Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)1
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,3
ordina:
2 RS 910.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Sezione 1: Contributi per singole colture44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi
1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:
- a.
- colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo;
- b.
- sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio;
- c.
- soia;
- d.
- favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero;
- e.
- barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero.
2 I contributi per singole colture sono versati anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola (OTerm).
3 Non sono versati contributi per:
- a.
- superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b.
- particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
- c.
- superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;
- d.
- superfici con zucche per l’estrazione di olio che non sono trebbiate sul campo;
- e.
- fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sui pagamenti diretti (OPD).
Art. 2 Importo dei contributi
Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:
franchi | |
| 700 |
| 700 |
| 1000 |
| 1000 |
| 1000 |
| 2100 |
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2019 al 31 dic. 2021 (RU 2018 4691).
Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea
1 Se i pagamenti diretti che l’Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 54 capoverso 1 OPD8, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.
2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.
Sezione 2: Supplemento per i cereali99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento
1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste specie di cereali.
2 È versato anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm10.
3 Non è versato alcun supplemento per:
- a.
- superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b.
- particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
- c.
- cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;
- d.
- cereali in miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2;
- e.
- fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD11.
Art. 5 Importo del supplemento per i cereali
Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.
Sezione 2a: Condizioni 1212 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 6 Gestori aventi diritto ai contributi 13
1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:
- a.
- è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e
- b.
- prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni.
2 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell’azienda.
3 Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 6a Condizioni generali 14
1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:
- a.
- il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD15;
- b.
- nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 2 OTerm16; e
- c.
- almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è svolto con manodopera propria dell’azienda.
2 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 201317.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
15 RS 910.13
16 RS 910.91
17 Il software per la pianificazione aziendale agricola «Preventivo di lavoro ART» è disponibile sul sito Internet www.arbeitsvoranschlag.ch.
Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture 18
1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199819 sulle sementi e i tuberi-seme.
2 Il contributo per miscele di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.
3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall’altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
19 RS 916.151.1
Sezione 3: Procedura
Art. 7 Domande
1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.20
2 La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm21 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm che gestisce l’azienda il 31 gennaio all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede.
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
- a.22
- le colture secondo l’articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;
- b.
- i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201323 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura;
- c.
- le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore;
- d.
- i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.
4 I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati.
5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
6 Il Cantone stabilisce:
- a.
- se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente;
- b.24
- se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201625 sulla firma elettronica.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
21 RS 910.91
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
24 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’all all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
25 RS 943.03
Art. 8 Termini di domanda e scadenze 26
1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.27
2 Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capoverso 1.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 9 Modifiche della domanda 28
1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
1bis ...29
2 Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.
3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro:
- a.
- il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo;
- b.
- il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.30
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
29 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6079). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 10 Determinazione dei contributi
1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati.31
2 Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e le colture tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori 32
1 Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:
- a.
- contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione;
- b.
- supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione.
2 I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone 33
1 Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.
2 Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:
- a.
- contributi per singole colture: entro il 10 ottobre;
- b.
- supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.
3 Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:
- a.
- per i contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi;
- b.
- per il supplemento per i cereali: entro il 25 novembre.
4 Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi.
5 Il Cantone fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corrispondere ai versamenti di cui ai capoversi 2 e 3.
6 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 13 Notifica delle decisioni
1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta.
2 Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.
Sezione 4: Controlli
Art. 14 Principio
1 Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta, prima del raccolto, lo stato delle colture.
2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del 31 ottobre 201834 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.35
3 I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.
34 RS 910.15
35 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 all’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).
Art. 15 Ricorso a terzi 36
Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l’articolo 14. Disciplina l’indennizzo dei lavori delegati e vigila sull’attività di controllo eseguendo verifiche per campionatura.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
Art. 16 Procedura in caso di constatazione di irregolarità
1 Se durante il controllo constata indicazioni non veritiere relative alle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure l’inosservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti gli segnalano tali fattispecie, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore.
2 e 3 ...37
37 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
Art. 17 Registrazione e rapporto
1 Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
2 Su indicazione dell’UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza giusta l’articolo 15.38
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
Sezione 5: Sanzioni amministrative
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento 39
1 I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all’allegato.
2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli di cui all’articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura è considerata un rapporto.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
Art. 19 Forza maggiore 40
1 Se le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate non sono adempiute o la domanda è inoltrata tardivamente per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi per singole colture.
2 Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:
- a.
- il decesso del gestore;
- b.
- l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espropriazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi;
- c.
- una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie dell’azienda.
3 Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
4 I Cantoni disciplinano la procedura.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3963).
Art. 20 a 2441
41 Abrogati dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3963).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 25 Esecuzione
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.
2 Vigila sull’esecuzione nei Cantoni
Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Per i termini della rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199843 sui contributi nella campicoltura.
2 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi secondo l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui contributi nella campicoltura, fino alla fine del 2015 è determinante l’età del gestore più giovane.
43 [RU 1999 393, 2001 2502507, 2003 5345, 2006 8854829, 2007 6175, 2008 38095821, 2009 2575n. II 2, 2010 5855n. II 2, 2011 5297all. 2 n. 5]
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegato 4444 Introdotto dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
44 Introdotto dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).