(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)
1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)20, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.21
1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.22
2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
- a.
- un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;
- b.
- un congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
20 RS 220
21 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).