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Ordinanza dell’UFAM
concernente le misure fitosanitarie per le foreste
(OMF-UFAM)

del 29 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM),

visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV),2

ordina:

1 RS 916.20

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

Allegato 1 9

9 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

(art. 1)

1

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile  

1 Sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie ne­gli al­le­ga­ti 2–4, le equi­va­len­ze ter­mi­no­lo­gi­che tra gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE ci­ta­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za e la pre­sen­te or­di­nan­za fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1.

2 Se la pre­sen­te or­di­nan­za ri­man­da ad at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che, a lo­ro vol­ta, ri­man­da­no ad al­tri at­ti dell’UE, in luo­go di ta­li at­ti dell’UE si ap­pli­ca il di­rit­to sviz­ze­ro di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione  

Le mer­ci tem­po­ra­nea­men­te esclu­se dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne, le con­di­zio­ni d’im­por­ta­zio­ne e la du­ra­ta dell’esclu­sio­ne dal di­vie­to d’im­por­ta­zio­ne so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 2.

Art. 2a Condizioni specifiche per l’importazione riconosciute come equivalenti 3  

Le mer­ci per la cui im­por­ta­zio­ne da Sta­ti ter­zi si ap­pli­ca­no con­di­zio­ni ri­co­no­sciu­te co­me equi­va­len­ti al­le con­di­zio­ni spe­ci­fi­che di cui all’al­le­ga­to 7 dell’or­di­nan­za del DE­FR e del DA­TEC del 14 no­vem­bre 20194 con­cer­nen­te l’or­di­nan­za sul­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li (OSalV-DE­FR-DA­TEC) so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 2a.

3 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

4 RS 916.201

Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi 5  

Le mi­su­re vol­te a im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di nuo­vi or­ga­ni­smi no­ci­vi che po­treb­be­ro ri­ve­lar­si par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e non fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 OSalV-DE­FR-DA­TEC6 so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 3.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

6 RS 916.201

Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato 7  

Le mi­su­re spe­cia­li adot­ta­te in ca­so di ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to per im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di de­ter­mi­na­ti or­ga­ni­smi no­ci­vi di cui all’al­le­ga­to 1 OSalV-DE­FR-DA­TEC8 so­no in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 4.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UFAM del 19 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

8 RS 916.201

Art. 5 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea

Svizzera

a.
Espressioni in italiano

Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Stati terzi

Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV

Introduzione nel territorio della Comunità

Importazione in Svizzera da uno Stato terzo

Zona infestata

Focolaio d’infestazione

b.
Espressioni in francese
Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne /

Commis­sion

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union /

la Com­munauté

Importation en provenance d’un État tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

c.
Espressioni in francese

Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un Pays tiers

Zone contaminée

Foyer de contamination

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Art. 76–82 OSalV

Direttiva 92/105/CEE della Commis­sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

Art. 83–88 OSalV

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

OSalV

Art. 13 cpv. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC10

Art. 13a cpv. 1

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSalV

Art. 13c cpv. 1

Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSalV

Direttiva 2004/103/CE della Commis­sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSalV

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV

Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV

Art. 29

Art. 23 OSalV

Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSalV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro
gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

All. II

All. 1 OSalV-DEFR-DATEC

All. IV

All. 3 OSalV-DEFR-DATEC

All. V

All. 4 OSalV-DEFR-DATEC

All. VI
All. 5 OSalV-DEFR-DATEC
All. VII
All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC

Allegato 2 11

11 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

1.1 Esclusione dal divieto d’importazione

L’importazione di vegetali di ChamaecyparisSpach, JuniperusL. e PinusL., a eccezione dei frutti e delle sementi originari della Repubblica di Corea, è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell’allegato della decisione 2002/499/CE12;
b.
il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dalla Repubblica di Corea, dei vivai riconosciuti per l’esportazione in Europa di cui al numero 3 dell’allegato della decisione 2002/499/CE;
c.
i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC13, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisione 2002/499/CE.

12 Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, GU L 168 del 27.6.2010, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione 2010/646/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 98.

13 RS 916.201

1.2 Notifica di una partita destinata all’importazione

La data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vege­tali di cui al numero 1.1, la sua quantità e il luogo di sbarco della partita nell’UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

1.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati all’arti­colo 4 della decisione 2002/499/CE.

1.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente alla decisione 2002/499/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

2 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

2.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/121714, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
b.
il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
c.
i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione 2020/1217 (UE).

14 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da im­pianto, di Chamaecyparis Spach, JuniperusL. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE, versione secondo GU L 277 del 26.8.2020, pag. 6.

2.2 Notifica di una partita destinata all’importazione

La data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il loro luogo di sbarco nell’UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

2.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

2.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

Allegato 2a 15

15 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

(art. 2a)

Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

1 Legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato

1.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l’importazione di legno di frassino (Fraxinus L.) di cui all’allegato 7 numero 87 OSalV-DEFR-DATEC16, originario del Canada o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’allegato 7 numero 87 lettere a e b OSalV-DEFR-DATEC:

a.
il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena e da potenziali organismi nocivi da quarantena;
b.
il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni:
1.
la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/91817 della Commissione»,
2.
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
3.
il nome dell’impianto autorizzato in Canada;
c.
il legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

16 RS 916.201

17 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, versione secondo GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14.

1.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 1.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

2 Legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

2.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l’importazione di legno di frassino (Fraxinus L.) di cui all’allegato 7 numero 87 OSalV-DEFR-DATEC, originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’alle­gato 7 numero 87 lettere a e b OSalv-DEFR-DATEC:

a.
il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario emesso negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena e da potenziali organismi nocivi da quarantena;
b.
il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
1.
la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/100218 della Commissione»,
2.
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
3.
il nome dell’impianto autorizzato negli Stati Uniti;
c.
il legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

18 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, versione secondo GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122.

2.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 2.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

Allegato 3 19

19 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

(art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 2020

1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE21 e gli allegati I e II ivi menzionati.

21 Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.

1.2.2 Invece del termine stabilito all’articolo 6 paragrafo 2 della decisione 2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

2 ...

Allegato 4 22

22 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC

1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC23, in caso di rischio fitosanitario elevato, all’importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/113724.

23 RS 916.201

24 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni Stati terzi, GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si parla di materiale da imballaggio in legno originario della Cina, nella presente ordinanza s’intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l’articolo 2 lettera k OSalV.

1.2.2 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell’impor­tazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell’allegato 7 numeri 9–14 OSalV-DEFR-DATEC.

1.2.4 le unità d’imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.

1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.

1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:

a.
se l’importatore ha notificato l’importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l’arrivo della merce nel luogo d’ispezione;
b.
nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall’arrivo della merce nel luogo d’ispezione.

1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.

1.2.8 Invece dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si applica la seguente tabella:

Codice NC / voce di tariffa doganale

Descrizione

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2514

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

2521

Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

Legno, carbone di legno e prodotti in legno

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno

4421

Altri lavori di legno

Sughero e lavori di sughero

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Copricapi e parti di copricapi

6501

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

6801

Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

6803

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

6804

Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

Prodotti ceramici

6901

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6904

Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia

6906

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica

6907

Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica

6912

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana

6914

Altri lavori di ceramica

Vetro e lavori di vetro

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retro­visivi

Perle naturali o da allevamento, pietre preziose, gioielli o simili, metalli preziosi, metalli preziosi placcati e prodotti derivati; gioielli fantasia; monete

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

Ferro e acciaio

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

7303

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305

Altri tubi (p. es. saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio

7306

Altri tubi e profilati cavi (p. es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro o acciaio

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7317

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

Rame e lavori di rame

7411

Tubi di rame

7412

Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame

Alluminio e lavori di alluminio

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio

Altri metalli non preziosi; cermeti; lavori di questi materiali

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

Attrezzi, utensili taglienti, posate in metalli non preziosi; parte di questi prodotti, in metalli non preziosi

8205

Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

Macchine e apparecchi elettrici e altri apparecchi elettrotecnici come pure loro parti; registratori e riproduttori di suoni, videoregistratori e videoriproduttori come pure parti e accessori per questi apparecchi

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Automobili, trattori, motociclette, biciclette e altri veicoli agricoli; loro parti e accessori

8708

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE25 e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 526 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ivi menzionata.

25 Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38.

26 L’ISPM n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera.

2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capo­verso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

3 Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE27 e gli allegati I-III ivi menzionati.

27 Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, pag. 42, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.

3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/89328 e gli allegati I-III ivi menzionati.

28 Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 dell’11.6.2015, pag. 16.

4.2 Disposizioni speciali

4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 possono essere introdotti anche in Svizzera.

4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:

a.
si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
b.
figura tra le seguenti descrizioni:

Codice NC / voce di tariffa doganale

Descrizione

4401.1200

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401.2200

Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401.4000

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403.1290

Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9300

Legno di faggio (Fagus spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9400

Legno di faggio (Fagus spp.), altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9500

Legno di betulla (Betula spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9600

Legno di betulla (Betula spp.), altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9700

Legno di pioppo (Populus spp.), anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403.9900

Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio (Fagus spp.), dal pioppo (Populus spp.) o dalla betulla (Betula spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4404.2000

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traverse di legno per strade ferrate

4407.9200

Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.93

Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.95

Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.96

Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.97

Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio (Fagus spp.), dall’acero (Acer spp.), dal frassino (Fraxinus spp.), dalla betulla (Betula spp.) o dal pioppo (Populus spp.), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

9406.1000

Costruzioni prefabbricate di legno

5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/
203229.

29 Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione secondo GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94.

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.

5.2.2 Laddove, conformemente all’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

6 Legno di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e di Pterocarya rhoifoliaSiebold & Zucc., originario del Canada o degli Stati Uniti

6.1 Deroga temporanea alle condizioni specifiche per l’importazione

In deroga alle condizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato 7 numero 87 OSalV-DEFR-DATEC, l’importazione di legno di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originario del Canada o degli Stati Uniti è autorizzata se il legno è accompagnato da una dichiarazione ufficiale di cui all’allegato 7 numero 87 lettera a o c OSalV-DEFR-DATEC.

6.2 Durata della deroga alle condizioni specifiche per l’importazione

La deroga alle condizioni specifiche per l’importazione si applica durante il periodo indicato nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/116430.

30 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti, versione secondo GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6.

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