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Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)1

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2020)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,3

ordina:

2 RS 910.1

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Sezione 1: Contributi per singole colture4

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi  

1 I con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re so­no ver­sa­ti per su­per­fi­ci con le se­guen­ti col­tu­re:

a.
col­za, gi­ra­so­li, zuc­che per l’estra­zio­ne di olio, li­no per l’estra­zio­ne di olio, pa­pa­ve­ro e car­ta­mo;
b.
se­men­ti di pa­ta­te, mais, gra­mi­na­cee da fo­rag­gio e le­gu­mi­no­se da fo­rag­gio;
c.
so­ia;
d.
fa­vet­te, pi­sel­li pro­tei­ci e lu­pi­ni a sco­po fo­rag­ge­ro;
e.
bar­ba­bie­to­le da zuc­che­ro per la pro­du­zio­ne di zuc­che­ro.

2 I con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re so­no ver­sa­ti an­che per le su­per­fi­ci col­ti­va­te per tra­di­zio­ne fa­mi­lia­re nel­la zo­na di con­fi­ne este­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 19985 sul­la ter­mi­no­lo­gia agri­co­la (OTerm).

3 Non so­no ver­sa­ti con­tri­bu­ti per:

a.
su­per­fi­ci al di fuo­ri del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le;
b.
par­ti­cel­le o par­ti di par­ti­cel­le ca­rat­te­riz­za­te da un’ele­va­ta pre­sen­za di pian­te pro­ble­ma­ti­che, in par­ti­co­la­re ro­mi­ce, stop­pio­ne («car­do dei cam­pi»), agro­pi­ro («gra­mi­gna»), ave­na sel­va­ti­ca, er­ba di San Gia­co­mo e neo­fi­te in­va­si­ve;
c.
su­per­fi­ci con col­za, gi­ra­so­li, zuc­che per l’estra­zio­ne di olio, li­no per l’estra­zio­ne di olio, pa­pa­ve­ro, car­ta­mo, so­ia, fa­vet­te, pi­sel­li pro­tei­ci e lu­pi­ni, rac­col­ti pri­ma del­la lo­ro ma­tu­ra­zio­ne o non per l’estra­zio­ne dei gra­nel­li;
d.
su­per­fi­ci con zuc­che per l’estra­zio­ne di olio che non so­no treb­bia­te sul cam­po;
e.
fa­sce di col­tu­re esten­si­ve in cam­pi­col­tu­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 55 ca­po­ver­so 1 let­te­ra j dell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 20136 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti (OPD).
Art. 2 Importo dei contributi  

Per et­ta­ro e an­no il con­tri­bu­to per sin­go­le col­tu­re am­mon­ta a:

fran­chi

a.
col­za, gi­ra­so­li, zuc­che per l’estra­zio­ne di olio, li­no per l’estra­zio­ne di olio, pa­pa­ve­ro e car­ta­mo

700

b.
se­men­ti di pa­ta­te e mais

700

c.
se­men­ti di gra­mi­na­cee da fo­rag­gio e le­gu­mi­no­se da fo­rag­gio

1000

d.
so­ia

1000

e.
fa­vet­te, pi­sel­li pro­tei­ci e lu­pi­ni a sco­po fo­rag­ge­ro, non­ché mi­sce­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 6b ca­po­ver­so 2

1000

f.7
bar­ba­bie­to­le da zuc­che­ro per la pro­du­zio­ne di zuc­che­ro

2100

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 al 31 dic. 2021 (RU 2018 4691).

Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea  

1 Se i pa­ga­men­ti di­ret­ti che l’Unio­ne eu­ro­pea (UE) ver­sa a un ge­sto­re per le su­per­fi­ci col­ti­va­te per tra­di­zio­ne fa­mi­lia­re nel­la zo­na di con­fi­ne este­ra non pos­so­no es­se­re de­dot­ti dai pa­ga­men­ti di­ret­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 54 ca­po­ver­so 1 OPD8, es­si so­no de­dot­ti dai con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re.

2 Ai fi­ni del cal­co­lo del­le de­du­zio­ni so­no de­ter­mi­nan­ti i pa­ga­men­ti di­ret­ti dell’UE ver­sa­ti per l’an­no pre­ce­den­te.

Sezione 2: Supplemento per i cereali9

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento  

1 Il sup­ple­men­to per i ce­rea­li è ver­sa­to per le su­per­fi­ci con le col­tu­re fru­men­to, spel­ta, se­ga­le, far­ro, pic­co­la spel­ta, or­zo, ave­na, tri­ti­ca­le, ri­so, mi­glio, sor­go non­ché mi­sce­le di que­ste spe­cie di ce­rea­li.

2 È ver­sa­to an­che per le su­per­fi­ci col­ti­va­te per tra­di­zio­ne fa­mi­lia­re nel­la zo­na di con­fi­ne este­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17 ca­po­ver­so 2 OTerm10.

3 Non è ver­sa­to al­cun sup­ple­men­to per:

a.
su­per­fi­ci al di fuo­ri del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le;
b.
par­ti­cel­le o par­ti di par­ti­cel­le ca­rat­te­riz­za­te da un’ele­va­ta pre­sen­za di pian­te pro­ble­ma­ti­che, in par­ti­co­la­re ro­mi­ce, stop­pio­ne («car­do dei cam­pi»), agro­pi­ro («gra­mi­gna»), ave­na sel­va­ti­ca, er­ba di San Gia­co­mo e neo­fi­te in­va­si­ve;
c.
ce­rea­li rac­col­ti pri­ma del­la lo­ro ma­tu­ra­zio­ne o non per l’estra­zio­ne dei gra­nel­li;
d.
ce­rea­li in mi­sce­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 6b ca­po­ver­so 2;
e.
fa­sce di col­tu­re esten­si­ve in cam­pi­col­tu­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 55 ca­po­ver­so 1 let­te­ra j OPD11.
Art. 5 Importo del supplemento per i cereali  

Il sup­ple­men­to per i ce­rea­li per et­ta­ro e an­no è cal­co­la­to in ba­se ai fon­di ap­pro­va­ti per il sup­ple­men­to e al­la su­per­fi­cie ce­rea­li­co­la che dà di­rit­to al sup­ple­men­to. Il ri­sul­ta­to è ar­ro­ton­da­to per di­fet­to al fran­co in­te­ro.

Sezione 2a: Condizioni 12

12 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 6 Gestori aventi diritto ai contributi 13  

1 Il ge­sto­re di un’azien­da ha di­rit­to ai con­tri­bu­ti o al sup­ple­men­to, se:

a.
è una per­so­na fi­si­ca con do­mi­ci­lio ci­vi­le in Sviz­ze­ra; e
b.
pri­ma del 1° gen­na­io dell’an­no di con­tri­bu­zio­ne non ha an­co­ra com­piu­to 65 an­ni.

2 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 1, an­che per­so­ne giu­ri­di­che con se­de in Sviz­ze­ra non­ché Can­to­ni e Co­mu­ni han­no di­rit­to ai con­tri­bu­ti o al sup­ple­men­to, a con­di­zio­ne che sia­no ge­sto­ri dell’azien­da.

3 Nel ca­so di so­cie­tà di per­so­ne, han­no di­rit­to ai con­tri­bu­ti o al sup­ple­men­to sol­tan­to le per­so­ne che pri­ma del 1° gen­na­io dell’an­no di con­tri­bu­zio­ne non han­no an­co­ra com­piu­to 65 an­ni. I con­tri­bu­ti e il sup­ple­men­to so­no ver­sa­ti pro­por­zio­nal­men­te al­le per­so­ne aven­ti di­rit­to ai con­tri­bu­ti.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 6a Condizioni generali 14  

1 I con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re e il sup­ple­men­to per i ce­rea­li so­no ver­sa­ti se:

a.
il ge­sto­re for­ni­sce la pro­va che le esi­gen­ze eco­lo­gi­che so­no ri­spet­ta­te se­con­do gli ar­ti­co­li 11–25 OPD15;
b.
nell’azien­da sus­si­ste un vo­lu­me di la­vo­ro di al­me­no 0,20 uni­tà stan­dard di ma­no­do­pe­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 OTerm16; e
c.
al­me­no il 50 per cen­to dei la­vo­ri ne­ces­sa­ri al­la ge­stio­ne dell’azien­da è svol­to con ma­no­do­pe­ra pro­pria dell’azien­da.

2 Il ca­ri­co di la­vo­ro di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra c è cal­co­la­to in ba­se al «Pre­ven­ti­vo di la­vo­ro ART 2009» di Agro­sco­pe, ver­sio­ne 201317.

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

15 RS 910.13

16 RS 910.91

17 Il soft­ware per la pia­ni­fi­ca­zio­ne azien­da­le agri­co­la «Pre­ven­ti­vo di la­vo­ro ART» è di­spo­ni­bi­le sul si­to In­ter­net www.ar­bei­tsvo­ran­schlag.ch.

Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture 18  

1 Il con­tri­bu­to per se­men­ti di pa­ta­te, mais, gra­mi­na­cee da fo­rag­gio e le­gu­mi­no­se da fo­rag­gio è con­ces­so sol­tan­to se il ge­sto­re ha sta­bi­li­to per scrit­to una de­ter­mi­na­ta su­per­fi­cie con un’or­ga­niz­za­zio­ne di mol­ti­pli­ca­zio­ne del­le se­men­ti au­to­riz­za­ta. La su­per­fi­cie de­ve sod­di­sfa­re le esi­gen­ze sta­bi­li­te in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del DE­FR del 7 di­cem­bre 199819 sul­le se­men­ti e i tu­be­ri-se­me.

2 Il con­tri­bu­to per mi­sce­le di fa­vet­te, pi­sel­li pro­tei­ci e lu­pi­ni a sco­po fo­rag­ge­ro con ce­rea­li è con­ces­so sol­tan­to se la pro­por­zio­ne in pe­so del­le col­tu­re che dan­no di­rit­to a con­tri­bu­ti nel rac­col­to è di al­me­no il 30 per cen­to.

3 Il con­tri­bu­to per le bar­ba­bie­to­le da zuc­che­ro è con­ces­so sol­tan­to se in un con­trat­to scrit­to tra lo zuc­che­ri­fi­cio da un la­to e il ge­sto­re op­pu­re i mem­bri di una co­mu­ni­tà azien­da­le set­to­ria­le o di una co­mu­ni­tà di pro­dut­to­ri dall’al­tro è sta­to sta­bi­li­to un de­ter­mi­na­to quan­ti­ta­ti­vo da for­ni­re.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

19 RS 916.151.1

Sezione 3: Procedura

Art. 7 Domande  

1 I con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re e il sup­ple­men­to per i ce­rea­li so­no ver­sa­ti so­lo su ri­chie­sta.20

2 La do­man­da de­ve es­se­re inol­tra­ta dal ge­sto­re di un’azien­da di cui all’ar­ti­co­lo 6 OTerm21 o di una co­mu­ni­tà azien­da­le di cui all’ar­ti­co­lo 10 OTerm che ge­sti­sce l’azien­da il 31 gen­na­io all’au­to­ri­tà de­si­gna­ta dal Can­to­ne di do­mi­ci­lio o, nel ca­so di per­so­ne giu­ri­di­che, all’au­to­ri­tà de­si­gna­ta dal Can­to­ne do­ve ha se­de.

3 La do­man­da de­ve con­te­ne­re in par­ti­co­la­re i se­guen­ti da­ti:

a.22
le col­tu­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 o 4 per le qua­li so­no ri­chie­sti i con­tri­bu­ti o il sup­ple­men­to;
b.
i da­ti azien­da­li e strut­tu­ra­li pre­su­mi­bi­li al 1° mag­gio con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 201323 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne nel cam­po dell’agri­col­tu­ra;
c.
le va­ria­zio­ni di su­per­fi­cie e gli in­di­riz­zi del­le azien­de in­te­res­sa­te, con in­di­ca­zio­ne del vec­chio e del nuo­vo ge­sto­re;
d.
i pa­ga­men­ti di­ret­ti dell’UE ri­ce­vu­ti l’an­no pre­ce­den­te per le su­per­fi­ci nel­la zo­na di con­fi­ne este­ra col­ti­va­te per tra­di­zio­ne fa­mi­lia­re.

4 I ge­sto­ri di azien­de con su­per­fi­ci nel­la zo­na di con­fi­ne este­ra col­ti­va­te per tra­di­zio­ne fa­mi­lia­re­ so­no te­nu­ti, su ri­chie­sta, a inol­tra­re al Can­to­ne un at­te­sta­to del ser­vi­zio este­ro in­ca­ri­ca­to dei ver­sa­men­ti re­la­ti­vo ai pa­ga­men­ti di­ret­ti dell’UE ver­sa­ti.

5 Nel­la do­man­da e nei mo­du­li di ri­le­va­zio­ne il ge­sto­re de­ve at­te­sta­re che i da­ti so­no cor­ret­ti. L’at­te­sta­zio­ne può av­ve­ni­re me­dian­te fir­ma au­to­gra­fa o fir­ma elet­tro­ni­ca se­con­do le in­di­ca­zio­ni del Can­to­ne.

6 Il Can­to­ne sta­bi­li­sce:

a.
se la do­man­da de­ve es­se­re inol­tra­ta in for­ma car­ta­cea o elet­tro­ni­ca­men­te;
b.24
se le do­man­de pre­sen­ta­te elet­tro­ni­ca­men­te pos­so­no es­se­re mu­ni­te di fir­ma elet­tro­ni­ca qua­li­fi­ca­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra e del­la leg­ge del 18 mar­zo 201625 sul­la fir­ma elet­tro­ni­ca.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

21 RS 910.91

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

23 RS 919.117.71

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 10 dell’all all’O del 23 nov. 2016 sul­la fir­ma elet­tro­ni­ca, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

25 RS 943.03

Art. 8 Termini di domanda e scadenze 26  

1 La do­man­da in vi­sta di ot­te­ne­re con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re e il sup­ple­men­to per i ce­rea­li va inol­tra­ta all’au­to­ri­tà de­si­gna­ta dal Can­to­ne com­pe­ten­te tra il 15 gen­na­io e il 15 mar­zo. Il Can­to­ne può pro­ro­ga­re il ter­mi­ne fi­no al 1° mag­gio in ca­so di ade­gua­men­ti dei si­ste­mi in­for­ma­ti­ci o in al­tre si­tua­zio­ni par­ti­co­la­ri.27

2 Il Can­to­ne può fis­sa­re un ter­mi­ne di do­man­da en­tro il ter­mi­ne di cui al ca­po­ver­so 1.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 9 Modifiche della domanda 28  

1 Se, do­po la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da, i da­ti del­la do­man­da de­vo­no es­se­re mo­di­fi­ca­ti, il ge­sto­re de­ve dar­ne no­ti­fi­ca per scrit­to all’au­to­ri­tà de­si­gna­ta dal Can­to­ne di do­mi­ci­lio. La no­ti­fi­ca de­ve av­ve­ni­re pri­ma di pro­ce­de­re ad ade­gua­men­ti nel­la ge­stio­ne.

1bis ...29

2 Va­ria­zio­ni suc­ces­si­ve del­le su­per­fi­ci e del­le col­tu­re prin­ci­pa­li non­ché i cam­bi di ge­sto­re van­no no­ti­fi­ca­ti en­tro il 1° mag­gio.

3 Se il ge­sto­re non può adem­pie­re le esi­gen­ze re­la­ti­ve ai con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re e al sup­ple­men­to per i ce­rea­li che ha ri­chie­sto nel­la do­man­da, de­ve dar­ne no­ti­fi­ca im­me­dia­ta­men­te al ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te. La no­ti­fi­ca è pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne se av­vie­ne en­tro:

a.
il gior­no pri­ma del­la ri­ce­zio­ne di un pre­av­vi­so di con­trol­lo;
b.
il gior­no pri­ma del con­trol­lo se que­sto è ese­gui­to sen­za pre­av­vi­so.30

28 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

30 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6079). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 10 Determinazione dei contributi  

1 Il Can­to­ne ve­ri­fi­ca il di­rit­to ai con­tri­bu­ti o al sup­ple­men­to e de­ter­mi­na i con­tri­bu­ti o il sup­ple­men­to in ba­se ai da­ti ri­le­va­ti.31

2 Il Can­to­ne re­gi­stra i da­ti con­cer­nen­ti l’azien­da, il ge­sto­re, le su­per­fi­ci e le col­tu­re tra il 15 gen­na­io e il 28 feb­bra­io. I Can­to­ni re­gi­stra­no le va­ria­zio­ni en­tro il 1° mag­gio.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori 32  

1 Il Can­to­ne ver­sa i con­tri­bu­ti e i sup­ple­men­ti nel­la ma­nie­ra se­guen­te:

a.
con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re: en­tro il 10 no­vem­bre dell’an­no di con­tri­bu­zio­ne;
b.
sup­ple­men­to per i ce­rea­li: en­tro il 20 di­cem­bre dell’an­no di con­tri­bu­zio­ne.

2 I con­tri­bu­ti e i sup­ple­men­ti che non pos­so­no es­se­re at­tri­bui­ti de­ca­do­no do­po cin­que an­ni. Il Can­to­ne de­ve re­sti­tuir­li all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG).

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone 33  

1 Il Can­to­ne tra­smet­te all’UFAG le su­per­fi­ci che dan­no di­rit­to al sup­ple­men­to en­tro il 15 ot­to­bre.

2 Cal­co­la i con­tri­bu­ti e il sup­ple­men­to nel­la ma­nie­ra se­guen­te:

a.
con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re: en­tro il 10 ot­to­bre;
b.
sup­ple­men­to per i ce­rea­li: en­tro il 20 no­vem­bre.

3 Ri­chie­de il ri­spet­ti­vo im­por­to to­ta­le all’UFAG:

a.
per i con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re: en­tro il 15 ot­to­bre in­di­can­do i sin­go­li con­tri­bu­ti;
b.
per il sup­ple­men­to per i ce­rea­li: en­tro il 25 no­vem­bre.

4 Per i con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re so­no pos­si­bi­li ul­te­rio­ri trat­ta­men­ti fi­no al 20 no­vem­bre. Il Can­to­ne cal­co­la i con­tri­bu­ti ri­sul­tan­ti da ul­te­rio­ri trat­ta­men­ti en­tro il 20 no­vem­bre. Ri­chie­de il ri­spet­ti­vo im­por­to to­ta­le all’UFAG en­tro il 25 no­vem­bre in­di­can­do i sin­go­li con­tri­bu­ti.

5 Il Can­to­ne for­ni­sce all’UFAG en­tro il 31 di­cem­bre i da­ti elet­tro­ni­ci con­cer­nen­ti i ver­sa­men­ti dei con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re e del sup­ple­men­to. Es­si de­vo­no cor­ri­spon­de­re ai ver­sa­men­ti di cui ai ca­po­ver­si 2 e 3.

6 L’UFAG con­trol­la le di­stin­te di pa­ga­men­to del Can­to­ne e gli ver­sa l’im­por­to to­ta­le.

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 13 Notifica delle decisioni  

1 I Can­to­ni so­no te­nu­ti a tra­smet­te­re all’UFAG le de­ci­sio­ni re­la­ti­ve ai con­tri­bu­ti so­lo su ri­chie­sta.

2 No­ti­fi­ca­no all’UFAG le de­ci­sio­ni su ri­cor­so.

Sezione 4: Controlli

Art. 14 Principio  

1 Il ser­vi­zio di con­trol­lo ve­ri­fi­ca i da­ti for­ni­ti dai ge­sto­ri, con­trol­la il ti­po di ge­stio­ne e va­lu­ta, pri­ma del rac­col­to, lo sta­to del­le col­tu­re.

2 La fre­quen­za e il coor­di­na­men­to dei con­trol­li so­no ret­ti dall’or­di­nan­za del 31 ot­to­bre 201834 sul coor­di­na­men­to dei con­trol­li del­le azien­de agri­co­le.35

3 I con­trol­li so­no in par­te ese­gui­ti sen­za pre­av­vi­so.

34 RS 910.15

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 3 dell’all. 2 all’O del 31 ott. 2018 sul coor­di­na­men­to dei con­trol­li del­le azien­de agri­co­le, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).

Art. 15 Ricorso a terzi 36  

Il Can­to­ne può de­le­ga­re i la­vo­ri ne­ces­sa­ri giu­sta l’ar­ti­co­lo 14. Di­sci­pli­na l’in­den­niz­zo dei la­vo­ri de­le­ga­ti e vi­gi­la sull’at­ti­vi­tà di con­trol­lo ese­guen­do ve­ri­fi­che per cam­pio­na­tu­ra.

36 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

Art. 16 Procedura in caso di constatazione di irregolarità  

1 Se du­ran­te il con­trol­lo con­sta­ta in­di­ca­zio­ni non ve­ri­tie­re re­la­ti­ve al­le su­per­fi­ci, uno sta­to in­sod­di­sfa­cen­te del­le col­tu­re op­pu­re l’inos­ser­van­za del ti­po di ge­stio­ne o di uti­liz­za­zio­ne no­ti­fi­ca­to, o se gli ac­qui­ren­ti gli se­gna­la­no ta­li fat­ti­spe­cie, il ser­vi­zio di con­trol­lo lo co­mu­ni­ca sen­za in­du­gio al ge­sto­re.

2 e 3 ...37

37 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

Art. 17 Registrazione e rapporto  

1 Le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà can­to­na­li prov­ve­do­no af­fin­ché i da­ti re­la­ti­vi ai con­trol­li ven­ga­no re­gi­stra­ti o tra­sfe­ri­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne cen­tra­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 165d del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra.

2 Su in­di­ca­zio­ne dell’UFAG, il Can­to­ne re­di­ge ogni an­no un rap­por­to sul­la sua at­ti­vi­tà di vi­gi­lan­za giu­sta l’ar­ti­co­lo 15.38

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).

Sezione 5: Sanzioni amministrative

Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento 39  

1 I Can­to­ni ri­du­co­no o ne­ga­no i con­tri­bu­ti o il sup­ple­men­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to.

2 Re­di­go­no ogni an­no un rap­por­to sul­le ri­du­zio­ni e sui di­nie­ghi di con­tri­bu­ti o di sup­ple­men­ti da lo­ro de­ci­si. La re­gi­stra­zio­ne com­ple­ta nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne cen­tra­le per i da­ti sui con­trol­li di cui all’ar­ti­co­lo 165d del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra è con­si­de­ra­ta un rap­por­to.

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

Art. 19 Forza maggiore 40  

1 Se le con­di­zio­ni ine­ren­ti al­la pro­va che le esi­gen­ze eco­lo­gi­che so­no ri­spet­ta­te non so­no adem­piu­te o la do­man­da è inol­tra­ta tar­di­va­men­te per cau­se di for­za mag­gio­re, il Can­to­ne può ri­nun­cia­re al­la ri­du­zio­ne o al di­nie­go dei con­tri­bu­ti per sin­go­le col­tu­re.

2 So­no con­si­de­ra­ti ca­si di for­za mag­gio­re, in par­ti­co­la­re:

a.
il de­ces­so del ge­sto­re;
b.
l’espro­pria­zio­ne di una gran par­te del­la su­per­fi­cie dell’azien­da, se l’espro­pria­zio­ne non po­te­va es­se­re pre­vi­sta al mo­men­to dell’inol­tro del­la do­man­da di con­tri­bu­ti;
c.
una gra­ve ca­ta­stro­fe na­tu­ra­le o una ca­ta­stro­fe la cui cau­sa non è im­pu­ta­bi­le al ge­sto­re e che pro­vo­ca con­si­de­re­vo­li dan­ni al­la su­per­fi­cie dell’azien­da.

3 Il ge­sto­re de­ve co­mu­ni­ca­re per scrit­to all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te i ca­si di for­za mag­gio­re, al­le­gan­do le cor­ri­spon­den­ti pro­ve, en­tro die­ci gior­ni da quan­do ne vie­ne a co­no­scen­za.

4 I Can­to­ni di­sci­pli­na­no la pro­ce­du­ra.

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3963).

Art. 20 a 2441  

41 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, con ef­fet­to dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3963).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione  

1 L’UFAG ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za, nel­la mi­su­ra in cui i Can­to­ni non sia­no sta­ti in­ca­ri­ca­ti del­la sua ese­cu­zio­ne.

2 Vi­gi­la sull’ese­cu­zio­ne nei Can­to­ni

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 199842 sui con­tri­bu­ti nel­la cam­pi­col­tu­ra è abro­ga­ta.

Art. 27 Disposizioni transitorie  

1 Per i ter­mi­ni del­la ri­le­va­zio­ne dei da­ti e i gior­ni di ri­fe­ri­men­to nel 2014 si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 199843 sui con­tri­bu­ti nel­la cam­pi­col­tu­ra.

2 Per le so­cie­tà di per­so­ne che nel 2013 han­no ri­ce­vu­to con­tri­bu­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 1998 sui con­tri­bu­ti nel­la cam­pi­col­tu­ra, fi­no al­la fi­ne del 2015 è de­ter­mi­nan­te l’età del ge­sto­re più gio­va­ne.

Art. 28 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2014.

Allegato 44

44 Introdotto dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).

(art. 18 cpv. 1)

Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali

1 Considerazioni generali

1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contribuzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il supplemento di un anno di contribuzione.

1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.

1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi:

a.
il libretto dei prati/registro dei prati;
b.
il libretto dei campi/le schede delle colture.

1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti.

1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti.

1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG.

1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.

2 Riduzioni dei contributi e del supplemento

2.1 Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 OPD45 sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all’allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali.

2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.

2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4–2.8 avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singole colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.

2.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Inoltro tardivo della domanda; il controllo può essere effettuato regolarmente

prima constatazione

prima e seconda recidiva

dalla terza recidiva

100 fr.

200 fr.

100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

b.
Inoltro tardivo della domanda; il controllo non può essere effettuato regolarmente

100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

c.
Domanda incompleta o lacunosa

Termine per completamento o correzione

2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Colture con contributi per singole colture o
supplemento

Le varietà e colture presenti non corrispon­dono alla dichiarazione

La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di matu­razione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale)

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr.

120 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

b.
Contratto per fornitura di zucchero

Mancanza del contratto

Quantitativo contrattuale discrepante

100 % dei contributi per singole colture per barbabietole da zucchero

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

c.
Superficie contrattuale relativa alla produzione di sementi

Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

Dichiarazione non corretta delle dimensioni della super­ficie

Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

2.7 Controllo in azienda

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

a.
Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce

Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali

Altri settori per contri­buti per singole colture e per il supplemento

10 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento, min. 500 fr., max. 10 000 fr.

10 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr.

b.
Diniego del controllo

Diniego nel settore PER o protezione degli ani­mali

Altri settori per contri­buti per singole colture e per il supplemento

100 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento

120 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione

2.8 Gestione nell’azienda

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

a.
Superficie non gestita dall’azienda. L’azienda non gestisce la superficie per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 16 OTerm46)

L’azienda ha messo la superficie a disposi­zione di un altro gestore (a titolo oneroso o gra­tuito)

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr./ha della superficie in questione

b.
Superfici gestite in modo inadeguato (art. 16 OTerm)

La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata

Esclusione della super­ficie dalla SAU, nessun contributo o nessun supplemento su tale superficie

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