1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contribuzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il supplemento di un anno di contribuzione. 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore. 1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi: - a.
- il libretto dei prati/registro dei prati;
- b.
- il libretto dei campi/le schede delle colture.
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti. 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti. 1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG. 1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
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