Ordinanza
sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2
ordina:
1 RS 910.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti.
2 Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi ) e crediti di investimento.
Sezione 2: Provvedimenti individuali
Art. 2 Definizioni 3
1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per un’azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.4
2 Si applicano per analogia:
- a.
- alle aziende produttrici di funghi, germogli e simili della produzione vegetale, all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, alla pesca e alla piscicoltura: gli articoli 3–9;
- b.5
- alle piccole aziende artigianali: gli articoli 8ae 9.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie 6
1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a un’unità standard di manodopera (USM).
2 Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera d si applicano le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19917 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
3 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 3a Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio 9
1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d’insediamento è a rischio, le dimensioni dell’azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.
2 L’UFAG fissa i criteri per decidere se un’azienda si trovi in un’area a rischio
9 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 4 Presupposti personali
1 È data formazione adeguata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr);
- b.
- una formazione professionale quale contandina sancita da un attestato professionale conformemente all’articolo 42 LFPr; o
- c.
- una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura.11
1bisNel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.12
1ter Se il richiedente è una persona giuridica, le persone fisiche partecipanti che detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali due terzi del capitale devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.13
2 È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1 la gestione efficace dell’azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.14
3 Per i gestori di aziende situate in aree di cui all’articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.15
4 In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell’azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l’azienda.
4bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti agli investimenti sono concessi anche al proprietario che affida la gestione dell’azienda al partner.16
5 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.17
10 RS 412.10
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
13 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
16 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 518
18 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 6 Piano di gestione 19
In caso di aiuti iniziali e investimenti edilizi in edifici di economia rurale superiori a 500 000 franchi, l’opportunità dell’investimento previsto, l’orientamento strategico e lo sviluppo dell’azienda devono essere comprovati mediante un piano di gestione.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 7 Riduzione dei contributi in base alla sostanza 20
1 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.
3 Se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 8 Onere sopportabile
1 La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti.
2 L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:
- a.
- coprire le spese correnti dell’azienda e della famiglia;
- b
- garantire il servizio degli interessi;
- c.
- adempiere gli impegni di rimborso;
- d.
- effettuare gli investimenti futuri necessari; e
- e.
- rimanere solvibile.
3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti di cui al capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell’investimento previsto.21
4 In caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi è possibile dimostrare la sopportabilità senza strumento di pianificazione.22
21 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
22 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 8a Fondi propri 23
1 Gli aiuti agli investimenti, escluso l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con fondi propri.
2 L’UFAG stabilisce come calcolare i fondi propri.
23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 9 Aziende in affitto 24
1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all’infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent’anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent’anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.25
2 Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l’affittuario per almeno vent’anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l’ammontare del capitale di terzi necessario.26
3 Se un progetto edilizio di affittuari è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.27
4 Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–3 purché l’azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.
5 Per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto con una durata minima di nove anni per le aziende agricole e di sei anni per i singoli fondi.28
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
28 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755).
Art. 10 Programma delle disposizioni computabile
1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono considerate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale. L’UFAG29 può prevedere deroghe per aziende tradizionali a più livelli. Sono computate le possibilità di estivazione dell’azienda.30
2 Per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale.
3 Il patrimonio edilizio esistente deve essere integrato nella concezione di risanamento purché ciò sia sensato ed economicamente vantaggioso.
4 Il richiedente può realizzare un più vasto programma delle disposizioni purché siano comprovate la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti complessivi.
29 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Art. 10a Piccole aziende artigianali 3132
1 Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:33
- a.
- sono imprese autonome;
- b.
- la loro attività comprende quantomeno il primo livello di trasformazione delle materie prime agricole;
- c.34
- prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- d.
- la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti.
2 La piccola azienda artigianale deve corrispondere per le materie prime agricole almeno lo stesso prezzo pagato per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell’impresa.
3 Un piano aziendale deve comprovare l’economicità dell’impresa.
31 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
32 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 39094545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Sezione 3: Provvedimenti collettivi
Art. 11 Definizione 35
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
- a.36
- le bonifiche fondiarie che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
- b.37
- i miglioramenti strutturali per un’azienda di estivazione;
- c.
- i progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale);
- d.38
- i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2, 19e e 49 capoverso 1 lettere b e c che concernono almeno due aziende agricole;
- e.39
- i provvedimenti per le finalità di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.40
2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:41
- a.42
- le ricomposizioni particellari con raggruppamento della proprietà fondiaria, inclusi i terreni in affitto, nonché con provvedimenti strutturali e misure per la promozione della biodiversità (migliorie integrali);
- b.43
- i provvedimenti di cui all’articolo 14 che richiedono un importante sforzo di coordinamento, costituiscono un interesse agricolo di importanza quantomeno regionale e si applicano in una zona in cui migliorie integrali non sono adeguate.
35 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755).
38 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 11a Progetti di sviluppo regionale 44
1 I progetti di sviluppo regionale devono contribuire a creare valore aggiunto prevalentemente nell’agricoltura e a rafforzare la collaborazione regionale.
2 Sono considerati progetti di sviluppo regionale:
- a.
- i progetti comprendenti più catene del valore e anche settori non agricoli;
- b.
- i progetti comprendenti più attori all’interno di una catena del valore.
3 I progetti di sviluppo regionale devono adempiere i seguenti presupposti:
- a.
- i membri dell’ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti;
- b.
- il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e un diverso orientamento;
- c.
- i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio.
44 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006 (RU 2006 4839). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 11b Presupposti 45
Per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adempiuti i seguenti presupposti:46
- a.47
- le aziende dei produttori, escluse le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, forniscono la prova che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 201348 sui pagamenti diretti (OPD) sono rispettate;
- b.
- in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a;
- c.49
- i produttori detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali almeno due terzi del capitale nella comunità.
- d.50
- per il provvedimento previsto esiste un piano di gestione;
- e.51
- l’economicità dell’impresa è comprovata da un piano aziendale.
45 Introdotto dal il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
48 RS 910.13
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
Sezione 4: Esclusione dell’aiuto agli investimenti, divieto di concorrenza nei confronti di altre imprese 5252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 12 Esclusione dell’aiuto agli investimenti
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
- a.
- provvedimenti dei quali il Cantone o un ente cantonale è il committente d’opera o detiene una partecipazione maggioritaria;
- b.53
- edifici agricoli, edifici dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o edifici di piccole aziende artigianali di proprietà di corporazioni o istituti di diritto pubblico; sono fatti salvi i progetti di sviluppo regionale di cui all’articolo 11a e gli edifici alpestri.
2 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di:
- a.54
- aziende di proprietà di persone giuridiche; ne sono escluse le società di capitali secondo l’articolo 3 capoverso 2 OPD55;
- b.
- aziende la cui gestione è destinata primariamente a scopi non agricoli;
- c.56
- aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l’investimento, le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 12–34 OPD.
3 I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per le aziende di cui all’articolo 2 capoverso 2.57
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
55 RS 910.13
56 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
57 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 13 Neutralità concorrenziale 58
1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoversi 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b–d e 107a LAgr sono concessi solamente se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.
2 Per progetti con notevoli ripercussioni sulla concorrenza il Cantone può sentire le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d’attività determinante sul piano economico.
3 Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando al presente articolo.
4 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, durante la pubblicazione di cui al capoverso 3, possono presentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.
5 La determinazione della neutralità concorrenziale e la procedura in caso di opposizione da parte di aziende artigianali interessate si fondano sul diritto cantonale.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Capitolo 2: Contributi
Sezione 1: Concessione di contributi
Art. 14 Bonifiche fondiarie
1 Contributi sono accordati per:59
- a.60
- le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
- b.
- gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
- c.
- i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;
- d.61
- il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
- e. 62
- i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 196663 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché i provvedimenti di sostituzione conformemente all’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 198564 sui percorsi pedonali ed i sentieri;
- f.65
- ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell’ambiente in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere a–d, in particolare il promovimento della biodiversità e della qualità del paesaggio;
- g.
- il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d;
- h.
- l’acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali;
- i.66
- l’approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali;
- j.67
- le pianificazioni agricole;
- k.68
- collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.
2 I contributi per l’approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione.
3 Possono essere concessi contributi per il periodico ripristino di:
- a.
- impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b;
- b.
- impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c;
- c.
- approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2;
- d.69
- muri a secco ai sensi del capoverso 1 lettera f utili per un’utilizzazione agricola.70
4 All’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.71
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
63 RS 451
64 RS 704
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
66 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
67 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
68 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
70 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
71 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 15 Costi per bonifiche fondiarie che danno diritto ai contributi 72
1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:73
- a.
- i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale;
- b.
- i costi di progettazione e di direzione dei lavori;
- c.
- i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all’identificazione e alla coltivazione delle nuove particelle;
- d.74
- i costi per l’acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l’acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;
- e.75
- i costi per l’aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b–g;
- f.76
- le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie;
- g.77
- un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno dodici anni;
- h.78
- per collegamenti secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 200779 sui servizi di telecomunicazione.
2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a–c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi che danno diritto ai contributi.80
3 Non danno diritto ai contributi in particolare:81
- a.
- i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate;
- b.
- i costi per l’acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- c.
- le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se queste vengono pagate ai partecipanti;
- d.82
- i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera i e capoverso 2;
- e.
- le spese per l’acquisto di pertinenze mobili;
- f.83
- le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicurazione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f;
- g.
- i costi d’esercizio e di manutenzione.
4 I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri:
- a.
- interesse agricolo;
- b.
- altri interessi pubblici.84
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
77 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
78 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
79 RS 784.101.1
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
84 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 15a Lavori nell’ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi 8586
1 Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi:87
- a.
- strade:
il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti; - b.
- teleferiche:
le revisioni periodiche; - c.88
- evacuazione delle acque in agricoltura:
la pulizia e il ripristino di condotte di evacuazione, di condotte di derivazione e di fosse d’evacuazione; - d.
- impianti d’irrigazione:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione; - e.
- approvvigionamento idrico:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti; - f.89
- muri a secco:
il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale
2L’UFAG stabilisce un elenco dettagliato dei lavori che danno diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.90
85 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 15b91
91 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiarie 92
1 Per le bonifiche fondiarie valgono le seguenti aliquote massime:
per cento | |
| |
| 34 |
| 37 |
| 40 |
| |
| 27 |
| 30 |
| 33 |
| |
| 20 |
| 23 |
| 26 |
2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è calcolato in base all’aliquota di contributo di cui al capoverso 1 e ai contributi supplementari giusta l’articolo 17.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico 93
1 Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l’evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l’importo massimo di:94
franchi | |
| |
| 30 000 |
| 45 000 |
| 60 000 |
|
|
2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.97
3 L’UFAG stabilisce le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.98
4 I costi che danno diritto ai contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. L’aliquota di contributo è fissata conformemente all’articolo 16 capoverso 1 lettera b. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.99
4bis Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque in agricoltura sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.100
5 Per il ripristino periodico secondo l’articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.101
93 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
100 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 17 Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie 102103
1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:
- a.104
- ...
- b.
- valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola;
- c.105
- provvedimenti di protezione del suolo o volti a garantire la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
- d.
- altri provvedimenti ecologici importanti;
- e.106
- salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d’importanza storico-culturale;
- f.
- realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;
- g.107
- produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse;
- h.
- aumento del valore aggiunto nell’ambito di provvedimenti collettivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l’articolo 11 capoverso 2.
2 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d.
3 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d’estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.
4 Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie non possono superare complessivamente il 40 per cento nella zona di pianura e il 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell’articolo 95 capoverso 3 LAgr.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
104 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4529).
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 18 Edifici agricoli nonché provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze del patrimonio culturale e del paesaggio 108
1 Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per:
- a.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse;
- b.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;
- c.
- l’acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi.
2 Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l’economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.109
3 In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti e le installazioni da sostenere.110
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
110 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio 111
1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione del programma delle disposizioni computabile.
2 I contributi forfettari sono stabiliti dall’UFAG in un’ordinanza.
3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.
4 Per azienda, i contributi per edifici di economia rurale possono ammontare complessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II–IV.
5 Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile o configurazione particolare del terreno, a complemento del capoverso 4 può essere concesso un supplemento calcolato sulla base dei costi che danno diritto ai contributi. Si applicano le seguenti aliquote di contributo:
per cento | |
| 40 |
| 50 |
6 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un’aliquota di contributo del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.
7 Il contributo per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio ammonta al massimo a 100 000 franchi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 4. L’UFAG fissa le aliquote di contributo in un’ordinanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi.
8 Per provvedimenti e installazioni di cui al capoverso 7 può essere concesso un supplemento a tempo determinato del 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi. L’UFAG definisce i provvedimenti e le installazioni nonché la durata e l’importo del supplemento in un’ordinanza.
111 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 19a a19c112
112 Introdotti dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006 (RU 2006 4839). Abrogati dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 19d Piccole aziende artigianali 113
1 Alle piccole aziende artigianali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10a.
2 L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 6.114
3 ...115
113 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
115 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 19e Iniziative collettive di produttori 116
1 Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la fondazione, l’accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione.
2 Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa.
3 L’UFAG stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e al calcolo dei costi che danno diritto ai contributi.
4 Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35–38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive.
116 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote di contributo per progetti di sviluppo regionale 117
1 L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto di sviluppo regionale dà diritto ai contributi.
2 Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi.
3 Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedimenti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:
- a.
- per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento;
- b.
- per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento.
4 Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguenti aliquote di contributo massime:
per cento | |
| 34 |
| 37 |
| 40 |
5 I costi che danno diritto ai contributi sono ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 4 che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale. L’UFAG definisce le categorie di provvedimenti e la riduzione in termini percentuali dei costi che danno diritto ai contributi per categoria di provvedimento.
6 I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l’articolo 28a.
7 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato. È fatto salvo l’articolo 26 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990118.
117 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
118 RS 616.1
Art. 20 Prestazione del Cantone 119
1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:120
- a.121
- 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata;
- b.122
- 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere a e b, 18 capoverso 2 e 19e.
- c.
- 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l’articolo 2.123
1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoversi 5 e 8.124
1ter Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che danno diritto ai contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all’80 per cento.125
2 Nel contributo cantonale possono essere computati:
- a.
- i contributi degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all’opera;
- b.
- i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.126
3 Nel caso di bonifiche fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall’UFAG.
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
124 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
125 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Sezione 2: Domande, approvazione del progetto, pagamenti
Art. 21 Domande
1 Le domande di contributo devono essere inoltrate al Cantone.
2 Il Cantone esamina le domande.
3 Se ritiene che le condizioni per la concessione di un contributo siano adempiute, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all’UFAG. La domanda va trasmessa in formato elettronico.127
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 22 Sostegno combinato per edifici, costruzioni e installazioni 128
Se per gli edifici agricoli o per le costruzioni e le installazioni delle piccole aziende artigianali sono concessi sia contributi sia crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e i dati pertinenti per la notifica del credito di investimento (art. 53) devono essere trasmessi contemporaneamente all’UFAG. La documentazione va trasmessa in formato elettronico.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 23 Parere dell’UFAG
1 Prima di presentare una domanda di contributo il Cantone chiede il parere dell’UFAG. È fatto salvo l’articolo 24.
2 L’UFAG si esprime mediante:
- a.
- un’informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se l’epoca di esecuzione del progetto non può essere fissata;
- b.
- un preavviso con l’indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
- c.
- un corapporto vincolante ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 ottobre 1988129 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull’ambiente.
129 RS 814.011
Art. 24 Progetti senza parere preliminare dell’UFAG
Il parere dell’UFAG non è necessario se:
- a.130
- il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in caso di sostegno combinato, la somma del contributo e del credito di investimento (compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzione aziendale) non supera 300 000 franchi;
- b.
- il progetto non rientra negli inventari federali di oggetti di importanza nazionale;
- c.
- non è necessaria l’autorizzazione di un ufficio federale e non è dato obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale; e
- d.131
- il supplemento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 25 Documenti della domanda di contributo 132
1 Le domande di contributo dei Cantoni devono informare in merito alle circostanze determinanti per la fissazione dello stesso.
2 Esse contengono i seguenti allegati:
- a.133
- decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e decisione dei servizi cantonali competenti in merito all’aiuto finanziario del Cantone;
- b.134
- la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’articolo 97 LAgr;
- c.
- decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nell’aiuto finanziario cantonale;
- d.135
- i dati pertinenti per la notifica del credito di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;
- e.
- oneri e condizioni del Cantone.
3 Gli ulteriori allegati tecnici alla domanda di contributo sono designati dall’UFAG.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 25a Documenti della convenzione 136
1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all’articolo 28a:137
- a.
- l’approvazione del progetto da parte dell’autorità cantonale competente;
- b.138
- la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’articolo 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;
- c.
- le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone;
- d.
- la documentazione tecnica;
- e.139
- ...
2 Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 11a, oltre ai documenti di cui al capoverso 1 occorre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l’interesse pubblico, l’economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio.
136 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
139 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Abrogata dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 26 Esame del progetto da parte dell’UFAG
L’UFAG esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere, nonché l’opportunità dal profilo agricolo e tecnico.
Art. 27 Assegnazione del contributo 140
L’UFAG assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato di cui all’articolo 22, viene approvato contemporaneamente anche il credito di investimento.
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 27a Decisione di contribuzione 141
1 Unitamente alla decisione di contribuzione l’UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni.
2 Esso stabilisce i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.
141 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
Art. 28 Decisione di principio
1 L’UFAG prende una decisione di principio:
- a.
- su richiesta del Cantone;
- b.142
- ...
- c.
- in caso di progetti eseguiti a tappe.
2 Nella decisione l’UFAG stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.143
3 Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la decisione di principio è emessa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.144
4 La decisione di principio si fonda su un progetto di massima con stima dei costi e su un programma di esecuzione che indichi il fabbisogno creditizio annuo presumibile.
142 Abrogata dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 28a Convenzione 145
1 La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.146
1bis La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.147
2 La convenzione disciplina segnatamente:
- a.
- gli obiettivi del progetto;
- b.
- i provvedimenti che consentono di realizzare l’approccio globale;
- c.148
- i costi che danno diritto ai contributi e l’aliquota di contribuzione della Confederazione;
- d.
- il controlling;
- e.
- il versamento dei contributi;
- f.
- la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g.
- gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h.149
- la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’articolo 97 LAgr;
- i.
- le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti;
- j.
- la durata e la risoluzione della convenzione.
2bis Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la convenzione è conclusa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.150
2ter Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Per tali provvedimenti l’UFAG stabilisce una riduzione dei costi che danno diritto ai contributi.151
3 A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.
145 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
147 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
150 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
151 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 29 Controllo da parte dell’UFAG
L’UFAG effettua controlli saltuari circa l’esecuzione dei provvedimenti e l’utilizzazione dei fondi federali versati.
Art. 30 Pagamento al Cantone
1 Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avanzamento dei lavori.152
2 Un massimo dell’80 per cento del contributo complessivo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.153
3 Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone.
152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Sezione 3: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti
Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti 154
1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il contributo è stato stabilito da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.
2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. L’autorità cantonale può concedere l’autorizzazione soltanto con il consenso dell’UFAG. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un contributo.
3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun contributo.
154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 32 Esecuzione dei progetti di costruzione
1 L’esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni determinante per l’aiuto agli investimenti.
2 Le modifiche progettuali importanti necessitano dell’approvazione preliminare dell’UFAG. Sono importanti le modifiche progettuali che:
- a.
- determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all’aiuto agli investimenti;
- b.
- concernono progetti che rientrano negli inventari della Confederazione o erano sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.
3 I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è richiesto un contributo.155
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Sezione 4: Garanzia delle opere
Art. 33 Vigilanza 156
1 I Cantoni informano l’UFAG, su richiesta di quest’ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (art. 103 LAgr).
2 Su richiesta dell’UFAG, gli presentano ogni due anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 34 Alta vigilanza 157
1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.
2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata modifiche della destinazione o frazionamenti non autorizzati, incurie manifeste di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, contributi indebitamente concessi o altri motivi di restituzione, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.
157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 35 Modifica della destinazione e frazionamento
1 Si considera in particolare modifica della destinazione:
- a.
- l’edificazione o l’utilizzazione di terreno coltivo e di edifici agricoli per scopi non agricoli;
- b.158
- la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici che hanno beneficiato di un sostegno; è da ritenersi tale anche la riduzione della base foraggera, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell’articolo 10 non sono più adempiute;
- c.
- la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in seguito a incendio o ad avvenimenti naturali;
- d.
- nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità, la cessazione dell’utilizzazione agricola degli edifici allacciati o l’allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul contributo.
2 Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al momento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell’ambito del progetto per un’utilizzazione non agricola.
3 Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivo che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare.
4 Il divieto di modificare la destinazione inizia con l’assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l’acquisto della proprietà dei nuovi fondi.
5 Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l’articolo 37 capoverso 6, tuttavia al più tardi vent’anni dopo il pagamento finale della Confederazione.159
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento
1 Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:
- a.
- l’assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole;
- b.
- le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell’articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979160 sulla pianificazione del territorio;
- c.
- l’assenza del fabbisogno agricolo di ripristino di edifici e di impianti distrutti da incendio o da avvenimenti naturali;
- d.
- il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali;
- e.161
- riconversioni della produzioni auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni;
- f.162
- le autorizzazioni di eccezioni giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettere a, c, d ed f della legge federale del 4 ottobre 1991163 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2 Nella procedura di autorizzazione di frazionamenti di cui al capoverso 1 lettera f, l’autorità secondo la presente ordinanza trasmette all’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione giusta la LDFR gli atti per l’emanazione di una decisione. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione decide soltanto se esiste una decisione nell’ambito del diritto fondiario passata in giudicato.164
160 RS 700
161 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
162 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
163 RS 211.412.11
164 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento
1 Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati.
2 Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all’UFAG soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione.
2bis Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3.165
3 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sull’articolo 36 lettera d.
4 In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.
5 Sono in particolare determinati per l’importo della restituzione:
- a.
- le aree sottratte al loro scopo;
- b.
- l’entità dell’utilizzazione non agricola;
- c.
- il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva (art. 29 cpv. 1 della LF del 5 ott. 1990166 sugli aiuti finanziari e le indennità).
6 La durata di utilizzazione conforme è di:
| 40 anni |
| 20 anni |
| 20 anni |
| 10 anni |
| 10 anni |
165 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
166 RS 616.1
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
168 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
169 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione
1 Le superfici per la promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio, delimitate nell’ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata, devono essere gestite conformemente agli articoli 55–64 OPD170.171
2 La cura dei biotopi si fonda sulle disposizioni di protezione valide per gli oggetti interessati. In loro assenza, il Cantone emana le disposizioni necessarie.
3 Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all’obbligo di tolleranza giusta l’articolo 165b LAgr.172
4 In caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi, previa diffida infruttuosa. Per il calcolo della restituzione sono determinanti i contributi assegnati alle superfici non gestite o alle opere di carente manutenzione.
170 RS 910.13
171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755).
Art. 39 Altri motivi di restituzione
1 I contributi devono essere restituiti:
- a.
- se sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o fallaci di partecipanti o di organi ufficiali;
- b.
- se gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissazione del contributo federale non sono stati successivamente versati o sono stati restituiti;
- c.
- in caso di gravi lacune di esecuzione o di inosservanza di oneri e condizioni;
- d.
- se vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o se le ripercussioni dei miglioramenti sostenuti sono fortemente deprezzate da interventi dei proprietari dell’opera o del fondo;
- e.173
- in caso di alienazione con utile di un’azienda o di una parte di azienda sostenuta con un provvedimento individuale;
- f.174
- se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.
1bis In caso di alienazione con utile giusta il capoverso 1 lettera e, l’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.175
2 Il contributo da restituire viene calcolato:
- a.
- nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-d, secondo gli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990176;
- b.
- nel caso di cui al capoverso 1 lettera e, secondo l’articolo 37 capoverso 5;
- c.177
- nel caso di cui al capoverso 1 lettera f secondo i criteri stabiliti nella convenzione.
173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
174 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
175 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
176 RS 616.1
177 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Art. 40 Ordine di restituzione
1 Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei proprietari dell’opera o del fondo. Nel caso di opere collettive i proprietari sono responsabili sino a concorrenza della loro partecipazione.
2 ...178
3 È fatto salvo il diritto di regresso dei proprietari dell’opera o del fondo nei confronti delle persone che con il loro comportamento colpevole hanno provocato la restituzione.
178 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 41 Conteggio dei contributi restituiti
Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell’anno precedente. Nel conteggio essi indicano:
- a.
- il numero della pratica attribuito all’epoca dalla Confederazione;
- b.
- i motivi della restituzione;
- c.
- il calcolo dell’importo reclamato.
Art. 42 Menzione nel registro fondiario
1 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario:
- a.
- in mancanza di un registro fondiario o di un’istituzione sostitutiva cantonale sufficiente;
- b.
- se la menzione dovesse comportare un onere sproporzionato;
- c.
- in caso di bonifiche fondiarie non vincolate alle superfici (p. es. approvvigionamento con acqua ed elettricità);
- d.179
- in caso di ripristini periodici;
- e.180
- in caso di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio.
2 Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c nonché e, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell’obbligo di gestione e di manutenzione, dell’obbligo di restituzione e di altri eventuali condizioni e oneri.181
3 La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all’UFAG al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.182
4 Il Cantone notifica all’ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l’obbligo di restituzione. L’ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.
5 La menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell’obbligo di restituzione sono radiate d’ufficio al loro spirare.
6 Su richiesta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica di destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.
179 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
180 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
Capitolo 3: Crediti di investimento
Sezione 1: Crediti di investimento per provvedimenti individuali
Art. 43 Aiuto iniziale
1 L’aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.183
2 Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l’azienda contadina.
3 ...184
3bis ...185
4 Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l’aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.186
5 L’UFAG stabilisce le aliquote per l’aiuto iniziale. Prevede graduazioni secondo il numero di USM.187
6 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 110 000 franchi se gestiscono un’azienda in affitto o in proprietà. Devono comprovare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 2008188 sulla protezione degli animali.189
183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
184 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
185 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 200RU 2007 6187). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
188 RS 455.1
189 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 382). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 44 Provvedimenti edilizi 190
1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per:
- a.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale, di serre e di case d’abitazione agricole;
- b.191
- ...
- c.192
- l’acquisto da terzi di case d’abitazione e di edifici di economia rurale, al posto di provvedimenti edilizi;
- d.
- provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini;
- e.193
- provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per ricostituire colture perenni, ad eccezione di macchine e installazioni mobili;
- f.194
- provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio.
2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:
- a.
- provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell’articolo 9 siano adempiute;
- b.195
- l’acquisto da terzi di un’azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.
3 L’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale riceve crediti di investimento per:
- a.
- le serre;
- b.
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all’attività dell’azienda;
- c.
- l’acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;
- d.
- i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.
190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
191 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
194 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 45 Pesca e piscicoltura 196
1 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti di investimento per i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione.
2 Il sostegno è limitato ai provvedimenti edilizi e alle installazioni che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione nazionale.
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 45a Piccole aziende artigianali 197
1 Alle piccole aziende artigianali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10a.
2 Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.
3 ...198
4 I termini di rimborso sono retti dall’articolo 52.
197 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
198 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 46 Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi 199
1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue:
- a.
- per gli edifici di economia rurale e alpestri: in funzione del programma delle disposizioni computabile, come importo forfettario per elemento, parte di edificio o unità;
- b.
- per le case di abitazione: come importo forfettario per l’abitazione del gestore e l’alloggio per gli anziani.
2 L’UFAG fissa gli importi forfettari in un’ordinanza.
3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato.
4 Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esigenze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l’articolo 74 OPD200, oltre all’importo forfettario può essere concesso un supplemento del 20 per cento.
5 Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:
- a.
- serre ed edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione;
- b.
- provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere e ed f, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché dell’articolo 45.
6 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici, tuttavia a 200 000 franchi al massimo. La limitazione a 200 000 franchi non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.
199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
200 RS 910.13
Art. 47 Credito di investimento minimo 201
Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.
201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 48 Termini di rimborso
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
1bis A prescindere dai termini di cui al capoverso 1, il rimborso minimo annuo ammonta a 4000 franchi.204
2 Entro i termini massimi di cui al capoverso 1 il Cantone può:205
- a.
- rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b.
- sospenderli per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.206
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
204 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
Sezione 2: Crediti di investimento per provvedimenti collettivi
Art. 49 Provvedimenti sostenuti 207
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
- a.
- le bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 11;
- b.208
- la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, installazioni, macchine e veicoli collettivi da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende o facilitare la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti della regione;
- c.209
- la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato o l’estensione della loro attività;
- d.
- gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- e.
- i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11a;
- f.210
- la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da terzi al posto della costruzione di nuovi edifici.
2 L’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.
207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
210 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà 211
Le organizzazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per:
- a.
- i costi di fondazione;
- b.
- i costi dell’avvio di una nuova attività o di un’estensione dell’attività esistente;
- c.
- i costi per l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari;
- d.
- i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.
211 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Art. 50 Fondi propri
1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.212
2 Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio.
212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
Art. 51 Importo dei crediti di investimento 213
1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.214
2 In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente indispensabili, l’aliquota può essere aumentata sino al 65 per cento. L’UFAG stabilisce le condizioni per aliquote più elevate.
3 Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.215
4 Crediti di costruzione di cui all’articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all’ammontare del 75 per cento della somma dei contributi pubblici.216
5 L’importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.217
6 Il credito di investimento massimo per la costruzione di nuovi edifici alpestri è 6000 franchi per UBG. L’UFAG stabilisce in un’ordinanza le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità.218
7 Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi per gli edifici alpestri, è versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.219
213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
217 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
218 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
219 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 52 Termini di rimborso
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:220
- a.221
- 10 anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà;
- b.
- 20 anni per i provvedimenti edilizi;
- c.
- 3 anni per i crediti di costruzione;
- d.222
- ...
1bis A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, il rimborso minimo annuo ammonta a 6000 franchi.223
2 Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:
- a.
- rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b.
- sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficiario del credito peggiorano senza sua colpa.224
220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
222 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
223 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Sezione 3: Procedura
Art. 53 Domande, esame e decisione
1 Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone.
2 Il Cantone esamina la domanda, giudica l’opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni.
3 Per le domande che non superano l’importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.225
4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l’approvazione da parte dell’UFAG.226
225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 54 Sostegno combinato 227
1 In caso di sostegno combinato di cui all’articolo 22 la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all’UFAG.228
2 In caso di sostegno combinato la procedura di domanda è disciplinata dagli articoli 23–27.
227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 55 Procedura di approvazione
1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.229
2 L’importo limite ammonta a:
- a.
- 500 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
- b.
- 600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.230
3 Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettera a.231
4 ...232
229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).
232 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Sezione 4: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti
Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti 233
1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di investimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.
2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento.
3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento.
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 57 Esecuzione dei progetti di costruzione
L’articolo 32 capoversi 1 e 2 lettera a, si applica per analogia all’esecuzione dei progetti di costruzione.
Sezione 5: Garanzia, revoca e rimborso dei crediti di investimento
Art. 58 Garanzia di crediti di investimento
1 I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.
2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.234
3 Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 59 Revoca di crediti di investimento
1 Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento:
- a.
- l’alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento;
- b.
- l’edificazione o l’utilizzazione del suolo per scopi diversi dall’utilizzazione agricola;
- c.
- la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991235 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d.
- l’utilizzazione duratura di importanti parti dell’azienda per scopi non agricoli;
- e.
- l’inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione;
- f.
- la rinuncia all’utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell’articolo 107 capoverso 1 lettera b della LAgr;
- g.
- la mancata tempestiva rimozione dell’incuria nell’obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone;
- h.
- il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d’ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;
- i.
- la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.
2 Al posto di una revoca di cui al capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 12. È fatto salvo l’articolo 60.236
235 RS211.412.11
236 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097).
Art. 60 Alienazione con utile 237
1 Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, deve essere restituita la quota del credito di investimento per provvedimenti individuali non ancora rimborsata.
2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione
237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Sezione 6: Finanziamento e vigilanza
Art. 61 Gestione dei fondi federali
1 Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all’UFAG in funzione del fabbisogno.
2 L’UFAG esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell’ambito dei crediti autorizzati.
2bis Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente:
- a.
- il saldo totale dei fondi federali;
- b.
- gli interessi maturati;
- c.
- la liquidità;
- d.
- la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.238
3 I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all’UFAG.
4 Notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
- a.
- la liquidità;
- b.
- la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.239
238 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
239 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909).
Art. 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali
1 Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFAG può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e:240
- a.
- assegnarli a un altro Cantone; oppure
- b.
- in caso di bisogno attestato, trasferirli all’aiuto alle aziende, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.
2 Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:
franchi | |
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3 Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.242
240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385).
Art. 62a Alta vigilanza 243
1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.
2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.
243 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Capitolo 4: Disposizioni finali 244244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 382).
244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 382).
Art. 63 Disposizioni transitorie
1 Nel caso di progetti eseguiti a tappe, sono applicabili le aliquote secondo le disposizioni della previgente ordinanza del 14 giugno 1971245 sulle bonifiche fondiarie, purché una decisione di principio sia stata emanata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 ...246
245 [RU 1971 996, 1974 146art. 5 n. 13, 1975 1089, 1977 338I 212273I 13.1,1993 879all. 3 n. 22, 1994 10I 2, 1997 2779II 60. RU 1999 295art. 7 lett. b]
246 Abrogato dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).
Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007 247
Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2008.
247 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).
Art. 63b248
248 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495).
Art. 64 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.