Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari |
Art. 7 Domanda: contenuto
(art. 21i cpv. 1 LAFam) 1 La domanda di aiuti finanziari di un’organizzazione familiare deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
2 Se l’organizzazione familiare intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgimento di attività per le quali richiede aiuti finanziari, la sua domanda deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
Art. 8 Domanda: scadenze e forma
(art. 21i cpv. 1 LAFam) 1 L’UFAS stabilisce le scadenze per l’inoltro delle domande e pubblica le informazioni pertinenti sul suo sito Internet2. 2 Mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L’organizzazione familiare deve presentare la domanda utilizzando tale modulo. 2 www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Organizzazioni familiari |
Art. 9 Contratto: contenuto
(art. 21i cpv. 2 LAFam) Il contratto di diritto pubblico per la concessione di aiuti finanziari concluso tra l’UFAS e l’organizzazione familiare stabilisce in particolare:
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Art. 10 Contratto: durata e periodicità
(art. 21i cpv. 2 LAFam) 1 I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quattro anni. Tutti i contratti iniziano e terminano contemporaneamente. 2 L’UFAS stabilisce il periodo contrattuale. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022. |
Art. 11 Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate
(art. 21h cpv. 2 LAFam) 1 Se riceve aiuti finanziari per attività che affida alle sue organizzazioni affiliate, l’organizzazione familiare disciplina contrattualmente con esse tali attività. 2 Essa riceve aiuti finanziari supplementari per il coordinamento delle attività delle organizzazioni affiliate. |
Art. 12 Calcolo e importo degli aiuti finanziari
(art. 21icpv. 2 LAFam) 1 Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano in particolare:
2 L’importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività convenuta per contratto. |
Art. 13 Spese computabili
(art. 21i cpv. 3 LAFam) 1 Sono computabili le spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento adeguato delle attività. 2 Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento di tali spese. 3 L’organizzazione familiare provvede a indennizzare le organizzazioni affiliate per le attività loro affidate nella misura del 50 per cento al massimo delle spese computabili. |
Sezione 4: Disposizioni finali |