Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 5, 11 capoverso 2 e 13 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal)1,2 ordina: 2 Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFI del 25 nov. 2015 sulle regioni di premio, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5099). |
Sezione 1: Valutazione degli attivi e degli impegni |
Art. 1 Valutazione degli attivi
1 Sono considerati attivi per i quali esiste un valore di mercato sicuro in particolare il denaro liquido, i prestiti dello Stato e le azioni quotate in borsa. 2 Possono essere considerati attivi equivalenti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OVAMal3 unicamente gli strumenti finanziari quotati. 3 Se non esistono attivi equivalenti deve essere determinato un valore conforme al mercato mediante un modello che:
3 Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). |
Art. 2 Valutazione degli impegni
1 Sono considerati impegni in particolare gli obblighi, i risconti passivi e gli accantonamenti. 2 Per tutti gli impegni ancora in sospeso deve essere costituito un accantonamento adeguato. 3 La valutazione può basarsi unicamente sul valore atteso degli impegni. Non può comprendere margini impliciti o espliciti di sicurezza, di fluttuazione o altri supplementi per il rischio assicurativo o per i rischi negli investimenti di capitale. |
Sezione 2: Modello per la determinazione delle riserve minime |
Art. 3 Rischio attuariale
1 Il rischio attuariale è quantificato su un anno normale. 2 È determinato separatamente per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per l’indennità giornaliera (assicurazione individuale e collettiva) e per la riassicurazione secondo l’articolo 28 della legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal)5. 3 La ripartizione del risultato attuariale possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall’assicuratore all’inizio dell’anno. La varianza è calcolata per ogni singolo ramo assicurativo di cui al capoverso 2 considerando il rischio di fluttuazioni casuali delle prestazioni e di evoluzioni inattese delle prestazioni e della compensazione dei rischi. 4 Se l’assicuratore ha riassicurato prestazioni ai sensi dell’articolo 28 LVAMal 6, è presa in considerazione la conseguente riduzione del rischio. 5 Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). 6 Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). |
Art. 4 Rischio di mercato
1 Il rischio di mercato è quantificato su un anno normale. 2 Per la quantificazione del rischio di mercato si tiene conto per gli attivi e per i passivi del rischio di possibili variazioni dei tassi d’interesse, dei prezzi delle azioni, del corso delle valute estere, dei prezzi degli immobili e di grandezze di mercato equivalenti. 3 La ripartizione del risultato di attività finanziarie possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall’assicuratore all’inizio dell’anno. La varianza è calcolata in base alle componenti di rischio di cui al capoverso 2. |
Art. 6 Scenari
1 Per la copertura dei rischi il cui impatto sulla valutazione degli attivi o dei passivi degli assicuratori è maggiore rispetto ai rischi di un anno normale sono prestabiliti modelli di eventi ipotetici o di combinazioni di eventi (scenari) con le relative probabilità di realizzazione. 2 Su richiesta, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può accordare al singolo assicuratore l’impiego di metodi semplificati per l’interpretazione degli scenari. |
Art. 7 Procedimento di aggregazione
1 L’aggregazione delle ripartizioni risultanti dalla quantificazione del rischio attuariale e del rischio di mercato è effettuata nell’ipotesi che questi due rischi siano indipendenti tra loro. 2 I risultati della valutazione degli scenari sono considerati con le loro probabilità di realizzazione. 3 Dalle riserve disponibili all’inizio dell’anno risulta la ripartizione delle possibili riserve alla fine dell’anno, tenuto conto della ripartizione dei rischi aggregata secondo i capoversi 1 e 2 e dedotto un importo per la copertura del rischio di credito. |
Art. 8 Modulo elettronico 7
I dettagli del modello per la determinazione delle riserve minime sono definiti in un modulo elettronico. Esso è previsto nell’allegato. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6257). |
Sezione 3: Scadenza per il rapporto |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Allegato 8
8 Introdotto dal n. II dell’O del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6257). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205161). |
(art. 8) |
Modulo elettronico per la determinazione delle riserve minime 99
9 Conformemente all’art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), il modulo elettronico non è pubblicato nella RU. Questo può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch nella rubrica Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Rendiconti > Test di solvibilità LAMal. Fa stato la versione del 6 nov. 2020. |