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Art. 1 Zona d’impatto territoriale
1 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d’impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:
2 Nell’ambito delle convenzioni di programma, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può inserire nella zona d’impatto territoriale anche parti degli agglomerati di cui al capoverso 1 lettera a nonché dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b, se:
3 Nell’ambito delle convenzioni di programma, la SECO può inserire nella zona d’impatto territoriale anche singoli Comuni se lo ritiene opportuno per realizzare un progetto concreto. L’ammissione di un Comune vale soltanto fino al termine del progetto in questione. 4 Le proposte di estensione della zona d’impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma cantonale d’attuazione. |
Art. 3 Conteggio
1 I Cantoni presentano alla SECO, all’inizio di ogni anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti. 2 Gli ammortamenti, i pagamenti degli interessi e le prestazioni di garanzia di terzi provenienti dai mutui concessi durante un anno, nonché le garanzie che i Cantoni devono fornire in questo periodo secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale devono essere versati annualmente nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione. |
Art. 4 Vigilanza finanziaria
1 La vigilanza finanziaria è garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze. 2 I dettagli relativi alla vigilanza finanziaria sono disciplinati nelle convenzioni di programma con i Cantoni d’intesa con il Controllo federale delle finanze e i Servizi cantonali di controllo delle finanze. |
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 novembre 19972 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata. 2 [RU 1998 79, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 21] |