Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoversi 1 e 4, 5 capoverso 5 e 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 ottobre 20161 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR), ordina: |
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Art. 3 Ordine gerarchico dei PCG
Vigono i seguenti ordini gerarchici:
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Art. 4 Numero minimo di dosi giornaliere standard di medicamenti e di confezioni di medicamenti 2
1 Per l’attribuzione a un PCG un assicurato necessita di almeno 180 dosi giornaliere standard (DDD) di medicamenti. 2 Per l’attribuzione al PCG «tumore (KRE)» e al PCG «tumore complesso (KRK)» un assicurato necessita di almeno tre confezioni. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 gen. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 62). |
Art. 5 Fattore di rincaro
1 Sulla base dei dati delle prestazioni fatturate durante i 14 mesi seguenti l'inizio, rispettivamente, dell’anno di compensazione e dell’anno precedente l’anno di compensazione (anno precedente), per ogni Cantone è ottenuto un fattore di rincaro al netto della modifica strutturale. Per il calcolo sono determinanti:
2 La media delle prestazioni nette è calcolata per tutti gli assicuratori e per tutti i gruppi di rischio. 3 Il fattore di rincaro si ottiene dividendo il rincaro complessivo per il rincaro strutturale. |
Allegato 3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 mar. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 117). |
(art. 1) |
Elenco dei PCG 44
4 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/117 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando |