(art. 19a LIPG)
1Nel caso in cui paga l’indennità alla persona avente diritto o la versa assieme al salario, il datore di lavoro tratta nel conteggio per la cassa di compensazione la somma versata come fosse una parte integrante del salario determinante ai sensi dell’AVS.
2I contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione prelevati sull’indennità possono essere rimborsati al datore di lavoro dalla cassa di compensazione o direttamente assieme al rimborso dell’indennità o attraverso un accredito ad hoc.
3I contributi per gli assegni familiari nell’agricoltura versati dal datore di lavoro sulla base dell’indennità gli vengono rimborsati o assieme a quest’ultima o attraverso un accredito ad hoc, conformemente all’articolo 18 capoverso 1 LAF1. La cassa di compensazione addebita il montante corrispondente al conto dei contributi prelevati in virtù della LAF.
4La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa o direttamente a lavoratori salariati oppure a datori di lavoro non soggetti all’obbligo di versare contributi i contributi dei lavoratori salariati per l’AVS, per all’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.
5Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi a carico dei lavoratori salariati.
6L’articolo 34d OAVS2 concernente il salario di poco conto non è applicabile.3