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Art. 15 Termine per la determinazione dell’importo legale
1 L’assicuratore calcola l’importo legale al momento della chiusura dei conti. 2 Su richiesta motivata dell’assicuratore, l’autorità di vigilanza può ammettere che l’importo legale sia calcolato in un altro momento. 3 In casi motivati, l’autorità di vigilanza può esigere un nuovo calcolo o una stima dell’importo legale.
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Art. 16 Obbligo di comunicazione
Entro il 31 marzo, l’assicuratore comunica all’autorità di vigilanza l’importo legale calcolato per la fine dell’esercizio, unitamente al registro degli elementi di copertura.
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Art. 17 Copertura
1 L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi. 2 Se accerta una copertura insufficiente, l’assicuratore deve comunicarlo all’autorità di vigilanza e integrare senza indugio il patrimonio vincolato. L’autorità di vigilanza può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione. 3 Gli elementi del patrimonio vincolato devono essere liberi e non gravati. I debiti dell’assicuratore non possono essere compensati con crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È fatto salvo l’articolo 19 lettera f.
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Art. 18 Costituzione
1 L’assicuratore costituisce il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Egli registra e definisce tali elementi in modo da poter dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali elementi appartengono al patrimonio vincolato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. 2 Egli sceglie gli elementi del patrimonio vincolato innanzitutto secondo il criterio della sicurezza e della reale situazione finanziaria. 3 Con un’adeguata diversificazione, persegue un reddito conforme al mercato e assicura in ogni momento il prevedibile fabbisogno di liquidità. 4 Su richiesta, per la costituzione del patrimonio vincolato l’autorità di vigilanza può ammettere totalmente o parzialmente le pretese derivanti da contratti di riassicurazione, a condizione che il riassicuratore garantisca tali pretese con il suo patrimonio vincolato. 5 Gli assicuratori, che offrono sia l’assicurazione sociale malattie sia assicurazioni secondo la LCA5, devono definire come tale il patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie.
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Art. 19 Investimenti adeguati
1 Sono considerati adeguati i seguenti investimenti: - a.
- depositi in contanti, averi bancari, depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario con scadenza fino a 12 mesi;
- b.
- altri crediti espressi in importi fissi diversi da quelli di cui alla lettera a, segnatamente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni convertibili e obbligazioni fondiarie;
- c.
- azioni, buoni di partecipazione e di godimento, quote di società cooperative e altre partecipazioni al capitale, purché siano negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e possano essere venduti a breve termine;
- d.
- immobili residenziali o commerciali, in proprietà o comproprietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio;
- e.
- investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi che:
- 1.7
- sono approvati e autorizzati all’offerta in Svizzera dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
- 2.
- contengono soltanto investimenti di cui alle lettere a–d, e
- 3.
- sono organizzati in materia di direttive di investimento, ripartizione delle competenze, determinazione delle quote nonché vendita e riscatto delle quote in modo che gli interessi degli assicuratori partecipanti siano chiaramente salvaguardati;
- f.
- strumenti finanziari derivati:
- 1.
- che servono unicamente a garantire il patrimonio,
- 2.
- che non hanno un effetto leva sul patrimonio,
- 3.
- i cui valori di base secondo le lettere a–d sono adeguati e presenti nel patrimonio, nonché seguono le oscillazioni garantite del mercato, e
- 4.
- per i quali sono coperti tutti gli impegni che risultano per gli assicuratori da tali strumenti o che, nel caso estremo, possono risultare dall’esercizio del diritto di conversione di tali strumenti nell’investimento di base.
2 Gli altri investimenti, segnatamente gli investimenti in istituzioni che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie (art. 46 cpv. 1 lett. b), sono considerati inadeguati. 3 Se l’assicuratore non è in grado di dimostrare che gli investimenti del patrimonio vincolato coprono tutte le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione da lui conclusi, segnatamente perché determinati investimenti sono inadeguati, l’autorità di vigilanza può assegnargli un termine per integrare o sostituire gli investimenti. 6 RS 951.31 7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20194633).
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Art. 20 Limiti
1 A meno che siano effettivamente garantiti da strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, gli investimenti del patrimonio vincolato che superano uno dei seguenti limiti sono considerati inadeguati: - a.
- per tutti gli investimenti: il 5 per cento del patrimonio vincolato per debitore; per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a: il 20 per cento del patrimonio vincolato per debitore, sempre che il debitore sia una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche;
- b.
- per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c: il 25 per cento del patrimonio vincolato;
- c.
- per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d: il 25 per cento del patrimonio vincolato, fermo restando che l’assicuratore può investire:
- 1.
- all’estero al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato,
- 2.
- per oggetto al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato, se non utilizza l’oggetto per uso proprio;
- d.
- per gli investimenti in valute estere: il 20 per cento del patrimonio vincolato.
2 Il limite di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle pretese nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. 3 Il DFI può emanare direttive sul calcolo dei limiti.
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Art. 21 Limiti per gli investimenti collettivi
1 Gli investimenti e le valute estere compresi negli investimenti collettivi di capitale sono considerati nel calcolo dei limiti di investimento. Se un investimento collettivo di capitale è composto da diverse categorie di investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere a–d o da diverse valute, esso viene ripartito proporzionalmente tra le categorie di investimento o le valute se le quote sono verificabili. Se le quote non sono verificabili, l’investimento collettivo di capitale viene interamente attribuito all’investimento soggetto al limite più restrittivo. 2 Gli investimenti collettivi di capitale, che superano il 5 per cento del patrimonio vincolato per investimento, sono considerati inadeguati, tranne nel caso in cui: - a.
- sia possibile dimostrare che sono adeguatamente diversificati; e
- b.
- i relativi elementi del patrimonio possano essere scorporati a favore dell’investitore in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca depositaria.
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Art. 22 Custodia degli elementi
1 L’assicuratore deve consegnare a terzi gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato. 2 Egli comunica all’autorità di vigilanza il depositario e il luogo di custodia, nonché le relative modifiche. 3 Il depositario tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. 4 Il contratto di custodia deve prevedere che il depositario risponde verso l’assicuratore per l’adempimento degli obblighi di custodia. 5 Per motivi importanti, l’autorità di vigilanza può disporre in qualsiasi momento un cambiamento del depositario o del luogo di custodia.
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Art. 23 Verifica da parte dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza verifica almeno una volta l’anno se: - a.
- l’importo legale è calcolato correttamente;
- b.
- gli elementi attribuiti al patrimonio vincolato:
- 1.
- sono disponibili,
- 2.
- sono attribuiti e custoditi conformemente alle disposizioni,
- 3.
- corrispondono almeno all’importo legale,
- 4.
- soddisfano le disposizioni relative agli investimenti del diritto in materia di vigilanza.
2 Essa può effettuare la verifica per campionatura. 3 Può anche tenere conto dei risultati di una verifica effettuata da organi interni dell’assicuratore o dall’ufficio di revisione esterno, nonché del registro tenuto dal depositario.
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Art. 24 Utilizzo del ricavato del patrimonio vincolato
Il ricavato del patrimonio vincolato viene utilizzato innanzitutto per coprire le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione e garantite secondo l’articolo 15 LVAMal. Le eccedenze vengono utilizzate per coprire i costi amministrativi legati alla concessione di tali pretese.
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