(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)
1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)20, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.21
1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.22
2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
- a.
- al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;
- b.
- al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
- c.
- al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;
- d.
- al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
- e.
- al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
- f.
- il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.23
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
20 RS 220
21 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
23 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).