Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura
e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)

del 29 novembre 2019 (Stato 1° dicembre 2020)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell’ordinanza
del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV),

ordina:

Allegato 1 6

6 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).

(art. 1)

1

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile  

1 Sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie ne­gli al­le­ga­ti 2–4, le equi­va­len­ze ter­mi­no­lo­gi­che tra gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE men­zio­na­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za e la pre­sen­te or­di­nan­za fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1.

2 Se la pre­sen­te or­di­nan­za ri­man­da ad at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che, a lo­ro vol­ta, ri­man­da­no ad al­tri at­ti dell’UE, in luo­go di ta­li at­ti dell’UE si ap­pli­ca il di­rit­to sviz­ze­ro di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione  

Le mer­ci tem­po­ra­nea­men­te esclu­se dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne, le con­di­zio­ni d’im­por­ta­zio­ne e la du­ra­ta dell’esclu­sio­ne dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 2.

Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi  

Le mi­su­re vol­te a im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di nuo­vi or­ga­ni­smi no­ci­vi che po­treb­be­ro ri­ve­lar­si par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e non fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del DE­FR e del DA­TEC del 14 no­vem­bre 20192 con­cer­nen­te l’or­di­nan­za sul­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li (OSalV-DE­FR-DA­TEC) so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 3.

Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato  

Le mi­su­re spe­cia­li adot­ta­te in ca­so di ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to per im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi di cui all’al­le­ga­to 1 OSalV-DE­FR-DA­TEC3 so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 4.

Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato 4  

Le mer­ci per le qua­li si ap­pli­ca un di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne pre­ven­ti­vo da de­ter­mi­na­ti Sta­ti ter­zi a cau­sa del ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to so­no elen­ca­te all’al­le­ga­to 5.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020, in vi­go­re dal 15 ago­sto 2020 (RU 2020 3371).

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za dell’UFAG del 29 no­vem­bre 20175 con­cer­nen­te le mi­su­re fi­to­sa­ni­ta­rie per l’agri­col­tu­ra e l’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le è abro­ga­ta.

Art. 7 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020.

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea

Svizzera

a.
Espressioni in italiano
Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

Zona infestata

Zona infetta

b.
Espressioni in tedesco
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

Europäische Union / Union

Schweiz

Europäische Kommission / Kom­mission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

Mitgliedstaaten

Kantone

Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz

Befallszone

Befallsherd

Ausrottung

Tilgung

c.
Espressioni in francese
Communauté européenne /

Com­munauté

Suisse

Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne /

Com­mission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

Art. 33, 43 e 65–70 OSalV

Direttiva 92/90/CEE della Commis­sione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Art. 76–82 OSalV

Direttiva 92/105/CEE della Commis­sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

Art. 83–88 OSalV

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC7

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’intro­duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

OSalV

Art. 13 par. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC

Art. 13a par. 1

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSalV

Art. 13c par. 1

Art. 43 cpv. 2–4 e 64 cpv. 1 OSalV

Art. 13c par. 8

Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19518 per la protezione dei vegetali

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

OSalV

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV

Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV

Art. 29

Art.23

Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSalV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

OSalV-DEFR-DATEC

All. II

All. 1 OSalV-DEFR-DATEC

All. IV

All. 3 OSalV-DEFR-DATEC

All. V

All. 4 OSalV-DEFR-DATEC

All. VI

All. 5 OSalV-DEFR-DATEC

All. VII

All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC

Direttiva 2004/103/CE della Commis­sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni rela­tive a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSalV

Direttiva 2008/61/CE della Commis­sione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.

Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 2

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Patate originarie dell’Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

L’importazione di tuberi di Solanum tuberosumL. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate:

a.
non sono destinate alla coltivazione;
b.
provengono da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall’Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta­zione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)10 e riconosciute come tali dall’Unio­ne europea ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE11;
c.
oltre alle esigenze fissate nell’allegato 3 OSalV-DEFR-DATEC12 per i tuberi di Solanum tuberosum L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

10 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards

11 Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

12 RS 916.201

1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione conformemente al numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quan­tità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all’importazione

1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’arti­colo 43 capoverso 1 OSalV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2020.

Allegato 3 13

13 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).

(art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 14

1 Virus del mosaico del pepino

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino si applicano gli articoli 1–4 della decisione 2004/200/CE15 e l’allegato ivi menzionato.

15 Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, versione GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 Le sementi di pomodoro che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2004/200/CE possono essere importate anche in Svizzera.

1.2.2 Gli studi ufficiali menzionati nell’articolo 4 della decisione 2004/200/CE per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti sono eseguiti dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si appli­cano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/27016 e gli allegati I e II ivi menzionati.

16 Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita(Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.

2.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Pomacea (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE17 e gli allegati I e II ivi menzionati.

17 Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE possono essere importati anche in Svizzera.

3.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2020/88518.

18 Decisione di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonassyringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione della GU L 205 del 29.06.2020, pag. 9.

4.2 Disposizione speciale

I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’in­terno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/885 possono essere importati anche in Svizzera.

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/119119.

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6.

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1 I vegetali e le sementi specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 possono essere importati anche in Svizzera.

5.2.2 L’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è il servizio cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, la presenza o il sospetto vanno notificati al SFF.

5.2.3 Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF.

5.2.4 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure:

a.
la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture;
b.
misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come unità di decontaminazione e l’utilizzo di attrezzature di protezione personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di produzione.

5.2.5 Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che la supposizione d’infestazione ai sensi del numero 5.2.4 non è comprovabile, la quarantena e le misure d’igiene vengono revocate.

5.2.6 Le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo menzionate nell’ar­ticolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in particolare:

a.
la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie;
b.
la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale;
c.
il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati.

5.2.7 Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6.

5.2.8 Invece del termine menzionato nell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

5.2.9 Le sementi specificate originarie di Paesi terzi già immagazzinate prima del 15 agosto 2020 possono essere importate in Svizzera soltanto se nella rubrica «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario figura la dichiarazione ufficiale di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettera a numero ii del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.

6 Virus Rose Rosette

6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/173920.

20 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette, GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12.

Allegato 4 21

21 Aggiornato dal n. I delle O dell’UFAG del 2 set. 2020 (RU 2020 3643) e del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 22

1 Thrips palmi Karny originario della Thailandia

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Thrips palmi Karny nell’importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l’articolo 1 della decisione 98/109/CE23 e l’allegato ivi menzionato.

23 Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47.

1.2 Disposizioni speciali

Le ispezioni menzionate al numero 3 dell’allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/120124.

24 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera.

2.2.2 I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

2.2.3 Per effettuare le indagini di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF.

2.2.4 In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all’articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l’alta vigilanza del SFF.

2.2.5 Il piano di emergenza di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è istituito dal SFF.

2.2.6 La separazione di aree delimitate di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF.

2.2.7 È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF.

2.2.8 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF.

2.2.9 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell’arti­colo 7 paragrafo 3 e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è presupposto il consenso del SFF.

2.2.10 Per le relazioni di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ul­timo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/71525.

25 Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/449, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 76.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I punti di entrata di cui all’articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF.

3.2.2 Dopo l’esecuzione delle ispezioni menzionate nell’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione o in un deposito di cui all’articolo 15 di detta decisione di esecuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF.

3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.

3.2.4 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli
13–15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.

3.2.5 L’importazione di frutti freschi di Citrus limon (L.) N. Burm.f. (voce della tariffa doganale26 ex 0805.5000) e Citrus sinensis(L.) Osbeck (voce della tariffa doganale ex 0805.1000) originari dell’Argentina è vietata fino al 30 aprile 2021.

26 RS 632.10Allegato

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/63827.

27 Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1598, GU L 248 del 26.9.2019, pag. 86.

4.2 Disposizioni speciali

4.2.1 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2 paragrafi 1–3 e 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi del articolo 76 OSalV che sono garantiti dal SFF.

4.2.2 Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per trasporto dei vegetali specificati nell’Unione si intende l’importazione nell’UE o in Svizzera.

4.2.3 L’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l’organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell’UE in cui si trova il punto di entrata nell’UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV l’organismo ufficiale responsabile è il SFF.

4.2.4 I Cantoni comunicano al SFF entro il 31 marzo i risultati dei rilevamenti effettuati nell’anno civile precedente.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/150328.

28 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9.

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF.

5.2.2 L’istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.

5.2.3 Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera.

5.2.4 Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera.

5.2.5 Invece del termine menzionato nell’articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

Allegato 5 29

29 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).

(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

1 Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo

1.1 Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, appartenenti ai seguenti generi o specie:

Voce di tariffa30

Designazione genere o specie

Paese di origine

ex 0602

Acacia Mill

Tutti gli Stati terzi

ex 0602

AcerL.

ex 0602

Albizia Durazz; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Albizia julibrissin Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus caricaL.

ex 0602

Fraxinus L.

Voce di tariffa

Designazione genere o specie

Paese di origine

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

JasminumL.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

RobiniaL.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Robinia pseudoacacia L. provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

ex 0602

SalixL.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

TiliaL.

ex 0602

Ulmus L.

1.2Vegetali di Ullucus tuberosus appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da qualsiasi Stato terzo:

Voce di tariffa

Designazione specie

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0714.90

Ullucus tuberosus Loz

1.3Frutti di Momordica L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente Thrips palmi Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il contenimento del parassita:

Voce di tariffa

Designazione genere o specie

ex 0709.9999

Momordica L.

30 RS 632.10, Allegato

2 Merci per cui non si applica un divieto d’importazione preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti

Designazione merce

Voce di tariffa

Paese di origine

Requisiti

1. Vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm conAlbizia julibrissin Durazzini

ex 0602.90

Israele

Constatazione ufficiale che:

a.
i vegetali provengono da un luogo di produzione che è registrato presso l’organizzazione fitosanitaria nazionale ed è sorvegliato da questa organizzazione;
b.
i vegetali provengono da superfici di coltivazione destinate alla produzione di vegetali per l’esportazione con una distanza idonea dalle altre superfici di coltivazione affinché vi sia una sufficiente protezione da un’infezione di Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea;
c.
i vegetali provengono da superfici di coltivazione sottoposte a trattamenti efficaci contro Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus e Fusarium euwallacea e i trattamenti sono stati effettuati nel momento opportuno;
d.
sono state effettuate ispezioni ufficiali a intervalli adeguati sulle superfici di coltivazione e sulla base di tali ispezioni le superfici di coltivazione sono risultate indenni da Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus e Fusarium euwallacea;
e.
i vegetali sono risultati indenni da Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus e Fusarium euwallacea; qualora siano constatati sintomi di questi organismi nocivi, l’assenza di questi ultimi va confermata mediante l’utilizzo di test;
f.
per i vegetali provenienti o elaborati in aziende che al fine della tracciabilità sono state ufficialmente registrate; e
g.
durante il trasporto dalla superficie di coltivazione al luogo di destinazione, i vegetali sono scortati da documenti rilasciati sotto sorveglianza dell’organizzazione fitosanitaria nazionale che ne garantiscono la tracciabilità.

2. Vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm conRobinia pseudoacacia L.

ex 0602.90

Israele

Costatazione ufficiale che:

a.
i vegetali provengono da un luogo di produzione che è registrato presso l’organizzazione fitosanitaria nazionale ed è sorvegliato da questa organizzazione;
b.
i vegetali provengono da superfici di coltivazione destinate alla produzione di vegetali per l’esportazione con una distanza idonea dalle altre superfici di coltivazione affinché vi sia una sufficiente protezione da un’infezione di Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusariumeuwallacea;
c.
i vegetali provengono da superfici di coltivazione sottoposte a trattamenti efficaci contro Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus e Fusarium euwallacea e i trattamenti sono stati effettuati nel momento opportuno;
d.
sono state effettuate ispezioni ufficiali a intervalli adeguati sulle superfici di coltivazione e sulla base di tali ispezioni le superfici di coltivazione sono risultate indenni da Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusariumeuwallacea;
e.
i vegetali sono risultati indenni da Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus e Fusarium euwallacea; qualora siano constatati sintomi di questi organismi nocivi, l’assenza di questi ultimi va confermata mediante l’utilizzo di test;
f.
per i vegetali provenienti o elaborati in aziende che al fine della tracciabilità sono state ufficialmente registrate; e
g.
durante il trasporto dalla superficie di coltivazione al luogo di destinazione, i vegetali sono scortati da documenti rilasciati sotto sorveglianza dell’organizzazione fitosanitaria nazionale che ne garantiscono la tracciabilità.

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