Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
(OACust)
del 25 aprile 2018 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust),
ordina:
1 RS 861
Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione temporale
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne gli aiuti finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 2 LACust:
- a.
- le condizioni per l’ottenimento di aiuti finanziari;
- b.
- il calcolo degli aiuti finanziari e la durata del loro versamento;
- c.
- la procedura per la presentazione della domanda di aiuti finanziari;
- d.
- il versamento degli aiuti finanziari;
- e.
- la valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.
Art. 2 Campo di applicazione temporale
La presente ordinanza si applica:
- a.2
- alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;
- b.3
- ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 gennaio 2023;
- c.
- agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 30 giugno 2023;
- d.
- ai progetti secondo il capitolo 5, il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 30 giugno 2023.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Capitolo 2: Aiuti finanziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Sezione 1: Aventi diritto agli aiuti finanziari
Art. 3
1 Hanno diritto agli aiuti finanziari:
- a.
- gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 4, 7 e 10;
- b.
- le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l’articolo 17.
2 Non hanno diritto agli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare l’attività lucrativa o la formazione con la famiglia.
Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna
Art. 4 Strutture di custodia collettiva diurna
1 Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.
2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:
- a.
- dispongono di almeno 10 posti; e
- b.
- sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all’anno.
3 La significatività dell’aumento dell’offerta è valutata rispetto all’offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell’offerta si intende:4
- a.
- un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti; o
- b.
- un’estensione di un terzo delle ore di apertura, ma di almeno 375 ore all’anno.
4 La struttura di custodia collettiva diurna esistente che prosegue la sua attività sotto la responsabilità di un nuovo organismo o che viene riaperta non è considerata una nuova struttura. Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell’infrastruttura della struttura di custodia collettiva diurna esistente.5
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
5 Per. introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Art. 5 Finanziamento a lungo termine
Le strutture di custodia collettiva diurna devono mostrare in modo plausibile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.
Art. 6 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono versati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.
2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all’allegato 1.
3 Gli aiuti finanziari sono versati come segue:
- a.
- per i posti occupati, l’intero contributo forfettario durante due anni;
- b.
- per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.
Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche
Art. 7 Strutture di custodia parascolastiche
1 Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.
2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:
- a.
- dispongono di almeno 10 posti;
- b.
- sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all’anno; e
- c.
- custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno, incluso il pasto, o almeno 2 ore al pomeriggio.
3 La significatività dell’aumento dell’offerta è valutata rispetto all’offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell’offerta si intende:6
- a.
- un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti; o
- b.
- un’estensione delle ore di apertura mediante l’aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma di almeno 50 blocchi orari all’anno.
4 La struttura di custodia parascolastica esistente che prosegue la sua attività sotto la responsabilità di un nuovo organismo o che viene riaperta non è considerata una nuova struttura. Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell’infrastruttura della struttura di custodia parascolastica esistente.7
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
7 Per. introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Art. 8 Finanziamento a lungo termine
Le strutture di custodia parascolastiche devono mostrare in modo plausibile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.
Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono versati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.
2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all’allegato 2.
3 Gli aiuti finanziari sono versati come segue:
- a.
- per i posti occupati, l’intero contributo forfettario durante due anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b.
- per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.
Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne
Art. 10 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne
1 Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.
2 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:
- a.
- la formazione e la formazione continua dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
- b.
- progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell’organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).
3 Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.
Art. 11 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua possono ammontare a 150 franchi al massimo per famiglia diurna occupata, ma al massimo a un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono versati per tre anni al massimo.
2 Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computabili le spese che risultano da un’esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.
Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione
Art. 12 Domanda di aiuti finanziari
1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:
- a.
- una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e sul bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b.8
- per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull’arco di almeno sei anni, nonché una prova concreta del bisogno con un elenco degli iscritti;
- c.
- per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e la formazione continua, nonché il numero di famiglie diurne occupate.
2 La domanda di aiuti finanziari, corredata dei documenti richiesti, dev’essere presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell’inizio dell’attività della struttura, dell’aumento dell’offerta o dell’esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.
3 L’UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Art. 13 Esame da parte del Cantone
1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:
- a.
- come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b.
- se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c.
- se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d.
- se è probabile il rilascio di un’autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell’ordinanza del 19 ottobre 19779 sull’affiliazione;
- e.
- come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 4 o 7.
2 L’UFAS mette a disposizione del Cantone appositi moduli ai fini del parere.
Art. 14 Decisione in merito al diritto agli aiuti finanziari
L’UFAS decide mediante decisione formale in merito al diritto agli aiuti finanziari e sulla loro durata.
Art. 15 Versamento degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati annualmente. Possono essere versati al più presto se e nella misura in cui vi sono spese imminenti.
2 L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari:
- a.
- per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d’occupazione e della chiusura dell’esercizio annuale;
- b.
- per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e formazione continua, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.
3 I documenti corrispondenti devono essere presentati all’UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell’anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione) o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4 Su domanda scritta, l’UFAS può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all’UFAS una copia dell’autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell’ordinanza del 19 ottobre 197710 sull’affiliazione e hanno comunicato per scritto l’inizio dell’attività o l’aumento dell’offerta.
5 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l’UFAS sulle modifiche importanti.
Art. 16 Valutazione
1 L’UFAS provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito esso può ricorrere a specialisti esterni.
2 I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all’UFAS. Quest’ultimo allestisce i moduli corrispondenti.
Capitolo 3: Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo
Art. 17 Progetti a carattere innovativo
Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti a carattere innovativo che:
- a.
- sono in grado di avere un forte impatto e di fungere da modello per altri progetti;
- b.
- sono orientati alla sostenibilità; e
- c.
- possono essere valutati in merito alla loro esecuzione e al loro impatto.
Art. 18 Calcolo degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall’elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.
Art. 19 Domanda di aiuti finanziari
1 La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:
- a.
- una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni concernenti lo scopo e l’utilità, la funzione di modello e la sostenibilità, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b.
- un piano di finanziamento del progetto.
2 La domanda di aiuti finanziari dev’essere presentata all’UFAS prima dell’elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.
3 L’UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.
Art. 20 Procedura per la concessione di aiuti finanziari
1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale è prevista l’esecuzione del progetto. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:
- a.
- come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b.
- se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c.
- se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d.
- in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell’anno civile precedente l’elaborazione del piano dettagliato del progetto.
2 L’UFAS conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l’importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l’accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l’esecuzione della valutazione.
Capitolo 4: Aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia
Art. 21 Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia
Per aumento dei sussidi secondo l’articolo 3a capoverso 1 LACust si intendono gli aumenti dei sussidi del Cantone e dei Comuni, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge, che consentono, mediante contributi finanziari supplementari destinati ai genitori o alle strutture di custodia complementare alla famiglia, di ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (costi di custodia) a carico dei genitori che esercitano un’attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione.
Art. 22 Plausibilità della garanzia a lungo termine del finanziamento
I Cantoni devono mostrare in modo plausibile che il finanziamento dell’aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.
Art. 23 Aumento dei sussidi computabile e calcolo degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base dell’aumento dei sussidi intervenuto nell’anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione). A tal fine, la somma dei sussidi nell’anno di contribuzione in questione è confrontata con la somma dei sussidi nell’anno civile precedente l’inizio dell’aumento dei sussidi.
2 Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati:
- a.
- gli aumenti di sussidi destinati a istituire nuovi posti di custodia;
- b.
- le prestazioni fornite su base volontaria dai datori di lavoro e da altre persone giuridiche e fisiche per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
3 Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano in media al massimo al 37 per cento dell’aumento dei sussidi intervenuto nei tre anni di contribuzione.
Art. 24 Domanda di aiuti finanziari e decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari
1 La domanda di aiuti finanziari deve essere presentata dal Cantone.
2 Essa va corredata dei seguenti documenti:
- a.
- una descrizione del sistema di sussidi attuale;
- b.
- una descrizione dell’aumento dei sussidi previsto e delle modalità per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
- c.
- un riepilogo dei seguenti importi:
- 1.
- importi dell’aumento dei sussidi previsto,
- 2.
- importi dei sussidi versati nell’anno civile precedente l’inizio dell’aumento dei sussidi;
- d.
- una documentazione relativa al finanziamento a lungo termine dell’aumento dei sussidi previsto.
3 Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera c si basa sui progetti dei seguenti documenti del Cantone e dei Comuni:
- a.
- conti annuali dell’anno civile precedente l’inizio dell’aumento dei sussidi previsto;
- b.
- preventivi per il primo anno per il quale è previsto un aumento dei sussidi;
- c.
- piani finanziari per gli anni successivi al primo anno per il quale è previsto l’aumento dei sussidi.
4 La domanda dev’essere presentata all’UFAS al più presto nove mesi prima dell’aumento dei sussidi ma al più tardi un giorno prima di tale aumento.
5 L’UFAS emana una decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari, di regola entro quattro mesi dalla ricezione della domanda corredata della documentazione completa.
Art. 25 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull’importo massimo
L’UFAS decide con decisione formale sul diritto agli aiuti finanziari e sull’importo massimo dopo che il Cantone ha presentato una versione aggiornata del riepilogo degli importi relativi all’aumento dei sussidi, sulla base dei documenti eventualmente rielaborati di cui all’articolo 24 capoverso 2 e dei documenti approvati di cui all’articolo 24 capoverso 3.
Art. 26 Versamento degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell’anno di contribuzione.
2 Essi sono versati se il Cantone presenta all’UFAS, al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell’anno di contribuzione, i seguenti documenti:
- a.
- riepilogo dei sussidi concessi dal Cantone e dai Comuni nell’anno di contribuzione, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge;
- b.
- rapporto relativo all’entità della riduzione dei costi di custodia mediante l’aumento dei sussidi nell’anno di contribuzione.
3 Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera a si basa sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.
4 L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2.
Art. 27 Domanda di restituzione
1 Se gli aiuti finanziari concessi superano in media il 37 per cento dell’aumento dei sussidi intervenuto nei tre anni di contribuzione, l’UFAS chiede la restituzione della differenza.
2 L’UFAS compensa la differenza con gli aiuti finanziari per il terzo anno di contribuzione.
Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Art. 28 Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
1 Sono considerati progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia:
- a.
- i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che permettono di agevolare i genitori nell’organizzazione della custodia complementare alla famiglia per i loro figli;
- b.
- i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che permettono ai genitori di disporre di una flessibilità a breve o a lungo termine nella custodia complementare alla famiglia per i loro figli; o
- c.
- i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che predispongono un’offerta con orari di apertura ampliati in misura significativa nell’arco della giornata, della settimana o dell’anno.
2 Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti di cui al capoverso 1, che:
- a.
- garantiscono un coordinamento tra i diversi attori, in particolare le strutture di custodia, le famiglie diurne e la scuola;
- b.
- sono orientati alla sostenibilità; e
- c.
- si rivolgono all’intera popolazione di un Comune.
3 Possono beneficiare degli aiuti finanziari anche progetti pilota che, pur non rivolgendosi all’intera popolazione di un Comune, sono avviati nel quadro di un progetto più ampio destinato a un intero Comune.
Art. 29 Offerta di servizi per la custodia con orari di apertura ampliati in misura significativa
1 Gli aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust sono versati solo se l’offerta di servizi per la custodia prevede gli orari di apertura usuali e gli orari di apertura ampliati in misura significativa.
2 Nel quadro dell’offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica sono considerati:
- a.
- orari di apertura usuali: almeno undici ore al giorno tra le ore 6 e le 19, per almeno cinque giorni alla settimana e almeno 48 settimane all’anno;
- b.11
- orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno due settimane supplementari all’anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l’ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.
3 Nel quadro dell’offerta di servizi per la custodia parascolastica sono considerati:
- a.
- orari di apertura usuali: i periodi senza lezioni compresi tra le ore 7 e le 18, per cinque giorni alla settimana durante tutte le settimane scolastiche;
- b.12
- orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno otto settimane supplementari all’anno durante le vacanze scolastiche, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l’ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Art. 30 Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari
1 Per il calcolo degli aiuti finanziari sono computati i costi che, durante il periodo stabilito nella decisione secondo l’articolo 32, sono occasionati per:
- a.
- l’elaborazione del piano dettagliato del progetto;
- b.
- l’acquisizione e l’adeguamento di sistemi d’informazione necessari per il progetto;
- c.
- il reclutamento e la formazione del personale; e
- d.
- la valutazione della concezione e dell’attuazione del progetto.
2 I costi per la valutazione sono computati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- nella domanda di aiuti finanziari è indicato che sarà svolta una valutazione;
- b.
- la valutazione include un’analisi e un apprezzamento in merito alla concezione e all’attuazione del progetto, effettuati in modo sistematico e redatti secondo metodi scientifici da un organo esterno;
- c.
- i risultati della valutazione sono resi accessibili al pubblico.
3 Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati i costi per:
- a.
- l’istituzione di nuovi posti di custodia;
- b.
- l’esercizio di strutture di custodia;
- c.
- la costruzione e la ristrutturazione di strutture di custodia;
- d.
- l’acquisto di materiale.
Art. 31 Domanda di aiuti finanziari
1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a.
- una descrizione del progetto e del modo in cui esso contribuisce ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- b.
- informazioni concernenti gli attori coinvolti nel progetto, il calendario e un’eventuale valutazione;
- c.
- un riepilogo dei costi previsti e un piano di finanziamento;
- d.
- una descrizione della modalità di coordinamento con gli altri attori di cui all’articolo 28 capoverso 2 lettera a.
2 Se la domanda non è presentata da un Cantone, alla stessa dev’essere allegato un parere dei Cantoni competenti in merito al progetto.
3 La domanda dev’essere presentata all’UFAS al più presto quattro mesi prima dell’inizio dell’elaborazione del piano dettagliato del progetto ma al più tardi un giorno prima dell’inizio di tale elaborazione.
Art. 32 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del versamento
L’UFAS decide con decisione formale, dopo aver ricevuto la domanda corredata della documentazione completa, sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del loro versamento.
Art. 33 Versamento degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari per progetti secondo l’articolo 30 capoverso 1 sono versati, se il richiedente presenta all’UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l’articolo 32, i seguenti documenti:
- a.
- piano dettagliato del progetto;
- b.
- rapporto sul progetto con dati concernenti lo svolgimento del medesimo, il raggiungimento degli obiettivi e le prospettive per il futuro;
- c.
- conteggio finale dei costi computabili con giustificativi;
- d.
- per progetti di persone fisiche o giuridiche: oltre ai documenti di cui alle lettere a–c, i rapporti annuali dell’organismo responsabile.
2 Gli aiuti finanziari per valutazioni secondo l’articolo 30 capoverso 2 sono versati, se il richiedente presenta all’UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l’articolo 32, i seguenti documenti:
- a.
- rapporto di valutazione;
- b.
- conteggio dei costi della valutazione con giustificativi.
3 L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui ai capoversi 1 e 2.
Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5
Art. 34 Moduli
L’UFAS mette a disposizione moduli in particolare per le domande, i pareri dei Cantoni, i rapporti e i conteggi.
Art. 35 Proroga del termine e riduzione degli aiuti finanziari in caso di mancata osservanza del termine
1 Se vi sono motivi sufficienti, può essere chiesta una proroga di un mese al massimo del termine per la presentazione dei documenti di cui agli articoli 26 e 33. La richiesta dev’essere presentata per scritto all’UFAS prima della scadenza del termine.
2 In caso di mancata osservanza senza motivi sufficienti del termine ordinario o prorogato per la presentazione dei documenti, gli aiuti finanziari sono ridotti come segue:
- a.
- in caso di ritardo fino a un mese: di un quinto;
- b.
- in caso di ritardo superiore a un mese: di un quinto al mese.
Art. 36 Concessione di anticipi
1 L’UFAS può concedere anticipi dopo che ha preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32.
2 L’anticipo ammonta al massimo all’80 per cento degli aiuti finanziari da versare presumibilmente per l’anno di contribuzione in questione o per la durata del progetto.
Art. 37 Obbligo d’informare
I richiedenti e i beneficiari degli aiuti finanziari devono fornire all’UFAS tutte le informazioni richieste e a comunicargli tempestivamente tutte le modifiche importanti.
Art. 38 Valutazione
L’UFAS provvede alla valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 39
L’ordinanza del 9 dicembre 200213 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è abrogata.
13 [RU 2003 258, 2011 189, 2015 25]
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3 14
1 Fino al 28 febbraio 2019 possono essere presentate:
- a.
- domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2019;
- b.
- domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2019.
2 Fino al 30 gennaio 2023 possono essere presentate:
- a.
- domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;
- b.
- domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2023.
3 Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 30 gennaio 2019 e inserite in una lista di attesa secondo l’ordine di priorità stabilito conformemente all’articolo 4 capoverso 3 LACust sono esaminate come nuove domande.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).
Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5
Fino al 31 luglio 2018 possono essere presentate:
- a.
- domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (capitolo 4) che hanno effetto tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018;
- b.
- domande di aiuti finanziari per progetti (capitolo 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018.
Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 4215
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 e, fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 30 giugno 2023.
2 I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.
3 La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 339).