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Art. 13 Superficie aziendale 32
La superficie aziendale (SA) comprende:33 - a.
- la superficie agricola utile;
- b.34
- la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate;
- c.
- la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione;
- d.
- le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile;
- e.
- le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d’acqua.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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Art. 14 Superficie agricola utile 35
1 Per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6).La superficie agricola utile comprende: - a.
- la superficie coltiva;
- b.
- la superficie permanentemente inerbita;
- c.
- i terreni da strame;
- d.
- la superficie con colture perenni;
- e.
- la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
- f.
- la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste.
2 Non rientrano nella SAU: - a.
- i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari;
- b.
- le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari.
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Art. 15 Colture speciali
1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.37 2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all’articolo 14 lettere a, d ed e. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU
1 Non sono considerate superficie agricola utile: - a.
- le superfici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola;
- b.
- le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive;
- c.
- le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013;
- d.
- i terreni edificabili urbanizzati, delimitati definitivamente entro il 31 dicembre 2013;
- e.
- le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d’esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche;
- f.38
- le superfici con impianti solari.39
2 Una superficie non ha quale destinazione principale l’utilizzazione agricola se: - a.
- quest’ultima è fortemente ridotta;
- b.
- il reddito derivante dall’utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un’utilizzazione non agricola; o
- c.
- la funzione di cura è predominante.
3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che:40 - a.
- le superfici sono situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e la loro destinazione principale è l’utilizzazione agricola;
- b.
- si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d oppure e;
- c.41
- per le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera e il contratto di affitto è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr42; e
- d.
- la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.43
4 In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile se il servizio cantonale competente rilascia un’autorizzazione per il risanamento della superficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente al promemoria della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali del 24 gennaio 202244 concernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.45 5 Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se: - a.
- gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera a o c dell’ordinanza del 28 giugno 200046 sulla pianificazione del territorio (OPT); e
- b.
- il gestore dimostra che:
- 1.
- si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera a, d oppure e, e
- 2.
- per gli impianti solari di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.47
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 42 RS 221.213.2 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5869). 44 Il promemoria può essere consultato su: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Condizioni/Termini > Documentazione. 45 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753). 46 RS 700.1 47 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699).
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Art. 17 Superfici all’estero 48
1 Le superfici ubicate all’estero sono considerate superficie agricola utile di un’azienda se: - a.
- si trovano nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200549 sulle dogane;
- b.
- i requisiti per l’importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;
- c.
- il centro dell’azienda si trova nella zona di confine svizzera.
2 Per superfici coltivate per tradizione famigliare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona di confine svizzera. 3 In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione famigliare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione famigliare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un’azienda nella zona di confine svizzera. 4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all’estero coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all’estero gestite da un’azienda agricola svizzera.50 48 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 50 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). 49 RS 631.0 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699).
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Art. 18 Superficie coltiva
1 Per superficie coltiva s’intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati temporanei51. 2 Per superficie coltiva aperta s’intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione, le strisce su superficie coltiva e le strisce per organismi utili predisposte sulla superficie coltiva aperta fanno parte della superficie coltiva aperta.52 3 Per prato temporaneo s’intende la superficie seminata a prato che nell’ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo. 51 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699).
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Art. 18a Coltura principale 53
1 La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno. 2Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD54 la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se: - a.
- è piantata al più tardi entro fine giugno; e
- b.
- può essere raccolta regolarmente.55
3 Una coltura piantata dopo il 1° giugno è considerata una coltura principale soltanto se: - a.
- è la prima coltura piantata dopo il raccolto della coltura principale dell’anno precedente;
- b.
- è piantata al più tardi entro fine giugno; e
- c.
- può essere raccolta regolarmente.56
53 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). 54 RS 910.13 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699). 56 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024699).
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Art. 19 Superficie permanentemente inerbita
1 Per superficie permanentemente inerbita s’intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d’estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 2 Per prato permanente s’intende la superficie che viene falciata almeno una volta all’anno per la produzione di foraggio. 3 Per pascolo permanente s’intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d’estivazione. 4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. 5 I prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: - a.59
- sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e
- b.
- il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all’interno dell’azienda.
6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: - a.
- formano un insieme di almeno 20 are;
- b.
- il loro sfruttamento non è pericoloso; e
- c.
- si tratta di superfici in proprietà o in affitto.
7 Per superficie permanentemente inerbita s’intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). 58 RS 921.01 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). 60 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).
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Art. 20 Superficie inerbita
Per superficie inerbita s’intende il prato temporaneo (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).
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Art. 21 Terreni da strame
Per terreni da strame s’intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all’anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all’interno dell’azienda.
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Art. 22 Superficie con colture perenni
1 Per colture perenni s’intendono: - a.
- vigneti;
- b.
- frutteti;
- c.
- colture pluriennali di bacche;
- d.
- piante medicinali e aromatiche pluriennali;
- e.
- luppolo;
- f.61
- colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo;
- g.
- colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
- h.62
- selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;
- i.
- colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).
2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di: - a.
- almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi;
- b.
- almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
- c.
- almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.63
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753).
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Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri
1 Per siepi e boschetti rivieraschi s’intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 2 Per boschetti campestri s’intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti: - a.
- superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m2;
- b.
- larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
- c.
- età del popolamento, al massimo 20 anni.
2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.
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Art. 24 Superficie d’estivazione (SE)
1 Per superficie d’estivazione si intendono: - a.
- i pascoli comunitari;
- b.
- i pascoli d’estivazione;
- c.
- i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione.
2 Le superfici nella regione d’estivazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199864 sulle zone agricole sono considerate superfici d’estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.
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Art. 25 Pascoli comunitari
I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un’azienda con pascoli comunitari (art. 8).
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Art. 26 Pascoli d’estivazione 65
Per pascoli d’estivazione s’intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all’estivazione di animali e fanno parte di un’azienda d’estivazione (art. 9). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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