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Art. 1 Provvedimenti sostenuti
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:
2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:
3 Gli aiuti finanziari sono concessi temporaneamente. |
Art. 2 Provvedimenti non sostenuti
Non sono sostenuti:
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Art. 3 Esigenze generali
I provvedimenti devono adempiere le seguenti esigenze:
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Art. 4 Particolari esigenze per gli standard di produzione
1 Gli standard di produzione, oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze:
2 L’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente può essere sostenuto se è impostato a livello nazionale e se con l’ulteriore sviluppo genera, in un’unica fase, un miglioramento sostanziale del profilo della prestazione esistente nel settore della qualità o della sostenibilità. |
Art. 5 Particolari esigenze per i progetti innovativi
I progetti innovativi, oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze:
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Art. 6 Ente promotore
I provvedimenti sono collettivi se sono realizzati da gruppi di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, eventualmente, consumatori (ente promotore). Le organizzazioni di categoria possono essere anche enti promotori. |
Art. 7 Costi computabili
1 Per costi computabili s’intendono le spese effettive nell’ambito dei provvedimenti sostenuti e necessarie per l’adeguata realizzazione dei provvedimenti. 2 Sono computabili, in particolare:
3 Non sono computabili segnatamente:
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Art. 8 Importo e durata dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l’effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto. 2 L’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20 000 franchi al massimo per provvedimento. 3 L’aiuto iniziale per provvedimento viene limitato a quattro anni al massimo ed erogato in maniera che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio. 4 L’aiuto finanziario per la partecipazione a uno standard di produzione o a un progetto innovativo è limitato a quattro anni per azienda e per provvedimento. |
Art. 9 Domande
1 La domanda deve essere presentata da un ente promotore di cui all’articolo 6. 2 La domanda deve contenere:
3 Le domande per la fase iniziale e la partecipazione vanno inoltrate all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro il 31 maggio dell’anno precedente la realizzazione. |
Art. 10 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario
1 L’UFAG esamina le domande e si pronuncia con decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari. 2 L’UFAG stabilisce le modalità di pagamento caso per caso. 3 L’importo definitivo è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo. 4 L’UFAG può far capo ad esperti per l’esame delle domande. |
Art. 11 Rapporto e valutazione
1 L’ente promotore redige periodicamente un rapporto secondo le indicazioni dell’UFAG. Tale rapporto contiene una valutazione del raggiungimento degli obiettivi sulla base del concetto specifico del progetto per il controllo dell’efficacia e una descrizione delle principali misure di gestione da esso risultanti. 2 Al termine di un periodo di sostegno, l’ente promotore redige altresì un rapporto conclusivo. In quest’ultimo vanno presentati i risultati in maniera che gli interessati possano valutarli e utilizzarli e si deve esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d’esecuzione. |
Art. 13 Disposizioni transitorie
1 I provvedimenti sostenuti dall’UFAG secondo l’articolo 11 LAgr nel suo tenore previgente3, ma che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sostenuti al massimo fino alla fine del 2014. 2 Le domande con le quali vengono chiesti aiuti finanziari per il 2014 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2014. |