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Titolo decimo: Giurisdizione266

266 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 140a  

1 I tri­bu­na­li ar­bi­tra­li can­to­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 57 del­la leg­ge, i tri­bu­na­li can­to­na­li del­le as­si­cu­ra­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 57 LP­GA267 e il Tri­bu­na­le am­mi­ni­stra­ti­vo fe­de­ra­le in ca­so di ri­cor­si di cui all’ar­ti­co­lo 109 del­la leg­ge sot­to­pon­go­no le pro­prie de­ci­sio­ni an­che all’UF­SP.

2 L’UF­SP è au­to­riz­za­to a pre­sen­ta­re ri­cor­so al Tri­bu­na­le fe­de­ra­le con­tro le de­ci­sio­ni dei tri­bu­na­li ar­bi­tra­li can­to­na­li, dei tri­bu­na­li can­to­na­li del­le as­si­cu­ra­zio­ni e del Tri­bu­na­le am­mi­ni­stra­ti­vo fe­de­ra­le.

Titolo undicesimo: Disposizioni finali 268

268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Capitolo 1: Abrogazione di ordinanze 269

269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 141  

So­no abro­ga­te:

a.
l’or­di­nan­za I del 25 mar­zo 1916270 sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni;
b.
l’or­di­nan­za II del 3 di­cem­bre 1917271 sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni;
c.
l’or­di­nan­za del 17 di­cem­bre 1973272sul­le ma­lat­tie pro­fes­sio­na­li;
d.
l’or­di­nan­za del 9 mar­zo 1954273 con­cer­nen­te l’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni pro­fes­sio­na­li e la pre­ven­zio­ne de­gli in­for­tu­ni nell’agri­col­tu­ra;
e.
l’or­di­nan­za del 23 di­cem­bre 1966274 che abro­ga le re­stri­zio­ni al­la li­ber­tà con­trat­tua­le per le as­si­cu­ra­zio­ni ob­bli­ga­to­rie can­to­na­li con­tro gli in­for­tu­ni.

Capitolo 2: Modificazioni di ordinanze

Art. 142275  

275Abro­ga­to dall’all. n. 4 dell’O del 27 giu. 1995 sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° ott. 1995 (RU 1995 3867).

Art. 143 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti  

276

276 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU1983 38.

Art. 144 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità  

277

277 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU1983 38.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 145 Prestazioni assicurative per malattie professionali  

Dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no ef­fet­tua­te pre­sta­zio­ni in esi­to a ma­lat­tie men­zio­na­te nell’al­le­ga­to 1 per le qua­li, giu­sta l’or­di­nan­za del 17 di­cem­bre 1973278 sul­le ma­lat­tie pro­fes­sio­na­li non vi era di­rit­to.

Art. 146 Indennità di rincaro  

Nes­su­na in­den­ni­tà di rin­ca­ro è ac­cor­da­ta sul­le ren­di­te per i su­per­sti­ti ver­sa­te se­con­do il di­rit­to pre­ce­den­te ai fra­tel­li e so­rel­le, ge­ni­to­ri o non­ni dell’as­si­cu­ra­to.

Art. 147 Decadenza dei contratti d’assicurazione esistenti 279  

1 Con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge de­ca­do­no tut­ti i con­trat­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni con­clu­si dai da­to­ri di la­vo­ro in fa­vo­re del lo­ro per­so­na­le o da or­ga­niz­za­zio­ni o grup­pi di la­vo­ra­to­ri e aven­ti per og­get­to ri­schi co­per­ti dall’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria con­tro gli in­for­tu­ni.

2 Tut­ti gli al­tri con­trat­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni con­clu­si da la­vo­ra­to­ri per ri­schi co­per­ti dall’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria con­tro gli in­for­tu­ni de­ca­do­no con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge, se di­sdet­ti per iscrit­to per que­sta da­ta o en­tro i sei me­si suc­ces­si­vi. I pre­mi pa­ga­ti in an­ti­ci­po so­no rim­bor­sa­ti. Gli as­si­cu­ra­to­ri de­vo­no av­ver­ti­re con­ve­nien­te­men­te gli as­si­cu­ra­ti in me­ri­to al di­rit­to di di­sdet­ta.

3 Per i con­trat­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne mul­ti­ri­schio che co­pro­no an­che gli in­for­tu­ni, la di­sdet­ta se­con­do il ca­po­ver­so 2 può es­se­re da­ta per il ri­schio in­for­tu­nio, sal­vo si trat­ti d’as­si­cu­ra­zio­ni sul­la vi­ta.

279 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vi­go­re dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 147a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 dicembre 1997 280  

Le pre­sta­zio­ni as­si­cu­ra­ti­ve ver­sa­te per gli in­for­tu­ni so­prag­giun­ti pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te mo­di­fi­ca e per le ma­lat­tie pro­fes­sio­na­li so­prav­ve­nu­te pri­ma di que­sta da­ta so­no as­se­gna­te in ba­se al di­rit­to pre­vi­gen­te.

280 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vi­go­re dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 147b Disposizioni transitorie della modifica del 9 novembre 2016 281  

1 L’ali­quo­ta gra­dua­ta di ri­du­zio­ne ai sen­si del nu­me­ro II ca­po­ver­so 2 del­la mo­di­fi­ca del 25 set­tem­bre 2015282 del­la leg­ge si ap­pli­ca nel se­guen­te mo­do:

a.
se i be­ne­fi­cia­ri del­la ren­di­ta rag­giun­go­no l’età or­di­na­ria di pen­sio­na­men­to nel 2025, un quin­to;
b.
se i be­ne­fi­cia­ri del­la ren­di­ta rag­giun­go­no l’età or­di­na­ria di pen­sio­na­men­to nel 2026, due quin­ti;
c.
se i be­ne­fi­cia­ri del­la ren­di­ta rag­giun­go­no l’età or­di­na­ria di pen­sio­na­men­to nel 2027, tre quin­ti;
d.
se i be­ne­fi­cia­ri del­la ren­di­ta rag­giun­go­no l’età or­di­na­ria di pen­sio­na­men­to nel 2028, quat­tro quin­ti.

2 Il ca­po­ver­so 2 del­le di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie del­la mo­di­fi­ca del­la leg­ge del 25 set­tem­bre 2015 si ap­pli­ca an­che agli in­for­tu­ni av­ve­nu­ti pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re di que­sta mo­di­fi­ca del­la leg­ge, ma per i qua­li il ver­sa­men­to del­la ren­di­ta ini­zia in un mo­men­to suc­ces­si­vo.

3 Le ri­ser­ve se­con­do l’ar­ti­co­lo 111 ca­po­ver­si 1 e 3 del di­rit­to an­te­rio­re, di cui gli as­si­cu­ra­to­ri di­spon­go­no se­con­do l’ar­ti­co­lo 68 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c del­la leg­ge al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 9 no­vem­bre 2016, so­no tra­spo­ste nel­le lo­ro ri­ser­ve se­con­do l’ar­ti­co­lo 90 ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge.

281 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

282 RU 2016 4375

Art. 147c Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023 283  

L’età di ri­fe­ri­men­to sta­bi­li­ta al­la let­te­ra a del­le di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie del­la mo­di­fi­ca del 17 di­cem­bre 2021284 del­la LA­VS285 va­le an­che co­me età di ri­fe­ri­men­to del­le don­ne se­con­do la LAINF.

283 In­tro­dot­to dall’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

284 RU 2023 92

285 RS 831.10

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 148  

Lapre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1984.

Disposizionifinali della modifica del 9 dicembre 1996 286

1 Le rendite complementari di cui negli articoli 20 capoverso 2 e 31 capoverso 4 della legge, stabilite prima dell’entrata in vigore della presente modificazione, sono rette dal diritto previgente.

2 Se, conformemente alle disposizioni transitorie della 10arevisione dell’AVS287, le rendite in corso dell’AVS e dell’AI sono sostituite da rendite di vecchiaia o d’invalidità del nuovo diritto, non si procede a un nuovo calcolo delle rendite complementari.

Allegato 1 288

288 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Aggiornato dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1025).

(art. 14, 77 lett. b)

Malattie professionali

Elenco delle sostanze nocive e delle malattie provocate da determinati lavori secondo l’articolo 14 dell’ordinanza

1. Sono sostanze nocive ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge:

Acetaldeide

Acetati, solamente acetato di metile, etile,butile, amile, vinile

Acetilene

Acetone

Acidi nitrosi, loro sali (nitri) ed esteri

Acido acetico

Acito azotidrico e suoi sali (azoturi)

Acido cloridrico

Acido clorosulfonico

Acido formico

Acido nitrico (acido azotico)

Acido solforico, suoi sali (solfati) ed esteri

Acido solforoso e suoi sali (solfiti)

Acridina

Acrilamide

Acrilati

Acroleina

Additivi per caucciù

Additivi per oli minerali

Alcaloidi

Alchilammine

Ammine alifatiche

Ammine aromatiche

Ammoniaca

Anidride acetica

Anidride di acito ftalico (anidride ftalica)

Anidride maleica

Anidride solforica (triossido di zolfo)

Anidride solforosa (biossido di zolfo)

Anidride trimellitica

Antimonio e suoi composti

Antracene

Aprilammine

Arsenico e suoi composti

Bario e suoi composti solubili negli acidi diluiti

Benzine

Benzolo (benzene)

Berillio (glucinio), suoi composti e sue leghe

Bitumi

Bromo

Cadmio e suoi composti

Carbammati e i loro composti

Carburo di calcio

Cemento

Cheteni

Cianogeno e suoi composti

Clorato di potassio

Clorato di sodio

Cloro

Cloruro d’alluminio

Cloruro di calce (calce clorata)

Cloruro di sulfurile

Cloruro di tionile

Cloruro di zolfo

Cobalto e suoi composti

Colofonie

Composti alogenati organici

Composti nitrosi organici

Cromo, composti del –

Diazometano

Dimetilformamide

Diossano

Disinfettanti: alcoli, aldeidi, biguanidi, cresoli e composti ammonici quaternari

n-Esano

Essenza di trementina

Fenilidrossilammina

Fenolo (acido fenico) e suoi omologhi

Fluoro e suoi composti

Formaldeide

Formammide

Fosforo e suoi composti

Fosgene (ossicloruro di carbonio)

Gas nitrosi

Glicoli, loro eteri ed esteri

Glicoli nitrati (esteri nitrici dei glicoli)

Glutaraldeide

Idrato di calcio (calce spenta)

Idrato di potassio (potassa caustica)

Idrato di sodio (soda caustica)

Idrazina e suoi derivati

Idrogeno solforato

Idrosilammina

Immine di etilene

Isotiazolinoni

Lubrificanti di raffreddamento sintetici

Oli minerali

Ossido d’etilene

Ossido di calcio (calce viva)

Ossido di carbonio (monossido)

Ozono

Parafenilendiamina

Paraffina

Pece di catrame

Perossiddi

Perosolfati

Petrolio

Piombo, suoi composti e leghe

Polvere d’amianto (asbesto)

Piridina e suoi omologhi

Polvere d’amianto (asbesto)

Polvere del legno

Resine epossidiche Catrame

Sali complessi del platino

Selenio e suoi composti

Solfuro di carbonio

Solfuro di sodio

Stagno, composti dello

Stirolo

Tallio, suoi composti

Tensioattivi

Tiocianati (solfocianuri, solfocianati)

Toluolo (toluene)

2, 4, 6-tricloro-1, 3, 5-triazina (cloruro

dell’acido cianurico)

Vanadio e suoi composti

Xilolo (xilene)

Zinco e suoi composti

2. Sono malattie professionali provocate da determinati lavori ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge:

Malattie

Lavori

a. Malattie cagionate da agenti fisici:

Vescicole, ragadi, escoriazioni, scalfitture, callosità

tutti i lavori

Borsiti croniche cagionate da pressione continua

tutti i lavori

Paralisi dei nervi cagionate da pressione

tutti i lavori

«Tendovaginiti» (peritendinitis crepitans)

tutti i lavori

Lesioni notevoli dell’udito

lavori nel rumore

Malattie cagionate da lavori in aria compressa

tutti i lavori

Congelamenti, esclusi i geloni

tutti i lavori

Colpo di sole, insolazione, colpo di calore

tutti i lavori

Malattie cagionate da ultra- e infrasuoni

tutti i lavori

Malattie cagionate da vibrazioni (solo gli effetti radiologicamente provabili sulle ossa ed articolazioni, effetti sulla circolazione periferica, effetti sui nervi periferici)

tutti i lavori

Malattie cagionate da radiazioni ionizzanti

tutti i lavori

Malattie cagionate da radiazioni non ionizzanti (laser, microonde, raggi ultra-violetti, raggi infrarossi, ecc.)

tutti i lavori

Sindrome del martello ipotenare

tutti i lavori

b. Malattie provocate da determinati lavori/Altre malattie:

Pneumoconiosi

lavori nella polvere di alluminio, di silicati, di grafite e di silice (quarzo), di metalli duri

Affezioni degli organi della respirazione

lavori nella polvere di cotone, di canapa, di lino, di cereali e delle relative farine, di enzimi, d’ifomiceti e in altre polveri organiche

Epitelioni cutanei e dermatosi precancerose

tutti i lavori con composti, prodotti o residui di catrame, pece, bitume, oli minerali e paraffina

Malattie infettive

lavori in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili

Malattie trasmesse in seguito a contatto con piante

lavori a contatto con piante e singoli componenti di esse

Malattie trasmesse in seguito a contatto con animali

governo e cura di animali; lavori che per il contatto con animali, parti, escrementi e prodotti di animali, espongono a malattie; carico, scarico o trasporto di merci

Amebiasi, epatite A, epatite E, febbre gialla, malaria

contratte durante un soggiorno fuori dell’Europa, per ragioni di lavoro

Anchilostomiasi, clonorchiasi, colera, febbre emorragica, filariasi, lebbra, leishmaniosi, oncocercosi, salmonellosi, schistosomiasi, shigellosi, strongiloidosi, tracoma, tripanosiomasi

contratte durante un soggiorno in regioni tropicali e subtropicali, per ragioni di lavoro

Allegato 2 289

289 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

(art. 25 cpv. 1)

Calcolo dell’indennità giornaliera

L’indennità giornaliera è calcolata conformemente alla formula seguente:

Esempi

a) Salario mensile

Salario di base mensile fr. 3650.—

Tredicesima mensilità fr. 3650.—

Assegni familiari mensili
fr. 365.—

fr.

Salario annuale: fr. 3 650.– × 12

43 800.—

Tredicesima mensilità

3 650.—

Assegni familiari: 365.– × 12

4 380.—

Guadagno annuale

51 830.—

113.60

Numero di giorni: 13

Totale: 13 × 113.60 = fr. 1 476.80 arrotondati a

1 477.—

b) Salario orario

Salario di base orario fr. 18.25

Assegni familiari mensili fr. 365.—

Tredicesima mensilità 8,33 %
Orario di lavoro: 45 ore la settimana
Salario annuale: fr. 18,25 × 45 × 52

42 705.—

Tredicesima

3 557.30

Assegni familiari: fr. 365.– ×12

4 380.—

Guadagno annuale

50 642.30

111.—

Numero di giorni: 22

Totale: 22 × 111.– =

2 442.—

Allegato 3 290

290 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Aggiornato dal n. II dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881).

(art. 36 cpv. 2)

Calcolo dell’indennità per menomazione dell’integrità

1.
Per le menomazioni dell’integrità menzionate di seguito, l’indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.
Per le menomazioni speciali dell’integrità e quelle non indicate di seguito, l’indennità verrà calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l’assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell’integrità fisica, mentale e psichica.
Le menomazioni dell’integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità.
Le menomazioni dell’integrità sono valutate senza mezzi ausiliari, ad eccezione degli apparecchi ottici.
2.
La perdita totale dell’uso di un organo è equiparata alla perdita dell’organo stesso. In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l’indennità per la menomazione dell’integrità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia, nessuna indennità viene versata se la menomazione dell’integrità risulta inferiore al tasso del 5 per cento dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.

Tabella delle menomazioni dell’integrità

Per cento

Per cento

Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice

5

Perdita totale di un pollice

20

Perdita di una mano

40

Perdita di un braccio all’altezza del gomito o al di sopra

50

Perdita di un alluce

5

Perdita di un piede

30

Perdita di una gamba all’altezza del ginocchio

40

Perdita di una gamba sopra il ginocchio

50

Perdita di un padiglione auricolare

10

Perdita del naso

30

Scotennatura

30

Deturpazione molto grave del viso

50

Perdita di un rene

20

Perdita della milza

10

Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione

40

Perdita dell’olfatto o del gusto

15

Sordità completa di un orecchio

15

Perdita della facoltà visiva di un occhio

30

Sordità completa

85

Perdita totale della facoltà visiva

100

Lussazione recidivante della Spalla

10

Compromissione grave della funzione masticatoria

25

Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della Colonna vertebrale

50

Paraplegia

90

Tetraplegia

100

Compromissione molto grave della funzione polmonare

80

Compromissione molto grave della funzione renale

80

Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di Concentrazione

20

Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicamenti senza crisi

30

Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psico-organica molto grave

80

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