Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2 ordina: 1 RS 910.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale |
Art. 1 Mutui esenti da interessi
1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:
2 Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.4 3 ...5 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 5 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). |
Art. 2 Dimensioni dell’azienda necessarie 6
1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a un’unità standard di manodopera (USM). 2 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). |
Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio 8
1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d’insediamento è a rischio, le dimensioni dell’azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM. 2 L’UFAG fissa i criteri per decidere se un’azienda si trovi in un’area a rischio. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). |
Art. 4 Requisiti personali
1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 12–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui pagamenti diretti.10 2 La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:
3 In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2.13 4 La gestione di un’azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.14 5 Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all’articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un’altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell’articolo 37 LFPr o con attestato federale di capacità ai sensi dell’articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.15 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). 11 RS 412.10 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 887). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 887). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 887). |
Art. 5 Sostanza 16
1 Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b. 2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti 17
1 Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni. 2 ...18 3 ...19 4 L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6353). 18 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). 19 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 6a Condizioni per l’ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un’azienda 20
1 I mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199121 sul diritto fondiario rurale (LDFR).22 2 Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). |
Art. 7 Onere sopportabile
1 L’importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l’onere sia sopportabile. 2 L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:
3 Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.23 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). |
Art. 824
24 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 9 Domanda, esame e decisione
1 Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone. 2 Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi. 3 Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.25 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.26 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 10 Procedura di approvazione
1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.27 2 L’importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.28 3 Se la decisone nel merito è presa dall’UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). |
Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità
1 Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale. 2 In casi eccezionali, per i mutui inferiori all’importo limite conformemente all’articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni. |
Art. 12 Garanzia dei mutui
1 I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali. 2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del mutuo, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.29 3 Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.30 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6353). |
Art. 13 Revoca dei mutui
1Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:
2 Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.32 3 Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2–7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l’articolo 15.33 32 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). |
Art. 14 Rimborso
1 L’autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda il termine massimo è di dieci anni.34 2 I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario. 3 Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a. 4 Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa. 5 Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). |
Art. 15 Alienazione con utile 35
1 Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata. 2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 16 Finanziamento
1 La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.36 2 Il Cantone chiede i fondi federali all’UFAG in funzione delle sue necessità. 3 L’UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell’ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale. 4 In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:
5 Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l’anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell’anticipo.38 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). 37 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). 38 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103). |
Art. 17 Gestione dei fondi federali
1 Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all’UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile. 2 Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente:
3 Esso notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
39 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6211). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). 40 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). |
Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali 41
Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). |
Art. 18a Alta vigilanza 42
1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco. 2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso. 42 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione 43
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). |
Art. 19–2744
44 Vedi art. 33 cpv. 3 |
Art. 28 Menzione nel registro fondiario 45
1 Se sono stati concessi aiuti alla riqualificazione ai sensi dell’articolo 86° LAgr, all’atto della cessazione della gestione dell’azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l’edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un’azienda giusta l’ordinanza del 7 dicembre 199846 sulla terminologia agricola. 2 La menzione è valida per la durata di vent’anni dalla cessazione della gestione dell’azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restrizione della prorietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell’UFAG. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 46 RS 910.91 |
Art. 29 Rimborso di aiuti 47
1 Se la cessazione della gestione dell’azienda di un richiedente non avviene al più tardi entro due anni dal versamento degli ultimi aiuti, gli aiuti devono essere rimborsati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. 2 Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l’azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, l’UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso. 3 Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione dell’azienda, entro vent’anni dall’ultimo versamento riprende un’azienda e riceve contributi giusta l’ordinanza del 23 ottobre 201348 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso 1. L’importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205517). 48 RS 910.13 |
Art. 3049
49 Vedi art. 33 cpv. 3 |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 3251
51 Abrogato dal n. IV 60 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |
Art. 33 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004. 2 La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.52 3 La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.53 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211). 53 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927). |