Ordinanza
concernente la conservazione e l’uso sostenibile
delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione
e l’agricoltura
(ORFGAA)
del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 147a capoverso 2, 147b e 177 capoverso 1 della legge
del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr);
in esecuzione del Trattato internazionale del 3 novembre 20012
sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura,
ordina:
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la conservazione e la promozione dell’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nonché l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nella banca genetica nazionale RFGAA e la ripartizione dei benefici derivanti dall’uso di simili risorse.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (RFGAA): qualsiasi materiale genetico di origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura;
- b.
- materiale genetico: qualsiasi materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativo, contenente unità funzionali dell’eredità;
- c.
- banca genetica: struttura in cui le RFGAA sono depositate e conservate sotto forma di sementi;
- d.
- raccolta di conservazione: struttura in cui le RFGAA sono conservate sotto forma di materiale vegetale vegetativo;
- e.
- conservazione ex situ: conservazione di RFGAA al di fuori del loro ambiente naturale;
- f.
- conservazione in situ: conservazione di ecosistemi e habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l’uso sostenibile delle RFGAA. Questa comprende banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ.
2 L’UFAG può affidare la gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA.
Art. 4 Ammissione nella banca genetica nazionale RFGAA
1 Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti RFGAA:
- a.
- varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera;
- b.
- varietà e varietà locali o genotipi che in passato rivestivano un’importanza nazionale, regionale o locale.
2 Le RFGAA sono ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA se:
- a.
- possono essere messe a disposizione di terzi ai sensi dell’articolo 5;
- b.
- non sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale.
3 Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all’articolo 5.
Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei benefici
1 Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)3 del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
2 Se il materiale è utilizzato per altri scopi, l’UFAG negozia le condizioni per l’accesso alla banca genetica nazionale RFGAA; a tal fine tiene in considerazione il beneficio finanziario o di altra natura che può scaturire dall’uso del materiale.
3 L’UFAG impiega i benefici che scaturiscono dai contratti di cui al capoverso 2 a favore della conservazione e dell’uso sostenibile delle RFGAA.
3 L’Acc. è disponibile sotto: www.planttreaty.org/content/what-smta (versione del 16 giu. 2006).
Art. 6 Misure per la conservazione delle RFGAA
1 Per la conservazione di un’ampia diversità genetica di RFGAA, l’UFAG può in particolare prendere le misure seguenti:
- a.
- inventariazione e monitoraggio di RFGAA;
- b.
- identificazione di RFGAA;
- c.
- risanamento di RFGAA;
- d.
- conservazione ex situ di RFGAA;
- e.
- rigenerazione e moltiplicazione di RFGAA ai fini della loro conservazione.
2 Esso può affidare l’esecuzione delle misure di cui al capoverso 1 a terzi, se questi sono in grado di dimostrare di possedere le necessarie competenze tecniche.
Art. 6a Contributo per la conservazione in situ 4
1 Per le superfici di conservazione in situ possono essere versati contributi se su di esse sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione:
- a.
- è conservata la diversità genetica naturale della vegetazione autoctona;
- b.
- la composizione botanica della vegetazione autoctona non subisce alcuna modifica sostanziale.
2 L’UFAG informa in merito alla possibilità di ricevere contributi per le superfici di conservazione in situ. Sceglie quali superfici danno diritto ai contributi tra quelle che sono oggetto di una domanda di contributi.
3 La scelta delle superfici che danno diritto ai contributi avviene in base ai seguenti criteri:
- a.
- composizione botanica della vegetazione autoctona;
- b.
- tipo di gestione della superficie;
- c.
- distribuzione geografica di tutte le superfici che sono oggetto di una domanda di contributi;
- d.
- obiettivo nazionale di superficie espresso in ettari.
4 Hanno diritto ai contributi i gestori:
- a.
- che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2 e agli articoli 4–7 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti (OPD) nonché le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui agli articoli 11–25 OPD;
- b.
- che acconsentono all’ammissione della superficie nella banca genetica nazionale (RFGAA); e
- c.
- che, nel quadro dell’articolo 5, concedono l’accesso alla banca genetica nazionale (RFGAA).
5 L’UFAG decide in merito al diritto ai contributi. Può prevedere l’esame preliminare delle domande da parte dei Cantoni.
6 I contributi sono versati a condizione che gli obiettivi di gestione siano raggiunti.
7 Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.
8 La procedura per il controllo del raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il versamento dei contributi è retta per analogia dalle disposizioni del titolo 3 OPD. L’esecuzione spetta ai Cantoni.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6139).
Art. 7 Progetti per la promozione dell’uso sostenibile
1 I progetti per un uso mirato di un’ampia diversità genetica di RFGAA possono essere sostenuti con contributi limitati nel tempo se contribuiscono a una produzione variata, innovativa o sostenibile con varietà adeguate alle condizioni locali e prevedono una delle seguenti misure:
- a.
- descrizioni approfondite di RFGAA per la valutazione del rispettivo potenziale d’uso;
- b.
- predisposizione di materiale di moltiplicazione di base sano;
- c.
- sviluppo e selezione di varietà che adempiono le esigenze per una produzione di nicchia e non sono destinate alla coltivazione su terreni estesi.
2 I progetti quali orti dimostrativi, programmi di sensibilizzazione, pubblicazioni ed eventi di pubbliche relazioni possono essere sostenuti con contributi limitati nel tempo.
3 Un progetto secondo i capoversi 1 e 2 è sostenuto soltanto se è finanziato con una quota il più elevata possibile di fondi propri e di terzi.
4 L’UFAG può scegliere i progetti in base a priorità tematiche predefinite.
Art. 8 Domande
1 Le domande di contributi per progetti di cui all’articolo 7 vanno presentate all’UFAG entro il 31 maggio dell’anno precedente.
2 Le domande devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, un piano di misure e un calendario nonché un preventivo e un piano di finanziamento.
Art. 9 Sistema d’informazione, concetti e collaborazione
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione in cui sono resi accessibili al pubblico dati sulle risorse fitogenetiche della banca genetica nazionale RFGAA e informazioni relative ai progetti sostenuti. Coopera con gestori di altri sistemi d’informazione rilevanti e correlati dal profilo tematico.
2 Può elaborare o far elaborare concetti, strategie e altri fondamenti necessari o utili per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.
3 Promuove la collaborazione nazionale e internazionale nel settore delle RFGAA.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.