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Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)1

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° giugno 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16,
19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2,
30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2,
42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza
del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali (OsAlA),4

ordina:

2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 916.307

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1739).

Sezione 1: Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali  

Gli ali­men­ti per ani­ma­li de­vo­no es­se­re con­for­mi al­le di­spo­si­zio­ni tec­ni­che re­la­ti­ve al­le im­pu­ri­tà e ad al­tre pro­prie­tà chi­mi­che ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 1.1.

Art. 1a Materie prime che non devono essere notificate 5  

L’elen­co del­le ma­te­rie pri­me che non de­vo­no es­se­re no­ti­fi­ca­te fi­gu­ra nell’al­le­ga­to 1.4.

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 15 mag. 2013, in vi­go­re dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1739).

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale  

So­no vie­ta­ti o au­to­riz­za­ti con re­stri­zio­ni l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to e l’uso co­me ali­men­ti per ani­ma­li del­le so­stan­ze ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 4.1.

Art. 3 Maggiori controlli  

1 L’al­le­ga­to 4.2 par­te 1 con­tie­ne l’elen­co de­gli ali­men­ti per ani­ma­li la cui im­por­ta­zio­ne sot­to­stà a mag­gio­ri con­trol­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 58 OsA­lA. Nel­lo stes­so so­no in­di­ca­ti an­che i con­trol­li spe­ci­fi­ci con le re­la­ti­ve fre­quen­ze per pro­dot­to e Pae­se d’ori­gi­ne.

2 Qua­lo­ra pro­ven­ga­no da Pae­si ester­ni all’UE, gli ali­men­ti per ani­ma­li elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 4.2 par­te 1 pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti in Sviz­ze­ra sol­tan­to su pre­av­vi­so, at­tra­ver­so gli ae­ro­por­ti di Gi­ne­vra e Zu­ri­go.

3 All’at­to del­la li­be­ra­zio­ne del­la mer­ce con­trol­la­ta l’or­ga­ni­smo di con­trol­lo com­pi­la un do­cu­men­to d’ac­com­pa­gna­men­to se­con­do l’al­le­ga­to 4.2 par­te 2, che de­ve ac­com­pa­gna­re la mer­ce fi­no al con­su­ma­to­re fi­na­le.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali  

1 Fat­te sal­ve le con­di­zio­ni d’uso sta­bi­li­te nell’au­to­riz­za­zio­ne, le ma­te­rie pri­me e gli ali­men­ti com­ple­men­ta­ri per ani­ma­li non de­vo­no con­te­ne­re ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li in quan­ti­tà di ol­tre il cen­tu­plo del­la con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma con­sen­ti­ta ne­gli ali­men­ti com­ple­ti per ani­ma­li o di ol­tre il quin­tu­plo nel ca­so dei coc­ci­dio­sta­ti­ci e de­gli isto­mo­no­sta­ti­ci.

2 Il cen­tu­plo del­la con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma di ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li con­sen­ti­to ne­gli ali­men­ti com­ple­ti per ani­ma­li può es­se­re su­pe­ra­to so­lo se la com­po­si­zio­ne dei pro­dot­ti in que­stio­ne sod­di­sfa il par­ti­co­la­re fi­ne nu­tri­zio­na­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 OsA­lA. Le con­di­zio­ni d’uso di ta­li ali­men­ti per ani­ma­li so­no spe­ci­fi­ca­te nell’elen­co de­gli sco­pi d’uti­liz­zo per ali­men­ti die­te­ti­ci per ani­ma­li se­con­do l’al­le­ga­to 3.16.

6 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 21 mag. 2014, in vi­go­re dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Alimenti dietetici per animali 7  

1 L’elen­co de­gli sco­pi d’uti­liz­zo au­to­riz­za­ti de­gli ali­men­ti per ani­ma­li de­sti­na­ti a par­ti­co­la­ri fi­ni nu­tri­zio­na­li (ali­men­ti die­te­ti­ci per ani­ma­li) e del­le ri­spet­ti­ve ca­rat­te­ri­sti­che nu­tri­zio­na­li par­ti­co­la­ri è ri­por­ta­to nell’al­le­ga­to 3.1.

2 Le esi­gen­ze per gli ali­men­ti per ani­ma­li im­mes­si sul mer­ca­to sot­to for­ma di bo­lo so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 3.2.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 21 mag. 2014, in vi­go­re dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).

Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni  

1 L’eti­chet­ta­tu­ra del­le ma­te­rie pri­me, de­gli ali­men­ti com­po­sti o de­gli ali­men­ti die­te­ti­ci per ani­ma­li e la pre­sen­ta­zio­ne dell’eti­chet­ta­tu­ra pos­so­no ri­chia­ma­re l’at­ten­zio­ne, in par­ti­co­la­re, sul­la pre­sen­za o as­sen­za di una so­stan­za nell’ali­men­to per ani­ma­li, su una spe­ci­fi­ca ca­rat­te­ri­sti­ca nu­tri­zio­na­le o pro­ces­so o su una fun­zio­ne spe­ci­fi­ca a ciò cor­re­la­ta, pur­ché sia­no adem­piu­te le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
l’in­di­ca­zio­ne è og­get­ti­va, ve­ri­fi­ca­bi­le dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) e com­pren­si­bi­le per l’uti­liz­za­to­re dell’ali­men­to per ani­ma­li;
b.
lo sta­bi­li­men­to re­spon­sa­bi­le dell’eti­chet­ta­tu­ra for­ni­sce, su ri­chie­sta dell’UFAG, una pro­va scien­ti­fi­ca del­la ve­ri­di­ci­tà dell’in­di­ca­zio­ne, me­dian­te ri­fe­ri­men­to a do­cu­men­ti scien­ti­fi­ci pub­bli­ca­men­te ac­ces­si­bi­li o a ri­cer­che do­cu­men­ta­te ef­fet­tua­te dall’im­pre­sa. La pro­va scien­ti­fi­ca de­ve es­se­re di­spo­ni­bi­le al mo­men­to dell’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to dell’ali­men­to per ani­ma­li. Gli ac­qui­ren­ti pos­so­no espri­me­re all’UFAG i lo­ro dub­bi in me­ri­to al­la ve­ri­di­ci­tà di un’in­di­ca­zio­ne. Se l’UFAG giun­ge al­la con­clu­sio­ne che la pro­va scien­ti­fi­ca re­la­ti­va a un’in­di­ca­zio­ne è in­gan­ne­vo­le, esi­ge che ven­ga eli­mi­na­ta l’in­di­ca­zio­ne in que­stio­ne.

2 So­no con­sen­ti­te in­di­ca­zio­ni ri­guar­dan­ti l’ot­ti­miz­za­zio­ne dell’ali­men­ta­zio­ne e l’in­te­gra­zio­ne o il sod­di­sfa­ci­men­to del­le esi­gen­ze fi­sio­lo­gi­che, a con­di­zio­ne che non con­ten­ga­no una del­le in­di­ca­zio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 3 let­te­ra a.

3 L’eti­chet­ta­tu­ra del­le ma­te­rie pri­me o de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li e la pre­sen­ta­zio­ne dell’eti­chet­ta­tu­ra non de­vo­no com­por­ta­re al­le­ga­zio­ni se­con­do le qua­li la ma­te­ria pri­ma o l’ali­men­to com­po­sto per ani­ma­li:

a.
pre­vie­ne, trat­ta o cu­ra una ma­lat­tia, fat­ta ec­ce­zio­ne per i coc­ci­dio­sta­ti­ci e gli isto­mo­no­sta­ti­ci; la pre­sen­te let­te­ra non si ap­pli­ca tut­ta­via al­le in­di­ca­zio­ni ri­guar­dan­ti la pre­ven­zio­ne de­gli squi­li­bri nu­tri­zio­na­li, a con­di­zio­ne che a ciò non si as­so­ci al­cun sin­to­mo pa­to­lo­gi­co;
b.
ha un par­ti­co­la­re fi­ne nu­tri­zio­na­le men­zio­na­to nell’elen­co de­gli sco­pi d’uti­liz­zo ri­por­ta­to nell’al­le­ga­to 3.1, tran­ne nei ca­si in cui adem­pie le con­di­zio­ni in es­so sta­bi­li­te.
Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali  

1 L’in­di­ca­zio­ne dell’elen­co de­gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li de­ve es­se­re con­for­me ai re­qui­si­ti del ca­pi­to­lo I dell’al­le­ga­to 8.2 o del ca­pi­to­lo I dell’al­le­ga­to 8.3, tran­ne nei ca­si in cui le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve all’eti­chet­ta­tu­ra per l’au­to­riz­za­zio­ne dell’ad­di­ti­vo per ali­men­ti per ani­ma­li in que­stio­ne pre­ve­do­no al­tri­men­ti.

2 Il te­no­re d’ac­qua de­ve es­se­re in­di­ca­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1.1 nu­me­ro 6.

3 Ul­te­rio­ri di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di eti­chet­ta­tu­ra so­no ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 8.1.

Art. 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime  

1 Ol­tre ai re­qui­si­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA, l’eti­chet­ta­tu­ra del­le ma­te­rie pri­me de­ve com­pren­de­re le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
l’in­di­ca­zio­ne ob­bli­ga­to­ria cor­ri­spon­den­te al­la ri­spet­ti­va ca­te­go­ria se­con­do l’elen­co ri­por­ta­to nell’al­le­ga­to 1.2; o
b.
le in­di­ca­zio­ni pre­vi­ste dal ca­ta­lo­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 OsA­lA per la ma­te­ria pri­ma in que­stio­ne.

2 L’eti­chet­ta­tu­ra del­le ma­te­rie pri­me con­te­nen­ti ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li de­ve com­pren­de­re le in­di­ca­zio­ni sup­ple­men­ta­ri se­guen­ti:

a.
le spe­cie ani­ma­li o le ca­te­go­rie di ani­ma­li cui è de­sti­na­ta la ma­te­ria pri­ma, se gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li in que­stio­ne non so­no au­to­riz­za­ti per tut­te le spe­cie ani­ma­li o lo so­no in con­cen­tra­zio­ni mas­si­me per de­ter­mi­na­te spe­cie;
b.
le istru­zio­ni per l’uso cor­ret­to se­con­do l’al­le­ga­to 8.1 nu­me­ro 4, se per l’ad­di­ti­vo per ali­men­ti per ani­ma­li in que­stio­ne è sta­ta sta­bi­li­ta una con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma;
c.
la du­ra­ta mi­ni­ma di con­ser­va­zio­ne per gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li che non so­no ad­di­ti­vi tec­no­lo­gi­ci.
Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali  

1 Ol­tre ai re­qui­si­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA, l’eti­chet­ta­tu­ra de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li de­ve com­pren­de­re le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
le spe­cie ani­ma­li o le ca­te­go­rie di ani­ma­li cui è de­sti­na­to l’ali­men­to com­po­sto per ani­ma­li;
b.8
le istru­zio­ni per l’uso cor­ret­to con l’in­di­ca­zio­ne del­lo sco­po dell’ali­men­to per ani­ma­li e le in­di­ca­zio­ni re­dat­te se­con­do l’al­le­ga­to 8.1 nu­me­ro 4 se l’ali­men­to con­tie­ne ad­di­ti­vi in quan­ti­tà su­pe­rio­re ai te­no­ri mas­si­mi fis­sa­ti per gli ali­men­ti com­ple­ti per ani­ma­li;
c.
qua­lo­ra il pro­dut­to­re non sia lo sta­bi­li­men­to re­spon­sa­bi­le dell’eti­chet­ta­tu­ra:
1.
il no­me o la dit­ta e l’in­di­riz­zo del pro­dut­to­re, o
2.
il nu­me­ro d’omo­lo­ga­zio­ne o di re­gi­stra­zio­ne del pro­dut­to­re;
d.
la du­ra­ta mi­ni­ma di con­ser­va­zio­ne, se­con­do le di­spo­si­zio­ni se­guen­ti:
1.
la di­ci­tu­ra «da con­su­mar­si en­tro ...», se­gui­ta dall’in­di­ca­zio­ne del­la da­ta (gior­no, me­se, an­no), per gli ali­men­ti per ani­ma­li fa­cil­men­te de­pe­ri­bi­li a cau­sa del pro­ces­so di de­te­rio­ra­men­to,
2.
la di­ci­tu­ra «da con­su­mar­si pre­fe­ri­bil­men­te en­tro ...», se­gui­ta dall’in­di­ca­zio­ne del­la da­ta (me­se e an­no), per gli al­tri ali­men­ti per ani­ma­li, o
3.
la di­ci­tu­ra «... (gior­ni o me­si) do­po la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne», se nell’am­bi­to dell’eti­chet­ta­tu­ra è in­se­ri­ta la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne;
e.
l’elen­co del­le ma­te­rie pri­me che com­pon­go­no l’ali­men­to per ani­ma­li, sot­to il ti­to­lo «Com­po­si­zio­ne», in­di­can­do il no­me di ogni ma­te­ria pri­ma, se­con­do l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o b, in or­di­ne de­cre­scen­te di im­por­tan­za pon­de­ra­le, cal­co­la­ta in ba­se al te­no­re d’ac­qua dell’ali­men­to com­po­sto; può es­se­re in­di­ca­ta an­che la per­cen­tua­le in pe­so;
f.
le in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie se­con­do il ca­pi­to­lo II dell’al­le­ga­to 8.2 o il ca­pi­to­lo II dell’al­le­ga­to 8.3.

2 L’elen­co men­zio­na­to nel ca­po­ver­so 1 let­te­ra e de­ve adem­pie­re i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
la de­no­mi­na­zio­ne e la per­cen­tua­le pon­de­ra­le di una ma­te­ria pri­ma se la pre­sen­za del­la ma­te­ria pri­ma è evi­den­zia­ta nell’eti­chet­ta­tu­ra in pa­ro­le, im­ma­gi­ni o gra­fi­ci;
b.
se le per­cen­tua­li pon­de­ra­li del­le ma­te­rie pri­me con­te­nu­te ne­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to non so­no in­di­ca­te sull’eti­chet­ta­tu­ra, lo sta­bi­li­men­to re­spon­sa­bi­le dell’eti­chet­ta­tu­ra, fer­me re­stan­do le di­spo­si­zio­ni sul­la pro­prie­tà in­tel­let­tua­le, met­te a di­spo­si­zio­ne dell’ac­qui­ren­te, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sui da­ti quan­ti­ta­ti­vi re­la­ti­vi al­la com­po­si­zio­ne del pro­dot­to, in un in­ter­val­lo del ± 15 per cen­to del va­lo­re, se­con­do la for­mu­la­zio­ne dell’ali­men­to per ani­ma­li;
c.
nel ca­so di ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia, ad ec­ce­zio­ne de­gli ani­ma­li da pel­lic­cia, l’in­di­ca­zio­ne del­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca del­la ma­te­ria pri­ma può es­se­re so­sti­tui­ta da quel­la del­la ca­te­go­ria se­con­do l’al­le­ga­to 1.3 cui ap­par­tie­ne la ma­te­ria pri­ma.

3 Per gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­ra c, l’al­le­ga­to 1.3 con­tie­ne un elen­co del­le ca­te­go­rie di ma­te­rie pri­me che pos­so­no es­se­re in­di­ca­te al po­sto del­le sin­go­le ma­te­rie pri­me nell’eti­chet­ta­tu­ra de­gli ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia, ad ec­ce­zio­ne de­gli ani­ma­li da pel­lic­cia.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali  

Ol­tre ai re­qui­si­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OsA­lA e gli ar­ti­co­li 8 e 9 del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’eti­chet­ta­tu­ra de­gli ali­men­ti per ani­ma­li de­sti­na­ti a par­ti­co­la­ri fi­ni nu­tri­zio­na­li de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la qua­li­fi­ca «die­te­ti­ci», ri­ser­va­ta esclu­si­va­men­te ad ali­men­ti per ani­ma­li de­sti­na­ti a par­ti­co­la­ri fi­ni nu­tri­zio­na­li, con­giun­ta­men­te al­la de­no­mi­na­zio­ne dell’ali­men­to per ani­ma­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OsA­lA;
b.
le in­di­ca­zio­ni pre­scrit­te per il ri­spet­ti­vo sco­po d’uti­liz­zo nel­le co­lon­ne da 1 a 6 dell’elen­co de­gli sco­pi d’uti­liz­zo pre­vi­sti se­con­do l’al­le­ga­to 3.1;
c.
l’in­di­ca­zio­ne di con­sul­ta­re un esper­to in nu­tri­zio­ne o un ve­te­ri­na­rio pri­ma dell’uso dell’ali­men­to per ani­ma­li o pri­ma di pro­lun­ga­re la du­ra­ta d’uti­liz­zo.
Art. 11 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia  

Ol­tre ai re­qui­si­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 9 del­la pre­sen­te or­di­nan­za, sull’eti­chet­ta de­gli ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia de­ve com­pa­ri­re un nu­me­ro di te­le­fo­no gra­tui­to o un al­tro mez­zo di co­mu­ni­ca­zio­ne ido­neo a con­sen­ti­re all’ac­qui­ren­te di ri­chie­de­re in­for­ma­zio­ni sup­ple­men­ta­ri ri­guar­do:

a.
agli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li con­te­nu­ti nell’ali­men­to per ani­ma­li da com­pa­gnia; e
b.
al­le ma­te­rie pri­me in es­si in­cor­po­ra­te, se la ca­te­go­ria è in­di­ca­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c.
Art. 12 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali  

Ol­tre ai re­qui­si­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA e gli ar­ti­co­li 8 e 9 del­la pre­sen­te or­di­nan­za, un ali­men­to per ani­ma­li che non sod­di­sfa i re­qui­si­ti le­ga­li, co­me ad esem­pio un ali­men­to con­ta­mi­na­to per ani­ma­li, de­ve ri­por­ta­re nell’eti­chet­ta­tu­ra le in­di­ca­zio­ni par­ti­co­la­ri se­con­do l’al­le­ga­to 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura  

1 Per quan­to ri­guar­da gli ali­men­ti per ani­ma­li con­fe­zio­na­ti, le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­re c, d ed e OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c o l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re c, d ed e del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re for­ni­te su una par­te dell’im­bal­lag­gio di­ver­sa da quel­la ri­ser­va­ta all’eti­chet­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 OsA­lA. In tal ca­so oc­cor­re spe­ci­fi­ca­re do­ve com­pa­io­no ta­li in­di­ca­zio­ni.

2 Le in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra f non so­no ne­ces­sa­rie per mi­sce­le di gra­ni in­te­ri, se­mi e frut­ti.

3 Nel ca­so de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li co­sti­tui­ti da non più di tre ma­te­rie pri­me non so­no ob­bli­ga­to­rie le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b, se dal­la de­scri­zio­ne ri­sul­ta chia­ra­men­te qua­li ma­te­rie pri­me so­no sta­te uti­liz­za­te.

4 Per quan­ti­ta­ti­vi di ma­te­rie pri­me o di ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li che non su­pe­ra­no i 20 chi­lo­gram­mi, de­sti­na­ti all’uti­liz­za­to­re fi­na­le e ven­du­ti sfu­si, le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA e gli ar­ti­co­li 8 e 9 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re for­ni­te all’ac­qui­ren­te me­dian­te ade­gua­ta af­fis­sio­ne nel pun­to ven­di­ta. In tal ca­so le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 1 o l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no tra­smes­se all’ac­qui­ren­te quan­to­me­no sul­la fat­tu­ra o con­giun­ta­men­te al­la stes­sa.

5 Nel ca­so de­gli ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia ven­du­ti in im­bal­lag­gi con­te­nen­ti più con­fe­zio­ni, le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­re b, c, f e g OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re b, c, e, non­ché f del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no com­pa­ri­re so­lo sull’im­bal­lag­gio ester­no in­ve­ce che su cia­scu­na con­fe­zio­ne, a con­di­zio­ne che il pe­so to­ta­le com­bi­na­to dell’im­bal­lag­gio non su­pe­ri i 10 kg.

6 Le ma­te­rie pri­me for­ni­te da sta­bi­li­men­ti del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria a im­pre­se del set­to­re dell’ali­men­ta­zio­ne ani­ma­le non sot­to­stan­no al­le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve all’eti­chet­ta­tu­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 8 del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

7 L’UFAG può ap­pli­ca­re de­ro­ghe per gli ali­men­ti per ani­ma­li al­le­va­ti a sco­pi scien­ti­fi­ci o spe­ri­men­ta­li, a con­di­zio­ne che l’eti­chet­ta in­di­chi ta­le sco­po.

8 Le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 let­te­re c, d, e, non­ché g OsA­lA e l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re b e c del­la pre­sen­te or­di­nan­za non so­no ne­ces­sa­rie, se l’ac­qui­ren­te at­te­sta per scrit­to, pri­ma di ogni tran­sa­zio­ne com­mer­cia­le, di ri­nun­ciar­vi. Una tran­sa­zio­ne com­mer­cia­le può com­pren­de­re di­ver­si in­vii.

9 Le in­di­ca­zio­ni di eti­chet­ta­tu­ra pos­so­no es­se­re scrit­te in al­tre lin­gue, ol­tre che in quel­le uf­fi­cia­li.

Art. 14 Etichettatura facoltativa  

1 Ol­tre ai re­qui­si­ti ob­bli­ga­to­ri re­la­ti­vi all’eti­chet­ta­tu­ra, nell’eti­chet­ta­tu­ra del­le ma­te­rie pri­me e de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li pos­so­no es­se­re for­ni­te le in­di­ca­zio­ni fa­col­ta­ti­ve se­guen­ti, a con­di­zio­ne che sia­no ri­spet­ta­ti i prin­ci­pi ge­ne­ra­li di cui al­la pre­sen­te se­zio­ne:

a.
il va­lo­re nu­tri­zio­na­le de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to;
b.
il va­lo­re nu­tri­zio­na­le de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia.

2 Il va­lo­re nu­tri­zio­na­le de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to è cal­co­la­to ap­pli­can­do i me­to­di se­con­do l’al­le­ga­to 8.6.

3 Il va­lo­re nu­tri­zio­na­le de­gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia può es­se­re cal­co­la­to ap­pli­can­do i me­to­di se­con­do l’al­le­ga­to 8.6 o al­tri me­to­di uf­fi­cial­men­te va­li­di, uti­liz­za­ti nell’UE. Il me­to­do ap­pli­ca­to de­ve es­se­re ri­por­ta­to nell’eti­chet­ta­tu­ra.

Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele  

Gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le pre­mi­sce­le de­vo­no sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni se­con­do l’al­le­ga­to 6.2 e le con­di­zio­ni d’uti­liz­zo sta­bi­li­te nell’au­to­riz­za­zio­ne per ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li, tran­ne nei ca­si in cui l’au­to­riz­za­zio­ne pre­ve­de al­tri­men­ti.

Art. 16 Richieste e domande  

1 Le ri­chie­ste di omo­lo­ga­zio­ne di ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le do­man­de di au­to­riz­za­zio­ne de­vo­no es­se­re pre­pa­ra­te se­con­do le in­di­ca­zio­ni dell’al­le­ga­to 5.

2 Le do­man­de per espe­ri­men­ti con ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 OsA­lA de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 5 ca­po­ver­so 2.

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali  

1 L’elen­co de­gli ad­di­ti­vi au­to­riz­za­ti per ali­men­ti per ani­ma­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 1 OsA­lA è ri­por­ta­to nell’al­le­ga­to 2.

2 La no­men­cla­tu­ra dei grup­pi fun­zio­na­li di ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li è ri­por­ta­ta nell’al­le­ga­to 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele  

Ol­tre al­le in­for­ma­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 1 OsA­lA, l’im­bal­lag­gio o il con­te­ni­to­re di un ad­di­ti­vo per ali­men­ti per ani­ma­li ap­par­te­nen­te a uno dei grup­pi fun­zio­na­li se­con­do l’al­le­ga­to 8.5 o di una pre­mi­sce­la con­te­nen­te una si­mi­le so­stan­za de­ve re­ca­re, in ma­nie­ra vi­si­bi­le, chia­ra­men­te leg­gi­bi­le e in­de­le­bi­le, le in­for­ma­zio­ni se­con­do l’al­le­ga­to 8.5.

Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19  

1 Le con­cen­tra­zio­ni mas­si­me di so­stan­ze in­de­si­de­ra­bi­li ne­gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 10par­te 1.

2 Le so­glie d’in­ter­ven­to per le so­stan­ze in­de­si­de­ra­bi­li e le mi­su­re spe­ci­fi­che da pren­de­re in ca­so di lo­ro su­pe­ra­men­to ne­gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 10 par­te 2.

3 Le con­cen­tra­zio­ni mas­si­me di re­si­dui di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri ne­gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 10 par­te 3.

Sezione 5: Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali

Art. 20  

1 Le im­pre­se del set­to­re dell’ali­men­ta­zio­ne ani­ma­le de­vo­no adem­pie­re le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 11 ri­guar­dan­ti le ope­ra­zio­ni di cui so­pra.

2 Le im­pre­se del set­to­re dell’ali­men­ta­zio­ne ani­ma­le del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria che ne­ces­si­ta­no di un’omo­lo­ga­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 48 OsA­lA, de­vo­no adem­pie­re le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 11 ri­guar­dan­ti le ope­ra­zio­ni di cui so­pra.

3 Le im­pre­se del set­to­re dell’ali­men­ta­zio­ne ani­ma­le de­vo­no, se pre­vi­sti:

a.
sod­di­sfa­re cri­te­ri mi­cro­bio­lo­gi­ci spe­ci­fi­ci; e
b.
pren­de­re le mi­su­re o at­tua­re i pro­ces­si ne­ces­sa­ri a rag­giun­ge­re obiet­ti­vi spe­ci­fi­ci.

4 L’UFAG, d’in­te­sa con il set­to­re de­gli ali­men­ti per ani­ma­li, può sta­bi­li­re i cri­te­ri e gli obiet­ti­vi spe­ci­fi­ci se­con­do il ca­po­ver­so 3 let­te­re a e b.

Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti

Art. 21  

1 Le tol­le­ran­ze con­sen­ti­te per gli scar­ti tra le in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve al­la com­po­si­zio­ne di una ma­te­ria pri­ma o di un ali­men­to com­po­sto per ani­ma­li nell’eti­chet­ta­tu­ra e i va­lo­ri ri­scon­tra­ti nell’am­bi­to di con­trol­li uf­fi­cia­li so­no ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 7.

2 La pro­ce­du­ra di cam­pio­na­tu­ra e i me­to­di d’ana­li­si ap­pli­ca­ti du­ran­te i con­trol­li uf­fi­cia­li di ali­men­ti per ani­ma­li so­no ret­ti dal­le pre­scri­zio­ni ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 9.

3 Gli ali­men­ti sfu­si per ani­ma­li da red­di­to non pos­so­no es­se­re tra­spor­ta­ti in vei­co­li e con­te­ni­to­ri uti­liz­za­ti per il tra­spor­to di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra b dell’or­di­nan­za del 25 mag­gio 20119 con­cer­nen­te l’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le (OE­SA).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del 10 giu­gno 199910 sul li­bro dei pro­dot­ti de­sti­na­ti all’ali­men­ta­zio­ne ani­ma­le è abro­ga­ta.

Art. 2311  

11 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 16 set. 2016, con ef­fet­to dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23a12  

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 16 set. 2016, con ef­fet­to dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23b13  

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 16 set. 2016, con ef­fet­to dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23c14  

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 20 mag. 2015 (RU 2015 1793). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 20184453).

Art. 23d15  

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 16 set. 2016 (RU 2016 3351). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

Art. 23e16  

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 18 ott. 2017 (RU2017 6421). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR dell’11 nov. 2020, con ef­fet­to dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

Art. 23f Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2018 17  

1 Gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le pre­mi­sce­le che ne con­ten­go­no stral­cia­ti me­dian­te la mo­di­fi­ca del 31 ot­to­bre 2018 dall’elen­co de­gli ad­di­ti­vi au­to­riz­za­ti per ali­men­ti per ani­ma­li di cui all’al­le­ga­to 2 pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 31 ot­to­bre 2018.

2 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 31 ot­to­bre 2018.

3 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 31 ot­to­bre 2018.

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 20184453).

Art. 23g Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 18  

1 Gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le pre­mi­sce­le che ne con­ten­go­no stral­cia­ti me­dian­te la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019 dall’elen­co de­gli ad­di­ti­vi au­to­riz­za­ti per ali­men­ti per ani­ma­li di cui all’al­le­ga­to 2 pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019.

2 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019.

3 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

Art. 23h Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 19  

1 Gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le pre­mi­sce­le che ne con­ten­go­no stral­cia­ti me­dian­te la mo­di­fi­ca dell’11 no­vem­bre 2020 dall’elen­co de­gli ad­di­ti­vi di cui all’al­le­ga­to 2 pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca dell’11 no­vem­bre 2020.

2 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca dell’11 no­vem­bre 2020.

3 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca dell’11 no­vem­bre 2020.

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR dell’11 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

Art. 23i Disposizioni transitorie della modifica del 23 aprile 2021 20  

1 Gli ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li e le pre­mi­sce­le che ne con­ten­go­no, stral­cia­ti dall’elen­co de­gli ad­di­ti­vi di cui all’al­le­ga­to 2 me­dian­te la mo­di­fi­ca del 23 apri­le 2021, pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 apri­le 2021.

2 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da red­di­to ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 apri­le 2021.

3 Gli ali­men­ti com­po­sti per ani­ma­li da com­pa­gnia ca­rat­te­riz­za­ti in vir­tù del di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to per due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 23 apri­le 2021.

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vi­go­re dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

Art. 24 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2012.

Allegato 1.1

(art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua

1.
Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.
2.
Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
3.
Il tenore di ferro degli alimenti d’allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d’acqua del 12 per cento.
4.
Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un’altra materia prima, la percentuale di quest’ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
5.
Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
le materie prime,
gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autoriz­zati,
gli alimenti minerali per animali,
gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,
purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.
6.
Se nell’allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d’acqua dell’alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,
il 7 per cento negli alimenti d’allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

Allegato 1.2 21

21 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime

Indicazioni obbligatorie

1.
Foraggi verdi e grezzi

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

2.
Cereali in grani

3.
Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

4.
Semi e frutti oleosi

5.
Prodotti, sottoprodotti di semi nonché frutti oleosi

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

6.
Leguminose a granelli

7.
Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

8.
Tuberi, radici

9.
Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

10.
Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

11.
Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della canna da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.
Altri semi e frutti nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 2-7

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 10 %

13.
Altri vegetali nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 8-11

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

14.
Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

Acqua, se > 5 %

Lattosio, se > 10 %

15.
Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

16.
Pesci e altri animali marini nonché loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

17.
Minerali

Calcio

Sodio

Fosforo

Altri minerali pertinenti

18.
Vari

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Allegato 1.3

(art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell’etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria

Definizione

1.
Carni e sottoprodotti di origine animale

Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

2.
Latte e derivati del latte

Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

3.
Uova e prodotti a base di uova

Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

4.
Oli e grassi

Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

5.
Lieviti

Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

6.
Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

7.
Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

8.
Ortaggi

Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento

9.
Sottoprodotti di origine vegetale

I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

10.
Estratti di proteine vegetali

Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

11.
Sostanze minerali

Tutte le sostanze inorganiche adatte all’alimentazione animale

12.
Zuccheri

Tutti i tipi di zucchero

13.
Frutta

Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

14.
Noci

Tutte le polpe dei frutti in guscio

15.
Semi

Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

16.
Alghe

Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

17.
Molluschi e crostacei

Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

18.
Insetti

Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

19.
Prodotti del panificio

Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta

20.
Erbe aromatiche

Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

Allegato 1.4 22

22 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20184453).

(art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

L’elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate corrisponde all’allegato del regolamento (UE) n. 68/201323.

23 Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1017, GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48.

Allegato 2 24

24 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5571). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

1.1 Gruppo funzionale a: conservanti

N. d’iden­tificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenente un minimo di Lactobacilli totali di 1,0 × 108 CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun Lactobacillus di 1,0 × 107 CFU/g di additivo)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640).

Cani

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall’avena e nel latte pastorizzato.

3. Livelli raccomandati di uso dell’additivo:

6 × 108 CFU/kg di prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità del 90 %);
2,7 × 1010 CFU/kg di latte pastorizzato.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.

E 200

1

a

Acido sorbico

C6H8O2

Tutte

Tutti gli alimenti

E 202

1

a

Sorbato di potassio

C6H7O2K

Tutte

Tutti gli alimenti

E 236

1

a

Acido formico

CH2O2

Tutte

Tutti gli alimenti

E 237

1

a

Formiato di sodio

CHO2Na

Tutte

Tutti gli alimenti

1a237a

1

a

Potassio diformiato

Potassio diformiato: 50 ± 5 %

Acqua: 50 ± 5 %

N. CAS 20642-05-1 C2H3O4K

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo.
Per l’impiego negli alimenti per suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso.
Indicare nelle istruzioni per l’uso: «La somministrazione simultanea di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicata».
«Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione ».

E 238

1

a

Formiato di calcio

C2H2O4Ca

Tutte

Tutti gli alimenti

E 250

1

a

Nitrito di sodio

NaNO2

Cani e gatti

100

Solamente alimenti con tenore d’acqua superiore al 20 %

E 260

1

a

Acido acetico

C2H4O2

Tutte

Tutti gli alimenti

E 262

1

a

Diacetato di sodio

C4H7O4Na

Tutte

Tutti gli alimenti

E 263

1

a

Acetato di calcio

C4H6O4Ca

Tutte

Tutti gli alimenti

E 270

1

a

Acido lattico

C3H6O3

Tutte

Tutti gli alimenti

E 280

1

a

Acido propionico

C3H6O2

Tutte

Tutti gli alimenti

E 281

1

a

Propionato di sodio

C3H5O2Na

Tutte

Tutti gli alimenti

E 282

1

a

Propionato di calcio

C6H10O4Ca

Tutte

Tutti gli alimenti

E 284

1

a

Propionato di ammonio

C3H9O2N

Tutte

Tutti gli alimenti

E 295

1

a

Formiato di ammonio

CH5O2N

Tutte

Tutti gli alimenti

E 296

1

a

Acido DL-malico

C4H6O5

Tutte

Tutti gli alimenti

1a297

1

a

Acido fumarico 99,5 % per le forme solide

N. CAS 110-17-8

C4H4O4

Pollame e suini

Animali giovani nutriti con alimenti d’allattamento

Altre specie animali









20 000

10 00025


Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 327

1

a

Lattato di calcio

C6H10O6Ca

Tutte

Tutti gli alimenti

E 330

1

a

Acido citrico

C6H8O7

Tutte

Tutti gli alimenti

1a338

1

a

Acido ortofosforico

Preparato di acido ortofosforico

(67 %–85,7 %) p/p (soluzione acquosa)

Sostanza attiva: acido ortofosforico H3PO4 N. CAS 7664‑38-2

Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO4)

Tutte

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

Il tenore di fosforo deve comparire sull’etichetta della premiscela.

1j514ii

1

a

Bisolfato di sodio

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

N. CAS 7681-38-1

NaHSO4 Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni

Gatti

Visoni

4 000


20 000

10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’addi­tivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabi­lità quando incorporati in pellet.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

25 Per kg di alimenti d’allattamento.

1.2 Gruppo funzionale b: antiossidanti

N. d’iden­tificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 300

1

b

Acido L-ascorbico

C6H8O6

Tutte

Tutti gli alimenti

1b301

1

b

Ascorbato di sodio

C6H7O6Na

Tutte

Tutti gli alimenti

1b302

1

b

Ascorbato di calcio

C12H14O12Ca – 2H2O

Tutte

Tutti gli alimenti

1b304

1

b

Palmitato di ascorbile (Vit. C)

C22H38O7

Tutte

Tutti gli alimenti

1b306 (i) / (ii)

1

b

Estratti di origine naturale

(i)
ricchi in toco­ferolo
(ii)
ricchi in (delta-) tocoferolo

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo.

Formula chimica:

C29H50O2

N. CAS: 59-02-9

C28H48O2

N. CAS: 490-23-3

C28H48O2

N. CAS: 54-28-4

C27H46O2

N. CAS: 119-13-1

(i)
Estratti di tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali.
(i)
Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 30 %.
(ii)
Estratti ricchi in delta-tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali.
(ii)
Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con delta-tocoferolo min. 70 %.

Tutte

Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

1b307

1

b

Alfa-tocoferolo

Alfa-tocoferolo

Caratterizzazione della sostanza attiva:

dl-α-tocoferolo. C29H50O2

N. CAS: 10191-41-0

Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica: Criteri di purezza: min. 96 %

Tutte

L’alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

E 310

1

b

Gallato di propile

C10H12O5

Tutte

10026

Tutti gli alimenti

1b320

1

b

Butilidrossianisolo

Butilidrossianisolo (BHA) (≥98,5 %)

Forma solida cerosa

Miscela di:

2-ter-butil-4-idrossianisolo
3-ter-butil-4-idrossianisolo (≥ 85 %)

N. CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

150

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

E 321

1

b

Butilidrossitoluene (BHT)

C15H24O

Tutte

15027

Tutti gli alimenti

E 324

1

b

Etossichina

C14H19ON

Tutte

15028

Autorizzazione sospesa per gli alimenti composti per animali: questo additivo non può essere aggiunto in fase di fabbricazione dell’alimento, ma può esservi presente come residuo del trattamento di farine di pesce.

26 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

27 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

28 Al massimo 150 mg/kg, da soli o in miscela con E 320, E 321 e E 324.

1.3 Gruppi funzionali c: emulsionanti, d: stabilizzanti, e: addensanti, f: gelificanti

N. d’iden­tificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c; d; e; f

Lecitine

Preparazione di lecitine aventi un minimo di:

fosfolipidi ≥ 18 %;
lisofosfolipidi ≥ 11 %.
Umidità ≤ 1 %

Lecitine (numero CAS 8002-43-5) estratte da semi di soia

Tutte

1c322(i)

1

c; d; e; f

Lecitine liquide

Preparazione di lecitine:

fosfolipidi ≥ 48 %

Umidità ≤ 1 %

Forma liquida

Lecitine liquide (numero CAS 8002-43-5) estratte da semi di colza, girasole e/o semi di soia

Tutte

1c322(ii)

1

c; d; e; f

Lecitine idrolizzate

Preparazione di lecitine idrolizzate:

fosfolipidi ≥ 44 %

Umidità ≤ 1 %

Forma liquida

Lecitine liquide idrolizzate (numero CAS 8002-43-5) estratte da girasole e/o semi di soia

Tutte

1c322(iii)

1

c; d; e; f

Lecitine disoleate

Preparazione di lecitine disoleate aventi un minimo di: fosfolipidi ≥ 75 %

Umidità ≤ 2 %

Forma solida

Lecitine solide disoleate (numero CAS 8002-43-5) estratte da girasole e/o semi di soia e sgrassate mediante estrazione con solvente

Tutte

E 401

1

c; d; e; f

Alginato di sodio

Pesci, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derrate alimentari

Tutti gli alimenti

E 406

1

c; d; e; f

Agar-Agar

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derrate alimentari

Tutti gli alimenti

E 407

1

c; d; e; f

Carragenina

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derrate alimentari

Tutti gli alimenti

E 410

1

c; d; e; f

Farina di semi di carrube

Tutte

Tutti gli alimenti

E 412

1

c; d; e; f

Farina di semi di guar o gomma di guar

Tutte

Tutti gli alimenti

E 413

1

c; d; e; f

Gomma adragante

Tutte

Tutti gli alimenti

E 414

1

c; d; e; f

Gomma arabica

Tutte

Tutti gli alimenti

E 415

1

c; d; e; f

Gomma di xantano

Tutte

Tutti gli alimenti

E 461

1

c; d; e; f

Metilcellulosa

Tutte

Tutti gli alimenti

E 462

1

c; d; e; f

Etilcellulosa

Tutte

Tutti gli alimenti

E 463

1

c; d; e; f

Idrossi-propil-cellulosa

Tutte

Tutti gli alimenti

E 464

1

c; d; e; f

Idrossi-propil-metil-cellulosa

Tutte

Tutti gli alimenti

E 466

1

c; d; e; f

Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell’etere carbossimetilico della cellulosa)

Tutte

Tutti gli alimenti

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoleato di glicerina polietilenglicole

Tutte

Tutti gli alimenti

E 487

1

c; d; e; f

Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell’olio di soia

Vitelli

6 000

Soltanto negli alimenti d’allattamento

E 493

1

c; d; e; f

Monolaurato di sorbitano

Tutte

Tutti gli alimenti

1f499

1

f

Gomma cassia

Preparazione di endosperma purificato di Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenente meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis.Antrachinoni(totale) < 0,5 mg/kg In polvere.

Caratterizzazione della sostanza attiva: Principalmente unità di 1,4-β-D-mannopiranosio cui si collegano unità di α- D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1.
Galattomannani > 75 %

Cani e gatti

13 200

L’additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi completi aventi un tasso di umidità superiore al 20 % in combinazione con la carragenina (che rappresenta almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata).

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

1.4 Gruppi funzionali g: leganti, h: sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i: antiagglomeranti

N. d’iden­tificazione

Cate-goria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1i534

1

i

Tartrati di sodio e ferro

Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico

Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1

Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5

N. CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

Cloruro: ≤ 25 %

Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico

Ferro: ≥ 8 % ferro (III)

Tutte

L’additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio).

Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl).

Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.

E 535

1

g; i

Ferrocianuro di sodio

Na4[Fe(CN)6] ∙ 10H2O

Tutte

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E 536

1

g; i

Ferrocianuro di potassio

K4[Fe(CN)6] ∙ 3H2O

Tutte

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E 551a

1

g; i

Acido silicico precipitato ed essiccato

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 551b

1

g; i

Silice colloidale

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 551c

1

g; i

Kieselguhr (terra di diatomee purificata)

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 552

1

g; i

Silicato di calcio sintetico

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 554

1

g; i

Silicato di sodio e allu-minio, sintetico

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

1g557

1

g

Montmorillonite-illite

Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %.

Caratterizzazione del principio attivo:
Filosilicati ≥ 75 % di cui:
≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile)
≥ 30 % illite/muscovite
≤ 15 % caolinite (non dilatabile)
Quarzo ≤ 20 %
Ferro (strutturale) 3,6 % (media)
Esente da amianto

Tutte le specie animali

10 000

20 000

Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:

«Evitare l’uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale»;
«Evitare inoltre per il pollame l’uso simultaneo con la robenidina».

L’additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di:

10 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante direttamente negli alimenti complementari per animali;
20 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante negli alimenti completi per animali.

Per il pollame: l’uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato se il tenore di montmorillonite-illite è superiore a 10 000 mg/kg di alimento completo per animali.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L’additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nell’alimento completo per animali non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di alimento completo per animali.

i

Tutte le specie animali

-

20 000

E 558

1

g; i

Bentonite-montmorillonite

–*

Tutte

20 000

Tutti gli alimenti.

La miscela con additivi del gruppo dei «coccidiostatici e istomonostatici» è vietata tranne per quanto riguarda i seguenti casi: monensin sodico, narasin, lasalocidsodio, salinomicina sodica e robenidina.

Indicazione sull’etichetta del nome specifico dell’additivo.

1

g; i

Olio di paraffina

Olio bianco medica­mentoso

Tutte

50 000

Autorizzato solo nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali.

Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti minerali.

Alimenti composti per animali: tenore massimo conformemente al tasso di premiscela.

1m558i

1

g,h,i

Bentonite

Bentonite: ≥ 50 % smectite

Tutte

20 000

Indicare nelle istruzioni per l’uso:

«Va evitata la somministrazione simultanea per via orale
di macrolidi.»;

per il pollame:

«Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.»

La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nel­l’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi:

La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

L’additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.

E 559

1

g; i

Argilla caolinitica, esente da amianto

Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 560

1

g; i

Miscela naturale di steatite e clorite

Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell’85 %

Tutte

Tutti gli alimenti

E 561

1

g; i

Vermiculite

Silicato naturale di magnesio, alluminio e ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto.

Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 562

1

g; i

Sepiolite

Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto

Tutte

20 000

Tutti gli alimenti

E 563

1

g; i

Argilla sepiolitica

Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto.

Tutte

20 000

Tutti gli alimenti

E 565

1

g; i

Lignosolfati

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 566

1

g; i

Natrolite-fonolite

Miscela naturale di silicati di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*

Tutte

25 000

Tutti gli alimenti

E 567

1

g; i

Clinoptilolite di origine vulcanica

Alluminosilicato d’idrato di calcio di origine vulcanica contenente almeno 85 % di clinoptilolite e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo.

Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg.

Suini, pollame

20 000

Tutti gli alimenti

1g568

1

g; i

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo).

Numero CAS: 12173-10-3

Tutte

10 000

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg

*
Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d’equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

1.5 Gruppo funzionale j: regolatori dell’acidità

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 296

1

j

Acido malico DL e L

Cani e gatti

1j524

1

j

Idrossido di sodio

Cani, gatti, pesci ornamentali

1j514ii

1

j

Bisolfato di sodio

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

N. CAS 7681‑38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni

Gatti

Visoni

4 000



20 000

10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.6 Gruppo funzionale k: additivi per l’insilamento

Codice

Cate-goria

Gruppo funzionale

Additivo

Sottogruppo

Uso

Altre disposizioni

1k101

1

k

Alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553,

Enzimi

Conservante per insilati

R UE 454/2019

1k102

1

k

Alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251

Enzimi

Conservante per insilati

R UE 454/2019

1k103

1

k

Alfa-amilasi prodotta da Aspergillus oryzae ATCC SD- 5374

Enzimi

Conservante per insilati

R UE 454/2019

1k104

1

k

Endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA -10001

Enzimi

Conservante per insilati

R UE 454/2019

1

k

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS 114 o CBS 585.94

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilisDS 098

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger MUCL 39199

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Cellulase EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger CBS 120604 294

Enzimi

Conservante per insilati

1k2103

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k2101

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 514/2010

1

k

Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma longibrachiatum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma longibrachiatumMUCL 39203, CBS 614.94

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneriCCM 1819

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri KKP. 907

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus casei ATCC 7469

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12836

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12837

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarumNCIMB 30094

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Saccharomyces cerevisiae IFO 0203

Microrganismi

Conservante per insilati

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 84/2014

1k1010

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 84/2014

1k1011

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 84/2014

1k20601

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 304/214

1k20602

1

k

Enterococcus faeciumDSM 22502 ,NCIMB 11181, CCM 6226

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 304/2014

1k20710

1

k

Lactobacillus brevisDSM 12835

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 863/2011

1k20711

1

k

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k20713

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 841/2012

1k20714

1

k

Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 841/2012

1k20715

1

k

Lactobacillus brevis DSM 21982

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 838/2012

1k20716

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20717

1

k

Lactobacillus plantarumCNCM I-3235 / ATCC 8014

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20718

1

k

Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20719

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16565

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20720

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16568

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20721

1

k

Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20722

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20724

1

k

Lactobacillus plantarum VTT E-78076

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20725

1

k

Lactobacillus plantarumATCC PTSA-6139 (24011)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20726

1

k

Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20727

1

k

Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20728

1

k

Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20729

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20730

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1065/2012

1k20731

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3676

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k20732

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k20733

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k20734

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 96/2013

1k20735

1

k

Lactobacillus caseiATCC PTA 6135 (LC 32909)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 96/2013

1k20736

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 308/2013

1k20737

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 308/2013

1k20738

1

k

Lactobacillus buchneriDSM 22501

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1113/2013

1k20739

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1113/2013

1k2074

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 16774

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k20740

1

k

Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1113/2013

1k20741

1

k

Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1113/2013

1k20742

1

k

Lactobacillus kefiriDSM 19455

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 774/2013

1k20743

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1113/2013

1k20744

1

k

Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 399/2014

1k20745

1

k

Lactobacillus collinoides DSMZ 16680

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 399/2014

1k20746

1

k

Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 399/2014

1k20747

1

k

Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 399/2014

1k20748

1

k

Lactobacillus paracaseiNCIMB 30151

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 849/2014

1k20749

1

k

Lactobacillus plantarum16627

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 849/2014

1k2075

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 12856

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k20752

1

k

Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/194

1k20753

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 29024

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/912

1k20754

1

k

Lactobacillus plantarumC KKP/788/p

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/1907

1k20755

1

k

Lactobacillus casei DSM 28872

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/1903

1k20756

1

k

Lactobacillus rhamnosusDSM 29226

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/1903

1k2077

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16773

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k2081

1

k

Lactococcus lactis DSM 11037

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 227/2012

1k21008

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30238ePediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1489/2015

1k21009

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 304/2014

1k21013

1

k

Pediococcus acidilactici 30005

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 849/2014

1k21014

1

k

Pediococcus parvulusDSM 28875

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 2017/1903

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673)

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k2105

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k2106

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k2107

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1119/2012

1k2111

1

k

Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 990/2012

1k2706

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16245

Microrganismi

Conservante per insilati

R UE 1263/2011

E 250

1

k

Nitrito di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

N. d’iden-tificazione

Cate-goria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1k202

1

k

Sorbato di potassio

C6H7KO2 ≥ 99 %

Numero CAS: 24634-61-5

Tutte

300

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili e moderatamente difficili da insilare.

1k236

1

k

Acido formico

CH2O2 ≥ 84,5 %

In forma liquida

Numero CAS: 64-18-6

Tutte

10 000

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimenta­zione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

1k237

1

k

Formiato di sodio

In forma solida:

Formiato di sodio ≥ 98 %

In forma liquida:

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico (≤ 75 %)

Acqua ≤ 25 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

In forma solida:

Formiato di sodio ≥ 98 %

Formula chimica: NaHCO2

Numero CAS: 141-53-7

In forma liquida:

Formaldeide ≤ 6,2 mg/kg

Acetaldeide ≤ 5 mg/kg

Butilaldeide ≤ 25 mg/kg

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico (≤ 75 %)

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte

10 000 (equivalente acido formico)

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimenta­zione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

1k280

1

k

Acido propionico

Acido propionico ≥ 99,5 %

C3H6O2

N. CAS: 79-09-4

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti

Suini

Pollame

30 000

10 000

L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare29.

L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

1k281

1

k

Propionato di sodio

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

N. CAS: 137-40-6

Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 %

Ruminanti

Suini

Pollame

30 000

10 000

L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

L’additivo deve essere utilizzanto in foraggi facili da insilare30.

L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

1k284

1

k

Propionato di ammonio

Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19,0 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 %

Propionato di ammonio:

C3H9O2N

N. CAS: 17496-08-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti

Suini

Pollame

30 000

10 000

L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare31.

L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

1k20757

1

k

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 con un tenore minimo di
1,5 × 1011 UFC/g di additivo (rapporto di 1:1).

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Tutte

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Tenore minimo dell’additivo in caso d’impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l’insilamento: 3 × 108 UFC/kg (L. hilgardii CNCM
I-4785 e L. buchneri CNCM
I-4323/NCIMB 40788 in un rapporto di 1:1) di foraggi freschi facili e moderatamente difficili da insi­lare32.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1k301

1

k

Benzoato di sodio

Benzoato di sodio: ≥ 99,5 %

C7H5NaO2

Numero CAS: 532-32-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte

2 400

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

La miscela di varie fonti di benzoato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti.

29 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

30 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

31 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

32 Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5–3,0% di carboidrati solubili in materiale fresco.

1.7 Gruppi funzionali m: sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine e n: potenziatori delle condizioni d’igiene

N. d’identificazione

Cate-goria

Gruppo funzio-nale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1m01

1

m

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

BBSH 797

Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.

Forma solida

Suini

Tutte le specie avicole

1,7×108UFC

Sostanze che riducono la contaminazione da micotossine degli alimenti per animali: tricoteceni.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

Per le specie avicole:
L’impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

1m03

1

m

Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87

Fumzyme

Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastorisDSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g33

Suini

Tutte le specie avicole

15 U

15 U

L’enzima fumonisina esterasi riduce la contaminazione degli alimenti per animali dalle fumonisine.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

1m03i

1

m

Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87

Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) contenente un minimo di 3000 U/g34

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159)

Suini

Tutte le specie avicole

10 U

L’enzima fumonisina esterasi riduce la contaminazione degli alimenti per animali dalle fumonisine.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1m558

1

m

Bentonite

Bentonite: ≥ 70 % smectite

< 10 % opale e feldspato

< 4 % quarzo e calcite

Capacità legante dell’AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 %

Ruminanti

Pollame

Suini

20 000

Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalla micotossina: aflatossina B1

Indicare nelle istruzioni per l’uso:

«Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»;
per il pollame: «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.»

La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

1k236

1

k

Acido formico

CH2O2 ≥ 84,5 %

In forma liquida

Numero CAS: 64-18-6

Tutte

10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

1k237

1

n

Formiato di sodio

Composizione dell’additivo:

Forma liquida ≥ 15 %

formiato di sodio ≤ 75 %
acido formico ≤ 25 %

acqua

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida)

Acido formico ≤ 75 %
Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali eccetto i suini

10 000 (equivalente acido formico)

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione.

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti per animali completi.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Suini

12 000 (equivalente acido formico)

33 1 U è l’attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto da 100 μΜ di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0con 0,1mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.

34 1 U è l’attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto da 100 μΜ di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0con 0,1mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.

1.8 Gruppo funzionale o: altri additivi tecnologici

N. d’identifica-zione

Cate-goria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o35

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composizione dell’additivo:
Preparato di Bacillus subtilis KCCM 10673P e Aspergillus oryzae KCTC 10258BP con un tenore minimo rispettivamente pari a 1,2 × 108 CFU/g di additivo e 2,0 × 108 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Cellule vitali di Bacillus subtilis KCCM 10673P e Aspergillus oryzae KCTC 10258BP.

Tutte le specie animali

Bacillus subtilis 1,2 × 106 CFU/kg di soia

Aspergillus oryzae 2,0 × 106 CFU/kg di soia

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto nella soia.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

35 Altri additivi tecnologici: Riduzione dei fattori antinutrizionali nella soia.

2 Categoria 2: additivi organolettici

2.1 Gruppo funzionale a: coloranti

N. d’iden­tificazione

Cate-goria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a102

2

a (i)36

Tartrazina

La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida.

La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4- solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C16H9N4Na3O9S2
Forma solida prodotta mediante sintesi chimica
Numero CAS: 1934-21-0

Gatti

433

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell’apparato respiratorio.

Cani

250

Piccoli roditori

2000

Uccelli ornamentali granivori

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazina

Pesci ornamentali

1924

E 110

2

a (iii)

Giallo arancio S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Pesci ornamentali

Uccelli granivori ornamentali

150

Piccoli roditori

150

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli).

Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8- disolfonato e da sostanze coloranti accessorie, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C20H11N2O10S3Na3.
Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica.
N. CAS: 2611-82-7.

Gatti

31

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute, della bocca e dell’apparato respiratorio.

Cani

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Pesci ornamentali

137

E 127

2

a (iii)

Eritrosina

C20H6I4O5Na2H2O

Pesci ornamentali, rettili

2a127

2

a (i)

Eritrosina

Eritrosina descritta come sale sodico quale componente principale. Forma solida

L’eritrosina è costituita essenzialmente da disodio 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C20H6I4Na2O5·H2O
Numero CAS: 16423-68-0
Forma solida prodotta mediante sintesi chimica.

Cani

Gatti

16

13

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

2a129

2

a (i)

Rosso allura AC

Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli)

Caratterizzazione della sostanza attiva quale sale sodico:
Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2- idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica

Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2
Numero CAS: 25956-17-6

Gatti

Cani

308

370

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

2a131

2

a (iii)

Blu patentato V

Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori.

È ammesso anche il sale di potassio.

Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio.

Leucobase:

non più dell’1,0 %.

Tutti gli animali non destinati alla produzione alimentare

250

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 132

2

a (iii)

Indigotina

C16H8N2O8S2Na22

Pesci ornamentali

2a133

2

a (i)

Blu brillante FCF

Blu brillante FCF descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere)

Caratterizzazione della sostanza attiva quale sale sodico:
Disodio α-{[4-(N-etil-3-solfonatobenzilamino)fenil]-α- (4-N-etil-3-solfonatobenzilamino)cicloesa-2,5dieniliden} toluen-2- solfonato Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: C37H34N2Na2O9S3
Forma solida (polvere) prodotta mediante sintesi chimica
Numero CAS: 3844-45-9

Gatti

Cani

278

334

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell’apparato respiratorio.

E 141

2

a (iii)

Complesso rame-clorofilla

Pesci ornamentali

Uccelli granivori ornamentali

150

Piccoli roditori

150

E 160b

2

a (iii)

Bixina

C25H30O4

Cani e gatti

2a160b

2

a (i)

Norbissina (annatto F)

Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 %

La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6’-diapo-psi,psi-carotenedioato) È un derivato carotenoide preparato tramite la rimozione dell’involucro esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L) e un ulteriore trattamento chimico. Forma solida
Formula chimica: C24H26K2O4
Numero CAS: 33261-80-2

Gatti

Cani

13

16

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

2a160c

2

a (ii)

Estratto di paprica saponificato (capsantina)

Estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di Capsicum annuum L. ricco di capsantina
Benzene ≤ 2 mg/kg
Esano ≤ 130 mg/kg
Capsaicina ≤ 250 mg/kg

Tenore del totale dei carotenoidi 25–90 g/kg
Capsantina ≥ 35 % del totale dei carotenoidi

N. CAS della capsantina: 465-42-9

Numero EINECS della capsantina: 207-364-1

Pasta viscosa

Polli da ingrasso

40

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sull’etichetta dell’additivo e sull’etichetta delle premiscele deve essere indicato il tenore totale dei carotenoidi dell’additivo.

L’estratto di paprica saponificato (capsantina) deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto di paprica saponificato (capsantina) con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Specie avicole minori da ingrasso

40

Galline ovaiole

40

Specie avicole minori destinate alla produzione di uova

40

2a160f

2

a (ii)

Estere etilico dell’acido beta-apo-8′- carotenoico

Estere etilico dell’acido beta-apo-8′- carotenoico
Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Formula chimica: C32H44O2

N. CAS: 1109-11-1

Forma solida prodotta mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: ≥ 97 % (tutti gli isomeri).

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

15

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estere etilico dell’acido betaapo-8′-carotenoico deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova

5

E 161b

2

a(iii)

Luteina

C40H56O2

Pollame

8037

2a161b

2

a (ii)

Estratto ricco di luteina

Estratto di Tagetes erecta ricco di luteina
Benzene ≤ 2 mg/kg

Luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione
Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg
Luteina ≥ 75 % del totale dei carotenoidi (TC)
Zeaxantina ≥ 4 % del totale dei carotenoidi (TC)

Formula chimica: C40H56O2

N. CAS: 127-40-2 (luteina)

N. CAS 144-68-3 (zeaxantina)

Numero CoE: 494

In forma liquida

Pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini) e specie avicole minori da ingrasso

Pollame destinato alla produzione di uova (ad eccezione dei tacchini) e specie avicole minori destinate alla produzione di uova

80

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estratto ricco di luteina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

2a161bi

2

a (ii)

Estratto di luteina/zeaxantina

Estratto di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta
Benzene ≤ 2 mg/kg

Luteina/zeaxantina ottenuta da un estratto saponificato/isomerizzato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione, saponificazione e isomerizzazione
Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg
Luteina ≥ 37 % del TC
Zeaxantina ≥ 36 % del TC

In forma liquida

N. CAS: 127-40-2 (luteina)

N. CAS: 144-68-3 (zeaxantina)

Numero CoE: 494

Formula chimica: C40H56O2

Pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini) e specie avicole minori da ingrasso

Pollame destinato alla produzione di uova (ad eccezione dei tacchini) e specie avicole minori destinate alla produzione di uova

50

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estratto di luteina/zeaxantina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto di luteina/zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 50 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

2a161g

2

a

Cantaxantina

C40H52O2

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Numero CAS: 514-78-3

Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti.

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

25

La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di un prepa­rato.

La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova

8

Pesci ornamentali e uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione ornamentali

100

La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di un prepa­rato.

La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Galline da riproduzione ornamentali

8

E 161i

2

a

Citranaxantina

C33H44O

Galline ovaiole

8038

2a161j

2

a(ii)(iii)

Astaxantina

C40H52O4

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Numero CAS: 7542-45-2

In forma solida prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

Tenore (espresso come astaxantina): min. 96 % delle sostanze coloranti totali.
Carotenoidi diversi dall’astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali

Pesci

Crostacei

Pesci ornamentali

100

100

100

Pesci e crostacei: a(ii), pesci ornamentali: a (iii).

L’astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo sotto forma di un prepa­rato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’addi­tivo e delle premiscele indicare le condizioni di stabilità e di conservazione.

La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 161h

2

a

Zeaxantina

C40H56O2

Pollame

8039

E 161y

2

a

Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340)

Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10,0 g di astaxantina per kg di addi­tivo

Salmoni e trote

100

Il tenore massimo è espresso come astaxantina.

Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall’età di 6 mesi.

La miscela dell’additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg nell’alimento completo.

2a165

2

a (ii)

Astaxantina-dimetildisuccinato

Astaxantina-dimetildisuccinato
Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg
Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Astaxantina-dimetildisuccinato
Formula chimica: C50H64O10

In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

N. CAS: 578006-46-9

Criteri di purezza
Astaxantina-dimetildisuccinato (tutti gli isomeri E, 9-Z e 13-Z) ≥ 96 %
Altri carotenoidi ≤ 4 %

Pesci e crostacei

138

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

Se l’astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina/kg negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, compresi i rischi derivanti dall’uso di tali additivi inclusi nel preparato. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso

Sostanze attive:

astaxantina (C40H52O4, Numero CAS: 472-61-7)

adonirubina (C40H52O3, 3‑idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4’-dione, Numero CAS: 511-23801)

cantaxantina (C40H52O2, Numero CAS: 514-78-3)

Composizione dell’additivo:

Preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens

(NITE SD 00017) contenente:

20–23 g/kg astaxantina,

7–15 g/kg adonirubina,

1–5 g/kg cantaxantina.

Metodo di analisi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci.

Salmoni e trote

100

Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina

Somministrazione autorizzata a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g

La miscela dell’additivo con l’astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.

E 172

2

a (iii)

Ossido ferrico rosso

Fe2O3

Pesci ornamentali

Cani e gatti

Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorare le derrate alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina

Cani e gatti

36 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

37 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

38 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

39 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

2.2 Gruppo funzionale b: aromatizzanti

2.2.1 Sostanze aromatizzanti autorizzate

N. d’identifica-zione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’ UE

mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 954 (iii)

2

b

Saccarinato di sodio

Saccarinato di sodio

Suinetti

4 mesi

150

Direttiva della Commissione (UE) 70/524/CEE del 12 aprile 1991, versione della GU L 124 del 18.05.1991, pag. 1

2b920

2

b

L -cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Cani e gatti

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 46

2b959

2

b

Neoesperidina diidrocalcone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suinetti e suini da ingrasso

35

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 45 del 19.02.2015, pag. 10

Vitelli

35

Ovini

35

Pesci

35

Cani

35

1j514ii

2

b

Bisolfato di sodio

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

Regolamento di esecuzione (UE) 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, allegato II, GU L 46 del 17.02.2012, pag. 33, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/414, GU L 220 del 21.08.2015, pag. 3

Gatti

20 000

Visoni

10 000

1k280

2

b

Acido propionico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 1

2b02004

2

b

Butan-1-olo

2b02005

2

b

Esan-1-olo

2b02006

2

b

Ottan-1-olo

2b02007

2

b

Nonan-1-olo

2b02008

2

b

Dodecan-1- olo

2b02021

2

b

Eptan-1-olo

2b02024

2

b

Decan-1-olo

2b02040

2

b

Pentan-1-olo

2b02078

2

b

Etanolo

2b05001

2

b

Acetaldeid

2b05002

2

b

Propanale

2b05003

2

b

Butanale

2b05005

2

b

Pentanale

2b05008

2

b

Esanale

2b05009

2

b

Ottanale

2b05010

2

b

Decanale

2b05011

2

b

Dodecanale

2b05025

2

b

Nonanale

2b05031

2

b

Eptanale

2b05034

2

b

Undecanale

2b06001

2

b

1,1-dietossietano

2b08001

2

b

Acido formico

2b08002

2

b

Acido acetico

2b08007

2

b

Acido valerico

2b08009

2

b

Acido esanoico

2b08010

2

b

Acido ottanoico

2b08011

2

b

Acido decanoico

2b08012

2

b

Acido dodecanoico

2b08013

2

b

Acido oleico

2b08014

2

b

Acido esadecanoico

2b08016

2

b

Acido tetradecanoico

2b08028

2

b

Acido eptanoico

2b08029

2

b

Acido nonanoico

2b09001

2

b

Acetato di etile

2b09002

2

b

Propilacetato

2b09004

2

b

Acetato di butile

2b09006

2

b

Acetato di esile

2b09007

2

b

Acetato di ottile

2b09008

2

b

Acetato di nonile

2b09009

2

b

Acetato di decile

2b09010

2

b

Acetato di dodecile

2b09022

2

b

Acetato di eptile

2b09023

2

b

Acetato di metile

2b09038

2

b

Butirrato di metile

2b09042

2

b

Butirrato di butile

2b09044

2

b

Butirrato di pentile

2b09045

2

b

Butirrato di esile

2b09046

2

b

Butirrato di ottile

2b09059

2

b

Decanoato di etile

2b09060

2

b

Esanoato di etile

2b09061

2

b

Esanoato di propile

2b09065

2

b

Esanoato di pentile

2b09066

2

b

Esanoato di esile

2b09069

2

b

Esanoato di metile

2b09072

2

b

Formiato di etile

2b09099

2

b

Laurato di etile

2b09104

2

b

Tetradecanoato di etile

2b09107

2

b

Nonanoato di etile

2b09111

2

b

Ottanoato di etile

2b09121

2

b

Propionato di etile

2b09134

2

b

Propionato di metile

2b09147

2

b

Valerato di etile

2b09148

2

b

Valerato di butile

2b09191

2

b

Es-3-enoato di etile

2b09193

2

b

Esadecanoato di etile

2b09248

2

b

Trans-2-butenoato di etile

2b09274

2

b

Undecanoato di etile

2b09449

2

b

Isovalerato di butile

2b09478

2

b

Isobutirrato di esile

2b09483

2

b

2-metilbutirrato di metile

2b09507

2

b

2-metilbutirrato di esile

2b09512

2

b

Citrato di trietile

2b09529

2

b

Isovalerato di esile

2b09549

2

b

2-metilvalerato di metile

2b02001

2

b

2-metilpropan-1-olo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 80

2b02003

2

b

Isopentanolo

2b02026

2

b

3,7-dimetilottan-1-olo

2b02082

2

b

2-etilesan-1- olo

2b05004

2

b

2-metilpropanale

2b05006

2

b

3-metilbutanale

2b05049

2

b

2-metilbutirraldeide

2b08008

2

b

Acido 3-metilbutirrico

2b08031

2

b

Acido 2-metilvalerico

2b08045

2

b

Acido 2-etilbutirrico

2b08046

2

b

Acido 2-metilbutirrico

2b08047

2

b

Acido 2-metileptanoico

2b08062

2

b

Acido 4-metilnonanoico

2b08063

2

b

Acido 4-metilottanoico

2b09005

2

b

Acetato di isobutile

2b09043

2

b

Butirrato di isobutile

2b09070

2

b

Esanoato di 3-metilbutile

2b09103

2

b

Dodecanoato di 3- metilbutile

2b09120

2

b

Ottanoato di 3-metilbutile

2b09136

2

b

Propionato di 3-metilbutile

2b09162

2

b

Formiato di 3-metilbutile

2b09211

2

b

Tributirrato di glicerile

2b09417

2

b

Isobutirrato di isobutile

2b09419

2

b

Isobutirrato di isopentile

2b09472

2

b

Isovalerato di isobutile

2b09530

2

b

2-metilbutirrato di isopentile

2b09531

2

b

Isovalerato di 2-metilbutile

2b09659

2

b

Butirrato di 2-metilbutile

2b02022

2

b

Ottan-2- olo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 112

2b02079

2

b

Isopropanolo

2b02088

2

b

Pentan-2- olo

2b02098

2

b

Ottan-3- olo

2b07002

2

b

Eptan-2- one

2b07054

2

b

Pentan-2- one

2b07099

2

b

6-metil- epta-3,5- dien-2-one

2b07113

2

b

Nonan- 3- one

2b07150

2

b

Decan-2- one

2b09105

2

b

Tetradecanoato di isopropile

2b08004

2

b

Acido lattico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 129

2b08023

2

b

Acido 4-ossovalerico

2b08024

2

b

Acido succinico

2b08025

2

b

Acido fumarico

2b09402

2

b

Acetoacetato di etile

2b09433

2

b

Lattato di etile

2b09434

2

b

Lattato di butile

2b09435

2

b

4-Ossovalerato di etile

2b09444

2

b

Succinato di dietile

2b09490

2

b

Malonato di dieti

2b09491

2

b

Butile-o-butirrillattato

2b09545

2

b

Lattato di es-3-enile

2b09580

2

b

Lattato di esile

2b10006

2

b

Butirro-1,4- lattone

2b10007

2

b

Decano-1,5- lattone

2b10011

2

b

Undecano- 1,5-lattone

2b10013

2

b

Pentano-1,4- lattone

2b10014

2

b

Nonano-1,5- lattone

2b10015

2

b

Ottano-1,5- lattone

2b10020

2

b

Eptano-1,4- lattone

2b10021

2

b

Esano-1,4- lattone

2b03001

2

b

1,8-cineolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 153

2b13009

2

b

3,4-diidrocumarina

2b13037

2

b

2-(2-metilprop-1-enil)- 4-metiltetraidropirano

2b02014

2

b

Alfaterpineolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 159

2b02018

2

b

Nerolidolo

2b02042

2

b

2-(4-metilfenil)propan- 2-olo

2b02230

2

b

terpineolo

2b09013

2

b

acetato di linalile

2b06006

2

b

1,1-dimetossi-2-feniletano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 167

2b09083

2

b

Formiato di fenetile

2b09262

2

b

Ottanoato di fenetile

2b09427

2

b

Isobutirrato di fenetile

2b09538

2

b

Etilbutirrato di fenetile

2b09774

2

b

Benzoato di fenetile

2b04004

2

b

Isoeugenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 177

2b04051

2

b

4-allil-2,6- dimetossifenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 181

2b09020

2

b

Acetato di eugenile

2b12173

2

b

2-Metilpropan-1-tiolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

0.04

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12025

2

b

Isotiocianato di allile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

0.05

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12001

2

b

3-(Metiltio) propionaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12002

2

b

3-(Metiltio) propionato di metile

2b12004

2

b

Alliltiolo

2b12006

2

b

Solfuro di dimetile

2b12007

2

b

Solfuro di dibutile

2b12008

2

b

Disolfuro di diallile

2b12009

2

b

Trisolfuro di diallile

2b12013

2

b

Trisolfuro di dimetile

2b12014

2

b

Disolfuro di dipropile

2b12026

2

b

Disolfuro di dimetile

2b12027

2

b

2-Metilbenzen-1-tiolo

2b12032

2

b

Butantioato di S-metile

2b12037

2

b

Disolfuro di allile metile

2b12062

2

b

3-(Metiltio) propan-1-olo

2b12063

2

b

3-(Metiltio) esan-1-olo

2b12071

2

b

1-Propan-1- tiolo

2b12088

2

b

Solfuro di diallile

2b12118

2

b

2,4-Ditiapentano

2b12168

2

b

2-Metil-2-(metilditio) propanale

2b12175

2

b

Metilsolfinilmetano

2b12197

2

b

Propan-2- tiolo

2b15025

2

b

3,5-Dimetil- 1,2,4-tritiolano

2b16030

2

b

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

2b02010

2

b

Alcole benzilico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b02039

2

b

Alcole 4-isopropilbenzilico

2b05013

2

b

Benzaldeide

2b05022

2

b

4-Isopropilbenzaldeide

2b05029

2

b

p-Tolualdeide

2b05055

2

b

Salicilaldeide

2b05129

2

b

2-Metossibenzaldeide

2b09014

2

b

Acetato di benzile

2b09051

2

b

Butirrato di benzile

2b09077

2

b

Formiato di benzile

2b09132

2

b

Propionato di benzile

2b09316

2

b

Esanoato di benzile

2b09426

2

b

Isobutirrato di benzile

2b09458

2

b

Isovalerato di benzile

2b09581

2

b

Salicilato di esile

2b09705

2

b

Fenilacetato di benzile

2b09725

2

b

Benzoato di metile

2b09726

2

b

Benzoato di etile

2b09755

2

b

Benzoato di isopentile

2b09757

2

b

Benzoato di isobutile

2b09762

2

b

Salicilato di pentile

2b08080

2

b

Acido gallico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali esclusi i pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b05017

2

b

Veratraldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b08021

2

b

Acido benzoico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

125

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b16060

2

b

Acido glicirrizico, ammoniato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 242

2b01045

2

b

D-limonene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246

2b01002

2

b

1-isopropil- 4-metibenzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)- ene

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ene

2b01007

2

b

Beta-cariofillene

2b01009

2

b

Canfene

2b01010

2

b

1-isopropenil-4-metilbenzene

2b01029

2

b

Delta-3-carene

2b16080

2

b

Acido tannico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 259

2b485

2

b

Estratto secco di uva

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione dei cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, versione della GU L 44 del 22.02.2017, pag. 1

2b161

2

b

Tintura di cumino

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, versione della GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16

2b627

2

b

Disodio 5′- guanilato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 1

2b631

2

b

Disodio 5′- inosinato

2b635

2

b

Disodio 5′-ribonucleotidi

2b09715

2

b

Metilantranilato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie eccetto le specie avicole

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 9

2b09781

2

b

N-metilantranilato di metile

2b11009

2

b

Trimetilammina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14

2b11024

2

b

Cloridrato di trimetilammina

2b11001

2

b

3-metilbutilammina

2b03006

2

b

2-metossietil benzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14

2b04016

2

b

1,3-dimetossibenzene

2b04034

2

b

1,4-dimetossibenzene

2b04043

2

b

1-isopropil-2- metossi-4-metilbenzene

2b14003

2

b

Piperina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 27

2b14004

2

b

3-metilindolo

2b14007

2

b

Indolo

2b14047

2

b

2-acetilpirrolo

2b14064

2

b

Pirrolidina

2b02011

2

b

Citronellolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 36

2b02056

2

b

Es-3(cis)-en-1- olo

2b02093

2

b

Non-6-en-1- olo

2b02094

2

b

Ott-3-en-1- olo

2b02229

2

b

(-)-3,7-dimetil-6-otten-1- olo

2b05021

2

b

Citronellale

2b05059

2

b

Non-6(cis)- enale

2b05074

2

b

2,6-Dimetilept-5-enale

2b05075

2

b

Es-3(cis)-enale

2b05085

2

b

Ept-4-enale

2b06081

2

b

1-Etossi-1-(3- esenilossi)
etano

2b08036

2

b

Acido citronellico

2b09012

2

b

Acetato di citronellile

2b09049

2

b

Butirrato di citronellile

2b09078

2

b

Formiato di citronellile

2b09129

2

b

Propionato di citronellile

2b09197

2

b

Acetato di es- 3(cis)-enile

2b09240

2

b

Formiato di es-3(cis)-enile

2b09270

2

b

Butirrato di es-3-en

2b09271

2

b

Esanoato di es-3-enile

2b09505

2

b

Isovalerato di es-3-enile

2b09563

2

b

Isobutirrato di es-3(cis)-enile

2b07051

2

b

3-idrossibutan-2-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 69

2b07060

2

b

Pentan-2,3- dione

2b07076

2

b

3,5-dimetil ciclopentan- 1,2-dione

2b07077

2

b

Esan-3,4- dione

2b07109

2

b

2,6,6-trimetilcicloes-2- en-1,4-dione

2b07184

2

b

3-metilnona-2-,4- dione

2b09186

2

b

Acetato di sec-butan-3- onile

2b07005

2

b

Vanillile acetone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag.81

2b07029

2

b

4-(4-metossifenil)butan-2- one

2b02015

2

b

Mentolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 87

2b02038

2

b

Alcole fenchilico

2b07078

2

b

d,l-Isomentone

2b07094

2

b

3-Metil- 2-(pent-2(cis)- enil)ciclopent- 2-en-1-one

2b07126

2

b

3,5,5-Trimetilcicloes-2-en- 1-one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fencone

2b09016

2

b

Acetato di mentile

2b09215

2

b

Acetato di carvile

2b09216

2

b

Acetato di diidrocarvile

2b09269

2

b

Acetato di fenchile

2b13140

2

b

Ossido di linalool

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali eccetto i pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018,
pag. 105

2b15013

2

b

2-Isobutiltiazolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 109

2b15014

2

b

5-(2-Idrossietil)-4- metiltiazolo

2b15019

2

b

2,4,5-Trimetiltiazolo

2b15020

2

b

2-Acetiltiazolo

2b15033

2

b

2-Etil-4- metiltiazolo

2b15113

2

b

5,6-Diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil) 4H-1,3,5- ditiazina

2b16027

2

b

Tiamina cloridrato

2b14005

2

b

2,3-Dietilpirazina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8-Tetraidrochinossalina

2b14022

2

b

2-Etilpirazina

2b14025

2

b

2,5 o 6- Metossi-3- metilpirazina

2b14028

2

b

5-Metilchinossalina

2b14049

2

b

2-Acetil-3- etilpirazina

2b14056

2

b

2,3-Dietil- 5-metilpirazina

2b14062

2

b

2-(sec-Butil)-3-metossipirazina

2b14112

2

b

2-Etil-3- metossipirazina

2b920

2

b

L-cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31

2b16056

2

b

Taurina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31

2b17001

2

b

Beta-alanina

2b17002

2

b

L-Alanina

2b17003

2

b

L-Arginina

2b17005

2

b

Acido L-aspartico

2b17008

2

b

L-Istidina

2b17010

2

b

D,L-Isoleucina

2b17012

2

b

L-Leucina

2b17018

2

b

L-Fenilalanina

2b17019

2

b

L-Prolina

2b17020

2

b

D,L-Serina

2b17022

2

b

L-Tirosina

2b17027

2

b

L-Metionina

2b17028

2

b

L-Valina

2b17033

2

b

L-Cisteina

2b17034

2

b

Glicina

2b620

2

b

Acido L-glutamico

2b621

2

b

Glutammato monosodico

2b13002

2

b

2-Furoato di metile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 166

2b13016

2

b

Disolfuro di bis-(2-metil-3- furile)

2b13018

2

b

Furfurale

2b13019

2

b

Alcole furfurilico

2b13026

2

b

2-Furanmetantiolo

2b13033

2

b

Acetotioato di S-furfurile

2b13050

2

b

Disolfuro di difurfurile

2b13053

2

b

Solfuro di metile furfurile

2b13055

2

b

2-Metilfuran- 3-tiolo

2b13064

2

b

Disolfuro di metile furfurile

2b13079

2

b

Disolfuro di metile 2-metil-3-furile

2b13128

2

b

Acetato di furfurile

3c363

2

b

L-arginina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, versione della GU L 2 del 4.01.2019, pag. 21

2b233

2

b

Estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suinetti svezzati e suini da ingrasso Animali svezzati e da ingrasso di specie suine minori

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/111 della Commissione, del 24 gennaio 2019, versione della GU L 23 del 25.01.2019, pag. 14

2b12038

2

b

8-mercapto-p- mentan-3-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 36

2b12085

2

b

p-ment-1-en- 8-tiolo

2b12005

2

b

Fenilmetantiolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Gatti e cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione, del 26 novembre 2019, versione della GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45

2b12077

2

b

Benzil metil solfuro

2b13084

2

b

2-etil-4-idrossi-5-metil-3 (2H)-furanone

2b15096

2

b

Sec-pentiltiofene

2b4019

2

b

2,5-dimetilfenolo

2b5057

2

b

Esa-2 (trans),4 (trans)-dienale

2b5078

2

b

Tridec-2-enale

2b5169

2

b

12-metiltridecanale

2b0001

2

b

Aromatizzante di affumicatura

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Cani e gatti

40

Regolamento di esecuzione (UE) 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, versione della GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19

2b957

2

b

Taumatina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, versione della GU L 257 del 25.09.2012, pag. 7

2b16058

2

b

Naringina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, versione della GU L 257 del 25.09.2012, pag. 10

3c352

2

b

L-istidina monocloridrato Monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 1

3c362

2

b

L-arginina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 15 luglio 2020, versione della GU L 227 del 16.07.2020, pag. 27

2b180

2

b

Olio essenziale di cardamomo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 28

2b920i

2

b

L-cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamenti UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 7 agosto 2020, versione della GU L 259 del 10.08.2020, pag. 6

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10

3c392

2

b

L-cistina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 1° ottobre 2020, versione della GU L 319 del 2.10.2020, pag. 36

2b02012

2

b

Geraniolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 6

2b02029

2

b

3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo (farnesolo)

2b02058

2

b

(Z)-nerolo

2b05020

2

b

Citrale

2b09011

2

b

Acetato di geranile

2b09048

2

b

Butirrato di geranile

2b09076

2

b

Formiato di geranile

2b09128

2

b

Propionato di geranile

2b09169

2

b

Propionato di nerile

2b09212

2

b

Formiato di nerile

2b09213

2

b

Acetato di nerile

2b09424

2

b

Isobutirrato di nerile

2b09431

2

b

Isobutirrato di geranile

2b09692

2

b

Acetato di prenile

3c381

2

b

L-isoleucina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 19

2b02017

2

b

Alcole cinnamilico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 16 ottobre 2020, versione della GU L 344 del 19.10.2020, pag. 2

2b02031

2

b

3-fenilpropan-1-olo

2b05038

2

b

2-fenilpropanale

2b05045

2

b

3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide

2b05050

2

b

Alfa-metilcinnamaldeide

2b05080

2

b

3-fenilpropanale

2b08022

2

b

Acido cinnamico

2b09018

2

b

Acetato di cinnamile

2b09053

2

b

Butirrato di cinnamile

2b09428

2

b

Isobutirrato di 3-fenilpropile

2b09459

2

b

Isovalerato di cinnamile

2b09470

2

b

Isobutirrato di cinnamile

2b09730

2

b

Cinnamato di etile

2b09740

2

b

Cinnamato di metile

2b09742

2

b

Cinnamato di isopentile

2b631i

2

b

Disodio 5’-inosinato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21

3c451

2

b

L-glutammina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 31

2b621i

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecu-zione (UE)della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 46

2.2.2 Sostanze aromatizzanti provvisoriamente autorizzate

a. Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie o categorie animali  

Nu­me­ro di or­di­ne

Ca­te­go­ria

Grup­po fun­zio­na­le

De­no­mi­na­zio­ne chi­mi­ca

1

2

3

4

1

2

b

3-Me­thyl­cy­clo­pen­tan-1,2-dio­ne / Fla­vis No. 07.056

2

2

b

N. CAS 100-06-1 / 4-Me­tho­xya­ce­to­phe­no­ne / Fla­vis No. 07.038

3

2

b

N. CAS 1003-04-9 / 4,5-Di­hy­dro­thio­phen-3(2H)-one / Fla­vis No. 15.012

4

2

b

N. CAS 100-86-7 / 2-Me­thyl-1-phe­nyl­pro­pan-2-ol / Fla­vis No. 02.035

5

6

2

b

N. CAS 101-41-7 / Me­thyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.783

7

2

b

N. CAS 101-84-8 / Di­phe­nyl ether / Fla­vis No. 04.035

8

2

b

N. CAS 101-86-0 / al­pha-He­xyl­cin­na­mal­de­hy­de / Fla­vis No. 05.041

9

2

b

N. CAS 101-97-3 / Ethyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.784

10

2

b

N. CAS 102-13-6 / Iso­bu­tyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.788

11

2

b

N. CAS 102-19-2 / 3-Me­thyl­bu­tyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.789

12

2

b

N. CAS 102-20-5 / Phe­ne­thyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.707

13

14

15

2

b

N. CAS 103-41-3 / Ben­zyl cin­na­ma­te / Fla­vis No. 09.738

16

2

b

N. CAS 103-45-7 / Phe­ne­thyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.031

17

2

b

N. CAS 103-52-6 / Phe­ne­thyl bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.168

18

19

20

21

22

2

b

N. CAS 103-82-2 / Phe­ny­la­ce­tic acid / Fla­vis No. 08.038

23

24

2

b

N. CAS 104-21-2 / p-Ani­syl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.019

25

2

b

N. CAS 104-50-7 / Oc­ta­no-1,4-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.022

26

27

28

2

b

N. CAS 104-55-2 / Cin­na­mal­de­hy­de / Fla­vis No. 05.014

29

2

b

N. CAS 104-61-0 / No­na­no-1,4-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.001

30

2

b

N. CAS 104-67-6 / Un­de­ca­no-1,4-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.002

31

2

b

N. CAS 105-13-5 / p-Ani­syl al­co­hol / Fla­vis No. 02.128

32

2

b

N. CAS 105-54-4 / Ethyl bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.039

33

34

35

36

37

2

b

N. CAS 106-02-5 / Pen­ta­de­ca­no-1,15-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.004

38

39

40

2

b

N. CAS 106-27-4 / 3-Me­thyl­bu­tyl bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.055

41

42

2

b

N. CAS 106-30-9 / Ethyl hep­ta­noa­te / Fla­vis No. 09.093

43

2

b

N. CAS 106-44-5 / 4-Me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.028

44

2

b

N. CAS 106-68-3 / Oc­tan-3-one / Fla­vis No. 07.062

45

2

b

N. CAS 107-92-6 / Bu­ty­ric acid / Fla­vis No. 08.005

46

2

b

N. CAS 108-39-4 / 3-Me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.026

47

2

b

N. CAS 108-46-3 / Ben­ze­ne-1,3-diol / Fla­vis No. 04.047

48

2

b

N. CAS 108-48-5 / 2,6-Di­me­thyl­py­ri­di­ne / Fla­vis No. 14.065

49

2

b

N. CAS 108-50-9 / 2,6-Di­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.021

50

2

b

N. CAS 108-64-5 / Ethyl iso­va­le­ra­te / Fla­vis No. 09.447

51

2

b

N. CAS 108-95-2 / Phe­nol / Fla­vis No. 04.041

52

2

b

N. CAS 109-08-0 / 2-Me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.027

53

2

b

N. CAS 110-41-8 / 2-Me­thy­lun­de­ca­nal / Fla­vis No. 05.077

54

2

b

N. CAS 110-93-0 / 6-Me­thy­lhept-5-en-2-one / Fla­vis No. 07.015

55

2

b

N. CAS 111-13-7 / Oc­tan-2-one / Fla­vis No. 07.019

56

2

b

N. CAS 111-62-6 / Ethyl olea­te / Fla­vis No. 09.192

57

2

b

N. CAS 112-12-9 / Un­de­can-2-one / Fla­vis No. 07.016

58

2

b

N. CAS 1122-62-9 / 2-Ace­tyl­py­ri­di­ne / Fla­vis No. 14.038

59

2

b

N. CAS 1124-11-4 / 2,3,5,6-Te­tra­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.018

60

2

b

N. CAS 112-45-8 / Un­dec-10-enal / Fla­vis No. 05.035

61

2

b

N. CAS 115-99-1 / Li­na­lyl for­ma­te / Fla­vis No. 09.080

62

2

b

N. CAS 118-58-1 / Ben­zyl sa­li­cy­la­te / Fla­vis No. 09.752

63

2

b

N. CAS 118-61-6 / Ethyl sa­li­cy­la­te / Fla­vis No. 09.748

64

2

b

N. CAS 118-71-8 / Mal­tol / Fla­vis No. 07.014

65

66

2

b

N. CAS 1192-62-7 / 2-Ace­tyl­fu­ran / Fla­vis No. 13.054

67

2

b

N. CAS 119-36-8 / Me­thyl sa­li­cy­la­te / Fla­vis No. 09.749

68

2

b

N. CAS 119-61-9 / Ben­zo­phe­no­ne / Fla­vis No. 07.032

69

2

b

N. CAS 120-51-4 / Ben­zyl ben­zoa­te / Fla­vis No. 09.727

70

2

b

N. CAS 120-57-0 / Pi­pe­ro­nal / Fla­vis No. 05.016

71

2

b

N. CAS 121-33-5 / Va­nil­lin / Fla­vis No. 05.018

72

2

b

N. CAS 122-00-9 / 4-Me­thy­la­ce­to­phe­no­ne / Fla­vis No. 07.022

73

2

b

N. CAS 122-40-7 / al­pha-Pen­tyl­cin­na­mal­de­hy­de / Fla­vis No. 05.040

74

2

b

N. CAS 122-57-6 / 4-Phe­nyl­but-3-en-2-one / Fla­vis No. 07.024

75

2

b

N. CAS 122-78-1 / Phe­ny­la­ce­tal­de­hy­de / Fla­vis No. 05.030

76

77

2

b

N. CAS 123-07-9 / 4-Ethyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.022

78

2

b

N. CAS 123-11-5 / 4-Me­tho­xy­ben­zal­de­hy­de / Fla­vis No. 05.015

79

2

b

N. CAS 123-32-0 / 2,5-Di­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.020

80

2

b

N. CAS 123-35-3 / Myr­ce­ne / Fla­vis No. 01.008

81

2

b

N. CAS 123-68-2 / Al­lyl he­xa­noa­te / Fla­vis No. 09.244

82

2

b

N. CAS 123-92-2 / Iso­pen­tyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.024

83

2

b

N. CAS 124-76-5 / Iso­bor­neol / Fla­vis No. 02.059

84

2

b

N. CAS 125-12-2 / Iso­bor­nyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.218

85

2

b

N. CAS 127-41-3 / al­pha-Io­no­ne / Fla­vis No. 07.007

86

2

b

N. CAS 13494-06-9 / 3,4-Di­me­thyl­cy­clo­pen­tan-1,2-dio­ne / Fla­vis No. 07.075

87

2

b

N. CAS 13678-67-6 / Di­fur­fu­ryl Sul­fi­de / Fla­vis No. 13.056

88

2

b

N. CAS 13877-91-3 / be­ta-Oci­me­ne / Fla­vis No. 01.018

89

2

b

N. CAS 13925-07-0 / 2-Ethyl-3,5-di­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.024

90

2

b

N. CAS 140-26-1 / Phe­ne­thyl iso­va­le­ra­te / Fla­vis No. 09.466

91

92

2

b

N. CAS 140-88-5 / Ethyl acry­la­te / Fla­vis No. 09.037

93

94

2

b

N. CAS 142-19-8 / Al­lyl hep­ta­noa­te / Fla­vis No. 09.097

95

2

b

N. CAS 144-39-8 / Li­na­lyl pro­pio­na­te / Fla­vis No. 09.130

96

2

b

N. CAS 14667-55-1 / 2,3,5-Tri­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.019

97

2

b

N. CAS 14901-07-6 / be­ta-Io­no­ne / Fla­vis No. 07.008

98

2

b

N. CAS 15679-13-7 / 2-Iso­pro­pyl-4-me­thyl­thia­zo­le / Fla­vis No. 15.026

99

2

b

N. CAS 15706-73-7 / Bu­tyl 2-me­thyl­bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.519

100

2

b

N. CAS 15707-23-0 / 2-Ethyl-3-me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.006

101

2

b

N. CAS 1576-95-0 / Pent-2-en-1-ol / Fla­vis No. 02.050

102

2

b

N. CAS 17369-59-4 / 3-Pro­py­li­de­ne­ph­tha­li­de / Fla­vis No. 10.005

103

2

b

N. CAS 17587-33-6 / No­na-2(trans),6(trans)-die­nal / Fla­vis No. 05.172

104

2

b

N. CAS 1759-28-0 / 4-Me­thyl-5-vi­nyl­thia­zo­le / Fla­vis No. 15.018

105

2

b

N. CAS 18829-55-5 / Hept-2(trans)-enal / Fla­vis No. 05.150

106

2

b

N. CAS 18829-56-6 / trans-2-No­ne­nal / Fla­vis No. 05.072

107

2

b

N. CAS 20407-84-5 / Do­dec-2(trans)-enal / Fla­vis No. 05.144

108

2

b

N. CAS 20662-84-4 / Tri­me­thy­lo­xa­zo­le / Fla­vis No. 13.169

109

110

2

b

N. CAS 21834-92-4 / 5-Me­thyl-2-phe­ny­lhex-2-enal / Fla­vis No. 05.099

111

2

b

N. CAS 21835-01-8 / 3-Ethyl­cy­clo­pen­tan-1,2-dio­ne / Fla­vis No. 07.057

112

2

b

N. CAS 22047-25-2 / Ace­tyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.032

113

2

b

N. CAS 2216-51-5 / L-Men­thol / Fla­vis No. 02.015

114

2

b

N. CAS 2305-05-7 / Do­de­ca­no-1,4-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.019

115

2

b

N. CAS 2305-21-7 / Hex-2-en-1-ol / Fla­vis No. 02.020

116

117

118

2

b

N. CAS 2363-88-4 / 2,4-De­ca­die­nal / Fla­vis No. 05.081

119

2

b

N. CAS 23696-85-7 / be­ta-Da­ma­sce­no­ne / Fla­vis No. 07.108

120

2

b

N. CAS 23726-91-2 / tr-1-(2,6,6-Tri­me­thyl-1-cy­clo­he­xen-1-yl)but-2-en-1-one / Fla­vis No. 07.224

121

2

b

N. CAS 23726-92-3 / be­ta-Da­ma­sco­ne / Fla­vis No. 07.083

122

2

b

N. CAS 23747-48-0 / 5H-5-me­thyl-6,7-di­hy­dro­cy­clo­pen­ta (b)py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.037

123

2

b

N. CAS 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.281

124

2

b

N. CAS 2463-53-8 / Non-2-enal / Fla­vis No. 05.171

125

2

b

N. CAS 2463-77-6 / Un­dec-2(trans)-enal / Fla­vis No. 05.184

126

2

b

N. CAS 24683-00-9 / 2-Iso­bu­tyl-3-me­tho­xy­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.043

127

2

b

N. CAS 24851-98-7 / Me­thyl 3-oxo-2-pen­tyl-1-cy­clo­pen­ty­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.520

128

2

b

N. CAS 2497-18-9 / Hex-2(trans)-enyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.394

129

2

b

N. CAS 25152-84-5 / De­ca-2(trans),4(trans)-die­nal / Fla­vis No. 05.140

130

2

b

N. CAS 25415-62-7 / Pen­tyl iso­va­le­ra­te / Fla­vis No. 09.499

131

2

b

N. CAS 2548-87-0 / trans-2-Oc­te­nal / Fla­vis No. 05.190

132

2

b

N. CAS 2679-87-0 / tr-2, cis-6-No­na­dien-1-ol / Fla­vis No. 02.231

133

2

b

N. CAS 2721-22-4 / Te­tra­de­ca­no-1,5-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.016

134

2

b

N. CAS 2758-18-1 / 3-Me­thyl-2-cy­clo­pen­ten-1-one / Fla­vis No. 07.112

135

2

b

N. CAS 2785-89-9 / 4-Ethyl­gua­ia­col / Fla­vis No. 04.008

136

2

b

N. CAS 2785-89-9 / p-me­thy­la­ni­so­le, 1-Me­tho­xy-4-me­thyl­ben­ze­ne / Fla­vis No. 04.015

137

2

b

N. CAS 2847-30-5 / 2-Me­tho­xy-3-me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.126

138

2

b

N. CAS 28664-35-9 / 3-Hy­dro­xy-4,5-di­me­thyl­fu­ran-2(5H)-one / Fla­vis No. 10.030

139

2

b

N. CAS 29606-79-9 / Iso­pu­le­go­ne / Fla­vis No. 07.067

140

2

b

N. CAS 3025-30-7 / Ethyl­de­ca-2(cis),4(trans)-die­noa­te / Fla­vis No. 09.260

141

2

b

N. CAS 30361-29-6 / tr-2, tr-4-Un­de­ca­die­nal / Fla­vis No. 05.196

142

2

b

N. CAS 3142-72-1 / 2-Me­thyl-2-pen­te­noic acid / Fla­vis No. 08.055

143

2

b

N. CAS 3188-00-9 / 4,5-Di­hy­dro-2-me­thyl­fu­ran-3(2H)-one / Fla­vis No. 13.042

144

2

b

N. CAS 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Fla­vis No. 02.023

145

2

b

N. CAS 4691-65-0 / Di­so­dium Ino­si­ne-5-Mo­no-pho­spha­te (IMP)

146

2

b

N. CAS 3658-77-3 / 4-Hy­dro­xy-2,5-di­me­thyl­fu­ran-3(2H)-one / Fla­vis No. 13.010

147

2

b

N. CAS 3777-69-3 / 2-Pen­tyl­fu­ran / Fla­vis No. 13.059

148

2

b

N. CAS 3913-81-3 / trans-2-De­ce­nal / Fla­vis No. 05.191

149

2

b

N. CAS 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Fla­vis No. 02.112

150

2

b

N. CAS 4166-20-5 / 4-Ace­to­xy-2,5-di­me­thyl­fu­ran-3(2H)-one / Fla­vis No. 13.099

151

2

b

N. CAS 4180-23-8 / 1-Me­tho­xy-4-(prop-1(trans)-enyl)ben­ze­ne / Fla­vis No. 04.010

152

2

b

N. CAS 43039-98-1 / 2-Pro­pio­nyl­thia­zo­le / Fla­vis No. 15.027

153

2

b

N. CAS 43052-87-5 / al­pha-Da­ma­sco­ne / Fla­vis No. 07.134

154

2

b

N. CAS 431-03-8 / Dia­ce­tyl / Fla­vis No. 07.052

155

2

b

N. CAS 4312-99-6 / Oct-1-en-3-one / Fla­vis No. 07.081

156

2

b

N. CAS 4313-03-5 / 2,4-hep­ta­die­nal, Hep­ta-2,4-die­nal / Fla­vis No. 05.084

157

2

b

N. CAS 4437-22-3 / Di­fur­fu­ryl ether / Fla­vis No. 13.061

158

159

2

b

N. CAS 4630-07-3 / Va­len­ce­ne / Fla­vis No. 01.017

160

2

b

N. CAS 464-49-3 / (1R)-1,7,7-Tri­me­thyl­bi­cy­clo[2.2.1]hep­tan-2-one / Fla­vis No. 07.215

161

2

b

N. CAS 4674-50-4 / Noo­t­ka­to­ne / Fla­vis No. 07.089

162

2

b

N. CAS 4826-62-4 / 2-Do­de­ce­nal / Fla­vis No. 05.037

163

2

b

N. CAS 499-75-2 / Car­va­crol / Fla­vis No. 04.031

164

2

b

N. CAS 507-70-0 / Bor­neol / Fla­vis No. 02.016

165

2

b

N. CAS 53398-83-7 / Hex-2-enyl bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.396

166

2

b

N. CAS 536-78-7 / 3-Ethyl­py­ri­di­ne / Fla­vis No. 14.061

167

168

2

b

N. CAS 5421-17-0 / He­xyl phe­ny­la­ce­ta­te / Fla­vis No. 09.804

169

2

b

N. CAS 5471-51-2 / 4-(p-Hy­dro­xy­phe­nyl)bu­tan-2-one / Fla­vis No. 07.055

170

2

b

N. CAS 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5o­r6)di me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.100

171

2

b

N. CAS 551-08-6 / 3-Bu­ty­li­de­ne­ph­tha­li­de / Fla­vis No. 10.024

172

2

b

N. CAS 5550-12-9 / Di­so­dium gua­no­si­ne 5’-mo­no­pho­spha­te (GMP)

173

2

b

N. CAS 556-24-1 / Me­thyl iso­va­le­ra­te / Fla­vis No. 09.462

174

2

b

N. CAS 557-48-2 / No­na-2(trans),6(cis)-die­nal / Fla­vis No. 05.058

175

2

b

N. CAS 562-74-3 / 4-Ter­pi­ne­nol / Fla­vis No. 02.072

176

2

b

N. CAS 576-26-1 / 2,6-Di­me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.042

177

2

b

N. CAS 578-58-5 / 2,5-Di­me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.0192

178

2

b

N. CAS 586-62-9 / Ter­pi­no­le­ne / Fla­vis No. 01.005

179

2

b

N. CAS 5910-87-2 / tr-2, tr-4-No­na­die­nal / Fla­vis No. 05.194

180

2

b

N. CAS 5910-89-4 / 2,3-Di­me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.050

181

2

b

N. CAS 593-08-8 / Tri­de­can-2-one / Fla­vis No. 07.103

182

2

b

N. CAS 5989-54-8 / l-Li­mo­ne­ne / Fla­vis No. 01.046

183

2

b

N. CAS 60-12-8 / 2-Phe­ny­le­than-1-ol / Fla­vis No. 02.019

184

2

b

N. CAS 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Fla­vis No. 02.099

185

2

b

N. CAS 620-02-0 / 5-Me­thyl­fur­fu­ral / Fla­vis No. 13.001

186

187

2

b

N. CAS 622-45-7 / Cy­clo­he­xyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.027

188

2

b

N. CAS 623-15-4 / 4-(2-Fu­ryl)but-3-en-2-one / Fla­vis No. 13.044

189

2

b

N. CAS 624-41-9 / 2-Me­thyl­bu­tyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.286

190

2

b

N. CAS 6485-40-1 / L-Car­vo­ne / Fla­vis No. 07.147

191

2

b

N. CAS 659-70-1 / 3-Me­thyl­bu­tyl 3-me­thyl­bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.463

192

2

b

N. CAS 6728-26-3 / Hex-2(trans)-enal / Fla­vis No. 05.073

193

2

b

N. CAS 6750-03-4 / No­na-2,4-die­nal / Fla­vis No. 05.071

194

2

b

N. CAS 698-10-2 / 5-Ethyl-3-hy­dro­xy-4-me­thyl­fu­ran-2(5H)-one / Fla­vis No. 10.023

195

2

b

N. CAS 706-14-9 / De­ca­no-1,4-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.017

196

2

b

N. CAS 713-95-1 / Do­de­ca­no-1,5-lac­to­ne / Fla­vis No. 10.008

197

2

b

N. CAS 7452-79-1 / Ethyl 2-me­thyl­bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.409

198

2

b

N. CAS 74-93-1 / Me­tha­ne­thiol / Fla­vis No. 12.003

199

2

b

N. CAS 76-49-3 / Bor­nyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.017

200

201

2

b

N. CAS 7786-44-9 / No­na-2,6-dien-1-ol / Fla­vis No. 02.049

202

2

b

N. CAS 7786-61-0 / 2-Me­tho­xy-4-vi­nyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.009

203

2

b

N. CAS 78-35-3 / Li­na­lyl iso­bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.423

204

2

b

N. CAS 78-36-4 / Li­na­lyl bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.050

205

2

b

N. CAS 78-70-6 / Li­na­lool / Fla­vis No. 02.013

206

2

b

N. CAS 78-93-3 / Bu­tan-2-one / Fla­vis No. 07.053

207

2

b

N. CAS 79-31-2 / 2-Me­thyl­pro­pio­nic acid / Fla­vis No. 08.006

208

2

b

N. CAS 79-69-6 / 4-(2,5,6,6-Te­tra­me­thyl-2-cy­clo­he­xe­nyl)-3-bu­ten-2-one / Fla­vis No. 07.011

209

2

b

N. CAS 8007-35-0 / Ter­pi­neol ace­ta­te / Fla­vis No. 09.830

210

2

b

N. CAS 80-59-1 / 2-Me­thyl­cro­to­nic acid / Fla­vis No. 08.064

211

2

b

N. CAS 81925-81-7 / 5-Me­thy­lhept-2-en-4-one / Fla­vis No. 07.139

212

2

b

N. CAS 821-55-6 / No­nan-2-one / Fla­vis No. 07.020

213

2

b

N. CAS 87-19-4 / Iso­bu­tyl sa­li­cy­la­te / Fla­vis No. 09.750

214

2

b

N. CAS 87-20-7 / Iso­pen­tyl sa­li­cy­la­te / Fla­vis No. 09.751

215

2

b

N. CAS 88-69-7 / 2-Iso­pro­pyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.044

216

2

b

N. CAS 89-78-1 / DL-Men­thol (ra­ce­mic) / Fla­vis No.02.015

217

2

b

N. CAS 89-79-2 / Iso­pu­le­gol / Fla­vis No. 02.067

218

2

b

N. CAS 89-80-5 / trans-Men­tho­ne / Fla­vis No. 07.176

219

2

b

N. CAS 89-83-8 / Thy­mol / Fla­vis No. 04.006

220

2

b

N. CAS 90-05-1 / 2-Me­tho­xy­phe­nol / Fla­vis No. 04.005

221

2

b

N. CAS 91-10-1 / 2,6-Di­me­tho­xy­phe­nol / Fla­vis No. 04.036

222

2

b

N. CAS 93-04-9 / 2-Me­tho­xy­na­ph­tha­le­ne / Fla­vis No. 04.074

223

2

b

N. CAS 93-16-3 / 1,2-Di­me­tho­xy-4-(prop-1-enyl)ben­ze­ne / Fla­vis No. 04.013

224

2

b

N. CAS 93-51-6 / 2-Me­tho­xy-4-me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.007

225

226

2

b

N. CAS 93-92-5 / 1-Phe­ne­thyl ace­ta­te / Fla­vis No. 09.178

227

2

b

N. CAS 95-16-9 / Ben­zo­thia­zo­le / Fla­vis No. 15.016

228

2

b

N. CAS 95-48-7 / 2-Me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.027

229

2

b

N. CAS 95-65-8 / 3,4-Di­me­thyl­phe­nol / Fla­vis No. 04.048

230

2

b

N. CAS 97-62-1 / Ethyl iso­bu­ty­ra­te / Fla­vis No. 09.413

231

2

b

N. CAS 98-85-1 / 1-Phe­ny­le­than-1-ol / Fla­vis No. 02.064

232

2

b

N. CAS 98-86-2 / Ace­to­phe­no­ne / Fla­vis No. 07.004

233

2

b

N. CAS 99-83-2 / al­pha-Phel­lan­dre­ne / Fla­vis No. 01.006

234

2

b

N. CAS 99-85-4 / gam­ma-Ter­pi­ne­ne / Fla­vis No. 01.020

235

2

b

N. CAS 99-86-5 / al­pha-Ter­pi­ne­ne / Fla­vis No. 01.019

236

2

b

Abies al­ba Mill., A. si­bi­ri­ca Le­deb.: Pi­ne need­le oil CAS 8021-29-2 FE­MA 2905 CoE 5 EI­NECS 294-351-9

237

2

b

Aga­tho­sma be­tu­li­na, sy­no­ny­me Ba­ro­sma be­tu­li­na Bar­tl. et Wendl.: Bu­chu lea­ves oil CAS 68650-46-4 FE­MA 2169 CoE 85 EI­NECS 283-474-3

238

2

b

Al­lium ce­pa L.: Onion ab­so­lu­te CoE 24 / Onion oleo­re­sin CoE 24 / Onion ex­tract CoE 24 / Onion oil CAS 8002-72-0 FE­MA 2817 CoE 24 EI­NECS 232-498-2 / Onion tinc­tu­re CoE 24

239

2

b

Al­lium sa­ti­vum L.: Gar­lic oleo­re­sin CAS 8000-78-0 CoE 26 EI­NECS 232-371-1 / Gar­lic oil CAS 8000-78-0 FE­MA 2503 CoE 26 EI­NECS 232-371-1 / Gar­lic tinc­tu­re CoE 26 / Gar­lic ex­tract (sb)

240

2

b

Al­thaea of­fi­ci­na­lis L.: Al­thaea tinc­tu­re CoE 31

241

2

b

An­dro­gra­phis pa­ni­cu­la­ta Nees: King of bit­ter ex­tract CoE 37

242

2

b

Ane­thum gra­veo­lens L.: Dill herb oil CAS 8006-75-5 FE­MA 2383 CoE 42 EI­NECS 289-790-8 / Dill tinc­tu­re CoE 42

243

2

b

An­ge­li­ca si­nen­sis (Oliv.) Diels: Dong quai tinc­tu­re

244

2

b

An­the­mis no­bi­lis L.: Cha­mo­mi­le flo­wer tinc­tu­re CoE 48

245

2

b

Apium gra­veo­lens L.: Ce­le­ry seed oil CAS 8015-90-5 FE­MA 2271 CoE 52 EI­NECS 289-668-4

246

2

b

Ar­mo­ra­cia la­pa­thi­fo­lia Gi­lib. = A. ru­sti­ca­na (Gaert­ner) B. Meyer et Scher­bius: Hor­se­ra­di­sh tinc­tu­re CoE 145

247

2

b

Ar­te­mi­sia ab­sin­thium L.: Worm­wood tinc­tu­re CoE 61

248

2

b

Ar­te­mi­sia ci­na Berg.: Ar­te­mi­sia worm­seeds tinc­tu­re CoE 63

249

2

b

Ar­te­mi­sia dra­cun­cu­lus L.: Tar­ra­gon oil CAS 8016-88-4 FE­MA 3043 CoE 64 EI­NECS 290-356-5

251

2

b

Astra­ga­lus mem­bra­na­ceus L. = A. pyc­no­cla­dus Boiss.et Haus­sk. ex Boiss.: Astra­ga­lus tinc­tu­re

252

2

b

Bam­bu­sa sp.: tinc­tu­re

253

2

b

Ber­be­ris vul­ga­ris L.: Bar­ber­ry con­cen­tra­te CoE 86 / Bar­ber­ry tinc­tu­re CoE 86

254

2

b

Bo­swel­lia ser­ra­ta Roxb. ex Co­le­br.: Oli­ba­num ex­tract [All ani­mal spe­cies]

255

2

b

Bu­pleu­rum ro­tun­di­fo­lium L.: Ha­re’s ear tinc­tu­re

256

2

b

Ca­nan­ga odo­ra­ta (Lam.) Hook. et Thoms.: Ylang-ylang oil CAS 8006-81-3 FE­MA 3119 CoE 103 EI­NECS 297-681-1

257

2

b

Cap­si­cum an­nuum L., C. fru­te­scens L.: Cap­si­cum oleo­re­sin CAS 8023-77-6 FE­MA 2234 CoE 108 EI­NECS 283-256-8 / Pa­pri­ka oleo­re­sin CAS 84625-29-6 FE­MA 2834 CoE 107 EI­NECS 283-403-6 / Cap­si­cum ex­tract CAS 8023-77-6 FE­MA 2233 CoE 108 EI­NECS 283-256-8 / Cap­si­cum / Pa­pri­ka tinc­tu­re CoE 107/108

258

2

b

Car­li­na acau­lis L.: Car­li­ne thi­stle tinc­tu­re

259

2

b

Ca­rum car­vi L. = Apium carvi L.: Ca­ra­way seed oil CAS 8000-42-8 FE­MA 2238 CoE 112 EI­NECS 288-921-6

260

2

b

Ca­sta­nea sa­ti­va Mill.: Chest­nut ex­tract

261

2

b

Cha­mo­mil­la re­cu­ti­ta (L.) Rau­schert.: Cha­mo­mi­le flo­wer oil CAS 8022-66-2 FE­MA 2273 CoE 273 EI­NECS 282-006-5

262

2

b

Ci­mi­ci­fu­ga sim­plex (Worm­sk. ex DC.) Le­deb. = C. ra­ce­mo­sa (L.) Nutt.: Sa­ra­shi­na sho­ma tinc­tu­re

263

2

b

Cin­na­mo­mum aro­ma­ti­cum Nees, C. cas­sia Nees ex Blu­me: Cas­sia oil CAS 8007-80-5 FE­MA 2258 CoE 131 EI­NECS 284-635-0

264

2

b

Cin­na­mo­mum cam­pho­ra L.: Cam­phor oil whi­te CAS 8008-51-3 FE­MA 2231 CoE 130 EI­NECS 294-760-2 / Cam­phor oil bro­wn CAS 8008-51-3 CoE 130 EI­NECS 294-760-2 / Cam­phor oil yel­low CAS 8008-51-3 CoE 130 EI­NECS 294-760-2

265

2

b

Cin­na­mo­mum zey­la­ni­cum Bl., C. ve­rum J.S. Pre­sl: Cin­na­mon bark oil CAS 8015-91-6 FE­MA 2291 CoE 133 EI­NECS 283-479-0 / Cin­na­mon leaf oil CAS 8015-91-6 FE­MA 2292 CoE 133 EI­NECS 284-635-0 / Cin­na­mon tinc­tu­re CoE 133

266

2

b

Ci­trus au­ran­tii­fo­lia (Christm.) Swin­gle: Li­me oil ex­pres­sed CAS 8008-26-2 FE­MA 2631 CoE 141 EI­NECS 290-010-3 / Li­me oil ex­pres­sed ter­pe­ne­less CAS 68916-84-7 FE­MA 2632 CoE 141 / Li­me oil di­stil­led CAS 8008- 26-2 CoE 141 EI­NECS 290-010-3 / Li­me es­sen­ce oil CoE 141

267

2

b

Ci­trus au­ran­tium L. var myr­ti­fo­lia Ker-Ga­wl. = C. au­ran­tium L. spp. Ama­ra var. pu­mi­lia: Bit­ter oran­ge ex­tract of who­le fruit CoE 138

268

2

b

Ci­trus au­ran­tium L.: Pe­tit­grain bi­ga­ra­de oil CAS 8014- 17-3 FE­MA 2855 CoE 136 EI­NECS 283-881-6

269

2

b

Ci­trus li­mon (L.) Burm.: Le­mon ex­tract CAS 84929-31-7 FE­MA 2623 CoE 139 / Le­mon oil di­stil­led CAS 8008-56-8 CoE 139 EI­NECS 284-515-8 / Le­mon oil ex­pres­sed CAS 84929-31-7 FE­MA 2625 CoE 139 EI­NECS 284-515-8

270

2

b

Ci­trus re­ti­cu­la­ta Blan­co: Man­da­rin oil CAS 8008-31-9 FE­MA 2657 CoE 142

271

2

b

Ci­trus si­nen­sis (L.) Pers. = C. au­ran­tium L. var. dul­cis: Oran­ge ter­pe­nes CAS 8028-48-6 CoE 143 EI­NECS 232- 433-8 / Oran­ge oil cold pres­sed CAS 8028-48-6 FE­MA 2825 CoE 143 EI­NECS 232-433-8 / Oran­ge oil di­stil­led CAS 68606-94- 0 FE­MA 2821 CoE 143 EI­NECS 304-454-3 / Oran­ge oil ter­pe­ne­less CAS 8008-57-9 FE­MA 2822/2826 CoE 143 EI­NECS 232-433-8

272

2

b

Co­rian­drum sa­ti­vum L.: Co­rian­der oil CAS 8008-52-4 FE­MA 2334 CoE 154 EI­NECS 283-880-0 / ex­tract CAS 8008-52-4 FE­MA 2334 CoE 154 EI­NECS 283-880-0 / Co­rian­der leaf oil CoE 154

273

2

b

Cra­tae­gus oxya­can­tha L.p.p. et auct.: Ha­w­thor­ne tinc­tu­re CoE 156

274

2

b

Cu­mi­num cy­mi­num L.: Cu­min oil CAS 8014-13-9 FE­MA 2340, 2343 CoE 161 EI­NECS 283-881-6

275

2

b

Cur­cu­ma lon­ga L.: Tur­me­ric ex­tract CAS 8024-37-1 FE­MA 3086 CoE 163 EI­NECS 283-882-1 / Tur­me­ric oleo­re­sin CAS 84775-52-0 FE­MA 3087 CoE 163 EI­NECS 283-882-1 / Tur­me­ric oil CAS 8024-37-1 FE­MA 3085 CoE 163 EI­NECS 283-882-1 / Tur­me­ric tinc­tu­re CoE 163

276

2

b

Cym­bo­po­gon ci­tra­tus (DC.) Sta­ph = C. fle­xuo­sus L.: Le­mon­grass oil CAS 8007-02-1 FE­MA 2624 CoE 38 EI­NECS 289-752-0

277

2

b

Cym­bo­po­gon nar­dus (L.) W. Wa­ts.: Ci­tro­nel­la oil CAS 8000-29-1 FE­MA 2308 CoE 39 EI­NECS 289-753-6

278

2

b

Cy­na­ra sco­ly­mus L.: Ar­ti­cho­ke ex­tract CoE 565 / Ar­ti­cho­ke tinc­tu­re CoE 565

279

2

b

Cy­ti­sus sco­pa­rius (L.) Link: Com­mon broom tinc­tu­re CoE 170

280

2

b

Echi­na­cea an­gu­sti­fo­lia DC.: Black­sam­son echi­na­cea tinc­tu­re

281

2

b

Echi­na­cea pur­pu­rea (L.) Moen­ch.: Echi­na­cea tinc­tu­re

282

283

2

b

Eleu­the­ro­coc­cus sen­ti­co­sus Ru­pr. et Ma­xim. = Acan­tho­pa­nax s. Harms: Tai­ga root ex­tract / Tai­ga root tinc­tu­re

284

2

b

Equi­se­tum ar­ven­se L.: Hor­se­tail tinc­tu­re

285

2

b

Esch­schol­zia ca­li­for­ni­ca Cham.: Ca­li­for­nia pop­py tinc­tu­re

286

2

b

Eu­ca­lyp­tus glo­bu­lus La­bill.: Eu­ca­lyp­tus oil CAS 8000-48-4 FE­MA 2466 CoE 185 EI­NECS 283-406-2 / Eu­ca­lyp­tus tinc­tu­re CoE 185

287

2

b

Eu­ge­nia ca­ryo­phyl­lus (C. Sprengn.) Bull. = Ca­ryo­phyl­lus aro­ma­ti­cum L. = Sy­zy­gium aro­ma­ti­cum L.: Clo­ve leaf oil CAS 8000-34-8 FE­MA 2325 CoE 188 EI­NECS 284-638-7 / Clo­ve stem oil CAS 8000-34-8 FE­MA 2328 CoE 188 / Clo­ve tinc­tu­re CoE 188 / Clo­ve bud oil CAS 8000-34-8 FE­MA 2323 CoE 188 EI­NECS 284-638-7

288

2

b

Fe­ru­la as­sa-foe­ti­da L.: Asa­foe­ti­da ex­tract / Asa­foe­ti­da oil CAS 9000-04-8 FE­MA 2108 CoE 196

289

2

b

Fi­li­pen­du­la ul­ma­ria (L.) Ma­xim.: Dro­p­wort tinc­tu­re CoE 199

290

2

b

Foe­ni­cu­lum vul­ga­re Mill.: Fen­nel oil bit­ter CAS 8006-84-6 CoE 201 EI­NECS 283-414-6 / Fen­nel oil sweet CAS 8006-84-6 FE­MA 2483 CoE 200 EI­NECS 282-892-3 / Fen­nel tinc­tu­re CoE 200/201

291

2

b

Fu­cus ve­si­cu­lo­sus L.: Al­gues ab­so­lu­te CAS 68917-51-1 CoE 206 EI­NECS 283-633-7

292

2

b

Gaul­the­ria pro­cum­bens L.: Win­ter­green oil CAS 90045-28-6 FE­MA 3113 CoE 211 EI­NECS 289-888-0

293

2

b

Gen­tia­na lu­tea L. = G. pur­pu­rea L.: Gen­tian tinc­tu­re CoE 214

294

2

b

Gink­go bi­lo­ba L.: Gink­go ex­tract / Gink­go tinc­tu­re [All spe­cies]

295

2

b

Gly­cyr­rhi­za gla­bra L.: Li­co­ri­ce tinc­tu­re CoE 218 / Li­co­ri­ce ex­tract po­w­der CAS 68916-91-6 FE­MA 2629 CoE 218 EI­NECS 272-837-1 / Li­co­ri­ce ex­tract (wb) CAS 97676-23-8 FE­MA 2628 CoE 218 EI­NECS 272-837-1

296

2

b

Gym­no­stem­ma pen­ta­phyl­lum Ma­ki­no: Im­mor­ta­li­ty herb tinc­tu­re

297

2

b

Har­pa­go­phy­tum pro­cum­bens DC.: De­vil’s claw / grap­ple ex­tract / De­vil’s claw / grap­ple tinc­tu­re

298

2

b

He­de­ra he­lix L.: Com­mon ivy ex­tract

299

2

b

He­lian­thus an­nuus L.: Sun­flo­wer ab­so­lu­te / Sun­flo­wer oil / Sun­flo­wer tinc­tu­re

300

2

b

Hu­mu­lus lu­pu­lus L.: Hop. Tinc­tu­re CoE 233

301

2

b

Hy­pe­ri­cum per­fo­ra­tum L.: St. John’s wort tinc­tu­re CoE 234

302

2

b

Il­li­cium ve­rumHook, Ani­sum stel­la­tum: Ani­se star oil ter­pen­less CAS 8007-70-3 CoE 238 EI­NECS 283-518-1 / Ani­se star tinc­tu­re CoE 238 / Ani­se star ter­pe­nes CoE 238

303

2

b

Inu­la he­le­nium L.: Ele­cam­pa­ne root tinc­tu­re CoE 240

304

2

b

Ju­ni­pe­rus com­mu­nis L.: Ju­ni­per tinc­tu­re CoE 249 / Ju­ni­per ber­ry oil CAS 8002-68-4 FE­MA 2604 CoE 249 EI­NECS 283-268-3 / Ju­ni­per bran­ches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EI­NECS 283-268-3

305

2

b

Ju­ni­pe­rus me­xi­ca­na Schie­de: Ce­dar­wood Te­xas oil

306

2

b

Lau­rus no­bi­lis L.: Lau­rel lea­ves oil CAS 8002-41-3 CoE 255 EI­NECS 283-272-5 / Lau­rel tinc­tu­re CoE 255

307

2

b

La­van­du­la an­gu­sti­fo­lia Mill., L. an­gu­sti­fo­lia x L. la­ti­fo­lia: La­ven­der oil CAS 8000-28-0 FE­MA 2622 CoE 257 EI­NECS 289-995-2 / La­ven­der tinc­tu­re CoE 257

308

2

b

Li­num usi­ta­tis­si­mum L.: Lin­seed tinc­tu­re CoE 263

309

2

b

Li­tsea cu­be­ba Pers.: Li­tsea cu­be­ba ber­ry oil CAS 68855-99-2 FE­MA 3846 CoE 491 EI­NECS 290-018-7

310

2

b

Ly­th­rum sa­li­ca­ria L.: Pur­ple loo­se­stri­fe tinc­tu­re

311

2

b

Ma­tri­ca­ria re­cu­ti­ta.: ex­tract

312

2

b

Me­la­leu­ca al­ter­ni­fo­lia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647-73-4 FE­MA 3902 CoE 275 EI­NECS 285-377-1

313

2

b

Me­la­leu­ca ca­ju­pu­ti Po­well = M. leu­ca­den­dron L.: Me­la­leu­ca ca­ju­pu­ti oil CoE 276

314

2

b

Me­la­leu­ca vi­ri­di­flo­ra So­land ex Gaertn.: Niaou­li oil

315

2

b

Me­lis­sa of­fi­ci­na­lis L.: Balm lea­ves oil CAS 8014-71-9 FE­MA 2113 CoE 280 EI­NECS 282-007-0 / Me­lis­sa balm tinc­tu­re CoE 280

316

2

b

Me­lis­sa of­fi­ci­na­lis L.: Balm lea­ves ex­tract CAS 84082-61-1 FE­MA 2112 CoE 280 EI­NECS 282-007-0

317

2

b

Men­tha ar­ven­sis L.: Men­tha ar­ven­sis oil CAS 68917-18-0 CoE 492 EI­NECS 290-058-5

318

2

b

Men­tha spi­ca­ta L.: Spear­mint oil na­ti­ve CAS 8008- 79-5 FE­MA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EI­NECS 283-656-2 / Spear­mint oil ter­pe­ne­less CAS 8008-79-5 CoE 285 EI­NECS 283-656-2

319

2

b

Men­tha x pi­pe­ri­ta L. = M. aqua­ti­ca x M. spi­ca­ta L.: Pep­per­mint oil CAS 8006-90-4 FE­MA 2848 CoE 282 EI­NECS 308-770-2 / Pep­per­mint tinc­tu­re CoE 282

320

2

b

Mo­mor­di­ca cha­ran­tia L.: Bit­ter me­lon tinc­tu­re

321

2

b

My­ri­sti­ca fra­grans Houtt.: Nut­meg oil CAS 8008-45-5 FE­MA 2793 CoE 296 EI­NECS 282-013-3 / Nut­meg oleo­re­sin CAS 84082-68-8 CoE 296 EI­NECS 282-013-3

322

2

b

My­ro­xy­lon bal­sa­mum (L.) Harms var. pe­rei­rae: / Bal­sam Pe­ru oil CAS 8007-00-9 FE­MA 2117 CoE 298 EI­NECS 232-352-8

323

2

b

Oci­mum ba­si­li­cum L.: Ba­sil tinc­tu­re CoE 308

324

2

b

Olea eu­ro­paea L.: Oli­ve ex­tract

325

2

b

Ori­ga­num ma­jo­ra­na L. = Ma­jo­ra­na hor­ten­sis Moen­ch.: Ma­r­jo­ram oil sweet CAS 8015-01-8 FE­MA 2663 CoE 316 EI­NECS 282-004-4

327

2

b

Ori­ga­num vul­ga­reL., Lip­pia ssp.: Ore­ga­no oil CoE 317 / Ore­ga­no tinc­tu­re CoE 317

328

2

b

Paeo­nia lac­ti­flo­ra Pall. = P. al­bi­flo­ra Pall.: Chi­ne­se peo­ny tinc­tu­re

329

2

b

Pa­nax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng tinc­tu­re CoE 318

330

2

b

Pas­si­flo­ra edu­lis Sims. = P. in­car­na­ta L.: Pas­sion­fruit tinc­tu­re CoE 321; Pas­sion­fruit ex­tract (sb)3F[1] CoE 321

331

2

b

Pe­lar­go­nium gra­veo­lens L’He­rit. ex Ait.: Ge­ra­nium ro­se oil CAS 8000-46-2 FE­MA 2508 CoE 324 EI­NECS 290-140-0

332

2

b

Pe­tro­se­li­num sa­ti­vum Hof­fm. = P. cri­spum Mill. = P. hor­ten­se L.: Par­sley leaf oil CAS 8000-68-8 FE­MA 2836 CoE 326 EI­NECS 281-677-1 / Par­sley seed oil CAS 8000-68-8 CoE 326 EI­NECS 281-677-1 / Par­sley tinc­tu­re CoE 326

333

2

b

Peu­mus bol­dus Mol.: Bol­do ab­so­lu­te CoE 328 / Bol­do oil CoE 328

334

2

b

Pi­men­ta dioi­ca L. Merr. = P. of­fi­ci­na­lis Lind L.: All­spi­ce oil CAS 8006-77-7 FE­MA 2018 CoE 335 EI­NECS 284-540-4

335

2

b

Pim­pi­nel­la ani­sum L.: Ani­se oil CAS 84775- 42-8 FE­MA 2094 CoE 336 EI­NECS 283-872-7 / Ani­se tinc­tu­re CoE 336

336

2

b

Pi­nus pi­na­ster So­land.: Pi­ne tinc­tu­re

337

2

b

Pi­nus spp., e.g. P. syl­ve­stris L.: Pi­ne oil whi­te CAS 8002-09-3 CoE 340

338

2

b

Pi­nus spp., e.g. P. syl­ve­stris L.: Pi­ne tinc­tu­re CoE 340

339

2

b

Pi­per ni­grum L.: Pep­per ab­so­lu­te black CAS 8006-82-4 CoE 347 EI­NECS 284-524-7 / Pep­per oil black CAS 8006-82-4 FE­MA 2845 CoE 347 EI­NECS 284-524-7 / Pep­per oil whi­te CAS 8006-82-4 FE­MA 2851 CoE 347 EI­NECS 284-524-7 / Pep­per oleo­re­sin / ex­tract black CAS 84929-41-9 FE­MA 2846 CoE 347 EI­NECS 284-524-7 / Pep­per oleo­re­sin whi­te CAS 84929-41-9 FE­MA 2852 CoE 347 EI­NECS 284-524-7

340

2

b

Po­go­ste­mon ca­blin (Blan­co) Ben­th.: Pat­chou­li oil CAS 8014-09- 3 FE­MA 2838 CoE 353 EI­NECS 282-493-4

341

2

b

Po­ten­til­la erec­ta L.; sy­no­ny­me Po­ten­til­la tor­men­til­la Sto­kes: Tor­men­till tinc­tu­re CoE 493

342

2

b

Pu­ni­ca gra­na­tum L.: Po­me­gra­na­te bark ex­tract CAS 84961-57-9 FE­MA 2918 CoE 381

343

2

b

Quer­cus ro­bur L., Q. pe­dun­cu­la­ta Eh­rh.: Oak wood en­gli­sh cre­so­te / ex­tract CAS 71011-28-4 CoE 390 EI­NECS 275-129-0

344

2

b

Quil­la­ja sa­po­na­ria Mo­li­na: Quil­la­ia ex­tract (wb) CoE 391

345

2

b

Ro­sa ca­ni­na L.: Ro­se tinc­tu­re CoE 403

346

2

b

Ro­sma­ri­nus of­fi­ci­na­lis L.: Ro­se­ma­ry oil CAS 8000-25-7 FE­MA 2992 CoE 406 EI­NECS 283-291-9 / Ro­se­ma­ry oleo­re­sin / Ro­se­ma­ry ex­tract CAS 84604-14- 8 CoE 406 EI­NECS 283-291-9 / Ro­se­ma­ry tinc­tu­re CoE 406

347

2

b

Ru­bus spp., (e.g. Ru­bus fruc­ti­co­sus L.): Blac­k­ber­ry tinc­tu­re CoE 408

348

2

b

Sa­lix al­ba L.: Whi­te wil­low ex­tract / Whi­te wil­low tinc­tu­re

349

2

b

Sal­via la­van­du­li­fo­lia Va­hl: Spa­ni­sh sa­ge oil CAS 8016- 65-7 FE­MA 3003 CoE 413

350

2

b

Sal­via of­fi­ci­na­lis L.: Sa­ge oil CAS 8022-56-8 FE­MA 3001 CoE 414 EI­NECS 283-291-0 / Sa­ge tinc­tu­re CoE 414

351

2

b

Sal­via scla­rea L.: Cla­ry sa­ge oil CAS 8016-63-5 FE­MA 2321 CoE 415 EI­NECS 283-911-8

352

2

b

Sam­bu­cus ca­na­den­sisL., S. ni­gra L.: El­der flo­wers / El­der­ber­ry tinc­tu­re CoE 417

353

2

b

Sa­tu­re­ja hor­ten­sis L.: Sa­vo­ry sum­mer oil CAS 8016-68-0 FE­MA 3013 CoE 425 EI­NECS 283-922-8 / Sa­vo­ry sum­mer tinc­tu­re CoE 425

354

2

b

Schi­nop­sis Ba­lan­sae:que­bra­cho co­lo­ra­do con­den­sed tan­nins ex­tract CAS 1401-55-04

355

2

b

Schi­san­dra chi­nen­sis (Turcz.) Baill.: Omi­cha tinc­tu­re

356

2

b

Si­ly­bum ma­ria­num (L.) Gaertn. = Car­duus ma­ria­nus L.: Milk thi­stle ex­tract CoE 551 / Milk thi­stle tinc­tu­re CoE 551

357

2

b

So­li­da­go vir­gau­rea L.: Gol­den­rot tinc­tu­re

358

2

b

Ste­via re­bau­dia­na (Ber­to­ni) Hem­sl.: Ste­via ex­tract CoE 552

359

2

b

Ta­be­buia im­pe­ti­gi­no­sa (Mart. ex DC.) To­le­do: Pau d’ar­co tinc­tu­re

360

2

b

Ta­na­ce­tum vul­ga­re L.: Tan­sy tinc­tu­re CoE 446 / Tan­sy ex­tract (wb)

361

2

b

Ta­ra­xa­cum of­fi­ci­na­le Wig­gers: Dan­de­lion root so­lid ex­tract CAS 68990-74-9 FE­MA 2358 CoE 447 EI­NECS 273-624-6 / Dan­de­lion lea­ves so­lid ex­tract CoE 447 / Dan­de­lion fluid ex­tract CAS 68990-74-9 FE­MA 2357 CoE 447 EI­NECS 273-624-6 / Dan­de­lion tinc­tu­re CAS 68990-74-9 FE­MA 2357 EI­NECS 273-624-6

362

2

b

Thea si­nen­sis L. = Ca­mel­lia thea Link. = Ca­mel­lia si­nen­sis (L.) O. Kun­tze: Tea ex­tract CAS 84650-60-2 CoE 451 EI­NECS 283-519-7

363

2

b

Theo­bro­ma ca­cao L.: Co­coa ab­so­lu­te CoE 452 / Co­coa ex­tract CAS 84649-99-0 CoE 452 EI­NECS 283-460-6

364

2

b

Thy­mus ca­pi­ta­tus Hof­fm. & Link. = Co­ri­do­thy­mus ca­pi­ta­tus L.: Thy­mus, Ori­ga­num oil CAS 8007-11-2 FE­MA 2828 CoE 454 EI­NECS 290-371-1

365

2

b

Thy­mus ma­sti­chi­na L.: Spa­ni­sh ma­r­jo­ram oil CAS 8016-33-9 EI­NECS 284-294-8

366

2

b

Thy­mus ser­pyl­lum L.: Wild thy­me tinc­tu­re CoE 455

367

2

b

Thy­mus vul­ga­ris L., T. zy­gis L.: Thy­me oil CAS 8007- 46-3 FE­MA 3064 CoE 456/457 EI­NECS 284-535-7 / oleo­re­sin CAS 8007-46-3 CoE 456/457 EI­NECS 284-535-7 / Thy­me oleo­re­sin red CAS 8007- 46-3 CoE 456/457 EI­NECS 284- 535-7 / Thy­me oleo­re­sin grey CoE / Thy­me oil red CAS 8007-46- 3 CoE 456 EI­NECS 284-535-7 / Thy­me oil whi­te CAS 8007-46-3 FE­MA 3065 CoE 457 EI­NECS 284-535-7 / Thy­me ex­tract / Thy­me tinc­tu­re CoE 456/457

368

2

b

Tra­chy­sper­mum am­mi (L.) Sprag. et Turr.: Ajo­wan oil

369

2

b

Tri­go­nel­la foe­num-grae­cum L.: Fe­nu­greek ab­so­lu­te CAS 84625-40-1 FE­MA 2486 CoE 460 EI­NECS 283-415-1 / Fe­nu­greek ex­tract CAS 84625-40-1 FE­MA 2485 CoE 460 EI­NECS 283-415-1 / Fe­nu­greek oleo­re­sin CAS 84625-40-1 FE­MA 2486 CoE 460 EI­NECS 283-415-1 / Fe­nu­greek tinc­tu­re CoE 460

370

2

b

Ur­ti­ca dioi­ca L.: Com­mon net­tle ex­tract CoE 468

371

2

b

Ur­ti­ca urens L.: Dwarf net­tle tinc­tu­re

372

2

b

Vac­ci­nium myr­til­lus L.: Blue­ber­ry tinc­tu­re CoE 469

373

2

b

Va­le­ria­na of­fi­ci­na­lis L.: Va­le­rian root ex­tract CAS 92927-02-1 FE­MA 3099 CoE 473

374

2

b

Va­nil­la pla­ni­fo­lia G. Jacks. = V. fra­grans Sa­li­sb.: Va­nil­la ex­tract CAS 8024-06-4 FE­MA 3105 CoE 474 EI­NECS 283-521-8 / Va­nil­la tinc­tu­re CoE 474

375

2

b

Vi­bur­num pru­ni­fo­lium L.: Black snow ball tinc­tu­re CoE 480

376

2

b

Vi­tex agnus-ca­stus L.: Li­lac cha­ste­tree tinc­tu­re / Li­lac cha­ste­tree ex­tract

377

2

b

Vi­tis vi­ni­fe­ra L.: Gra­pe skin ex­tract CoE 485

378

2

b

Wi­tha­nia som­ni­fe­ra (L.) Du­nal. = Phy­sa­lis som­ni­fe­ra Link: Ash­wa­gan­d­ha tinc­tu­re

379

2

b

Yuc­ca mo­ha­ven­sis Sarg. = Y. schi­di­ge­ra Roezl ex Ort­gies

380

2

b

Zin­gi­ber of­fi­ci­na­le Ro­sc.: Gin­ger oleo­re­sin CAS 84696-15-1 FE­MA 2523 CoE 489 EI­NECS 283-634-2 / Gin­ger oil CAS 8007-08-7 FE­MA 2522 CoE 489 EI­NECS 283-634-2 / Gin­ger tinc­tu­re CoE 489

b. Sostanze aromatizzanti autorizzate per cani e gatti  

Nu­me­ro di or­di­ne

Ca­te­go­ria

Grup­po fun­zio­na­le

De­no­mi­na­zio­ne chi­mi­ca

1

2

3

4

382

2

b

N. CAS 108-99-6 / pi­co­li­ne be­ta (3-me­thyl­py­ri­di­ne) / Fla­vis No. 14.135

383

2

b

N. CAS 109-73-9 / Bu­ty­la­mi­ne / Fla­vis No. 11.003

384

2

b

N. CAS 110-42-9 / Me­thyl de­ca­noa­te / Fla­vis No. 09.251

385

2

b

N. CAS 1193-79-9 / 2-Ace­tyl-5-me­thyl­fu­ran / Fla­vis No. 13.083

386

2

b

N. CAS 122-70-3 / Phe­ne­thyl pro­pio­na­te / Fla­vis No. 09.137

388

2

b

N. CAS 2363-89-5 / Oct-2-enal / Fla­vis No. 05.060

389

2

b

N. CAS 23787-80-6 / 2-Ace­tyl-3-me­thyl­py­ra­zi­ne / Fla­vis No. 14.082

391

2

b

N. CAS 30086-02-3 / 3,5-Oc­ta­die­ne-2-one / Fla­vis No. 07.247

392

2

b

N. CAS 3913-71-1 / Dec-2-enal / Fla­vis No. 05.076

393

2

b

N. CAS 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Fla­vis No. 08.073

395

2

b

N. CAS 505-57-7 / 2-He­xe­nal; hex-2-enal / Fla­vis No. 05.189

396

2

b

N. CAS 534-22-5 / 2-Me­thyl­fu­ran / Fla­vis No. 13.030

397

2

b

N. CAS 541-31-1 / 3-Me­thyl­bu­ta­ne-1-thiol / Fla­vis No. 12.171

398

2

b

N. CAS 7367-88-6 / Ethyl dec-2-enoa­te / Fla­vis No. 09.283

400

2

b

N. CAS 76649-16-6 / Ethyl dec-4-enoa­te / Fla­vis No. 09.284

404

2

b

Arc­tium ma­jus Ber­nh. = A. lap­pa L.: Great bur­dock ex­tract CoE 57

405

2

b

Echi­na­cea an­gu­sti­fo­lia DC.: Black­sam­son echi­na­cea ex­tract

406

2

b

Echi­na­cea pur­pu­rea (L.) Moen­ch.: Echi­na­cea ab­so­lu­te / Echi­na­cea ex­tract

407

2

b

Gar­ci­nia cam­bo­gia De­srouss.: Gar­ci­nia ex­tract

408

2

b

He­lian­thus an­nuus L.: Sun­flo­wer ex­tract

409

2

b

Le­vi­sti­cum of­fi­ci­na­le Ko­ch: Lo­va­ge root oil CAS 8016-31-7 FE­MA 2651 CoE 261 EI­NECS 284-292-7

410

2

b

Pa­nax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng ex­tract CoE 318

411

2

b

Plan­ta­go ova­ta L.: Flea­wort ab­so­lu­te

c. Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie animali ad eccezione dei pesci  

Nu­me­ro di or­di­ne

Ca­te­go­ria

Grup­po fun­zio­na­le

De­no­mi­na­zio­ne chi­mi­ca

1

2

3

4

412

2

b

N. CAS 97-53-0 / Eu­ge­nol / Fla­vis No. 04.003

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

3.1 Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

N. d’iden­tificazione

Cate-goria

Gruppo funzio-nale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

gg. = giorni

mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali­mento com­pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Acetato di retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg

Caratterizzazione della sostanza attiva: acetato di retinile

C22H32O2

Numero CAS: 127-47-9

In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g).

Metodi di analisi:

Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217)40.

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP‑HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

L’acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,344 μg di acetato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000

> 14 gg.

10 000

Tacchini

≤ 28 gg.

20 000

> 28 gg.

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riprodu­zione

9 000

Vitelli da alleva­mento

4 mm.

16 000

Altri vitelli e vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000

> 2 mm.

25 000

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allatta­mento: 25 000

Altre specie animali

3a672b

3

a

Palmitato di retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva: palmitato di retinile

C36H60O2

Numero CAS: 79-81-2

In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g.

Metodi di analisi:

Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217)41.

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa
(RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza.

Allegato 9 della presente ordinanza.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,5458 μg di palmitato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000

> 14 gg.

10 000

Tacchini

≤ 28 gg

20 000

> 28 gg.

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000

Vitelli da allevamento

4 mm.

16 000

Altri vitelli e vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000

> 2 mm.

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allatta­mento: 25 000

Altre specie animali

3a672c

3

a

Propionato di retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva: propionato di retinile

C23H34O2

Numero CAS: 7069-42-3

In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g.

Metodi di analisi:

Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217)42.

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa
(RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza.

Allegato 9 della presente ordinanza.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,3585 μg di propionato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000

>14 gg.

10 000

Tacchini

≤ 28 gg.

20 000

> 28 gg.

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000

Vitelli da allevamento

4 mm.

16 000

Altri vitelli e vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000

> 2 mm.

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allatta-mento: 25 000

Altre specie animali

3a160(a)

3

a

Beta-carotene

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo

C40H56

Numero CAS: 7235-40-7, in forma solida, prodotta mediante fermentazione o sintesi chimica.

Ceppi usati per la fermentazione: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07‑05-2 (CGMCC 7.45).

Criteri di purezza:

(Tenore) min. 96 % del totale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-carotene.
Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totaledei coloranti.

Metodo di analisi:

Per la determinazione di beta-carotene nell’addi­tivo per alimenti per animali: metodo spettrofotometrico (Farmacopea europea 106943). Per la determinazione di beta-carotene nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa
(RP-HPLC) con rivelatore UV.

Tutte

Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato.


Negli alimenti d’allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d’allattamento.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

3a671

3

a

Colecalciferolo o Vitamina D3

Colecalciferolo

C27H44O

Numero CAS: 67-97-0

Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica.

Criteri di purezza:

min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachisterolo)

Suini

2000 UI

0,05 mg

La vitamina D3 può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e stabilità.

Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di alimento completo per animali:

≤ 0,125 mg (1) (equivalenti a 5000 UI di vitamina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso;
≤ 0,080 mg per altro pollame;
≤ 0,050 mg per i suini.

Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall’inalazione di vitamina D3 per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Sostituti del latte per suinetti

10000 UI

0,25 mg

Bovini

4000 UI

0,1 mg

Sostituti del latte per vitelli

10000 UI

0,25 mg

Ovini

4000 UI

0,1 mg

Polli da ingrasso

5000 UI

0,125 mg

Tacchini

5000 UI

0,125 mg

Altro pollame

3200 UI

0,080 mg

Equini

4000 UI

0,1 mg

Salmonidi

60000 UI

1.5 mg

Altre specie ittiche

3000 UI

0,075 mg

Altre specie

2000 UI

0,05 mg

3a670a

3

a

25-idrossi­colecalciferolo

Composizione dell’addi­tivo: forma stabilizzata di 25‑idrossicolecalciferolo

Caratterizzazione della sostanza attiva: 25‑idrossicolecalciferolo, C27H44O2.H2O

Numero CAS: 63283-36-3

Criteri di purezza:

25-idrossicolecalciferolo > 94 %,

Altri steroli correlati < 1 % ciascuno, eritrosina < 5 mg/kg

Metodo di analisi:

Determinazione del 25‑idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa
(HPLC-MS)

Determinazione della vitamina D3 nell’alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]

Polli da ingrasso

0,100 mg

1.
L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.
2.
Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D3= 0,001 mg):
≤ 0,125 mg
(equivalente a 5000 UI di vitamina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,
≤ 0,080 mg per l’altro pollame,
≤ 0,050 mg per i suini
3.
La somministrazione simultanea di vitamina D2è vietata.
4.
Il tenore di etossichina deve essere riportato sull’etichetta.
5.
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio.

Altro pollame

0,080 mg

Tacchini da ingrasso

0,100 mg

Suini

0,050 mg

N. d’identifica-zione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore massimo per kg di alimento completo con un’umiditàdel 12 %

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’ UE

1

2

3

4

5

6

7

8

3a820

3

a

«Cloridrato di tiamina» o «Vitamina B1»

Cloridrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 98,5 % su base anidra.

N. CAS: 67-03-8

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione, dell’11 giugno 2015, versione della GU L 147 del 12.06.2015, pag. 8

3a821

3

a

«Mononitrato di tiamina» o «Vitamina B1»

Mononitrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 98 % su base anidra.

N. CAS: 532-43-4

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione, dell’11 giugno 2015, versione della GU L 147 del 12.06.2015, pag. 8

3

a

Vitamina B2 / Riboflavina

Riboflavin-5’-phosphate ester monosodium salt

Tutte le specie animali

Direttiva della Commissione 85/429/CEE, dell’8 luglio 1985, versione della GU L 245 del 12.09.1985, pag. 1 (autorizzazione per default di vitamine diverse da A e D)

3a825i

3

a

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096

N. CAS: 83-88-5

Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 41

3a825ii

3

a

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984

N. CAS: 83-88-5

Criteri di purezza: min. 96 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 41

3a826

3

a

«Sale monosodico di riboflavina 5′- fosfato» o «vitamina B2»

Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984.

N. CAS: 130-40-5

Criteri di purezza: min. 65 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 41

3a831

3

a

Vitamina B 6 / cloridrato di piridossina

Cloridrato di piridossina

Criteri di purezza: non inferiore al 98,5 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 515/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, versione della GU L 138 del 26.05.2011, pag. 40

3

a

Vitamina B12

Cyanocobalamin

Tutte le specie animali

Elenco degli additivi autorizzati nell’alimentazione degli animali, versione della GU C 50 del 25.02.2004, pag. 1. (autorizzazione per default di vitamine diverse da A e D)

3a300

3

a

«Acido ascorbico» o «Vitamina C»

Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %

N. CAS: 50-81-7

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 8

3a311

3

a

«Sodio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Sodio ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 45 %

N. CAS: 66170-10-3

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 8

3a312

3

a

«Sodio calcio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Sodio calcio L-ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 35 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 8

3a841

3

a

Calcio D- pantotenato

Calcio D-pantotenato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

1. Min. 98 % (su base anidra)

2. Max. 0,5 % acido 3-amminopropionico

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, versione della GU L 179 del 19.06.2014, pag. 62

3a842

3

a

D-pantenolo

D-pantenolo, in forma liquida, prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza:

1. Min. 98 % su base anidra (acqua < 1 %)

2. Max. 0.5 % 3-amminopropanolo.

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, versione della GU L 179 del 19.06.2014, pag. 62

3a700

3

a

«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»

tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

N. CAS: 7695-91-2

Criteri di purezza: tutto-rac-alfa-tocoferile acetato > 93 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, GU L 11 del 15.01.2011, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747, GU L 256 del 1.10.2015, pag. 7

«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato»

RRR-alfa-tocoferile acetato

N. CAS: 58-95-7

Criteri di purezza: RRR-alfa-tocoferile acetato > 40 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, GU L 11 del 15.01.2011, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747, GU L 256 del 1.10.2015, pag. 7

«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferolo»

RRR-alfa-tocoferolo

N. CAS: 59-02-9

Criteri di purezza: RRR-alfa-tocoferolo > 67 %

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, GU L 11 del 15.01.2011, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747, GU L 256 del 1.10.2015, pag. 7

3a710

3

a

«Menadione bisolfito di sodio» o «vitamina K3»

Menadione bisolfito di sodio

N. CAS: 6147-37-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione bisolfito di sodio complesso che corrisponde a min. 50 % di menadione.

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 49

3a711

3

a

«Menadione nicotinamide bisolfito» o «vitamina K3»

Menadione nicotinamide bisolfito Cromo ≤ 142 mg/kg

N. CAS: 73581-79-0

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione nicotinamide bisolfito complesso che corrisponde a min. 43,9 % di menadione e min. 31,2 % di nicotinamide

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 49

3a920

3

a

Betaina anidra

Betaina anidra, prodotta mediante sintesi chimica o mediante estrazione dalla melassa di barbabietole da zucchero o vinacce sottoprodotti della produzione di zucchero.

Criteri di purezza: betaina anidra (forma solida) min. 97 % (su base anidra). Betaina anidra forma liquida, min. 47 %.

N. CAS: 107-43-7

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 3

3a921

3

a

Betaina anidra prodotta a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata

Betaina anidra, in forma solida, prodotta mediante estrazione dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KM- ØØØH71-4.

Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra).

N. CAS: 107-43-7

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 3

3a921i

3

a

Betaina anidra prodotta da barbabietola da zucchero geneticamente modificata

Betaina anidra, in forma solida cristallina, prodotta mediante estrazione da barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4 geneticamente modificata

Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra)

N. CAS: 107-43-7

Animali produzione di alimenti, ad eccezione dei conigli

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, versione della GU L 2 del 4.01.2019, pag. 10

3a925

3

a

Cloridrato di betaina

Cloridrato di betaina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 98 % (su base anidra).

N. CAS: 590-46-5

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, versione della GU L 174 del 3.07.2015, pag. 3

3a880

3

a

Biotina

D-(+)-biotina

Biotina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 97 %

N. CAS: 58-85-5

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, versione della GU L 115 del 6.05.2015, pag. 22

3a910

3

a

L-carnitina

L-carnitina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %

N. CAS: 541-15-1

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, versione della GU L 110 del 29.04.2015, pag. 5

3a911

3

a

L-carnitina-L-tartrato

L-carnitina-L-tartrato, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %

N. CAS: 36687-82-8

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, versione della GU L 110 del 29.04.2015, pag. 5

3a890

3

a

Cloruro di colina

Preparato di cloruro di colina, solido e liquido

Nome: Cloruro di colina

Prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra

N. CAS: 67-48-1

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, versione della GU L 224 del 22.08.2013, pag. 1

3a316

3

a

Acido folico

Preparato di acido folico in forma solida

Nome: acido folico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra

N. CAS: 59-30-3

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, versione della GU L 225 del 23.08.2013, pag. 17

3a314

3

a

Niacina

Niacina, non meno del 99 %

Nome chimico: niacina, acido nicotinico

N. CAS: 59-67-6

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 642/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, versione della GU L 186 del 5.07.2013, pag. 4

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide, non meno del 99 % Nome chimico: niacinamide, nicotinamide

N. CAS: 98-92-0

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 642/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, versione della GU L 186 del 5.07.2013, pag. 4

3a370

3

a

Taurina

Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 98 %

Denominazione IUPAC: Acido 2-ammino-etanosulfonico

N. CAS: 107-35-7

Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, versione della GU L 115 del 6.05.2015, pag. 18

3

a

Omega-6, Acidi grassi insaturi essenziali (come Acido octadecadienoico)

Suini da ingrasso; Scrofe da riproduzione; Scrofe, al fine di beneficiare i suinetti; Vacche da riproduzione; Vacche da latte per la produzione di latte

Elenco degli additivi autorizzati nell’alimentazione degli animali, versione della GU C 50 del 25.02.2004, pag. 1. (autorizzazione per default di vitamine diverse da A e D)

3a900

3

a

Inositolo

Inositolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 97 %

N. CAS: 87-89-8

Pesci e crostacei

Regolamento di esecuzione (UE) 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, versione della GU L 335 del 22.11.2014, pag. 7

40 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

41 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

42 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

43 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

3.2 Gruppo funzionale b: composti di oligoelementi

N. d’identificazione

Cate­goria

Gruppo funzio-nale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Tenore dell’elemento in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonato di ferro (II) (siderite)

Polvere ottenuta da minerali estratti, contenente siderite, con un tenore minimo di FeCO3 del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %.

Formula chimica: FeCO3

N. CAS: 563-71-3

Tutte le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni

Ovini: 500 [totale]

Bovini e pollame: 450 [totale]

Animali da compagnia:
600 [totale]

Altre specie: 750 [totale]

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità.»

3b102

Cloruro di ferro (III) esaidrato

Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 %

Formula chimica: FeCl3 · 6H2O

N. CAS: 10025-77-1

Tutte le specie animali

Ovini 500 [totale]

Bovini e pollame: 450 [totale]

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale]

Animali da compagnia: 600 [totale]

Altre specie: 750 [totale]

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101.

3b102: additivo da incorporare negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107, 3b108 e 3b111:

l’additivo può essere immesso sul mercato e usato come additivo sotto forma di preparato;
l’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 %

Formula chimica: FeSO4 · H2O

N. CAS: 17375-41-6

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 %

Formula chimica:
FeSO4 · 7H2O

N. CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarato di ferro (II)

Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 %

Formula chimica: C4H2FeO4

N. CAS: 141-01-5

3b106

Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Complesso di ferro (II) e di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3 · nH2O [x = l’anione
di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b107

Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici

Chelato di ferro (II) e di
idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 %

Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %

3b108

Chelato di ferro (II) di idrato di glicina

Chelato di ferro (II) e di
idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b111

Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di ferro compreso tra il 15 e il 16 %,
un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %,
un tenore di acido glutammico compreso tra il 18,5 e il 21,5 % e
un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
Acido ferro-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H17ClFeN2O7S
Acido ferro-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H12FeNNaO10S

3b110

Ferro destrano 10 %

Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %.

Formula chimica:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Denominazione IUPAC:
ferric hydroxide dextran
(α,3-α1,6 glucan) complex

N. CAS: 9004-66-4

Suinetti lattanti

200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita

Le istruzioni per l’uso recano le seguenti indicazioni:

«L’additivo va somministrato solo singolarmente e direttamente mediante un alimento complementare per animali»;
«L’additivo non va somministrato a suinetti con carenza di vitamina E e/o selenio»;
«L’impiego simultaneo di altri composti di ferro va evitato durante il periodo di somministrazione (le prime due settimane di vita) del ferro destrano 10 %».

Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101.

3b201

3

b

Ioduro di potassio

Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo di 69 % di iodio

Formula chimica: KI

N. CAS: 7681-11-0

Tutte le specie animali

Equidi: 4 [totale]

Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 [totale]

Pesci: 20 [totale]

Altre specie o categorie di animali: 10 [totale]

3b201 e 3b202:

L’additivo va incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela.
Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

3b201, 3b202 e 3b203:

Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:
animali della specie equina: 3 mg/kg,
cani: 4 mg/kg,
gatti: 5 mg/kg,
ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg,
galline ovaiole: 3 mg/kg.

3b202

Iodato di calcio anidro

Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo di 63,5 % di iodio

Formula chimica: Ca(IO3)2

N. CAS: 7789-80-2

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall’1 % al 10 %

Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %.
Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione

Particelle < 50 μm: < 1,5 %.

Formula chimica: Ca(IO3)2

N. CAS: 7789-80-2

3b301

3

b

Acetato di cobalto (II) tetraidrato

Acetato di cobalto (II) tetraidrato, sotto forma di cristalli o granuli, aventi un tenore minimo di cobalto del 23 %

Particelle < 50 μm: inferiore all’1 %

Formula chimica: Co(CH3COO)2 ∙ 4H2O

N. CAS: 6147-53-1

Ruminanti con rumine funzionale,
equidi, lagomorfi,
roditori, rettili
erbivori e
mammiferi da zoo

1 [totale]

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Durante la manipolazione utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela:

«Si raccomanda di limitare l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta.»

Indicazione che deve figurare sull’etichetta degli additivi e delle premiscele con 3b302, 3b303, 3b305:

«Somministrare gli alimenti per animali con questo additivo soltanto in forma esente da polvere.»

3b302

Carbonato di cobalto (II)

Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 %
Carbonato di cobalto: almeno 75 %
Idrossido di cobalto: 3 %-15 %
Acqua: massimo 6 %

Particelle < 11 μm: inferiore al 90 %

Formula chimica: CoCO3

N. CAS: 513-79-1

3b303

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 %

Particelle < 50 μm: inferiore al 98 %

Formula chimica: 2CoCO3 ∙ 3Co(OH)2 ∙ H2O

N. CAS: 51839-24-8

3b304

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 %

Agenti di rivestimento (2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina)

Particelle < 50 μm: meno dell’1 %

Formula chimica: CoCO3

N. CAS: 513-79-1

3b305

Solfato di cobalto (II) eptaidrato

Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 %

Particelle < 50 μm: inferiore al 95 %

Formula chimica: CoSO4 ∙ 7H2O

N. CAS: 10026-24-1

3b401

3

b

Rame(II) diacetato monoidrato

Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 %

Formula chimica:
Cu(CH3COO)2 · H2O

N. CAS: 6046-93-1

Tutte le specie animali

Bovini

Bovini prima dell’inizio della ruminazione:
15 [totale]
Altri bovini: 30 [totale]

Ovini: 15 [totale]

Caprini: 35 [totale]

Suinetti:

Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 [totale]
Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 [totale]

Crostacei:
50 [totale]

Altri animali: 25 [totale]

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine.»
per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.»

Gli additivi 3b405, 3b406, 3b414 e 3b415 possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

3b402

Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato

Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 %

Formula chimica:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

N. CAS: 100742-53-8

3b403

Cloruro di rame(II) diidrato

Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 %

Formula chimica: CuCl2 · 2H2O

N. CAS: 10125-13-0

3b404

Ossido di rame(II)

Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 %

Formula chimica: CuO

N. CAS: 1317-38-0

3b405

Solfato di rame(II) pentaidrato

Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 %

Formula chimica:
CuSO4 · 5H2O

N. CAS: 7758-99-8

3b406

Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Complesso di rame(II) e di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da

3b407

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

3b409

Dicloruro di rame triidros­sido

Formula chimica:
Cu2(OH)3Cl

N. CAS: 1332-65-6

Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5

Purezza: min. 90 %

Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino

Tenore di rame: min. 53 %

Particelle < 50 μm: inferiori all’1 %

3b4.10

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l’81 % di acido 2‑idrossi-4-metiltio-butirrico

Olio minerale: ≤ 1 %

N. CAS: 292140-30-8

3b411

Bilisinato di rame

Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 %

Chelato di rame di
l‑lisinato-HCl

Formula chimica:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

N. CAS: 53383-24-7

3b412

Ossido di rame(I)

Preparazione di ossido di rame(I) con

un tenore minimo di rame del 73 %
ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 %
1 % di bentonite.

Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %

Formula chimica: Cu2O

N. CAS: 1317-39-1

3b413

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)

Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b414

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)

Chelato di ferro(II) di idrato
di glicina, liquido, con
un tenore minimo di rame
del 6 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b415

Chelato di rame di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 %

Formule chimiche

Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H15ClCuN2O6S
Acido zinco-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H9CuNNaO8.5S

3b501

3

b

Cloruro manganoso, tetraidrato

Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %

Formula chimica:
MnCl2 ∙ 4H2O

N. CAS: 13446-34-9

Tutte le specie animali

Pesci: 100 [totale]

Altre specie: 150 [totale]

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Questi additivi possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi sotto forma di preparati.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b502

Ossido di manganese (II)

Ossido manganoso, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 %

Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 %

Formula chimica: MnO

N. CAS: 1344-43-0

3b503

Solfato manganoso, monoidrato

Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 %

Formula chimica:
MnSO4 ∙ H2O

N. CAS: 10034-96-5

3b504

Chelato di manganese di amminoacidi, idrato

Complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide]

Al massimo 10 % di molecole con peso superiore a 1500 Da.

3b505

Chelato di manganese di idrolizzati proteici

Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %.

Tenore minimo di manganese chelato del 50 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O [x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

3b506

Chelato di manganese di idrato di glicina

Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O [x = anione di glicina]

3b507

Dicloruro di manganese triidrossido

Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 %

Formula chimica: Mn2(OH)3Cl

N. CAS: 39438-40-9

3b5.10

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il
15,5 %–17 % di manganese
e il 77 %–78 % di acido
2-idrossi-4-metiltio-butanoico

Olio minerale: ≤ 1 %

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

3b601

3

b

Acetato di zinco diidrato

Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %

Formula chimica:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O

N. CAS: 5970-45-6

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 [totale]

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 [totale]

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 [totale]

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Fa eccezione 3b602 che va incorporato sotto forma di premiscela liquida.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b606, 3b608, 3b613, 3b614 e 3b615: possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi sotto forma di preparato.

3b602

Cloruro di zinco anidro

Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 %

Formula chimica: ZnCl2

N. CAS: 7646-85-7

3b603

Ossido di zinco

Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 %

Formula chimica: ZnO

N. CAS: 1314-13-2

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %

Formula chimica:
ZnSO4 · 7H2O

N. CAS: 7446-20-0

3b605

Solfato di zinco, monoidrato

Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 %

Formula chimica: ZnSO4 · H2O

N. CAS: 7446-19-7

3b606

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

Massimo 10 % delle molecole superiori a 1500 Da

3b607

Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b608

Chelato di zinco di idrato di glicina

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina sintetico]

3b609

Idrossicloruro di zinco monoidrato

Formula chimica:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

N. CAS: 12167-79-2

Purezza: min. 84 %

Ossido di zinco: max. 9 %

Tenore di zinco: min. 54 %

Particelle < 50 µm: meno dell’1 %

3b6.10

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17,5 %–18 % di zinco e l’81 % di acido 2‑idrossi-4-metiltio-butirrico

Olio minerale: ≤ 1 %

3b611

Chelato di zinco della metionina (1:2)

Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %
Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2)

Formula chimica:
C10H20N2O4S2Zn

N. CAS: 151214-86-7

3b612

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %

Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 %

3b613

Bislisinato di zinco

Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85,0 %

Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %

Chelato di zinco di bislisinato HCl

Formula chimica:
Zn(C6H13N2O2) 2 × 2HCl × 2H2O

N. CAS: 23333-98-4

3b614

Chelato di zinco di metionina solfato

Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 %

Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1.

Formula chimica: C5H11NO6S2Zn
N. CAS: 56329-42-1

3b615

Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
acido zinco-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H19ClN2O8SZn
acido zinco-2-amminopentanedioico, sale disodio e idrogenosolfato:
C5H8NNaO8SZn

3b701

3

b

Molibdato di sodio diidrato

Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 %

Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O
N. CAS: 10102-40-6

Ovini

2,5 [totale]

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame.»

3b803

3

b

Selenato di sodio

Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 %

Formula chimica: Na2SeO4
N. CAS: 13410-01-0

Ruminanti

0.50 [totale]

Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b801

Selenito di sodio

Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 %

Formula chimica: Na2SeO3

N. CAS: 10102-18-8

N. EINECS: 233-267-9

Tutte le specie animali

0,5 (in totale)

Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b802

Selenito di sodio in granuli rivestiti

Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con

un tenore di selenio compreso tra l’1 % e il 4,5 %
agenti di rivestimento e disperdenti [poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E 432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E 484), polietilenglicole 300, sorbitolo (E 420ii) o maltodestrina] fino al 5 %

e

agenti di granulazione (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) fino al 100 % p/p.

Particelle < 50 μm: meno del 5 %

Formula chimica: Na2SeO3

N. CAS: 10102-18-8

N. EINECS: 233-267-9

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b810

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

Preparazione di selenio orga­nico:
Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg
Selenio organico da > 97–99 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b811

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeNCYC R397, inattivato

Preparazione di selenio orga­nico:
Tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
Selenio organico > 98 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la cute, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b812

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3399, inattivato

Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
selenometionina > 63 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b813

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae
NCYC R646
(Lievito al selenio inattivato)

Preparazione del selenio organico:
Contenuto di selenio: da 1000 a 2650 mg Se/kg
Selenio organico > 98 % del totale di selenio
Selenometionina > 70 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b814

Analogo idrossilato di seleniometionina

Preparato solido e liquido dell’analogo idrossilato di seleniometionina

Tenore di selenio:
18 000–24 000 mg Se/kg
Selenio organico > 99 % del Se totale
Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del Se totale
Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore

Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata

Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico)

Formula chimica:

C5H10O3Se

N. CAS: 873660-49-2

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b815

L-selenometionina

Preparato solido di L‑seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg

Selenio organico in forma di
L-selenometionina (acido
2-ammino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

N. CAS: 3211-76-5

Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e selenio > 39 %

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

3b816

DL-seleniometionina

Preparato solido di DL-seleniometionina con un contenuto di selenio compreso tra 1800 mg/kg e 2200 mg/kg

Selenio organico in forma di DL-seleniometionina [acido (RS2)-2-ammino-4-metilselenil-butanoico] da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

N. CAS: 2578-28-1

Polvere con un tenore minimo del 97 % di
DL-seleniometionina

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali, con un tasso di umidità del 12 %.

3b817

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae
NCYC R645

(Lievito al selenio inattivato)

Preparazione del selenio organico:

Contenuto di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg

Selenio organico > 98 % del totale di selenio

Seleniometionina > 70 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b818

Zinco-L-selenometionina

Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1-2 g/kg

Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina

Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn

Polvere cristallina con:

L-selenometionina > 62 %

selenio > 24,5 %

zinco > 19 % e

cloruro > 20 %

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3.3 Gruppo funzionale c: amminoacidi, loro sali e analoghi

N. d’identi-ficazione

Cate­goria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-metionina tecnicamente pura

Metionina: minimo 99 %

Caratterizzazione del principio attivo:

Denominazione IUPAC: acido 2‑ammino-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Tutte le specie animali

La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

3c302

3

c

Sodio di DL- metionina, liquido

Tenore di DL-metionina: minimo 40 %
Sodio: minimo 6,2 %
Acqua: massimo 53,8 %

Caratterizzazione del principio attivo: Denominazione IUPAC: sale sodico dell’acido 2- ammino-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 41863-30-3

Formula chimica: (C5H11NO2S)Na

Tutte le specie animali

Il sodio di DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua potabile.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

tenore di DL-metionina,
«Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

3c303

3

c

DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/ stirene

Preparato con DL-metionina: minimo 74 %

Acido stearico: massimo 19 %

Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 %

Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

3c304

3

c

DL-metionina protetta con etilcellulosa

Preparato di DL-metionina: minimo 85 %

Etilcellulosa: massimo 4 %

Amido massimo 8 %

Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 %

Stearato di sodio: massimo 1 %

Acqua: massimo 2 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4- (metiltio)butanoico

N. CAS: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

3c305

3

c

L-Metionina

L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-metionina [acido (2S)-2-ammino-4-(metiltio) butanoico] prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli (KCCM 11252P e KCCM 11340P)

Formula chimica: C5H11NO2S

N. CAS: 63-68-3

Tutte le specie animali

La L-metionina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è necessario tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Polvere con un tenore minimo di L-metionina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicumKCCM 80 184 e Escherichia coliKCCM 80 096

Formula chimica: C5H11NO2S

N. CAS: 63-68-3

3c306

3

c

DL-metionile- DL-metionina

Polvere cristallina derivata da sintesi chimica contenente almeno il 93 % di DL-metionile-DL-metionina, al massimo il 3 % di DL-metionina e al massimo il 3 % di solfato di sodio (calcolati sulla materia secca)

Caratterizzazione del principio attivo:
DL-metionile-DL-metionina (acido 2-[(2-ammino-4-metilsulfanilbutanoil)ammino]-4-metilsulfanilbutanoico)

Formula chimica: C10H20N2O3S2

N. CAS: 52715-93-2

Pesci e crostacei

Indicare sull’etichetta il tasso di umidità.

3c307

3

c

Analogo idrossilato di metionina

Analogo idrossilato di metionina:

metionina: minimo 88 %

acqua: massimo 12 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 583-91-5

Formula chimica: C5H10O3S

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

L’analogo idrossilato della DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

–«Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo;
quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c308

3

c

Sale di calcio dell’analogo idrossilato della metionina

Analogo idrossilato di metionina:

minimo 84 %

Calcio: minimo 11,7 %

Acqua: massimo 1 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio

N. CAS: 4857-44-7

Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

tenore di analogo idrossilato della metionina.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo;
quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c309

3

c

Estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina

Preparato di estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina minimo 95 %

Acqua: massimo 0,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: estere isopropilico di acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS 57296-04-5

Formula chimica: C8H16O3S

Tutte le specie animali

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

tenore di analogo idrossilato della metionina

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo;
quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c310

3

c

Analogo idrossilato di metionina e suo sale di calcio

Preparato di analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina con un tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell’88 % e un tenore minimo di calcio dell’8 %.

Caratterizzazione del principio attivo:
Analogo idrossilato di metionina

Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 583-91-5

Formula chimica: C5H10O3S

Sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina

Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio

N. CAS: 4857-44-7

Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

Tutte le specie animali

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa dell’effetto corrosivo per la pelle e gli occhi. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: Tenore di analogo idrossilato di metionina.

3c320

3

c

L-lisina base, liquida

Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-lisina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM BP- 10941
o Escherichia coli FERM BP-11355
o Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.
o Corynebacteriumglutamicum NRRL-B67439
o Corynebacterium glutamicum NRRL B67535.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH
N. CAS: 56-87-1

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, della cute e degli occhi.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c321

3

c

Monocloridrato di L-lisina, liquido

Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22 % e un tenore massimo di umidità del 66 % (tenore minimo di L-lisina del 58 % nella sostanza secca).

Caratterizzazione del principio attivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli FERM BP-10941
o Escherichia coli FERM BP-11355.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH
N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, liquido, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c322

3

c

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coliFERM BP-10941
o Escherichia coli FERM BP-11355
o Escherichia coli CGMCC 3705
o Escherichia coli CGMCC 7.57
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
o Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
o Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
o Corynebacterium glutamicum NRRL B67535
o Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH
N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Il tenore di endotossina dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c322i

3

c

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum DSM 32932.

Formula chimica: C6H15ClN2O2

N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c323

3

c

Solfato di L-lisina

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di

4 % di umidità e
22 % di solfato

Caratterizzazione del principio attivo:
Solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705
o Corynebacterium glutamicum KFCC 11043

Formula chimica:

C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c324

3

c

Solfato di L-lisina

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
o Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c325

3

c

Solfato di L-lisina

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266

Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichettatura dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

3c351

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione del principio attivo:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00268

Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

N. CAS: 5934-29-2

Numero EINECS: 211-438-9

Pesci a pinne

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

«La supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell’animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri amminoacidi nell’alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»
Tenore di istidina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare e cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c352

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un contenuto minimo del 98 % di L-istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un contenuto massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione del principio attivo:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80172
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80179
o Escherichia coli NITE BP-02526

Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

N. CAS: 5934-29-2

Tutte le specie animali

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossina dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

«In caso di supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»
Tenore di istidina.

3c361

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

3c362

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-arginina [acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formula chimica: C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituita da preparato.

L’additivo può anche essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’addi­tivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c363

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-arginina [acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE BP-02186.

Formula chimica: C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c364

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285

Formula chimica: C6H14 N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c370

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino- 3-metilbutanoico) ottenuta tramite fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00066
o Escherichia coli NITE BP- 01755
o Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)
o Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)
o Escherichia coli KCCM 80159

Formula chimica: C5H11NO2
N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c371

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S)-2-ammino-3- metilbutanoico) prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Formula chimica: C5H11NO2

N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c372

3

c

Acido guanidoacetico (rectius guanidinoacetico)

Polvere con un tenore minimo del 98 % di acido guanidinoacetico (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principio attivo:
acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

N. CAS: 352-97-6

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;
tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso

600

1200

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Nell’impiego dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.

3c381

3

c

L-isoleucina

Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principio attivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM ABP-10641

Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

La L-isoleucina può essere im­ messa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

«In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»
Tenore di L-isoleucina

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c382

3

c

L-leucina

Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-leucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE BP-02351

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 61-90-5

Tutte le specie animali

La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

3c383

3

c

L-isoleucina

Polvere con un contenuto minimo di L-isoleucina del 90 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicumKCCM 80189

Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

La L-isoleucina può essere im­ messa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

«In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»
Tenore di L-isoleucina

3c391

3

c

L-cistina

Polvere cristallina proveniente dall’idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-cistina pari al 98,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: (2R)-2- ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-idrossi- 3-ossopropil] disolfanil-acido propanoico

N. CAS: 56-89-3

Formula chimica: C6H12N2O4S2

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, indicare:

la stabilità nel trattamento e le condizioni di conservazione;
la supplementazione con la L-cistina dipende dall’esigenza di amminoacidi contenenti zolfo degli animali interessati e dal tenore di altri amminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.

3c392

3

c

L-cistina

Polvere con un tenore minimo di L-cistina del 98 %

Caratterizzazione del principio attivo:

L-cistina prodotta mediante fermentazione con Pantoea ananatis NITE BP-02525.

Denominazione IUPAC: Acido (2R)-2-ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-hy-droxy-3-oxopropyl] disulfanyl-propanoico

N. CAS: 56-89-3

Formula chimica: C6H12N2O4S2

Tutte le specie animali

La L-cistina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:

«La supplementazione con L-cistina deve dipendere dalle prescrizioni relative agli amminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri amminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.»
«In caso di supplementazione con L-cistina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi nell’alimentazione degli animali al fine di evitare squilibri.»

3c401

3

c

L-tirosina

Polvere cristallina proveniente dall’idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 %

Caratterizzazione del principio attivo:
Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2-ammino-3-(4-idrossifenil)-propanoico

N. CAS: 60-18-4

Formula chimica: C9H11NO3

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Le istruzioni per l’uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare (5 g/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzione alimentare (15 g/kg di alimento completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %).

3c410

3

c

L-treonina

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principio attivo:
L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli DSM086
o Escherichia coli FERM BP-11383
o Escherichia coliFERM BP-10942
o Escherichia coli NRRL B-30843
o Escherichia coli KCCM 11133P
o Escherichia coli DSM 25085
o Escherichia coli CGMCC 3703
o Escherichia coli CGMCC 7.58
o Escherichia coli CGMCC 7.232
o Corynebacterium glutamicumKCCM 80117
o Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formula chimica: C4H9NO3

N. CAS: 72-19-5

Tutte le specie animali

L’L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L- treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c411

3

c

L-treonina

Polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98 % e un tenore massimo di umidità dell’1 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-treonina prodotta mediante fermentazione di
Escherichia coli CGMCC 11473

Formula chimica: C4H9NO3

N. CAS: 72-19-5

Tutte le specie animali

La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

La L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

3c440

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-triptofano (sulla sostanza secca)

Tenore massimo di 10 mg/kg di
1,1′- ethylidene-bis-L-tryptophan
(1,1′-etilidene-bis-L-triptofano) (EBT)

Caratterizzazione del principio attivo:
L-triptofano prodotto mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 11132P
o Escherichia coli DSM 25084
o Escherichia coli FERM BP-11200
o Escherichia coli FERM BP-11354
o Escherichia coliCGMCC 7.59
o Escherichia coliCGMCC 3667

Formula chimica: C11H12N2O2

N. CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Il tenore di endotossina presente nell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo:

tasso di umidità.

3c441

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo di L-triptofano del 98 % (sulla sostanza secca).

Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT).

Caratterizzazione del principio attivo:
L-triptofano prodotto mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 80135
o Escherichia coli KCCM 80152
o Escherichia coli CGMCC 7.248
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80176
o Escherichia Coli CGMCC 7.267
o Escherichia Coli KCCM 10 534
o Escherichia Coli CGMCC 11674.

Formula chimica: C11H12N2O2
N. CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

L’L-triptofano può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: tenore di umidità.

3c451

3

c

L-glutammina

Polvere con un tenore minimo di L-glutammina del 98 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-glutammina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524

Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid

N. CAS: 56-85-9

Numero EINECS: 200-292-1

Formula chimica: C5H10N2O3

Tutte le specie animali

La L-glutammina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L-glutammina, è necessario garantire un profilo amminoacidico adeguato negli alimenti per animali e sopperire a potenziali carenze di glutammina nelle fasi critiche della vita.»

3.4 Gruppo funzionale d: urea e suoi derivati

N. d’iden-tificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore massimo in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Osservazioni

1

2

3

4

5

6

7

8

3d1

3

d

Urea

Tenore di urea: minimo 97 %

Tenore di azoto: 46 %

Diaminometanone

N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: CO(NH2)2

Ruminanti con un rumine funzionante

8800

Indicare nelle istruzioni per l’uso: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Al massimo il 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.»

Allegato 3.1 44

44 Originario all. 3. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)

Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato del regolamento (UE) 2020/35445.

45 Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE, versione della GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1.

Allegato 3.2 46

46 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 20184453).

(art. 5 cpv. 2)

Allegato 4.1 47

47 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

a.
sterco, urina, nonché il contenuto dell’apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
b.
pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
c.
sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
d.
legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
e.
tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico48;
f.
rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
g.
...
h.
imballaggi e parti di essi risultanti dall’uso di prodotti dell’in­dustria agroalimentare;
i.
lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

48 Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali

a.–k.
...
l.
canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito.

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27–34 dell’ordinanza del 25 maggio 201149 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Allegato 4.2 50

50 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 3)

Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali

Scopo d’utilizzo previsto: alimento per animali

Codice NC51

Paese d’origine

Pericolo

Frequenza degli esami della merce e dei controlli d’identità (%)

...

51 Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest’ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).

Parte 2 Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli

1 Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell’allegato II parte 2 sezione D del regolamento di esecuzione (UE) 2019/171552.

2 In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

a.
«Unione europea» come «Svizzera»;
b.
DSCE come «documento svizzero di entrata».

52 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema, versione della GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

Allegato 5 53

53 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

(art. 16)

Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali

1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

a.
data;
b.
oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
c.
tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
d.
indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
e.
identificazione e caratteristiche dell’additivo:
1.
descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei prin­cipi/organismi attivi),
2.
denominazione commerciale (se del caso),
3.
categoria e gruppo funzionale,
4.
specie bersaglio,
5.
se del caso: nome del titolare dell’omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,
6.
indicazioni relative all’omologazione della derrata alimentare (se del caso),
7.
se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,
8.
condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell’acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,
9.
particolari condizioni di utilizzo (se del caso),
10.
particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),
11.
limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in μg/kg), tempi di attesa;
f.
un campione dell’additivo per alimenti per animali con indicazione di:
1.
numero di lotto o della partita,
2.
data di fabbricazione,
3.
durata di conservazione,
4.
tenore di principio attivo,
5.
peso,
6.
descrizione delle proprietà,
7.
descrizione dell’imballaggio,
8.
condizioni di stoccaggio;
g.
modifica richiesta (se del caso);
h.
fascicolo completo secondo il capoverso 2.

2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/200854.

54 Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773, GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19.

Allegato 6.1 55

55 Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3351) e dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali

1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
b.
antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione;
c.
emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
d.
stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
e.
addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
f.
gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
g.
leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
h.
sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione;
i.
antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
j.
regolatori dell’acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per ani­mali;
k.
additivi per l’insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insi­lati;
l.
denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l’origine degli alimenti o delle materie prime;
m.
sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire;
n.
potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un alimento per animali riducendo una determinata contaminazione microbiologica;
o.
altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti agli alimenti per animali per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche degli alimenti per animali.

2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
coloranti:
i.
sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,
ii.
sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,
iii.
sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
b.
aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità.

3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
b.
composti di oligoelementi;
c.
aminoacidi, loro sali e analoghi;
d.
urea e suoi derivati.

4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
b.
stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
c.
sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente;
d.
altri additivi zootecnici;
e.
stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la loro resistenza a fattori di stress.

5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

Allegato 6.2 56

56 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

(art. 15)

Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali

1.
Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
2.
La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3.
Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4.
Nel caso di premiscele contenenti additivi per l’insilamento, sull’etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l’insilamento».
5.
Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi, costituiti da preparati, possono modificare esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo contenuto nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.
È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.

Allegato 7 57

57 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 20184453) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 21)

Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali

1 Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente

Tenore dichiarato

Tolleranza58

[%]

al di sotto del valore dichiarato sull’etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta

Grassi grezzi

<8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare

<16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

Proteina grezza

<8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Proteina grezza, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare

<16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Ceneri grezze

<8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

>32

8

4

Componente

Tenore dichiarato

Tolleranza

[%]

al di sotto del valore dichiarato sull’etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta

Fibra grezza

<10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

>20

3,5

3,5

Zucchero

<10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

>20

3,5

7

Amido

<10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

>20

7

7

Calcio

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Magnesio

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Sodio

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

Fosforo totale

<1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

Ceneri insolubili in acido cloridrico

<1

non sono fissati limiti

...

0,3

1–5

30 %

...

...

Potassio

<1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

>5

1

2

Umidità

<2

non sono fissati limiti

0,4

2–<5

20 %

5–12,5

1

>12,5

8 %

Tenore energetico59

5 %

10 %

Tenore proteico60

10 %

20 %

58 Le tolleranze sono espresse in valore assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o relativo, seguito dal simbolo «%» (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

59 Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

60 Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell’elenco degli additivi per alimenti per animali e nell’elenco dei componenti analitici.

1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell’alimento per animali.

1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti61:

a.
10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
b.
100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
c.
20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
d.
0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
e.
40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

61 Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

Allegato 8.1 62

62 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 20184453) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1.
I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2.
Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura sull’etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3.
Espressioni sinonimiche in certe lingue:
a.
in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;
b.
per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è consentito l’uso dell’espressione «alimento».
4.
Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
in percentuale della razione giornaliera, o
per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,
in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5.
Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», l’espressione «grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e l’espressione «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

Allegato 8.2 63

63 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 20184453). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1.
Il nome specifico dell’additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
a.
additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale destinato alla produzione alimentare;
b.
additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
c.
additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione dell’additivo in questione.
La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.
2.
Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichetta può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
3.
Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/200364:

Gruppo funzionale

Nome e descrizione

Nome abbreviato

1h

Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione

Controllori di radionuclidi

1m

Sostanze per la riduzione della contaminazione dell’alimento per animali da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l’assorbimento di micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di azione

Riduttori di micotossine

1n

Potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche dell’alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica

Miglioratori dell’igiene

2b

Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità

Aromi

3a

Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Vitamine

3b

Composti di oligoelementi

Oligoelementi

3c

Amminoacidi, loro sali e analoghi

Amminoacidi

3d

Urea e suoi derivati

Urea

4c

Sostanze con effetto positivo sull’ambiente

Miglioratori dell’ambiente

4.
Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5.
La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
6.
Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
7.
Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
8.
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l’etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
9.
Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.

64 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione del 9 dicembre 2015, GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1.
I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici»65, come segue:

Alimenti composti

Specie animali destinatarie

Componenti analitici e relativi tenori

Alimenti completi

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

Proteina grezza
Fibra grezza
Grassi grezzi
Ceneri grezze
Calcio
Sodio
Fosforo
Lisina
Metionina

Alimenti complementari
– Minerali

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

Calcio
Sodio
Fosforo
Lisina
Metionina
Magnesio

Alimenti complementari
– diversi dai minerali

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

Proteina grezza
Fibra grezza
Grassi grezzi
Ceneri grezze
Calcio ≥ 5 %
Sodio
Fosforo ≥ 2 %
Lisina
Metionina
Magnesio ≥ 0,5 %
2.
Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3.
Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all’allegato 8.6.

65 In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe».

Allegato 8.3 66

66 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 20184453). Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5571) e dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1.
Il nome specifico dell’additivo e/o il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
a.
additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;
b.
additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
c.
additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omolo­gazione in questione.
La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.
2.
Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
3.
Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall’abbreviazione indicata nella tabella dell’allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato 6.1.
4.
Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5.
In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all’allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell’etichettatura all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo.
6.
La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
7.
Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
8.
Ferme restando le disposizioni di cui al punto 7, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
9.
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
10.
Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omolo­gazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1.
I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:

Alimenti composti

Specie animali destinatarie

Componenti analitici

Alimenti completi

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Proteina grezza
Fibre grezze
Grassi grezzi
Ceneri grezze

Alimenti complementari – Minerali

Tutte

Tutte

Tutte

Calcio
Sodio
Fosforo

Alimenti complementari – Altri

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Proteina grezza
Fibre grezze
Grassi grezzi
Ceneri grezze
2.
Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3.
Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.

Allegato 8.4 67

67 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20184453).

(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

1.
I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L’omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l’articolo 37 OsAlA.
2.
Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
3.
Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull’etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato secondo l’allegato 1.4, parte B].»

Allegato 8.5 68

68 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

(art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

a.
additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,
istruzioni per l’uso, e
tenore di principio attivo;
b.
enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all’autorizzazione concessa,
numero d’identificazione secondo l’International Union of Biochemistry, e
al posto del tenore di principio attivo, l’unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millimetro);
c.
microrganismi:
data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,
istruzioni per l’uso, e
numero d’identificazione del ceppo, e
numero delle unità che formano colonie per grammo;
d.
additivi nutrizionali:
tenore di principio attivo, e
data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione;
e.
additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche :
tenore del principio attivo;
f.
sostanze aromatiche:
quantità aggiunta nelle premiscele.

2. Ulteriori prescrizioni relative all’etichettatura e alle informationi per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:

a)
additivi delle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA, costituiti da preparati:
1.
indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,
2.
le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato:
nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e
nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in ordine decrescente secondo la percentuale di peso;
b)
premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA e costituiti da preparati:
1.
ove opportuno, indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,
2.
su richiesta dell’acquirente o dell’utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un’indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.

Allegato 8.6

(art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

NELSO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xPGSO + 0,0358xLGSO + 0,0074FGSO + 0,0222xELASO

Netto energia carne (NEC)

NECSO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xPGSO + 0,3058xLGSO + 0,2689xFGSO + 0,2891xELASO

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO

LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell’intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

a.
Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 151 + 0,00229xPG2SO – 0,00656xrPG2 + 0,2766xLGSO – 0,00066xLG2SO – 0,5054xELASO + 0,00054xELA2SO

b.
Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 560 + 0,00033xPG2SO – 5,8230xrPG – 0,00384xLG2SO – 0,4886xFGSO

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

a.
Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS

CB 10 a 80 g/kg SS

MG 10 a 130 g/kg SS

b.
Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS

CB 20 a 100 g/kg SS

MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

EMP (MJ/kg) = 0,01551xPG + 0,03431xLG + 0,01669 A + 0,01301xZuc

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

EDCSO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xPGSO – 0,0126xFGSO + 0,0216xLGSO

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xPG + 0,0366xLG + 0,0209xFG + 0,0170xELA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS ≥ 80 g/kg SS

Negli alimenti d’allattamento per animali:

dE = 0,00095 PGSO + 0,00092 LGSO + 0,00099 ELASO – 0,01
PG = N*6,25

Nelle materie prime

PG = N*6,38
Latte intero fresco: dE = 0,97
Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96
Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

a.
Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d’acqua

EMC (MJ/kg) = 0,01464xPG + 0,03556xLG + 0,01464xELA

b.
Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xPG + 0,03222xLG + 0,01255xELA) – 0,2092

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

Abbreviazioni

A = Amido

CG = Ceneri grezze

dE = Digeribilità dell’energia

ELA = Estratti liberi di azoto

FG = Fibra grezza (cellulosa grezza)

LG = Lipidi grezzi (grassi grezzi)

MDS = Mono e disaccaridi

N = Azoto

PG = Proteina grezza

rPG = Riducibilità della proteina grezza

SO = Sostanza organica (SS meno CG)

SS = Sostanza secca

Zuc = Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

Allegato 9 69

69 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6421). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/200970.

70 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1560, GU L 357 del 27.10.2020, pag. 17.

Allegato 10 71

71 Aggiornato dal n. II cpv. 2 delle O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6421), del 31 ott. 2018 (RU 20184453) e dal n. II cpv. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

(art. 19 cpv. 1, 2 e 3)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE72.

72 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1869, GU L 289 del 8.11.2019, pag. 32.

Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3 Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari

I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201673 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimen­tazione animale; sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell’OAOVA. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:

...

...

...

...

Allegato 11 74

74 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739), dal n. II cpv. 5 dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Definizioni

a.
L’espressione prodotti derivati da oli e grassi designa qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso
dall’olio raffinato,
dai prodotti derivati dall’olio raffinato, e
dagli additivi per alimenti per animali;
b.
L’espressione olio o grasso raffinato designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 dell’alle­gato 1.4.

Impianti e attrezzature

1.
Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
2.
La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:
a.
di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;
b.
di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contamina­zioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciu­gate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
3.
Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti:
a.
tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione;
b.
tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità.
4.
I locali devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
5.
Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
6.
L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in materiale inerte.
7.
Le acque di scarto, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
8.
Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, garantire la protezione dai parassiti.
9.
Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

Personale

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

Produzione

1.
Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
2.
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.
3.
Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4.
La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
5.
I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
6.
Gli imprenditori del settore dell’alimentazione animale devono adottare le misure adeguate per garantire l’efficace tracciabilità dei prodotti.
7.
I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.
8.
L’etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.
9.
Per l’etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono essere utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell’alle­gato 1.4.

Controllo della qualità

1.
Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
2.
Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
3.
Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.
4.
Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati

1. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale devono fare analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all’allegato 9.

2. A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell’operatore del settore dell’alimentazione animale, le analisi di cui al numero 1 devono essere effettuate almeno con le seguenti frequenze (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):

2.1 Operatori del settore dell’alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi

2.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

2.2 Operatori del settore dell’alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali

2.2.1 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate e almeno un’analisi rappresentativa all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 maggio 201175 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.

2.3 Operatori del settore dell’alimentazione animale che producono olio di pesce

2.3.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:

prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato;
prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico;
sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari;
melù o menade.

2.3.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato.

2.3.3 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell’olio di pesce non menzionato al numero 2.3.1.

2.3.4 Deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HAACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.

2.4 Industria oleochimica e del biodiesel

2.4.1 Imprese dell’industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul mercato

2.4.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare e di grassi e oli miscelati.

2.4.1.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di:

glicerina,
acidi grassi puri distillati da frazionamento,
prodotti di cui al numero 2.4.1.3.

2.4.1.3 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

2.4.2 Imprese dell’industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato

2.4.2.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, e di grassi e oli miscelati.

2.4.2.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di:

glicerina,
acidi grassi puri distillati da frazionamento,
prodotti di cui al numero 2.4.2.3.

2.4.2.3 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

2.5 Stabilimenti di miscelazione dei grassi

2.5.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di:

glicerina,
lecitina,
gomme,
prodotti menzionati al numero 2.5.2.

2.5.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks), oppure

2.5.3 deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati agli alimenti per animali.

L’operatore del settore dell’alimentazione animale dichiara all’autorità competente l’opzione da lui scelta.

2.6 Produttori di alimenti composti per animali allevati, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 2.5

2.6.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di:

glicerina,
lecitina,
gomme,
prodotti menzionati al numero 2.6.2.

2.6.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks).

2.6.3 Deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati ai numeri 2.6.1 e 2.6.2.

2.7 Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali

2.7.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di olio di cocco greggio, di grassi animali, di olio di pesce, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati, di tocoferoli estratti dall’olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di:

glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al numero 2.7.2.

2.7.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).

3. I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE76) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.

4. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.

5. Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l’analisi a un laboratorio accreditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 e 2.7.2.

La prova dell’analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di rintracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dalla relazione analitica.

Ogni consegna di prodotti di cui al numero 2.2.1 o 2.3.2 deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al numero 2.2.1 o 2.3.2. Se necessario, la prova dell’analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l’operatore riceve i risultati dell’analisi dal laboratorio autorizzato.

6. L’operatore del settore dell’alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 2.6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di distribuzione è esentato dall’obbligo di analizzare la partita.

7. Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 2.6.1 che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’operatore del settore dell’alimentazione animale è esentato dall’obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.

8. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 1, egli deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE77).

Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l’analisi di cui al numero 1 deve informarne l’UFAG.

75 RS 916.441.22

76 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 10 parte 1.

77 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 10 parte 1.

Stoccaggio e trasporto

1.
Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
2.
Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell’alimentazione animale.
3.
Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
4.
I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.
5.
Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l’invasione di parassiti.
6.
Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.
7.
Contenitori
7.1
I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.
7.2
Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
7.3
Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.
7.4
In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OESA78 i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OESA.

Documentazione

1.
Tutti gli operatori del settore dell’alimentazione animale, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’espor­tazione fino alla destinazione finale.
2.
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro:
a.
Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
b.
Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare
i.
per additivi di alimenti per animali:
natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
ii.
per premiscele:
nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,
nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;
iii.
per alimenti composti per animali/materie prime:
nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell’addi­tivo/ dell’alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita,
nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,
natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali,
natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell’acquirente (ad esempio agricoltore, altri imprenditori del settore dell’alimentazione ani­male).

Reclami e ritiro dei prodotti

1.
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
2.
Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

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