Sezione 4: Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro |
Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni 2
1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue: GDC Cantone = numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato GDC totale = numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato partecipazione = partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato 2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi. 2 Nuovo testo giusta il n. I 19 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |
Art. 10 Conteggio
1 L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente. 2 Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 31 gennaio 19963 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata. 3 [RU 1996 811, 1997 2446n. II, 19992387 n. I 7, 2000187art. 22 cpv. 1 n. 18, 2002 4059] |