Ordinanza
concernente la produzione primaria
(OPPrim)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 159a, 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,3
ordina:
1 RS 817.0
2 RS 910.1
3 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
1
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria.
2 Essa si applica altresì:
- a.
- all’immagazzinamento di prodotti primari sul luogo di produzione;
- b.
- alla manipolazione, sul luogo di produzione, di prodotti primari destinati alla messa in commercio, a condizione che la manipolazione non alteri sostanzialmente la loro natura;
- c.
- alla manipolazione di prodotti primari destinati a essere utilizzati come alimenti per animali all’interno dell’azienda che li ha prodotti;
- d.
- al trasporto di prodotti primari per la consegna al primo acquirente.
3 …4
4 Abrogato dal n. II dell’O del 29 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5169).
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- produzione primaria: la produzione, l’allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, l’allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione.
- b.
- prodotti primari: vegetali, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati a essere utilizzati come derrate alimentari o alimenti per animali.
Art. 3 Registrazione
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).6
2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:
- a.
- la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo lʼarticolo 15 dellʼordinanza del 7 dicembre 19987 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo lʼarticolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm;
- b.
- per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie;
- c.
- che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.9
3 L’UFAG10 tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati.
5 RS 817.0
6 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
9 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
10 Nuova espressione giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Obblighi delle aziende
1 Le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.
2 Esse sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari.
3 Esse provvedono affinché:
- a.
- il personale non soffra di alcuna malattia acuta trasmessa da derrate alimentari;
- b.
- il personale sia informato sulle misure sanitarie;
- c.
- le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche e materiale d’imballaggio di alimenti per animali siano evitate;
- d.
- i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicarne la qualità igienica e la pulizia;
- e.
- i risultati delle analisi effettuate su campioni di materiale vegetale, animale o di altro genere che abbiano rilevanza per la salute dell’uomo e degli animali siano considerati;
- f.
- al momento dell’introduzione di nuovi animali in un effettivo, siano previste particolari misure di sicurezza per prevenire la contaminazione da malattie.
4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11 fissa le esigenze in materia di:
- a.
- produzione di prodotti primari;
- b.
- tracciabilità.
5 Il DEFR può prescrivere che le aziende tengano un registro relativo alla loro produzione.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Tracciabilità
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i destinatari dei loro prodotti primari e i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il DEFR designa tali mezzi di produzione.
2 La tracciabilità non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali.
3 I documenti menzionati nel capoverso 1 nonché i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni.
Art. 6 Misure in caso di pericolo per la salute umana
Chiunque constati o abbia motivo di presumere di aver consegnato prodotti primari che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo la salute umana è tenuto a:
- a.
- adottare immediatamente le misure che s’impongono per ritirare dal mercato i prodotti in questione;
- b.
- informare immediatamente le autorità esecutive;
- c.
- collaborare con le competenti autorità, al fine di eliminare al più presto il pericolo per la salute umana rappresentato da tali prodotti.
Art. 7 Controlli
1 I Cantoni controllano se le disposizioni della presente ordinanza sono adempiute.
2 I Cantoni provvedono affinché i controlli della produzione primaria effettuati ai sensi della presente ordinanza siano integrati in quelli previsti dalla legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sugli agenti terapeutici.
3 e4 ...12
12 Abrogati dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
Art. 8 Esigenze relative ai controlli 13
1 I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202014 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.15
1bis ...16
2 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
3 I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
13 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
14 RS 817.032
15 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
16 Introdotto dall’all. 3 n. 3 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867). Abrogato dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
17 RS 172.021
Art. 9 Competenze degli Uffici federali 18
1 LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sullʼesecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dellʼarticolo 16 dellʼordinanza del 20 ottobre 201019 sul controllo del latte.20
2 LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e dʼintesa con lʼUSAV21, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.
18 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
19 RS 916.351.0
20 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
21 Nuova espressione giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 10 Piani d’emergenza
1 LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e la Direzione generale delle dogane e dʼintesa con lʼUSAV, allestisce piani dʼemergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguardanti:22
- a.
- i servizi ufficiali e le organizzazioni da coinvolgere;
- b.
- i rispettivi compiti in situazioni di crisi;
- c.
- le procedure per lo scambio delle informazioni tra i servizi ufficiali e le organizzazioni coinvolti.
2 I piani d’emergenza devono essere se necessario adeguati, in particolare in caso di riorganizzazione delle competenti autorità o sulla base delle conoscenze acquisite fra l’altro nell’ambito di esercitazioni in preparazione a situazioni di crisi.
22 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
Art. 11 Linee direttive per una buona prassi procedurale 23
1 I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende.
2 LʼUFAG approva le linee direttive dʼintesa con lʼUSAV se:
- a.
- sono state elaborate in accordo con le cerchie interessate;
- b.
- rispettano le pertinenti regole procedurali del Codex Alimentarius24;
- c.
- sono attuabili nei settori citati; e
- d.
- possono essere applicate nellʼambito delle disposizioni di cui agli articoli 4–6.
3 Dʼintesa con lʼUSAV e su richiesta dei rappresentanti, l’UFAG può autorizzare lʼapplicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dellʼUE.
4 Lʼapplicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende.
23 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
24 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabao e cinese).
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.