Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164acapoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG);
visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc);
vista la legge del 15 dicembre 20006 sui prodotti chimici (LPChim);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’importazione, l’utilizzazione e il controllo dei concimi.
2 L’ordinanza non si applica:
- a.
- ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda;
- b.
- ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione;
- c.
- ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.
3 Le disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici (OPChim) e quelle dell’ordinanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano ai concimi e ai rispettivi materiali costituenti.
4 Per la messa in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201510.
Art. 2 Definizioni
1 Si intende per:
- a.
- concime: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l’efficacia nutrizionale;
- b.
- fabbricante:
- 1.
- persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che produce o fabbrica un concime oppure che è designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini dell’osservanza della presente ordinanza,
- 2.
- è considerato fabbricante anche chi acquista concimi in Svizzera e li mette in commercio:
- –
- sotto il proprio nome, senza indicare il nome del fabbricante originario
- –
- sotto il proprio nome commerciale
- –
- in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, oppure
- –
- per un’altra utilizzazione,
- 3.
- è considerato fabbricante esclusivo chi fa fabbricare un concime da terzi in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera;
- c.
- importatore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che importa un concime proveniente dall’estero;
- d.
- distributore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio;
- e.
- richiedente: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione;
- f.
- messa in commercio:cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all’interno della Svizzera;
- g.
- autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione;
- h.
- registrazione: registrazione di un concime nel registro dei prodotti;
- i.
- imballaggio: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, movimentare e distribuire concimi;
- j.
- fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio;
- k.
- concime fogliare: concime destinato a essere applicato sulle foglie delle piante in vista dell’assorbimento delle sostanze nutritive attraverso l’apparato fogliare.
2 Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/100911, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:
UE | Svizzera |
---|---|
a. Espressioni in francese: | |
fertilisant | engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a |
éléments nutritifs | éléments fertilisants |
mise à disposition sur le marché | mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f |
b. Espressioni in tedesco: | |
Düngeprodukt, Dümgemittel | Dünger |
Bereitstellung auf dem Markt | Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. |
organisches Material | organische Substanz |
Gärrückstände | Gärgut |
c. Espressioni in italiano: | |
prodotto fertilizzante | concime ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a |
nutriente | sostanza nutritiva |
messa a disposizione sul mercato | messa in commercio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. f |
materia secca | sostanza secca |
11 Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1.
Capitolo 2: Obblighi degli operatori economici
Art. 3 Obblighi del fabbricante
1 Il fabbricante garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.12
2 Deve essere titolare dell’autorizzazione prima di mettere in commercio un concime soggetto ad autorizzazione.
3 Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
4 Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità.
12 Nuovo testo giusta l’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
Art. 4 Obblighi dell’importatore
1 L’importatore garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.13
2 Deve essere titolare dell’autorizzazione per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione.
3 Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
4 Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità.
13 Nuovo testo giusta l’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
Art. 5 Messa in commercio di un concime registrato o autorizzato
Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell’autorizzazione.
Capitolo 3: Omologazione di concimi
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6 Obbligo di omologazione
1 Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.
2 Un concime è omologato se:
- a.
- soddisfa le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC) non soggetta ad autorizzazione e se è costituito da una o più materie prime appartenenti alle categorie di materiali costituenti (CMC) non soggette ad autorizzazione;
- b.
- è oggetto di un’autorizzazione per la messa in commercio.
3 In caso d’importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 7 Condizioni per l’omologazione
Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
- a.
- si presta all’utilizzazione prevista;
- b.
- non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
- c.
- un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali;
- d.
- contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim14 sono classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.
Art. 8 Domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera
1Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private.
2 Un’autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale all’estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi
1 Per la fabbricazione di concimi possono essere utilizzate soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito.
2 Un concime può essere messo in commercio o importato soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell’allegato 2.6 ORRPChim15 relative agli inquinanti e ai corpi estranei inerti.
3 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o principi attivi con una funzione corrispondente, fanghi di depurazione, medicamenti o principi attivi con una funzione corrispondente o componenti di Ricinus communis.
4 Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole purché rispettino i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2.
5 Nella fabbricazione o nell’utilizzazione di un concime non devono in alcun caso essere diffusi nell’ambiente organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.
6 È vietata l’aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.
Art. 10 Clausole derogatorie per la fornitura di compost o di digestato
1 Per un periodo limitato, l’UFAG può concedere a un impianto di compostaggio o di fermentazione un’autorizzazione per la fornitura di compost o di digestato che supera del 50 per cento al massimo i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 ORRPChim16 se:
- a.
- i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b.
- le autorità cantonali ne fanno domanda e provvedono alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.
2 Se è concessa un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore a quello che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 capoverso 1 ORRPChim.
Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto di utilizzazione
L’UFAG può revocare l’omologazione di un concime di cui all’articolo 6 se vi è da temere un potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l’utilizzazione.
Art. 12 Misure precauzionali
Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr sono adempiute, l’UFAG può:
- a.
- rifiutare l’omologazione di un concime o vincolarla a condizioni o a oneri;
- b.
- annullare l’omologazione di un concime o stabilire esigenze supplementari;
- c.
- revocare l’autorizzazione di un concime concessa secondo l’articolo 21 o vincolarla a condizioni o a oneri.
Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento
1 In situazioni che impongono un celere intervento, l’UFAG, d’intesa con i servizi interessati, può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’utilizzazione di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo e degli animali o che presentano un rischio per l’ambiente.
2 Per i concimi di cui al capoverso 1può fissare valori massimi. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica.
3 L’UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto con una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esportatore o di un servizio accreditato.
4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.
5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.
Sezione 2: Concimi soggetti a registrazione
Art. 14 Obbligo di registrazione
1 Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:
- a.
- PFC 1: concime;
- b.
- PFC 2: ammendante minerale basico;
- c.
- PFC 4: substrato di coltivazione;
- d.
- PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che contengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;
- e.
- PFC 100: concime aziendale;
- f.
- PFC 101(A): compost; oppure
- g.
- PFC 101(B): digestato.
2 I concimi di cui al capoverso 1 devono essere costituiti esclusivamente da materie prime che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle seguenti CMC:
- a.
- CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
- b.
- CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
- c.
- CMC 3: compost;
- d.
- CMC 4: digestato di colture fresche;
- e.
- CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
- f.
- CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;
- g.
- CMC 8: polimeri nutrienti;
- h.
- CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
- i.
- CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; oppure
- j.
- CMC 100: concime aziendale.
Art. 15 Registrazione
1 Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato dal fabbricante o dall’importatore nel registro dei prodotti conformemente agli articoli 18 e 19.
2 Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l’etichettatura o le proprietà del concime.
Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione
1 La registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni, altrimenti perde la sua validità.
2 È valida fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite. Ogni cambiamento deve essere registrato nel registro dei prodotti.
Art. 17 Deroghe all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti
Non soggiacciono all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14:
- a.
- i concimi importati o messi in commercio in quantità inferiore a 100 chilogrammi all’anno;
- b.
- i concimi aziendali le cui forniture sono state registrate conformemente all’articolo 29 e che non sono forniti in sacchi;
- c.
- i compost e i digestati le cui forniture sono registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201317 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) e che non sono costituiti da una delle materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 29.
Sezione 3: Procedura di registrazione
Art. 18 Procedura
1 La registrazione deve essere effettuata nel formato elettronico prescritto dall’UFAG.
2 Deve essere effettuata al più tardi quattro settimane dopo la prima messa in commercio o importazione.
3 La persona incaricata della registrazione è responsabile della qualità, dell’esattezza e della completezza dei dati registrati nel registro dei prodotti. L’UFAG può procedere a controlli.
4 L’UFAG o gli organi di controllo possono esigere che la persona incaricata della registrazione corregga i dati la cui qualità è insufficiente.
5 L’UFAG può rettificare i dati di un concime nel registro dei prodotti; all’occorrenza ne informa la persona incaricata della registrazione.
Art. 19 Dati necessari per la registrazione
1 La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
- a.
- il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale dell’azienda o della persona responsabile della registrazione in Svizzera e i dati di contatto;
- b.
- il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
- c.
- il nome commerciale del concime;
- d.
- la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
- e.
- la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;
- f.
- i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)) e le miscele fisiche di concimi (PFC 7) composte da concimi inorganici costituiti esclusivamente da materie prime il cui tenore di sostanze nutritive è determinato in modo chiaro;
- g.
- la classificazione e l’etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10–15a OPChim18;
- h.
- l’utilizzazione prevista;
- i.
- le istruzioni per l’uso;
- j.
- un’etichetta conforme alle ’prescrizioni del capitolo 4.
2 Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48–54 OPChim, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.
Sezione 4: Concimi soggetti ad autorizzazione
Art. 20 Obbligo di autorizzazione
1 Per l’omologazione dei concimi seguenti è richiesta un’autorizzazione dell’UFAG:
- a.
- concimi che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1 applicabili alle seguenti PFC:
- 1.
- PFC 3: ammendante,
- 2.
- PFC 5: inibitore,
- 3.
- PFC 6: biostimolanti delle piante,
- 4.
- PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,
- 5.
- PFC 102: additivo per concimi,
- 6.
- PFC 103: altro concime;
- b.
- concimi costituiti da materie prime che non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle CMC;
- c.
- concimi costituiti integralmente o in parte da materie prime che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle seguenti CMC:
- 1.
- CMC 7: microrganismi,
- 2.
- CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE19,
- 3.
- CMC 12: precipitati di sali di fosfato e loro derivati,
- 4.
- CMC 13: materiali di ossidazione termica e loro derivati,
- 5.
- CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione,
- 6.
- CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati;
- d.
- miscele fisiche di concimi costituite da una PFC o da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione;
- e.
- concimi costituiti integralmente o in parte da sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale;
- f.
- concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell’ureasi;
- g.
- concimi costituiti integralmente o in parte da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.
2 L’UFAG può in ogni momento assoggettare un concime a una procedura di autorizzazione se è composto da una materia prima la cui efficacia e la cui sicurezza di utilizzazione non sono sufficientemente note o se contiene una tale materia prima.
3 Un concime già omologato, al quale è stato aggiunto un additivo autorizzato secondo le prescrizioni di utilizzazione previste, non deve essere nuovamente autorizzato. La miscela deve essere registrata conformemente agli articoli 18 e 19.
19 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/851, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
Art. 21 Autorizzazione
1 L’UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.
2 L’autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione.
3L’UFAG può limitare la durata di validità di un’autorizzazione, vincolarla a condizioni e a oneri nonché esigere indicazioni particolari per l’etichettatura.
4 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 200820 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
5 Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originario.
6 L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e a oneri restrittivi o revocarla se:
- a.
- l’autorizzazione è stata concessa sulla base di dati falsi o ingannevoli;
- b.
- il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
- c.
- un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l’UFAG ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;
- d.
- nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all’utilizzazione prevista, che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l’ambiente e, indirettamente, per l’uomo.
7 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.
8 Il titolare dell’autorizzazione comunica immediatamente all’UFAG tutte le nuove informazioni concernenti il concime.
Art. 22 Autorizzazione provvisoria
1 L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non presenta un rischio inaccettabile per l’uomo, gli animali o l’ambiente se:
- a.
- per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo;
- b.
- per la concessione di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola; o
- c.
- il concime è importato o sparso esclusivamente per scopi scientifici.
2 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 OEDA21.
Art. 23 Termine in caso di revoca dell’autorizzazione
1 Se un’autorizzazione è revocata per ragioni non connesse a un potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l’UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti.
2 Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.
3 Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali o sull’ambiente, l’UFAG vieta immediatamente l’utilizzazione e la messa in commercio del concime.
Sezione 5: Procedura di autorizzazione
Art. 24 Procedura
1 La domanda deve essere presentata nel formato elettronico prescritto dall’UFAG.
2 L’UFAG può sottoporre, per parere, la domanda di autorizzazione ad altri servizi federali se questa concerne il loro campo di attività.
3 Può richiedere dati e documenti supplementari necessari per la valutazione di un prodotto.
Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione
1 Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
- a.
- il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale del richiedente in Svizzera e i dati di contatto;
- b.
- il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
- c.
- il nome commerciale del concime;
- d.
- la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
- e.
- informazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il concime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata;
- f.
- i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi;
- g.
- la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10–15a OPChim22;
- h.
- indicazioni esaustive sulle possibilità di utilizzazione del concime e le istruzioni per l’uso;
- i.
- una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4.
2 L’UFAG può rinunciare ai documenti che provano l’efficacia del concime. È autorizzato a informare l’opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell’ambito della procedura di omologazione.
3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre soddisfare le esigenze di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA23.
4 Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.
5 I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all’utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo.
6 I mezzi di prova provenienti da un altro Paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese.
7 Trattandosi di concimi che sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, in via eccezionale l’UFAG può rinunciare in parte o interamente ai dati richiesti al capoverso 1.
8 Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l’UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.
Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande
Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell’autorizzazione esistente,l’UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all’articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal primo titolare se il richiedente dimostra che:
- a.
- è stato autorizzato dal titolare dell’autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
- b.
- sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta del medesimo prodotto del primo richiedente o che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti.
Art. 27 Valutazione della domanda
1 L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti o altre rilevazioni.
2 La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all’articolo 81 OPChim24.
Art. 28 Rinnovo dell’autorizzazione
1 Su richiesta, un’autorizzazione è rinnovata per dieci anni. La domanda deve essere presentata all’UFAG e registrata nel registro dei prodotti al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità.
2 L’UFAG procede a una nuova valutazione del concime secondo le prescrizioni legali vigenti. I mezzi di prova e la documentazione forniti al momento della valutazione precedente, che sono ancora validi e disponibili, possono essere riutilizzati.
Sezione 6: Registrazione della fornitura e dell’utilizzazione dei concimi
Art. 29 Obbligo di comunicare le forniture di concimi
1 Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o trasferimento con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’OSIAgr25.
1bis Se i concimi sono importati direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.26
2 Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile se il gestore non è tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’articolo 11dell’ordinanza del 23 ottobre 201327 sui pagamenti diretti.
3 I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile e cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono registrare nel sistema d’informazione anche le materie prime per il compostaggio o la fermentazione.
26 Introdotto dall’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
Art. 30 Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio
1 I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandimento.
2 In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio devono essere osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.
3 I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la direttiva dell’UFAG28, onde determinare i tenori di sostanze nutritive e le proprietà di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 100 e 101 nonché garantire che le esigenze di cui all’articolo 9 siano soddisfatte. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.
28 La direttiva è disponibile sul sito Internet www.blw.admin.ch/it/concimi.
Capitolo 4: Etichettatura e pubblicità
Art. 31 Prescrizioni di etichettatura
1 I concimi devono essere etichettati dal fabbricante o dall’importatore conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 3.
2 Il fabbricante o l’importatore indica sull’imballaggio del concime o, se il concime è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, il proprio nome, la sua ragione sociale o il suo marchio depositato, il suo indirizzo postale e il suo recapito telefonico.
3 Provvede affinché sull’imballaggio di ciascun concime messo in commercio sia apposto un numero di tipo o di partita oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se il concime è fornito senza imballaggio, provvede affinché le informazioni necessarie siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun concime.
4 Se un prodotto è stato oggetto di una valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2019/100929, esso è considerato un «prodotto fertilizzante dell’UE» e può essere etichettato in virtù dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/200830.
5 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura.
6 Un concime imballato può essere importato anche se le condizioni di cui al capoverso 2 sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.
7 Il nome e l’indirizzo dell’importatore possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo dell’azienda responsabile della messa in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) se si tratta di concimi soggetti all’obbligo di registrazione ed essi:
- a.
- sono stati oggetto di una valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2019/100931;
- b.
- sono importati da uno Stato membro dello SEE;
- c.
- sono destinati a utilizzatori professionali; e
- d.
- sono stati annunciati secondo gli articoli 48-54 OPChim32.
29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
30 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
Art . 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati
1 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o che contengono questo tipo di organismi devono essere etichettati con la dicitura «ottenuto da X geneticamente modificato».
2 Per i concimi che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, in via eccezionale l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può concedere deroghe all’obbligo di dichiarazione.
Art. 33 Pubblicità
1 Un concime può essere reclamizzato o distribuito a scopo pubblicitario soltanto se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni potenzialmente fuorvianti.
2 Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. Ogni pubblicità indica chiaramente:
- a.
- il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;
- b.
- che si tratta di concimi.
Capitolo 5: Sistema d’informazione e statistiche di vendita
Art. 34 Registro dei prodotti
1 Salvo deroghe all’obbligo di registrazione giusta l’articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell’articolo 72 OPChim33.
2 I dati necessari per la registrazione e per l’autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti.
Art. 35 Statistiche di vendita
1 Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità.
2 Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 giugno 199334 sulle rilevazioni statistiche.
Capitolo 6: Esecuzione e controllo
Sezione 1: Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità
Art. 36 Esecuzione
1 Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all’UFAG.
2 I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.
3 Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.
4 Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento dell’azienda o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese dell’azienda o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.
Art. 37 Competenze dell’UFAG
1 L’UFAG può:
- a.
- pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi;
- b.
- determinare a quale PFC appartengono i concimi;
- c.
- elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- d.
- riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro consulenza;
- e.
- mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l’articolo 20 ORRPChim35 la documentazione necessaria sull’utilizzazione dei concimi;
- f.
- pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati.
2 L’UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sui luoghi di spandimento.
Art. 38 Collaborazione tra le autorità
1 L’UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199736 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 L’UFAG, l’organo di notifica, i servizi di valutazione e le autorità cantonali di esecuzione ai sensi dell’OPChim37 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.
3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’OEDA38.
Art. 39 Controlli dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla in funzione del rischio se i concimi importati sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2 L’UFAG può incaricare l’UDSC di intensificare temporaneamente alcuni controlli fisici.
3 Se i concimi non sono conformi alle esigenze della presente ordinanza o se vi sono sospetti a riguardo, l’UDSC può sequestrarli provvisoriamente e fornirli alle autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.
4 L’UDSC trasmette all’UFAG i dati relativi all’importazione dei concimi necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi
Art. 41
1 Le prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi per la PFC 100 concimi aziendali e la PFC 101 concimi ottenuti dal riciclaggio si basano sui metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi purché diano risultati equivalenti.
2Per tutti gli altri concimi, le prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi si basano sul regolamento (UE) 2019/100940. È possibile applicare anche i metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate altre prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi purché diano risultati equivalenti.
40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
Sezione 3: Tolleranze e restrizioni
Art. 42
1Si applicano le tolleranze di cui all’allegato 4 della presente ordinanza.
2Non è ammesso sfruttare sistematicamente le soglie di tolleranza.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all’allegato 5.
Art. 44 Disposizioni transitorie
1 Un concime non soggetto all’obbligo di notifica secondo il diritto previgente prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza entro il 30 giugno 2025. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026.
2 Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità della notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica la registrazione o l’autorizzazione del concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
3 Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità dell’autorizzazione per la messa in commercio. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l’obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
4 L’identificatore unico di formula (UFI) secondo l’articolo 15a OPChim41 deve essere trasmesso all’UFAG entro il 31 dicembre 2025 per i seguenti concimi che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022:
- a.
- i concimi destinati a utilizzatori professionali;
- b.
- i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022.
Art. 45 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Allegato 1 4242 Aggiornato dalle correzioni del 13 ago. 2024 (RU 2024 411) e del 7 feb. 2025 (RU 2025 91).
42 Aggiornato dalle correzioni del 13 ago. 2024 (RU 2024 411) e del 7 feb. 2025 (RU 2025 91).
Categorie funzionali del prodotto (PFC)
1 Designazione delle PFC
1. Concime
2. Ammendante minerale basico
3. Ammendante
4. Substrato di coltivazione
5. Inibitore
6. Biostimolante delle piante
7. Miscela fisica di concimi
100. Concime aziendale
101. Concime ottenuto dal riciclaggio
102. Additivo per concimi
103. Altro concime
2 Esigenze generali relative alle PFC
3 Esigenze specifiche relative alle PFC
PFC 1: Concime
PFC 1(A): Concime organico
PFC 1(A)(I): Concime organico solido
1 Un concime organico solido deve essere in forma solida.
2 Un concime organico solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Se il concime organico solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
- a.
- il 2,5 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5); o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O).
Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
- a.
- l’1 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- l’1 per cento di anidride fosforica (P2O5); o
- c.
- l’1 per cento di ossido di potassio (K2O).
La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 4 per cento.
3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) di un concime organico solido deve essere almeno il 15 per cento.
PFC 1(A)(II): Concime organico liquido
1 Un concime organico liquido deve essere in forma liquida.
2 Un concime organico liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Se il concime organico liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
- a.
- il 2 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- l’1 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
Se il concime organico liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
- a.
- l’1 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- l’1 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- l’1 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 3 per cento.
3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) di un concime organico liquido deve essere almeno il 5 per cento.
PFC 1(B): Concime organo-minerale
PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido
1 Un concime organo-minerale solido deve essere in forma solida.
2 Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Se il concime organo-minerale solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
- a.
- il 2,5 per cento di azoto (N) totale, di cui l’1 per cento deve essere azoto organico (Norg);
- b.
- il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
Se il concime organo-minerale solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
- a.
- il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg);
- b.
- il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno l’8 per cento.
3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) di un concime organo-minerale solido deve essere almeno il 7,5 per cento.
4 Ciascuna unità fisica di concime organo-minerale solido deve contenere il tenore dichiarato di carbonio organico (Corg) e di tutte le sostanze nutritive. Un’unità fisica corrisponde a uno degli elementi costitutivi di un prodotto, come granuli o pellet.
PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido
1 Un concime organo-minerale liquido deve essere in forma liquida.
2 Un concime organo-minerale liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Se il concime organo-minerale liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
- a.
- il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg);
- b.
- il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
Se il concime organo-minerale liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
- a.
- il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg);
- b.
- il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o
- c.
- il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale.
La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 6 per cento.
3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) di un concime organo-minerale liquido deve essere almeno il 3 per cento.
PFC 1(C): Concime inorganico
PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi
Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti macroelementi:
- a.
- macroelementi principali: azoto (N), fosforo (P) o potassio (K);
- b.
- macroelementi secondari: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S).
PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi
Un concime inorganico solido a base di macroelementi deve essere in forma solida.
PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi
1 Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
- a.
- un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
- b.
- un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].
2 Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:
- a.
- il 10 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- il 12 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale;
- c.
- il 6 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- d.
- il 5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e.
- il 9 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f.
- il 10 per cento di anidride solforica (SO3) totale; o
- g.
- l’1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento.
3 Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento principale dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:
- a.
- il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
- 1.
- il 3 per cento di azoto (N) totale,
- 2.
- il 3 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o
- 3.
- il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- b.
- il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
- 1.
- l’1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
- 2.
- l’1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
- 3.
- l’1,5 per cento di anidride solforica (SO3) totale, o
- 4.
- l’1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento in massa.
La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi
1 Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
- a.
- più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o
- b.
- più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].
2 Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve contenere più di uno dei seguenti macroelementi dichiarati almeno nei tenori seguenti:
- a.
- il 3 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- il 3 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale;
- c.
- il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- d.
- l’1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e.
- l’1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f.
- l’1,5 per cento di anidride solforica (SO3) totale; o
- g.
- l’1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento.
La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.
PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
1 Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH4NO3) contenente almeno il 28 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3).
2 Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH4NO3) deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH4NO3).
3 Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere messo a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionato. L’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola.
4 La ritenzione d’olio di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, dopo due cicli termici di cui al punto 4.1 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009, non deve superare il 4 per cento in massa.
5 La resistenza alla detonazione di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere tale che:
- a.
- dopo cinque cicli termici di cui al punto 4.3 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009;
- b.
- in due prove di resistenza alla detonazione di cui al punto 4.4 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009,
la compressione subita da uno o più cilindri di sostegno in piombo risulti inferiore al 5 per cento.
6 Il tenore in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare:
- a.
- lo 0,2 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 31,5 per cento in massa; e
- b.
- lo 0,4 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa.
7 Una soluzione di 10 g di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto in 100 ml d’acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.
8 Non più del 5 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.
PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi
Un concime inorganico liquido a base di macroelementi deve essere in forma liquida.
PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
1 Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
- a.
- un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
- b.
- un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].
2 Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:
- a.
- il 5 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- il 5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale;
- c.
- il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- d.
- il 2 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e.
- il 6 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f.
- il 5 per cento di anidride solforica (SO3) totale; o
- g.
- l’1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento.
3 Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:
- a.
- il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
- 1.
- l’1,5 per cento di azoto (N) totale,
- 2.
- l’1,5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o
- 3.
- l’1,5 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- b.
- il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
- 1.
- lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
- 2.
- lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
- 3.
- lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO3) totale, o
- 4.
- lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 20 per cento.
La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.
PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
1 Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
- a.
- più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o
- b.
- più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].
2 Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve contenere più di uno dei seguenti macroelementi dichiarati almeno nei tenori seguenti:
- a.
- l’1,5 per cento di azoto (N) totale;
- b.
- l’1,5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale;
- c.
- l’1,5 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
- d.
- lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e.
- lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f.
- lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO3) totale; o
- g.
- lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.
Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 20 per cento.
La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.
PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi
1 Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi inorganici a base di macroelementi e destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).
2 I concimi inorganici a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionati.
PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi
1 Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo microelemento.
2 Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve appartenere a una delle tipologie ed essere conforme alla descrizione e alle esigenze in materia di tenore minimo di microelementi corrispondenti di cui alla tabella seguente:
Tipologia | Descrizione | Tenore minimo di microelementi |
---|---|---|
Concime a base di microelementi in forma di sali | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente un sale minerale in forma ionica come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa |
Concime a base di microelementi contenente ossido o idrossido | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente ossido o idrossido come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa |
Concime a base di microelementi | Concime che combina un concime a base di microelementi in forma di sali con uno o più altri concimi a base di microelementi in forma di sali e/o un unico microelemento chelato | Il microelemento rappresenta il 5 % in massa |
Concime in soluzione a base di microelementi | Soluzione acquosa di diverse forme di un concime inorganico semplice a base di microelementi | Il microelemento idrosolubile rappresenta il 2 % in massa |
Concime in sospensione a base di microelementi | Sospensione di diverse forme di concimi inorganici semplici a base di microelementi | Il microelemento rappresenta il 2 % in massa |
Concime a base di microelementi chelati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Microelementi chelati UVCB* | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Concime a base di microelementi complessati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
|
|
PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi
1 Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di più microelementi.
2 La somma dei tenori in massa dei microelementi dichiarati deve essere almeno:
- a.
- il 2 per cento per i concimi in forma liquida;
- b.
- il 5 per cento per i concimi in forma solida.
PFC 2: Ammendante minerale basico
PFC 3: Ammendante
PFC 3(A): Ammendante organico
PFC 3(B): Ammendante inorganico
PFC 4: Substrato di coltivazione
PFC 5: Inibitore
PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione
PFC 5(B): Inibitore della denitrificazione
PFC 5(C): Inibitore dell’ureasi
PFC 6: Biostimolante delle piante
PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante
PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante
PFC 7: Miscela fisica di concimi
PFC 100: Concime aziendale
PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio
PFC 101(A): Compost
PFC 101(B): Digestato
PFC 101(B)(I): Digestato solido
Un digestato solido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca superiore al 20 per cento.
PFC 101(B)(II): Digestato liquido
Un digestato liquido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca non superiore al 20 per cento.
PFC 102: Additivo per concimi
PFC 103: Altro concime
Allegato 2
Categorie di materiali costituenti (CMC)
1 Designazione delle CMC
2 Esigenze relative alle CMC
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare
CMC 7: Microrganismi
CMC 8: Polimeri nutrienti
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati
CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati
CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione
CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati
CMC 100: Concime aziendale
Allegato 3 5151 Aggiornato dalla correzione del 13 ago. 2024 (RU 2024 411).
51 Aggiornato dalla correzione del 13 ago. 2024 (RU 2024 411).
Prescrizioni di etichettatura
1 Prescrizioni generali di etichettatura
2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto
PFC 1: Concime
PFC 1(A): Concime organico
PFC 1(B): Concime organo-minerale
PFC 1(C): Concime inorganico
PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a.
- all’occorrenza, le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
- b.
- all’occorrenza, le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
- c.
- le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3);
- d.
- il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
- 1.
- azoto (N):
- –
- azoto (N) totale
- –
- azoto sotto forma nitrica
- –
- azoto sotto forma ammoniacale
- –
- azoto sotto forma ureica
- –
- azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea
- –
- azoto da azoto cianamidico,
- 2.
- anidride fosforica (P2O5):
- –
- anidride fosforica (P2O5) totale
- –
- anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
- –
- anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
- –
- se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
- 3.
- ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
- 4.
- ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
- –
- esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
- –
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
- –
- come tenore totale negli altri casi.
PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi
1 Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato.
2 Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.
3 Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse:
- a.
- granuli;
- b.
- pellet;
- c.
- polvere, quando almeno il 90 per cento sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm; o
- d.
- prill.
4 Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:
- a.
- per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti da polimeri, la seguente dicitura «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione»;
- b.
- per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo (S)/polimeri, la seguente dicitura: «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato e dell’attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione».
5 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi:
- a.
- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi; e
- b.
- possono essere dichiarati negli altri casi:
Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
---|---|---|
Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
Boro (B) | 0,01 | 0,01 |
Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. |
Ferro (Fe) | 0,5 | 0,02 |
Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 |
Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 |
6 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:
Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
---|---|---|
Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 |
Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 |
7 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.
8 I microelementi di cui ai capoversi 5- 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a.
- nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
- b.
- tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
- 1.
- esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
- 2.
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
- 3.
- come tenore totale negli altri casi;
- c.
- se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
- 1.
- «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
- 2.
- la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
- d.
- se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
- e.
- se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi
1 L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.
2 Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume.
3 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
- a.
- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi; e
- b.
- possono essere dichiarati negli altri casi:
Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
---|---|
Boro (B) | 0,01 |
Cobalto (Co) | 0,002 |
Ferro (Fe) | 0,02 |
Manganese (Mn) | 0,01 |
Molibdeno (Mo) | 0,001 |
4 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati.
5 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.
6 I microelementi di cui ai capoversi 3- 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a.
- nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
- b.
- tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume:
- 1.
- esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
- 2.
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
- 3.
- come tenore totale negli altri casi;
- c.
- se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
- 1.
- «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
- 2.
- la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
- d.
- se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
- e.
- se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e la formula chimica del microelemento: «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa;
- f.
- se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi
1 I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente.
2 Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l’1 per cento del microelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, a seconda del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
- a.
- «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»;
- b.
- la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa.
3 Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, occorre indicare l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.
4 Deve essere apposta la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi
1 L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato 1 numero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.
2 Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
- a.
- esclusivamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile;
- b.
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tale microelemento corrisponde ad almeno un quarto del suo tenore totale;
- c.
- come tenore totale negli altri casi.
PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi
1 I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:
Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
---|---|---|
Non chelato, non complessato | Chelato o complessato | |
Boro (B) | 0,2 | n.d. |
Cobalto (Co) | 0,02 | 0,02 |
Rame (Cu) | 0,5 | 0,1 |
Ferro (Fe) | 2 | 0,3 |
Manganese (Mn) | 0,5 | 0,1 |
Molibdeno (Mo) | 0,02 | n.d. |
Zinco (Zn) | 0,5 | 0,1 |
2 Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».
3 Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
- a.
- esclusivamente come tenore idrosolubile, quando i microelementi sono totalmente idrosolubili;
- b.
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;
- c.
- come tenore totale negli altri casi.