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Art. 5 Dimensione degli edifici di abitazione che beneficiano della promozione
Di massima beneficiano della promozione soltanto gli edifici di abitazione che contano almeno tre alloggi.
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Art. 6 Numero degli alloggi che beneficiano della promozione
1 L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) determina il numero degli alloggi che beneficiano della promozione in un immobile. 2 Nei grandi edifici di abitazione, i mutui sono accordati soltanto per una parte degli alloggi. 3 Durante il periodo in cui viene accordato l’aiuto federale, la riduzione degli interessi può essere trasferita da un alloggio all’altro.
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Art. 7 Capitale proprio richiesto
1 Il proprietario o il titolare del diritto di superficie deve finanziare almeno il 10 per cento dei costi di investimento con capitale proprio. 2 Nel caso di rinnovo, almeno il 10 per cento delle spese di rinnovo deve, di regola, essere finanziato con capitale proprio.
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Art. 8 Costi immobiliari computabili
1 I costi immobiliari computabili sono: - a.
- gli interessi sul capitale investito proprio e mutuato;
- b.
- il canone del diritto di superficie;
- c.
- gli ammortamenti;
- d.
- le spese di manutenzione e i contributi al fondo di rinnovamento;
- e.
- le spese di gestione;
- f.
- il supplemento rischio;
- g.
- gli oneri e le imposte legati all’oggetto.
2 Il tasso d’interesse sul capitale proprio investito non deve superare il tasso d’interesse usuale delle ipoteche di primo grado. 3 Per la parte del capitale mutuato che supera il 65 per cento dei costi di investimento può essere applicato un tasso di interesse più elevato; per la parte inferiore al 65 per cento, la differenza di tasso di interesse non deve tuttavia superare i 3/4 di punto percentuale. 4 Il canone del diritto di superficie non deve, di massima, superare il tasso di interesse usuale delle ipoteche di primo grado. 5 Il tasso di ammortamento deve essere fissato in modo che almeno i due terzi del mutuo della Confederazione e al massimo il 30 per cento dei costi di investimento possano essere rimborsati durante il periodo per il quale è accordato l’aiuto federale. 6 Per i costi secondo il capoverso 1 lettere d–g può essere calcolato un importo forfettario. Il DEFR fissa questo importo forfettario. 7 Il proprietario o il titolare del diritto di superficie provvede affinché i mezzi destinati alla manutenzione e al rinnovo siano utilizzati conformemente a quanto previsto e ne informa l’Ufficio federale o i servizi competenti designati da quest’ultimo.
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Art. 9 Pigione iniziale in caso di rinnovo
In caso di rinnovo, il calcolo della pigione iniziale è basato sulla vecchia pigione aumentata della parte delle migliorie che è possibile ripercuotere sulla nuova pigione e che aumenta il valore dell’oggetto locato. È possibile procedere a un’armonizzazione delle pigioni tra gli alloggi di un immobile.
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Art. 10 Determinazione delle pigioni
1 L’Ufficio federale fissa le pigioni massime autorizzate 2 Su autorizzazione dell’Ufficio federale, il locatore può fissare supplementi e riduzioni giustificati dalle qualità particolari degli alloggi. L’importo totale delle pigioni di un immobile non deve superare il totale delle pigioni massime autorizzate. 3 La determinazione e il controllo delle pigioni si applicano a tutti gli alloggi e locali annessi dell’immobile. Sono eccettuati gli alloggi di tipo particolare e i locali commerciali o altri locali che non sono oggetto dell’aiuto federale.
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Art. 11 Adeguamenti della pigione
1 Il locatore può adeguare la pigione: - a.
- in funzione delle variazioni del tasso ipotecario o del canone del diritto di superficie;
- b.
- in seguito a investimenti che aumentano il valore dell’oggetto locato;
- c.
- in caso di aumento delle spese di manutenzione, delle spese di gestione o degli oneri e delle imposte legati all’oggetto;
- d.
- in caso di alloggi la cui pigione è ribassata in funzione della riduzione dell’interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2.
2 Le riduzioni della pigione basate sul capoverso 1 lettera a devono essere effettive al più tardi a partire dal prossimo termine di disdetta possibile. 3 Il DEFR fissa in modo forfettario gli aumenti di cui al capoverso 1 lettera c.
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Art. 12 Comunicazione degli aumenti della pigione
Il locatore può far valere aumenti della pigione basati sull’articolo 11 capoverso 1 a partire dal prossimo termine di disdetta possibile. Gli aumenti della pigione devono essere comunicati per scritto al locatario almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di disdetta e devono essere motivati e completati con un’informazione sui rimedi di diritto.
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Art. 13 Spese accessorie
Per le spese accessorie, si applicano gli articoli 257a e 257b del Codice delle obbligazioni (CO)3.
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Art. 14 Interessi sui mutui
Se non vi è diritto alla riduzione dell’interesse sul mutuo, detto tasso deve corrispondere a quello medio per le nuove ipoteche di primo grado, stabilito dalla Banca nazionale svizzera per il mese di ottobre. Questo tasso è arrotondato al quarto di punto percentuale e vale per l’anno civile seguente.
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Art. 15 Riduzione dell’interesse
1 I mutui sono accordati di regola senza interesse. 2 La riduzione dell’interesse è calcolata in funzione dell’importo del mutuo che deve essere ancora rimborsato.
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Art. 16 Inizio della riduzione della pigione
Il locatario ha diritto alla riduzione della pigione a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale comincia il rapporto di locazione. In caso di rinnovo, se il rapporto di locazione continua, è determinante l’entrata in vigore del nuovo contratto di locazione.
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Art. 17 Limiti di reddito
1 La riduzione dell’interesse sul mutuo è accordata se l’alloggio è occupato da una o due persone maggiorenni, il cui reddito imponibile conformemente alla legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta non supera 50 000 franchi. 2 Per le economie domestiche con più di due persone maggiorenni, il limite di reddito è aumentato di 20 000 franchi per persona supplementare. 3 Il limite di reddito è aumentato di 2500 franchi per ogni figlio minorenne. 4 Il reddito delle persone minorenni non è preso in considerazione. 5 Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di reddito è aumentato del 10 per cento. 6 Il DEFR può adeguare il limite di reddito alla situazione economica e all’evoluzione generale dei redditi.
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Art. 18 Limiti di sostanza
1 La riduzione dell’interesse sul mutuo è accordata se l’alloggio è occupato da una o due persone maggiorenni, la cui sostanza totale, previa deduzione dei debiti comprovati, non supera 144 000 franchi. 2 Per le economie domestiche con più di due persone maggiorenni, il limite di sostanza è aumentato di 40 000 franchi per persona supplementare. 3 Il limite di sostanza è aumentato di 16 900 franchi per ogni figlio minorenne. 4 Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di sostanza è aumentato del 10 per cento. 5 I limiti fissati nei capoversi 1–3 sono aumentati del 25 per cento: - a.
- per le persone che hanno diritto a una rendita AVS;
- b.
- per le persone che hanno diritto almeno a una mezza rendita AI;
- c.
- per le persone accudite durevolmente da una terza persona.
6 Il DEFR può adeguare i limiti di sostanza alla situazione economica e all’evoluzione generale dei redditi.
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Art. 19 Prescrizione relativa all’occupazione
La riduzione dell’interesse sul mutuo è accordata soltanto per gli alloggi che contano al massimo due locali in più del numero di occupanti.
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Art. 20 Controllo delle condizioni di riduzione di interessi
I servizi competenti verificano ogni anno il rispetto delle prescrizioni in materia di reddito, di sostanza e di occupazione.
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Art. 21 Soppressione della riduzione di interessi
1 La riduzione dell’interesse sul mutuo è soppressa se: - a.
- gli occupanti non adempiono più i loro obblighi di fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 15 capoverso 2 LPrA;
- b.
- gli occupanti non soddisfano più le prescrizioni in materia di reddito e di sostanza;
- c.
- il numero dei locali supera di più di due il numero di occupanti dell’alloggio.
2 Se la riduzione è soppressa, il proprietario o il titolare del diritto di superficie deve pagare interessi sul mutuo a decorrere dall’inizio dell’anno seguente. Egli può adeguare in modo corrispondente la pigione. 3 La riduzione è soppressa per gli alloggi che restano vacanti più di tre mesi. Sono eccettuati i casi di rigore. 4 Il proprietario o il titolare del diritto di superficie è tenuto a presentare all’Ufficio federale un conteggio annuo delle riduzioni di interessi chieste.
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Art. 22 Fideiussione
1 L’Ufficio federale può garantire mediante fideiussione mutui ipotecari di grado posteriore accordati dalle banche o da altri adeguati istituti di credito a concorrenza del 65–90 per cento dei costi di investimento. 2 La fideiussione dell’Ufficio federale è accordata sottoforma di fideiussione semplice secondo l’articolo 495 capoverso 3 CO5. 3 La responsabilità è retta dall’articolo 499 CO.
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Art. 23 Fine anticipata dell’aiuto federale
Quando decide se porre anticipatamente fine all’aiuto federale conformemente all’articolo 19 capoverso 3 LPrA, l’Ufficio tiene debitamente conto dei bisogni degli occupanti.
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Art. 24 Trapasso di proprietà
1 Il trapasso di proprietà di un immobile oggetto dell’aiuto federale deve essere autorizzato dall’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale dà l’autorizzazione se l’acquirente si impegna: - a.
- a concludere un contratto di diritto pubblico con la Confederazione;
- b.
- a mantenere le pigioni fissate in base ai costi immobiliari; e
- c.
- a prendere a carico l’obbligo di rimborsare il mutuo.
3 Per trapasso di proprietà si intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, vale a dire la vendita, la permuta, la donazione, la divisione ereditaria e l’attribuzione giudiziaria. 4 In caso di attribuzione giudiziaria, il capoverso 1 si applica per analogia.
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Art. 25 Realizzazione forzata
1 La realizzazione forzata di un immobile oggetto di un aiuto federale è retta dalla legge federale dell’11 aprile 18896 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). 2 Dopo la chiusura della procedura di realizzazione forzata, l’aiuto federale termina e la menzione di restrizione della proprietà iscritta nel registro fondiario è cancellata.
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Art. 26 Trasformazione di appartamenti in locazione in appartamenti in proprietà
L’Ufficio federale può, su domanda, autorizzare la trasformazione di appartamenti in locazione in appartamenti in proprietà se: - a.
- il bisogno locale di appartamenti in locazione è coperto;
- b.
- i locatari stessi acquisiscono in proprietà gli alloggi o hanno disdetto il contratto di locazione; e
- c.
- il mutuo è stato rimborsato o la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione.
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