Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari; ordina: 1 RS 817.0 2 RS 910.1 3 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). |
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Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria. 2 Essa si applica altresì:
3 …4 4 Abrogato dal n. II dell’O del 29 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5169). |
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
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Art. 3 Registrazione
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).6 2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:
3 L’UFAG10 tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati. 5 RS 817.0 6 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 9 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 10 Nuova espressione giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Obblighi delle aziende
1 Le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. 2 Esse sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari. 3 Esse provvedono affinché:
4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11 fissa le esigenze in materia di:
5 Il DEFR può prescrivere che le aziende tengano un registro relativo alla loro produzione. 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 5 Tracciabilità
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i destinatari dei loro prodotti primari e i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il DEFR designa tali mezzi di produzione. 2 La tracciabilità non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali. 3 I documenti menzionati nel capoverso 1 nonché i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni. |
Art. 6 Misure in caso di pericolo per la salute umana
Chiunque constati o abbia motivo di presumere di aver consegnato prodotti primari che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo la salute umana è tenuto a:
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Art. 7 Controlli
1 I Cantoni controllano se le disposizioni della presente ordinanza sono adempiute. 2 I Cantoni provvedono affinché i controlli della produzione primaria effettuati ai sensi della presente ordinanza siano integrati in quelli previsti dalla legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sugli agenti terapeutici. 3 e4 ...12 12 Abrogati dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). |
Art. 8 Esigenze relative ai controlli 13
1 I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202014 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.15 1bis ...16 2 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi. 3 I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza. 13 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297). 14 RS 817.032 15 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 16 Introdotto dall’all. 3 n. 3 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867). Abrogato dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 17 RS 172.021 |
Art. 9 Competenze degli Uffici federali 18
1 LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sullʼesecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dellʼarticolo 16 dellʼordinanza del 20 ottobre 201019 sul controllo del latte.20 2 LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e dʼintesa con lʼUSAV21, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale. 18 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). 19 RS 916.351.0 20 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 21 Nuova espressione giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 10 Piani d’emergenza
1 LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e la Direzione generale delle dogane e dʼintesa con lʼUSAV, allestisce piani dʼemergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguardanti:22
2 I piani d’emergenza devono essere se necessario adeguati, in particolare in caso di riorganizzazione delle competenti autorità o sulla base delle conoscenze acquisite fra l’altro nell’ambito di esercitazioni in preparazione a situazioni di crisi. 22 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). |
Art. 11 Linee direttive per una buona prassi procedurale 23
1 I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende. 2 LʼUFAG approva le linee direttive dʼintesa con lʼUSAV se:
3 Dʼintesa con lʼUSAV e su richiesta dei rappresentanti, l’UFAG può autorizzare lʼapplicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dellʼUE. 4 Lʼapplicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende. 23 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 24 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabao e cinese). |