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Art. 14 Bonifiche fondiarie
1 Contributi sono accordati per:59 - a.60
- le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
- b.
- gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
- c.
- i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;
- d.61
- il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
- e. 62
- i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 196663 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché i provvedimenti di sostituzione conformemente all’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 198564 sui percorsi pedonali ed i sentieri;
- f.65
- ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell’ambiente in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere a–d, in particolare il promovimento della biodiversità e della qualità del paesaggio;
- g.
- il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d;
- h.
- l’acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali;
- i.66
- l’approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali;
- j.67
- le pianificazioni agricole;
- k.68
- collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.
2 I contributi per l’approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione. 3 Possono essere concessi contributi per il periodico ripristino di: - a.
- impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b;
- b.
- impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c;
- c.
- approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2;
- d.69
- muri a secco ai sensi del capoverso 1 lettera f utili per un’utilizzazione agricola.70
4 All’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.71 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 63 RS 451 64 RS 704 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 66 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 67 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 68 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 70 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 71 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
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Art. 15 Costi per bonifiche fondiarie che danno diritto ai contributi 72
1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:73 - a.
- i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale;
- b.
- i costi di progettazione e di direzione dei lavori;
- c.
- i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all’identificazione e alla coltivazione delle nuove particelle;
- d.74
- i costi per l’acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l’acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;
- e.75
- i costi per l’aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b–g;
- f.76
- le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie;
- g.77
- un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno dodici anni;
- h.78
- per collegamenti secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 200779 sui servizi di telecomunicazione.
2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a–c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi che danno diritto ai contributi.80 3 Non danno diritto ai contributi in particolare:81 - a.
- i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate;
- b.
- i costi per l’acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- c.
- le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se queste vengono pagate ai partecipanti;
- d.82
- i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera i e capoverso 2;
- e.
- le spese per l’acquisto di pertinenze mobili;
- f.83
- le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicurazione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f;
- g.
- i costi d’esercizio e di manutenzione.
4 I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri: - a.
- interesse agricolo;
- b.
- altri interessi pubblici.84
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 77 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 78 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 79 RS 784.101.1 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 84 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
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Art. 15a Lavori nell’ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi 8586
1 Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi:87 - a.
- strade:
il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti; - b.
- teleferiche:
le revisioni periodiche; - c.88
- evacuazione delle acque in agricoltura:
la pulizia e il ripristino di condotte di evacuazione, di condotte di derivazione e di fosse d’evacuazione; - d.
- impianti d’irrigazione:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione; - e.
- approvvigionamento idrico:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti; - f.89
- muri a secco:
il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale
2L’UFAG stabilisce un elenco dettagliato dei lavori che danno diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.90 85 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
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Art. 15b91
91 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
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Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiarie 92
1 Per le bonifiche fondiarie valgono le seguenti aliquote massime: | per cento | - a.
- per provvedimenti collettivi di ampia portata:
|
| - 1.
- zona di pianura
| 34 | - 2.
- zona collinare e zona di montagna I
| 37 | - 3.
- zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
| 40 | - b.
- per altri provvedimenti collettivi:
|
| - 1.
- zona di pianura
| 27 | - 2.
- zona collinare e zona di montagna I
| 30 | - 3.
- zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
| 33 | - c.
- per provvedimenti individuali:
|
| - 1.
- zona di pianura
| 20 | - 2.
- zona collinare e zona di montagna I
| 23 | - 3.
- zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
| 26 |
2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è calcolato in base all’aliquota di contributo di cui al capoverso 1 e ai contributi supplementari giusta l’articolo 17. 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
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Art. 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico 93
1 Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l’evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l’importo massimo di:94 | franchi | - a.95
- per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada:
| | - 1.
- in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale)
| 30 000 | - 2.
- in caso di difficoltà tecniche moderate
| 45 000 | - 3.
- in caso di difficoltà tecniche importanti
| 60 000 | - b.96
- nell’evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte di evacuazione oppure il ripristino di fosse d’evacuazione, per km:
|
5 000
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2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.97 3 L’UFAG stabilisce le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.98 4 I costi che danno diritto ai contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. L’aliquota di contributo è fissata conformemente all’articolo 16 capoverso 1 lettera b. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.99 4bis Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque in agricoltura sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.100 5 Per il ripristino periodico secondo l’articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.101 93 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 100 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
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Art. 17 Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie 102103
1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: - a.104
- ...
- b.
- valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola;
- c.105
- provvedimenti di protezione del suolo o volti a garantire la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
- d.
- altri provvedimenti ecologici importanti;
- e.106
- salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d’importanza storico-culturale;
- f.
- realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;
- g.107
- produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse;
- h.
- aumento del valore aggiunto nell’ambito di provvedimenti collettivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l’articolo 11 capoverso 2.
2 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d. 3 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d’estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. 4 Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie non possono superare complessivamente il 40 per cento nella zona di pianura e il 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell’articolo 95 capoverso 3 LAgr. 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 104 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4529). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
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Art. 18 Edifici agricoli nonché provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze del patrimonio culturale e del paesaggio 108
1 Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per: - a.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse;
- b.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;
- c.
- l’acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi.
2 Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l’economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.109 3 In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti e le installazioni da sostenere.110 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
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Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio 111
1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione del programma delle disposizioni computabile. 2 I contributi forfettari sono stabiliti dall’UFAG in un’ordinanza. 3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 4 Per azienda, i contributi per edifici di economia rurale possono ammontare complessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II–IV. 5 Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile o configurazione particolare del terreno, a complemento del capoverso 4 può essere concesso un supplemento calcolato sulla base dei costi che danno diritto ai contributi. Si applicano le seguenti aliquote di contributo: | per cento | - a.
- zona collinare e zona di montagna I
| 40 | - b.
- zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
| 50 |
6 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un’aliquota di contributo del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato. 7 Il contributo per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio ammonta al massimo a 100 000 franchi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 4. L’UFAG fissa le aliquote di contributo in un’ordinanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi. 8 Per provvedimenti e installazioni di cui al capoverso 7 può essere concesso un supplemento a tempo determinato del 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi. L’UFAG definisce i provvedimenti e le installazioni nonché la durata e l’importo del supplemento in un’ordinanza. 111 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
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Art. 19a a19c112
112 Introdotti dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006 (RU 2006 4839). Abrogati dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
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Art. 19d Piccole aziende artigianali 113
1 Alle piccole aziende artigianali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10a. 2 L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 6.114 3 ...115 113 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 115 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
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Art. 19e Iniziative collettive di produttori 116
1 Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la fondazione, l’accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione. 2 Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa. 3 L’UFAG stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e al calcolo dei costi che danno diritto ai contributi. 4 Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35–38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive. 116 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
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Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote di contributo per progetti di sviluppo regionale 117
1 L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto di sviluppo regionale dà diritto ai contributi. 2 Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi. 3 Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedimenti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue: - a.
- per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento;
- b.
- per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento.
4 Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguenti aliquote di contributo massime: | per cento | - a.
- zona di pianura
| 34 | - b.
- zona collinare e zona di montagna I
| 37 | - c.
- zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
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5 I costi che danno diritto ai contributi sono ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 4 che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale. L’UFAG definisce le categorie di provvedimenti e la riduzione in termini percentuali dei costi che danno diritto ai contributi per categoria di provvedimento. 6 I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l’articolo 28a. 7 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato. È fatto salvo l’articolo 26 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990118. 117 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 118 RS 616.1
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Art. 20 Prestazione del Cantone 119
1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:120 - a.121
- 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata;
- b.122
- 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere a e b, 18 capoverso 2 e 19e.
- c.
- 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l’articolo 2.123
1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoversi 5 e 8.124 1ter Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che danno diritto ai contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all’80 per cento.125 2 Nel contributo cantonale possono essere computati: - a.
- i contributi degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all’opera;
- b.
- i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.126
3 Nel caso di bonifiche fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall’UFAG. 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 124 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 125 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
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