Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura
e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)
del 29 novembre 2019 (Stato 1° dicembre 2020)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell’ordinanza
del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV),
ordina:
Allegato 1 66 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
6 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
1
Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 3.
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC3 sono indicate nell’allegato 4.
Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato 4
Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020, in vigore dal 15 agosto 2020 (RU 2020 3371).
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20175 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.
5 [RU 2017 7587, 2018 847n. II2383, 2019 1819]
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Equivalenze terminologiche
2 Diritto applicabile
Allegato 2
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
1 Patate originarie dell’Egitto
1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi
1.3 Notifica di una partita
1.4 Controllo all’importazione
1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
Allegato 3 1313 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
13 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 1414 RS 916.201
14 RS 916.201
1 Virus del mosaico del pepino
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
1.2 Disposizioni speciali
2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
2.2 Disposizioni speciali
3 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
3.2 Disposizioni speciali
4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
4.2 Disposizione speciale
5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
5.2 Disposizioni speciali
6 Virus Rose Rosette
6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Allegato 4 2121 Aggiornato dal n. I delle O dell’UFAG del 2 set. 2020 (RU 2020 3643) e del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
21 Aggiornato dal n. I delle O dell’UFAG del 2 set. 2020 (RU 2020 3643) e del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 2222 RS 916.201
22 RS 916.201
1 Thrips palmi Karny originario della Thailandia
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
1.2 Disposizioni speciali
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
2.2 Disposizioni speciali
3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
3.2 Disposizioni speciali
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
4.2 Disposizioni speciali
5 Aromia bungii (Faldermann)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
5.2 Disposizioni speciali
Allegato 5 2929 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).
29 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).