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Ordinanza dell’UFAG
concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura
(OIMSC)

del 26 novembre 2003 (Stato 27 aprile 2021)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,
18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2ter,39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali (OMSt);
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),3

ordina:

1 RS 913.1

2 RS 914.11

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali

Art. 1 Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera

I coef­fi­cien­ti sup­ple­men­ta­ri per il cal­co­lo del­le uni­tà stan­dard di ma­no­do­pe­ra (USM) per at­ti­vi­tà azien­da­li par­ti­co­la­ri so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle aree a rischio

1 La ge­stio­ne di un’area del­la re­gio­ne di mon­ta­gna e col­li­na­re è a ri­schio, se è da­to uno dei cri­te­ri di se­gui­to in­di­ca­ti:

a.
do­man­da ine­si­sten­te o scar­sa di ter­re­ni da af­fit­ta­re con re­la­ti­vi ca­no­ni d’af­fit­to bas­si;
b.
au­men­to dei ter­re­ni in­col­ti;
c.
au­men­to del sot­to­bo­sco e del bo­sco.

2 La suf­fi­cien­te den­si­tà d’in­se­dia­men­to in un’area del­la re­gio­ne di mon­ta­gna e col­li­na­re è a ri­schio, se a lun­go ter­mi­ne non è più as­si­cu­ra­to il nu­me­ro di abi­tan­ti ne­ces­sa­rio per man­te­ne­re un tes­su­to so­cia­le o una co­mu­ni­tà pae­sa­na. La va­lu­ta­zio­ne del ri­schio av­vie­ne se­con­do la ma­tri­ce di cui all’al­le­ga­to 2.

Sezione 2: Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Art. 3

Le ali­quo­te for­fet­ta­rie dei co­sti aven­ti di­rit­to ai con­tri­bu­ti per il ri­pri­sti­no pe­rio­di­co di stra­de e di pro­sciu­ga­men­ti agri­co­li so­no fis­sa­te nell’al­le­ga­to 3.

Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Art. 4 Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile

1Se, nel qua­dro di prov­ve­di­men­ti in­di­vi­dua­li, la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le com­pu­ta­bi­le, as­si­cu­ra­ta a lun­go ter­mi­ne, è ubi­ca­ta in di­ver­se zo­ne, per il cal­co­lo de­gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne:4

a.
la zo­na che com­pren­de più di due ter­zi del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le;
b.
il va­lo­re me­dio del­le ali­quo­te del­le zo­ne mag­gior­men­te in­te­res­sa­te, se nes­su­na del­le zo­ne com­pren­de più di due ter­zi del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le.

2 Le su­per­fi­ci agri­co­le uti­li di azien­de tra­di­zio­nal­men­te ge­sti­te su più li­vel­li, ubi­ca­te a ol­tre 15 km dal cen­tro azien­da­le, pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne so­lo in zo­ne in cui è pra­ti­ca­ta la tran­su­man­za tra­di­zio­na­le.5

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere 6

Nell’al­le­ga­to 4 so­no fis­sa­ti:

a.
le ali­quo­te per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per l’aiu­to ini­zia­le;
b.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per edi­fi­ci d’abi­ta­zio­ne;
c.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti per edi­fi­ci di eco­no­mia ru­ra­le per ani­ma­li che con­su­ma­no fo­rag­gio grez­zo;
d.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti per edi­fi­ci al­pe­stri;
e.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per edi­fi­ci d’eco­no­mia ru­ra­le per sui­ni e pol­la­me;
f.
i prov­ve­di­men­ti edi­li­zi e le in­stal­la­zio­ni da so­ste­ne­re te­si a con­se­gui­re obiet­ti­vi eco­lo­gi­ci non­ché ad adem­pie­re le esi­gen­ze del­la pro­te­zio­ne del pa­tri­mo­nio cul­tu­ra­le e del pae­sag­gio non­ché le ali­quo­te di con­tri­bu­to per ta­li prov­ve­di­men­ti e in­stal­la­zio­ni;
g.
i prov­ve­di­men­ti e le in­stal­la­zio­ne di cui al­la let­te­ra f per cui è con­ces­so un sup­ple­men­to a tem­po de­ter­mi­na­to, il ri­spet­ti­vo ter­mi­ne e l’im­por­to del sup­ple­men­to.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Art. 67

7 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).

Art. 7 Edifici di economia rurale collettivi

1 Due o più azien­de che co­strui­sco­no un edi­fi­cio di eco­no­mia ru­ra­le col­let­ti­vo ven­go­no so­ste­nu­te fi­nan­zia­ria­men­te se:

a.
la co­mu­ni­tà è ri­co­no­sciu­ta dal com­pe­ten­te ser­vi­zio can­to­na­le;
b.
la co­mu­ni­tà di­spo­ne di un vo­lu­me di la­vo­ro mi­ni­mo espres­so in USM se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 OM­St;
c.8
cia­scun so­cio ge­sti­sce un’azien­da che adem­pie le esi­gen­ze di cui agli ar­ti­co­li 3, 4 e 12–34 dell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 20139 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti;
d.
vie­ne con­clu­so un con­trat­to di col­la­bo­ra­zio­ne la cui du­ra­ta mi­ni­ma cor­ri­spon­de a 20 an­ni in ca­so di so­ste­gno me­dian­te con­tri­bu­ti e al­la du­ra­ta del cre­di­to d’in­ve­sti­men­to in ca­so di so­ste­gno uni­ca­men­te me­dian­te cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to;
e.10
... .11

2 Se un so­cio ab­ban­do­na la co­mu­ni­tà pri­ma del­la sca­den­za del ter­mi­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra d, gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti de­vo­no es­se­re rim­bor­sa­ti pro­por­zio­nal­men­te se:

a.
la su­per­fi­cie re­stan­te è in­fe­rio­re a quel­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne nel pro­gram­ma del­le di­spo­si­zio­ni com­pu­ta­bi­le;
b.
il so­cio di­mis­sio­na­rio non è so­sti­tui­to da un nuo­vo so­cio che pos­sie­de una su­per­fi­cie al­me­no al­tret­tan­to gran­de; op­pu­re
c.
è su­pe­ra­to l’im­por­to mas­si­mo per azien­da di cui all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 4 OM­St.12

2bis Nel ca­so di edi­fi­ci col­let­ti­vi, per azien­da si ap­pli­ca l’im­por­to mas­si­mo se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 4 OM­St, cal­co­lan­do le uni­tà di be­stia­me gros­so (UBG) com­pu­ta­bi­li e l’im­por­to mas­si­mo de­gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti pro­por­zio­nal­men­te al­la par­te­ci­pa­zio­ne del­le sin­go­le azien­de.13

3 ...14

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

9 RS 910.13

10 Abro­ga­ta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

14 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 3a: Iniziative collettive di produttori15

15 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

Art. 7a Concessione del contributo

1 Ven­go­no ac­cor­da­ti con­tri­bu­ti in par­ti­co­la­re per i co­sti di:

a.
ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri di aspet­ti le­ga­li, at­tua­ria­li, eco­no­mi­co-azien­da­li e di eco­no­mia del la­vo­ro;
b.
stu­di pre­li­mi­na­ri e con­fron­ti del­le va­rian­ti per pro­get­ti d’in­ve­sti­men­to col­let­ti­vi;
c.
isti­tu­zio­ne di un’ade­gua­ta for­ma di coo­pe­ra­zio­ne;
d.
ac­com­pa­gna­men­to spe­cia­liz­za­to per il con­so­li­da­men­to e l’ot­ti­miz­za­zio­ne del­la co­mu­ni­tà in am­bi­to ope­ra­ti­vo, stra­te­gi­co e so­cia­le per al mas­si­mo due an­ni do­po l’isti­tu­zio­ne;
e.
fa­si di svi­lup­po es­sen­zia­li del­la co­mu­ni­tà fi­na­liz­za­te al­la ri­du­zio­ne dei co­sti di pro­du­zio­ne.

2 I con­tri­bu­ti so­no con­ces­si sul­la ba­se di una boz­za di pro­get­to con sti­ma dei co­sti.

Art. 7b Pagamenti

1 Per cia­scu­na ini­zia­ti­va il Can­to­ne può inol­tra­re all’UFAG una ri­chie­sta di pa­ga­men­to par­zia­le e di pa­ga­men­to fi­na­le. L’im­por­to mi­ni­mo per pa­ga­men­to par­zia­le
è 10 000 fran­chi, tut­ta­via al mas­si­mo 80 per cen­to del con­tri­bu­to com­ples­si­vo con­ces­so.

2 Con la ri­chie­sta di pa­ga­men­to par­zia­le e di pa­ga­men­to fi­na­le de­vo­no es­se­re com­pro­va­ti i co­sti fat­tu­ra­ti.

3 La ri­chie­sta di pa­ga­men­to fi­na­le de­ve es­se­re in­via­ta en­tro tre an­ni dal­la con­ces­sio­ne del con­tri­bu­to. Es­sa de­ve es­se­re cor­re­da­ta di un rap­por­to sul rag­giun­gi­men­to de­gli obiet­ti­vi.

Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale16

16 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 817

I va­lo­ri d’im­pu­ta­zio­ne per il cal­co­lo dell’uti­le so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 5.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento

Art. 9 Condizioni per progetti particolarmente innovativi

I pro­get­ti par­ti­co­lar­men­te in­no­va­ti­vi di cui all’ar­ti­co­lo 51 ca­po­ver­so 2 OM­St adem­pio­no in par­ti­co­la­re le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
Nell’area in­te­res­sa­ta è la pri­ma vol­ta che si adot­ta una si­mi­le so­lu­zio­ne (pro­get­to pi­lo­ta).
b.
Il pro­get­to ser­ve da mo­del­lo.
c.
Le esi­gen­ze in ma­te­ria di so­ste­ni­bi­li­tà so­no con­si­de­ra­te in ma­nie­ra su­pe­rio­re al­la me­dia.

Art. 10 Condizioni per progetti difficilmente sopportabili

1 I pro­get­ti dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­li di cui all’ar­ti­co­lo 51 ca­po­ver­so 2 OM­St adem­pio­no in par­ti­co­la­re le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
I co­sti re­si­dui, pa­ra­go­na­ti a quel­li di pro­get­ti si­mi­li, so­no su­pe­rio­ri al­la me­dia.
b.
I co­sti re­si­dui de­vo­no es­se­re sop­por­ta­ti da un nu­me­ro esi­guo di in­te­res­sa­ti.

2 Le bo­ni­fi­che fon­dia­rie so­no dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­li se l’one­re re­la­ti­vo ai co­sti re­si­dui dell’agri­col­tu­ra su­pe­ra i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi giu­sta l’al­le­ga­to 6.

3 La ri­pa­ra­zio­ne di dan­ni cau­sa­ti dal mal­tem­po può es­se­re sem­pre clas­si­fi­ca­ta co­me pro­get­to dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­le.

Sezione 6: ...

Art. 1118

18 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L’or­di­nan­za dell’UFAG del 7 di­cem­bre 199819 con­cer­nen­te la gra­dua­zio­ne del­le ali­quo­te for­fet­ta­rie per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti è abro­ga­ta.

Art. 13 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2004.

Allegato 1 20

20 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

Calcolo delle unità standard di manodopera

Allegato 2

Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento

Allegato 3 22

22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Allegato 4 23

23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O c del 14 nov. 2007 (RU 2007 6201). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 mag. 2011 (RU 2011 2391), dai n. II cpv. 2 delle O dell’UFAG del 23 ott. 2013 (RU 2013 3919), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4531), dai n. II delle O dell’UFAG del 18 ott. 2017 (RU 2017 6411), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417) e dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 244).

Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere

I. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale

II. Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

2. Crediti d’investimento

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

V. Crediti d’investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame

Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali

VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca

2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell’ambiente

3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

5. Supplemento a tempo determinato

6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

Allegato 4a 25

25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali

Allegato 5 26

26 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Valori computabili per il calcolo dell’utile

Calcolo del valore d’imputazione determinante

Allegato 6

Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie

Onere relativo ai costi residui dell’agricoltura