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Ordinanza dell’UFAG
concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura
(OIMSC)

del 26 novembre 2003 (Stato 27 aprile 2021)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,
18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2ter,39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali (OMSt);
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),3

ordina:

1 RS 913.1

2 RS 914.11

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali

Art. 1 Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera  

I coef­fi­cien­ti sup­ple­men­ta­ri per il cal­co­lo del­le uni­tà stan­dard di ma­no­do­pe­ra (USM) per at­ti­vi­tà azien­da­li par­ti­co­la­ri so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle aree a rischio  

1 La ge­stio­ne di un’area del­la re­gio­ne di mon­ta­gna e col­li­na­re è a ri­schio, se è da­to uno dei cri­te­ri di se­gui­to in­di­ca­ti:

a.
do­man­da ine­si­sten­te o scar­sa di ter­re­ni da af­fit­ta­re con re­la­ti­vi ca­no­ni d’af­fit­to bas­si;
b.
au­men­to dei ter­re­ni in­col­ti;
c.
au­men­to del sot­to­bo­sco e del bo­sco.

2 La suf­fi­cien­te den­si­tà d’in­se­dia­men­to in un’area del­la re­gio­ne di mon­ta­gna e col­li­na­re è a ri­schio, se a lun­go ter­mi­ne non è più as­si­cu­ra­to il nu­me­ro di abi­tan­ti ne­ces­sa­rio per man­te­ne­re un tes­su­to so­cia­le o una co­mu­ni­tà pae­sa­na. La va­lu­ta­zio­ne del ri­schio av­vie­ne se­con­do la ma­tri­ce di cui all’al­le­ga­to 2.

Sezione 2: Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Art. 3  

Le ali­quo­te for­fet­ta­rie dei co­sti aven­ti di­rit­to ai con­tri­bu­ti per il ri­pri­sti­no pe­rio­di­co di stra­de e di pro­sciu­ga­men­ti agri­co­li so­no fis­sa­te nell’al­le­ga­to 3.

Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Art. 4 Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile  

1Se, nel qua­dro di prov­ve­di­men­ti in­di­vi­dua­li, la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le com­pu­ta­bi­le, as­si­cu­ra­ta a lun­go ter­mi­ne, è ubi­ca­ta in di­ver­se zo­ne, per il cal­co­lo de­gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne:4

a.
la zo­na che com­pren­de più di due ter­zi del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le;
b.
il va­lo­re me­dio del­le ali­quo­te del­le zo­ne mag­gior­men­te in­te­res­sa­te, se nes­su­na del­le zo­ne com­pren­de più di due ter­zi del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le.

2 Le su­per­fi­ci agri­co­le uti­li di azien­de tra­di­zio­nal­men­te ge­sti­te su più li­vel­li, ubi­ca­te a ol­tre 15 km dal cen­tro azien­da­le, pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne so­lo in zo­ne in cui è pra­ti­ca­ta la tran­su­man­za tra­di­zio­na­le.5

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere 6  

Nell’al­le­ga­to 4 so­no fis­sa­ti:

a.
le ali­quo­te per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per l’aiu­to ini­zia­le;
b.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per edi­fi­ci d’abi­ta­zio­ne;
c.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti per edi­fi­ci di eco­no­mia ru­ra­le per ani­ma­li che con­su­ma­no fo­rag­gio grez­zo;
d.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti per edi­fi­ci al­pe­stri;
e.
gli im­por­ti for­fet­ta­ri per i cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to per edi­fi­ci d’eco­no­mia ru­ra­le per sui­ni e pol­la­me;
f.
i prov­ve­di­men­ti edi­li­zi e le in­stal­la­zio­ni da so­ste­ne­re te­si a con­se­gui­re obiet­ti­vi eco­lo­gi­ci non­ché ad adem­pie­re le esi­gen­ze del­la pro­te­zio­ne del pa­tri­mo­nio cul­tu­ra­le e del pae­sag­gio non­ché le ali­quo­te di con­tri­bu­to per ta­li prov­ve­di­men­ti e in­stal­la­zio­ni;
g.
i prov­ve­di­men­ti e le in­stal­la­zio­ne di cui al­la let­te­ra f per cui è con­ces­so un sup­ple­men­to a tem­po de­ter­mi­na­to, il ri­spet­ti­vo ter­mi­ne e l’im­por­to del sup­ple­men­to.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Art. 67  

7 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).

Art. 7 Edifici di economia rurale collettivi  

1 Due o più azien­de che co­strui­sco­no un edi­fi­cio di eco­no­mia ru­ra­le col­let­ti­vo ven­go­no so­ste­nu­te fi­nan­zia­ria­men­te se:

a.
la co­mu­ni­tà è ri­co­no­sciu­ta dal com­pe­ten­te ser­vi­zio can­to­na­le;
b.
la co­mu­ni­tà di­spo­ne di un vo­lu­me di la­vo­ro mi­ni­mo espres­so in USM se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 OM­St;
c.8
cia­scun so­cio ge­sti­sce un’azien­da che adem­pie le esi­gen­ze di cui agli ar­ti­co­li 3, 4 e 12–34 dell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 20139 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti;
d.
vie­ne con­clu­so un con­trat­to di col­la­bo­ra­zio­ne la cui du­ra­ta mi­ni­ma cor­ri­spon­de a 20 an­ni in ca­so di so­ste­gno me­dian­te con­tri­bu­ti e al­la du­ra­ta del cre­di­to d’in­ve­sti­men­to in ca­so di so­ste­gno uni­ca­men­te me­dian­te cre­di­ti d’in­ve­sti­men­to;
e.10
... .11

2 Se un so­cio ab­ban­do­na la co­mu­ni­tà pri­ma del­la sca­den­za del ter­mi­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra d, gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti de­vo­no es­se­re rim­bor­sa­ti pro­por­zio­nal­men­te se:

a.
la su­per­fi­cie re­stan­te è in­fe­rio­re a quel­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne nel pro­gram­ma del­le di­spo­si­zio­ni com­pu­ta­bi­le;
b.
il so­cio di­mis­sio­na­rio non è so­sti­tui­to da un nuo­vo so­cio che pos­sie­de una su­per­fi­cie al­me­no al­tret­tan­to gran­de; op­pu­re
c.
è su­pe­ra­to l’im­por­to mas­si­mo per azien­da di cui all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 4 OM­St.12

2bis Nel ca­so di edi­fi­ci col­let­ti­vi, per azien­da si ap­pli­ca l’im­por­to mas­si­mo se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 4 OM­St, cal­co­lan­do le uni­tà di be­stia­me gros­so (UBG) com­pu­ta­bi­li e l’im­por­to mas­si­mo de­gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti pro­por­zio­nal­men­te al­la par­te­ci­pa­zio­ne del­le sin­go­le azien­de.13

3 ...14

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

9 RS 910.13

10 Abro­ga­ta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

14 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 3a: Iniziative collettive di produttori15

15 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

Art. 7a Concessione del contributo  

1 Ven­go­no ac­cor­da­ti con­tri­bu­ti in par­ti­co­la­re per i co­sti di:

a.
ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri di aspet­ti le­ga­li, at­tua­ria­li, eco­no­mi­co-azien­da­li e di eco­no­mia del la­vo­ro;
b.
stu­di pre­li­mi­na­ri e con­fron­ti del­le va­rian­ti per pro­get­ti d’in­ve­sti­men­to col­let­ti­vi;
c.
isti­tu­zio­ne di un’ade­gua­ta for­ma di coo­pe­ra­zio­ne;
d.
ac­com­pa­gna­men­to spe­cia­liz­za­to per il con­so­li­da­men­to e l’ot­ti­miz­za­zio­ne del­la co­mu­ni­tà in am­bi­to ope­ra­ti­vo, stra­te­gi­co e so­cia­le per al mas­si­mo due an­ni do­po l’isti­tu­zio­ne;
e.
fa­si di svi­lup­po es­sen­zia­li del­la co­mu­ni­tà fi­na­liz­za­te al­la ri­du­zio­ne dei co­sti di pro­du­zio­ne.

2 I con­tri­bu­ti so­no con­ces­si sul­la ba­se di una boz­za di pro­get­to con sti­ma dei co­sti.

Art. 7b Pagamenti  

1 Per cia­scu­na ini­zia­ti­va il Can­to­ne può inol­tra­re all’UFAG una ri­chie­sta di pa­ga­men­to par­zia­le e di pa­ga­men­to fi­na­le. L’im­por­to mi­ni­mo per pa­ga­men­to par­zia­le
è 10 000 fran­chi, tut­ta­via al mas­si­mo 80 per cen­to del con­tri­bu­to com­ples­si­vo con­ces­so.

2 Con la ri­chie­sta di pa­ga­men­to par­zia­le e di pa­ga­men­to fi­na­le de­vo­no es­se­re com­pro­va­ti i co­sti fat­tu­ra­ti.

3 La ri­chie­sta di pa­ga­men­to fi­na­le de­ve es­se­re in­via­ta en­tro tre an­ni dal­la con­ces­sio­ne del con­tri­bu­to. Es­sa de­ve es­se­re cor­re­da­ta di un rap­por­to sul rag­giun­gi­men­to de­gli obiet­ti­vi.

Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale16

16 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Art. 7c

Nell’allegato 4a sono fissati:

a.
la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti aventi diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale e le categorie di misure corrispondenti;
b.
la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione.

Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 817  

I va­lo­ri d’im­pu­ta­zio­ne per il cal­co­lo dell’uti­le so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 5.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento

Art. 9 Condizioni per progetti particolarmente innovativi  

I pro­get­ti par­ti­co­lar­men­te in­no­va­ti­vi di cui all’ar­ti­co­lo 51 ca­po­ver­so 2 OM­St adem­pio­no in par­ti­co­la­re le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
Nell’area in­te­res­sa­ta è la pri­ma vol­ta che si adot­ta una si­mi­le so­lu­zio­ne (pro­get­to pi­lo­ta).
b.
Il pro­get­to ser­ve da mo­del­lo.
c.
Le esi­gen­ze in ma­te­ria di so­ste­ni­bi­li­tà so­no con­si­de­ra­te in ma­nie­ra su­pe­rio­re al­la me­dia.
Art. 10 Condizioni per progetti difficilmente sopportabili  

1 I pro­get­ti dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­li di cui all’ar­ti­co­lo 51 ca­po­ver­so 2 OM­St adem­pio­no in par­ti­co­la­re le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
I co­sti re­si­dui, pa­ra­go­na­ti a quel­li di pro­get­ti si­mi­li, so­no su­pe­rio­ri al­la me­dia.
b.
I co­sti re­si­dui de­vo­no es­se­re sop­por­ta­ti da un nu­me­ro esi­guo di in­te­res­sa­ti.

2 Le bo­ni­fi­che fon­dia­rie so­no dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­li se l’one­re re­la­ti­vo ai co­sti re­si­dui dell’agri­col­tu­ra su­pe­ra i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi giu­sta l’al­le­ga­to 6.

3 La ri­pa­ra­zio­ne di dan­ni cau­sa­ti dal mal­tem­po può es­se­re sem­pre clas­si­fi­ca­ta co­me pro­get­to dif­fi­cil­men­te sop­por­ta­bi­le.

Sezione 6: ...

Art. 1118  

18 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za dell’UFAG del 7 di­cem­bre 199819 con­cer­nen­te la gra­dua­zio­ne del­le ali­quo­te for­fet­ta­rie per gli aiu­ti agli in­ve­sti­men­ti è abro­ga­ta.

Art. 13 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2004.

Allegato 1 20

20 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

(art. 1)

Calcolo delle unità standard di manodopera

1. Per calcolare il numero di unità standard di manodopera per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199821 sulla terminologia agricola.

2. A completamento del numero 1 si applicano i seguenti coefficienti:

a.
vacche da latte in un’azienda d’estivazione

0,016 USM/
carico normale

b.
altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione

0,011 USM/
carico normale

c.
patate

0,039 USM/ha

d.
bacche, piante medicinali e aromatiche

0,323 USM/ha

e.
vigna con torchiatura in proprio

0,323 USM/ha

f.
serra con fondamenta fisse

0,969 USM/ha

g.
tunnel o letti di forzatura

0,485 USM/ha

h.
produzione di funghi in tunnel o edifici

0,065 USM/ara

i.
produzione di funghi prataioli in edifici

0,269 USM/ara

j.
produzione di cicoria belga in edifici

0,269 USM/ara

k.
produzione di germogli in edifici

1,077 USM/ara

l.
ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)

2,585 USM/ha

m.
coltura di alberi di Natale

0,048 USM/ha

n.
foresta di proprietà dell’azienda

0,013 USM/ha

3. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superficie degli edifici.

4. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k, come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

5. Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

6. Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

7. Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

8. Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.

9. Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Allegato 2

(art. 2)

Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento

Criterio

Unità

Difficoltà contenuta

Difficoltà moderata

Difficoltà elevata

Peso

Punti

Capacità
finanziaria del Comune

Quota pro capite dell’imposta federale diretta in % CH-

> 70

60–70

< 60

1

1

2

3

Calo demografico nel Comune

Percentuale degli ultimi 10 anni

< 2

2–5

> 5

2

1

2

3

Dimensione della località, in cui l’azienda viene classificata

Numero di abitanti

> 1 000

500–1 000

< 500

1

1

2

3

Collegamenti traffico pubblico

Frequenza dei collegamenti giornalieri

>12

6–12

< 6

1

1

2

3

Accesso traffico privato

Qualità delle strade (su tutto l’arco dell’anno): accesso ad auto e mezzi pesanti

nessun problema

possibile

limitato

2

1

2

3

Distanza di percorso per la scuola elemen­tare

km

< 3

3–6

> 6

1

1

2

3

Distanza di percorso per i negozi di prima necessità

km

< 5

5–10

> 10

2

1

2

3

Distanza di percorso per il centro più vicino

km

< 15

15–20

> 20

1

1

2

3

Peculiarità della regione:

........................

2

1

2

3

Punteggio totale (punteggio massimo = 39)

Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell’azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr (RS 910.1)

26

Allegato 3 22

22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

(art. 3)

Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Opera

Grado di difficoltà tecnica

Aliquota in franchi per km

Strada

contenuto

25 000

Strada

moderato

40 000

Strada

elevato

50 000

Prosciugamento

4 000

Di norma, per le strade si applica l’aliquota per le difficoltà tecniche contenute.

Le difficoltà sono moderate se sono dati almeno due dei criteri indicati di seguito:

portanza del sottosuolo media (indice CBR medio <10 %), tuttavia prevalentemente stabile;
terreno declive (pendenza media >20 %);
sottosuolo umido, su gran parte della lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio; evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura non disponibile in prossimità della strada.

Le difficoltà sono elevate se sono dati almeno tre dei criteri indicati di seguito:

portanza del sottosuolo esigua (indice CBR medio <5 %);
gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
terreno ripido (pendenza media >40 %);
sottosuolo intriso d’acqua, su tutta la lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio, evacuazione delle acque oltre il profilo impossibile, indispensabili le derivazioni con tubazioni verso un ruscello;
materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura disponibile unicamente al di fuori della regione con conseguenti costi di trasporto elevati.

Allegato 4 23

23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O c del 14 nov. 2007 (RU 2007 6201). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 mag. 2011 (RU 2011 2391), dai n. II cpv. 2 delle O dell’UFAG del 23 ott. 2013 (RU 2013 3919), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4531), dai n. II delle O dell’UFAG del 18 ott. 2017 (RU 2017 6411), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417) e dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 244).

(art. 5)

Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere

I. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale

Unità standard di manodopera (USM)

Importo forfettario in franchi

0,60–0,99

100 000

1,00–1,24

110 000

1,25–1,49

120 000

1,50–1,74

130 000

1,75–1,99

140 000

2,00–2,24

150 000

2,25–2,49

160 000

2,50–2,74

170 000

2,75–2,99

180 000

3,00–3,24

190 000

3,25–3,49

200 000

3,50–3,74

210 000

3,75–3,99

220 000

4,00–4,24

230 000

4,25–4,49

240 000

4,50–4,74

250 000

4,75–4,99

260 000

≥5,00

270 000

Le USM vengono calcolate in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola, nonché dell’allegato 1.

Un aiuto iniziale al di sotto di 1,0 USM è accordato unicamente nelle regioni di cui all’articolo 3a capoverso 1 OMSt.

In caso di ripresa di un’azienda nel quadro di una comunità aziendale o comunità aziendale settoriale riconosciuta, l’aiuto iniziale è calcolato proporzionalmente alla quota di partecipazione dell’azienda alla comunità.

II. Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione

Elemento

Importo forfettario in franchi

Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani

200 000

Abitazione del capoazienda

160 000

Alloggio per anziani

120 000

Il sostegno finanziario è limitato a due abitazioni per azienda (abitazione del capoazienda e alloggio per anziani).

Per il risanamento di abitazioni l’importo forfettario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di costruzione in base alle offerte, ma al massimo all’importo forfettario per la costruzione di un nuovo edificio.

Se il risanamento avviene a tappe, il credito totale d’investimento per le abitazioni (saldo di precedenti risanamenti e nuovo credito d’investimento) non può superare l’importo forfettario massimo per azienda riportato nella tabella.

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento

Contributo federale in franchi per unità

Unità

Zona collinare e
zona di montagna I

Zone di montagna II–IV

Stalla

UBG

1 700

2 700

Fienile e silo

m3

15,00

20,00

Impianto per il deposito di concimi aziendali

m3

22,50

30,00

Rimessa

m2

25,00

35,00

2. Crediti d’investimento

Elemento

Unità

Credito d’investimento in franchi per unità

Stalla

UBG

6 000

Fienile e silo

m3

90

Impianto per il deposito di concimi aziendali

m3

110

Rimessa

m2

190

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

a.
La somma dei contributi per edifici di economia rurale non può essere superiore all’importo massimo per azienda secondo l’articolo 19 capoverso 4 OMSt.
b.
Le rimesse sono sostenute finanziariamente anche in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
c.
Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 3 e 46 cpv. 3 OMSt). Dall’importo massimo possibile degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno:
il resto del credito d’investimento esistente; e
il contributo federale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
d.
Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte di edificio, unità

Contributo federale in franchi

Credito d’investimento in franchi

Capanna alpestre: parte abitativa

30 360

79 000

Capanna alpestre: parte abitativa; a partire
da 50 UBG (animali munti)

45 600

115 000

Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)

920

2 500

Stalla, installazioni e impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG compresi

920

2 900

Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso compreso

280

650

Stand di mungitura per vacca da latte

240

860

Area di mungitura per vacca da latte

110

290

Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

a.
Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
b.
Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

V. Crediti d’investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame

Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali

Specie animale

Unità

Credito d’investimento
per unità in franchi

Credito d’investimento
per unità,
compreso il supplemento SSRA in franchi

Suini riproduttori, discendenti e verri compresi

UBG

5600

6600

Suini da ingrasso e
suinetti svezzati

UBG

2700

3200

Galline ovaiole

UBG

4050

4800

Pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi

UBG

4800

5700

VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca

Provvedimento o installazione

Indicazione in

Contributo federale

Credito d’investimento

Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG

franchi

120

120

Mangiatoie rialzate per UBG

franchi

70

70

Impianti di depurazione dell’aria di scarico

per cento

25

50

Impianti di acidificazione del liquame

per cento

25

50

Copertura di fosse per liquame esistenti per m2

franchi

30

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell’aria.

Gli impianti di depurazione dell’aria di scarico e per l’acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

a.
la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l’au­to­rizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la depurazione dell’aria di scarico dall’ammoniaca o l’acidificazione del liquame;
b.
nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali possono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo termine dell’azienda;
c.
dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell’ambiente

Provvedimento o installazione

Contributo federale
in per cento

Credito d’investimento in per cento

Area di riempimento e piazzale di lavaggio
di irroratrici e nebulizzatori

25

50

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

Provvedimento o installazione

Contributo federale
in per cento

Credito d’investimento in per cento

Costi suppletivi per l’integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti

25

50

Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della zona edificabile

25

50

I costi suppletivi per l’integrazione ideale dell’edificio nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che esistano strategie cantonali corrispondenti.

4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

Provvedimento o installazione

Contributo federale in per cento

Credito d’investimento in per cento

Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l’autoapprovvigionamento

25

50

Solo per edifici, impianti e installazioni non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione come, per esempio, la rimunerazione per l’im­mis­sione di elettricità orientata ai costi.

5. Supplemento a tempo determinato

Provvedimento o installazione

Indicazione in

Supplemento

Termine

Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG

franchi

120

2024

Mangiatoie rialzate per UBG

franchi

70

2024

Impianti di depurazione dell’aria di scarico

per cento

25

2024

Impianti di acidificazione del liquame

per cento

25

2028

6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventuali contributi pubblici.

Allegato 4a 25

25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

(art. 7c)

Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali

Categoria di provvedimento

Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi in per cento

Investimenti collettivi nell’interesse del progetto globale

0

Sviluppo di un ramo aziendale
nell’azienda agricola

20

Lavorazione, stoccaggio e commercia­lizzazione di prodotti agricoli regionali
nella regione di pianura

33

Altri provvedimenti nell’interesse del progetto globale

min. 50

Provvedimenti che vengono integrati
durante la fase di realizzazione

min. 5

Allegato 5 26

26 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

(art. 8)

Valori computabili per il calcolo dell’utile

Calcolo del valore d’imputazione determinante

Oggetto

Calcolo

Superficie agricola utile, bosco e diritti d’alpeggio

8 x valore di reddito

Edifici agricoli, costruzioni e impianti
non sostenuti mediante aiuti agli investi­menti

costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore

Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione

costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone

Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione

valore contabile prima dell’investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone

Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante crediti d’investimento

costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore

I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione delle singole parti d’azienda.

Allegato 6

(art. 10)

Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie

Onere relativo ai costi residui dell’agricoltura

Costi residui in franchi per unità

Unità

Campo d’applicazione, unità di misura

6 600

ha

provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio;
provvedimenti individuali e collettivi per aziende
campicole: SAU degli agricoltori interessati.

4 500

UBG

provvedimenti individuali e collettivi per aziende dedite alla detenzione di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati.

2 400

carico normale (CN)

bonifiche fondiarie in aree d’estivazione: carico medio delle aziende interessate.

33 000

allaccia-mento

approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento.

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