Ordinanza
sul finanziamento dell’assicurazione contro
la disoccupazione
(OFAD)
del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 92 capoverso 7bis e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),
ordina:
1 RS 837.0
Sezione 1: Oggetto e presentazione contabile
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 90a LADI);
- b.
- i mutui di tesoreria accordati dalla Confederazione per assicurare l’equilibrio annuale dei conti (art. 90b LADI);
- c.
- la partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 92 cpv. 7bis LADI).
Art. 2 Presentazione contabile
Tutte le transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 1 sono registrate singolarmente nel conto del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione).
Sezione 2: Partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 3 Versamenti parziali
Alla fine di ogni trimestre, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) versa al fondo di compensazione l’importo dovuto dalla Confederazione a titolo della sua partecipazione per tale trimestre. L’importo dei versamenti parziali è stabilito in funzione del preventivo della Confederazione.
Art. 4 Conteggio
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (ufficio di compensazione) calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale della Confederazione per l’esercizio precedente.
Sezione 3: Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente
Art. 5 Concessione dei mutui di tesoreria
1 La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando la pianificazione trimestrale della SECO mostra che gli averi del fondo non sono sufficienti per adempire gli obblighi di pagamento.
2 La SECO informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.
Art. 6 Richiesta dei mutui, tasso e durata
1 I mutui sono richiesti dalla SECO alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno 100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
2 Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
3 Al momento della concessione del mutuo, la SECO e l’Amministrazione federale delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.
Art. 7 Rimborso dei mutui
1 Se non è in grado di rimborsare il mutuo alla scadenza fissata, il fondo di compensazione lo rimborsa non appena la sua situazione finanziaria e l’evoluzione del mercato del lavoro lo permettono.
2 I rimborsi parziali sono effettuati soltanto se l’importo disponibile per il rimborso è di 100 milioni di franchi almeno.
Art. 8 Credito in conto corrente
L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.
Sezione 4: Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni 2
1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:
GDC Cantone = numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato
GDC totale = numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato
partecipazione = partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato
2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.
2 Nuovo testo giusta il n. I 19 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 10 Conteggio
1 L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente.
2 Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione
La SECO e l’Amministrazione federale delle finanze eseguono congiuntamente la presente ordinanza.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 31 gennaio 19963 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
3 [RU 1996 811, 1997 2446n. II, 19992387 n. I 7, 2000187art. 22 cpv. 1 n. 18, 2002 4059]
Art. 13 Diritto vigente: modifica
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.