In generale (1 - 2)
Definizioni (3 - 8)
Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni (9 - 11)
Giustificazione delle prestazioni fornite (12 - 14)
Consultazione dei documenti (15 - 15)
Disposizioni finali (16 - 17)
Ordinanza
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Sezione 1: In generale |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni negli ospedali e nelle case di cura. 2 È applicabile agli ospedali, alle case per partorienti e alle case di cura autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge.4 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 2 Obiettivi
1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per:
2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati devono permettere:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 7 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 10 Introdotta dall’art. 17 dell’O dell’8 mag. 2024 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30giugno 2032 (RU 2024 219). |
Sezione 2: Definizioni |
Art. 3 Cura ospedaliera 12
Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge le degenze relative a esami, terapie e cure in ospedale o in case per partorienti:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 413
13 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 5 Cura ambulatoriale 14
Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 6 della legge le cure che non sono considerate ospedaliere. Sono pure considerate cure ambulatoriali le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 6 Cura per pazienti lungodegenti 15
Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso 4 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo l’indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica in ospedale. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 7 Costi di formazione universitaria e di ricerca 16
1 Sono considerati costi di formazione universitaria ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 lettera b della legge i mezzi impiegati per:
2 Sono considerati costi per la ricerca ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie. 3 Sono considerati costi di formazione universitaria e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 8 Investimenti 18
1 Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 7 della legge i beni mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. 2 Sono assimilate alle operazioni di acquisto le operazioni di acquisto rateale e di locazione. I costi delle operazioni di acquisto rateale e di locazione sono giustificati separatamente come costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Sezione 3: Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni |
Art. 9 Esigenze per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione.19 2 La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni. 3 La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata. 4 La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata. 5 La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente. 6 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 10 Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti 20
1 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità finanziaria. 2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura della statistica ospedaliera attuata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 199321 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 3 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità dei salari. 4 Dev’essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni. 5 Per il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di 10 000 franchi o più. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 10a Dati degli ospedali e delle case per partorienti 22
1 La contabilità delle immobilizzazioni deve contenere, per ogni immobilizzazione, almeno i dati concernenti:
2 Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per l’adempimento del mandato di prestazioni dell’istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acquisto. 3 Gli ammortamenti annui massimi sono calcolati a partire dal valore d’acquisto con ammortamento lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero. 4 Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per la fornitura delle prestazioni ospedaliere sono calcolati in base al metodo del valore medio. Il tasso d’interesse ammonta al 3,7 per cento. Esso è verificato periodicamente. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |
Sezione 4: Giustificazione delle prestazioni fornite |
Art. 12 Esigenze per la statistica delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.23 2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle prestazioni fornite. 3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata. 4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente. 5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 13 Ospedali e case per partorienti 24
1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la statistica ospedaliera e la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri elaborate secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 199325 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti. 2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza e numero di punti effettuati. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Art. 14 Case di cura
1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri elaborata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 199326 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, giornate di soggiorno e giornate di cura per livello dei bisogni di cure. |
Sezione 5: Consultazione dei documenti |
Art. 1527
Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 1628
28 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |
Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 29 |
1 Gli investimenti effettuati prima del passaggio alla remunerazione degli ospedali mediante importi forfettari riferiti alle prestazioni possono essere inclusi nel calcolo dei costi, se al momento del passaggio è stata registrata nella contabilità delle immobilizzazioni dell’ospedale o della casa per partorienti un’immobilizzazione con il suo valore contabile attuale. 2 Al momento del passaggio, il valore contabile di cui al capoverso 1 non deve superare il valore contabile che sarebbe risultato dal calcolo di tale valore in base all’articolo 10a. 3 L’ammortamento si effettua a partire dal valore contabile con la durata d’utilizzazione residua prevista. Gli interessi calcolatori si calcolano mediante il metodo del valore medio, sostituendo il valore di acquisto con il valore contabile al momento del passaggio. |