Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e
185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane;
visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4
ordina:
1 RS 910.1
2 RS 631.0
4 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 5
La presente ordinanza disciplina l’importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all’allegato 1 numeri 7, 8 e 10–13 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sulle importazioni agricole e l’esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all’allegato 1.2.
5 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
Art. 2 Permesso generale d’importazione 7
Il permesso generale d’importazione (PGI) è disciplinato nell’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.
7 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
Art. 3 Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contingente doganale 9
È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 200210 sul libero scambio.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
10 [RU 2002 1158, 2004 45994971, 2005 569, 2006 867all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519art. 7]. Vedi ora l’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).
Capitolo 2: Organizzazione del mercato
Sezione 1: Frutta e verdura fresche
Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali
1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:11
- a.
- durante il periodo per il quale non è stata fissata un’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale12;
- b.13
- durante il periodo per il quale è stata fissata un’ADFC (periodo amministrato) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall’UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all’offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 2 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.
2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all’ADC, sempre che l’UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
12 RS 632.10, all.
13 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
14 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione
1 L’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.
2 Esso non libera parti del contingente doganale per l’importazione, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l’ADFC ridotta di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201115 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17
3 In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:
- a. 18
- parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
- b.
- dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell’offerta.19
15 RS 916.01
16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
17 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).
Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale
1 L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:20
- a.21
- per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’UFAG;
- b.
- le altre merci: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente.22
2 Le parti di contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.23 L’UFAG può vincolare l’assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.
20 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato 24
1 Per prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato ai sensi dell’articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:
- a.
- all’inizio del periodo amministrato;
- b.
- il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
- c.
- il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell’O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l’OIEVFF).
2 Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.
3 Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27
24 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
26 RS 631.01
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).
Art. 7a Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato 28
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 200629 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all’inizio del periodo amministrato.
2 Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un’applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.
28 Introdotto dall’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
29 RS 631.01
Art. 830
30 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).
Art. 9 Controllo della conformità per l’esportazione 31
1 L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.32
2 L’esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all’organizzazione incaricata giusta l’articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.
3 L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.33
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
32 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
33 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
Sezione 2: Verdure congelate
Art. 10 Aumento del contingente doganale
L’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:
- a.34
- ...
- b.
- se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
- c.
- per garantire l’assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.
34 Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale 35
L’UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:
- a.
- 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento;
- b.
- 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).
Sezione 3: Fiori recisi
Art. 12 Contingente doganale 36
1 Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.
2 La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
Art. 13 e 1437
37 Abrogati dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta
Art. 15 Aumento del contingente doganale
1 Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
2 L’UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.
3 I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.
Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali
n. 20 e 21 38
Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
Art. 1739
39 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta
Art. 1840
40 Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2509).
Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta 41
1 Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 200842 sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L’UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.
2 Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti seguenti:
Parte del contingente doganale | Periodo per l’importazione all’ADC |
20 000 piante | 2 febbraio – 31 dicembre |
20 000 piante | 2 marzo – 31 dicembre |
10 000 piante | 3 novembre – 31 dicembre |
10 000 piante | 30 novembre – 31 dicembre.43 |
41 Introdotto dal n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2009 6361).
42 RS 632.421.0
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
Capitolo 3: Disposizioni d’esecuzione
Sezione 1: Compiti e competenze
Art. 19 UFAG 44
L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
Art. 20 Servizio del controllo di conformità
1 L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.45
2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.
3 I costi del controllo di conformità sono assunti dall’UFAG e dall’organizzazione.
4 Per coprire i costi del controllo di conformità, l’organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev’essere uguale per tutti gli assoggettati.
5 L’UFAG sorveglia l’organizzazione incaricata dell’esecuzione dei controlli.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
Sezione 2: Dati necessari
Art. 21 Rilevazione dei dati 46
I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 201147 sulle importazioni agricole.
46 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
47 RS 916.01
Art. 22 Servizi di coordinazione
1 L’UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
2 Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 201148 sulle importazioni agricole.49
3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.
4 L’UFAG può versare a tale scopo indennità.
5 Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.
48 RS 916.01
49 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
Sezione 3: Provvedimenti amministrativi
Art. 2350
Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve versare l’ADFC sulla merce importata.
50 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
L’UFAG è incaricato di eseguire la presente ordinanza.
Art. 24a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 51
In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d’asta.
51 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).
Art. 2552
52 Abrogato dal n. IV 65 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Allegato 1 5353 Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 20 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 103).
53 Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 20 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 103).
Legumi e frutti
Allegato 2 5555 Originario all. 3. Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).
55 Originario all. 3. Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).