Ordinanza dell’UFAG
concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura
(OIMSC)
del 26 novembre 2003 (Stato 27 aprile 2021)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,
18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2ter,39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali (OMSt);
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),3
ordina:
Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali
Art. 1 Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera
I coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) per attività aziendali particolari sono fissati nell’allegato 1.
Art. 2 Criteri per la delimitazione delle aree a rischio
1 La gestione di un’area della regione di montagna e collinare è a rischio, se è dato uno dei criteri di seguito indicati:
- a.
- domanda inesistente o scarsa di terreni da affittare con relativi canoni d’affitto bassi;
- b.
- aumento dei terreni incolti;
- c.
- aumento del sottobosco e del bosco.
2 La sufficiente densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice di cui all’allegato 2.
Sezione 2: Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie
Art. 3
Le aliquote forfettarie dei costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di strade e di prosciugamenti agricoli sono fissate nell’allegato 3.
Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Art. 4 Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile
1Se, nel quadro di provvedimenti individuali, la superficie agricola utile computabile, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione:4
- a.
- la zona che comprende più di due terzi della superficie agricola utile;
- b.
- il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate, se nessuna delle zone comprende più di due terzi della superficie agricola utile.
2 Le superfici agricole utili di aziende tradizionalmente gestite su più livelli, ubicate a oltre 15 km dal centro aziendale, possono essere prese in considerazione solo in zone in cui è praticata la transumanza tradizionale.5
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).
Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere 6
Nell’allegato 4 sono fissati:
- a.
- le aliquote per i crediti d’investimento per l’aiuto iniziale;
- b.
- gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’abitazione;
- c.
- gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo;
- d.
- gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri;
- e.
- gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’economia rurale per suini e pollame;
- f.
- i provvedimenti edilizi e le installazioni da sostenere tesi a conseguire obiettivi ecologici nonché ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché le aliquote di contributo per tali provvedimenti e installazioni;
- g.
- i provvedimenti e le installazione di cui alla lettera f per cui è concesso un supplemento a tempo determinato, il rispettivo termine e l’importo del supplemento.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Art. 67
7 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).
Art. 7 Edifici di economia rurale collettivi
1 Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:
- a.
- la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale;
- b.
- la comunità dispone di un volume di lavoro minimo espresso in USM secondo l’articolo 3 OMSt;
- c.8
- ciascun socio gestisce un’azienda che adempie le esigenze di cui agli articoli 3, 4 e 12–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui pagamenti diretti;
- d.
- viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima corrisponde a 20 anni in caso di sostegno mediante contributi e alla durata del credito d’investimento in caso di sostegno unicamente mediante crediti d’investimento;
- e.10
- ... .11
2 Se un socio abbandona la comunità prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzionalmente se:
- a.
- la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;
- b.
- il socio dimissionario non è sostituito da un nuovo socio che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure
- c.
- è superato l’importo massimo per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 4 OMSt.12
2bis Nel caso di edifici collettivi, per azienda si applica l’importo massimo secondo l’articolo 19 capoverso 4 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l’importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.13
3 ...14
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).
10 Abrogata dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
13 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
14 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Sezione 3a: Iniziative collettive di produttori1515 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).
15 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).
Art. 7a Concessione del contributo
1 Vengono accordati contributi in particolare per i costi di:
- a.
- accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro;
- b.
- studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d’investimento collettivi;
- c.
- istituzione di un’adeguata forma di cooperazione;
- d.
- accompagnamento specializzato per il consolidamento e l’ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo due anni dopo l’istituzione;
- e.
- fasi di sviluppo essenziali della comunità finalizzate alla riduzione dei costi di produzione.
2 I contributi sono concessi sulla base di una bozza di progetto con stima dei costi.
Art. 7b Pagamenti
1 Per ciascuna iniziativa il Cantone può inoltrare all’UFAG una richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale. L’importo minimo per pagamento parziale
è 10 000 franchi, tuttavia al massimo 80 per cento del contributo complessivo concesso.
2 Con la richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale devono essere comprovati i costi fatturati.
3 La richiesta di pagamento finale deve essere inviata entro tre anni dalla concessione del contributo. Essa deve essere corredata di un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.
Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale1616 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
16 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile
Art. 817
I valori d’imputazione per il calcolo dell’utile sono fissati nell’allegato 5.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento
Art. 9 Condizioni per progetti particolarmente innovativi
I progetti particolarmente innovativi di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:
- a.
- Nell’area interessata è la prima volta che si adotta una simile soluzione (progetto pilota).
- b.
- Il progetto serve da modello.
- c.
- Le esigenze in materia di sostenibilità sono considerate in maniera superiore alla media.
Art. 10 Condizioni per progetti difficilmente sopportabili
1 I progetti difficilmente sopportabili di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:
- a.
- I costi residui, paragonati a quelli di progetti simili, sono superiori alla media.
- b.
- I costi residui devono essere sopportati da un numero esiguo di interessati.
2 Le bonifiche fondiarie sono difficilmente sopportabili se l’onere relativo ai costi residui dell’agricoltura supera i valori indicativi giusta l’allegato 6.
3 La riparazione di danni causati dal maltempo può essere sempre classificata come progetto difficilmente sopportabile.
Sezione 6: ...
Art. 1118
18 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 199819 concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è abrogata.
19 [RU 1998 3114, 2000 238, 2001 3545]
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegato 1 2020 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).
20 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).
Calcolo delle unità standard di manodopera
Allegato 2
Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento
Allegato 3 2222 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie
Allegato 4 2323 Nuovo testo giusta il n. II dell’O c del 14 nov. 2007 (RU 2007 6201). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 mag. 2011 (RU 2011 2391), dai n. II cpv. 2 delle O dell’UFAG del 23 ott. 2013 (RU 2013 3919), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4531), dai n. II delle O dell’UFAG del 18 ott. 2017 (RU 2017 6411), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417) e dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 244).
23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O c del 14 nov. 2007 (RU 2007 6201). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 mag. 2011 (RU 2011 2391), dai n. II cpv. 2 delle O dell’UFAG del 23 ott. 2013 (RU 2013 3919), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4531), dai n. II delle O dell’UFAG del 18 ott. 2017 (RU 2017 6411), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417) e dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 244).
Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere
I. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale
II. Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione
III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo
1. Contributi
2. Crediti d’investimento
3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento
IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri
V. Crediti d’investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame
Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali
VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio
1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca
2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell’ambiente
3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio
4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile
5. Supplemento a tempo determinato
6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento
Allegato 4a 2525 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali
Allegato 5 2626 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
26 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).