Ordinanza del DFI
sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi
(OSDRP-DFI)
del 13 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal);
visto l’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMUE);
visto l’articolo 54a capoversi 5bis e 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI),4
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4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537).
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le specificazioni tecniche, le modalità organizzative e il formato dei dati applicabili allo scambio elettronico dei dati secondo gli articoli 65 capoverso 2 e 66a della legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’articolo 21a della legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
Art. 2 Servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106 b capoverso 1 OAMal
1 Il servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal notifica i dati relativi alla riduzione dei premi secondo la LAMal7 e all’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC8.
2 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal notifica i dati necessari per l’esecuzione della ORPMUE. Essa è equiparata a un servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal.9
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537).
Art. 3 Rete
I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori costituiscono un gruppo chiuso di utilizzatori (rete).
Art. 4 Piattaforma informatica per lo scambio di dati
1 Per lo scambio di dati, i servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori (membri della rete) utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica.
2 Essi sono responsabili delle notifiche, ne assicurano la codificazione e la rintracciabilità dal mittente al ricevente e assumono i costi della realizzazione, anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione dei dati tra loro e Sedex.
Art. 5 Procedure di notifica
1 Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:
- a.
- notifica di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal;
- b.
- notifica di decurtazione o annullamento di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal;
- c.
- notifica di modifiche essenziali nel rapporto d’assicurazione da parte dell’assicuratore;
- d.
- notifica del conto annuale da parte dell’assicuratore;
- e.10
- notifica da parte dell’assicuratore del premio effettivo ai sensi dell’articolo 16d OPC-AVS/AI11.
2 Sono considerate modifiche essenziali del rapporto assicurativo le modifiche dei dati assicurativi determinanti per la decisione relativa alla riduzione dei premi.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori procedure di notifica.
10 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537).
11 RU 2020 599
Art. 6 Standard per lo scambio di dati 12
1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 202013 (standard RP).
2 Il termine «premio tariffario» ai sensi della cifra 3.2.5 dello standard RP corrisponde al termine «premio effettivo» secondo l’articolo 16d OPC-AVS/AI14.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537).
13 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni
14 RU 2020 599
Art. 7 Dati da notificare
1 I membri della rete notificano i dati necessari secondo gli standard RP per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1.
2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 degli standard RP.15
3 I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal non possono notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC16 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5527).
16 RS 831.30
Art. 8 Test delle procedure di notifica
1 Prima dell’inizio dello scambio di dati, i membri della rete sono obbligati a testare le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 con i dati di cui all’articolo 7 capoverso 1.
2 La procedura del test è stabilita nel «Concept de test et d’introduction Echange de données Réduction des primes» (progetto per il test e l’introduzione dello scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 2.1 del 21 agosto 201317.18
17 Consultabile all’indirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4525).
Art.9 Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 2020 19
I membri della rete possono utilizzare il «progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi» nella versione 2.4 del 9 maggio 2017 fino al 31 ottobre 2020.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537).
Art.10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.