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77d Procedura di selezione in caso di delega di compiti con indennità 316
1 Se per la delega di un compito sono disponibili più persone o organizzazioni idonee esterne all’Amministrazione federale, la Commissione federale per la qualità svolge una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.
2 La documentazione del bando contiene in particolare:
- a.
- le condizioni di partecipazione;
- b.
- i criteri d’idoneità, che possono riguardare in particolare l’idoneità specialistica, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché l’esperienza dell’offerente;
- c.
- i criteri di aggiudicazione.
3 I compiti, per i quali è disponibile una sola persona o organizzazione idonea esterna all’Amministrazione federale, possono essere delegati senza bando.
316 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77e Aiuti finanziari 317
1 La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:
- a.
- contribuiscono allo sviluppo della qualità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 58 LAMal;
- b.
- rispondono a una necessità d’intervento comprovata;
- c.
- la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti;
- d.
- non distorcono né possono distorcere la concorrenza.
2 Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:
- a.
- indicazioni concernenti il richiedente;
- b.
- una descrizione del progetto con indicazioni riguardanti l’obiettivo, la necessità d’intervento, la procedura e gli effetti attesi;
- c.
- le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- d.
- il calendario dell’esecuzione del progetto;
- e.
- un preventivo;
- f.
- la documentazione che comprovi l’autofinanziamento, con una motivazione dell’impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari.
3 La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2.
4 Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto.
317 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77f Convenzioni sulle prestazioni concernenti rimunerazioni e aiuti finanziari 318
Le convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 58d capoverso 2 e 58e capoverso 2 LAMal disciplinano in particolare:
- a.
- i compiti da adempiere;
- b.
- gli obiettivi da raggiungere;
- c.
- la procedura metodologica;
- d.
- il trattamento, la sicurezza e la conservazione dei dati;
- e.
- le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f.
- l’ammontare e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- g.
- le modalità di pagamento;
- h.
- le conseguenze del mancato o lacunoso adempimento dei compiti;
- i.
- l’allestimento di rapporti periodici;
- j.
- la presentazione periodica del preventivo e dei conti;
- k.
- i requisiti che deve soddisfare il rapporto di cui all’articolo 77e capoverso 4.
318 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77g Calcolo delle quoteparti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori 319
1 Per il calcolo della popolazione residente di cui all’articolo 58fcapoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell’ultima rilevazione della statistica demografica dell’UST sulla popolazione residente permanente media.
2 Il numero degli assicurati di cui all’articolo 58fcapoverso 5 LAMal è determinato in base all’effettivo degli assicurati il 1° gennaio.
3 L’UFSP calcola le quoteparti dei Cantoni e degli assicuratori.
319 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77h Riscossione dei contributi 320
1 L’UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori entro il 30 aprile dell’anno di contribuzione.
2 Gli assicuratori e i Cantoni, che non pagano il contributo dovuto entro il termine, devono un interesse di mora del cinque per cento all’anno.
320 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77i Conteggio 321
L’UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori al 31 marzo di ogni anno civile successivo all’anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un’eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo corrispondente per Cantone e assicuratore è trasferito all’anno di contribuzione successivo.
321 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77j Multe e sanzioni 322
1 I mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per il mancato rispetto delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal sono utilizzati per finanziare i costi di cui all’articolo 58f capoverso 1 LAMal.
2 Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all’UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni al 1° gennaio dell’anno successivo.
322 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 77k Garanzia della qualità 323
Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all’articolo 58h capoverso 1 LAMal.
323 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: ...
Art. 78324
324 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 78a a 78c325
325 Introdotti dal n. I dell’O del 3 dic. 2010 (RU 20106155). Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 79326
326 Abrogato dal n. II dell’O del 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).
Art. 80327
327 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 80aa80i328
328 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010 (RU 2010 6155). Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 81a85329
329 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 85a330
330 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003 (RU 20033249). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 86 a 88331
331 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 89 Indicazione dei premi
L’assicuratore deve indicare separatamente per ogni assicurato i premi:
- a.332
- dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, scindendo la parte di premio per il rischio infortuni ivi incluso;
- b.
- dell’assicurazione d’indennità giornaliera;
- c.
- delle assicurazioni complementari;
- d.
- degli altri rami d’assicurazione.
332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
Art. 90 Pagamento dei premi 333
I premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 90a Interessi compensativi 334
1 Gli interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA sono versati per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicuratore e per differenze di premi che l’assicuratore deve risarcire ai sensi dell’articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal, purché la pretesa sia superiore a 3000 franchi e non venga saldata dall’assicuratore entro sei mesi.
2 Il tasso sull’interesse compensativo ammonta al 5 per cento all’anno. Per il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 7 dell’ordinanza dell’11 settembre 2002335 concernente la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
334 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
335 RS 830.11
Art. 90b336
336 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525).
Art. 90c Premi minimi 337
1 Il premio delle forme particolari di assicurazione secondo gli articoli 93–101 ammonta almeno al 50 per cento del premio dell’assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni della regione di premio e del gruppo di età dell’assicurato.
2 Le riduzioni di premi per le forme particolari d’assicurazione secondo gli articoli 93–101 devono essere fissate in modo che la riduzione per la sospensione della copertura degli infortuni possa essere concessa senza che il premio raggiunga un livello inferiore al premio minimo secondo il capoverso 1.
337 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
Art. 91 Graduazione dei premi
1 Un effettivo è considerato molto piccolo secondo l’articolo 61 capoverso 2 della legge, quando i costi di un singolo assicurato hanno un influsso notevole sui premi degli assicurati dell’effettivo, segnatamente quando quest’ultimo conta meno di 300 assicurati.338
1bis Un assicuratore che inizia la sua attività o che estende il suo raggio d’attività territoriale fissa per gli effettivi molto piccoli il suo premio in modo che non sia inferiore a un determinato importo minimo.339
1ter L’importo minimo di cui al capoverso 1bis corrisponde alla media di tutti i premi dell’anno in corso per la regione di premio e il gruppo di età interessati. L’UFSP comunica questo importo agli assicurati ogni anno.340
2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono assicurate in Svizzera, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.341
3 Per gli assicurati di cui all’articolo 61 capoverso 3 della legge, la graduazione dei premi secondo i gruppi d’età è effettuata in base all’anno di nascita.
338 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
339 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
340 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione 342
1 ...343
2 Gli assicuratori riducono, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno concluso un’assicurazione obbligatoria secondo la LAINF344.345
3 Gli assicuratori possono ridurre, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno stipulato un’assicurazione facoltativa o per accordo ai sensi della LAINF.346
4 Il premio può essere ridotto soltanto della parte che corrisponde alla copertura degli infortuni, ma al massimo del 7 per cento.347
342Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
343 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
344 RS 832.20
345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
346 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
347 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
Art. 91b Procedura per la definizione delle regioni di premio 348
1 Il DFI verifica periodicamente se le regioni di premio sono ancora appropriate. I Cantoni possono proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio.
2 Il DFI consulta i Cantoni prima di modificare le regioni di premio.
3 In caso di aggregazioni di comuni, il Cantone presenta al DFI una proposta in merito alla regione di premio alla quale attribuire il nuovo comune.
348 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 92349
349 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Sezione 1a: Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 350351350 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
350 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
Art. 92a Riscossione dei premi
Se l’assicurato risiede all’estero, l’assicuratore riscuote i premi in franchi svizzeri oppure in euro. L’assicuratore può riscuotere questi premi trimestralmente, senza il consenso dell’assicurato.
Art. 92b e92c352
352 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Sezione 1b: Premi dei beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’art. 82 LAsi 353354353 Introdotta dal n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3535). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
354 RS 142.31
353 Introdotta dal n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3535). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
354 RS 142.31
Art. 92d
1 Ai beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’articolo 82 LAsi355 si applicano per analogia gli articoli 82a LAsi e 105a LAMal.
2 La scadenza dei premi di un beneficiario del soccorso d’emergenza è sospesa su richiesta del Cantone al momento da esso indicato.
3 Se all’assicuratore viene presentata una domanda di rimborso e il Cantone non assume esso stesso i costi delle prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i premi la cui scadenza è stata sospesa sono dovuti con effetto retroattivo fino al momento della sospensione. Ai premi si aggiunge un supplemento del 25 per cento, che tuttavia è dovuto per un massimo di 12 premi mensili.
4 Non appena i premi e il supplemento sono versati, l’assicuratore assume i costi di tutte le prestazioni fornite durante il periodo della sospensione.
5 Su richiesta del Cantone, dopo il versamento dei premi, della partecipazione ai costi e del supplemento, la scadenza dei premi successivi è nuovamente sospesa.
6 L’assicurato non può cambiare assicuratore prima che siano stati versati i premi, la partecipazione ai costi e il supplemento. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 LAMal.
7 La sospensione della scadenza dei premi è abrogata senza versamento retroattivo dei premi precedenti a partire dal primo giorno del mese in cui un assicurato:
- a.
- è ammesso provvisoriamente ai sensi dell’articolo 83 LStrI356;
- b.
- è riconosciuto come persona bisognosa di soccorso d’emergenza ai sensi degli articoli 66 segg. LAsi o come rifugiato ai sensi dell’articolo 3 LAsi;
- c.
- ottiene un permesso di dimora.
8 Se la sospensione della scadenza dei premi è abrogata conformemente al capoverso 7, i premi devono essere versati qualora siano state domandate prestazioni durante il periodo di sospensione. Se questi premi sono stati pagati, l’assicurato può cambiare assicuratore alle condizioni dell’articolo 7 LAMal.
9 Il rapporto assicurativo termina cinque anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, sempreché le persone oggetto di tale decisione abbiano verosimilmente lasciato la Svizzera.
Sezione 2: Forme particolari d’assicurazione
Art. 93 Assicurazione con franchigie opzionali
a. Franchigie opzionali
1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.357
2 L’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale corrisponde a quello di cui all’articolo 103 capoverso 2.
3 Se più figli di una stessa famiglia che non hanno ancora compiuto 18 anni sono assicurati presso lo stesso assicuratore, la loro partecipazione ai costi non deve superare il doppio dell’importo massimo per figlio (franchigia opzionale e aliquota percentuale secondo l’art. 103 cpv. 2). Se per questi figli sono state scelte differenti franchigie, l’assicuratore stabilisce la partecipazione massima.
357 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3437).
Art. 94 b. Adesione e uscita, cambiamento di franchigia
1 Tutti gli assicurati possono aderire all’assicurazione con franchigie opzionali. L’assicurato può scegliere una franchigia superiore solo per l’inizio di un anno civile.
2 Il passaggio a una franchigia inferiore o a un’altra forma di assicurazione, come pure il cambiamento dell’assicuratore, è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.358
3 L’assicurato che cambia assicuratore secondo l’articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 della legge nel corso dell’anno civile mantiene la franchigia scelta presso il precedente assicuratore sempreché il nuovo assicuratore eserciti tale forma di assicurazione. L’articolo 103 capoverso 4 si applica per analogia.359
358Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
359 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
Art. 95 c. Premi
1 I premi dell’assicurazione con franchigie opzionali devono fondarsi su quelli dell’assicurazione ordinaria. Gli assicuratori provvedono affinché gli assicurati di ambedue queste forme d’assicurazione contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d’assicurazione.
1bis Gli assicuratori stabiliscono l’ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nel capoverso 2bis e nell’articolo 90c.360
2 ...361
2bis La riduzione dei premi per anno civile non deve superare il 70 per cento del rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno scelto una franchigia più elevata.362
3 ...363
360 Introdotto dal n. I dell’O del 23 feb. 2000 (RU 2000 889). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
361 Abrogato dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con effetto dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
362 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003 (RU 20033249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4245).
363 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 889).
Art. 96 Assicurazione con bonus
a. Principio
1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale è accordata una riduzione di premio se l’assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione durante un anno (assicurazione con bonus). Sono fatte salve le prestazioni di maternità e le misure mediche di prevenzione.
2 L’anno civile è considerato periodo di riferimento, inteso a stabilire se l’assicurato ha ottenuto prestazioni. Gli assicuratori possono tuttavia prevedere un periodo di riferimento anticipato di tre mesi al massimo. In questo caso, il periodo di riferimento per il primo anno d’affiliazione all’assicurazione con bonus è ridotto in proporzione.
3 La data della cura va considerata data dell’ottenimento di prestazione. Gli assicuratori stabiliscono il termine entro il quale gli assicurati devono trasmettere loro le fatture.
4 L’assicurazione con bonus non può essere offerta in combinazione con franchigie opzionali ai sensi dell’articolo 93.
Art. 97 b. Adesione e uscita
1 Tutti gli assicurati possono aderire all’assicurazione con bonus. Il passaggio dall’assicurazione ordinaria all’assicurazione con bonus è solo possibile per l’inizio di un anno civile.
2 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.364
3 Se l’assicurato cambia assicuratore secondo l’articolo 7 capoverso 2, 3 o 4 della legge nel corso dell’anno civile, il nuovo assicuratore deve, se esercita l’assicurazione con bonus e se l’assicurato vi aderisce, computare il periodo durante il quale quest’ultimo non ha riscosso alcuna prestazione dall’assicurazione con bonus del precedente assicuratore.365
364 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
365 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
Art. 98 c. Premi
1 Gli assicuratori devono stabilire i premi dell’assicurazione con bonus cosicché gli affiliati all’assicurazione ordinaria e all’assicurazione con bonus contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d’assicurazione.
2 I premi iniziali dell’assicurazione con bonus devono superare del 10 per cento quelli dell’assicurazione ordinaria.
3 Nell’assicurazione con bonus vanno applicati i gradi di premi seguenti:
Gradi di premi | Bonus in % |
4 | 0 |
3 | 15 |
2 | 25 |
1 | 35 |
0 | 45 |
4 Se durante l’anno civile l’assicurato non ottiene alcuna prestazione, nell’anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente inferiore. Per la riduzione dei premi sono determinanti unicamente gli anni d’affiliazione all’assicurazione con bonus durante i quali l’assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione.
5 Se durante l’anno civile l’assicurato ottiene prestazioni, nell’anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente superiore.
Art. 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
a. Principio
1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
1bis Le assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l’obbligo di partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.366
2 Per le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni l’assicuratore può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione dell’aliquota percentuale e della franchigia.367
366 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
367 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
Art. 100 b. Adesione e uscita
1 Tutti gli assicurati residenti nella regione in cui l’assicuratore esercita assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni possono aderire a queste assicurazioni.
2 È sempre possibile passare dall’assicurazione ordinaria a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
3 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.368
4 È fatto salvo il cambiamento di assicuratore nel corso dell’anno secondo l’articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 della legge.369
368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
369 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).
Art. 101 c. Premi
1 Le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni non costituiscono comunità di rischio particolari per uno stesso assicuratore. Per la determinazione dei premi, l’assicuratore deve tener conto dei costi amministrativi e degli eventuali premi di riassicurazione e provvedere affinché gli assicurati con scelta limitata dei fornitori di prestazioni contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d’assicurazione.
2 Riduzioni di premi sono solo ammesse per le differenze di costi risultanti dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni come pure dal modo e dall’entità della rimunerazione dei fornitori di prestazioni. Differenze di costi dovute a strutture di rischio favorevoli non danno diritto a riduzione di premio. Le differenze di costi devono essere comprovate mediante cifre empiriche, stabilite durante almeno cinque esercizi contabili.
3 Se non esistono ancora cifre empiriche stabilite durante almeno cinque esercizi contabili, i premi possono essere al massimo del 20 per cento inferiori a quelli dell’assicurazione ordinaria dell’assicuratore considerato.
4 Se un’istituzione che serve all’esercizio di un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni fornisce le sue prestazioni ad assicurati presso più assicuratori, per gli assicurati può essere stabilito un premio uniforme.
Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 370
Gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia non possono aderire alle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93–101.
370 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
Sezione 3: Indennizzo di terzi
Art. 102
1 L’indennizzo di terzi ai sensi dell’articolo 63 della legge non può superare le spese che sarebbero state a carico dell’assicuratore se avesse assunto lui stesso i compiti delegati a terzi.
2 Questo indennizzo fa parte dei costi d’amministrazione dell’assicuratore. Esso non può essere impiegato per ridurre i premi degli assicurati.
Capitolo 3: Partecipazione ai costi
Art. 103 Franchigia e aliquota percentuale
1 La franchigia prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.371
2 L’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge ammonta a 700372 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.373
3 Per la riscossione della franchigia e dell’aliquota percentuale è determinante la data della cura.
4 In caso di cambiamento dell’assicuratore nel corso di un anno civile, il nuovo assicuratore computa la franchigia e l’aliquota percentuale già fatturate in questo stesso anno. Se nessuna franchigia e nessuna aliquota percentuale sono state fatturate, il computo sarà effettuato a prova addotta dall’assicurato.
5 Per gli adulti la cui protezione assicurativa è prevista per meno di un anno civile, gli assicuratori possono riscuotere un importo forfetario per la franchigia e l’aliquota percentuale in caso di ricorso a prestazioni. Questo importo forfetario ammonta a franchi 250 per un periodo di 90 giorni. Esso non può essere offerto in combinazione con forme speciali di assicurazione di cui agli articoli 93–101a.374
6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a della legge, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’aliquota percentuale. L’importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 92 franchi per gli adulti e a 33 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.375
7 I capoversi 1–4 si applicano per analogia agli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono assicurati in Svizzera.376
371 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
372 RU 2003 3991
373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).
374 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
375 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
376 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).
Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera 377
1 Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell’articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 15 franchi.
2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:
- a.
- i minorenni secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge;
- b.
- i giovani adulti secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge che sono in formazione;
- c.378
- le donne esentate dalla partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 capoverso 7 della legge.
377 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106161).
378 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 104a Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi 379
1 Il DFI designa le prestazioni per le quali va riscossa una partecipazione ai costi più alta ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a della legge e ne stabilisce l’ammontare. Può inoltre prevedere una partecipazione ai costi più alta se le prestazioni:
- a.
- sono state fornite per un determinato periodo;
- b.
- hanno raggiunto un determinato volume.
1bis Il DFI designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un’aliquota percentuale più elevata ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l’entità.380
2 Se l’aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella legge conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2.
3 Il DFI designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è ridotta o soppressa ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera b della legge. Esso stabilisce l’ammontare della partecipazione ai costi ridotta.
3bis Il DFI designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d della legge, per le quali la franchigia non è dovuta.381
4 Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il DFI sente la commissione competente.382
379 Originario art. 105.
380 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).
381 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
382 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).
Art. 105 Partecipazione ai costi in caso di maternità 383
1 Il medico che accompagna la gravidanza accerta l’inizio presunto della tredicesima settimana di gravidanza e lo indica sulla fattura.
2 La nascita di feto morto dopo la ventitreesima settimana di gravidanza è considerata alla stregua di un parto.
3 Il termine secondo l’articolo 64 capoverso 7 lettera b della legge scade il cinquantaseiesimo giorno dopo il parto, a mezzanotte.
383 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523).
Capitolo 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi384384 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
384 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 105a Interessi di mora
Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
Art. 105b Procedura di diffida 385
1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
2 Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
385 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105c Esclusione della compensazione 386
Gli assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
386 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105d Notifica dell’autorità cantonale competente 387
Il Cantone notifica all’assicuratore l’autorità cantonale competente.
387 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105e Notifiche relative alle esecuzioni 388
1 Al momento della notifica di esecuzioni, l’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente i dati di cui all’articolo 105g relativi ai debitori. Se non li annovera tra i suoi assicurati, deve comunicarne i dati solo se ne è a conoscenza. Se l’esecuzione riguarda anche altre persone, l’assicuratore comunica pure i dati di cui all’articolo 105g che le riguardano.389
1bis Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore notifica all’autorità cantonale competente la denominazione di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d’identificazione delle imprese.390
2 Il Cantone può sollecitare l’assicuratore a non proseguire la procedura d’esecuzione fino a quando esso non abbia deciso se assumere i crediti derivanti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
389 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
390 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni 391
1 L’assicuratore informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.392
2 L’assicuratore trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l’anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 della legge.
391 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
392 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 105g Dati personali 393
Al momento della comunicazione secondo l’articolo 64a capoverso 3 della legge l’assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:
- a.
- il cognome e il nome;
- b.
- il sesso;
- c.
- la data di nascita;
- d.
- il domicilio;
- e.
- il numero d’assicurato AVS.
393 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105h Scambio di dati 394
Il DFI stabilisce le modalità tecniche e organizzative per lo scambio di dati fra Cantoni e assicurati.
394 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105i Titoli considerati equivalenti a un certificato di carenza di beni 395
Sono equiparati a certificati di carenza di beni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge le decisioni sulla concessione di prestazioni complementari o titoli equivalenti che certificano la mancanza di mezzi finanziari propri dell’assicurato. Il Cantone designa le decisioni e i titoli interessati.
395 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105j Organo di revisione 396
1 L’organo di revisione verifica l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sui crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge. Esso controlla se:
- a.
- le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
- b.
- la procedura di diffida secondo l’articolo 105b è stata rispettata;
- c.
- esiste un certificato di carenza di beni;
- d.
- la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all’anno precedente;
- e.
- l’importo complessivo dei crediti è esatto;
- f.
- il credito è stato notificato al Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni.
2 Verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su:
- a.
- il pagamento dei crediti in arretrato dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni;
- b.
- le restituzioni al Cantone secondo l’articolo 64a capoverso 5 LAMal.397
3 Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 25 LVAMal398.399
396 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
397 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
398 RS 832.12
399 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori 400
1 Al momento della ricezionedei dati personali e delle notifiche concernenti i certificati di carenza di beni, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.
2 Il Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni versa entro il 30 giugno all’assicuratore i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4 della legge dopo deduzione delle restituzioni di cui all’articolo 64a capoverso 5 della legge. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza all’attuale Cantone di domicilio entro il 30 giugno.
3 Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già notificato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64acapoverso 3 LAMal, l’assicuratore restituisce al Cantone l’85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammontare dell’intera riduzione del premio.401
400 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).
Art. 105l Cambiamento di assicuratore in caso di mora 402
1 L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di cui all’articolo 105b capoverso 1.
2 Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della diffida o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di disdetta.
3 Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti all’assicuratore tempestivamente, quest’ultimo deve informare l’interessato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. L’assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l’assicurato continua ad essere assicurato presso di lui.
402 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 105m Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 403
1 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le partecipazioni ai costi scaduti:
- a.
- articolo 64a capoversi 1–7 della legge e articoli 105b–105l ai:
- 1.
- frontalieri e ai loro familiari,
- 2.
- familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
- 3.
- beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari;
- b.
- articolo 64a capoversi 1, 2 e 6 della legge e articoli 105b e 105lai beneficiari di rendite e ai loro familiari; l’assicuratore rileva i certificati di carenza di beni.
2 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia non permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, l’assicuratore invia all’assicurato che non paga i premi o le partecipazione ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito, l’assicuratore può sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni. Esso deve nel contempo informare l’assicurato e l’istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora accumulati. Durante la sospensione dell’assunzione delle prestazioni, gli assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi dovuti.
403 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni
Sezione 1: Aventi diritto 404404 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
404 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi 405
Hanno diritto alla riduzione dei premi anche le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a ed f, purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone.
405 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).
Art. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 406
1 Per le seguenti persone la riduzione dei premi è praticata secondo l’articolo 65a della legge:
- a.
- gli assicurati che percepiscono una rendita svizzera, fintanto che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- b.
- i familiari assicurati di una persona assicurata ai sensi della lettera a, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera;
- c.
- i familiari assicurati di una persona assicurata che esercita un’attività lucrativa in Svizzera o che beneficia di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera.
2 All’atto di verificare le modeste condizioni economiche degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia, i Cantoni non possono prendere in considerazione il reddito e la sostanza netta dei familiari assoggettati alla procedura ai sensi dell’articolo 66a della legge.407
406 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
407 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).
Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi408408 Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
408 Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
Art. 106b Notifiche del Cantone
1 Il Cantone designa un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori conformemente all’articolo 65 capoverso 2 della legge.
2 Notifica all’assicuratore:
- a.
- gli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi;
- b.
- l’ammontare della riduzione dei premi per avente diritto e per mese arrotondato ai cinque centesimi;
- c.
- il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi.
3 Stabilisce le scadenze per le sue notifiche, per le notifiche ai sensi dell’articolo 106c capoversi 1 e 2 e per la consegna del conto annuale conformemente all’articolo 106c capoverso 3.
Art. 106c Compiti dell’assicuratore
1 L’assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato.
2 Notifica al Cantone importanti cambiamenti nei rapporti con l’assicurato. Il DFI può definire quali cambiamenti sono considerati importanti.
3 L’assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest’ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all’articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli importi versati.
4 L’assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato e per mese nel conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione.
5 Versa all’assicurato la differenza entro 60 giorni, se i suoi crediti residui relativi ai premi per l’anno civile in corso e altri crediti scaduti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i quali non esiste un certificato di carenza di beni, sono inferiori:
- a.
- alla riduzione dei premi accordata dal Cantone; sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati;
- b.
- al contributo forfettario accordato dal Cantone per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006409 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
6 Il Cantone può prevedere che l’assicuratore gli comunichi i dati personali di cui all’articolo 105g e altri dati per i suoi assicurati nel Cantone interessato.
409 RS 831.30
Art. 106d Scambio di dati
1 Le notifiche ai sensi degli articoli 106b e 106c contengono i dati personali di cui all’articolo 105g. Il Cantone può prevedere la notifica di ulteriori dati.
2 Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire modalità tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.
Art. 106e Costi
I Cantoni e gli assicuratori assumono i costi derivanti dall’applicazione della riduzione dei premi.
Parte seconda: Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera
Art. 107e108410
410 Abrogati dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 108a Pagamento dei premi, interessi di mora e interessi rimunerativi 411
Gli articoli 90, 90a e 105a sono applicabili per analogia.
411 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3908). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
Art. 109 Adesione
Ogni persona che adempie le condizioni di cui all’articolo 67 capoverso 1 della legge può aderire all’assicurazione d’indennità giornaliera alle stesse condizioni valevoli per gli altri assicurati, segnatamente riguardo la durata e l’ammontare dell’indennità giornaliera e per quanto, presumibilmente, non ne risulti un sovrindennizzo.
Parte terza: Regole di coordinamento
Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni
Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali
Sezione 1: Limiti dell’obbligo di fornire prestazioni
Art. 110 Principio 412
Ove, in un caso d’assicurazione, prestazioni dell’assicurazione malattie concorrano con prestazioni di uguale natura dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF413, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità o della legge federale del 25 settembre 1952414 sull’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità, le prestazioni di queste altre assicurazioni sono poziori. È fatto salvo l’articolo 128 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982415 sull’assicurazione contro gli infortuni.
412 Nuovo testo giusta l’art. 45 n. 1 dell’O del 24 nov. 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251).
413 RS 832.20
414 RS 834.1
415 RS 832.202
Art. 111 Notifica dell’infortunio
Gli assicurati devono notificare al loro assicuratore-malattie gli infortuni non notificati a un assicuratore-infortuni o all’assicurazione militare.416 Essi devono fornire le informazioni riguardanti:
- a.
- l’ora, il luogo, le circostanze e le conseguenze dell’infortunio;
- b.
- il medico curante o l’ospedale;
- c.
- eventuali responsabili e assicurazioni interessate.
416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Sezione 2: Obbligo di anticipare le prestazioni
Art. 112 In relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
1 Ove, in caso di malattia o d’infortunio, non è certo se l’obbligo di fornire prestazioni spetti all’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF417 o all’assicurazione militare, l’assicuratore-malattie può anticipare spontaneamente le prestazioni che assicura, a condizione che sia garantito il suo pieno diritto alla ripetizione.418
2 Se una persona è assicurata per l’indennità giornaliera presso più assicuratori-malattie, l’obbligo di anticipare le prestazioni incombe ad ognuno di questi assicuratori.
417 RS 832.20
418 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Art. 113 In relazione con l’assicurazione per l’invalidità
Se l’assicurato ha chiesto prestazioni sia all’assicuratore-malattie sia all’assicurazione per l’invalidità, l’assicuratore-malattie deve fornire a titolo provvisorio una garanzia di pagamento per i costi della cura medico-sanitaria finché sia stabilita l’assicurazione che assume il caso.
Art. 114 Obbligo d’informare 419
L’assicuratore-malattie che anticipa le prestazioni deve avvertire l’assicurato circa il diritto di ricorso reciproco di cui all’articolo 71 LPGA.
419 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Art. 115420
420 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
Art. 116 Tariffe differenti
1 Se l’assicuratore-malattie ha anticipato prestazioni, gli altri assicuratori sociali devono versare ai fornitori di prestazioni l’eventuale differenza tra la loro propria tariffa e quella applicata dall’assicuratore-malattie.
2 Se, applicando le proprie tariffe, l’assicuratore-malattie ha pagato ai fornitori di prestazioni più di quanto avrebbe dovuto se avesse applicato le tariffe valevoli per le altre assicurazioni, i fornitori di prestazioni devono restituirgli la differenza.
Sezione 3: Rimborso di prestazioni di altri assicuratori sociali
Art. 117 Principio
1 Se l’assicuratore-malattie ha indebitamente pagato prestazioni sgravando a torto un altro assicuratore sociale o viceversa, l’assicuratore sgravato a torto deve rimborsare all’altro assicuratore l’importo di cui è stato sgravato, ma al massimo sino a concorrenza del suo obbligo legale.
2 Se più assicuratori-malattie hanno diritto oppure sono tenuti al rimborso, le loro rispettive aliquote sono calcolate secondo le prestazioni che hanno o avrebbero dovuto effettuare.
3 Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall’effettuazione della prestazione.
Art. 118 Conseguenze per gli assicurati
1 Nei casi d’assicurazione correnti, l’assicuratore tenuto definitivamente a prestare provvede affinché le prestazioni siano effettuate secondo le prescrizioni che gli sono applicabili. Egli informa in merito l’assicurato.
2 Se l’assicurato avesse di norma dovuto ottenere prestazioni in contanti superiori a quelle effettivamente ottenute, l’assicuratore tenuto al rimborso gli versa la differenza. Ciò vale anche se il rapporto assicurativo si è frattanto sciolto.
Art. 119 Differenti tariffe
1 L’assicuratore tenuto al rimborso versa ai fornitori di prestazioni l’eventuale differenza tra la tariffa applicata dall’assicuratore avente diritto al rimborso e la tariffa valevole per lui.
2 Se l’assicuratore avente diritto al rimborso ha pagato più di quanto avrebbe dovuto applicando le tariffe valevoli per l’assicuratore tenuto al rimborso, i fornitori di prestazioni devono versargli la differenza.
Sezione 4: Obbligo dell’assicuratore d’informare421421 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
421 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Art. 120
L’assicurato deve essere informato sulla comunicazione di dati (art. 84a LAMal) e sull’assistenza amministrativa (art. 32 cpv. 2 LPGA e art. 82 LAMal).
Art. 121
Abrogato
Capitolo 2: Sovrindennizzo
Art. 122422
1 Trattandosi di prestazioni in natura, vi è sovrindennizzo nella misura in cui, per lo stesso danno alla salute, le corrispettive prestazioni delle assicurazioni sociali superano segnatamente i limiti seguenti:
- a.
- i costi diagnostici e terapeutici che ne derivano per l’assicurato;
- b.
- i costi delle cure e altri costi di malattia non coperti che ne derivano per l’assicurato.
2 Se una persona è assicurata presso più assicuratori-malattie per l’indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67 a 77 della legge, il sovrindenizzo è stabilito secondo l’articolo 69 capoverso 2 LPGA. Se le prestazioni devono essere ridotte, ciascun assicuratore è tenuto a versare le prestazioni nella proporzione esistente tra l’indennità giornaliera che assicura e l’importo totale delle indennità giornaliere assicurate.
422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Titolo 2: ...
Art. 123 a 126423
423 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
Parte quarta: Decisione, spese di comunicazione e pubblicazione di dati 424424 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
424 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Art. 127 Decisione 425
L’assicuratore è tenuto a emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 capoverso 2 LPGA.
425 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
Art. 128e129426
426 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
Art. 130 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 427428
1 Nei casi di cui all’articolo 84a capoverso 5 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969429 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 84a capoverso 3 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.
427 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2911)
428 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).
429 RS 172.041.0
Parte quinta: Disposizioni finali
Titolo 1: Disposizioni transitorie
Art. 131430
430 Abrogato dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 132 Rapporti d’assicurazione esistenti
1 Al più tardi sino al 31 dicembre 1996, le casse malati possono continuare i rapporti d’assicurazione, esistenti all’entrata in vigore della legge, con persone che non sono soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che nemmeno possono esservi soggette a domanda. Questi rapporti d’assicurazione sono retti dal diritto previgente.
2 Un nuovo rapporto d’assicurazione ai sensi del capoverso 1 può essere creato soltanto se esso permette una corrispondente continuazione della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 1996, allora garantita da un assicuratore che ha rinunciato a esercitare l’assicurazione sociale malattie (art. 99 LAMal).
3 Le casse malati possono offrire alle persone di cui ai capoversi 1 e 2 la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale oltre il 31 dicembre 1996. Il contratto può essere stipulato con la stessa cassa malati o con un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 11 della legge. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell’assicurazione sociale malattie. I rapporti d’assicurazione soggiacciono alla legge del 2 aprile 1908431 sul contratto d’assicurazione.432
4 Se una cura iniziata prima del 1° gennaio 1997 continua dopo questa data, la cassa malati deve mantenere il rapporto d’assicurazione sino alla fine della cura conformemente al diritto previgente.433
431RS 221.229.1
432Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
433Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
Art. 133434
434Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).
Art. 134 Fornitori di prestazioni
1 I fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 44 a 54, che all’entrata in vigore della legge esercitano a carico dell’assicurazione malattie in virtù di un permesso secondo il previgente diritto, continuano ad essere autorizzati se lo sono, giusta il diritto cantonale, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della legge.
2 I logopedisti e i dietisti che, pur adempiendo solo in parte le condizioni d’autorizzazione della presente ordinanza, hanno conseguito la loro formazione ed esercitato a titolo indipendente prima dell’entrata in vigore della legge, possono esercitare a carico dell’assicurazione malattie secondo il nuovo diritto se autorizzati, giusta il diritto cantonale, entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge.435
3 I laboratori già ammessi in virtù degli articoli 53 e 54 come fornitori di prestazioni per l’esecuzione di esami genetici possono continuare a effettuare tali esami fino alla decisione d’autorizzazione dell’UFSP se:
- a.
- soddisfano le condizioni d’ammissione di cui agli articoli 53 e 54; e
- b.
- presentano la domanda d’autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 14 febbraio 2007436 sugli esami genetici sull’essere umano.437
435Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
436 RS 810.122.1
437 Introdotto dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).
Art. 135438
438 Abrogato dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)
Art. 136439
439 Abrogato dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Il testo del 1° gen. ha effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2017 6723).
Titolo 2: Entrata in vigore
Art. 137
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
Disposizione finale della modifica del 17 settembre 1997 440440 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
440 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni finali della modifica del 23 febbraio 2000 441441 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
441 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizione finale della modifica del 2 ottobre 2000 442442 RU 2000 2835
442 RU 2000 2835
Disposizioni finali della modifica del 22 maggio 2002 443443 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
443 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 2002 444444 RU 2002 2129
444 RU 2002 2129
Disposizione finale della modifica del 6 giugno 2003 445445 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
445 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni finali della modifica del 26 maggio 2004 446446 RU 2004 3437
446 RU 2004 3437
Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004 447447 RU 2004 5075
447 RU 2004 5075
Disposizioni finali della modifica del 9 novembre 2005 448448 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
448 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Disposizioni finali della modifica del 26 aprile 2006 449449 RU 2006 1717
449 RU 2006 1717
Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007 453453 RU 2007 3573
453 RU 2007 3573
Disposizione transitoria della modifica del 22 agosto 2007 455455 RU 2007 3989
455 RU 2007 3989
Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 456456 RU 2008 5097
456 RU 2008 5097
Disposizione finale della modifica del 13 marzo 2009 462462 RU 2009 1825
462 RU 2009 1825
Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2009 464464 RU 2009 3525
464 RU 2009 3525
Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2009 465465 RU 2009 4245
465 RU 2009 4245
Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2010 467467 RU 2010 6155
467 RU 2010 6155
Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 22 giugno 2011 468468 RU 2011 3449
468 RU 2011 3449
Disposizione transitoria della modifica del 6 luglio 2011 469469 RU 2011 3535
469 RU 2011 3535
Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 470470 RU 2012 955
470 RU 2012 955
Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012 473473 RU 2012 4089
473 RU 2012 4089
Disposizione transitoria della modifica dell’8 maggio 2013 475475 RU 2013 1353
475 RU 2013 1353
Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013 476476 RU 20134523
476 RU 20134523
Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 478478 RU 20151255
478 RU 20151255
Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016 480480 RU 2016 4927
480 RU 2016 4927
Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017 481481 RU 2017 623
481 RU 2017 623
Disposizione transitoria della modifica del 5 aprile 2017 482482 RU 2017 2705
482 RU 2017 2705
Allegato 1 484484 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
484 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).
Tasse per l’iscrizione nell’elenco delle specialità
Allegato 2 485485 Originario all.
485 Originario all.