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Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura
e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)

del 29 novembre 2019 (Stato 15 dicembre 2022)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell’ordinanza
del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV),

ordina:

Allegato 1 7

7 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I delle O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817) e dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).

(art. 1)

1

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile  

1 Sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie ne­gli al­le­ga­ti 2–4, le equi­va­len­ze ter­mi­no­lo­gi­che tra gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE men­zio­na­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za e la pre­sen­te or­di­nan­za fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1.

2 Se la pre­sen­te or­di­nan­za ri­man­da ad at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che, a lo­ro vol­ta, ri­man­da­no ad al­tri at­ti dell’UE, in luo­go di ta­li at­ti dell’UE si ap­pli­ca il di­rit­to sviz­ze­ro di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione  

Le mer­ci tem­po­ra­nea­men­te esclu­se dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne, le con­di­zio­ni d’im­por­ta­zio­ne e la du­ra­ta dell’esclu­sio­ne dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 2.

Art. 3 Misure contro organismi da quarantena potenziali 2  

Le mi­su­re vol­te a im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 3.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato 3  

Le mi­su­re spe­cia­li adot­ta­te in ca­so di ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to per im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na di cui all’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del DE­FR e del DA­TEC del 14 no­vem­bre 20194 con­cer­nen­te l’or­di­nan­za sul­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li (OSalV-DE­FR-DA­TEC) so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 4.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

4 RS 916.201

Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato 5  

Le mer­ci per le qua­li si ap­pli­ca un di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne pre­ven­ti­vo da de­ter­mi­na­ti Sta­ti ter­zi a cau­sa del ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to so­no elen­ca­te all’al­le­ga­to 5.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020, in vi­go­re dal 15 ago­sto 2020 (RU 2020 3371).

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za dell’UFAG del 29 no­vem­bre 20176 con­cer­nen­te le mi­su­re fi­to­sa­ni­ta­rie per l’agri­col­tu­ra e l’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le è abro­ga­ta.

Art. 7 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020.

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea

Svizzera

a.
Espressioni in italiano
Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

Zona infestata

Zona infetta

b.
Espressioni in tedesco
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

Europäische Union / Union

Schweiz

Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

Mitgliedstaaten

Kantone

Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

Befallszone

Befallsherd

Ausrottung

Tilgung

c.
Espressioni in francese
Communauté européenne / Communauté

Suisse

Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

Art. 33, 43 e 65–70 OSalV

Direttiva 92/90/CEE della Commis­sione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Art. 76–82 OSalV

Direttiva 92/105/CEE della Commis­sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

Art. 83–88 OSalV

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC8

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’intro­duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

OSalV

Art. 13 par. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC

Art. 13a par. 1

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSalV

Art. 13c par. 1

Art. 43 cpv. 2–4 e 64 cpv. 1 OSalV

Art. 13c par. 8

Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19519 per la protezione dei vegetali

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

OSalV

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV

Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV

Art. 29

Art.23

Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSalV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

OSalV-DEFR-DATEC

All. II

All. 1 OSalV-DEFR-DATEC

All. IV

All. 3 OSalV-DEFR-DATEC

All. V

All. 4 OSalV-DEFR-DATEC

All. VI

All. 5 OSalV-DEFR-DATEC

All. VII

All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC

Direttiva 2004/103/CE della Commis­sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni rela­tive a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSalV

Direttiva 2008/61/CE della Commis­sione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.

Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 2 11

11 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Patate originarie dell’Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

L’importazione di tuberi di Solanum tuberosumL. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate:

a.
non sono destinate alla coltivazione;
b.
provengono da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall’Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta­zione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)12 e riconosciute come tali dall’Unio­ne europea ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE13;
c.
oltre alle esigenze fissate nell’allegato 3 OSalV-DEFR-DATEC14 per i tuberi di Solanum tuberosum L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

12 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards

13 Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

14 RS 916.201

1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione conformemente al numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quan­tità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all’importazione

1.4.1
In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’arti­colo 43 capoverso 1 OSalV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
1.4.2
Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2024.

Allegato 3 15

15 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).

(art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 ...

2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si appli­cano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/27016 e gli allegati I e II ivi menzionati.

16 Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita(Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1
I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.
2.2.2
Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Pomacea (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE17 e gli allegati I e II ivi menzionati.

17 Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1
I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE possono essere importati anche in Svizzera.
3.2.2
Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

4 ...

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/119118.

18 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1809, GU L 365 del 14.10.2021, pag. 41

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1
I vegetali e le sementi specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 possono essere importati anche in Svizzera.
5.2.2
L’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è il servizio cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, la presenza o il sospetto vanno notificati al SFF.
5.2.3
Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di Solanumlycopersicum L. e loro ibridi o Capsicumspp. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF.
5.2.4
Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicumspp. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure:
a.
la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture; per i frutti di piante asintomatiche destinati al consumo diretto, non è necessario ordinare la messa in quarantena;
b.
misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come il sistema di ingresso a doppia porta, e l’utilizzo di attrezzature di protezione personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di produzione.
5.2.5
Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che la supposizione d’infestazione ai sensi del numero 5.2.4 non è comprovabile, la quarantena e le misure d’igiene vengono revocate.
5.2.6
Le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo menzionate nell’ar­ticolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in particolare:
a.
la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicumspp., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie;
b.
la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale;
c.
il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicumspp. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati.
5.2.7
Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6.
5.2.8
Invece del termine menzionato nell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
5.2.9
...
5.2.10
Non è richiesto alcun passaporto fitosanitario ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 per:
a.
la messa in commercio di piante e sementi direttamente a consumatori finali che non utilizzano la merce per scopi professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece richiesto se la merce è stata ordinata tramite comunicazione a distanza;
b.
piante e sementi importati nel bagaglio personale dei viaggiatori e non utilizzati per scopi professionali o commerciali.
5.2.11
A condizione che si possa escludere la diffusione del ToBRFV, l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:
a.
ricerca;
b.
diagnosi.

6 Virus Rose Rosette

6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/126519.

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette, GU L 192 del 21.7.2022, pag. 14.

6.2 Disposizioni speciali

6.2.1
A condizione che si possa escludere la diffusione del virus Rose Rosette, su richiesta l’UFAG può autorizzare l’importazione per i seguenti scopi:
a.
ricerca;
b.
diagnosi.
6.2.2
L’autorità competente secondo l’’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 è il servizio fitosanitario cantonale competente.
6.2.3
Invece del termine menzionato nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

Allegato 4 20

20 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 2121

1 ...

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/120122.

22 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2130, GU L 432 del 2.12.2021, pag. 19.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1
I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera.
2.2.2
I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
2.2.3
Per effettuare le indagini di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF.
2.2.4
In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all’articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l’alta vigilanza del SFF.
2.2.5
Il piano di emergenza di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è istituito dal SFF.
2.2.6
La separazione di aree delimitate di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF.
2.2.7
È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF.
2.2.8
La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF.
2.2.9
Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell’arti­colo 7 paragrafo 3 e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è presupposto il consenso del SFF.
2.2.10
Per le relazioni di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ul­timo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafo 2 6, 8, 9 e 11 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/63223.

23 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del’ 13 aprile 2021, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1
In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 è il SFF.
3.2.2
Frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/63824.

24 Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/869, GU L 191 del 27.5.2021, pag. 4.

4.2 Disposizioni speciali

4.2.1
In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2 paragrafi 1–3 e 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi del articolo 76 OSalV che sono garantiti dal SFF.
4.2.2
Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per trasporto dei vegetali specificati nell’Unione si intende l’importazione nell’UE o in Svizzera.
4.2.3
L’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l’organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell’UE in cui si trova il punto di entrata nell’UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV l’organismo ufficiale responsabile è il SFF.
4.2.4
Per i rapporti sui rilevamenti effettuati si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/150325.

25 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9.

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1
In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF.
5.2.2
L’istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.
5.2.3
Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera.
5.2.4
Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera.
5.2.5
Invece del termine menzionato nell’articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119426.

26 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47.

6.2 Disposizioni speciali

6.2.1
In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3, 4 e 5 paragrafi 2 e 5, 6 –8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.

6.2.2 L’autorità competente secondo l’articolo 5 paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il SFF.

6.2.3 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.

6.2.4
Per le relazioni secondo gli’ articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

7 Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–13 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119227.

27 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12.

7.2 Disposizioni speciali

7.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è il SFF.

7.2.2 Per le relazioni secondo gli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di Ralstonia solanacearum(Smith 1896) Yabuuchiet al.1996emend. Safniet al.2014si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119328.

28 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Ralstonia solanacearum(Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 27.

8.2 Disposizioni speciali

8.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.

8.2.2 La definizione delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.

8.2.3 Per le relazioni secondo l’articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di Synchytrium endobioticum(Schilbersky) Percivalsi applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119529.

29 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum(Schilbersky) Percivale prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65.

9.2 Disposizioni speciali

9.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–6 nonché 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.

9.2.2 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 va attuata in collaborazione con il SFF.

9.2.3 Per le relazioni secondo gli articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

Allegato 5 30

30 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).

(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

1 Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo

1.1
Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, appartenenti ai seguenti generi o specie:

Voce di tariffa31

Designazione genere o specie

Paese di origine

ex 0602

AcaciaMill

Tutti gli Stati terzi

ex 0602

Acer L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali di uno–tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originari della Nuova Zelanda, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Albizia Durazz; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Albizia julibrissin Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

Voce di tariffa

Designazione genere o specie

Paese di origine

ex 0602

Corylus L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle piante da impianto di Corylus avellanaL. o Corylus colurna L. provenienti originarie della Serbia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus caricaL.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus caricaL., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di FicuscaricaL., originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

JasminumL.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthumFranchet originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Juglans L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regiaL., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicerasempervirense Lonicera tataricaoriginarie della Turchia;

ex 0602

Malus Mill.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai:

vegetali, da impianto, di uno–due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malusdomesticaoriginarie della Serbia,
vegetali da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malusdomesticaoriginarie della Moldova,
portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domesticaoriginari dell’Ucraina, e
vegetali da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malusdomestica originarie dell’Ucraina;

ex 0602

Nerium L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L., originarie della Turchia,a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Persea Mill.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americanaMill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americanaMill., originarie di Israele,a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

RobiniaL.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacaciaL. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di Robinia pseudoacaciaL., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero2;

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

1.2
Vegetali di Ullucus tuberosus appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da qualsiasi Stato terzo:

Voce di tariffa

Designazione specie

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0714.90

Ullucus tuberosus Loz

1.3
Frutti di Momordica L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente Thrips palmi Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il contenimento del parassita:

Voce di tariffa

Designazione genere o specie

ex 0709.9999

Momordica L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai frutti di Momordica charantiaL. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2.

31 RS 632.10Allegato

2 Merci per cui non si applica un divieto d’importazione preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti

Designazione merce

Voce di tariffa

Paese di origine

Requisiti

1.
Vegetali, di uno–tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicumThunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanumKoidzumi

ex 0602.90

Nuova Zelanda

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Eotetranychussexmaculatus;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) il sito di produzione è risultatoindenne da Eotetranychus sexmaculatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Eotetranychussexmaculatusnel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di Eotetranychussexmaculatus, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;
iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;
v) al momento del raccolto le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un’ispezione fitosanitaria ufficiale consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus;
vi) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eotetranychussexmaculatus, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
2.
Vegetali di uno–tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicumThunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602.90

Nuova Zelanda

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Oemonahirta e Platypus apicalis;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) il sito di produzione è risultato indenne da Oemona hirtae Platypusapicalis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Oemona hirta o Platypusapicalis nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tali organismi nocivi;
iv) al momento del raccolto le piante sono state pulite e sottoposte a un’ispezione ufficiale per confermare l’assenza di Oemona hirtae Platypus apicalis;
v) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Oemona hirta e Platypus apicalis e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
3.
Vegetali innestati a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di AlbiziajulibrissinDurazzini

ex 0602.90

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Euwallaceafornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;
iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
o
2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatussensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallaceafornicatussensu lato, quanto meno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iv) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta,
iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
4.
Vegetali innestati a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albiziajulibrissin Durazzini

ex 0602.90

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Aonidiellaorientalis;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispetta inoltre una delle prescrizioni che seguono:
1. le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
2. nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da Aonidiella orientalis dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per Aonidiellaorientalis è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iii) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto ii) della presente voce è stata soddisfatta, e
iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
4.1
Vegetali da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di FicuscaricaL.

ex 0602.20

ex 0602.90

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemusleprieuri, Icerya aegyptiaca,Neocosmosporaeuwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccussolenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsaliseSpodoptera frugiperda;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithripssyriacuse Russellaspis pustulans, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza degli organismi nocivi; e;
iv) immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacuse Russellaspis pustulans,con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamensee Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5.
Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602.90

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii;
iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;
v) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatuse Pulvinaria psidii, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamense, comprese prove sulle piante sintomatiche.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5.1
Vegetali da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Juglansregia L.

ex 0602.20

Turchia

a.
Constatazione ufficiale che:
i) e piante sono indenni da Euzopherasemifuneralis, Garellamusculanae Lasiodiplodiapseudotheobromae;
ii) il sito di produzione è risultato indenne da Euzophera semifuneralis, Garella musculanae Lasiodiplodia pseudotheobromaenel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo;
iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l’innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Lasiodiplodia pseudotheobromaeprima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l’ingresso di Lasiodiplodia pseudotheobromaeattraverso le incisioni; e
iv) immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Euzophera semifuneralise Garella musculana, in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Lasiodiplodia pseudotheobromae, comprese campionamento casuale e prove sulle piante;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5.2
Vegetali da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L.

ex 0602.90

Turchia

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Phenacoccussolenopsis;
ii) il sito di produzione è risultato indenne da Phenacoccus solenopsisnel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione delle piante; e
iii) immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Phenacoccussolenopsis, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5.3
Vegetali da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americanaMill.

ex 602.20

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Aonidiellaorientalis, Aulacaspistubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcuscryptus, Pulvinaria psidii,Retithripssyriacus, Scirtothrips dorsaliseTetraleurodes perseae;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccusmarginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacuse Tetraleurodes perseae, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza degli organismi nocivi; e
iv) immediatamenteprima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacuse Tetraleurodes perseae, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichumalienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromaee Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5.4
Talee senza radici di piante da impianto di Persea americanaMill., con un diametro massimo di 2 cm

ex 0602.10

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Aonidiellaorientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii,Retithripssyriacus, Scirtothrips dorsaliseTetraleurodes perseae;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis, Aulacaspistubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccusmarginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacuse Tetraleurodes perseae, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza degli organismi nocivi; e
iv) immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacuse Tetraleurodes perseae, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromaee Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
6.
Vegetali innestati radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L.

ex 0602.90

Israele

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Euwallaceafornicatussensu lato e Fusarium euwallaceae;
ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;
iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
o
2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatussensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatussensu lato e Fusarium euwallaceaedall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallacea fornicatussensu lato, quanto meno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della pre­senza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatussensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iv) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta, e
iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
7.
Vegetali da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di Robinia pseudoacaciaL.

ex 0602.90

Turchia

a.
Constatazione ufficiale che:
i) le piante sono indenni da Pochaziashantungensis;
ii) il sito di produzione è risultato indenne da Pochazia shantungensisnel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione delle piante; e
iii) immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Pochazia shantungensis, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;
b.
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1);
ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
8.
Frutti di Momordica charantia L.

ex 0709.9999

Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

Constatazione ufficiale che i frutti:
a.
sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmiKarny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per scritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato,
o
b.
sono originari di un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei confronti del Thrips palmiKarny e, immediatamente prima dell’esportazione, sono risultati indenni da tale organismo nocivo e/o esenti dai relativi sintomi in seguito a un’ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31,
e
sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione da Thrips PalmiKarny una volta lasciato il sito di produzione,
e
nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,
o
c.
sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico efficace per garantire l’indennità da Thrips palmiKarny che includa almeno il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:
i) il sito di produzione:
– è stato dotato di trappole adesive per l’individuazione del Thrips palmiKarny durante l’intero ciclo di produzione,
– è stato sottoposto ad almeno tre ispezioni settimanali ed è risultato esente da sintomi e/o indenne dall’organismo nocivo rilevante durante l’intero ciclo di produzione; in caso di sospetta presenza di Thrips palmi Karny, sono stati applicati trattamenti appropriati per garantire l’assenza di tale organismo nocivo,
– è stato sottoposto a un efficace diserbo per eliminare gli ospiti alternativi del Thrips palmi Karny, e
ii) i frutti sono stati oggetto di efficaci misure di controllo culturale nei confronti del Thrips palmi Karny e tali misure sono state comunicate all’UFAG o alla Commissione, in anticipo e per scritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato, e
iii) i frutti raccolti sono stati:
– manipolati e trasportati nei centri di confezionamento in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il sito di produzione,
– spazzolati e lavati con acqua contenente un disinfettante per garantire l’assenza di larve o di esemplari adulti di Thrips palmiKarny,
– manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il centro di confezionamento,
– immediatamente prima dell’esportazione, sono risultati esenti da sintomi ascrivibili al Thrips palmiKarny in seguito a un’ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31,
iv) nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

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