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Art. 22 Domanda di omologazione, di estensione o di modifica di un’omologazione
1 Le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario e le domande di estensione o di modifica di un’omologazione esistente devono essere presentate al Servizio di omologazione. 2 La domanda include: - a.
- un fascicolo secondo l’articolo 26, oppure:
- 1.
- per le domande concernenti l’estensione dell’omologazione per un uso minore: un fascicolo secondo l’articolo 27,
- 2.
- per le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati: un fascicolo secondo l’articolo 28,
- 3.
- per le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario già omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera: un fascicolo secondo l’articolo 29;
- b.
- l’identificatore unico di formula (UFI) conformemente all’articolo 15a capoverso 2 OPChim25, qualora sia richiesto ai sensi dell’articolo 15a capoverso 1 OPChim;
- c.
- per le domande di uso di una nuova origine: in aggiunta e se presente, una copia delle conclusioni dello Stato membro dell’UE che abbia valutato l’equivalenza dei principi attivi, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti utilizzati.
3 Il Servizio di omologazione può esigere dal richiedente ulteriori documenti o campioni del prodotto fitosanitario e le sostanze standard dei suoi componenti.
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Art. 23 Domanda preliminare per test su vertebrati
1 Chi intende effettuare test su vertebrati in previsione di una domanda di omologazione deve domandare per scritto al Servizio di omologazione se sono già disponibili risultati di test concernenti il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione. 2 Nella domanda preliminare, il richiedente fornisce la prova che egli stesso intende chiedere un’omologazione. Presenta tutti i dati concernenti la composizione e l’identità del prodotto fitosanitario nonché della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante che intende utilizzare.
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Art. 24 Uso dei dati di precedenti test su vertebrati
1 Se dispone di sufficienti conoscenze derivanti da precedenti test con vertebrati su un prodotto fitosanitario, una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, il Servizio d’omologazione comunica al richiedente se sono richiesti nuovi test, e quali, per il rilascio di un’omologazione. 2 Se la durata di protezione di queste conoscenze non è ancora scaduta, il Servizio di omologazione comunica: - a.
- ai precedenti richiedenti dei quali intende usare i dati a favore del nuovo richiedente:
- 1.
- quali dati intende usare,
- 2.
- l’indirizzo del nuovo richiedente;
- b.
- al nuovo richiedente, gli indirizzi dei precedenti richiedenti.
3 I precedenti richiedenti possono richiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione del consenso all’uso, che i loro dati possano essere usati soltanto in un secondo momento. 4 Se non è chiesto un differimento, il Servizio d’omologazione autorizza il nuovo richiedente a usare i dati. 5 Se è chiesto un differimento, il Servizio di omologazione decide: - a.
- quali dati dei precedenti richiedenti possono essere usati;
- b.
- fino a quando i dati non possono essere usati; questo periodo corrisponde al tempo di cui necessiterebbe il nuovo richiedente per fornire i propri dati.
6 Su domanda, il Servizio di omologazione mette a disposizione del nuovo richiedente i dati provenienti dai test con vertebrati che sono necessari per allestire la parte corrispondente della scheda di dati di sicurezza; sono fatte salve le disposizioni sui dati confidenziali di cui all’articolo 93.
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Art. 25 Indennizzo per la messa a disposizione di dati provenienti da precedenti test su vertebrati
1 I precedenti richiedenti (art. 24 cpv. 2) possono richiedere al nuovo richiedente un indennizzo adeguato per l’uso dei loro dati provenienti da test su vertebrati. 2 Se le parti non giungono a un’intesa sull’indennizzo entro sei mesi, il Servizio di omologazione, su domanda di una delle parti, pronuncia una decisione sull’ammontare dell’indennizzo. Tiene segnatamente in considerazione: - a.
- la spesa sopportata per ottenere i risultati dei test;
- b.
- la durata di protezione rimanente per i dati in questione;
- c.
- il numero dei richiedenti intermedi.
3 I precedenti richiedenti possono chiedere al Servizio di omologazione di vietare l’immissione sul mercato del prodotto fitosanitario finché il nuovo richiedente non abbia pagato l’indennizzo richiesto.
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Art. 26 Fascicolo per l’omologazione di prodotti fitosanitari
Il fascicolo per la domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario include: - a.
- per il prodotto fitosanitario, un fascicolo conformemente all’allegato 3 numero 1.1;
- b.
- per ogni sostanza attiva, fitoprotettore e sinergizzante considerato approvato ma non ancora contenuto in alcun prodotto fitosanitario omologato o per cui esiste una protezione delle relazioni (art. 62–65), un fascicolo conformemente all’allegato 3 numero 1.2.
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Art. 27 Fascicolo per l’estensione dell’omologazione per un uso minore
Il fascicolo relativo a una domanda di estensione di un’omologazione per un uso minore include la prova che il prodotto fitosanitario è omologato in base a una procedura ordinaria per il relativo uso minore in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera.
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Art. 28 Fascicolo per l’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati
Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA26.
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Art. 29 Fascicolo per l’omologazione di un prodotto fitosanitario già omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera
Il fascicolo per l’omologazione di un prodotto fitosanitario che è già stato omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, oltre ai documenti secondo l’articolo 26, deve includere: - a.
- la prova che il prodotto fitosanitario è omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera per il relativo uso e le condizioni d’uso oggetto della domanda; e
- b.
- il rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE in questione.
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Art. 30 Dati già conosciuti
Se i dati di cui all’articolo 22 capoversi 2 e 3 sono già conosciuti a seguito di un’omologazione esistente e rimangono attuali, non devono essere presentati di nuovo nella domanda di omologazione, di estensione o di modifica di un’omologazione. I dati che devono in ogni caso essere presentati sono indicati nell’allegato 3 numero 3.
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Art. 31 Lingua, formato e struttura della domanda
1 La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. 2 Se la domanda concerne un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati o patogeni, occorre stilare un riassunto della stessa in una delle lingue ufficiali. 3 La domanda deve essere presentata al Servizio di omologazione tramite il sistema d’informazione di cui al titolo nono. 4 Il Servizio di omologazione può stabilire norme per il formato e la struttura della domanda.
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Art. 32 Richiesta di trattamento confidenziale e di protezione delle relazioni
1 Nella domanda il richiedente può chiedere che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo conformemente agli articoli 26–29, siano tenute riservate; tali informazioni devono essere presentate separatamente. 2 Può chiedere anche la protezione delle relazioni dei test e degli studi presentate con la domanda.
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Art. 33 Esame della completezza della domanda
1 Il Servizio di omologazione esamina insieme ai servizi di valutazione se la domanda è completa. 2 Se dall’esame emerge che mancano documenti o sono insufficienti, il Servizio di omologazione impartisce al richiedente un termine adeguato per completare la domanda. Se i dati richiesti non sono forniti entro il termine stabilito, il Servizio di omologazione respinge la domanda.
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Art.34 Valutazione della domanda
1 I servizi di valutazione esaminano se le condizioni per l’omologazione adempiono quanto prescritto nell’allegato 4. 2 Nella valutazione della domanda, i servizi di valutazione riprendono i più recenti risultati della valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché le conseguenti considerazioni e decisioni della Commissione europea sull’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti. 3 Se, al momento della presentazione della domanda, sono disponibili nuovi studi non ancora considerati nella valutazione dell’EFSA, eseguono una propria valutazione; a tale scopo tengono conto delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche.
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Art. 35 Qualità di parte nella procedura
1 Il Servizio di omologazione pubblica nel Foglio federale informazioni: - a.
- sulle domande di omologazione e di estensione o di modifica di un’omologazione (art. 22);
- b.
- sulle domande di rinnovo di un’omologazione (art. 38 o 39);
- c.
- sulle modifiche di un’omologazione in seguito a un riesame (art. 41).
2 Non sono pubblicate informazioni: - a.
- sulle domande con contenuto esclusivamente amministrativo;
- b.
- sulle domande per l’omologazione di prodotti fitosanitari di cui alla sezione 9;
- c.
- sulle domande per l’omologazione di prodotti fitosanitari intesa a fronteggiare una situazione d’emergenza.
3 Il Servizio di omologazione garantisce il diritto di esaminare gli atti alle organizzazioni che hanno richiesto la qualità di parte entro il termine stabilito nell’articolo 160b capoverso 1 LAgr e concede loro un termine di sei settimane per la presentazione di un parere. Per il resto la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa.
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Art. 36 Termini
1 I termini per il trattamento delle domande sono retti dall’ordinanza del 25 maggio 201128 sui termini ordinatori. 2 Se il Servizio di omologazione esige dati supplementari, la decorrenza dei termini è sospesa fino alla presentazione dei dati richiesti.
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Art. 37 Obbligo di conservare i documenti presentati con la domanda e i campioni
1 Il titolare dell’omologazione deve conservare, per dieci anni dopo la revoca o la scadenza dell’omologazione o la scadenza di un eventuale termine per l’uso del prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati con la domanda o provvedere affinché tali documenti siano messi a disposizione. 2 Il richiedente deve tenere a disposizione campioni appartenenti agli stessi lotti dei campioni presentati con la domanda e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione. 3 Il fabbricante o l’importatore deve tenere a disposizione campioni dei singoli lotti di produzione e di riempimento e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione.
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