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Ordinanza
concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(Ordinanza sulle tasse UFAG)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,3

ordina:

1 RS 172.010

2 RS 910.1

3 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).

Allegato 1 21

21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4491). Aggiornato dall’all. dell’O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4279), dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615) e dall’all. dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).

(art. 4 cpv. 1)

1

Art. 1 Campo d’applicazione 4  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la ri­scos­sio­ne del­le tas­se da par­te dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG), com­pre­sa la sua sta­zio­ne fe­de­ra­le di ri­cer­ca Agro­sco­pe, per pre­sta­zio­ni e de­ci­sio­ni nell’am­bi­to del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra e del­le re­la­ti­ve di­spo­si­zio­ni d’ese­cu­zio­ne, non­ché per pre­sta­zio­ni di ca­rat­te­re sta­ti­sti­co for­ni­te dall’UFAG con­for­me­men­te al­la leg­ge del 9 ot­to­bre 19925 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le.6

2 Es­sa di­sci­pli­na al­tre­sì la ri­scos­sio­ne di tas­se da par­te di or­ga­ni d’ese­cu­zio­ne, a cui l’UFAG ha af­fi­da­to com­pi­ti d’ese­cu­zio­ne.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vi­go­re dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

5 RS 431.01

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 7  

1 Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga al­tri­men­ti, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20048 su­gli emo­lu­men­ti.

2 Per la ri­scos­sio­ne di emo­lu­men­ti da par­te di or­ga­ni d’ese­cu­zio­ne, a cui l’UFAG ha af­fi­da­to com­pi­ti d’ese­cu­zio­ne, si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 2 ca­po­ver­so 2 e 6–14 dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 2004 su­gli emo­lu­men­ti.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vi­go­re dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

8 RS 172.041.1

Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione  

1 Per la ri­scos­sio­ne di tas­se per le im­por­ta­zio­ni di pro­dot­ti agri­co­li si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 50 dell’or­di­nan­za del 26 ot­to­bre 20119 sul­le im­por­ta­zio­ni agri­co­le.10

2 ...11

3 ...12

9 RS 916.01

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4693).

11 Abro­ga­to dall’art. 61 n. 2 dell’O del 27 ott. 2010 sul­la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li, con ef­fet­to dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6167, 2011 1197).

12 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con ef­fet­to dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse 13  

Non so­no ri­scos­se tas­se per:

a.
l’ac­qui­si­zio­ne di pre­sta­zio­ni di ca­rat­te­re sta­ti­sti­co dell’UFAG da par­te dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di sta­ti­sti­ca;
b.
le de­ci­sio­ni con­cer­nen­ti aiu­ti fi­nan­zia­ri e in­den­ni­tà;
c.14
l’uso di ser­vi­zi elet­tro­ni­ci dell’UFAG da par­te di ter­zi che agi­sco­no uni­ca­men­te nell’am­bi­to di un man­da­to di di­rit­to pub­bli­co o che so­sten­go­no l’at­tua­zio­ne del di­rit­to eu­ro­peo.

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

14 In­tro­dot­ta dall’all. dell’O del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).

Art. 4 Calcolo della tassa 15  

1 Le tas­se so­no cal­co­la­te in ba­se al­le ta­rif­fe di cui agli al­le­ga­ti 1 e 2.

1bis Per il cal­co­lo del­le tas­se in re­la­zio­ne all’or­di­nan­za del 31 ot­to­bre 201816 sul­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li si ap­pli­ca l’al­le­ga­to 3.17

2 Se gli al­le­ga­ti non in­di­ca­no al­cun im­por­to o in­ve­ce di un im­por­to for­fe­ta­rio fis­sa­no un qua­dro ta­rif­fa­rio, le tas­se so­no cal­co­la­te in fun­zio­ne del di­spen­dio di tem­po nei li­mi­ti di sif­fat­to qua­dro. La ta­rif­fa ora­ria oscil­la tra 90 e 200 fran­chi a se­con­da del­le co­no­scen­ze spe­cia­li­sti­che ri­chie­ste al per­so­na­le re­spon­sa­bi­le.

3 Se una de­ci­sio­ne o una pre­sta­zio­ne per la qua­le ne­gli al­le­ga­ti è fis­sa­to un im­por­to si ri­ve­la ec­ce­zio­nal­men­te ele­va­ta, la tas­sa è cal­co­la­ta se­con­do il ca­po­ver­so 2.

4 Qua­lo­ra per l’ema­na­zio­ne di una mi­su­ra am­mi­ni­stra­ti­va di cui agli ar­ti­co­li
169–171a del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra sia ne­ces­sa­ria un’ispe­zio­ne azien­da­le, per ogni ispe­zio­ne è ri­scos­so un im­por­to for­fet­ta­rio di 200 fran­chi per co­sti di viag­gio e tra­spor­to.18

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vi­go­re dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

16 RS 916.20

17 In­tro­dot­to dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

Art. 5 Supplemento  

Per pre­sta­zio­ni e de­ci­sio­ni che su ri­chie­sta so­no re­se d’ur­gen­za o al di fuo­ri del nor­ma­le ora­rio di la­vo­ro, l’UFAG può ri­scuo­te­re un sup­ple­men­to fi­no a con­cor­ren­za del 50 per cen­to del­la tas­sa.

Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni 19  

Le tas­se di cui all’al­le­ga­to 2 van­no ver­sa­te an­ti­ci­pa­ta­men­te.

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vi­go­re dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del 18 ot­to­bre 200020 con­cer­nen­te le tas­se dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra è abro­ga­ta.

20 [RU 20002698, 2001 1191art. 51 n. 5, 2003 152n. II 5319, 2005 3035art. 69 n. 1]

Art. 7 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2006.

Tasse per prestazioni e decisioni

Franchi

1

Ordinanza del 22 settembre 199722 sull’agricoltura biologica

1.1

Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9)

200

1.2

Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3)

250

1.3

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse

100

2

Ordinanza del 7 dicembre 199823 sulle zone agricole

2.1

Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modi­fica dei limiti delle zone (art. 6)

300

2.2

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6)

600

2.3

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti

1200

3

Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 199824 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

3.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)

180

3.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)

250

3.3

Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2):

a.
acido sorbico e natamicina (HPLC-MS)

150

b.
cenere totale (gravimetria)

80

c.
ferro e rame (fotometria)

50

d.
lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica)

80

e.
metanolo (GC)

80

f.
cloruri e solfati (fotometria)

50

4

Ordinanza del 7 dicembre 199825 sul materiale di moltiplicazione

4.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9)

150

4.2

Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4):

4.2.1

Prelievo di campioni

50

4.2.2

Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di:

a.
cereali, mais e leguminose a grossi granelli

55

b.
altre specie

90

5

Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199826 sulle sementi e i tuberi-seme

5.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per:

a.
patate:

1.
una varietà

4000

2.
ogni altra varietà dello stesso coltivatore

4500

b.
altre specie:

1.
una varietà

2500

2.
ogni altra varietà dello stesso coltivatore

3000

5.2

Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4)

30

5.3

Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art. 24 cpv. 3)

40

5.4

Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 16a)

100

6

Ordinanza del 12 maggio 201027 sui prodotti fitosanitari

6.1

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 (art. 21 cpv. 1–5)

2500

6.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 1–4)

1400

6.3

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 7)

400–1000

6.4

Concessione di un’autorizzazione con l’impiego di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22)

400

6.5

Esperimenti nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1):

a.
analisi chimiche e fisico-chimiche

30–500

b.
analisi biologiche

1900–11 000

6.6

Rilascio di un certificato d’esportazione (art. 20)

60

6.7

Concessione di un permesso di vendita (art. 43)

200

7

Ordinanza del 10 gennaio 200128 sui concimi

7.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7)

200

7.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 10)

200

7.3

Trattamento di una notifica di un concime (art. 19)

100

7.4

Analisi di controllo (art. 29):

analisi del compost SS, SO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

570

8

Ordinanza del 26 ottobre 201129 sugli alimenti per animali

8.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20)

100

8.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22)

1400

8.3

Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62)

1400

8.4

Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 2

70

9

...

10

Ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

10.1

Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4):

a.
importo forfetario unico per i lavori di allacciamento

1300–3300

b.
importo forfetario annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza

500–2000

10.2

Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):

a.
importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta

1900

b. importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva

700

10.3

Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):

a.
importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati

500

b.
importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati

200

c.
importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati

600–3200

22 RS 910.18

23 RS 912.1

24 [RU 1999 609, 2002 1381. RU 2019 699art. 6]. Vedi ora l’O del 1° feb. 2019 (RS 916.145.211).

25 RS 916.151

26 RS 916.151.1

27 RS 916.161

28 RS 916.171

29 RS 916.307

30 RS 919.117.71

Allegato 2 31

31 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Aggiornato dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5853).

(art. 4 cpv. 1 e 5a)

Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:

Franchi incl. IVA

1

Dati sul latte di singole aziende

1.1

Dati di singole aziende sulla produzione lattiera

a.
Forniture mensili e indirizzo
(cognome, nome, via, n., NPA, luogo)

0.20 per produttore di latte

b.
Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a:
cantone d’appartenenza;
azienda annuale / d’estivazione;
classificazione nel catasto della produzione;
per regione (montagna / pianura);
numero di vacche da latte;
indirizzo di produzione (bio / conv.)

Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, b) 0.25 per produttore di latte

c.
Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a–b:
comune d’appartenenza;
classificazione nel catasto della produzione per zone;
numero di UBG;
superficie agricola utile (SAU)

Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, c) 0.25;
(lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte

d.
Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta

Al massimo 0.30 per produttore di latte

1.2

Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte

e.
Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati:
comune d’appartenenza;
cantone d’appartenenza;
azienda annuale / d’estivazione;
vendita diretta sì / no;
valorizzazione di latte biologico sì / no;
valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no

0.50 per prodotto trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per valorizzatore del latte, al massimo
però 5 per valorizzatore del latte

1.3

Non sono riscosse tasse

a.
da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte;

b.
per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 200232 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.

2

Valutazioni standard

Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti:

Strutture delle aziende lattiere svizzere
Valorizzazione
Mercato
Uscite della Confederazione

Abbonamento
per 1 persona fisica 300 all’anno; abbonamento aziendale (2–5 persone fisiche) 600 all’anno

3

Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard

Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibili

In base al dispendio: a una tariffa oraria
di 100

Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.

Allegato 3 33

33 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).

(art. 4 cpv. 1bis)

Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV)34

Franchi/tempo richiesto/ spese effettive

1

Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)

spese effettive

2

Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1):

a.
importo forfettario di trasferta

100

b.
esecuzione dei controlli

tempo richiesto

3

Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSalV

tempo richiesto

4

Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1):

a.
tassa di base per invio

50

b.
tassa supplementare per invio parziale

10

5

Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un desti­natario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2):

a.
trasferta

tempo richiesto

b.
esecuzione dei controlli

tempo richiesto

6

Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2):

a.
tassa di base per il rilascio

50

b.
importo forfettario di trasferta

100

c.
collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del desti­natario autorizzato

tempo richiesto

7

Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59):

a.
tassa di base per il rilascio

50

b.
ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda

tempo richiesto

c.
importo forfettario di trasferta

100

d.
esecuzione dei controlli

tempo richiesto

8

Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4):

a.
tassa di base per il rilascio

50

b.
importo forfettario di trasferta

100

c.
esecuzione dei controlli

tempo richiesto

9

Rilascio di un’autorizzazione eccezionale per:

a.
l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)

50

b.
l’importazione di merci (art. 37)

50

c.
lo spostamento di merci in zone protette (art. 42)

50

d.
merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)

50

10

Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77)

50

11

Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie

50

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