Disposizioni generali (1 - 9)
Progetti sulla promozione dello smercio (9 - 10)
... (11 - 11)
Iniziative legate all’esportazione (12 - 12)
Attuazione (13 - 13)
Procedura (14 - 17)
Disposizioni finali (18 - 21)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo 2
La presente ordinanza si prefigge, mediante il versamento di aiuti finanziari, di incrementare i ricavi sui mercati dell’agricoltura svizzera; in particolare ha lo scopo di:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 1a Provvedimenti sostenuti 3
1 Beneficiano del sostegno i progetti che, in particolare, contengono i seguenti provvedimenti:
2 Beneficiano del sostegno i progetti collettivi di più persone giuridiche o fisiche. I progetti isolati non sono sostenuti. 3 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 2 Provvedimenti non sostenuti 4
Non beneficiano del sostegno:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). |
Art. 3 Prodotti agricoli
1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:
2 I prodotti devono adempiere i requisiti relativi alle indicazioni di provenienza svizzere ai sensi degli articoli 48, 48a e 48b della legge del 28 agosto 19929 sulla protezione dei marchi e ai sensi dell’ordinanza del 2 settembre 201510 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari.11 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). 10 RS 232.112.1 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 4 Spese computabili 12
1 Per spese computabili s’intendono le spese nell’ambito dell’articolo 1a capoverso 1, effettivamente occasionate e necessarie per la realizzazione degli scopi prefissati dai provvedimenti della promozione dello smercio. 2 Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro direttamente imputabili al progetto. La portata della computabilità può essere limitata. 3 Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione dei progetti e necessarie per l’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1a capoverso 1. 4 Non sono computabili, in particolare, le uscite seguenti:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 5 Mezzi finanziari propri
1 I progetti devono essere finanziati in misura sufficiente con mezzi finanziari propri. 2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:
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Art. 613
13 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). |
Art. 7 Identità visiva comune 14
1 I progetti sono sostenuti soltanto se i provvedimenti fanno chiaramente riferimento all’origine svizzera dei prodotti. 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)15 determina i requisiti che i provvedimenti di comunicazione sostenuti devono soddisfare in materia di identità visiva comune. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). 15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 8 Importo dell’aiuto finanziario 16
1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo delle spese computabili. 2 L’UFAG stabilisce l’importo dell’aiuto finanziario in base all’attribuzione dei fondi giusta gli articoli 13 e 13a nonché alla valutazione delle domande secondo l’articolo 13b. 3 Può derogare all’aliquota massima di cui al capoverso 1 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell’immagine in occasione di grandi eventi internazionali d’importanza nazionale. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9 Requisiti relativi ai progetti sostenuti 17
1 I provvedimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
2 I richiedenti devono disporre di una strategia a medio o a lungo termine per il progetto. Questa va aggiornata almeno ogni quattro anni. 3 Essi devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione per il progetto e i sottoprogetti nonché disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing. 4 Essi devono fissare obiettivi di efficacia del progetto per quanto riguarda gli effetti sui gruppi di destinatari e sullo smercio di prodotti agricoli svizzeri. Questi obiettivi di efficacia sono aggiornati almeno ogni quattro anni. 5 Per il controllo della contabilità i richiedenti devono incaricare un ufficio di revisione indipendente. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Sezione 2: Progetti sulla promozione dello smercio 18
18 Originaria avanti art. 6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9a Progetti organizzati a livello nazionale 19
1 Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale concernenti:
2 Per prodotto agricolo e per ambito tematico viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale. 19 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013 (RU2013 3951). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9b Progetti organizzati a livello nazionale per rendere note le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura 20
Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale per rendere note le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura svizzera. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9c Progetti organizzati a livello sovraregionale per la promozione dello smercio 21
1 Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello sovraregionale:
2 I progetti organizzati a livello sovraregionale sono sostenuti soltanto se i mezzi finanziari propri, senza i contributi dei Cantoni, ammontano almeno al 25 per cento delle spese computabili. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9d Progetti di comunicazione integrativi 22
1 Per progetti di cui agli articoli 9a e 9b nonché per progetti incentrati su più prodotti o pluritematici possono essere sostenuti progetti di comunicazione integrativi qualora essi adempiano i seguenti requisiti:
2 I progetti di comunicazione integrativi possono essere sostenuti per quattro anni al massimo. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 9e Bandi di concorso per progetti di comunicazione su temi specifici 23
L’UFAG può, in casi particolari, mettere a concorso l’attuazione di provvedimenti di comunicazione su temi specifici. Può derogare alle aliquote massime dell’aiuto finanziario di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2 e ai requisiti ai sensi dell’articolo 9d. 23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 10 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti con mercati bersaglio nel Paese
1 I provvedimenti con mercato bersaglio nel Paese non possono fare concorrenza in primo luogo ai prodotti indigeni.24 2 I provvedimenti destinati a promuovere lo smercio di vini nel Paese sono sostenuti soltanto se:
3 Le prestazioni di servizio nel settore dell’agriturismo che hanno un legame con l’agricoltura sono sostenute soltanto nell’ambito di un progetto unico coordinato a livello nazionale. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). |
Sezione 3: ... |
Art. 1125
25 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Sezione 4: Iniziative legate all’esportazione26
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). |
Art. 12 Requisiti generali
1 Per le iniziative di analisi di mercato sono sostenuti provvedimenti per la valutazione delle prospettive strategiche di successo in nuovi mercati, in particolare l’acquisizione di dati concernenti le aspettative dei consumatori, le condizioni quadro di mercato, le dimensioni del mercato, le strutture di distribuzione e la concorrenza. 2 Per le iniziative di prospezione del mercato in nuovi mercati sono sostenute l’attuazione di strategie di marchi mantello da parte delle categorie nonché le strategie di singole imprese. Queste ultime sono sostenute soltanto se subordinate agli obiettivi strategici e specifici del mercato della categoria interessata secondo l’articolo 12a. 3 Le domande di aiuto finanziario vanno inoltrate dalle organizzazioni responsabili dei provvedimenti di cui all’articolo 9a e rappresentative della rispettiva categoria. 4 L’aiuto finanziario è concesso per cinque anni al massimo per progetto. |
Art. 12a Requisiti specifici relativi alle iniziative sostenute di prospezione del mercato in nuovi mercati
1 Per valutare l’attrattiva dei mercati d’esportazione in relazione all’investimento per il marketing, i richiedenti devono effettuare un’analisi del portafoglio dei Paesi in questione. 2 Le basi dell’analisi del portafoglio sono costituite dalla:
3 I richiedenti elaborano una strategia per Paese specifica per ogni mercato bersaglio contenente i rispettivi obiettivi. |
Art. 12b Accertamenti preliminari
Per gli accertamenti preliminari l’UFAG27 può concedere un aiuto finanziario unico del 50 per cento al massimo delle spese computabili e di 20 000 franchi al massimo per progetto. 27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 12c Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
Per provvedimenti di riduzione degli ostacoli tecnici al commercio necessari per raggiungere gli obiettivi strategici e specifici del mercato della categoria interessata di cui all’articolo 12a l’UFAG può concedere un aiuto finanziario unico del 50 per cento al massimo delle spese computabili. |
Sezione 5: Attuazione28
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 13 Priorità d’incentivazione e ambiti d’incentivazione
1 L’UFAG assegna i mezzi finanziari disponibili in funzione delle priorità d’incentivazione agli ambiti d’incentivazione seguenti:
2 Le priorità d’incentivazione e l’assegnazione dei mezzi finanziari agli ambiti d’incentivazione sono periodicamente verificate e adeguate. |
Art. 13a Assegnazione dei mezzi finanziari
1 I mezzi finanziari disponibili per i progetti di cui all’articolo 9a sono assegnati in funzione della loro attrattiva d’investimento. 2 Per l’assegnazione dei mezzi finanziari ai singoli progetti, l’UFAG si basa su importi minimi e massimi. |
Sezione 6: Procedura |
Art. 14 Domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a–9d 29
1 Le domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a–9d vanno inoltrate entro il 31 maggio dell’anno precedente. Devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti. 2 Esse devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
3 Le domande di sostegno ai sensi dell’articolo 9d devono contenere un parere dell’ente promotore che riceve già aiuti finanziari per un progetto nello stesso ambito. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 15 Domande per iniziative legate all’esportazione 30
1 Le domande di sostegno per iniziative legate all’esportazione vanno inoltrate entro il 30 settembre dell’anno precedente.31 2 Le domande per iniziative di analisi di mercato devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
3 Le domande per iniziative di prospezione del mercato devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
4 Le domande per accertamenti preliminari devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 15a Valutazione delle domande 33
Le domande sono valutate segnatamente in base ai criteri seguenti:
33 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 16 Decisione in merito agli aiuti finanziari e determinazione dell’importo definitivo
1 L’UFAG si pronuncia mediante decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari.34 2 L’UFAG determina le modalità di versamento di caso in caso. 3 La determinazione dell’importo definitivo è effettuata dopo la verifica del conteggio definitivo presentato dai richiedenti. 4 I pareri in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 non sono vincolanti per la decisione dell’UFAG.35 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). 35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Art. 17 Controlling del marketing, controllo dell’efficacia e resoconto 36
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a realizzare un controlling del marketing sui singoli provvedimenti. Essi sottopongono i risultati all’UFAG nell’ambito di un resoconto annuale, al più tardi prima dell’ultimo versamento. 2 Essi devono controllare il raggiungimento degli obiettivi d’efficacia definiti. Almeno ogni quattro anni devono stilare un resoconto sull’efficacia del progetto. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Sezione 7: Disposizioni finali |
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 199837 concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli è abrogata. 37 [RU 1998 3205, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415] |
Art. 20 Disposizioni transitorie 38
1 Per le domande per progetti organizzati a livello nazionale e sovraregionale con anno di realizzazione 2014 si applica il diritto anteriore. 2 Le domande per iniziative legate all’esportazione con le quali viene chiesto un aiuto finanziario a decorrere dal 2014 vanno inoltrate all’UFAG entro il 31 marzo 2014. 3 Le domande per progetti organizzati a livello sovraregionale che vengono realizzati nel 2015 vanno inoltrate all’UFAG entro il 30 settembre 2014. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 3951). |
Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017 39
Per domande relative a progetti che sono realizzati nel 2018 si applica il diritto anteriore. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |
Allegato 40
40 Abrogato dal n. II dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115). |