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Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164acapoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG);
visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc);
vista la legge del 15 dicembre 20006 sui prodotti chimici (LPChim);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na l’omo­lo­ga­zio­ne, la mes­sa in com­mer­cio, l’im­por­ta­zio­ne, l’uti­liz­za­zio­ne e il con­trol­lo dei con­ci­mi.

2 L’or­di­nan­za non si ap­pli­ca:

a.
ai con­ci­mi azien­da­li de­sti­na­ti all’uti­liz­za­zio­ne nell’azien­da;
b.
ai con­ci­mi de­sti­na­ti esclu­si­va­men­te all’espor­ta­zio­ne;
c.
ai con­ci­mi de­sti­na­ti a pian­te ac­qua­ti­che in ac­qua­ri.

3 Le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 5 giu­gno 20158 sui pro­dot­ti chi­mi­ci (OP­Chim) e quel­le dell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20059 sul­la ri­du­zio­ne dei ri­schi ine­ren­ti ai pro­dot­ti chi­mi­ci (ORR­P­Chim) si ap­pli­ca­no ai con­ci­mi e ai ri­spet­ti­vi ma­te­ria­li co­sti­tuen­ti.

4 Per la mes­sa in com­mer­cio di con­ci­mi il cui svi­lup­po si ba­sa sull’uti­liz­za­zio­ne di ri­sor­se ge­ne­ti­che o sul­le co­no­scen­ze tra­di­zio­na­li a es­se as­so­cia­te, so­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za di Na­goya dell’11 di­cem­bre 201510.

Art. 2 Definizioni  

1 Si in­ten­de per:

a.
con­ci­me: so­stan­za, pre­pa­ra­to o mi­cror­ga­ni­smo la cui fun­zio­ne è ap­por­ta­re so­stan­ze nu­tri­ti­ve al­le pian­te o ai fun­ghi o mi­glio­ra­re l’ef­fi­ca­cia nu­tri­zio­na­le;
b.
fab­bri­can­te:
1.
per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca aven­te il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra che pro­du­ce o fab­bri­ca un con­ci­me op­pu­re che è de­si­gna­ta dal fab­bri­can­te co­me suo rap­pre­sen­tan­te esclu­si­vo ai fi­ni dell’os­ser­van­za del­la pre­sen­te or­di­nan­za,
2.
è con­si­de­ra­to fab­bri­can­te an­che chi ac­qui­sta con­ci­mi in Sviz­ze­ra e li met­te in com­mer­cio:
sot­to il pro­prio no­me, sen­za in­di­ca­re il no­me del fab­bri­can­te ori­gi­na­rio
sot­to il pro­prio no­me com­mer­cia­le
in un im­bal­lag­gio di­ver­so da quel­lo pre­vi­sto dal fab­bri­can­te ori­gi­na­rio, op­pu­re
per un’al­tra uti­liz­za­zio­ne,
3.
è con­si­de­ra­to fab­bri­can­te esclu­si­vo chi fa fab­bri­ca­re un con­ci­me da ter­zi in Sviz­ze­ra e ha il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra;
c.
im­por­ta­to­re: per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca aven­te il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra che im­por­ta un con­ci­me pro­ve­nien­te dall’este­ro;
d.
di­stri­bu­to­re: per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca aven­te il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra che ac­qui­sta un con­ci­me in Sviz­ze­ra e lo met­te in com­mer­cio;
e.
ri­chie­den­te: per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca aven­te il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra che pre­sen­ta una do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne;
f.
mes­sa in com­mer­cio:ces­sio­ne o tra­sfe­ri­men­to a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to di un con­ci­me all’in­ter­no del­la Sviz­ze­ra;
g.
au­to­riz­za­zio­ne: at­to am­mi­ni­stra­ti­vo me­dian­te il qua­le l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) au­to­riz­za la mes­sa in com­mer­cio di un con­ci­me pre­via va­lu­ta­zio­ne;
h.
re­gi­stra­zio­ne: re­gi­stra­zio­ne di un con­ci­me nel re­gi­stro dei pro­dot­ti;
i.
im­bal­lag­gio: in­vo­lu­cro che può es­se­re chiu­so er­me­ti­ca­men­te, uti­liz­za­to per con­te­ne­re, pro­teg­ge­re, mo­vi­men­ta­re e di­stri­bui­re con­ci­mi;
j.
for­ni­tu­ra sfu­sa: for­ni­tu­ra di con­ci­mi sen­za im­bal­lag­gio;
k.
con­ci­me fo­glia­re: con­ci­me de­sti­na­to a es­se­re ap­pli­ca­to sul­le fo­glie del­le pian­te in vi­sta dell’as­sor­bi­men­to del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve at­tra­ver­so l’ap­pa­ra­to fo­glia­re.

2 Per in­ter­pre­ta­re cor­ret­ta­men­te il re­go­la­men­to (UE) 2019/100911, a cui ri­man­da la pre­sen­te or­di­nan­za, oc­cor­re te­ner con­to del­le se­guen­ti espres­sio­ni equi­va­len­ti:

UE

Sviz­ze­ra

a. Espres­sio­ni in fran­ce­se:

fer­ti­li­sant

en­grais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a

élé­men­ts nu­tri­tifs

élé­men­ts fer­ti­li­san­ts

mi­se à di­spo­si­tion sur le mar­ché

mi­se en cir­cu­la­tion au sens de l’art. 2, al. 1, let. f

b. Espres­sio­ni in te­de­sco:

Dün­ge­pro­dukt, Dü­m­ge­mit­tel

Dün­ger

Be­rei­tstel­lung auf dem Markt

In­ver­kehr­brin­gen na­ch Art. 2, Abs. 1, Bst. f.

or­ga­ni­sches Ma­te­rial

or­ga­ni­sche Sub­stanz

Gär­rück­stän­de

Gär­gut

c. Espres­sio­ni in ita­lia­no:

pro­dot­to fer­ti­liz­zan­te

con­ci­me ai sen­si dell’art. 2 cpv. 1 lett. a

nu­trien­te

so­stan­za nu­tri­ti­va

mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to

mes­sa in com­mer­cio ai sen­si dell’art. 2 cpv. 2 lett. f

ma­te­ria sec­ca

so­stan­za sec­ca

11 Re­go­la­men­to (UE) 2019/1009 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio del 5 giu­gno 2019 che sta­bi­li­sce nor­me re­la­ti­ve al­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di pro­dot­ti fer­ti­liz­zan­ti dell’UE, che mo­di­fi­ca i re­go­la­men­ti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abro­ga il re­go­la­men­to (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to de­le­ga­to (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1.

Capitolo 2: Obblighi degli operatori economici

Art. 3 Obblighi del fabbricante  

1 Il fab­bri­can­te ga­ran­ti­sce che le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za re­la­ti­ve all’omo­lo­ga­zio­ne, al­la pro­du­zio­ne, all’eti­chet­ta­tu­ra, com­pre­se quel­le dell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 3, e ai da­ti da for­ni­re nel re­gi­stro dei pro­dot­ti sia­no adem­piu­te.

2 De­ve es­se­re ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne pri­ma di met­te­re in com­mer­cio un con­ci­me sog­get­to ad au­to­riz­za­zio­ne.

3 Ga­ran­ti­sce la qua­li­tà, l’esat­tez­za e la com­ple­tez­za dei da­ti for­ni­ti nel re­gi­stro dei pro­dot­ti.

4 Fin­tan­to che il con­ci­me è mes­so in com­mer­cio, con­ser­va i do­cu­men­ti che so­no ser­vi­ti ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne e del­la clas­si­fi­ca­zio­ne e, se ne­ces­sa­rio, li met­te a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà.

Art. 4 Obblighi dell’importatore  

1 L’im­por­ta­to­re ga­ran­ti­sce che le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za re­la­ti­ve all’omo­lo­ga­zio­ne, al­la pro­du­zio­ne, all’eti­chet­ta­tu­ra, com­pre­se quel­le dell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 3, e ai da­ti da for­ni­re nel re­gi­stro dei pro­dot­ti sia­no adem­piu­te.

2 De­ve es­se­re ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne per po­ter im­por­ta­re un con­ci­me sog­get­to ad au­to­riz­za­zio­ne.

3 Ga­ran­ti­sce la qua­li­tà, l’esat­tez­za e la com­ple­tez­za dei da­ti for­ni­ti nel re­gi­stro dei pro­dot­ti.

4 Fin­tan­to che il con­ci­me è mes­so in com­mer­cio, con­ser­va i do­cu­men­ti che so­no ser­vi­ti ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne e del­la clas­si­fi­ca­zio­ne e, se ne­ces­sa­rio, li met­te a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà.

Art. 5 Messa in commercio di un concime registrato o autorizzato  

Il di­stri­bu­to­re che met­te in com­mer­cio un con­ci­me già re­gi­stra­to o au­to­riz­za­to, sen­za mo­di­fi­car­lo, non de­ve re­gi­stra­re nuo­va­men­te il con­ci­me nel re­gi­stro dei pro­dot­ti né es­se­re ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne.

Capitolo 3: Omologazione di concimi

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Obbligo di omologazione  

1 Un con­ci­me può es­se­re mes­so in com­mer­cio sol­tan­to se è sta­to omo­lo­ga­to in vir­tù del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Un con­ci­me è omo­lo­ga­to se:

a.
sod­di­sfa le esi­gen­ze re­la­ti­ve a una ca­te­go­ria fun­zio­na­le del pro­dot­to (PFC) non sog­get­ta ad au­to­riz­za­zio­ne e se è co­sti­tui­to da una o più ma­te­rie pri­me ap­par­te­nen­ti al­le ca­te­go­rie di ma­te­ria­li co­sti­tuen­ti (CMC) non sog­get­te ad au­to­riz­za­zio­ne;
b.
è og­get­to di un’au­to­riz­za­zio­ne per la mes­sa in com­mer­cio.

3 In ca­so d’im­por­ta­zio­ne di con­ci­mi, de­vo­no es­se­re adem­piu­te le con­di­zio­ni di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2.

Art. 7 Condizioni per l’omologazione  

Un con­ci­me può es­se­re omo­lo­ga­to sol­tan­to se so­no adem­piu­te tut­te le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
si pre­sta all’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta;
b.
non pro­du­ce ef­fet­ti se­con­da­ri inac­cet­ta­bi­li e non pre­sen­ta un ri­schio per l’am­bien­te né, in­di­ret­ta­men­te, per l’uo­mo, ove sia uti­liz­za­to con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni;
c.
un’uti­liz­za­zio­ne con­for­me al­le pre­scri­zio­ni ga­ran­ti­sce che a par­ti­re dai pro­dot­ti di ba­se trat­ta­ti con ta­le con­ci­me si ot­ten­go­no der­ra­te ali­men­ta­ri, ali­men­ti per ani­ma­li e og­get­ti d’uso che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze del­la le­gi­sla­zio­ne sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri e di quel­la su­gli ali­men­ti per ani­ma­li;
d.
con­tie­ne esclu­si­va­men­te so­stan­ze che se rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne dell’OP­Chim12 so­no clas­si­fi­ca­te, va­lu­ta­te e no­ti­fi­ca­te con­for­me­men­te al­la stes­sa.
Art. 8 Domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera  

1Pos­so­no re­gi­stra­re un con­ci­me o pre­sen­ta­re una do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne sol­tan­to le per­so­ne fi­si­che o giu­ri­di­che aven­ti il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le in Sviz­ze­ra, non­ché le isti­tu­zio­ni pub­bli­che e pri­va­te.

2 Un’au­to­riz­za­zio­ne per la mes­sa in com­mer­cio può es­se­re con­ces­sa an­che al­le per­so­ne fi­si­che o giu­ri­di­che aven­ti il do­mi­ci­lio, la se­de so­cia­le o una suc­cur­sa­le all’este­ro se ta­le pos­si­bi­li­tà è pre­vi­sta da un ac­cor­do in­ter­na­zio­na­le.

Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi  

1 Per la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­mi pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te sol­tan­to ma­te­rie pri­me ido­nee che non pre­giu­di­ca­no il pro­dot­to fi­ni­to.

2 Un con­ci­me può es­se­re mes­so in com­mer­cio o im­por­ta­to sol­tan­to se adem­pie i re­qui­si­ti di qua­li­tà in vir­tù dell’al­le­ga­to 2.6 ORR­P­Chim13 re­la­ti­ve agli in­qui­nan­ti e ai cor­pi estra­nei iner­ti.

3 È vie­ta­to ag­giun­ge­re ai con­ci­mi pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri o prin­ci­pi at­ti­vi con una fun­zio­ne cor­ri­spon­den­te, fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne, me­di­ca­men­ti o prin­ci­pi at­ti­vi con una fun­zio­ne cor­ri­spon­den­te o com­po­nen­ti di Ri­ci­nus com­mu­nis.

4 Ai con­ci­mi azien­da­li pos­so­no es­se­re ag­giun­ti ma­te­ria­li di azien­de non agri­co­le pur­ché ri­spet­ti­no i va­lo­ri li­mi­te per gli in­qui­nan­ti di cui al ca­po­ver­so 2.

5 Nel­la fab­bri­ca­zio­ne o nell’uti­liz­za­zio­ne di un con­ci­me non de­vo­no in al­cun ca­so es­se­re dif­fu­si nell’am­bien­te or­ga­ni­smi in­de­si­de­ra­ti, qua­li or­ga­ni­smi pa­to­ge­ni o se­mi di neo­fi­te.

6 È vie­ta­ta l’ag­giun­ta in­ten­zio­na­le di fo­sfo­na­ti a un con­ci­me. La pre­sen­za non in­ten­zio­na­le di fo­sfo­na­ti non de­ve su­pe­ra­re lo 0,5 per cen­to in mas­sa.

Art. 10 Clausole derogatorie per la fornitura di compost o di digestato  

1 Per un pe­rio­do li­mi­ta­to, l’UFAG può con­ce­de­re a un im­pian­to di com­po­stag­gio o di fer­men­ta­zio­ne un’au­to­riz­za­zio­ne per la for­ni­tu­ra di com­po­st o di di­ge­sta­to che su­pe­ra del 50 per cen­to al mas­si­mo i va­lo­ri li­mi­te di cui all’al­le­ga­to 2.6 nu­me­ro 2.2.1.10 ORR­P­Chim14 se:

a.
i va­lo­ri li­mi­te ven­go­no su­pe­ra­ti in via del tut­to ec­ce­zio­na­le o per un pe­rio­do mas­si­mo di sei me­si; op­pu­re
b.
le au­to­ri­tà can­to­na­li ne fan­no do­man­da e prov­ve­do­no al­le ne­ces­sa­rie mi­su­re di ri­sa­na­men­to nel com­pren­so­rio dell’im­pian­to in que­stio­ne.

2 Se è con­ces­sa un’au­to­riz­za­zio­ne ai sen­si del ca­po­ver­so 1, la quan­ti­tà di com­po­st o di di­ge­sta­to che può es­se­re for­ni­ta è li­mi­ta­ta in mo­do che il ca­ri­co di in­qui­nan­ti per et­ta­ro non sia su­pe­rio­re a quel­lo che si avreb­be ri­spet­tan­do i va­lo­ri li­mi­te di cui all’al­le­ga­to 2.6 nu­me­ro 2.2.1.10 ca­po­ver­so 1 ORR­P­Chim.

Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto di utilizzazione  

L’UFAG può re­vo­ca­re l’omo­lo­ga­zio­ne di un con­ci­me di cui all’ar­ti­co­lo 6 se vi è da te­me­re un po­ten­zia­le ef­fet­to pe­ri­co­lo­so di ta­le con­ci­me e vie­tar­ne im­me­dia­ta­men­te l’uti­liz­za­zio­ne.

Art. 12 Misure precauzionali  

Se le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 148a LA­gr so­no adem­piu­te, l’UFAG può:

a.
ri­fiu­ta­re l’omo­lo­ga­zio­ne di un con­ci­me o vin­co­lar­la a con­di­zio­ni o a one­ri;
b.
an­nul­la­re l’omo­lo­ga­zio­ne di un con­ci­me o sta­bi­li­re esi­gen­ze sup­ple­men­ta­ri;
c.
re­vo­ca­re l’au­to­riz­za­zio­ne di un con­ci­me con­ces­sa se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 o vin­co­lar­la a con­di­zio­ni o a one­ri.
Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento  

1 In si­tua­zio­ni che im­pon­go­no un ce­le­re in­ter­ven­to, l’UFAG, d’in­te­sa con i ser­vi­zi in­te­res­sa­ti, può vie­ta­re l’im­por­ta­zio­ne, la mes­sa in com­mer­cio e l’uti­liz­za­zio­ne di con­ci­mi che co­sti­tui­sco­no un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te dell’uo­mo e de­gli ani­ma­li o che pre­sen­ta­no un ri­schio per l’am­bien­te.

2 Per i con­ci­mi di cui al ca­po­ver­so 1può fis­sa­re va­lo­ri mas­si­mi. Que­sti si fon­da­no su va­lo­ri stan­dard in­ter­na­zio­na­li o sui va­lo­ri mas­si­mi in vi­go­re nel Pae­se espor­ta­to­re, op­pu­re han­no una ba­se scien­ti­fi­ca.

3 L’UFAG può sta­bi­li­re qua­li con­ci­mi pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti o mes­si in com­mer­cio sol­tan­to con una di­chia­ra­zio­ne del­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà del Pae­se espor­ta­to­re o di un ser­vi­zio ac­cre­di­ta­to.

4 Fis­sa qua­li in­di­ca­zio­ni de­vo­no es­se­re con­te­nu­te nel­la di­chia­ra­zio­ne e se la di­chia­ra­zio­ne de­ve es­se­re cor­re­da­ta di al­tri do­cu­men­ti.

5 Le par­ti­te per le qua­li all’at­to dell’im­por­ta­zio­ne non pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­ti i do­cu­men­ti di cui al ca­po­ver­so 4 ven­go­no re­spin­te o di­strut­te se pre­sen­ta­no un ri­schio.

Sezione 2: Concimi soggetti a registrazione

Art. 14 Obbligo di registrazione  

1 So­no sog­get­ti all’ob­bli­go di re­gi­stra­zio­ne i con­ci­mi che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 1 ap­pli­ca­bi­li al­le PFC se­guen­ti:

a.
PFC 1: con­ci­me;
b.
PFC 2: am­men­dan­te mi­ne­ra­le ba­si­co;
c.
PFC 4: sub­stra­to di col­ti­va­zio­ne;
d.
PFC 7: mi­sce­la fi­si­ca di con­ci­mi, ad ec­ce­zio­ne di quel­le che con­ten­go­no una PFC o una CMC sog­get­ta ad au­to­riz­za­zio­ne;
e.
PFC 100: con­ci­me azien­da­le;
f.
PFC 101(A): com­po­st; op­pu­re
g.
PFC 101(B): di­ge­sta­to.

2 I con­ci­mi di cui al ca­po­ver­so 1 de­vo­no es­se­re co­sti­tui­ti esclu­si­va­men­te da ma­te­rie pri­me che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 2 ap­pli­ca­bi­li al­le se­guen­ti CMC:

a.
CMC 1: so­stan­ze e mi­sce­le a ba­se di ma­te­ria­le grez­zo;
b.
CMC 2: pian­te, par­ti di pian­te o estrat­ti di pian­te;
c.
CMC 3: com­po­st;
d.
CMC 4: di­ge­sta­to di col­tu­re fre­sche;
e.
CMC 5: di­ge­sta­to di­ver­so da quel­lo di col­tu­re fre­sche;
f.
CMC 6: sot­to­pro­dot­ti dell’in­du­stria ali­men­ta­re;
g.
CMC 8: po­li­me­ri nu­trien­ti;
h.
CMC 9: po­li­me­ri di­ver­si dai po­li­me­ri nu­trien­ti;
i.
CMC 10: pro­dot­ti de­ri­va­ti da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le; op­pu­re
j.
CMC 100: con­ci­me azien­da­le.
Art. 15 Registrazione  

1 Un con­ci­me sog­get­to a re­gi­stra­zio­ne de­ve es­se­re re­gi­stra­to dal fab­bri­can­te o dall’im­por­ta­to­re nel re­gi­stro dei pro­dot­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 18 e 19.

2 Un con­ci­me re­gi­stra­to al mo­men­to del­la sua pri­ma mes­sa in com­mer­cio non de­ve es­se­re nuo­va­men­te re­gi­stra­to nel­le ul­te­rio­ri fa­si di com­mer­cia­liz­za­zio­ne, a me­no che il di­stri­bu­to­re cam­bi il no­me com­mer­cia­le del con­ci­me, lo met­ta in com­mer­cio sot­to il pro­prio no­me op­pu­re mo­di­fi­chi l’eti­chet­ta­tu­ra o le pro­prie­tà del con­ci­me.

Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione  

1 La re­gi­stra­zio­ne de­ve es­se­re rin­no­va­ta ogni die­ci an­ni, al­tri­men­ti per­de la sua va­li­di­tà.

2 È va­li­da fin­tan­to che il pro­dot­to cor­ri­spon­de al­le in­di­ca­zio­ni for­ni­te. Ogni cam­bia­men­to de­ve es­se­re re­gi­stra­to nel re­gi­stro dei pro­dot­ti.

Art. 17 Deroghe all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti  

Non sog­giac­cio­no all’ob­bli­go di re­gi­stra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 14:

a.
i con­ci­mi im­por­ta­ti o mes­si in com­mer­cio in quan­ti­tà in­fe­rio­re a 100 chi­lo­gram­mi all’an­no;
b.
i con­ci­mi azien­da­li le cui for­ni­tu­re so­no sta­te re­gi­stra­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 29 e che non so­no for­ni­ti in sac­chi;
c.
i com­po­st e i di­ge­sta­ti le cui for­ni­tu­re so­no re­gi­stra­te con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 201315 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne nel cam­po dell’agri­col­tu­ra (OSIA­gr) e che non so­no co­sti­tui­ti da una del­le ma­te­rie pri­me sog­get­te ad au­to­riz­za­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 29.

Sezione 3: Procedura di registrazione

Art. 18 Procedura  

1 La re­gi­stra­zio­ne de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta nel for­ma­to elet­tro­ni­co pre­scrit­to dall’UFAG.

2 De­ve es­se­re ef­fet­tua­ta al più tar­di quat­tro set­ti­ma­ne do­po la pri­ma mes­sa in com­mer­cio o im­por­ta­zio­ne.

3 La per­so­na in­ca­ri­ca­ta del­la re­gi­stra­zio­ne è re­spon­sa­bi­le del­la qua­li­tà, dell’esat­tez­za e del­la com­ple­tez­za dei da­ti re­gi­stra­ti nel re­gi­stro dei pro­dot­ti. L’UFAG può pro­ce­de­re a con­trol­li.

4 L’UFAG o gli or­ga­ni di con­trol­lo pos­so­no esi­ge­re che la per­so­na in­ca­ri­ca­ta del­la re­gi­stra­zio­ne cor­reg­ga i da­ti la cui qua­li­tà è in­suf­fi­cien­te.

5 L’UFAG può ret­ti­fi­ca­re i da­ti di un con­ci­me nel re­gi­stro dei pro­dot­ti; all’oc­cor­ren­za ne in­for­ma la per­so­na in­ca­ri­ca­ta del­la re­gi­stra­zio­ne.

Art. 19 Dati necessari per la registrazione  

1 La re­gi­stra­zio­ne de­ve con­te­ne­re al­me­no i se­guen­ti da­ti e do­cu­men­ti:

a.
il no­me e l’in­di­riz­zo del do­mi­ci­lio, del­la se­de so­cia­le o del­la suc­cur­sa­le dell’azien­da o del­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la re­gi­stra­zio­ne in Sviz­ze­ra e i da­ti di con­tat­to;
b.
il no­me e l’in­di­riz­zo del fab­bri­can­te ori­gi­na­rio del con­ci­me;
c.
il no­me com­mer­cia­le del con­ci­me;
d.
la PFC che cor­ri­spon­de al­la fun­zio­ne at­tri­bui­ta al con­ci­me;
e.
la o le CMC che so­no par­te in­te­gran­te del­la com­po­si­zio­ne, co­sì co­me i no­mi del­le ma­te­rie pri­me;
f.
i te­no­ri di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e le pro­prie­tà del con­ci­me con­fer­ma­ti da un’ana­li­si; que­sta è fa­col­ta­ti­va per i con­ci­mi inor­ga­ni­ci (PFC 1(C)) e le mi­sce­le fi­si­che di con­ci­mi (PFC 7) com­po­ste da con­ci­mi inor­ga­ni­ci co­sti­tui­ti esclu­si­va­men­te da ma­te­rie pri­me il cui te­no­re di so­stan­ze nu­tri­ti­ve è de­ter­mi­na­to in mo­do chia­ro;
g.
la clas­si­fi­ca­zio­ne e l’eti­chet­ta­tu­ra del con­ci­me in vir­tù de­gli ar­ti­co­li 6, 7 e 10–15a OP­Chim16;
h.
l’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta;
i.
le istru­zio­ni per l’uso;
j.
un’eti­chet­ta con­for­me al­le ’pre­scri­zio­ni del ca­pi­to­lo 4.

2 Se un con­ci­me è sog­get­to all’ob­bli­go di an­nun­cio ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 48–54 OP­Chim, i re­la­ti­vi da­ti de­vo­no es­se­re re­gi­stra­ti nel re­gi­stro dei pro­dot­ti.

Sezione 4: Concimi soggetti ad autorizzazione

Art. 20 Obbligo di autorizzazione  

1 Per l’omo­lo­ga­zio­ne dei con­ci­mi se­guen­ti è ri­chie­sta un’au­to­riz­za­zio­ne dell’UFAG:

a.
con­ci­mi che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 1 ap­pli­ca­bi­li al­le se­guen­ti PFC:
1.
PFC 3: am­men­dan­te,
2.
PFC 5: ini­bi­to­re,
3.
PFC 6: bio­sti­mo­lan­ti del­le pian­te,
4.
PFC 101: con­ci­me ot­te­nu­to dal ri­ci­clag­gio,
5.
PFC 102: ad­di­ti­vo per con­ci­mi,
6.
PFC 103: al­tro con­ci­me;
b.
con­ci­mi co­sti­tui­ti da ma­te­rie pri­me che non sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 2 ap­pli­ca­bi­li al­le CMC;
c.
con­ci­mi co­sti­tui­ti in­te­gral­men­te o in par­te da ma­te­rie pri­me che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 2 ap­pli­ca­bi­li al­le se­guen­ti CMC:
1.
CMC 7: mi­cror­ga­ni­smi,
2.
CMC 11: sot­to­pro­dot­ti ai sen­si del­la di­ret­ti­va 2008/98/CE17,
3.
CMC 12: pre­ci­pi­ta­ti di sa­li di fo­sfa­to e lo­ro de­ri­va­ti,
4.
CMC 13: ma­te­ria­li di os­si­da­zio­ne ter­mi­ca e lo­ro de­ri­va­ti,
5.
CMC 14: ma­te­ria­li di pi­ro­li­si e gas­si­fi­ca­zio­ne,
6.
CMC 15: ma­te­ria­li di ele­va­ta pu­rez­za re­cu­pe­ra­ti;
d.
mi­sce­le fi­si­che di con­ci­mi co­sti­tui­te da una PFC o da una ma­te­ria pri­ma ap­par­te­nen­te a una CMC sog­get­ta ad au­to­riz­za­zio­ne;
e.
con­ci­mi co­sti­tui­ti in­te­gral­men­te o in par­te da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le che non han­no rag­giun­to il pun­to fi­na­le;
f.
con­ci­mi che con­ten­go­no un ini­bi­to­re del­la ni­tri­fi­ca­zio­ne, un ini­bi­to­re del­la de­ni­tri­fi­ca­zio­ne o un ini­bi­to­re dell’urea­si;
g.
con­ci­mi co­sti­tui­ti in­te­gral­men­te o in par­te da fan­ghi pre­sen­ti nel­le ac­que di sca­ri­co dei ma­cel­li, del­le azien­de di se­zio­na­men­to o del­le azien­de ad­det­te al­la la­vo­ra­zio­ne del­la car­ne.

2 L’UFAG può in ogni mo­men­to as­sog­get­ta­re un con­ci­me a una pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne se è com­po­sto da una ma­te­ria pri­ma la cui ef­fi­ca­cia e la cui si­cu­rez­za di uti­liz­za­zio­ne non so­no suf­fi­cien­te­men­te no­te o se con­tie­ne una ta­le ma­te­ria pri­ma.

3 Un con­ci­me già omo­lo­ga­to, al qua­le è sta­to ag­giun­to un ad­di­ti­vo au­to­riz­za­to se­con­do le pre­scri­zio­ni di uti­liz­za­zio­ne pre­vi­ste, non de­ve es­se­re nuo­va­men­te au­to­riz­za­to. La mi­sce­la de­ve es­se­re re­gi­stra­ta con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 18 e 19.

17 Di­ret­ti­va 2008/98/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio del 19 no­vem­bre 2008 re­la­ti­va ai ri­fiu­ti e che abro­ga al­cu­ne di­ret­ti­ve, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal­la di­ret­ti­va (UE) 2018/851, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

Art. 21 Autorizzazione  

1 L’UFAG si pro­nun­cia sul­la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne me­dian­te de­ci­sio­ne.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne ha una du­ra­ta di va­li­di­tà di die­ci an­ni e va­le fin­tan­to che il con­ci­me cor­ri­spon­de al­le ca­rat­te­ri­sti­che sta­bi­li­te al mo­men­to del­la con­ces­sio­ne dell’au­to­riz­za­zio­ne.

3L’UFAG può li­mi­ta­re la du­ra­ta di va­li­di­tà di un’au­to­riz­za­zio­ne, vin­co­lar­la a con­di­zio­ni e a one­ri non­ché esi­ge­re in­di­ca­zio­ni par­ti­co­la­ri per l’eti­chet­ta­tu­ra.

4 I con­ci­mi com­po­sti da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni o che con­ten­go­no que­sto ti­po di or­ga­ni­smi so­no au­to­riz­za­ti sol­tan­to se adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 44 dell’or­di­nan­za del 10 set­tem­bre 200818 sull’emis­sio­ne de­li­be­ra­ta nell’am­bien­te (OE­DA).

5 Un con­ci­me au­to­riz­za­to al mo­men­to del­la sua pri­ma mes­sa in com­mer­cio non de­ve es­se­re nuo­va­men­te au­to­riz­za­to nel­le ul­te­rio­ri fa­si di com­mer­cia­liz­za­zio­ne se è mes­so in com­mer­cio nel suo im­bal­lag­gio ori­gi­na­rio.

6 L’UFAG può in ogni mo­men­to vin­co­la­re l’au­to­riz­za­zio­ne a con­di­zio­ni e a one­ri re­strit­ti­vi o re­vo­car­la se:

a.
l’au­to­riz­za­zio­ne è sta­ta con­ces­sa sul­la ba­se di da­ti fal­si o in­gan­ne­vo­li;
b.
il ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne non de­si­gna il con­ci­me se­con­do le pre­scri­zio­ni op­pu­re, no­no­stan­te un av­ver­ti­men­to o una con­dan­na giu­di­zia­le, dif­fon­de in­di­ca­zio­ni fal­se o in­gan­ne­vo­li;
c.
un con­ci­me au­to­riz­za­to non cor­ri­spon­de più al­le ca­rat­te­ri­sti­che sta­bi­li­te al mo­men­to del­la con­ces­sio­ne dell’au­to­riz­za­zio­ne o se le in­di­ca­zio­ni sup­ple­men­ta­ri che l’UFAG ha ri­chie­sto fon­dan­do­si su nuo­ve sco­per­te non so­no for­ni­te per tem­po;
d.
nuo­ve sco­per­te di­mo­stra­no che il con­ci­me non si pre­sta all’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta, che, no­no­stan­te un’uti­liz­za­zio­ne con­for­me al­le pre­scri­zio­ni, pro­du­ce ef­fet­ti se­con­da­ri inac­cet­ta­bi­li o che pre­sen­ta un ri­schio per l’am­bien­te e, in­di­ret­ta­men­te, per l’uo­mo.

7 L’au­to­riz­za­zio­ne è per­so­na­le e non può es­se­re ce­du­ta.

8 Il ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne co­mu­ni­ca im­me­dia­ta­men­te all’UFAG tut­te le nuo­ve in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti il con­ci­me.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria  

1 L’UFAG può con­ce­de­re, pri­ma del­la fi­ne del­la pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne e per cin­que an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da, un’au­to­riz­za­zio­ne prov­vi­so­ria per un con­ci­me che ap­pa­re ido­neo all’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta e non pre­sen­ta un ri­schio inac­cet­ta­bi­le per l’uo­mo, gli ani­ma­li o l’am­bien­te se:

a.
per mo­ti­vi non im­pu­ta­bi­li al ri­chie­den­te la pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne ri­schia di pro­trar­si per mol­to tem­po;
b.
per la con­ces­sio­ne di un’au­to­riz­za­zio­ne de­fi­ni­ti­va oc­cor­re at­ten­de­re le pri­me espe­rien­ze del­la pra­ti­ca agri­co­la; o
c.
il con­ci­me è im­por­ta­to o spar­so esclu­si­va­men­te per sco­pi scien­ti­fi­ci.

2 I con­ci­mi com­po­sti da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni o che con­ten­go­no que­sto ti­po di or­ga­ni­smi so­no au­to­riz­za­ti in via prov­vi­so­ria sol­tan­to se adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 44 OE­DA19.

Art. 23 Termine in caso di revoca dell’autorizzazione  

1 Se un’au­to­riz­za­zio­ne è re­vo­ca­ta per ra­gio­ni non con­nes­se a un po­ten­zia­le ef­fet­to pe­ri­co­lo­so ri­te­nu­to inac­cet­ta­bi­le, l’UFAG può con­ce­de­re un ter­mi­ne per la mes­sa in com­mer­cio del­le scor­te ri­ma­nen­ti.

2 Il ter­mi­ne per la mes­sa in com­mer­cio del­le scor­te ri­ma­nen­ti di con­ci­me è di do­di­ci me­si al mas­si­mo.

3 Se vi è mo­ti­vo di ri­te­ne­re che vi sia­no ef­fet­ti inac­cet­ta­bi­li sull’uo­mo, su­gli ani­ma­li o sull’am­bien­te, l’UFAG vie­ta im­me­dia­ta­men­te l’uti­liz­za­zio­ne e la mes­sa in com­mer­cio del con­ci­me.

Sezione 5: Procedura di autorizzazione

Art. 24 Procedura  

1 La do­man­da de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta nel for­ma­to elet­tro­ni­co pre­scrit­to dall’UFAG.

2 L’UFAG può sot­to­por­re, per pa­re­re, la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne ad al­tri ser­vi­zi fe­de­ra­li se que­sta con­cer­ne il lo­ro cam­po di at­ti­vi­tà.

3 Può ri­chie­de­re da­ti e do­cu­men­ti sup­ple­men­ta­ri ne­ces­sa­ri per la va­lu­ta­zio­ne di un pro­dot­to.

Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione  

1 Fat­te sal­ve esi­gen­ze spe­cia­li, la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne de­ve con­te­ne­re al­me­no i se­guen­ti da­ti e do­cu­men­ti:

a.
il no­me e l’in­di­riz­zo del do­mi­ci­lio, del­la se­de so­cia­le o del­la suc­cur­sa­le del ri­chie­den­te in Sviz­ze­ra e i da­ti di con­tat­to;
b.
il no­me e l’in­di­riz­zo del fab­bri­can­te ori­gi­na­rio del con­ci­me;
c.
il no­me com­mer­cia­le del con­ci­me;
d.
la PFC che cor­ri­spon­de al­la fun­zio­ne at­tri­bui­ta al con­ci­me;
e.
in­for­ma­zio­ni pre­ci­se e com­ple­te sul­le ma­te­rie pri­me che com­pon­go­no il con­ci­me, sul­la com­po­si­zio­ne, sul­le pro­prie­tà del con­ci­me e sul­la sua ef­fi­ca­cia; se una ma­te­ria pri­ma ap­par­tie­ne a una CMC, la CMC in que­stio­ne de­ve es­se­re in­di­ca­ta;
f.
i te­no­ri di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e le pro­prie­tà del con­ci­me con­fer­ma­ti da un’ana­li­si;
g.
la clas­si­fi­ca­zio­ne e l’eti­chet­ta­tu­ra del con­ci­me se­con­do gli ar­ti­co­li 6, 7 e 10–15a OP­Chim20;
h.
in­di­ca­zio­ni esau­sti­ve sul­le pos­si­bi­li­tà di uti­liz­za­zio­ne del con­ci­me e le istru­zio­ni per l’uso;
i.
una boz­za di eti­chet­ta con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del ca­pi­to­lo 4.

2 L’UFAG può ri­nun­cia­re ai do­cu­men­ti che pro­va­no l’ef­fi­ca­cia del con­ci­me. È au­to­riz­za­to a in­for­ma­re l’opi­nio­ne pub­bli­ca del fat­to che que­sto aspet­to non è sta­to esa­mi­na­to nell’am­bi­to del­la pro­ce­du­ra di omo­lo­ga­zio­ne.

3 Trat­tan­do­si di con­ci­mi com­po­sti da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni o che con­ten­go­no que­sto ti­po di or­ga­ni­smi, il fa­sci­co­lo del­la do­man­da de­ve inol­tre sod­di­sfa­re le esi­gen­ze di cui agli ar­ti­co­li 28, 29 e 34 ca­po­ver­so 2 OE­DA21.

4 Su ri­chie­sta, nel­la do­man­da il ri­chie­den­te de­ve al­le­ga­re o men­zio­na­re pro­ve, in par­ti­co­la­re rap­por­ti su ri­cer­che scien­ti­fi­che con­cer­nen­ti le pro­prie­tà e la si­cu­rez­za del con­ci­me, pub­bli­ca­zio­ni scien­ti­fi­che, pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li, ver­ba­li di espe­ri­men­ti o pe­ri­zie.

5 I mez­zi di pro­va di cui al ca­po­ver­so 4 de­vo­no di­mo­stra­re che il con­ci­me, se uti­liz­za­to con­for­me­men­te all’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta, non pro­du­ce ef­fet­ti se­con­da­ri inac­cet­ta­bi­li e non pre­sen­ta un ri­schio per l’am­bien­te né, in­di­ret­ta­men­te, per l’uo­mo.

6 I mez­zi di pro­va pro­ve­nien­ti da un al­tro Pae­se so­no ri­co­no­sciu­ti nel­la mi­su­ra in cui nel­le re­gio­ni in­te­res­sa­te le con­di­zio­ni ri­le­van­ti per l’uti­liz­za­zio­ne del con­ci­me, dal pun­to di vi­sta dell’agri­col­tu­ra, del­la con­ci­ma­zio­ne e dell’am­bien­te – com­pre­se le con­di­zio­ni cli­ma­ti­che – so­no com­pa­ra­bi­li a quel­le in Sviz­ze­ra. I do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re for­ni­ti in una lin­gua uf­fi­cia­le o in in­gle­se.

7 Trat­tan­do­si di con­ci­mi che so­no mes­si in com­mer­cio in quan­ti­tà ri­dot­te e lo­cal­men­te, in via ec­ce­zio­na­le l’UFAG può ri­nun­cia­re in par­te o in­te­ra­men­te ai da­ti ri­chie­sti al ca­po­ver­so 1.

8 Se le esi­gen­ze con­cer­nen­ti i da­ti non so­no adem­piu­te, l’UFAG as­se­gna al ri­chie­den­te un ter­mi­ne per com­ple­tar­li. Se le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste non so­no for­ni­te en­tro ta­le ter­mi­ne, non si en­tra nel me­ri­to del­la do­man­da.

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande  

Se un ri­chie­den­te in­ten­de met­te­re in com­mer­cio un con­ci­me già au­to­riz­za­to sot­to il suo no­me o quel­lo del­la sua azien­da, non es­sen­do egli stes­so ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne esi­sten­te,l’UFAG può ri­nun­cia­re ai da­ti mi­ni­mi di cui all’ar­ti­co­lo 25 e fon­dar­si su quel­li for­ni­ti dal pri­mo ti­to­la­re se il ri­chie­den­te di­mo­stra che:

a.
è sta­to au­to­riz­za­to dal ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne a uti­liz­za­re i suoi da­ti; o
b.
so­no tra­scor­si die­ci an­ni dal­la pri­ma au­to­riz­za­zio­ne e si trat­ta del me­de­si­mo pro­dot­to del pri­mo ri­chie­den­te o che le dif­fe­ren­ze in ter­mi­ni di va­lu­ta­zio­ne del ri­schio so­no ir­ri­le­van­ti.
Art. 27 Valutazione della domanda  

1 L’UFAG non è te­nu­to a com­ple­ta­re le in­di­ca­zio­ni e i mez­zi di pro­va del ri­chie­den­te; di re­go­la si li­mi­ta a esa­mi­na­re la do­cu­men­ta­zio­ne. A ta­le sco­po può ese­gui­re o fa­re ese­gui­re espe­ri­men­ti o al­tre ri­le­va­zio­ni.

2 La ve­ri­fi­ca del­la clas­si­fi­ca­zio­ne e dell’eti­chet­ta­tu­ra del con­ci­me giu­sta l’ar­ti­co­lo 25 ca­po­ver­so 1 let­te­ra h non av­vie­ne nell’am­bi­to del­la pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne, ben­sì nel qua­dro del­la ve­ri­fi­ca del con­trol­lo au­to­no­mo con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 81 OP­Chim22.

Art. 28 Rinnovo dell’autorizzazione  

1 Su ri­chie­sta, un’au­to­riz­za­zio­ne è rin­no­va­ta per die­ci an­ni. La do­man­da de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’UFAG e re­gi­stra­ta nel re­gi­stro dei pro­dot­ti al più tar­di sei me­si pri­ma del­la sca­den­za del­la va­li­di­tà.

2 L’UFAG pro­ce­de a una nuo­va va­lu­ta­zio­ne del con­ci­me se­con­do le pre­scri­zio­ni le­ga­li vi­gen­ti. I mez­zi di pro­va e la do­cu­men­ta­zio­ne for­ni­ti al mo­men­to del­la va­lu­ta­zio­ne pre­ce­den­te, che so­no an­co­ra va­li­di e di­spo­ni­bi­li, pos­so­no es­se­re riu­ti­liz­za­ti.

Sezione 6: Registrazione della fornitura e dell’utilizzazione dei concimi

Art. 29 Obbligo di comunicare le forniture di concimi  

1 Chi ce­de o tra­sfe­ri­sce con­ci­mi con­te­nen­ti azo­to e fo­sfo­ro ad azien­de, ge­sto­ri o ad al­tri ac­qui­ren­ti, de­ve co­mu­ni­ca­re ogni ces­sio­ne o tra­sfe­ri­men­to con la re­la­ti­va quan­ti­tà e i quan­ti­ta­ti­vi di so­stan­ze nu­tri­ti­ve in es­sa con­te­nu­ti ai sen­si dell’OSIA­gr23.

2 Non de­vo­no es­se­re co­mu­ni­ca­te le quan­ti­tà fi­no al mas­si­mo 105 chi­lo­gram­mi di azo­to o 15 chi­lo­gram­mi di fo­sfo­ro per an­no ci­vi­le se il ge­sto­re non è te­nu­to a for­ni­re la pro­va che le esi­gen­ze eco­lo­gi­che so­no ri­spet­ta­te in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 11dell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 201324 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti.

3 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di com­po­stag­gio o di fer­men­ta­zio­ne che la­vo­ra­no più di 100 ton­nel­la­te di ma­te­ria­le com­po­sta­bi­le o fer­men­ta­bi­le per an­no ci­vi­le e ce­do­no con­ci­mi azien­da­li o con­ci­mi ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio ai sen­si dei ca­po­ver­si 1 e 2 de­vo­no re­gi­stra­re nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne an­che le ma­te­rie pri­me per il com­po­stag­gio o la fer­men­ta­zio­ne.

Art. 30 Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di com­po­stag­gio o di fer­men­ta­zio­ne che la­vo­ra­no più di 100 ton­nel­la­te di ma­te­ria­le com­po­sta­bi­le o fer­men­ta­bi­le per an­no ci­vi­le pos­so­no for­ni­re con­ci­mi ad ac­qui­ren­ti che non li uti­liz­za­no su ter­re­ni in pro­prie­tà o in af­fit­to sol­tan­to se gli ac­qui­ren­ti di­mo­stra­no di pos­se­de­re le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie per il lo­ro span­di­men­to.

2 In ca­so di stoc­cag­gio e for­ni­tu­ra di con­ci­mi azien­da­li e di con­ci­mi ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio de­vo­no es­se­re os­ser­va­te le di­spo­si­zio­ni del­la le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que.

3 I de­ten­to­ri di im­pian­ti de­vo­no far ef­fet­tua­re le ne­ces­sa­rie ana­li­si se­con­do la di­ret­ti­va dell’UFAG25, on­de de­ter­mi­na­re i te­no­ri di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e le pro­prie­tà di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2 PFC 100 e 101 non­ché ga­ran­ti­re che le esi­gen­ze di cui all’ar­ti­co­lo 9 sia­no sod­di­sfat­te. Met­to­no im­me­dia­ta­men­te a di­spo­si­zio­ne dell’UFAG e del­le au­to­ri­tà can­to­na­li i ri­sul­ta­ti del­le ana­li­si.

25 La di­ret­ti­va è di­spo­ni­bi­le sul si­to In­ter­net www.ufag.ad­min.ch > Pro­du­zio­ne so­ste­ni­bi­le > Con­ci­mi > Omo­lo­ga­zio­ne dei con­ci­mi.

Capitolo 4: Etichettatura e pubblicità

Art. 31 Prescrizioni di etichettatura  

1 I con­ci­mi de­vo­no es­se­re eti­chet­ta­ti dal fab­bri­can­te o dall’im­por­ta­to­re con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3.

2 Il fab­bri­can­te o l’im­por­ta­to­re in­di­ca sull’im­bal­lag­gio del con­ci­me o, se il con­ci­me è for­ni­to sen­za im­bal­lag­gio, su un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to, il pro­prio no­me, la sua ra­gio­ne so­cia­le o il suo mar­chio de­po­si­ta­to, il suo in­di­riz­zo po­sta­le e il suo re­ca­pi­to te­le­fo­ni­co.

3 Prov­ve­de af­fin­ché sull’im­bal­lag­gio di cia­scun con­ci­me mes­so in com­mer­cio sia ap­po­sto un nu­me­ro di ti­po o di par­ti­ta op­pu­re qual­sia­si al­tro ele­men­to che ne con­sen­ta l’iden­ti­fi­ca­zio­ne o, se il con­ci­me è for­ni­to sen­za im­bal­lag­gio, prov­ve­de af­fin­ché le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie sia­no for­ni­te in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to per cia­scun con­ci­me.

4 Se un pro­dot­to è sta­to og­get­to di una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ai sen­si del re­go­la­men­to (UE) 2019/100926, es­so è con­si­de­ra­to un «pro­dot­to fer­ti­liz­zan­te dell’UE» e può es­se­re eti­chet­ta­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 30 del re­go­la­men­to (CE) n. 765/200827.

5 Le in­di­ca­zio­ni de­vo­no es­se­re ben leg­gi­bi­li, in­de­le­bi­li e re­dat­te in al­me­no una lin­gua uf­fi­cia­le del luo­go di for­ni­tu­ra.

6 Un con­ci­me im­bal­la­to può es­se­re im­por­ta­to an­che se le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 2 so­no adem­piu­te sol­tan­to al mo­men­to del­la mes­sa in com­mer­cio.

7 Il no­me e l’in­di­riz­zo dell’im­por­ta­to­re pos­so­no es­se­re so­sti­tui­ti dal no­me e dall’in­di­riz­zo dell’azien­da re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa in com­mer­cio nel­lo Spa­zio eco­no­mi­co eu­ro­peo (SEE) se si trat­ta di con­ci­mi sog­get­ti all’ob­bli­go di re­gi­stra­zio­ne ed es­si:

a.
so­no sta­ti og­get­to di una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ai sen­si del re­go­la­men­to (UE) 2019/100928;
b.
so­no im­por­ta­ti da uno Sta­to mem­bro del­lo SEE;
c.
so­no de­sti­na­ti a uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li; e
d.
so­no sta­ti an­nun­cia­ti se­con­do gli ar­ti­co­li 48-54 OP­Chim29.

26 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 2 cpv. 2.

27 Re­go­la­men­to (CE) n. 765/2008 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio del 9 lu­glio 2008 che po­ne nor­me in ma­te­ria di ac­cre­di­ta­men­to e vi­gi­lan­za del mer­ca­to per quan­to ri­guar­da la com­mer­cia­liz­za­zio­ne dei pro­dot­ti e che abro­ga il re­go­la­men­to (CEE) n. 339/93 del Con­si­glio, ver­sio­ne del­la GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

28 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 2 cpv. 2.

29 RS 813.11

Art . 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati  

1 I con­ci­mi com­po­sti da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o che con­ten­go­no que­sto ti­po di or­ga­ni­smi de­vo­no es­se­re eti­chet­ta­ti con la di­ci­tu­ra «ot­te­nu­to da X ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to».

2 Per i con­ci­mi che con­ten­go­no trac­ce in­vo­lon­ta­rie di or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti au­to­riz­za­ti in quan­ti­tà in­fe­rio­re al­lo 0,1 per cen­to in mas­sa, in via ec­ce­zio­na­le l’UFAG, d’in­te­sa con gli al­tri uf­fi­ci coin­vol­ti nel­la pro­ce­du­ra di omo­lo­ga­zio­ne, può con­ce­de­re de­ro­ghe all’ob­bli­go di di­chia­ra­zio­ne.

Art. 33 Pubblicità  

1 Un con­ci­me può es­se­re re­cla­miz­za­to o di­stri­bui­to a sco­po pub­bli­ci­ta­rio sol­tan­to se omo­lo­ga­to. La pub­bli­ci­tà non de­ve con­te­ne­re in­di­ca­zio­ni po­ten­zial­men­te fuor­vian­ti.

2 Tut­te le af­fer­ma­zio­ni con­te­nu­te nel­la pub­bli­ci­tà de­vo­no es­se­re tec­ni­ca­men­te giu­sti­fi­ca­bi­li. Ogni pub­bli­ci­tà in­di­ca chia­ra­men­te:

a.
il no­me com­mer­cia­le o il no­me del­la li­nea di pro­dot­ti;
b.
che si trat­ta di con­ci­mi.

Capitolo 5: Sistema d’informazione e statistiche di vendita

Art. 34 Registro dei prodotti  

1 Sal­vo de­ro­ghe all’ob­bli­go di re­gi­stra­zio­ne giu­sta l’ar­ti­co­lo 17, tut­ti i con­ci­mi mes­si in com­mer­cio in Sviz­ze­ra de­vo­no fi­gu­ra­re nel re­gi­stro dei pro­dot­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 72 OP­Chim30.

2 I da­ti ne­ces­sa­ri per la re­gi­stra­zio­ne e per l’au­to­riz­za­zio­ne so­no re­gi­stra­ti nel re­gi­stro dei pro­dot­ti.

Art. 35 Statistiche di vendita  

1 Le azien­de e le per­so­ne che fab­bri­ca­no o met­to­no in com­mer­cio con­ci­mi so­no te­nu­te a for­ni­re all’UFAG, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti i pro­dot­ti da lo­ro mes­si in com­mer­cio e le re­la­ti­ve quan­ti­tà.

2 Le sta­ti­sti­che di ven­di­ta sot­to­stan­no al­le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 30 giu­gno 199331 sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che.

Capitolo 6: Esecuzione e controllo

Sezione 1: Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione  

1 Sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie, l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e del­le pre­scri­zio­ni che ne de­ri­va­no com­pe­te all’UFAG.

2 I Can­to­ni con­trol­la­no se i con­ci­mi mes­si in com­mer­cio so­no con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za e se i di­vie­ti di uti­liz­za­zio­ne fon­da­ti su que­st’ul­ti­ma so­no ri­spet­ta­ti. L’UFAG as­su­me ta­li com­pi­ti a ti­to­lo sus­si­dia­rio e coor­di­na i com­pi­ti di ese­cu­zio­ne dei Can­to­ni.

3 Le au­to­ri­tà di ese­cu­zio­ne pos­so­no pre­le­va­re, far pre­le­va­re o esi­ge­re cam­pio­ni.

4 So­no au­to­riz­za­te ad ana­liz­za­re o a far ana­liz­za­re ogni an­no un cam­pio­ne o, se il com­por­ta­men­to dell’azien­da o del­la per­so­na lo giu­sti­fi­ca, più cam­pio­ni per pro­dot­to a spe­se dell’azien­da o del­la per­so­na che pro­du­ce, fab­bri­ca, im­por­ta, for­ni­sce in nuo­vo im­bal­lag­gio, tra­sfor­ma o met­te in com­mer­cio i con­ci­mi.

Art. 37 Competenze dell’UFAG  

1 L’UFAG può:

a.
pro­nun­ciar­si in me­ri­to al­le do­man­de di au­to­riz­za­zio­ne dei con­ci­mi;
b.
de­ter­mi­na­re a qua­le PFC ap­par­ten­go­no i con­ci­mi;
c.
ela­bo­ra­re e pub­bli­ca­re me­to­di per il pre­lie­vo, la pre­pa­ra­zio­ne e l’ana­li­si dei cam­pio­ni non­ché per il cal­co­lo e la va­lu­ta­zio­ne dei ri­sul­ta­ti;
d.
ri­co­no­sce­re i la­bo­ra­to­ri che ana­liz­za­no i con­ci­mi e of­fri­re lo­ro con­su­len­za;
e.
met­te­re a di­spo­si­zio­ne de­gli uf­fi­ci di con­su­len­za tec­ni­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 20 ORR­P­Chim32 la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria sull’uti­liz­za­zio­ne dei con­ci­mi;
f.
pub­bli­ca­re in­for­ma­zio­ni sui con­ci­mi re­gi­stra­ti e au­to­riz­za­ti.

2 L’UFAG e i la­bo­ra­to­ri ri­co­no­sciu­ti ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­ra d pos­so­no in ogni mo­men­to pre­le­va­re cam­pio­ni pres­so i fab­bri­can­ti di con­ci­mi, se­gna­ta­men­te ne­gli im­pian­ti di com­po­stag­gio o di fer­men­ta­zio­ne, non­ché sui luo­ghi di span­di­men­to.

Art. 38 Collaborazione tra le autorità  

1 L’UFAG con­sul­ta le au­to­ri­tà fe­de­ra­li i cui am­bi­ti di com­pe­ten­za so­no in­te­res­sa­ti. Ta­le col­la­bo­ra­zio­ne è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 62a e 62b del­la leg­ge del 21 mar­zo 199733 sull’or­ga­niz­za­zio­ne del Go­ver­no e dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne.

2 L’UFAG, l’or­ga­no di no­ti­fi­ca, i ser­vi­zi di va­lu­ta­zio­ne e le au­to­ri­tà can­to­na­li di ese­cu­zio­ne ai sen­si dell’OP­Chim34 met­to­no a re­ci­pro­ca di­spo­si­zio­ne i da­ti ri­le­va­ti nel qua­dro del­la pre­sen­te or­di­nan­za, dell’OP­Chim o di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi che di­sci­pli­na­no la pro­te­zio­ne dell’uo­mo o dell’am­bien­te da so­stan­ze, pre­pa­ra­ti e og­get­ti, nel­la mi­su­ra ne­ces­sa­ria all’adem­pi­men­to dei lo­ro com­pi­ti. A tal fi­ne pos­so­no isti­tui­re pro­ce­du­re di ri­chia­mo au­to­ma­tiz­za­te.

3 Trat­tan­do­si di con­ci­mi com­po­sti da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni o che con­ten­go­no que­sto ti­po di or­ga­ni­smi, l’UFAG di­ri­ge e coor­di­na la pro­ce­du­ra te­nen­do con­to dell’OE­DA35.

Art. 39 Controlli dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni (UD­SC) con­trol­la in fun­zio­ne del ri­schio se i con­ci­mi im­por­ta­ti so­no con­for­mi al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’UFAG può in­ca­ri­ca­re l’UD­SC di in­ten­si­fi­ca­re tem­po­ra­nea­men­te al­cu­ni con­trol­li fi­si­ci.

3 Se i con­ci­mi non so­no con­for­mi al­le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za o se vi so­no so­spet­ti a ri­guar­do, l’UD­SC può se­que­strar­li prov­vi­so­ria­men­te e for­nir­li al­le au­to­ri­tà di ese­cu­zio­ne ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Que­ste si fan­no ca­ri­co de­gli ul­te­rio­ri ac­cer­ta­men­ti e adot­ta­no le mi­su­re ri­chie­ste.

4 L’UD­SC tra­smet­te all’UFAG i da­ti re­la­ti­vi all’im­por­ta­zio­ne dei con­ci­mi ne­ces­sa­ri all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 40 Tasse  

Le tas­se ri­scos­se per at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za e le mo­da­li­tà di cal­co­lo so­no ret­te dall’or­di­nan­za del 16 giu­gno 200636 con­cer­nen­te le tas­se dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra.

Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi

Art. 41  

1 Le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al pre­lie­vo di cam­pio­ni e al­le ana­li­si per la PFC 100 con­ci­mi azien­da­li e la PFC 101 con­ci­mi ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio si ba­sa­no sui me­to­di di ri­fe­ri­men­to di Agro­sco­pe. Pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­te an­che al­tre pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al pre­lie­vo di cam­pio­ni e al­le ana­li­si pur­ché dia­no ri­sul­ta­ti equi­va­len­ti.

2Per tut­ti gli al­tri con­ci­mi, le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al pre­lie­vo di cam­pio­ni e al­le ana­li­si si ba­sa­no sul re­go­la­men­to (UE) 2019/100937. È pos­si­bi­le ap­pli­ca­re an­che i me­to­di di ri­fe­ri­men­to di Agro­sco­pe. Pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­te al­tre pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al pre­lie­vo di cam­pio­ni e al­le ana­li­si pur­ché dia­no ri­sul­ta­ti equi­va­len­ti.

37 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 2 cpv. 2.

Sezione 3: Tolleranze e restrizioni

Art. 42  

1Si ap­pli­ca­no le tol­le­ran­ze di cui all’al­le­ga­to 4 del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2Non è am­mes­so sfrut­ta­re si­ste­ma­ti­ca­men­te le so­glie di tol­le­ran­za.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

L’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi so­no di­sci­pli­na­te all’al­le­ga­to 5.

Art. 44 Disposizioni transitorie  

1 Un con­ci­me non sog­get­to all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca se­con­do il di­rit­to pre­vi­gen­te pri­ma del 1° gen­na­io 2024, de­ve es­se­re re­gi­stra­to con­for­me­men­te al­le nuo­ve di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za en­tro il 30 giu­gno 2025. Le eti­chet­te dei con­ci­mi in que­stio­ne, pro­dot­te pri­ma del 1° gen­na­io 2024, pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te fi­no al 31 di­cem­bre 2026.

2 Un con­ci­me no­ti­fi­ca­to pri­ma del 1° gen­na­io 2024 può es­se­re mes­so in com­mer­cio fi­no al­la sca­den­za del­la va­li­di­tà del­la no­ti­fi­ca. Qual­sia­si mo­di­fi­ca del con­ci­me o del­la sua eti­chet­ta im­pli­ca la re­gi­stra­zio­ne o l’au­to­riz­za­zio­ne del con­ci­me con­for­me­men­te al­le nuo­ve di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Un con­ci­me au­to­riz­za­to pri­ma del 1° gen­na­io 2024 può es­se­re mes­so in com­mer­cio fi­no al­la sca­den­za del­la va­li­di­tà dell’au­to­riz­za­zio­ne per la mes­sa in com­mer­cio. Qual­sia­si mo­di­fi­ca del con­ci­me o del­la sua eti­chet­ta im­pli­ca l’ob­bli­go di pre­sen­ta­re una nuo­va do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne con­for­me­men­te al­le nuo­ve di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 L’iden­ti­fi­ca­to­re uni­co di for­mu­la (UFI) se­con­do l’ar­ti­co­lo 15a OP­Chim38 de­ve es­se­re tra­smes­so all’UFAG en­tro il 31 di­cem­bre 2025 per i se­guen­ti con­ci­mi che non di­spo­ne­va­no di un UFI pri­ma del 1° gen­na­io 2022:

a.
i con­ci­mi de­sti­na­ti a uti­liz­za­to­ri pro­fes­sio­na­li;
b.
i con­ci­mi de­sti­na­ti a uti­liz­za­to­ri pri­va­ti e mes­si in com­mer­cio pri­ma del 1° gen­na­io 2022.
Art. 45 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2024.

Allegato 1

(art. 14 cpv.1, 20 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3)

Categorie funzionali del prodotto (PFC)

Le PFC da 1 a 7 corrispondono a quelle definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/100939. Le PFC a partire dal numero 100 sono specifiche della legislazione svizzera sui concimi.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

1 Designazione delle PFC

1. Concime

A.
Concime organico
I.
Concime organico solido
II.
Concime organico liquido
B.
Concime organo-minerale
I.
Concime organo-minerale solido
II.
Concime organo-minerale liquido
C.
Concime inorganico
I.
Concime inorganico a base di macroelementi
a)
Concime inorganico solido a base di macroelementi
i.
Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi
A)
Concime inorganico solido semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
ii.
Concime inorganico solido composto a base di macroelementi
A)
Concime inorganico solido composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
b)
Concime inorganico liquido a base di macroelementi
i.
Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
ii.
Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
II.
Concime inorganico a base di microelementi
1.
Concime inorganico semplice a base di microelementi
2.
Concime inorganico composto a base di microelementi

2. Ammendante minerale basico

3. Ammendante

A.
Ammendante organico
B.
Ammendante inorganico

4. Substrato di coltivazione

5. Inibitore

A.
Inibitore della nitrificazione
B.
Inibitore della denitrificazione
C.
Inibitore dell’ureasi

6. Biostimolante delle piante

A.
Biostimolante microbico delle piante
B.
Biostimolante non microbico delle piante

7. Miscela fisica di concimi

100. Concime aziendale

101. Concime ottenuto dal riciclaggio

A.
Compost
B.
Digestato
I.
Digestato solido
II.
Digestato liquido

102. Additivo per concimi

103. Altro concime

2 Esigenze generali relative alle PFC

1 Il presente numero definisce le esigenze relative alle PFC a cui i concimi appartengono in virtù della loro funzione dichiarata.

2 Le esigenze relative a una PFC menzionate nel presente allegato si applicano ai concimi di tutte le sottocategorie della PFC in questione.

3 La dichiarazione di conformità di un concime alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d’azione del prodotto, dal tenore relativo delle diverse sostanze nutritive e dalle proprietà di quest’ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti.

4 Se il concime contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali, l’utilizzazione del concime secondo le raccomandazioni di utilizzazione non deve comportare il superamento di tali valori limite.

5 Per sostanze nutritive o proprietà si intendono le sostanze seguenti:

Sostanze

Simboli

Azoto

N

Fosforo

P

Anidride fosforica o fosfato

P2O5

Potassio

K

Ossido di potassio

K2O

Magnesio

Mg

Ossido di magnesio

MgO

Carbonato di magnesio

MgCO3

Calcio

Ca

Ossido di calcio

CaO

Carbonato di calcio

CaCO3

Sodio

Na

Ossido di sodio

Na2O

Zolfo

S

Anidride solforica

SO3

Cloro

Cl

Boro

B

Cobalto

Co

Rame

Cu

Ferro

Fe

Manganese

Mn

Molibdeno

Mo

Zinco

Zn

Silicio

Si

Carbonio organico

Corg

Sostanza organica

SO

Sostanza secca

SS

6 Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse nella forma ossidata per talune sostanze nutritive. Si possono applicare i seguenti fattori di conversione nelle forme elementari:

fosforo (P) = anidride fosforica o fosfato (P2O5) × 0,436;

potassio (K) = ossido di potassio (K2O) × 0,83;

calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) × 0,715;

calcio (Ca) = carbonato di calcio (CaCO3) × 0,4;

magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) × 0,603;

magnesio (Mg) = carbonato di magnesio (MgCO3) × 0,288;

magnesio (Mg) = solfato di magnesio (MgSO4) × 0,202;

sodio (Na) = ossido di sodio (Na2O) × 0,742;

zolfo (S) = anidride solforica (SO3) × 0,4.

3 Esigenze specifiche relative alle PFC

PFC 1: Concime

Un concime ha la funzione di fornire sostanze nutritive alle piante o ai funghi.

PFC 1(A): Concime organico

1 Un concime organico contiene carbonio organico (Corg) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.

2 I tenori di agenti patogeni di un concime organico non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichiacolio Enterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

3 Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse in riferimento al carbonio organico (Corg). Qualora la conformità sia valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione:

carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56

PFC 1(A)(I): Concime organico solido  

1 Un con­ci­me or­ga­ni­co so­li­do de­ve es­se­re in for­ma so­li­da.

2 Un con­ci­me or­ga­ni­co so­li­do de­ve con­te­ne­re al­me­no una del­le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve prin­ci­pa­li di­chia­ra­te: azo­to (N), ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) o os­si­do di po­tas­sio (K2O).

Se il con­ci­me or­ga­ni­co so­li­do con­tie­ne sol­tan­to una so­stan­za nu­tri­ti­va di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­le so­stan­za nu­tri­ti­va de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2,5 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
il 2 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5); o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O).

Se il con­ci­me or­ga­ni­co so­li­do con­tie­ne più di una so­stan­za nu­tri­ti­va prin­ci­pa­le di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no:

a.
l’1 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
l’1 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5); o
c.
l’1 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O).
La som­ma dei te­no­ri di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no il 4 per cen­to.

3 Il te­no­re in mas­sa di car­bo­nio or­ga­ni­co (Corg) di un con­ci­me or­ga­ni­co so­li­do de­ve es­se­re al­me­no il 15 per cen­to.

PFC 1(A)(II): Concime organico liquido  

1 Un con­ci­me or­ga­ni­co li­qui­do de­ve es­se­re in for­ma li­qui­da.

2 Un con­ci­me or­ga­ni­co li­qui­do de­ve con­te­ne­re al­me­no una del­le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve prin­ci­pa­li di­chia­ra­te: azo­to (N), ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) o os­si­do di po­tas­sio (K2O).

Se il con­ci­me or­ga­ni­co li­qui­do con­tie­ne sol­tan­to una so­stan­za nu­tri­ti­va di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­le so­stan­za nu­tri­ti­va de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
l’1 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.

Se il con­ci­me or­ga­ni­co li­qui­do con­tie­ne più di una so­stan­za nu­tri­ti­va prin­ci­pa­le di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no:

a.
l’1 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
l’1 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
l’1 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.
La som­ma dei te­no­ri di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no il 3 per cen­to.

3 Il te­no­re in mas­sa di car­bo­nio or­ga­ni­co (Corg) di un con­ci­me or­ga­ni­co li­qui­do de­ve es­se­re al­me­no il 5 per cen­to.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1 Un concime organo-minerale è composto da uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e da uno o più materiali contenenti carbonio organico (Corg) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.

2 Se uno o più concimi inorganici che compongono il concime organo-minerale sono concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio
ad elevato tenore di azoto, come specificato nella PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) o nella PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un concime organo-minerale non deve avere un tenore pari o superiore al 16 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3).

3 I tenori di agenti patogeni di un concime organo-minerale non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli oEnterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido  

1 Un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do de­ve es­se­re in for­ma so­li­da.

2 Un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do de­ve con­te­ne­re al­me­no una del­le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve prin­ci­pa­li di­chia­ra­te: azo­to (N), ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) o os­si­do di po­tas­sio (K2O).

Se il con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do con­tie­ne sol­tan­to una so­stan­za nu­tri­ti­va di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­le so­stan­za nu­tri­ti­va de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2,5 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le, di cui l’1 per cen­to de­ve es­se­re azo­to or­ga­ni­co (Norg);
b.
il 2 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.

Se il con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do con­tie­ne più di una so­stan­za nu­tri­ti­va prin­ci­pa­le di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le, di cui lo 0,5 per cen­to de­ve es­se­re azo­to or­ga­ni­co (Norg);
b.
il 2 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.
La som­ma dei te­no­ri di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no l’8 per cen­to.

3 Il te­no­re in mas­sa di car­bo­nio or­ga­ni­co (Corg) di un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do de­ve es­se­re al­me­no il 7,5 per cen­to.

4 Cia­scu­na uni­tà fi­si­ca di con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le so­li­do de­ve con­te­ne­re il te­no­re di­chia­ra­to di car­bo­nio or­ga­ni­co (Corg) e di tut­te le so­stan­ze nu­tri­ti­ve. Un’uni­tà fi­si­ca cor­ri­spon­de a uno de­gli ele­men­ti co­sti­tu­ti­vi di un pro­dot­to, co­me gra­nu­li o pel­let.

PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido  

1 Un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le li­qui­do de­ve es­se­re in for­ma li­qui­da.

2 Un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le li­qui­do de­ve con­te­ne­re al­me­no una del­le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve prin­ci­pa­li di­chia­ra­te: azo­to (N), ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) o os­si­do di po­tas­sio (K2O).

Se il con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le li­qui­do con­tie­ne sol­tan­to una so­stan­za nu­tri­ti­va di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­le so­stan­za nu­tri­ti­va de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le, di cui lo 0,5 per cen­to de­ve es­se­re azo­to or­ga­ni­co (Norg);
b.
il 2 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.

Se il con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le li­qui­do con­tie­ne più di una so­stan­za nu­tri­ti­va prin­ci­pa­le di­chia­ra­ta, il te­no­re in mas­sa di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le, di cui lo 0,5 per cen­to de­ve es­se­re azo­to or­ga­ni­co (Norg);
b.
il 2 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le; o
c.
il 2 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le.
La som­ma dei te­no­ri di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­ve es­se­re al­me­no il 6 per cen­to.

3 Il te­no­re in mas­sa di car­bo­nio or­ga­ni­co (Corg) di un con­ci­me or­ga­no-mi­ne­ra­le li­qui­do de­ve es­se­re al­me­no il 3 per cen­to.

PFC 1(C): Concime inorganico

1 Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali, che contiene o rilascia sostanze nutritive in forma minerale.

2 Un concime inorganico contenente più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (Corg) diverso dal carbonio organico (Corg) derivante da:

agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
urea (CH4N2O), o
calciocianammide (CaCN2)

deve soddisfare i requisiti secondo cui il tenore di agenti patogeni di un concime inorganico non deve superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi  

Un con­ci­me inor­ga­ni­co a ba­se di ma­croe­le­men­ti è de­sti­na­to a for­ni­re al­le pian­te o ai fun­ghi uno o più dei se­guen­ti ma­croe­le­men­ti:

a.
ma­croe­le­men­ti prin­ci­pa­li: azo­to (N), fo­sfo­ro (P) o po­tas­sio (K);
b.
ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri: cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na) o zol­fo (S).
PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi  

Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve es­se­re in for­ma so­li­da.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di:

a.
un so­lo ma­croe­le­men­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)]; o
b.
un so­lo ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K)] e uno o più ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)].

2 Se il con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti con­tie­ne un so­lo ma­croe­le­men­to di­chia­ra­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)], il te­no­re in mas­sa di ta­le ma­croe­le­men­to è al­me­no il se­guen­te:

a.
il 10 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
il 12 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le;
c.
il 6 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
d.
il 5 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le;
e.
il 9 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le;
f.
il 10 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le; o
g.
l’1 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 40 per cen­to.

3 Se il con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti con­tie­ne un so­lo ma­croe­le­men­to di­chia­ra­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)] e uno o più ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri di­chia­ra­ti [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)]:

a.
il te­no­re in mas­sa di quel ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le è al­me­no il se­guen­te:
1.
il 3 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le,
2.
il 3 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le, o
3.
il 3 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
b.
il te­no­re in mas­sa di quel o quei ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri è al­me­no il se­guen­te:
1.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le,
2.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le,
3.
l’1,5 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le, o
4.
l’1 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 40 per cen­to in mas­sa.
La som­ma dei te­no­ri dei ma­croe­le­men­ti prin­ci­pa­li e se­con­da­ri di­chia­ra­ti de­ve es­se­re al­me­no il 18 per cen­to.
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do com­po­sto a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di:

a.
più di un ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P) o po­tas­sio (K)]; o
b.
più di un ma­croe­le­men­to se­con­da­rio [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)] e nes­sun ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K)].

2 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do com­po­sto a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve con­te­ne­re più di uno dei se­guen­ti ma­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti al­me­no nei te­no­ri se­guen­ti:

a.
il 3 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
il 3 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le;
c.
il 3 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
d.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le;
e.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le;
f.
l’1,5 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le; o
g.
l’1 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 40 per cen­to.
La som­ma dei te­no­ri dei ma­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti de­ve es­se­re al­me­no il 18 per cen­to.
PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to è un con­ci­me a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio (NH4NO3) con­te­nen­te al­me­no il 28 per cen­to in mas­sa di azo­to (N) de­ri­va­to dal ni­tra­to di am­mo­nio (NH4NO3).

2 Qual­sia­si ma­te­ria di­ver­sa dal ni­tra­to di am­mo­nio (NH4NO3) de­ve es­se­re iner­te nei con­fron­ti del ni­tra­to di am­mo­nio (NH4NO3).

3 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to de­ve es­se­re mes­so a di­spo­si­zio­ne dell’uti­liz­za­to­re fi­na­le so­lo se con­fe­zio­na­to. L’im­bal­lag­gio de­ve es­se­re chiu­so in un mo­do o con un si­ste­ma ta­le che, all’at­to dell’aper­tu­ra, il di­spo­si­ti­vo, il si­gil­lo di chiu­su­ra o l’im­bal­lag­gio stes­so ri­sul­ti­no ir­re­pa­ra­bil­men­te dan­neg­gia­ti. È am­mes­so l’im­pie­go di sac­chi a val­vo­la.

4 La ri­ten­zio­ne d’olio di un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to, do­po due ci­cli ter­mi­ci di cui al pun­to 4.1 del mo­du­lo A1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to IV del re­go­la­men­to (UE) 2009/1009, non de­ve su­pe­ra­re il 4 per cen­to in mas­sa.

5 La re­si­sten­za al­la de­to­na­zio­ne di un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to de­ve es­se­re ta­le che:

a.
do­po cin­que ci­cli ter­mi­ci di cui al pun­to 4.3 del mo­du­lo A1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to IV del re­go­la­men­to (UE) 2009/1009;
b.
in due pro­ve di re­si­sten­za al­la de­to­na­zio­ne di cui al pun­to 4.4 del mo­du­lo A1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to IV del re­go­la­men­to (UE) 2009/1009,
la com­pres­sio­ne su­bi­ta da uno o più ci­lin­dri di so­ste­gno in piom­bo ri­sul­ti in­fe­rio­re al 5 per cen­to.

6 Il te­no­re in mas­sa di ma­te­ria­le com­bu­sti­bi­le espres­so in car­bo­nio (C) non de­ve su­pe­ra­re:

a.
lo 0,2 per cen­to per un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to (N) pa­ri ad al­me­no il 31,5 per cen­to in mas­sa; e
b.
lo 0,4 per cen­to per un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to (N) pa­ri ad al­me­no il 28 per cen­to, ma in­fe­rio­re al 31,5 per cen­to in mas­sa.

7 Una so­lu­zio­ne di 10 g di un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do, sem­pli­ce o com­po­sto, a ba­se di ni­tra­to di am­mo­nio ad ele­va­to te­no­re di azo­to in 100 ml d’ac­qua de­ve ave­re un pH pa­ri o su­pe­rio­re a 4,5.

8 Non più del 5 per cen­to in mas­sa de­ve pas­sa­re at­tra­ver­so un se­tac­cio con ma­glie di 1 mm e non più del 3 per cen­to in mas­sa de­ve pas­sa­re at­tra­ver­so un se­tac­cio con ma­glie di 0,5 mm.

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi  

Un con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve es­se­re in for­ma li­qui­da.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di:

a.
un so­lo ma­croe­le­men­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)]; o
b.
un so­lo ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K)] e uno o più ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)].

2 Se il con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti con­tie­ne un so­lo ma­croe­le­men­to di­chia­ra­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)], il te­no­re in mas­sa di ta­le ma­croe­le­men­to è al­me­no il se­guen­te:

a.
il 5 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
il 5 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le;
c.
il 3 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
d.
il 2 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le;
e.
il 6 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le;
f.
il 5 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le; o
g.
l’1 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 40 per cen­to.

3 Se il con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do sem­pli­ce a ba­se di ma­croe­le­men­ti con­tie­ne un so­lo ma­croe­le­men­to di­chia­ra­to [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K), cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)] e uno o più ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri di­chia­ra­ti [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)]:

a.
il te­no­re in mas­sa di quel ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le è al­me­no il se­guen­te:
1.
l’1,5 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le,
2.
l’1,5 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le, o
3.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
b.
il te­no­re in mas­sa di quel o quei ma­croe­le­men­ti se­con­da­ri è al­me­no il se­guen­te:
1.
lo 0,75 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le,
2.
lo 0,75 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le,
3.
lo 0,75 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le, o
4.
lo 0,5 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 20 per cen­to.
La som­ma dei te­no­ri dei ma­croe­le­men­ti prin­ci­pa­li e se­con­da­ri di­chia­ra­ti de­ve es­se­re al­me­no il 7 per cen­to.
PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do com­po­sto a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di:

a.
più di un ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P) o po­tas­sio (K)]; o
b.
più di un ma­croe­le­men­to se­con­da­rio [cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na), zol­fo (S)] e nes­sun ma­croe­le­men­to prin­ci­pa­le [azo­to (N), fo­sfo­ro (P), po­tas­sio (K)].

2 Un con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do com­po­sto a ba­se di ma­croe­le­men­ti de­ve con­te­ne­re più di uno dei se­guen­ti ma­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti al­me­no nei te­no­ri se­guen­ti:

a.
l’1,5 per cen­to di azo­to (N) to­ta­le;
b.
l’1,5 per cen­to di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le;
c.
l’1,5 per cen­to di os­si­do di po­tas­sio (K2O) to­ta­le;
d.
lo 0,75 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio (MgO) to­ta­le;
e.
lo 0,75 per cen­to di os­si­do di cal­cio (CaO) to­ta­le;
f.
lo 0,75 per cen­to di ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3) to­ta­le; o
g.
lo 0,5 per cen­to di os­si­do di so­dio (Na2O) to­ta­le.
Tut­ta­via, il te­no­re di os­si­do di so­dio (Na2O) non de­ve su­pe­ra­re il 20 per cen­to.
La som­ma dei te­no­ri dei ma­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti de­ve es­se­re al­me­no il 7 per cen­to.
PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co a ba­se di mi­croe­le­men­ti è un con­ci­me inor­ga­ni­co di­ver­so dai con­ci­mi inor­ga­ni­ci a ba­se di ma­croe­le­men­ti e de­sti­na­to a for­ni­re al­le pian­te o ai fun­ghi uno o più dei se­guen­ti mi­croe­le­men­ti: bo­ro (B), co­bal­to (Co), ra­me (Cu), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn), mo­lib­de­no (Mo) o zin­co (Zn).

2 I con­ci­mi inor­ga­ni­ci a ba­se di mi­croe­le­men­ti de­vo­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne dell’uti­liz­za­to­re fi­na­le so­lo se con­fe­zio­na­ti.

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co sem­pli­ce a ba­se di mi­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di un so­lo mi­croe­le­men­to.

2 Un con­ci­me inor­ga­ni­co sem­pli­ce a ba­se di mi­croe­le­men­ti de­ve ap­par­te­ne­re a una del­le ti­po­lo­gie ed es­se­re con­for­me al­la de­scri­zio­ne e al­le esi­gen­ze in ma­te­ria di te­no­re mi­ni­mo di mi­croe­le­men­ti cor­ri­spon­den­ti di cui al­la ta­bel­la se­guen­te:

Ti­po­lo­gia

De­scri­zio­ne

Te­no­re mi­ni­mo di mi­croe­le­men­ti

Con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti in for­ma di sa­li

Con­ci­me so­li­do, ot­te­nu­to per via chi­mi­ca e con­te­nen­te un sa­le mi­ne­ra­le in for­ma io­ni­ca co­me in­gre­dien­te es­sen­zia­le

Il mi­croe­le­men­to rap­pre­sen­ta il 10 % in mas­sa

Con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti con­te­nen­te os­si­do o idros­si­do

Con­ci­me so­li­do, ot­te­nu­to per via chi­mi­ca e con­te­nen­te os­si­do o idros­si­do co­me in­gre­dien­te es­sen­zia­le

Il mi­croe­le­men­to rap­pre­sen­ta il 10 % in mas­sa

Con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti

Con­ci­me che com­bi­na un con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti in for­ma di sa­li con uno o più al­tri con­ci­mi a ba­se di mi­croe­le­men­ti in for­ma di sa­li e/o un uni­co mi­croe­le­men­to che­la­to

Il mi­croe­le­men­to rap­pre­sen­ta il 5 % in mas­sa

Con­ci­me in so­lu­zio­ne a ba­se di mi­croe­le­men­ti

So­lu­zio­ne ac­quo­sa di di­ver­se for­me di un con­ci­me inor­ga­ni­co sem­pli­ce a ba­se di mi­croe­le­men­ti

Il mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le rap­pre­sen­ta il 2 % in mas­sa

Con­ci­me in so­spen­sio­ne a ba­se di mi­croe­le­men­ti

So­spen­sio­ne di di­ver­se for­me di con­ci­mi inor­ga­ni­ci sem­pli­ci a ba­se di mi­croe­le­men­ti

Il mi­croe­le­men­to rap­pre­sen­ta il 2 % in mas­sa

Con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti che­la­ti

Pro­dot­to idro­so­lu­bi­le il cui mi­croe­le­men­to di­chia­ra­to è le­ga­to chi­mi­ca­men­te a uno o più agen­ti che­lan­ti che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009

Il mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le rap­pre­sen­ta il 5 % in mas­sa, e
al­me­no l’80 % del mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le è che­la­to con un agen­te che­lan­te che sod­di­sfa le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009

Mi­croe­le­men­ti che­la­ti UVCB*

Pro­dot­to idro­so­lu­bi­le il cui mi­croe­le­men­to di­chia­ra­to è le­ga­to chi­mi­ca­men­te a uno o più agen­ti che­lan­ti che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009

Il fer­ro idro­so­lu­bi­le rap­pre­sen­ta il 5 % in mas­sa di mi­croe­le­men­ti che­la­ti UVCB, e
al­me­no l’80 % del mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le è che­la­to e al­me­no il 50 % del mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le è che­la­to con agen­ti che­lan­ti spe­ci­fi­ci che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009

Con­ci­me a ba­se di mi­croe­le­men­ti com­ples­sa­ti

Pro­dot­to idro­so­lu­bi­le il cui mi­croe­le­men­to di­chia­ra­to è le­ga­to chi­mi­ca­men­te a uno o più agen­ti com­ples­san­ti che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009

Il mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le rap­pre­sen­ta il 5 % in mas­sa, e
al­me­no l’80 % del mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le è com­ples­sa­to con un agen­te com­ples­san­te che sod­di­sfa le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la CMC 1 del­la par­te II dell’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2019/1009
*
UVCB: so­stan­ze di com­po­si­zio­ne sco­no­sciu­ta o va­ria­bi­le, pro­dot­ti di una rea­zio­ne com­ples­sa o ma­te­ria­li bio­lo­gi­ci.
PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co com­po­sto a ba­se di mi­croe­le­men­ti de­ve ave­re un te­no­re di­chia­ra­to di più mi­croe­le­men­ti.

2 La som­ma dei te­no­ri in mas­sa dei mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti de­ve es­se­re al­me­no:

a.
il 2 per cen­to per i con­ci­mi in for­ma li­qui­da;
b.
il 5 per cen­to per i con­ci­mi in for­ma so­li­da.

PFC 2: Ammendante minerale basico

1 Un ammendante minerale basico ha la funzione di correggere l’acidità del suolo. Contiene ossidi, idrossidi, carbonati o silicati delle sostanze nutritive calcio (Ca) o magnesio (Mg).

2 Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla base della massa:

a.
valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-);
b.
reattività minima: il 10 per cento (prova dell’acido cloridrico) o il 50 per cento dopo sei mesi (prova di incubazione); e
c.
dimensione minima dei granuli: almeno il 70 per cento < 1 mm, tranne per la calce viva, gli ammendanti minerali basici e il calcare in forma granulare (almeno il 70 per cento dell’ammendante deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm).

PFC 3: Ammendante

Un ammendante ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

PFC 3(A): Ammendante organico

1 Un ammendante organico è composto da materiali per il 95 per cento di origine esclusivamente biologica.

2 Un ammendante organico contiene almeno il 20 per cento di sostanza secca.

3 Il tenore di carbonio organico (Corg) di un ammendante organico deve essere almeno il 7,5 per cento in massa.

4 I tenori di agenti patogeni di un ammendante organico non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite:

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichiacoli o Enterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 3(B): Ammendante inorganico

1 Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

2 I tenori di agenti patogeni di un ammendante inorganico che contiene più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (Corg) non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichiacoli o Enterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 4: Substrato di coltivazione

1 Un substrato di coltivazione è un concime diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere le piante o i funghi.

2 I tenori di agenti patogeni di un substrato di coltivazione non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 5: Inibitore

Un inibitore è un concime con la funzione di migliorare le modalità di rilascio dei principi attivi di un prodotto che fornisce sostanze nutritive alle piante ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione

1 Un inibitore della nitrificazione inibisce l’ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale ad azoto nitroso, rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico.

2 Il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale è misurato in base:

a.
alla scomparsa dell’azoto ammoniacale; o
b.
alla produzione complessiva di azoto nitroso e di azoto nitrico.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente l’inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 5(B): Inibitore della denitrificazione

1 Un inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto rallentando o bloccando la conversione di nitrato in diazoto senza influenzare il processo di nitrificazione di cui alla PFC 5(A).

2 In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente l’inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di rilascio di protossido di azoto sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 5(C): Inibitore dell’ureasi

1 Un inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea dell’enzima ureasi, principalmente in vista di ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca.

2 In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente l’inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di idrolisi dell’urea sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 6: Biostimolante delle piante

1 Un biostimolante delle piante è un concime con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di sostanze nutritive del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:

a.
efficienza dell’uso delle sostanze nutritive;
b.
tolleranza allo stress abiotico;
c.
caratteristiche qualitative; o
d.
disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera.

2 Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull’etichetta per le piante ivi specificate.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

1 Un biostimolante microbico delle piante è costituito da uno o più microrganismi.

2 Un biostimolante microbico delle piante in forma liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante.

3 I tenori di agenti patogeni di un biostimolante microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

c

Salmonella spp.

5

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli

5

0

Assente in 1 g o 1 ml

Listeria monocytogènes

5

0

Assente in 25 g o 25 ml

Vibriospp.

5

0

Assente in 25 g o 25 ml

Shigellaspp.

5

0

Assente in 25 g o 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

Assente in 25 g o 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un batterio aerobico

5

2

105 UFC/g o ml

Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un fungo

5

2

1000 UFC/g o ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni i cui valori sono superiori al limite definito

PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante

1 Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.

2 I tenori di agenti patogeni di un biostimolante non microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Valore limite

n

C

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae

5

5

0

1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 7: Miscela fisica di concimi

1 Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza.

2 La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell’uomo, degli animali o delle piante, sulla sicurezza o sull’ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.

PFC 100: Concime aziendale

1 Per concime aziendale s’intende liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d’insilato e altri residui provenienti dall’allevamento di animali da reddito in aziende agricole o commerciali oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.

2 Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:

a.
azoto (N) totale;
b.
anidride fosforica (P2O5) totale;
c.
ossido di potassio (K2O) totale;
d.
carbonio organico (Corg); e
e.
sostanza secca (SS).

3 La fornitura di concimi aziendali è disciplinata all’articolo 29. A meno che siano forniti in sacchi, non devono essere registrati nel registro dei prodotti, ma in conformità dell’OSIAgr40.

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio

1 Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.

2 La fornitura di concimi ottenuti dal riciclaggio è disciplinata all’articolo 29. Essi devono essere registrati in conformità dell’OSIAgr.

PFC 101(A): Compost

1 Un compost è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un compost sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l’odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci.

2 Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:

a.
azoto (N) totale;
b.
fosforo (P2O5);
c.
ossido di potassio (K2O);
d.
calcio (Ca);
e.
magnesio (Mg);
f.
carbonio organico (Corg);
g.
sostanza secca (SS); e
h.
conducibilità elettrica.

3 Le prescrizioni per il compost di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 3 devono essere adempiute.

4 Su richiesta, l’autorizzazione cantonale d’esercizio deve essere trasmessa all’UFAG.

PFC 101(B): Digestato

1 Un digestato è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica.

2 Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:

a.
azoto (N) totale;
b.
fosforo (P2O5);
c.
ossido di potassio (K2O);
d.
calcio (Ca);
e.
magnesio (Mg);
f.
carbonio organico (Corg);
g.
sostanza secca (SS); e
h.
conducibilità elettrica.

3 Le prescrizioni per il digestato non derivante da colture vegetali di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 5 devono essere adempiute.

4 Su richiesta, l’autorizzazione cantonale d’esercizio deve essere trasmessa all’UFAG.

PFC 101(B)(I): Digestato solido  

Un di­ge­sta­to so­li­do è co­sti­tui­to da ma­te­ria­le di ori­gi­ne ve­ge­ta­le, ani­ma­le o mi­cro­bi­ca ot­te­nu­to me­dian­te uno spe­ci­fi­co pro­ce­di­men­to di de­com­po­si­zio­ne anae­ro­bi­ca con un te­no­re di so­stan­za sec­ca su­pe­rio­re al 20 per cen­to.

PFC 101(B)(II): Digestato liquido  

Un di­ge­sta­to li­qui­do è co­sti­tui­to da ma­te­ria­le di ori­gi­ne ve­ge­ta­le, ani­ma­le o mi­cro­bi­ca ot­te­nu­to me­dian­te uno spe­ci­fi­co pro­ce­di­men­to di de­com­po­si­zio­ne anae­ro­bi­ca con un te­no­re di so­stan­za sec­ca non su­pe­rio­re al 20 per cen­to.

PFC 102: Additivo per concimi

Se aggiunto al concime, un additivo per concimi ne migliora le proprietà o l’efficacia o ne facilita l’utilizzazione.

PFC 103: Altro concime

1 Prodotto che non corrisponde ad alcuna definizione del presente allegato e destinato ad agire biologicamente o chimicamente sulle piante per ottenere un beneficio in termini di produzione vegetale, tecnica di produzione o applicazione. Non si tratta di un prodotto che rafforza le piante volto a migliorare i meccanismi di difesa.

2 L’efficacia dei prodotti appartenenti a questa PFC non deve necessariamente essere documentata. In questo caso l’UFAG esige una dicitura sull’etichetta o sui documenti di accompagnamento secondo la quale l’efficacia non è stata verificata.

Allegato 2

(art. 14 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b e c)

Categorie di materiali costituenti (CMC)

1 Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100941. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi.

2 I materiali costituenti e i materiali in entrata utilizzati per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato 2.6 ORRPChim42, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.

41 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

42 RS 814.81

1 Designazione delle CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestato di colture fresche

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare

CMC 7: Microrganismi

CMC 8: Polimeri nutrienti

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE43

CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

CMC 100: Concime aziendale

43 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2.

2 Esigenze relative alle CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

1 Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

2 Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all’articolo 24 OPChim44.

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante

1 Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

2 I concimi costituiti integralmente o in parte da piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 3: Compost

Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

a.
il compost è stato ottenuto a partire da materiali che si prestano al processo di compostaggio e non pregiudicano il prodotto finito;
b.
per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati devono essere adempiute le prescrizioni dell’ordinanza del 25 maggio 201145 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Se il sottoprodotto di origine animale trasformato non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il concime è sottoposto all’obbligo di autorizzazione;
c.
il compost soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
d.
il processo di compostaggio è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti;
e.
nessuno dei materiali in entrata è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l’odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci;
f.
l’esigenza relativa alla CMC 3 di cui al punto 5 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente i criteri di stabilità è facoltativa;
g.
a complemento dei materiali e degli additivi appartenenti alla CMC 3 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, i materiali appartenenti alla CMC 14 possono essere utilizzati senza limitazioni quantitative nel compostaggio.

CMC 4: Digestato di colture fresche

Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

a.
il digestato non è prodotto in Svizzera;
b.
il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
c.
il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti.

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

a.
il digestato è stato ottenuto a partire da materiali che si prestano al processo di fermentazione e non pregiudicano il prodotto finito;
b.
per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati devono essere adempiute le prescrizioni dell’OSOAn;
c.
il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
d.
il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti;
e.
le esigenze relative alla CMC 5 di cui ai punti 3 lettera d e 6 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente l’obbligo di pastorizzazione per la fermentazione mesofila e i criteri di stabilità sono facoltative.

CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare

1 Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

2 I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

3 Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti dell’industria alimentare che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 7: Microrganismi

Un concime può contenere microrganismi se è messo in commercio come biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) o come miscela fisica di concimi (PFC 7) e se è autorizzato dall’UFAG.

CMC 8: Polimeri nutrienti

1 Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 8 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

2 Un concime costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

1 Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 9 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

2 Un concime costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

1 Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/200946 è soggetto a registrazione.

2Un concime costituito o in parte costituito da un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 è soggetto ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.

46 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5.6.2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE è soggetto ad autorizzazione.

CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati

1 Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:

a.
i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b.
si applicano i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati;
c.
gli inquinanti organici persistenti per i quali non sono previsti valori limite ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim devono essere ridotti secondo lo stato della tecnica.

2 I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

3 Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati

1 Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:

a.
i materiali di ossidazione termica e i loro derivati adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b.
fatta salva la lettera a, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati possono essere ottenuti anche da farine animali e farine di ossa della categoria 1;
c.
tra i materiali in entrata per l’ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione comunali, farine animali e farine di ossa, additivi per la riduzione degli inquinanti e combustibili ausiliari;
d.
sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di ossidazione termica e loro derivati.

2 I materiali di ossidazione termica e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui al punto 8 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

3 Un concime costituito o in parte costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione

1 Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti:

a.
i materiali di pirolisi e gassificazione adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b.
gli additivi in virtù delle esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 1 lettera e della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non devono superare il 10 per cento;
c.
il processo di conversione termochimica deve avvenire in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante, in modo che il reattore raggiunga una temperatura superiore a 500°C per almeno 10 minuti;
d.
sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di pirolisi e gassificazione.

2 I materiali di pirolisi e gassificazione che non adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 7 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

3 Un concime costituito o in parte costituito da materiali di pirolisi e gassificazione è soggetto ad autorizzazione.

4 L’UFAG prescrive regolari analisi per i concimi costituiti o in parte costituiti da materiale di pirolisi o gassificazione in relazione ai requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim. I gestori mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 100: Concime aziendale

Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.

Allegato 3

(art. 31 cpv. 1)

Prescrizioni di etichettatura

1 Prescrizioni generali di etichettatura

1 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

a.
per i concimi delle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, la designazione della PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;
b.
per i concimi della PFC 7, la designazione di tutte le PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;
c.
il quantitativo espresso in massa o in volume;
d
le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio; qualora siano disponibili raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali non sono necessarie le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
e.
per i prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9 di cui all’allegato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l’applicazione durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità delle istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
f.
le condizioni di stoccaggio raccomandate;
g.
qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l’ambiente; e
h.
un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di peso secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui all’allegato 2 numero 1. Quando l’ingrediente è una sostanza o una miscela, essa deve essere identificata conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/200847. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.

2 Le indicazioni:

a.
non devono fuorviare l’utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto caratteristiche che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche, ma che prodotti simili possiedono ugualmente;
b.
devono fondarsi su fattori verificabili;
c.
possono contenere dichiarazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell’ambiente» soltanto se queste fanno riferimento a disposizioni legali o direttive, norme o regolamentazioni chiaramente identificate a cui il concime è conforme; e
d.
non devono contenere affermazioni, mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive, secondo cui il concime previene o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.

3 Non sono consentite designazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».

4 Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della oppure in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l’allegato 1 numero 2 capoverso 6.

5 La dicitura «a basso tenore di cloruro» o un’espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.

6 Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (Corg), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56.

7 Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2bis della PFC 4 della parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine dell’utilizzazione.

8 Se il concime contiene gusci di cacao, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «Tossico per cani e gatti».

9 Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o loro derivati, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «È vietata l’alimentazione di animali da allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».

10 Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell’UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

11 Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 14 e ha un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.

12 Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati.

13 In caso di cessione di concime contenente materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.

47 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/692, GU L 129 del 3.5.2022, p. 1.

2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

PFC 1: Concime

1 Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo specificato nell’allegato 1 per la corrispondente PFC.

2 Se l’azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P2O5) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva.

3 Ai concimi contenenti composti inibitori come specificati all’allegato 2 numero 2 CMC 1, si applicano le seguenti prescrizioni:

a.
l’etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione» o «inibitore dell’ureasi»;
b.
il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O);
c.
il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in percentuale sulla massa di nitrato (NO3-) presente;
d.
il tenore di composto inibitore dell’ureasi è espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).

4 Il termine «concime minerale» può essere utilizzato solo se il concime appartiene alla categoria PFC 1(C) e soddisfa le seguenti condizioni:

a.
il concime minerale non deve contenere più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (Corg) che sia diverso dal carbonio organico derivante da:
1.
agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
2.
composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
3.
agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
4.
urea (CH4N2O), o
5.
calciocianammide (CaCN2);
b.
se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo sotto forma di fosfato, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità:
1.
idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo (P) totale, o
2.
solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo (P) totale, o
3.
solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo (P) totale;
c.
se l’azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma dell’azoto nitrico, dell’azoto ammoniacale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.

PFC 1(A): Concime organico

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a.
le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
b.
le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
c.
le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3);
d.
il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
1.
azoto (N):
azoto (N) totale
quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
azoto sotto forma ammoniacale,
2.
anidride fosforica (P2O5) totale,
3.
ossido di potassio (K2O) totale,
4.
ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
come tenore totale negli altri casi,
5.
carbonio organico (Corg),
6.
sostanza secca;
e.
il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N);
f.
la data di produzione;
g.
all’occorrenza, la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1 Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a.
le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
b.
all’occorrenza, le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
c.
le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3);
d.
il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
1.
azoto (N):
azoto (N) totale
quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
azoto sotto forma nitrica
azoto sotto forma ureica,
2.
anidride fosforica (P2O5):
anidride fosforica (P2O5) totale
anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
3.
ossido di potassio (K2O):
ossido di potassio (K2O) totale,
ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
4.
ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
come tenore totale negli altri casi,
5.
carbonio organico (Corg),
6.
sostanza secca.

2 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:

a.
devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale; e
b.
possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento

Tenore del microelemento (% sulla massa)

Concime organo-minerale solido

Concime organo-
minerale liquido


Per uso su colture o pascoli


Per uso orticolo

Boro (B)

0,001

0,01

0,01

Cobalto (Co)

0,002

n.d.

0,002

Ferro (Fe)

0,5

0,002

0,02

Manganese (Mn)

0,1

0,01

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

0,001

0,001

3 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

Microelemento

Tenore del microelemento (% sulla massa)

Concime organo-minerale solido

Concime organo-
minerale liquido


Per uso su colture o pascoli


Per uso orticolo

Rame (Cu)

0,01

0,002

0,002

Zinco (Zn)

0,01

0,002

0,002

4 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

5 I microelementi di cui ai capoversi 2–4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a.
nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b.
tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
1.
esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2.
come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3.
come tenore totale negli altri casi;
c.
se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1.
«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2.
la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d.
se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e.
se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C): Concime inorganico

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi  

De­vo­no es­se­re for­ni­te le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
all’oc­cor­ren­za, le so­stan­ze nu­tri­ti­ve prin­ci­pa­li di­chia­ra­te azo­to (N), fo­sfo­ro (P) o po­tas­sio (K), in ba­se ai lo­ro sim­bo­li chi­mi­ci nell’or­di­ne N-P-K;
b.
all’oc­cor­ren­za, le so­stan­ze nu­tri­ti­ve se­con­da­rie di­chia­ra­te cal­cio (Ca), ma­gne­sio (Mg), so­dio (Na) o zol­fo (S) in ba­se ai lo­ro sim­bo­li chi­mi­ci nell’or­di­ne Ca-Mg-Na-S;
c.
le ci­fre in­di­can­ti il te­no­re del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve di­chia­ra­te azo­to (N) to­ta­le, fo­sfo­ro to­ta­le sot­to for­ma di ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) o po­tas­sio to­ta­le sot­to for­ma di os­si­do di po­tas­sio (K2O), se­gui­te da ci­fre tra pa­ren­te­si in­di­can­ti il te­no­re to­ta­le di os­si­do di cal­cio (CaO), os­si­do di ma­gne­sio (MgO), os­si­do di so­dio (Na2O) o ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3);
d.
il te­no­re del­le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve di­chia­ra­te e al­tri pa­ra­me­tri, nell’or­di­ne di se­gui­to in­di­ca­to e in per­cen­tua­le sul­la mas­sa:
1.
azo­to (N):
azo­to (N) to­ta­le
azo­to sot­to for­ma ni­tri­ca
azo­to sot­to for­ma am­mo­nia­ca­le
azo­to sot­to for­ma urei­ca
azo­to da urea-for­mal­dei­de, iso­bu­ti­li­den­diu­rea, cro­to­ni­li­den­diu­rea
azo­to da azo­to cia­na­mi­di­co,
2.
ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5):
ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) to­ta­le
ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) idro­so­lu­bi­le
ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) so­lu­bi­le in ci­tra­to am­mo­ni­co neu­tro
se è pre­sen­te fo­sfa­to na­tu­ra­le te­ne­ro, ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (P2O5) so­lu­bi­le in aci­do for­mi­co,
3.
os­si­do di po­tas­sio (K2O) idro­so­lu­bi­le,
4.
os­si­do di cal­cio (CaO), os­si­do di ma­gne­sio (MgO), os­si­do di so­dio (Na2O) e ani­dri­de sol­fo­ri­ca (SO3), espres­si:
esclu­si­va­men­te co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve so­no to­tal­men­te idro­so­lu­bi­li
co­me te­no­re to­ta­le e co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il te­no­re so­lu­bi­le di ta­li so­stan­ze nu­tri­ti­ve cor­ri­spon­de ad al­me­no un quar­to del lo­ro te­no­re to­ta­le
co­me te­no­re to­ta­le ne­gli al­tri ca­si.
PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi  

1 Un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti può es­se­re eti­chet­ta­to co­me «com­ples­so» sol­tan­to se ogni uni­tà fi­si­ca con­tie­ne tut­te le so­stan­ze nu­tri­ti­ve di­chia­ra­te nel ri­spet­ti­vo te­no­re di­chia­ra­to.

2 Oc­cor­re in­di­ca­re la gra­nu­lo­me­tria di un con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti, espres­sa co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa del pro­dot­to che pas­sa at­tra­ver­so un de­ter­mi­na­to se­tac­cio.

3 Oc­cor­re in­di­ca­re la for­ma dell’uni­tà fi­si­ca del pro­dot­to me­dian­te una del­le se­guen­ti di­ci­tu­re o una com­bi­na­zio­ne di due o più del­le stes­se:

a.
gra­nu­li;
b.
pel­let;
c.
pol­ve­re, quan­do al­me­no il 90 per cen­to sul­la mas­sa del pro­dot­to può pas­sa­re at­tra­ver­so un se­tac­cio a ma­glie di 1 mm; o
d.
prill.

4 Per i con­ci­mi inor­ga­ni­ci so­li­di a ba­se di ma­croe­le­men­ti ri­co­per­ti oc­cor­re in­di­ca­re il no­me de­gli agen­ti di ri­ve­sti­men­to e la per­cen­tua­le di con­ci­me ri­co­per­to da cia­scun agen­te di ri­ve­sti­men­to, se­gui­ti dal­le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
per i con­ci­mi inor­ga­ni­ci so­li­di a ba­se di ma­croe­le­men­ti ri­co­per­ti da po­li­me­ri, la se­guen­te di­ci­tu­ra «Il tas­so di ri­la­scio del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve può va­ria­re in fun­zio­ne del­la tem­pe­ra­tu­ra del sub­stra­to. Può es­se­re ne­ces­sa­rio un ade­gua­men­to del­la con­ci­ma­zio­ne»;
b.
per i con­ci­mi inor­ga­ni­ci so­li­di a ba­se di ma­croe­le­men­ti ri­co­per­ti con zol­fo (S) e per quel­li ri­co­per­ti con zol­fo (S)/po­li­me­ri, la se­guen­te di­ci­tu­ra: «Il tas­so di ri­la­scio del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve può va­ria­re in fun­zio­ne del­la tem­pe­ra­tu­ra del sub­stra­to e dell’at­ti­vi­tà bio­lo­gi­ca. Può es­se­re ne­ces­sa­rio un ade­gua­men­to del­la con­ci­ma­zio­ne».

5 Se so­no pre­sen­ti uno o più dei mi­croe­le­men­ti bo­ro (B), co­bal­to (Co), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn) e mo­lib­de­no (Mo) nel te­no­re mi­ni­mo in­di­ca­to nel­la ta­bel­la se­guen­te in per­cen­tua­le sul­la mas­sa, es­si:

a.
de­vo­no es­se­re di­chia­ra­ti, se ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te al con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti; e
b.
pos­so­no es­se­re di­chia­ra­ti ne­gli al­tri ca­si:

Mi­croe­le­men­to

Te­no­re del mi­croe­le­men­to (% sul­la mas­sa)

Per uso su col­tu­re o pa­sco­li

Per uso or­ti­co­lo

Bo­ro (B)

0,01

0,01

Co­bal­to (Co)

0,002

n.d.

Fer­ro (Fe)

0,5

0,02

Man­ga­ne­se (Mn)

0,1

0,01

Mo­lib­de­no (Mo)

0,001

0,001

6 Se uno o en­tram­bi i mi­croe­le­men­ti ra­me (Cu) e zin­co (Zn) so­no pre­sen­ti, sen­za es­se­re sta­ti ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te, nel te­no­re mi­ni­mo in­di­ca­to in per­cen­tua­le sul­la mas­sa nel­la ta­bel­la se­guen­te, es­si pos­so­no es­se­re di­chia­ra­ti:

Mi­croe­le­men­to

Te­no­re del mi­croe­le­men­to (% sul­la mas­sa)

Per uso su col­tu­re o pa­sco­li

Per uso or­ti­co­lo

Ra­me (Cu)

0,01

0,002

Zin­co (Zn)

0,01

0,002

7 Se il ra­me (Cu) o lo zin­co (Zn) è ag­giun­to in­ten­zio­nal­men­te al con­ci­me inor­ga­ni­co so­li­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti, il te­no­re to­ta­le di ra­me (Cu) o di zin­co (Zn) de­ve es­se­re di­chia­ra­to.

8 I mi­croe­le­men­ti di cui ai ca­po­ver­si 5- 7 de­vo­no es­se­re di­chia­ra­ti do­po le in­for­ma­zio­ni sui ma­croe­le­men­ti. De­vo­no es­se­re for­ni­te le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
no­mi e sim­bo­li chi­mi­ci dei mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti, elen­ca­ti nell’or­di­ne se­guen­te: bo­ro (B), co­bal­to (Co), ra­me (Cu), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn), mo­lib­de­no (Mo) e zin­co (Zn), se­gui­ti dai no­mi dei lo­ro con­tro­io­ni se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te;
b.
te­no­re to­ta­le del mi­croe­le­men­to, espres­so co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa:
1.
esclu­si­va­men­te co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do ta­li mi­croe­le­men­ti so­no to­tal­men­te idro­so­lu­bi­li,
2.
co­me te­no­re to­ta­le e co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il te­no­re so­lu­bi­le di ta­li mi­croe­le­men­ti cor­ri­spon­de ad al­me­no un quar­to del lo­ro te­no­re to­ta­le,
3.
co­me te­no­re to­ta­le ne­gli al­tri ca­si;
c.
se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti o com­ples­sa­ti con uno o più agen­ti com­ples­san­ti, il se­guen­te qua­li­fi­ca­to­re, a se­con­da del ca­so, do­po il no­me e la for­mu­la chi­mi­ca del mi­croe­le­men­to:
1.
«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti]»/«com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»/«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti] e com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»,
2.
la quan­ti­tà di mi­croe­le­men­ti che­la­ti/com­ples­sa­ti in per­cen­tua­le sul­la mas­sa;
d.
se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti, l’in­ter­val­lo del pH che ga­ran­ti­sce una sta­bi­li­tà ac­cet­ta­bi­le;
e.
se i mi­croe­le­men­ti so­no ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te, la se­guen­te di­ci­tu­ra: «Da uti­liz­za­re sol­tan­to in ca­so di bi­so­gno ri­co­no­sciu­to. Non su­pe­ra­re le do­si di ap­pli­ca­zio­ne».
PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi  

1 L’eti­chet­ta de­ve in­di­ca­re se il con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti è in so­spen­sio­ne o in so­lu­zio­ne.

2 Il te­no­re di so­stan­ze nu­tri­ti­ve può es­se­re in­di­ca­to co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa o sul vo­lu­me.

3 Se so­no pre­sen­ti uno o più dei mi­croe­le­men­ti bo­ro (B), co­bal­to (Co), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn) e mo­lib­de­no (Mo) nel te­no­re mi­ni­mo espres­so in per­cen­tua­le sul­la mas­sa, se­con­do la ta­bel­la se­guen­te, es­si:

a.
de­vo­no es­se­re di­chia­ra­ti, se ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te al con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti; e
b.
pos­so­no es­se­re di­chia­ra­ti ne­gli al­tri ca­si:

Mi­croe­le­men­to

Te­no­re del mi­croe­le­men­to (% sul­la mas­sa)

Bo­ro (B)

0,01

Co­bal­to (Co)

0,002

Fer­ro (Fe)

0,02

Man­ga­ne­se (Mn)

0,01

Mo­lib­de­no (Mo)

0,001

4 Se uno o en­tram­bi i mi­croe­le­men­ti ra­me (Cu) e zin­co (Zn) so­no pre­sen­ti, sen­za es­se­re sta­ti ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te, in mi­su­ra pa­ri ad al­me­no lo 0,002 per cen­to sul­la mas­sa, es­si pos­so­no es­se­re di­chia­ra­ti.

5 Se il ra­me (Cu) o lo zin­co (Zn) è ag­giun­to in­ten­zio­nal­men­te al con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti, il te­no­re to­ta­le di ra­me (Cu) o di zin­co (Zn) de­ve es­se­re di­chia­ra­to.

6 I mi­croe­le­men­ti di cui ai ca­po­ver­si 3- 5 de­vo­no es­se­re di­chia­ra­ti do­po le in­for­ma­zio­ni sui ma­croe­le­men­ti. De­vo­no es­se­re for­ni­te le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
no­mi e sim­bo­li chi­mi­ci dei mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti, elen­ca­ti nell’or­di­ne se­guen­te: bo­ro (B), co­bal­to (Co), ra­me (Cu), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn), mo­lib­de­no (Mo) e zin­co (Zn), se­gui­ti dai no­mi dei lo­ro con­tro­io­ni se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te;
b.
te­no­re to­ta­le del mi­croe­le­men­to, espres­so co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa o sul vo­lu­me:
1.
esclu­si­va­men­te co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do ta­li mi­croe­le­men­ti so­no to­tal­men­te idro­so­lu­bi­li,
2.
co­me te­no­re to­ta­le e co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il te­no­re so­lu­bi­le di ta­li mi­croe­le­men­ti cor­ri­spon­de ad al­me­no un quar­to del lo­ro te­no­re to­ta­le,
3.
co­me te­no­re to­ta­le ne­gli al­tri ca­si;
c.
se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti o com­ples­sa­ti con uno o più agen­ti com­ples­san­ti, il se­guen­te qua­li­fi­ca­to­re, a se­con­da del ca­so, do­po il no­me e la for­mu­la chi­mi­ca del mi­croe­le­men­to:
1.
«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti]»/«com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»/«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti] e com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»,
2.
la quan­ti­tà di mi­croe­le­men­ti che­la­ti/com­ples­sa­ti in per­cen­tua­le sul­la mas­sa;
d.
se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti, l’in­ter­val­lo del pH che ga­ran­ti­sce una sta­bi­li­tà ac­cet­ta­bi­le;
e.
se il con­ci­me inor­ga­ni­co li­qui­do a ba­se di ma­croe­le­men­ti con­tie­ne uno o più mi­croe­le­men­ti com­ples­sa­ti con uno o più agen­ti com­ples­san­ti, il se­guen­te qua­li­fi­ca­to­re, do­po il no­me e la for­mu­la chi­mi­ca del mi­croe­le­men­to: «com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]» e la quan­ti­tà di mi­croe­le­men­ti com­ples­sa­ti in per­cen­tua­le sul­la mas­sa;
f.
se i mi­croe­le­men­ti so­no ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te, la se­guen­te di­ci­tu­ra: «Da uti­liz­za­re sol­tan­to in ca­so di bi­so­gno ri­co­no­sciu­to. Non su­pe­ra­re le do­si di ap­pli­ca­zio­ne».
PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi  

1 I mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti nel con­ci­me inor­ga­ni­co a ba­se di mi­croe­le­men­ti de­vo­no es­se­re elen­ca­ti in ba­se ai ri­spet­ti­vi no­mi e sim­bo­li chi­mi­ci dei mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti, nell’or­di­ne se­guen­te: bo­ro (B), co­bal­to (Co), ra­me (Cu), fer­ro (Fe), man­ga­ne­se (Mn), mo­lib­de­no (Mo) e zin­co (Zn), se­gui­ti dai no­mi dei lo­ro con­tro­io­ni se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no ag­giun­ti in­ten­zio­nal­men­te.

2 Se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti e ogni agen­te che­lan­te può es­se­re iden­ti­fi­ca­to e quan­ti­fi­ca­to e che­la al­me­no l’1 per cen­to del mi­croe­le­men­to idro­so­lu­bi­le, o se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no com­ples­sa­ti con uno o più agen­ti com­ples­san­ti, oc­cor­re ag­giun­ge­re, a se­con­da del ca­so, i se­guen­ti qua­li­fi­ca­to­ri do­po il no­me e la for­mu­la chi­mi­ca del mi­croe­le­men­to:

a.
«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti]»/«com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»/«che­la­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti che­lan­ti] e com­ples­sa­to con [no­me o ab­bre­via­zio­ne dell’agen­te o de­gli agen­ti com­ples­san­ti]»;
b.
la quan­ti­tà di mi­croe­le­men­ti che­la­ti/com­ples­sa­ti in per­cen­tua­le sul­la mas­sa.

3 Se i mi­croe­le­men­ti di­chia­ra­ti so­no che­la­ti con uno o più agen­ti che­lan­ti, oc­cor­re in­di­ca­re l’in­ter­val­lo del pH che ga­ran­ti­sce una sta­bi­li­tà ac­cet­ta­bi­le.

4 De­ve es­se­re ap­po­sta la se­guen­te di­ci­tu­ra: «Da uti­liz­za­re sol­tan­to in ca­so di bi­so­gno ri­co­no­sciu­to. Non su­pe­ra­re le do­si di ap­pli­ca­zio­ne».

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi  

1 L’eti­chet­ta de­ve in­di­ca­re la ti­po­lo­gia per­ti­nen­te, co­me in­di­ca­to nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3 PFC 1(C)(II)(a) ca­po­ver­so 2.

2 Il te­no­re to­ta­le del mi­croe­le­men­to de­ve es­se­re espres­so co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa:

a.
esclu­si­va­men­te co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il mi­croe­le­men­to è to­tal­men­te idro­so­lu­bi­le;
b.
co­me te­no­re to­ta­le e co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il te­no­re so­lu­bi­le di ta­le mi­croe­le­men­to cor­ri­spon­de ad al­me­no un quar­to del suo te­no­re to­ta­le;
c.
co­me te­no­re to­ta­le ne­gli al­tri ca­si.
PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi  

1 I mi­croe­le­men­ti pos­so­no es­se­re di­chia­ra­ti sol­tan­to se so­no pre­sen­ti nel con­ci­me nel te­no­re mi­ni­mo in­di­ca­to nel­la ta­bel­la se­guen­te in per­cen­tua­le sul­la mas­sa:

Mi­croe­le­men­to

Te­no­re del mi­croe­le­men­to (% sul­la mas­sa)

Non che­la­to, non com­ples­sa­to

Che­la­to o com­ples­sa­to

Bo­ro (B)

0,2

n.d.

Co­bal­to (Co)

0,02

0,02

Ra­me (Cu)

0,5

0,1

Fer­ro (Fe)

2

0,3

Man­ga­ne­se (Mn)

0,5

0,1

Mo­lib­de­no (Mo)

0,02

n.d.

Zin­co (Zn)

0,5

0,1

2 Se il con­ci­me inor­ga­ni­co com­po­sto a ba­se di mi­croe­le­men­ti è in so­spen­sio­ne o in so­lu­zio­ne, l’eti­chet­ta de­ve ri­por­ta­re la di­ci­tu­ra: «in so­spen­sio­ne» o «in so­lu­zio­ne».

3 Il te­no­re to­ta­le del mi­croe­le­men­to de­ve es­se­re espres­so co­me per­cen­tua­le sul­la mas­sa:

a.
esclu­si­va­men­te co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do i mi­croe­le­men­ti so­no to­tal­men­te idro­so­lu­bi­li;
b.
co­me te­no­re to­ta­le e co­me te­no­re idro­so­lu­bi­le, quan­do il te­no­re so­lu­bi­le di ta­li mi­croe­le­men­ti cor­ri­spon­de ad al­me­no un quar­to del lo­ro te­no­re to­ta­le;
c.
co­me te­no­re to­ta­le ne­gli al­tri ca­si.

PFC 2: Ammendante minerale basico

I seguenti parametri devono essere dichiarati in quest’ordine:

a.
valore neutralizzante;
b.
granulometria, espressa in percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un setaccio di 1,0 mm;
c.
ossido di calcio totale (CaO), espresso come percentuale sulla massa;
d.
ossido di magnesio (MgO) totale, espresso come percentuale sulla massa;
e.
reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi (calce viva) e idrossidi (calce spenta).

PFC 3: Ammendante

1 Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa deve essere dichiarato.

2 Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa devono essere dichiarate se superiori allo 0,5 per cento in massa: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O).

PFC 3(A): Ammendante organico

I seguenti parametri devono essere dichiarati:

a.
conducibilità elettrica;
b.
pH;
c.
tenore di carbonio organico (Corg), espresso in percentuale sulla massa;
d.
quantitativo minimo di azoto organico (Norg), espresso in percentuale sulla massa, seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata;
e.
il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N).

PFC 4: Substrato di coltivazione

I parametri seguenti devono essere dichiarati:

a.
conducibilità elettrica, ad eccezione della lana minerale;
b.
pH;
c.
quantità;
1.
per la lana minerale: in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza),
2.
per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con almeno due dimensioni,
3.
per altri substrati di coltivazione: in volume totale,
4.
ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti;
d.
azoto (N), se superiore a 150 mg/l;
e.
anidride fosforica (P2O5), se superiore a 20 mg/l;
f.
ossido di potassio (K2O), se superiore a 150 mg/l.

PFC 5: Inibitore

1 Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.

2 Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume.

3 Le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui al presente allegato numero 1 capoverso 1 lettera d, devono contenere informazioni su:

a.
i tipi di concimi con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare:
1.
per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O),
2.
per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto ureico (CH4N2O);
b.
la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:
1.
per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O),
2.
per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO3-) presente,
3.
per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).

PFC 6: Biostimolante delle piante

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a.
forma fisica;
b.
metodi di applicazione;
c.
effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio;
d.
qualsiasi istruzione pertinente relativa all’efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l’incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli irroranti, la pressione raccomandata dell’irroratrice e altre misure antideriva.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

1 Il genere, la specie e i ceppi di tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente devono essere indicati. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g).

2 L’etichetta deve contenere la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».

PFC 7: Miscela fisica di concimi

1 Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi costituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi.

2 Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C.

3 Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui alla PFC 5 capoverso 3 non devono essere aggiunte.

PFC 100: Concime aziendale

1 In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale non trattato con fermentazione, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura occorre apporre sul sacco un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

a.
tenore di N, P2O5 e K2O in percentuale sulla massa;
b.
tenore di sostanza secca o di carbonio organico (Corg);
c.
quantità;
d.
specie di animali da reddito da cui proviene il concime aziendale.

2 I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono concime aziendale, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:

a.
tenore di N, P2O5, K2O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
b.
tenore di sostanza secca e di carbonio organico (Corg);
c.
conducibilità elettrica;
d.
quantità.

3 Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano al concime aziendale proveniente da un’azienda di allevamento di animali fornito direttamente agli utilizzatori finali professionali secondo l’OSIAgr48. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l’utilizzazione.

4 In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale, le istruzioni concernenti l’utilizzazione devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio

1 I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono compost e digestato, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:

a.
tenore di N, P2O5, K2O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
b.
tenore di sostanza secca e di carbonio organico (Corg);
c.
conducibilità elettrica;
d.
quantità.

2 Se il compost o il digestato è fornito in sacchi, su questi devono figurare il peso e le informazioni di cui al capoverso 1. La dicitura sui sacchi è considerata come bollettino di consegna.

3 In caso di fornitura di compost o digestato, le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente all’ORRPChim49.

PFC 103: Altro concime

1 L’UFAG può autorizzare una designazione supplementare del prodotto oltre a quella della PFC.

2 A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l’etichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l’efficacia».

Allegato 4

(art. 42 cpv. 1)

Tolleranze

1 Il tenore delle sostanze nutritive dichiarate o le caratteristiche fisico-chimiche di un concime possono discostarsi dal valore effettivo soltanto nella misura delle tolleranze stabilite nel presente allegato per la corrispondente PFC. Le tolleranze consentono di tener conto delle variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante il prelievo di campioni e l’analisi.

2 I margini di tolleranza autorizzati per i parametri dichiarati di cui al presente allegato sono valori negativi e positivi.

3 In deroga al capoverso 1, il contenuto effettivo di un costituente, in un concime, per il quale è specificato un tenore minimo o massimo nell’allegato 1 o 2 non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.

PFC 1: Concime

Ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi giusta l’allegato II parte II CMC 1 del regolamento (UE) 2019/100950 si applicano le tolleranze di seguito indicate:

Composti inibitori

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composti inibitori

Concentrazione pari o inferiore al 2 %

± 20 % del valore dichiarato

Concentrazione superiore al 2 %

± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

PFC 1(A): Concime organico

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Carbonio organico (Corg)

± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Tenore di sostanza secca

± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto organico (Norg)

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) o ossido di sodio (Na2O) totali e idrosolubili

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Quantità

± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 1(B): Concime organo-minerale

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati

Carbonio organico (Corg)

± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Tenore di sostanza secca

± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di azoto (N) inorganico

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto organico (Norg)

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di anidride fosforica (P2O5)

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di ossido di potassio (K2O)

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) totali e idrosolubili

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di sodio (Na2O) totale e idrosolubile

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti

Quantità

± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Microelemento

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento

Concentrazione pari o inferiore al 2 %

± 20 % del valore dichiarato

Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 %

± 20 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione superiore al 10 %

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

PFC 1(C): Concime inorganico

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati

Forme dichiarate di azoto (N)

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di anidride fosforica (P2O5)

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di ossido di potassio (K2O)

± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O) nei concimi binari

± 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O) nei concimi ternari

± 1,9 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) totali e idrosolubili

–50% e +100% di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo
di –2 e +4 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di sodio (Na2O) totale e idrosolubile

-25 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti +50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali in termini assoluti

Granulometria

± 20 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità

± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Microelemento

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento

Concentrazione pari o inferiore al 2 %

± 50 % del valore dichiarato

Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 %

± 50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione superiore al 10 %

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 2: Ammendante minerale basico

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato

Valore neutralizzante

± 3

Granulometria

± 10 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Ossido di calcio (CaO) totale

± 3,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di magnesio (MgO) totale

Concentrazione inferiore all’8 %

± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione compresa tra l’8
e il 16 %

± 2,0 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione pari o superiore al 16 %

± 3,0 punti percentuali in termini assoluti

Reattività (prova dell’acido cloridrico e prova d’incubazione)

± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

Quantità

± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 3: Ammendante

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato

pH

± 1,0 del valore dichiarato

Carbonio organico (Corg)

± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto organico (Norg)

± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale

± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale

± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale

± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Tenore di sostanza secca

± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Quantità

± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Conducibilità elettrica

± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 4: Substrato di coltivazione

Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati

Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato

Conducibilità elettrica

± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

pH

± 1,0 del valore dichiarato

Quantità in volume (litri o m3)

± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm

± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati

± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Azoto (N)

± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Anidride fosforica (P2O5):

± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

Ossido di potassio (K2O)

± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 5: Inibitori

Composto inibitore

Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composto inibitore

Concentrazione pari o inferiore al 2 %

± 20 % del valore dichiarato

Concentrazione superiore al 2 %

± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

PFC 6: Biostimolante delle piante

La quantità di biostimolante delle piante può discostarsi del ± 5 per cento dal valore dichiarato.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

Le concentrazioni effettive di microrganismi non possono discostarsi di oltre il 15 per cento dai valori dichiarati.

PFC 7: Miscela fisica di concimi

Parametro dichiarato

Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato

Quantità

La tolleranza è la somma della proporzione relativa di ogni concime costituente moltiplicata per la tolleranza ammissibile per la PFC di tale concime. Se non è possibile determinare la percentuale di ogni concime nella miscela fisica di concimi, la tolleranza è quella della PFC con il valore di tolleranza quantitativa più rigoroso.

Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata dei singoli biostimolanti delle piante:

Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l a 20°C

Tolleranze ammissibili

Sino a 25

± 15 % di deviazione relativa

Compreso tra 25 e 100

± 10 % di deviazione relativa

Compreso tra 100 e 250

± 6 % di deviazione relativa

Compreso tra 250 e 500

± 5 % di deviazione relativa

Superiore a 500

± 25 g/kg o ± 25 g/l

Allegato 5

(art. 43)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 10 gennaio 200151 sui concimi è abrogata.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

...52

51 [RU 2001 522; 2003 940all. n. 3, 4793n. I 7, 4923; 2005 2695n. II 18; 2007 6295; 2008 4377all. 5 n. 12; 2010 2631all. n. 3; 2011 2403, 2699all. 8 n. II 3; 2013 3971; 2015 1903all. 6 n. 7; 2016 277all. n. 8; 2018 4205; 2020 5125all. n. 4; 2021 686; 2022 265all. n. 2]

52 Le mod. possono essere consultate alla RU2023 711.

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