|
Art. 72b162
162 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2184). Abrogato dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
|
Art. 73 Industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture
Sono considerate aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera b della legge quelle aventi per oggetto: - a.
- qualsiasi attività edile o la fabbricazione d’ogni tipo di elementi per costruzioni o fabbricati;
- b.
- la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici;
- c.
- il noleggio di impalcature e di macchine edili;
- d.
- la posa, la trasformazione, la riparazione o la manutenzione di installazioni di carattere tecnico all’esterno e all’interno di costruzioni;
- e.
- il montaggio, la manutenzione o lo smontaggio di macchine o d’installazioni;
- f.
- la posa, la modifica, la riparazione o la manutenzione di condotte aeree o sotterranee.
|
Art. 74 Aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo
1 Sono considerate aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera c della legge anche quelle aventi per oggetto la prospezione o lo studio della crosta terrestre. 2 Sono considerati prodotti del sottosuolo tutti gli elementi presenti in depositi naturali, in particolare rocce, ghiaia, sabbia, metalli, minerali, argilla, petrolio, gas naturale, acqua, sale, carbone e torba.
|
Art. 75 Aziende forestali
1 Non sono considerate forestali ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera della legge le aziende agricole che eseguono lavori forestali, utilizzando la mano d’opera e i mezzi dell’azienda agricola stessa. 2 Sono considerati lavori forestali tutti quelli connessi alla sistemazione, manutenzione e sfruttamento dei boschi pubblici e privati, in particolare la costruzione e la manutenzione di strade, di sentieri e di opere protettive, i lavori d’irrigazione e di drenaggio come pure la sorveglianza forestale.
|
Art. 76 Aziende per la lavorazione di sostanze
1 Sono considerate aziende per la lavorazione di sostanze ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera e della legge anche quelle che trasformano granulati, polveri o liquidi in prodotti sintetici. 2 Il ricupero e la trasformazione di una sostanza sono parificati alla lavorazione.
|
Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose.
Sono considerati aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie pericolose ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera f della legge:163 - a.
- le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità prodotti chimici di base o elaborati, prodotti chemiotecnici, lacche, coloranti, materie infiammabili o esplosive;
- b.
- le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità sostanze nocive secondo l’articolo 14 dell’allegato 1;
- c.164
- le aziende di disinfezione, di disinfestazione, di lotta contro gli insetti nocivi e di pulizia interna di recipienti;
- d.
- le aziende che producono, trattano, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grande quantità sostanze radioattive;
- e.
- le aziende che utilizzano a scopo industriale saldatori o recipienti a pressione soggetti a controllo;
- f.
- le aziende che hanno in custodia, puliscono, riparano o approntano veicoli a motore;
- g.165
- le officine che eseguono lavori di galvanizzazione; aziende di tempra; zincherie;
- h.
- le aziende che eseguono lavori di pittura a titolo professionale;
- i.
- le lavanderie chimiche;
- k.
- le aziende di distillazione del catrame;
- l.166
- i cinema e i laboratori di riprese cinematografiche.
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).
|
Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse
Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all’industria dei trasporti, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge: - a.
- le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria;
- b.
- le aziende raccordate a un’impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni.
- c.
- le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari;
- d.
- le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli;
- e.
- i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo;
- f.
- le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti;
- g.
- le scuole d’aviazione.
|
Art. 79 Aziende commerciali
1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 2 Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. 3 Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).
|
Art. 80 Macelli con installazioni meccaniche
1 Sono considerati macelli ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera i della legge tutte le aziende di macellazione pubbliche e private come pure le macellerie senza negozio. 2 Le macellerie con e senza negozio rientrano nel campo d’attività dell’INSAI solo se vi si macella per più di tre giorni alla settimana, in tutto oltre 27 ore. 3 La macellazione comprende l’uccisione, il dissanguamento, lo scuoiamento e il dimezzamento. Sono considerati installazioni meccaniche, in particolare gli impianti frigoriferi e di congelazione, i montacarichi, gli argani a motore e le gru, le attrezzature fisse per trasporti a nastro, a rullo o in sospensione, escluse le macchine destinate alla lavorazione della carne.
|
Art. 81 Fabbricazione di bevande 168
Sono considerati aziende per la fabbricazione di bevande ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera k della legge anche i commerci di bevande all’ingrosso e i depositi di bevande connessi a imprese di trasporto. 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).
|
Art. 82 Distribuzione d’elettricità, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque.
1 La distribuzione d’elettricità ne comprende la produzione, la trasformazione e la fornitura. 2 La distribuzione del gas ne comprende la produzione, lo stoccaggio e la fornitura. 3 La distribuzione dell’acqua ne comprende la captazione, il trattamento e la fornitura. 4 Sono considerate aziende di eliminazione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera 1 della legge anche quelle che eliminano o trattano i cascami e le aziende di riscaldamento a distanza loro collegate.
|
Art. 83 Enti con compiti di vigilanza
Sono considerate aziende per la vigilanza dei lavori ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera m delle legge anche gli enti cui l’INSAI ha affidato per contratto compiti speciali nell’ambito della prevenzione degli infortuni professionali o delle malattie professionali.
|
Art. 84 Laboratori d’apprendistato e protetti
Sono considerati laboratori d’apprendistato o laboratori protetti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera n della legge:169 - a.
- le officine d’apprendistato per le professioni designate all’articolo 66 capoverso 1 lettere b–m della legge, l’assicurazione coprendo gli apprendisti partecipanti ai corsi come pure gli insegnanti e gli altri membri del personale;
- b.
- i laboratori per invalidi e i centri d’integrazione, l’assicurazione coprendo sia le persone che vi fanno capo sia il personale.
169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
|
Art. 85 Aziende di lavoro temporaneo 170
Le aziende di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera o della legge comprendono il proprio personale e quello fornito a prestito. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
|
Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione 171
Sono compresi nel campo d’applicazione dell’articolo 66 capoverso 1 lettera p della legge anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d’assicurazione. 171 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561).
|
Art. 87 Servizi d’amministrazioni pubbliche
Sono considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera q della legge anche le amministrazioni dei distretti e circoli.
|
Art. 88 Aziende ausiliarie, accessorie e miste
1 L’attività dell’INSAI si estende parimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle aziende principali previste all’articolo 66 capoverso 1 della legge. Se l’azienda principale esula dal campo d’attività dell’INSAI, i lavoratori delle aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso un assicuratore designato all’articolo 68 della legge. 2 Vi è azienda mista qualora più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere assicurate dall’INSAI se soddisfano le condizioni dell’articolo 66 capoverso 1 della legge.
|
Art. 89 Lavoro per conto proprio
Sono considerati lavori per conto proprio ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d della legge, i lavori eseguiti per i propri bisogni e la cui esecuzione, non tenuto conto della collaborazione del datore di lavoro, esigerà probabilmente almeno 500 ore di lavoro. Chi esegue detti lavori deve annunciare i propri lavoratori all’INSAI.
|